art. 1 comma 5, lett. e) e comma 5– sexies del D.Lgs. n. 58/98)
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE DIRITTI DI OPZIONE DERIVANTI DALL’AUMENTO DI CAPITALE
DI BANCA C.R. ASTI SPA
(art. 1 comma 5, lett. e) e comma 5– sexies del D.Lgs. n. 58/98)
1. Oggetto del Regolamento del Servizio di Mediazione
Durante il periodo di adesione dell'Offerta in Opzione i diritti di opzione (i “Diritti di Opzione”) derivanti dall’aumento di capitale a pagamento della Banca (l’“Aumento di Capitale”) approvato dall’Assemblea straordinaria in data 28 maggio 2015 (cod. ISIN IT0005118457) possono essere ceduti in conformità alle previsioni di legge vigenti. Considerato che tali diritti non sono negoziati in alcun mercato, la Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (la “Banca”) svolge un servizio di mediazione volto ad agevolare il trasferimento dei Diritti di Opzione.
In particolare, l’attività di mediazione della Banca consiste nell’incrociare gli ordini di vendita con gli ordini di acquisto ricevuti ed è posta in essere al fine di rendere possibile la conclusione di operazioni di compravendita aventi ad oggetto i Diritti di Opzione.
Ai fini dell’offerta in opzione e dell’offerta al pubblico relativa all’Aumento di Capitale, la Banca ha pubblicato l’apposito prospetto informativo approvato dalla Consob con nota n. 0055137/15 del 09/07/2015 (il “Prospetto Informativo”). Per ogni informazione sull’Aumento di Capitale, ivi incluso sui Diritti di Opzione oggetto del servizio di mediazione, si rinvia al suddetto Prospetto Informativo.
La Banca ha adottato il presente regolamento (il “Regolamento”) al fine di disciplinare la prestazione dell’attività di mediazione avente ad oggetto i Diritti di Opzione.
La suddetta attività si configura quale prestazione di servizi di investimento ed in particolare attività di mediazione, di cui all’art. 1, comma 5 e comma 5-sexies del D. Lgs. n. 58/98. L’attività di mediazione di cui al presente Regolamento non è pertanto riconducibile né all’attività di gestione di un sistema di internalizzazione sistematica prevista dall’art. 78 del D. Lgs. n. 58/98 né a quella di gestione di un sistema multilaterale di negoziazione prevista dall’art. 77-bis del D. Lgs. n. 58/98.
2. Meccanismo di asta
2.1 Modalità di raccolta ed esecuzione degli ordini.
Possono usufruire del servizio di mediazione di cui al presente Regolamento i clienti della Banca e della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. (“Biverbanca”), società controllata dalla Banca, o di altri intermediari finanziari che abbiano sottoscritto un contratto di prestazione di servizi di investimento, rispettivamente, con la Banca o con Biverbanca o con tali altri intermediari finanziari, o con altri intermediari finanziari autorizzati in conto proprio.
La Banca raccoglie le proposte di negoziazione sui Diritti di Opzione nelle giornate e secondo gli orari descritti di seguito.
Gli ordini si intendono validi dalla data di inserimento fino all’ultima asta dei Diritti di Opzione. Gli ordini sono immodificabili. La Banca potrà annullare gli ordini non eseguiti su richiesta di revoca del cliente da far pervenire alla Banca entro le ore 12:30 del giorno in cui si tiene l’asta.
L’esecuzione degli ordini ricevuti avviene tramite un meccanismo di asta ad un unico prezzo denominato “prezzo di riferimento”. Con il termine “esecuzione degli ordini” si intende la
conclusione di accordi di acquisto o di vendita aventi ad oggetto i Diritti di Opzione.
L’asta si svolge alle ore 12:30 di ogni giornata lavorativa a partire dal giorno di inizio dell’Offerta in Opzione e fino al giorno precedente la data di chiusura del Periodo di Offerta in Opzione.
