UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
CONVENZIONE QUADRO TRA
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI (INSTM)
E
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (nel seguito indicato come INSTM), con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx e sede amministrativa in Xxx X. Xxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx, Codice Fiscale n. 94040540489, pec: in- xxx@xxx.xx, rappresentato dalla sua presidente e legale rappresentan- te Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Modena il 12.04.1971, a ciò autorizzata dal Consiglio direttivo nella seduta del 17.09.2020
e
l’Università degli Studi di Genova (nel seguito indicata come Università), con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, Codice Fiscale n. 00754150100, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Savona il 28.2.1972, autorizzato alla stipula della presente Convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.1.2021
qui di seguito denominate singolarmente anche “parte” e congiuntamente anche “parti”
PREMESSE
a. l’Università è il centro primario della ricerca scientifica nazionale e precipuo compito delle Università è elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca operanti in tutto o in parte su programmi e progetti finanziati dallo Stato e da altri organismi pubblici, internazionali o privati;
b. il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali, in base all’atto costitutivo e allo statuto approvato dalle rispettive Università consorziate in sede di adesione al Consorzio, ha lo scopo di fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari e si propone di promuovere e coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle attività scientifiche nel campo della Scienza e Tecnologia dei Materiali in accordo con i programmi nazionali ed internazionali in cui l’Italia è impegnata. L’azione di coordinamento svolta dal Consorzio mira anche a favorire da un lato collaborazioni tra Università e Istituti di istruzione Universitaria con altri Enti di ricerca, Industrie e/o soggetti privati, e dall’altro il loro accesso e la loro eventuale partecipazione alla gestione di laboratori esteri o internazionali di Scienza e Tecnologia dei Materiali;
c. le attività di Scienza e Tecnologia dei Materiali coordinate e sostenute dal Consorzio INSTM sono svolte anche presso i Dipartimenti e gli Istituti Universitari nel cui ambito operano i docenti che hanno promosso la costituzione e lo sviluppo del Consorzio medesimo;
d. vista la precedente Convenzione tra l’Università degli Studi di Genova ed il Consorzio INSTM stipulata l’11.03.2013;
e. considerata la proficua collaborazione pregressa che ha prodotto elevati risultati scientifici;
f. il Regolamento Organico e del Personale INSTM, di cui agli artt. 14.1 lettera “b)”, 14.4 e 17.1 dello Statuto e l’art. 2 –TITOLO II del predetto regolamento, prevede che il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali si avvalga di personale universitario o di altri enti, associato attraverso incarichi gratuiti di ricerca o di collaborazione tecnica;
g. riconosciuta da parte dell’Università di Genova e del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali l’opportunità di dare ulteriore impulso alla gestione dei programmi e progetti di ricerca congiunti finanziati con apporto reci- proco di risorse e/o risorse esterne e/o altre esigenze, demandando eventuali ulteriori aspetti specifici non contemplati nella presente Convenzione quadro ad eventuali Accordi attuativi e integrativi da stipulare tra il Consorzio e i singoli Dipartimenti dell’Università sem- pre con riferimento alla presente Convenzione;
h. tenuto conto dell’opportunità di favorire e sostenere l’accesso, per i docenti, i ricercatori e il personale tecnico amministrativo dell’Università di Genova, anche se appartenenti a Dipartimenti e discipline diverse da quelle di Scienza e Tecnologia dei Materiali, ai laboratori nazionali e internazionali presso cui il Consorzio opera;
i. tenuto conto che gli obiettivi del Consorzio Interuniversitario
Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali sono volti a:
- promuovere la ricerca e il progresso tecnologico, in particolare in collaborazione con i settori della chimica, dell’ingegneria e delle nanotecnologie, supportando gli sforzi delle unità consorziate;
- promuovere lo sviluppo di centri di eccellenza e strutture a livello nazionale necessarie per realizzare ricerca e sviluppo ai più alti livelli;
- fornire un punto di riferimento autorevole per collaborazioni internazionali e per il mondo industriale, offrendo un completo panorama di esperti, strutture e strumentazioni;
- sostenere, sviluppare ed integrare le attività dei gruppi di ricerca consorziati al fine di promuovere il trasferimento tecnologico;
- favorire l’avvicinamento della società civile alle tematiche della scienza e tecnologia dei materiali e una maggiore consapevolezza delle sue ricadute nei settori della salute pubblica, della sicurezza, dell’energia e della conservazione del patrimonio culturale attraverso convegni, pubblicazioni e attività di divulgazione, corsi e borse di studio;
- favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso il supporto ai corsi di diploma e di laurea, alle scuole a fini speciali, ai corsi di perfezionamento e alle scuole di specializzazione, mediante l’utilizzo di proprie risorse e laboratori e/o l’acquisizione di risorse su
programmi nazionali, internazionali e comunitari;
j. le Unità di ricerca INSTM (anche UdR) rappresentano l’insieme delle risorse umane (personale, docente, tecnico, assegnisti, borsisti ecc…) e strumentali ospitate in locali ad uso non esclusivo presso la consorziata Università degli Studi di Genova per le attività di cui alla presente Convenzione;
k. i Consigli dei Dipartimenti di cui al successivo art. 2 hanno espresso parere favorevole al rinnovo della presente Convenzione che prevede una stretta sinergia e collaborazione tra il personale dei predetti Dipartimenti associato al Consorzio ed il personale di IN- STM e l’uso non esclusivo di locali dei Dipartimenti e dei relativi ser- vizi da parte del predetto personale ai fini dello sviluppo di attività e programmi di comune interesse dell’Ateneo consorziato e dell’INSTM;
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1: PREMESSE
1. Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
ART. 2: OGGETTO
1. L’Università, quale soggetto consorziato di INSTM, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto INSTM, ospita la locale Unità di Ricerca dell’INSTM (nel seguito indicata con UdR) in locali idonei ad uso comune e non esclusivo dell’INSTM, con le modalità previste dalla presente Convenzione e presso i seguenti Dipartimenti che hanno
aderito alla presente Convenzione:
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI) Dipartimento di Farmacia (DIFAR)
Dipartimento di Fisica (DIFI)
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambiente (DICCA) Dipartimento di Informatica, Bioingegneria Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS)
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle tele- comunicazioni (DITEN)
Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita (DI- STAV)
Dipartimento di medicina sperimentale (DIMES)
e presso gli altri Dipartimenti dell’Università che, mediante apposita delibera dei rispettivi Consigli di Dipartimento, esprimeranno interesse ad aderire alla presente Convenzione per lo svolgimento di programmi di ricerca di interesse comune.
ART. 3: REFERENTI
1. L’esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l’Università, al Rappresentante di Ateneo nel Consiglio Di- rettivo del Consorzio, che si avvale dei Direttori dei Dipartimenti presso cui opera la locale UdR di cui al precedente art. 2 o che avranno espresso interesse ad aderire alla presente Convenzione in un secondo momento e, per quanto riguarda l’INSTM, al Direttore pro-tempore del Consorzio, che si avvale del supporto dei responsa- bili scientifici coinvolti nelle attività oggetto della presente Conven-
xxxxx con il compito di coordinarsi e definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
ART. 4: PROGRAMMI DI RICERCA
1. La locale UdR dell’INSTM predispone i programmi di ricerca da sottoporre agli Organi Direttivi dell’INSTM per l’approvazione ed il finanziamento, sentiti i Direttori dei Dipartimenti interessati in ordine alla disponibilità di personale e attrezzature, secondo quanto previsto dai successivi articoli.
2. Il Rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo, in collabora- zione con i Responsabili scientifici dei rispettivi programmi e/o pro- getti di ricerca e con il Direttore INSTM, è responsabile dell’attuazione delle predette attività e, ha il compito di monitorare l’avanzamento e l’attuazione delle predette attività. A tale scopo fissa, sentito il personale universitario e non, associato all’UdR e di intesa con i Direttori dei Dipartimenti interessati, le modalità di utilizzo delle attrezzature di proprietà INSTM e stabilisce le norme di funzionamento interno dell’UdR.
ART. 5: ACCORDI ATTUATIVI
1. La collaborazione tra Università e INSTM, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente Convenzione, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente Convenzione quadro e della normativa vigente come ad esempio quelli richiamati agli artt. 11 (Diritti di Proprietà intellettuale) e 15
(Sicurezza).
ART. 6: RISORSE
1. INSTM e Università collaborano alla realizzazione dei programmi di cui all’art.4.
2. I Direttori dei Dipartimenti comunicano al Direttore di INSTM l’entità e la destinazione delle risorse disponibili per lo svolgimento di detti programmi.
3. Il Direttore di INSTM comunica ai Direttori dei Dipartimenti l’entità delle risorse acquisite e destinate dall’INSTM a tali attività.
4. L’INSTM si impegna a investire nell’UdR le risorse acquisite attraverso la partecipazione del personale universitario associato, di cui al successivo art.7, ai propri programmi e progetti.
5. L’Università accorda all’INSTM la possibilità di rendicontare l’attività svolta dal personale universitario associato di cui al predetto comma 4 nell’ambito di tali programmi e progetti, sulla base dei dati forniti dall’Università e/o concordati con l’Università.
