CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Direzione Ambiente Servizio Parchi, Giardini e Aree Xxxxx | |
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA A PIE’ D’OPERA DI XXXXXX E MATERIALI PER LA PIANTAGIONE CODICE OPERA 200050 CODICE OPERA 190268 Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx XXXXXXX XXXXXXX COMUNE DI FIRENZE/0130711 16.09.2020 | |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE PRIMA – SCHEMA DI ACCORDO QUADRO | CSA I |
Accordo quadro per fornitura di alberi
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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
1 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’Amministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 con un unico operatore per l’acquisizione di fornitura a piè d’opera di alberi e materiali per la piantagione.
L’Amministrazione comunale ha dato vita all’iniziativa denominata Dona un albero, chiamando i cittadini a partecipare al progetto del Comune, scegliendo, tra le proposte presentate, un albero da acquistare e dedicare a qualcuno.
L’Amministrazione Comunale intende concludere un AQ ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016 con un unico operatore, per la fornitura a piè d’opera, cioè comprensiva di trasporto e di scarico della merce, di alberi e materiali per la piantagione relativi all’iniziativa sopra descritta
2 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE:
Il presente accordo comprende la fornitura a piè d’opera sul territorio del Comune di Firenze di alberi e materiale per la piantagione.
Nell’ambito dell’AQ le forniture di gruppi di alberi e materiali formeranno oggetto di contratti attuativi, la cui esecuzione (numero di alberi, indicazione della specie e delle dimensioni, esatta ubicazione della consegna) verrà disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto in funzione delle varie esigenze dell’Amministrazione Comunale.
Per l’individuazione delle specie di alberi oggetto dell’appalto si rimanda alla relazione tecnica a corredo della documentazione di gara del presente Accordo Quadro.
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare la fornitura a piè d’opera completamente compiuta e rispondente alla regola dell’arte secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.
L’Aggiudicatario è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
3 - AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della di alberi e materiale per la piantagione ammonta a € 200.000,00 oltre IVA di legge. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.
La puntuale definizione delle quantità delle singole forniture avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro.
Il quadro economico complessivo dell'intervento risulta il seguente:
Per fornitura a piè ‘opera di alberi e materiale per la piantagione € 200.000,00 Per IVA 10% € 20.000,00
Totale € 220.000,00
Il prezziario di riferimento è l'“Elenco Prezzi Unitari” – Elaborato della documentazione a base di gara, estratto dal Prezzario Regione Toscana, anno 2020, provincia di Firenze.
4 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima il 31 dicembre 2021, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica.
Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo.
Nel rispetto della vigente normativa in materia, il Responsabile del Procedimento potrà procedere all’esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo stesso.
5 - NORMATIVA APPLICABILE- ABILITAZIONI
L’Accordo Quadro è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella normativa vigente all’atto di stipula dell’accordo medesimo, o che nel corso dell’accordo dovessero entrare in vigore.
L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto, è regolato:
- dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (di seguito anche “Codice”);
- per le parti non abrogate e fino al termine di validità delle stesse, dal D.P.R. 207/2010;
- dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 xx.xx. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008;
- dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- dal D.L. 69/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;
E’ regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l’oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
6 – QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento dell’Accordo Quadro gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti.
Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
I concorrenti, ai sensi dell’art. 83 co. 4 del Codice devono: Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente l’elenco delle prestazioni analoghe per Enti pubblici o privati, effettuati nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione della gara per un importo fatturato complessivo (IVA esclusa) non inferiore all’importo a base di gara. Detto elenco dovrà riportare nel dettaglio l’indicazione dei destinatari, degli importi e date di intervento, affinché risulti che la Ditta ha svolto attività analoghe a quelle richieste dal presente C.S.A.
8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO
Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:
A. Schema Accordo Quadro;
B. Capitolato d’Appalto;
C. Relazione tecnica;
D. Elenco prezzi unitari;
X. Xxxxxxxx definitiva e altre polizze assicurative di cui all’art.103 del D.Lgs. n.50/2016, da stipularsi come descritto nel presente Schema di Accordo Quadro.
9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:
- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;
- della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi di fornitura a piè d’opera senza riserva alcuna.
Con la sottoscrizione dei Contratti attuativi basati sull’Accordo Quadro, l'Aggiudicatario:
- assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge, della realizzazione della fornitura a piè d’opera.
