CONVENZIONE DI TIROCINIO POST DIPLOMA Riferimenti Legge Regionale n. 3/2009, art. 41 e allegato “A” alla DGR. n. 1816 del 7.11.2017 d’ora in avanti indicato come “Regolamento”. TRA
CONVENZIONE DI TIROCINIO POST DIPLOMA
Riferimenti Legge Regionale n. 3/2009, art. 41 e allegato “A” alla DGR. n. 1816 del 7.11.2017 d’ora in avanti indicato come “Regolamento”.
TRA
SOGGETTO PROMOTORE
La Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona (codice fiscale 04093500231), con sede legale in Xxxxxx (Xx), Xxx X. Xxxxxxxxx, x. 0, rappresentato/a dal Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx nato a nato a Verona (VR) il 07/08/1959 in qualità di Presidente
e
SOGGETTO OSPITANTE
(denominazione) …………………………………….. codice fiscale .................................…………, con sede legale in ……………………......, rappresentato/a dal Sig. ...……………...........…………., nato a ….....................................il ..../...../.........in qualità di ………………………………………….
L’azienda è seguita dallo studio ………………….. nella persona di …………………………….
Premesso che
il soggetto promotore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, a promuovere tirocini in Veneto per soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 3 del medesimo Regolamento in relazione ai soggetti che in attuazione della presente convenzione si intendono avviare in tirocinio,
il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità
che è in regola.
Con la normativa di cui al D.Lgs n. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
Con l’applicazione integralmente i contratti e gli accordi collettivi di lavoro di qualsiasi livello sottoscritti dalle OOSS comparativamente rappresentative a livello nazionale
Con gli obblighi della Legge 68/99
Che non aver in corso procedure concorsuali,
Che sono in corso procedure concorsuali, ma è stato siglato con le organizzazioni sindacali un accordo che prevede la possibilità di attivazione di tirocini.
che il tirocinante non verrà impiegato per
Sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
Sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
Sostituire il personale in malattia, maternità, ferie o congedi parentali.
che non saranno ospitati tirocinanti
che hanno già svolto con lo stesso un precedente periodo di tirocinio, fatte salve le deroghe previste all’art. 8 del regolamento;
che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro o una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) a meno che questi non siano terminati da almeno 24 mesi;
che hanno svolto presso il medesimo, nei 6 mesi precedenti l’attivazione, più di 30 giorni, anche non consecutivi, di prestazioni di lavoro accessorio o occasionale (art. 54 bis Legge 21 giugno 2017) presso lo stesso;
per svolgere attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e per profili professionali elementari e connotati da compiti generici e ripetitivi;
per svolgere, nel caso nella medesima unità operativa sia in corso una procedura di CIG straordinaria o in deroga, attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori sospesi, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedono tale possibilità;
per far svolgere attività equivalenti a quelle per le quali il datore di lavoro ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi e licenziamenti per fine appalto e risoluzioni del rapporto di lavoro di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
Si conviene quanto segue:
Art. 1 – Oggetto della convenzione
la convenzione ha per oggetto
l’attivazione di tirocini che si svolgono presso una sede operativa ubicata nel territorio del Veneto;
l’attivazione di tirocini che si svolgono presso una sede operativa ubicata in altre regioni italiane in quanto il datore di lavoro/soggetto ospitante ha la sede legale in Veneto e ha scelto di utilizzare la presente disciplina.
il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico dalle vigenti disposizioni normative.
Art. 2 – disposizioni generali
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
Non possono essere attivati tirocini che facciano riferimento a profili professionali elementari connotati da compiti generici e ripetitivi, fatte salve le eccezioni di cui all’art. 12 comma 5 del Regolamento;
Le attività, cui il tirocinante può essere adibito, devono essere coerenti con il contenuto del progetto formativo e sempre finalizzate al conseguimento degli apprendimenti;
Al tirocinante deve essere garantita adeguata copertura assicurativa così come previsto dall’art. 10 del Regolamento;
Al tirocinante deve essere corrisposta un’indennità di partecipazione così come previsto all’art. 14 del regolamento, fatte salve le deroghe espressamente previste dall’art. 14 stesso;
Non possono essere attivati tirocini oltre i limiti numerici stabiliti all’art. 5 del Regolamento fatte salve le deroghe espressamente previste dall’art. 5 stesso;
Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore
Il soggetto promotore si impegna a
Promuovere l’esperienza di tirocinio progettandone i contenuti e lo svolgimento, assumendosi la responsabilità della qualità e della regolarità dell’iniziativa;
Promuovere tirocini di durata congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire;
Individuare, nel progetto formativo, il tutor didattico-organizzativo con i compiti di cui all’art. 13, c. 2 del Regolamento, verificando e garantendo che lo stesso non accompagni più di 40 tirocinanti contemporaneamente(ad eccezione dei soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante);
Sottoscrivere il progetto formativo concordato col soggetto ospitante e col tirocinante;
Inviare al servizio telematico messo a disposizione dalla Regione il progetto formativo individuale di tirocinio, adempiendo, in questo modo, agli obblighi di comunicazione nei confronti delle organizzazioni sindacali, della Direzione Territoriale del Lavoro e della Regione.
Assicurarsi che sia presente la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché‚ presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda rientranti nel progetto formativo e di orientamento;
Rilasciare al tirocinante un’attestazione finale di tirocinio sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante utilizzando il modello approvato con provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Lavoro, in cui sono indicate le attività effettivamente svolte al fine della spendibilità dell’attestazione nel mercato del lavoro;
Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante
Il soggetto ospitante si impegna a
Sottoscrivere il progetto formativo concordato col soggetto promotore e col tirocinante, utilizzando il modello approvato con provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Lavoro;
rispettare e far rispettare i contenuti del progetto di tirocinio;
Individuare, nel progetto formativo, il tutor aziendale con i compiti di cui all’art. 13, c. 4 del Regolamento, verificando e garantendo che lo stesso non accompagni più di 3 tirocinanti contemporaneamente e che sia in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
Assicurarsi che sia effettuata, per via telematica, anche per il tramite dei soggetti promotori, la comunicazione di avvio del tirocinio, nonché le eventuali comunicazioni di proroga e di interruzione;
Far svolgere il tirocinio in fascia diurna, con un impegno orario per il tirocinante non superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento;
Corrispondere l’indennità di partecipazione, fatte salve le eccezioni previste dall’art. 14, c. 3, 4, 5 e 9 del Regolamento;
Garantire il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante, qualora quest'ultimo venga inviato in missione; in caso di missione all’estero, deve essere garantita al tirocinante idonea copertura assicurativa;
Assicurare al tirocinante ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità, con i contenuti minimi e con la durata previsti dalla normativa;
Far effettuare, ove le specifiche mansioni delle attività lo richiedano, le visite mediche e sottoporre il tirocinante alla sorveglianza sanitaria;
Fornire in uso, per la durata del tirocinio, gli indumenti da lavoro e i mezzi di protezione individuale, ove la tipologia di attività lo richieda;
Segnalare prontamente, qualora la posizione assicurativa del tirocinante sia stata costituita dal soggetto promotore o da altro soggetto, gli eventuali incidenti, in modo tale da consentire a quest’ultimo di effettuare le dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nei tempi previsti dalla normativa vigente;
Curare la tenuta del “dossier individuale del tirocinante” contenente le evidenze documentali dell’esperienza di tirocinio, raccolte anche in itinere, al fine del rilascio dell’attestazione finale;
Proporre al soggetto promotore eventuali proroghe del tirocinio, adeguatamente motivate e, laddove necessario, contenenti una integrazione dei contenuti del progetto formativo, almeno n. 15 gg. prima del termine previsto;
Consentire al tutor aziendale di collaborare con il tutor didattico organizzativo alla valutazione delle competenze acquisite, al fine del rilascio dell’attestazione finale di tirocinio di cui all’art. 15 del Regolamento;
Comunicare tempestivamente al soggetto promotore l’eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;
Sottoscrivere, assieme al soggetto promotore, l’attestazione finale di tirocinio da rilasciare al tirocinante al termine del tirocinio sulla base delle evidenze documentali raccolte nel “dossier individuale del tirocinante”
Art. 5 – Decorrenza e durata della convenzione
La presente convenzione è valida a decorrere dalla data di sottoscrizione fino a ……………………. (massimo di 24 mesi);
La stessa non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei requisiti di cui in premessa da parte del soggetto ospitante o di violazione delle norme vigenti;
Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.
Art. 6 – Privacy
Le prestazioni concordate mediante la sottoscrizione della presente convenzione, comporterà necessariamente un trattamento di dati personali da parte dell’impresa ospitante per conto dell’Accademia, effettivo titolare del trattamento così come definito all’art.4, par.1 n.7 del Regolamento Europeo in materia di protezione e trattamento dei dati (GDPR 2016/679).