Le proposte di negoziazione possono essere conferite nei giorni di apertura al pubblico delle filiali della Banca. A partire dall’ora di svolgimento dell’asta fino alle ore 14,30 la Banca si riserva di non accettare proposte di negoziazione per consentire l’esecuzione delle operazioni di compravendita eseguite e le comunicazioni ai clienti.
Le proposte di negoziazione vengono conferite dal cliente con “limite di prezzo” o “al meglio”.
Per “proposta di negoziazione con limite di prezzo” si intende, nel caso di proposta di acquisto, una proposta di negoziazione immessa indicando il prezzo massimo al quale può essere eseguita, e, nel caso di proposta di vendita, una proposta di negoziazione immessa indicando il prezzo minimo al quale può essere eseguita. Partecipano, di volta in volta, all’asta gli ordini con limite di prezzo compreso nella seguente banda di oscillazione (“Banda di Oscillazione”):
1) Per quanto riguarda la prima asta:
limite massimo pari al prezzo teorico del diritto di opzione, aumentato del 10%;
limite minimo pari al prezzo teorico del diritto di opzione, diminuito del 10%.
Ai fini del calcolo del prezzo teorico del diritto di opzione si applicherà la seguente formula:
DOT = (PRIF ex – CS) x (NAN/NAV)
laddove:
DOT = prezzo teorico del diritto di opzione
PRIF ex = prezzo di riferimento dell’azione rilevato nell’ultima asta valida del servizio di mediazione sulle azioni della Banca (pari a € 16,35 il giorno 27/05/2015) ponderato con il costo di sottoscrizione delle nuove azioni emesse ciascuno per il proprio numero di azioni
CS = prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale (pari a € 13,35) NAN = numero di nuove azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale (pari a n. 1)
NAV = numero di azioni vecchie partecipanti all’Aumento di Capitale (pari a n. 3) NAN/NAV = rapporto di opzione pari a numero 1 azione nuova ogni 3 azioni possedute In pratica: ((16,35*3 + 13,35*1)/(3+1)-13,35)) *1/3= 0,75
2) Per le aste successive:
limite massimo pari al prezzo del diritto di opzione dell’asta precedente aumentato del 10%;
limite minimo pari al prezzo del diritto di opzione dell’asta precedente diminuito del 10%.
Gli ordini di negoziazione con limite di prezzo che indichino limiti di prezzo non compresi entro la Banda di Oscillazione non partecipano all’asta e, pertanto, non potranno essere eseguiti.
Le proposte di negoziazione conferite “al meglio” non prevedono l’indicazione di un prezzo.
I prezzi delle proposte di negoziazione variano per valori pari o multipli di valori («tick») pari a 0,01 euro per azione. “Tick” indica il valore minimo di scostamento dei prezzi delle proposte di negoziazione per gli strumenti finanziari.
Il quantitativo minimo negoziabile è pari a n. 1 diritto di opzione (Lotto Minimo). I quantitativi superiori al lotto minimo possono essere negoziati solo se multipli del lotto medesimo.
2.2 Criteri per la determinazione del “prezzo di riferimento”
Gli ordini di compravendita pervenuti durante i giorni antecedenti l’asta ed il giorno in cui si tiene l’asta (giorno di esecuzione degli ordini) entro le ore 12.30, aventi un prezzo limitato compreso entro la Banda di Oscillazione o inviati al meglio vengono eseguiti e regolati al «prezzo di riferimento» (come definito qui di seguito).
Il «prezzo di riferimento» è determinato nel rispetto delle seguenti regole, in ordine di priorità:
il «prezzo di riferimento» è il prezzo al quale è negoziabile la maggior quantità di diritti;
il «prezzo di riferimento» è il prezzo al quale è negoziabile la quantità che produce la minor differenza tra il volume delle compere ed il volume delle vendite;
il «prezzo di riferimento» è il prezzo più prossimo al «prezzo di riferimento» dell'ultima seduta, nel caso di pari quantità negoziabili a prezzi diversi ed uguali differenze di volume degli acquisti e delle vendite;
il «prezzo di riferimento» - in presenza di pari quantità negoziabili a prezzi diversi, uguale differenza fra il volume degli acquisti e delle vendite ed equidistanza dal «prezzo di riferimento» dell'ultima seduta - è il prezzo che risulti maggiore fra i due equidistanti.