10 - FALLIMENTO E RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO PER REATI ACCERTATI, PER DECADENZA DELL’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE, PER GRAVE INADEMPIMENTO, PER GRAVE IRREGOLARITÀ E PER GRAVE RITARDO DELL'AGGIUDICATARIO
La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'Aggiudicatario o di risoluzione dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, applicherà quanto previsto dall’art. 110 del medesimo decreto.
11 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il soggetto attraverso cui la Stazione Appaltante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’Aggiudicatario, ed attraverso cui dovranno svolgersi i rapporti fra l’Aggiudicatario e la medesima nelle sedi di intervento.
Ad esso compete la consegna, il controllo esecutivo tecnico ed amministrativo e la contabilizzazione delle forniture. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto in oggetto dovranno essere eseguiti dall’Aggiudicatario con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell’Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto. La responsabilità della fornitura a piè d’opera è onere dell’Aggiudicatario, che nomina all’uopo un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e di adeguata capacità tecnica, che dovrà essere formalmente approvato dalla Stazione Appaltante e che lo rappresenti nei confronti del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e che assuma le responsabilità tecniche che, ai sensi delle norme vigenti competono all’Aggiudicatario.
12 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA FORNITURA
La stipula del Contratto potrà avvenire tramite un Ordinativo di Fornitura emesso dal Direttore dell’Esecuzione sulla base dell’Accordo Quadro. Il Contratto si perfeziona in tal caso con la sottoscrizione per accettazione dell’Ordinativo da parte dell’Aggiudicatario. Il Contratto (o Ordinativo) dovrà contenere il CIG, l’oggetto dell’intervento, il luogo di destinazione della fornitura, il tempo massimo per l’esecuzione e i relativi importi.
13 - ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO
I mezzi d'opera e attrezzature, ordinari e straordinari, dovranno essere perfettamente idonei all'esecuzione della fornitura a piè d’opera, comprensiva cioè di trasporto e scarico della merce, e rispondenti alle norme antinfortunistiche. Prima dell’inizio dell’esecuzione della fornitura, l’Aggiudicatario dovrà fornire tutte le informazioni necessarie relative al personale che accederà alle strutture della Stazione Appaltante. Tra le informazioni che dovrà fornire, rientrano:
- le modalità di preparazione e formazione continua del personale adottato;
- gli attestati di formazione specifica per le operazioni oggetto del singolo appalto.
14 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
DEGLI INTERVENTI DI fornitura a piè d’opera e posa in opera
Nell'esecuzione di tutti gli interventi di fornitura a piè d’opera, comprensiva di trasporto e scarico della merce, oggetto dei Contratti di appalto stipulati in base all’Accordo Quadro, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali. I requisiti di prestazione di ogni fornitura a piè d’opera devono rispettare tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato, negli Allegati ed impartite in sede di esecuzione dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Stazione Appaltante si attiene alla disciplina sul trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 . Inoltre ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. b) del citato Decreto non è necessario il consenso al trattamento dei dati personali, in relazione agli obblighi derivanti dal Contratto. L’Aggiudicatario potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. citato; in particolare potrà chiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei propri dati.
16 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELL’AVVIO DEGLI INTERVENTI DI FORNITURA
Prima di dare avvio alla serie di interventi di fornitura a piè d’opera relativi ai singoli contratti attuativi l’Appaltatore deve consegnare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto la seguente documentazione:
1) polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 15 del presente capitolato;
- L’Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R. n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. a), X.Xxx.81/2008.
17 – ONERI PER LA SICUREZZA
Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l’adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l’attività svolta. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione della fornitura a piè d’opera oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.
18 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI
Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei soggetti coinvolti nella fornitura a piè d’opera, l’aggiudicatario dovrà:
- osservare tutte le norme vigenti sulla sicurezza e l’igiene del lavoro, nonché fornire ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse, in merito alla fornitura a piè d’opera che sarà effettuata;
- osservare quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2008 e xx.xx. e ii., con particolare riguardo alle disposizioni di cui al titolo IV, Capo I, artt. 95, 96 e 97 e Capo II dalla Sezione II alla Sezione VIII;
- osservare quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2008 e xx.xx. e ii., con particolare riguardo alle disposizioni di cui al titolo IV, Capo I, artt. 95, 96 e 97 e Capo II dalla Sezione II alla Sezione VIII;
- aggiornare il proprio POS con valenza di Piano Sostitutivo Sicurezza.
19 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI
L’esecuzione degli interventi di fornitura è regolamentata all’interno dei singoli Contratti, i cui termini di avvio sono regolati ai sensi della vigente normativa in materia.
Gli interventi di fornitura avranno pertanto inizio dopo la stipula di un Contratto specifico basato sull’Accordo Quadro, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, ai sensi della vigente normativa in materia, da effettuarsi non oltre 5 giorni naturali e consecutivi dalla stipula medesima, previa convocazione dell’Aggiudicatario.
Se nel giorno fissato e comunicato, l’Aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna della fornitura, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a cinque giorni lavorativi e non superiore a dieci giorni lavorativi; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il Contratto.
20 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI
La sospensione degli interventi di fornitura a piè d’opera è regolamentata all’interno dei singoli Contratti, ai sensi della vigente normativa in materia.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione degli interventi di fornitura oggetto del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.
Il responsabile del procedimento può comunque, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del Contratto nei limiti e con gli effetti previsti dalla vigente normativa in materia.
Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con l'intervento dell'Aggiudicatario o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del Contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
Il verbale di sospensione è firmato dall'Aggiudicatario. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto invia il verbale al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
I verbali di ripresa dell'esecuzione del Contratto, da redigere a cura del Direttore dell'Esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Aggiudicatario ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
L’Aggiudicatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare alcuni interventi di fornitura a piè d’opera affidati tramite i Contratti d’appalto basati sull’Accordo Quadro, nel termine stabilito contrattualmente, potrà richiedere, con domanda motivata, una proroga prima della scadenza del termine anzidetto. Se la richiesta è riconosciuta fondata, la proroga è concessa dal Responsabile Unico del Procedimento, acquisito il parere del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
Nei limiti della normativa di legge, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile per eseguire soltanto una parte degli interventi di fornitura a piè d’opera affidati tramite i Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro e di sospendere temporaneamente gli interventi di fornitura medesimi, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare pretese addizionali rispetto a quelle pattuite.
21 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA’
A seguito di ultimazione degli interventi di fornitura stabiliti all’interno del singolo Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.
La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le forniture eseguite.
a) Le prestazioni svolte saranno quindi oggetto di verifica di conformità ai sensi della vigente normativa in materia. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
La verifica di conformità di un intervento di fornitura a piè d’opera è conclusa entro il termine stabilito dal Contratto e comunque non oltre sessanta giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento, dandone tempestivo avviso all’Aggiudicatario, affinché quest’ultimo possa intervenire.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Aggiudicatario, il quale, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’Aggiudicatario non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’Esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario stesso.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’Aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’Aggiudicatario, il nominativo del Direttore dell’Esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’Aggiudicatario; la certificazione di verifica di conformità.
E’ fatta salva la responsabilità dell’Aggiudicatario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
Il certificato di verifica di conformità è confermato dal responsabile del procedimento.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Aggiudicatario, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il Direttore dell’Esecuzione eventualmente riferisce al responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dall’Aggiudicatario.
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
Qualora la Stazione Appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie comunitarie non ritenga necessario procedere alla verifica di conformità, si dà luogo ad una attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell’Esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i
seguenti elementi: gli estremi del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’Aggiudicatario, il nominativo del Direttore dell’Esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’Aggiudicatario; la certificazione di regolare esecuzione.
Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione si procede parimenti al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
Nel corso dell’esecuzione dei contratti susseguenti al presente Accordo Quadro, potranno essere operate, dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, verifiche di conformità relative ai singoli interventi di fornitura a piè d’opera, al fine di agevolare la valutazione finale.
22 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio degli interventi di fornitura affidati tramite i Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:
a) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Aggiudicatario ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Aggiudicatario previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto;
c) le eventuali controversie tra l’Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Aggiudicatario e il proprio personale dipendente.
23 - PENALI
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di fornitura a piè d’opera, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione.
La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura anche in caso di ritardo:
α) nell’inizio degli interventi di fornitura rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
β) nella ripresa degli interventi di fornitura a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
z) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la sostituzione di materiali non accettabili.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale.
L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i
singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.