6. L’INSTM si impegna a fornire all’Università, dietro richiesta, il supporto tecnico-amministrativo necessario per l’utilizzo da parte del personale dell’Università dei laboratori nazionali e internazionali, a cui il Consorzio ha accesso diretto o tramite convenzioni o partecipazioni.
7. Parte delle risorse economiche, destinate da INSTM ai programmi e progetti comuni e all’attività di ricerca dell’UdR, potranno essere trasferite ai Dipartimenti, per la gestione amministrativa, in base a specifici accordi previsti al successivo art. 10, nel rispetto delle norme
e regolamenti vigenti delle Parti.
8. Anche i Dipartimenti potranno trasferire a INSTM parte delle risorse economiche da loro destinate allo svolgimento dei programmi comuni, per la gestione amministrativa in base a specifici accordi previsti al successivo art. 10, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti delle Parti.
ART. 7: PERSONALE UNIVERSITARIO
1. Allo svolgimento dei programmi e progetti dell’INSTM, l’Università contribuisce tramite la partecipazione di personale docente e tecnico amministrativo dell’Università, associato a INSTM. Tale personale compare nei programmi e progetti annuali e pluriennali dell’INSTM.
2. Al personale docente e ricercatore associato ai programmi scientifici dell’INSTM viene assegnato un incarico gratuito di ricerca, come previsto dagli artt. 14 e 17 dello Statuto INSTM.
3. Al personale tecnico amministrativo associato ai programmi scientifici dell’INSTM viene assegnato un incarico gratuito di collaborazione tecnica, previa autorizzazione del Direttore Generale dell’Università.
4. L’espletamento di tali incarichi deve essere compatibile con il pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell’Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni.
5. Gli studenti del corso di dottorato, i laureandi, i borsisti e i titolari di assegni di ricerca possono essere associati ai programmi scientifici dell’INSTM.
6. L’elenco del personale, per il quale siano proposti gli incarichi di cui ai commi secondo e terzo, viene trasmesso annualmente dal Di- rettore di INSTM al Rappresentante di Ateneo nel Consiglio Diretti- vo, con il consenso del personale medesimo.
7. Il personale universitario associato, che si rechi in missione nell’ambito dei programmi di cui all’art. 4, deve chiederne autorizzazione all’Università, che in tale modo ne garantisce la copertura assicurativa, nonché al Consorzio in conformità a quanto previsto dal proprio Regolamento Organico e del Personale.
ART. 8: PERSONALE INSTM
1. L’Università prende atto che l’INSTM svolge i propri programmi e progetti utilizzando, oltre al personale universitario associato, propri dipendenti, borsisti e collaboratori.
2. L’Università può utilizzare per le proprie attività scientifiche e didattiche personale INSTM, previo nulla osta del Direttore INSTM e con il consenso degli interessati.
In particolare l’Università può assegnare al personale di ricerca INSTM, ai sensi delle leggi vigenti e dello Statuto di Ateneo, incarichi didattici.
3. Il personale non universitario, i borsisti e collaboratori dell’INSTM operanti presso l’UdR devono attenersi alle norme generali di sicurezza sul lavoro vigenti presso le strutture che ospitano l’UdR di cui al precedente art. 2.
4. La lista del personale di cui al presente articolo ed ogni sua variazione viene comunicata dal Direttore di INSTM ai Responsabili
scientifici dei progetti e programmi di cui all’art. 4 che provvedono a darne comunicazione ai Direttori dei Dipartimenti interessati, senza che ciò determini obblighi assicurativi per l’Ateneo. Detto personale è coperto da apposite polizze assicurative opportunamente stipulate da INSTM e, ove non previsto, direttamente dagli interessati a titolo personale.
5. Il personale non universitario, i borsisti e collaboratori dell’INSTM, che si rechino in missione nell’ambito dei programmi di cui all’art. 4, è tenuto unicamente a chiederne autorizzazione al Consorzio in conformità a quanto previsto dai vigenti regolamenti dell’INSTM.
ART. 9: ATTREZZATURE
1. L’INSTM, per favorire lo svolgimento della generale attività di ricerca anche multidisciplinare, consente, compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l’uso gratuito delle proprie attrezzature, dei propri servizi tecnici e dei propri laboratori nazionali.
2. I Direttori dei Dipartimenti, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca dei Dipartimenti, consentono al personale ricercatore, borsista e collaboratore dell’INSTM operante presso l’UdR l’uso di attrezzature e dei servizi dei predetti Dipartimenti.
3. Ove, nello sviluppo dei propri programmi, l’INSTM ritenesse opportuna l’installazione presso l’Università o in aree o presso enti di interesse anche universitario, quali ad esempio i parchi tecnologici e/o iniziative affini, di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, o ritenesse di avviare rilevanti iniziative di
trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica, le Parti si consulteranno per l’eventuale realizzazione comune delle iniziative e concorderanno gli aspetti specifici con appositi accordi attuativi, di cui al precedente art. 5 della presente Convenzione.
ART. 10 : ONERI ECONOMICI
1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività di interesse co- mune oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 5 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità delle corrispondenti risorse a copertura.
ART. 11: DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
1. L’INSTM e l’Università, ciascuna per i propri rapporti di competenza, si impegnano reciprocamente a menzionare l’altra Parte in ogni pubblicazione o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle due Parti nell’ambito della presente Convenzione e a dare adeguato risalto alla reciproca collaborazione in tutte le comunicazioni verso l’esterno, ad esempio attraverso partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Qualora le attività di ricerca svolte da personale universitario asso- ciato al Consorzio diano luogo a invenzioni suscettibili di tutela attraverso forme di privativa industriale, l’inventore o gli inventori
coinvolti dovranno darne tempestiva comunicazione all’INSTM e all’Università, al fine di consentire la valutazione congiunta tra le Parti circa l’opportunità di attivare le necessarie procedure per la protezione e la valorizzazione della proprietà intellettuale nonché di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli Accordi attuativi di cui all’art. 5, la titolarità della proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta a ciascuna parte in base all’effettivo apporto all’invenzione. Ulteriori aspetti relativi alle modalità di deposito di eventuali brevetti e allo sfruttamento commerciale degli stessi saranno oggetto di specifico accordo scritto tra le Parti.
ART. 12: DURATA
1. La presente Convenzione ha la durata di 7 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa da entrambe le Parti e potrà essere rinnovata in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.
ART. 13: RECESSO
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale ha effetto per l’avvenire e non incide sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
ART. 14: RISERVATEZZA
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.
ART. 15: SICUREZZA
1. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, si rinvia allo specifico accordo attuativo tra le Parti in
materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.
2. I datori di lavoro dell’Università e dell’INSTM, avvalendosi della collaborazione dei Responsabili scientifici dei programmi e progetti comuni, anche tramite i rispettivi uffici competenti in materia di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori circa le attività oggetto della presente Convenzione.
3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
ART. 16: COPERTURE ASSICURATIVE
1. L’INSTM dà atto che i propri dipendenti o collaboratori che svolgeranno le attività oggetto e connesse alla presente Convenzione presso le strutture che ospitano l’UdR di cui al precedente art. 2 sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa come già specificato al precedente art. 8.4.
2. Analogamente l’Università dà atto che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali dell’INSTM sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero necessarie in relazione alle particolari esigenze poste da specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
ART. 17: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, e agli eventuali accordi attuativi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
ART. 18: CONTROVERSIE
1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, si richiamano, quanto al Foro competente, le disposizioni di legge in materia.
ART. 19: CODICE ETICO
1. Le Parti dichiarano di aver preso piena e completa visione del Codice Etico così come pubblicato sui rispettivi siti internet dell’INSTM e dell’Università di Genova, e si impegnano reciprocamente, per tutta la durata della presente Convenzione e per tutte le attività ad essa comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codici, nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione della Convenzione medesima, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento
ad essi pienamente conforme e che non risulti in ogni caso lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali dell’INSTM e dell’Università.
2. Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili all'esecuzione del presente Accordo, le parti e/o propri dipendenti e/o collaboratori pongano in essere comportamenti in violazione del Codice Etico, l’INSTM e l’Università di Genova hanno la facoltà di risolvere la Convenzione, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., da far valere mediante comunicazione scritta a mezzo P.E.C., e ciò a prescindere dalla instaurazione di qualsiasi procedimento giudiziario per le suddette violazioni e/o dall’esito dello stesso. Resta in ogni caso ferma la responsabilità della controparte per le eventuali perdite, i danni diretti ed indiretti e le spese derivanti dalla violazione dei principi e disposizioni di cui sopra.
ART. 20: REGISTRAZIONE
1. Il presente Xxxx viene redatto in unico originale e si compone di n.
18 pagine e sarà firmato digitalmente. L’Atto verrà sottoposto a registrazione soltanto in caso d’uso, ai sensi delle disposizioni vigenti. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DPR n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa tariffa parte I, art. 2, come allegata al DM 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016 che richiederà il rimborso all’INSTM della relativa quota di spettanza.
Xxxxx, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti Il Rettore dell’Università
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Il Presidente dell’INSTM Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx