Glossario
Glossario
Ai seguenti termini la Società, il Contraente e l’Aderente attribuiscono convenzionalmente questi significati:
Aderente: il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un’espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere economico del premio.
Albo professionale: registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla legge. Le leggi statali impongono l'obbligo di iscrizione ad uno specifico albo, per poter svolgere determinate professioni.
Arbitrato: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assistenza giudiziale: attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della vertenza.
Assistenza stragiudiziale: attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e
per evitarlo.
Carenza: periodo in cui la polizza non produce effetti. Tale periodo decorre dal momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24.00 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, fino a quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace. Il periodo di carenza non sarà recuperato alla scadenza della polizza che invece cesserà al decorrere dell’anno dal momento della firma.
Certificato di assicurazione: il documento contrattuale sottoscritto dall’Aderente, che attesta l’adesione ad una polizza collettiva e comporta l’acquisizione della qualifica di Assicurato.
Costituzione di parte civile: azione civile promossa all’interno del processo penale.
Compensi per la trasferta: spese di viaggio e di soggiorno dovute dal cliente al proprio avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale.
Controparte: la parte avversaria in una vertenza.
Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione, anche in forma collettiva.
Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.
Delitto doloso: qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Disdetta: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo. Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.
Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Ivass (precedentemente denominato Isvap): Istituto di Vigilanza per le assicurazioni.
Massimale per sinistro: somma massima liquidabile dalla Società per il pagamento di ciascun sinistro.
Massimale per anno assicurativo: somma massima liquidabile dalla Società per il pagamento dei sinistri insorti nel medesimo anno assicurativo, indipendentemente dal numero degli stessi.
Mediazione: istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei
conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.
Medico: colui che esercita la professione medica, presupposti per tale attività è la laurea in medicina/chirurgia e l’abilitazione alla professione medica.
Multa: pena pecuniaria prevista per i delitti.
Negoziazione assistita: accordo disciplinato dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la vertenza tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.
Perito: Xxxxxx professionista incaricato dall’impresa di assicurazione di stimare l’entità del danno subito dall’Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.
Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato. Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente e/o dall’Aderente a corrispettivo dell’assicurazione. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Procedimento disciplinare: trattasi di un procedimento amministrativo davanti all’albo professionale dei medici che si conclude, ove venga riconosciuta la responsabilità del sanitario, con un provvedimento di natura sanzionatorio (es. sospensione dell’attività).
Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
Querela: azione per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.
Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Responsabilità contrattuale: è la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore con la non esatta esecuzione della prestazione dovutagli in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto (che non sia fatto illecito) idoneo a produrre un'obbligazione.
Responsabilità extracontrattuale: è la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore in conseguenza della causazione di un fatto illecito.
Recesso: atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale al verificarsi di
determinate condizioni.
Scheda di polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.
Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento che, salvo il caso della revocazione ormai è divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perchè è scaduto il termine per poterlo fare, o perchè sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
Set Informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione, composto da: Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario, DIP Danni, DIP Aggiuntivo, Modulo di proposta ove previsto.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso contemplato nel contratto assicurativo. Per evento dannoso si intende:
- il danno o un presunto danno subito dall’Assicurato o causato da azione od omissione non voluta dall’Assicurato;
- l’azione od omissione che possa dar luogo a responsabilità amministrativa;
- la violazione o la presunta violazione di una norma prevista dalla legge come reato o come illecito amministrativo;
- la violazione o presunta violazione di una norma di legge o di regolamento in materia amministrativa.
Soccombente: è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice. Società: l’Impresa di Assicurazione AmTrust Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia. Spese arbitrali: spese sostenute per attivare la procedura arbitrale e per gli onorari dell’arbitro prescelto. Spese legali: compensi dovuti al patrocinatore sensi ai di legge.
Spese liquidate: spese spettanti all’avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.
Spese di domiciliazione: spese dell’avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l’avvocato incaricato dall’Assicurato risieda fuori da tale distretto.
Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza.
Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, salvo il caso in cui a conclusione del giudizio il soccombente sia condannato a rifondere le stesse.
Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d’Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).
Tacito rinnovo: è una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.
Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tutela Legale: l’assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.
Unico sinistro: fatto dannoso e/o vertenza che coinvolge più assicurati.
Valore in lite: determinazione del valore del sinistro.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DELL’ASSICURATO SULLA NECESSITA’ DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DI SOTTOSCRIVER
Condizioni di Assicurazione
N orme che regolano l’Assicurazione in generale
Articolo 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente e/o dagli Assicurati per iscritto nel contratto e/o nel modulo di adesione alla presente polizza collettiva sono poste a base dell’Assicurazione e fanno parte integrante a tutti gli effetti della presente Assicurazione.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Assicurato ad essere protetto da questa Assicurazione nonché la cessazione dell'Assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Articolo 2 – Variazioni del rischio. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente e l’Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare la diminuzione o l’aggravamento del rischio stesso.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 cod. civ.
In caso di accertata diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione, ai sensi dell’art. 1897 cod. civ.
L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Società le variazioni del rischio avvenute nel corso dell’annualità assicurativa, come ad esempio la modifica della propria qualifica. Tali variazioni non comportano la necessità di integrare il premio già versato e saranno, invece, considerate ai fini del corretto inquadramento e della corretta tariffazione per le eventuali future annualità.
Articolo 3 – Altre Assicurazioni
Ai sensi di legge, l’Assicurato e il Contraente devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all’indennizzo.
Articolo 4 – Assicurazione per conto altrui
Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell’art. 1891 cod. civ.
Articolo 5 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Aderente Assicurato.
Articolo 6 – Variazioni contrattuali a scadenza
Se alla scadenza del contratto la Società voglia apportare variazioni alle condizioni contrattuali, tariffarie o normative, rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al Contraente almeno 90 giorni prima della scadenza.
Qualora il Contraente comunichi di non accettare le nuove condizioni tariffarie o non dichiari di accettare le nuove condizioni contrattuali o normative, il contratto si intende risolto alla scadenza.
Articolo 7 – Effetto e durata del Contratto
La presente polizza collettiva prevede due sezioni:
una “Sezione Base – Garanzia penale” in nome e per conto di chi spetta con Contraente l’Associazione AURO (Associazione Urologi Italiani) ed assicurati tutti i medici iscritti alla Contraente, la quale sostiene l’onere del pagamento del premio;
una “Sezione Garanzie aggiuntive” con Aderente il singolo medico iscritto ad AURO che aderisca liberamente alla copertura assicurativa pagandone il relativo premio.
L’effetto e la durata delle due sezioni sono così regolate:
1. SEZIONE BASE - GRANZIA PENALE. Il contratto produce effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda polizza, se il premio è stato pagato entro 15 giorni dalla data di effetto della polizza collettiva o delle rate successive, altrimenti la copertura assicurativa resta sospesa e produce effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferma la scadenza del contratto. Per i nuovi associati AURO la copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 della data di iscrizione alla Contraente e scade al 31/12; per gli associati che rinnovino la tessera di iscrizione alla Contraente entro il 28/02, invece, la copertura assicurativa decorre dalla scadenza della precedente annualità assicurativa, se esistente, e scade al 31/12.
La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.
La polizza collettiva ha la durata di 1 (uno) anno e, in mancanza di disdetta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano) spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 anno.
2. SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE. La copertura assicurativa del singolo Certificato di assicurazione produce effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato, se in quel momento il premio è stato corrisposto; in caso diverso produce effetto dalle ore 24.00 dal giorno in cui si effettua il pagamento, ferme le scadenze stabilite dal Certificato e dalla polizza. Qualora il singolo Certificato di assicurazione, invece, sia emesso senza soluzione di continuità con una precedente copertura di Tutela Legale a pari garanzie, l’efficacia della copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno di scadenza del Certificato di adesione precedente purché il relativo premio assicurativo sia interamente versato entro i 60 (sessanta) giorni successivi.
La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.
Indipendentemente dalla data di adesione, Il singolo Certificato di assicurazione cessa alla scadenza annuale della polizza collettiva ed è senza tacito rinnovo.
Articolo 8 – Facoltà di recesso per sinistro
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 30° giorno successivo alla sua definizione, le parti possono recedere dalla copertura assicurativa prevista dal singolo Certificato mediante lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano) dando un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso. Il recesso dal singolo Certificato di assicurazione può essere esercitato dalla Società solo previo accordo col Contraente della polizza collettiva. In ogni caso all’Aderente è dovuto il rimborso della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.