24 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro ed i Contratti specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
Risoluzione dell’Accordo Quadro:
a) mancato rispetto del Patto di integrità sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
c) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l’applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’Accordo Quadro);
d) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell’Aggiudicatario;
e) provvedimento definitivo, a carico dell’Aggiudicatario, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati, ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;
f) nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
g) cessione, da parte dell’Aggiudicatario, dell’Accordo Quadro o di singoli Contratti specifici;
h) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione degli interventi di fornitura e posa in opera;
i) inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
j) grave inadempienza, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell’esecuzione delle attività previste dai Contratti specifici;
k) risoluzione di n. 1 (uno) Contratto specifico: nel caso in cui intervenga una risoluzione, per qualsiasi ragione indicata nel presente Schema di Accordo Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno specifico Contratto, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l’Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze
e dalla mancata esecuzione degli ulteriori Contratti specifici stipulati tramite l’Accordo ed in corso d’opera;
l) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei Contratti specifici che determinarono l’aggiudicazione dell’Accordo;
m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Schema di Accordo Quadro, anche se non richiamati nel presente Articolo.
Risoluzione dei Contratti specifici:
a) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo contrattuale);
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione del Contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche oggetto del singolo Contratto;
f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso alle sedi degli interventi di fornitura al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
La risoluzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti specifici, nei casi succitati, sarà comunicata all’Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell’Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificità delle attività relative ai singoli Contratti, saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R., o PEC.
Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Aggiudicatario deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.
Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora la Stazione Appaltante non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell’Accordo Quadro o del singolo Contratto.
In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, fino al quinto in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall’Aggiudicatario.
Contestualmente alla risoluzione dell’Accordo Quadro la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell’Accordo (v. GARANZIA DEFINITIVA), per l’intero importo residuo al momento della risoluzione,
salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
Nei casi di risoluzione del Contratto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Aggiudicatario nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di fornitura a piè d’opera e posa in opera.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di effettiva realizzazione degli interventi di fornitura a piè d’opera.
La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli Contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo, risultando inoltre causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti Specifici basati sul medesimo Accordo.
25 - PAGAMENTI
Gli interventi di fornitura eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di forniture non previste, facendo anche riferimento al Prezzario Regione Toscana anno 2020 da considerarsi anch’esso allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato.
I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale.
Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili,
nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP.
Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015.
Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione."
All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis
D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08.
In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.
26 - PREZZI
La valutazione degli interventi di fornitura a piè d’opera da eseguire all’interno dei Contratti specifici ricadenti nell’Accordo Quadro sarà effettuata in base all' “Elenco Prezzi Unitari” - Allegato della documentazione a base di gara.
Nel caso di forniture non previste, si farà riferimento al Prezzario Regione Toscana anno 2020 da considerarsi allegato all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato, i cui prezzi delle forniture in opera saranno sottoposti allo stesso ribasso offerto in sede di gara. Ove i prezzi non fossero desumibili neppure dal citato prezziario, sarà applicato quanto previsto nel D.Lgs. n.50/2016.
I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e l’Aggiudicatario, ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento. Xxx comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel Quadro economico del singolo contratto, essi saranno approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità.
I prezzi s’intendono comprensivi di tutti gli oneri ed utili e rappresentano quindi quanto in complesso la Stazione Appaltante s’impegna a pagare, senza che possano essere presi in considerazione oneri addizionali diretti o indiretti (es. trasporti, tasse, movimentazione, utili, attrezzature, diritti di chiamata, diritti per ripetuti sopralluoghi, etc.).
27 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E' vietata la cessione dell’Accordo Quadro, nonché dei singoli Contratti basati su di esso, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. La cessione dei crediti è consentita in quanto ammessa dal D.Lgs. n.50/2016.
La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dev’essere notificata al RUP presso la sede della Direzione Ambiente del Comune di Firenze, il quale provvede a comunicare quelle accettate al Responsabile dell’Esecuzione del Contratto.
La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 gg. dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.
La notifica ad ufficio diverso da quello indicato è nulla.
E’ consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell’ambito del rapporto di subappalto.
28 - VALUTAZIONE A MISURA
La misurazione e la valutazione delle forniture a piè d’opera programmate, da eseguire all’interno dei Contratti specifici stipulati all’interno dell’Accordo Quadro, sono da intendersi a misura e saranno effettuate in base alle specificazioni date nelle norme del presente Schema di Accordo Quadro e dall'enunciazione delle singole voci dell' “Elenco Prezzi Unitari” della documentazione a base di gara.