Nel caso di sbilancio tra quantitativi in acquisto ed in vendita di ordini potenzialmente eseguibili al
«prezzo di riferimento», nell'esecuzione di tali ordini si darà priorità inizialmente agli ordini “al meglio”; in caso residuino ordini non eseguiti, si darà priorità alle proposte di negoziazione in base al prezzo ordinando le stesse in ordine di prezzo decrescente se in acquisto e in ordine di prezzo crescente se in vendita nonché a parità di prezzo in base alla priorità temporale determinata dalla data e dall’orario di ricezione dell’ordine.
Gli ordini vengono eseguiti integralmente o parzialmente ovvero non sono eseguiti. Gli ordini totalmente o parzialmente ineseguiti sono riproposti automaticamente sino all'ultima «asta» dei Diritti di Opzione (salvo revoca o annullamento degli ordini) mantenendo il medesimo ordine temporale di priorità determinato dalla data e dall’orario di ricezione degli stessi.
Il regolamento delle compravendite ha luogo lo stesso giorno di esecuzione degli ordini, con pari valuta, al prezzo di riferimento e senza applicazione di commissioni.
3. Criteri per la cessione di Diritti di Opzione concordata tra i clienti (cross order)
I clienti possono richiedere di concludere scambi abbinando due proposte di segno contrario e di pari quantità al di fuori del meccanismo di asta sopradescritto.
Il quantitativo minimo trattabile è pari a n. 1 diritto di opzione. Le regole per l’esecuzione di tali ordini sono le seguenti:
gli ordini devono essere trasmessi alla Banca dalle ore 14,30 alle ore 16,00 nel giorno di svolgimento dell’asta;
l’asta deve avere determinato un prezzo di riferimento valido;
gli ordini devono contenere un limite di prezzo pari al prezzo di riferimento dell’asta svoltasi nella stessa giornata;
gli ordini devono contenere l’indicazione della modalità di esecuzione prevista per tale fase.
Il regolamento delle compravendite ha luogo lo stesso giorno di esecuzione degli ordini, con pari valuta, al prezzo di riferimento e senza applicazione di commissioni.
4. Pubblicazione e divulgazione dei dati relativi ai contratti conclusi
I clienti prestano il loro consenso all’aggregazione dei dati relativi alle operazioni di compravendita effettuate con l’intervento del servizio di mediazione della Banca. La Banca registra le informazioni relative alle proposte di negoziazione immesse nel servizio ed i relativi contratti conclusi per il tramite del servizio. Tali informazioni sono conservate per un periodo non inferiore a 5 anni e sono, in qualsiasi momento, disponibili per la consultazione da parte dell’Autorità di Vigilanza.
Successivamente all’esecuzione dell’asta, la Banca mette a disposizione del pubblico le seguenti informazioni: quantità scambiate e relativo controvalore e prezzo di riferimento registrato nell’asta. Le informazioni relative agli ordini raccolti dalla Banca e ai relativi prezzi non saranno messe a disposizione prima dell’esecuzione delle compravendite agevolate per il tramite del servizio di mediazione. I soggetti che abbiano richiesto di trasferire i Diritti di Opzione riceveranno conferma dell’avvenuta conclusione di validi contratti di compravendita e delle relative condizioni, determinate secondo quanto previsto sopra, soltanto in seguito all’eventuale conclusione di tali contratti.
La pubblicazione e la divulgazione dei dati relativi ai contratti conclusi avvalendosi del servizio di mediazione prestato dalla Banca, e per le quali la Banca ha agevolato la negoziazione incrociando gli ordini di vendita con gli ordini di acquisto ricevuti, rappresentano esclusivamente informazioni storiche sulle operazioni di compravendite agevolate per il tramite del servizio di mediazione posto a disposizione dalla Banca e in quanto tali non costituiscono quotazioni di prezzi, offerta al pubblico di prodotti finanziari, né offerta pubblica di acquisto o scambio.