Articolo 9 – Pagamento del premio e sospensione della copertura assicurativa
1. SEZIONE BASE - GARANZIA PENALE. Il premio annuo è determinato in base al numero di medici iscritti alla Contraente ed è interamente versato da AURO secondo la seguente modalità: premio annuo minimo di € 9.880,00 (novemilaottocentottanta) pari a 380 iscritti frazionato in 4 rate, ossia premio alla firma di € 2.470,00 (duemilaquattrocentosettanta) cui si aggiungono trimestralmente altre 3 identiche rate. È, infine, prevista la regolazione del premio a fine annualità, come disciplinato dal successivo articolo 16. Se la Contraente (AURO) non paga il premio entro 15 giorni dalla data di effetto della polizza collettiva o delle rate successive, la copertura assicurativa resta sospesa e produce effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferma la scadenza del contratto. Resta salva la facoltà della Società di dichiarare la risoluzione per inadempimento (nei limiti di quanto previsto dall’art. 1901 Codice Civile), a mezzo lettera raccomandata A/R, con diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.
2. SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE. Il premio è riportato nel Certificato di assicurazione ed è interamente dovuto da parte dell’Aderente. Salvo quanto previsto dal precedente articolo 7 punto 2, se l’Aderente non paga il premio, la copertura assicurativa resta sospesa e produce effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme la scadenza del Certificato. Resta salva la facoltà della Società di dichiarare la risoluzione per inadempimento (nei limiti di quanto previsto dall’art. 1901 Codice Civile), a mezzo lettera raccomandata A/R, con diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.
I premi devono essere pagati all'intermediario incaricato.
Le modalità di pagamento del premio sono le seguenti: sistemi di pagamento elettronico o bonifico che abbiano come beneficiario la Società o l’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione.
Articolo 10 – Diritto di ripensamento
L’Aderente ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento. Tale termine decorre dal giorno di pagamento del premio.
Per esercitare tale diritto l’Aderente deve spedire alla Società una comunicazione email, fax, posta ordinaria o lettera raccomandata AR.
Qualora l’Aderente eserciti il diritto di ripensamento ha diritto alla restituzione del premio versato.
Articolo 11 – Modalità di comunicazione
Ai sensi dell’art. 73 del Regolamento IVASS n°40 del 02 agosto 2018, l’Aderente:
a) ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione di cui precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
b) ha il diritto di richiedere la variazione della tecnica di comunicazione a distanza;
c) ha il diritto di essere messo in contatto col Front Office dell’intermediario, deputato al coordinamento e controllo dell’attività del Servizio Clienti dedicato all’assistenza dei clienti.
Articolo 12 - Foro competente
Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato (se persona fisica) oppure quello della sua sede legale (se persona giuridica).
Articolo 13 – Comunicazioni - Modifiche dell’assicurazione
Ogni comunicazione inerente l’Assicurazione deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle Parti.
Articolo 14 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni della presente Assicurazione, valgono le norme di legge.
Articolo 15 - Clausola di continuità:
La presente polizza e la copertura assicurativa prevista dai singoli certificati di assicurazione, seguono senza soluzione di continuità, le precedenti polizze Roland numero 82.0007348 e 82.0008651, aventi le stesse garanzie assicurate nel presente contratto; le garanzie prestate dalla presente polizza si estendono, quindi, anche ai sinistri originati da fatti o atti accaduti o posti in essere durante il periodo di validità delle suddette polizze precedenti, purché ricorrano contemporaneamente le seguenti tre condizioni:
a) l’Assicurato abbia provveduto a denunciare il sinistro al precedente assicuratore nei medesimi termini in cui è successivamente denunciato alla Società;
b) il precedente assicuratore abbia respinto il sinistro unicamente perché, pur accaduto durante la vigenza della polizza precedente con esso stipulata, denunciato oltre il termine previsto per la denuncia dei sinistri, successivamente alla cessazione del contratto assicurativo;
c) non sia stata contestata l’operatività della garanzia dal precedente assicuratore per il ritardo o mancato pagamento del premio.
In caso di denuncia di sinistro, L’Assicurato è tenuto a fornire ampia prova documentale degli scambi di comunicazione intercorsi col precedente assicuratore, che attesti la sussistenza dei requisiti sopra descritti.
Articolo 16 – Regolazione del premio per Sezione base garanzia penale
Il premio annuo lordo della “Sezione Base Garanzia penale” della polizza collettiva è determinato in base al numero totale di iscritti alla associazione AURO.
Il premio annuo minimo garantito è pari ad € 9.880,00 (novemilaottocentottanta) corrispondente a 380 iscritti assicurati ed è frazionato in 4 rate uguali: premio alla firma di € 2.470,00 (duemilaquattrocentosettanta) cui si aggiungono trimestralmente altre 3 identiche rate.
Il premio annuo lordo pro capite è fissato in € 26,00 (ventisei) qualora l’iscrizione alla associazione AURO avvenga entro il 30/06; qualora, Invece, l’iscrizione ad AURO avvenga successivamente al 30/06 il premio annuo lordo pro capite è fissato in € 13,00 (tredici), ferma la scadenza della copertura a fine annualità assicurativa (31/12).
Entro il 30/04 dell’annualità successiva il Contraente della polizza collettiva deve comunicare all’intermediario e alla Società il numero totale dei propri iscritti relativi al periodo oggetto di regolazione del premio, ossia la precedente annualità. La Società provvederà all’emissione di un’appendice di regolazione del premio sulla base dei dati comunicati; il conseguente premio aggiuntivo, risultante dalla regolazione, dovrà essere pagato dal Contraente entro i 15 giorni successivi al ricevimento del documento contrattuale “Appendice di regolazione”.
Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio annuo lordo di polizza in misura inferiore a quello anticipato in via provvisoria (con le 4 rate), quest’ultimo si intende comunque acquisito a titolo di premio minimo di polizza; viene pertanto escluso ogni conguaglio negativo.
Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato il pagamento della “Appendice di regolazione”, il premio anticipato in via provvisoria alla firma per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione del premio e la garanzia resta sospesa dalla data di scadenza della precedente annualità assicurativa oggetto della mancata regolazione e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto con lettera raccomandata.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente e gli Assicurati sono rispettivamente tenuti a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Per la sezione “Garanzie aggiuntive” non è prevista regolazione del premio e le relative adesioni sono regolate da apposita Convenzione/Accordo tra le parti: Società, Contraente della polizza collettiva (AURO) e intermediario.
C operture acquistabili e forma dell’Assicurazione
Articolo A.1 – Assicurati
Le prestazioni di cui all'art. A.4 Spese garantite sono prestate a tutela dei diritti dell’Assicurato in qualità di medico urologo iscritto alla associazione AURO (Associazione Urologi italiani) che sia assicurato tramite la sezione base o che abbia aderito alla presente polizza collettiva, per la tutela della propria attività professionale svolta come dipendente e/o come libero professionista e/o convenzionato SSN.
Nel caso di acquisto della “Garanzia aggiuntiva 2” di cui all’art. B.2 sono assicurati anche i componenti del nucleo famigliare dell’Aderente così come risultante dal certificato di stato famiglia.
Nel caso di vertenze fra Assicurati parte del medesimo nucleo famigliare, le prestazioni vengono garantite unicamente a favore dell’Aderente.
Articolo A.2 – Ambito di operatività del contratto
Le prestazioni di cui all’art. A.4 Spese garantite vengono garantite agli Assicurati per sinistri avvenuti nell’ambito dell’attività professionale di urologo e nel caso di acquisto della “Garanzia aggiuntiva 2” di cui all’art. B.2 anche nell’ambito della vita privata e della circolazione stradale.
Articolo A.3 – Forma dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata nella forma Loss Occurrence, ossia intesa a tutelare l’Assicurato in seguito a sinistri insorti durante il periodo di validità del contratto di Assicurazione a prescindere dalla data di denuncia del sinistro, xxxxx i limiti di legge in tema di prescrizione del diritto.
Articolo A.4 – Spese garantite
La Società assicura nei limiti dei massimali indicati nella Scheda di polizza:
- le spese legali per l’intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio, le spese peritali, le spese di giustizia e processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei limiti delle garanzie previste dalla presente polizza;
La Società non assicura:
- i compensi derivanti da patti quota lite conclusi tra l’Assicurato e l’Avvocato;
- le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari;
- il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere e delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali.
Tutti gli oneri sono prestati con l’applicazione di una franchigia frontale assoluta di € 3.900,00 (tremilanovecento).
Sono oggetto della presente assicurazione solo i compensi forensi determinati entro il limite dei valori medi dei parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247" e successive modificazioni.
Articolo A.5 – Estensione territoriale
Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
In Europa per la difesa penale;
nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, negli altri casi.
Articolo A.6 – Xxxxxxx e Rivalsa
Spettano alla Società, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsate all’Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione.
In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall’art. A.4 Spese garantite, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione verso il terzo.
Tutela Legale
Vengono garantite le spese previste all’art. A.4 Spese garantite per sinistri relativi alle seguenti garanzie:
Articolo B.1 - SEZIONE BASE Garanzia Penale
1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa.
2. Difesa penale per delitti dolosi, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con sentenza definitiva che escluda la responsabilità (art. 530, co. 1, c.p.p.) per i fatti o atti contestati o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza e degli atti processuali e difensivi attestanti l’attività professionale svolta dal difensore.
3. Opzione sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250,00, in relazione ai casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.
D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
D. Lgs. n. 193/07 in materia di Sicurezza alimentare.
D. Lgs. n. 152/06 in materia di Tutela dell’ambiente.
D. Lgs. n. 196/03 e GDPR 2016/679 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’assicuratore di Responsabilità civile, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza.
4. Difesa avverso provvedimenti disciplinari qualora l’Assicurato sia iscritto ad un Ordine, Collegio, Consiglio o Registro Professionale.
Articolo B.2 – SEZIONE Garanzie aggiuntive
(valide esclusivamente a favore dei singoli aderenti, solo se sottoscritte e pagato il relativo sovrappremio)
Garanzia aggiuntiva 1 – Eliminazione della franchigia
Sottoscrivendo la presente garanzia aggiuntiva viene eliminata per l’Aderente la franchigia frontale assoluta di € 3.900,00 (tremilanovecento) indicata nel precedente articolo A.4 – Spese garantite.
Garanzia aggiuntiva 2 – Vita Privata
La copertura opera per l’Aderente e per i componenti del suo nucleo famigliare così come risultante da certificato di stato famiglia, nei seguenti ambiti:
Vita privata: anche in qualità di utenti del web e di social e media network e anche in relazione agli animali domestici di proprietà degli Assicurati
Circolazione: per fatti derivanti dalla proprietà e circolazione stradale di veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria
Per le seguenti garanzie:
1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa.
2. Difesa penale per delitti dolosi, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti con sentenza definitiva che escluda la responsabilità per i fatti o atti contestati o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
Articolo B.3 – Radiazione dall'Albo, inabilitazione o interdizione
1. La copertura cessa di produrre effetto in caso di radiazione, inabilitazione o interdizione dell’Assicurato/Aderente; in tali casi non saranno oggetto di copertura sinistri insorti successivamente alla suddetta data di radiazione, inabilitazione o interdizione.
2. L’esercizio abusivo della professione dell’Assicurato/Aderente è causa di nullità dell’assicurazione e la Società è liberata da ogni ulteriore prestazione.
3. Nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2 la Società non è tenuta al rimborso all’Assicurato del premio pagato e non goduto.
4. L’Assicurato/Aderente che sia sospeso o radiato dall’Albo, o sia inabilitato o interdetto all’esercizio della professione deve darne immediata comunicazione alla Società.
Articolo B.4 – Esclusioni
Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:
a) al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
b) alla materia fiscale;
c) alla materia amministrativa (ricorsi innanzi al giudice amministrativo, sanzioni amministrative pecuniarie, afflittive o ripristinatorie; giudizi di responsabilità amministrativa, contabile o giudizi di conto davanti alla Corte dei conti, salvo quanto precedentemente previsto all’articolo B.1);
d) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
e) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
f) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
g) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
h) a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e la società presso la quale gli assicurati prestano servizio;
i) alla circolazione di veicoli salvo acquisto della “Garanzia aggiuntiva 2”, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
j) a fatti dolosi delle persone assicurate in caso di condanna;
k) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
l) a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
m) a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dall’Assicurato nell'esercizio della sua attività;
n) alla compravendita o alla permuta di immobili;
o) ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
p) all'affitto d'azienda o a contratti di leasing immobiliare;
q) all’attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
r) all’esercizio abusivo della professione medica o di operatore sanitario;
s) a vertenze con la Società;
t) all’adesione ad azioni di classe (class action);
u) alla difesa penale per abuso di minori;
v) a veicoli non omologati; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
w) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove che prevedano l’uso di veicoli a motore;
x) ai casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l’omissione di fermata e assistenza;
y) ai casi in cui il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool.
Articolo B.5 – Insorgenza del sinistro
1. Ai fini del presente contratto, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l’evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come la violazione o la presunta violazione di una norma prevista dalla legge come reato o come illecito amministrativo.
2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.
3. Si considerano come unico sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.
4. In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la garanzia viene prestata con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del sinistro il massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.
Articolo B.6 – Clausola di sussidiarietà
La copertura assicurativa opera in via sussidiaria e solo dopo l’esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio legale previsti dalla legge o dal CCNL di riferimento o dopo l’esaurimento degli obblighi dell’altro Assicuratore in presenza di altra polizza eventualmente stipulata e di cui l’Aderente possa beneficiare.
In caso di divergenza con l’ente di appartenenza sul nome del legale da incaricare, la presente copertura opera a primo rischio, purché, a seguito della richiesta di patrocinio o di accollo delle spese di difesa inoltrata dall’Assicurato all’ente di appartenenza, siano trascorsi 30 giorni dal ricevimento del sollecito inviato dall’Assicurato all’ente di appartenenza e quest’ultimo non abbia fornito alcun riscontro.
In ogni caso l’Assicurato, qualora percepisca un rimborso delle spese legali e/o peritali dall’ente di appartenenza o da altra Compagnia di assicurazione, dovrà restituire alla Società quanto già anticipato.
Articolo B.7 – Massimale
Le garanzie sono prestate fino ad un esborso massimo di:
a) in presenza della sola “Sezione Base – Garanzia penale” € 30.000,00 (trentamila) per sinistro elevato ad € 150.000,00 (centocinquantamila) nel caso di più assicurati convolti nel medesimo caso assicurativo;
b) in presenza anche della “Sezione Garanzie aggiuntive” di cui all’art. B.2, € 50.000,00 (cinquantamila) per sinistro elevato ad € 150.000,00 (centocinquantamila) nel caso di più assicurati convolti nel medesimo caso assicurativo;
C osa fare in caso di sinistro
Articolo S.1 – Denuncia del sinistro
1. L'Assicurato, rendendosi parte diligente del contratto, deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.
2. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.
3. L’Assicurato deve informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
4. In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
Qualora coesistano più assicurazioni sul medesimo rischio, l’Assicurato deve denunciare il sinistro a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 cod. civ.
Qualora il Contraente e/o l’Assicurato, precedentemente al presente contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza per i medesimi rischi che preveda la denuncia dei sinistri anche successivamente alla cessazione del contratto, il Contraente e/o l’Assicurato si impegna a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente contratto anche alla Compagnia presso la quale era precedentemente Assicurato.
La denuncia di Xxxxxxxx va inoltrata alla Società ad uno dei seguenti riferimenti:
Lettera raccomandata A/R ad AmTrust Europe Limited, Rappresentanza Generale per l’Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx - Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx
Email: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.
Articolo S.2 – Gestione del sinistro
1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la Società gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. La Società si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.
2. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l’Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all’Avvocato scelto nei termini dell’art. S.3 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale per la trattazione giudiziale.
3. In sede penale la difesa viene affidata direttamente all’Avvocato scelto nei termini dell’art. S.3 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale.
4. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo.
5. In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l’instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate dalla Società.
6. La Società non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici.
Articolo S.3 – Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale
L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l’Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all’Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente o dell’Assicurato. In quest’ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario.
L’Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all’Avvocato così individuato.
La Società non è responsabile dell'operato degli Avvocati.
Articolo S.4 – Disaccordo con la Società e conflitto di interessi
1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l’Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
2. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Società.
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