La contabilizzazione degli interventi di fornitura a piè d’opera sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti risultanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’Aggiudicatario sui prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari, allegato della documentazione a base di gara.
Nel caso di forniture non presenti nel documento di EP la misurazione e la valutazione degli stessi saranno effettuate in base ai prezzi del Prezzario Regione Toscana anno 2020.
29 - GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016 è richiesta una garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell’Accordo Quadro, e comunque dell’importo indicato al comma 1 del citato articolo.
Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, ovvero, autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione.
La garanzia è progressivamente svincolata nei modi e nei tempi previsti dall’articolo 103 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016.
La garanzia copre:
a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
b) il rimborso delle somme pagate in più dall’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell’Appaltatore;
d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Tale garanzia fideiussoria può essere:
1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.
Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 12.3.2004, n.123 del Ministero delle Attività Produttive.
30 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO
Ai Contratti disciplinati dal presente Accordo Quadro, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di garanzie. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve:
1. prevedere la copertura dei danni che l’Aggiudicatario debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da egli dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’Impresa o da un suo dipendente del quale la stessa impresa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’Impresa, e propri parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti nelle aree oggetto degli interventi di fornitura, o a consulenti dell’Aggiudicatario o della Stazione Appaltante. Il massimale per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per i servizi di fornitura;
2. prevedere specificamente l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso nelle aree oggetto degli interventi di fornitura.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Aggiudicatario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Aggiudicatario sia un’associazione temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
31 - SUBAPPALTO
Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016.
L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari.
Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx..
a) Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle forniture oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 40 % dell’importo di ciascuno dei contratti attuativi. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.
Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore.
Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora
l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 xx.xx.
Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
32 – REVISIONE PREZZI
Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell’opera è a totale carico dell’Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all’appalto di cui al presente Capitolato.
Si applica comunque la disciplina eventualmente prevista in materia dalla normativa applicabile.
33 – CONTROVERSIE
Qualora nei singoli Contratti, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico degli interventi di fornitura a piè d’opera comporti variazioni rispetto all'importo dei Contratti stessi in misura superiore al cinque per cento (5%), il Responsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione ricevuta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e, sentito l’Aggiudicatario, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo xxxxxxx. La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo xxxxxxx sarà sottoscritto dall’Aggiudicatario.
Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra descritto e l’Aggiudicatario confermi le riserve, si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del D.lgs.n.50/2016 per la definizione delle controversie.
La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
E’ escluso il ricorso all’arbitrato e alla commissione.
34 - RECESSO
L’Amministrazione Comunale ha facoltà, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, di presentare istanza di recesso qualora l’avvio della prestazione avvenga in ritardo per fatto o colpa dell’amministrazione.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 92, comma 3 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., la Stazione appaltante recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa
accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. In tale ipotesi la Stazione appaltante procede unicamente al pagamento delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx, la Stazione appaltante può non recedere dal contratto nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione... La Stazione appaltante si riserva, inoltre, il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell’art.109 del D.Lgs. 50/2016,, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
35 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Saranno a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione dell’Accordo Quadro dei Contratti specifici. A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi di fornitura oggetto del contratto di appalto;
c) il rimborso dei costi sostenuti dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione del bando e dell’esito della gara relativa all’Accordo Quadro entro 60 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi della normativa vigente.
Il presente Schema di Accordo Quadro è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla Legge.
Tutti gli importi citati nel presente Schema di Accordo Quadro s’intendono I.V.A. esclusa.
36 - CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE
Il presente appalto per la conclusione di un Accordo quadro per servizi di fornitura di alberi è classificato come “verde” ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione in quanto include almeno i Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) del MATTM relativi al servizio di gestione del verde pubblico, per l’acquisto di ammendanti – aggiornamento 2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione (Allegato 1).
Le seguenti specifiche tecniche formano parte integrante del presente capitolato e del contratto.
SPECIFICHE TECNICHE
Materiale vegetale da mettere a dimora
L’elenco prezzi unitari contiene la lista delle più comuni specie vegetali adatte alle condizioni climatiche della Regione Toscana (piovosità media, livelli di temperature nell’arco dell’anno), tenendo in considerazione il tipo di suolo sul quale verranno messe a dimora e dando priorità alle specie con esigenze idriche limitate.