Attraverso la sottoscrizione della presente convenzione, l’impresa ospitante assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati, così come previsto dall’art. 28 del Regolamento Europeo in materia di protezione e trattamento dei dati (GDPR 2016/679).
In qualità di Responsabile del trattamento il soggetto ospitante dovrà attenersi alle indicazioni fornite dal Titolare anche successivamente rispetto alla sottoscrizione della presente convenzione.
I trattamenti affidati e per i quali viene ricoperto il ruolo di Responsabile del trattamento sono individuati dalla presente convenzione e ne rappresentano l’oggetto.
Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte si impegna a fornire adeguata informativa (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016) ai propri collaboratori circa l'eventuale comunicazione e registrazione dei loro dati in archivi e banche dati dell’altra parte per l'agevolazione dell'esecuzione delle finalità previste dal presente contratto.
1. Finalità
I dati potranno essere trattati per dare esecuzione a quanto stipulato dalla presente convenzione tra le parti e per adempiere a tutti gli obblighi derivanti dallo stesso. In alcun caso i dati potranno essere trattati per finalità diverse rispetto a quanto previsto dal rapporto di collaborazione intercorrente tra il Titolare ed il Responsabile.
2. Durata
Il trattamento avrà durata pari alla durata della presente convenzione. Alla scadenza o in caso di interruzione della collaborazione, il Responsabile non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti per conto del Titolare, ad eccezione di quanto necessario alla restituzione o alla cancellazione dei dati, operazione per la quale il Titolare dovrà necessariamente essere coinvolto.
3. Obblighi del Responsabile
Con la sottoscrizione della presente nomina il Responsabile del trattamento dovrà impegnarsi per garantire la correttezza del trattamento nonché adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati. Nello specifico il Responsabile dovrà:
- trattare e trasferire dati personali verso paesi extra UE soltanto previa istruzione documentata da parte del Titolare del trattamento; laddove il trasferimento sia richiesto dal diritto dell’Unione Europea o dalla normativa nazionale cui è soggetto il Responsabile, questo dovrà informare il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano ricevuto una lettera di incarico con la quale si siano impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza;
- adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa ed in particolare, ove applicabili, le misure previste dall’art. 32 del Regolamento;
- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali nonché per gestire eventuali richieste dell’interessato nell’esercizio dei propri diritti;
- cancellare o restituire tutti i dati personali al Titolare del trattamento al termine del rapporto di collaborazione o in caso di mancato rinnovo a scadenza della convenzione, facendo salve le necessità di conservazione dei dati qualora espressamente richiesto dalla legge;
- collaborare alle attività di revisione, vigilanza e controllo realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- informare tempestivamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi delle disposizioni del Regolamento.
4. Ulteriori soggetti
Il responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere ad altro responsabile del trattamento per affidare a quest’ultimo parte delle attività oggetto della convenzione. Il responsabile dovrà in ogni caso scegliere e nominare l’ulteriore responsabile previo accertamento, sotto la propria responsabilità, della sussistenza di requisiti di capacità, affidabilità ed esperienza in capo a quest’ultimo, informando per iscritto il Titolare di ogni nuovo ulteriore responsabile, indicandone l’identità e i dati di contatto e le attività di trattamento delegate allo stesso. Il titolare entro 10 giorni a partire dalla data di ricevimento dell’informazione potrà opporsi esclusivamente per motivazioni imperativo relativo alla normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
I dati personali che saranno trattati dal Responsabile esterno sono esclusivamente quelli necessari a dare esecuzione al presente contratto e riguarderanno esclusivamente i soggetti coinvolti nelle attività di trattamento previste.
5. Obblighi del Titolare
Il Titolare del trattamento si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile fornendo istruzioni documentate in caso di variazioni o cambiamenti nelle operazioni di trattamento dei dati. Nel caso in cui il Titolare del trattamento ravvisi elementi non conformi o atti a minare la sicurezza dei dati con potenziale pregiudizio per gli interessati esorterà il Responsabile al fine di sanare le anomalie individuate e, nei casi di maggiore gravità, avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto.
Per quanto non previsto si rinvia alla normativa europea vigente in materia di protezione e sicurezza dei dati personali nonché alla normativa nazionale prevista in materia.
(luogo) .................................................., (data) ........................
Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona
Il Presidente
(Xxxxx Xxxxxxxxx)
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Ditta……………………………………………………….
L’Amministratore Unico
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