Contenitori e imballaggi del materiale vegetale
Il materiale vegetale da mettere a dimora deve essere fornito in contenitori/imballaggi riutilizzabili e/o riciclati, che supportino la qualità e la crescita dei sistemi radicali i quali, ove non destinati a permanere con la pianta per tutta la sua durata di vita, dovranno essere restituiti al fornitore delle piante a cura dell’aggiudicatario, insieme agli altri imballaggi secondari eventualmente utilizzati.
Consumo d’acqua
Il criterio non trova applicazione al presente accordo quadro perché l’irrigazione è garantita attraverso punti di fornitura di proprietà dell’amministrazione, alimentati da falda freatica.
Indicazioni procedurali per l’esecuzione della fornitura
Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per la realizzazione dell’opera: esso deve provenire esclusivamente da ditte specializzate e autorizzate alla produzione e alla commercializzazione secondo la normativa vigente in materia.
Salvo specifiche disposizioni le piante devono provenire da vivaio, essere fornite nel genere, specie, varietà o cultvar richiesti nei documenti di progetto ed etichettate, singolarmente o per gruppi omogenei, con cartellini indelebili riportanti la classificazione botanica, la corrispondenza varietale tra etichetta e pianta, il rispetto dell’eventuale copyright. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare, congiuntamente con l'Appaltatore, visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante e le piante scelte devono essere rese riconoscibili, singolarmente o per gruppi omogenei. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di scartare le piante non rispondenti alle richieste, per genere,specie e varietà o cultvar, o differenti da quelle scelte in vivaio.
Le caratteristiche delle piante (dimensioni, forma della chioma, portamento) e di fornitura (in zolla, contenitore, radice nuda, imballo, ecc.) devono corrispondere alle indicazioni di progetto o all’Elenco Prezzi.
Le piante devono aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio, non presentare anomalie e malformazioni, avere forma regolare, apparato radicale ben accestito.
Le piante devono essere fornite sane, visivamente esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus e altri patogeni e non devono presentare lesioni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che ne possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie.
Per il trasporto delle piante l'Appaltatore deve prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei, con particolare attenzione affinché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad
essiccarsi. Il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la fornitura a piè d’opera deve essere il più breve possibile.
Gli alberi devono essere specificatamente forniti per il tipo di impiego previsto (es. alberate stradali – altezza di impalcatura, filari – omogeneità della chioma).
La chioma deve essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie, proporzionata per dimensioni e vigore al fusto e all’apparato radicale.
Il fusto e le branche principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature, grosse cicatrici o segni evidenti conseguenti ad urti, danni da grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole. Gli alberi adulti sono normalmente forniti in zolla o in contenitore, solo se di giovane età, di limitate dimensioni e a foglia decidua e, ancorché previsto negli elaborati di progetto, possono essere consegnati a radice nuda.
Le zolle o i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastca, ecc.) devono essere proporzionati alle dimensioni delle piante.
Per gli alberi forniti in zolla, la terra deve essere compatta e solidale con la pianta e il suo apparato radicale, senza crepe evidenti, ben imballata con un apposito involucro protettivo, biodegradabile se ne è previsto l’interramento oppure facilmente rimovibile se si prevede la rimozione alla piantagione. Le reti metalliche dovranno essere in ferro non zincato.
Tutti gli alberi forniti devono aver subito un adeguato numero di trapianti o rinvasi e quelli in contenitore non devono presentare radici spiralizzate e devono avere un substrato solidale con la pianta.
Per la determinazione delle misure di fornitura si deve far riferimento ai seguenti parametri:
-altezza dell'albero, distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma
-altezza di impalcatura, distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto della prima branca
-circonferenza del fusto, misurata a un metro di altezza dal colletto
-diametro della chioma, dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, e il diametro massimo per tutti gli altri alberi
-per la zolla il diametro massimo
-per i contenitori, il diametro massimo o la capacità in litri.
Per gli alberi innestati devono essere specificati il tipo di portainnesto e l'altezza del punto d'innesto, che non deve presentare sintomi di disaffinità.
Secondo quanto previsto da progetto, gli alberi devono essere forniti a fusto singolo o a ceppaia (preferibilmente minimo tre fusti).
Il Progettista
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx