distribuzione e fornitura acqua potabile
distribuzione e fornitura acqua potabile
indice
Capitolo 1
DISPOSIZIONI GENERALI
art 1 Ambito di applicazione del regolamento art 2 Oggetto del regolamento
art 3 Finalità del regolamento art 4 Definizioni
art 5 Competenze
5.1 Competenze dell’Ufficio d’Ambito
5.2 Competenze del Comune
5.3 Competenze del Gestore
5.4 Competenze dell’Utente
5.5 Competenze della Provincia
5.6 Competenze dell’Azienda Sanitaria Locale
5.7 Normative di riferimento
art 6 Garanzie per il rispetto della qualità dell'acqua destinata al consumo umano
Capitolo 2
DISCIPINA DELLE FORNITURE
art 7 Obbligo installazione del contatore
Capo 1 forniture per uso pubblico
art 8 Disciplina delle forniture per uso pubblico
art 9 Realizzazione di allacciamenti per uso pubblico, art 10 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico
Capo 2 forniture per uso privato
art 11 Disciplina delle forniture per uso potabile
art 12 Fornitura dell’acqua su strade o piazze pubbliche art 13 Soggetti legittimati alla richiesta
art 14 Divieto di rivendita dell'acqua art 15 Richiesta di allacciamento
art 16 Allacciamenti su strade o piazze pubbliche non provviste di rete idrica art 17 Diritto di rifiuto o revoca della fornitura
art 18 Preventivo
art 19 Contratti per la fornitura dell'acqua art 20 Voltura dell'utenza idrica
art 21 Durata dei contratti di fornitura dell'acqua
art 22 Modalità per il recesso dal contratto di fornitura art 23 Riattivazione dell’utenza idrica
art 24 Verbali di posa, chiusura, rimozione, sostituzione o verifica del contatore art 25 Reti di acque non destinate al consumo umano
art 26 Prelievi abusivi
Capitolo 3
DISPOSIZIONI TECNICHE
art 27 Proprietà e manutenzione delle condotte idriche art 28 Installazione del contatore
art 29 Custodia del contatore
art 30 Spostamento del contatore art 31 Limitatori di portata/pressione
art 32 Verifica del livello di pressione
art 33 Norme per l'esecuzione degli allacciamenti
art 34 Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata art 35 Collegamenti degli impianti e degli apparecchi
art 36 Impianti di pompaggio art 37 Serbatoi
art 38 Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc. art 39 Modifiche degli impianti idrici privati
art 40 Vigilanza impianti ed apparecchi
Capitolo 4
DISPOSIZIONI TARIFFARIE
art 41 Criteri di fatturazione dei consumi
art 42 Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze aggregate art 43 Verifica di funzionamento del contatore a richiesta del cliente art 44 Perdite, danni, responsabilità
art 45 Pagamento dei consumi delle utenze
art 46 Danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua per morosità dell’utente art 47 Casi e modalità di sospensione della fornitura e risoluzione del contratto
art 48 Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti art 49 Comunicazioni e reclami
art 50 Addebiti in caso di ritardato pagamento art 51 Addebiti vari
Capitolo 5
DISPOSIZIONI PER UTENZE PARTICOLARI
art 52 Contratti di utenza preesistenti
Capitolo 6
DISPOSIZIONI FINALI
art 53 Controversie e reclami art 54 Modifiche del rapporto
art 55 Disposizioni finali e transitorie
Capitolo 1
DISPOSIZIONI GENERALI
ART 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di distribuzione e fornitura dell’acqua potabile nei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese.
ART 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Le seguenti disposizioni sono finalizzate ad assicurare il corretto esercizio delle reti e degli impianti del servizio di distribuzione e fornitura dell’acqua potabile affidate al Gestore del Servizio Idrico Integrato.
2. A tal fine sono qui disciplinate:
a) le norme tecniche e le prescrizioni per i nuovi allacciamenti;
b) le competenze in materia di controllo e sorveglianza.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, ed in quanto non in contrasto con esso, sono applicabili le norme del diritto comune, le disposizioni e gli usi vigenti.
ART 3 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento è finalizzato ad uniformare la disciplina del servizio di distribuzione e fornitura dell’acqua potabile ed i rapporti fra Utente, Gestore e Ufficio d’Ambito, al fine di:
a) fornire acqua potabile rispondente ai requisiti di qualità previsti dalla normativa vigente e in quantità adeguata nel rispetto dei livelli di servizio previsti dal Piano d’Ambito;
b) tutelare la funzionalità e promuovere l’adeguamento delle infrastrutture e degli impianti;
c) promuovere il corretto e razionale uso della risorsa, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo e riciclo delle acque.
ART 4 DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) Acque destinate al consumo umano: acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile e pertanto rispondenti ai requisiti di qualità previsti dalla normativa vigente, utilizzate per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterna, in bottiglie o contenitori;
b) Acque per usi non potabili: acque recuperate direttamente dall’Utente o fornite tramite apposita rete dal Gestore, destinate ad usi compatibili;
c) Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale fino al punto di consegna e dedicata all’alimentazione di uno o più utenti;
d) Articolazione tariffaria: elementi della tariffa del servizio idrico costituiti da corrispettivi fissi e corrispettivi unitari, questi ultimi stabiliti secondo scaglioni di consumo;
e) Attivazione: si intende la prima fornitura al punto di consegna previa esecuzione dell’allacciamento e dopo il perfezionamento del rapporto contrattuale;
f) Autolettura: E’ il numero che compare sul contatore ad una certa data che è stato rilevato dall’utente e comunicato al gestore, affinché lo utilizzi per la fatturazione;
g) Ambito Territoriale Ottimale: porzione di territorio istituito dalla Legge 5 gennaio 1994 n. 36, e successivamente dalla Legge Regionale (L.R. 26/03) che ha suddiviso il territorio della Lombardia in 13 ambiti coincidenti con le dodici Province più la citta di Milano.
h) Conguaglio: procedimento contabile attraverso il quale, a seguito di lettura del contatore, è garantita una corretta suddivisione ed imputazione del consumo effettuato nell’arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe;
i) Contatore: è lo strumento per la misurazione dell’acqua fornita installato dal Gestore;
j) Contatore accessibile: è il contatore collocato in un luogo al quale l’operatore incaricato della lettura può sempre accedere senza che sia richiesta la presenza dell’Utente o di altra persona da questi deputata per consentirne l’accesso;
k) Contatore ad accessibilità condizionata: è il contatore ubicato all’interno di aree condominiali potenzialmente accessibili da parte del personale del Gestore (locali appositi, vani scale, ecc.);
l)Contatore non accessibile: tutti gli altri contatori che non si trovano nelle condizioni di cui ai punti k) e l);
m) Contratto di fornitura: atto stipulato fra l’Utente, utilizzatore della risorsa idrica, ed il Gestore che impegna al rispetto del presente Regolamento;
n) Derivazione: prelievo di acqua da una condotta o dall’ambiente;
o) Disconnessione: separazione fisica di due condotte o dell’allacciamento dalla condotta principale;
p) Disdetta: richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto di utenza con il titolare del contratto stesso;
q) Domanda d’allacciamento: richiesta con cui si inizia la pratica per l’effettuazione dei lavori necessari all’erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura;
r) Addebito diretto in conto corrente bancario o postale: pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale;
s) Gestore: La società incaricata con Delibera del xxxxxxxxxxx dell’ Ufficio d’Ambito della gestione del Servizio Idrico Integrato. Al Gestore competono le attività elencate nella convenzione di gestione;
t) Impianto di distribuzione domestico: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna, con esclusione del contatore;
v) Lettura del contatore: è la rilevazione da parte del Gestore, dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore al fine di consuntivare i consumi dell’ Utente;
w) Metro cubo: il metro cubo (mc) è l'unità di misura generalmente utilizzata per indicare i consumi di acqua. 1 mc equivale a 1000 litri;
x) Perdita occulta: è un guasto non rilevato che interviene a valle del contatore e che porta alla dispersione della risorsa idrica;
y) Portata istantanea: misura della quantità d’acqua che passa nell’unità di tempo;
z) Pozzetto: manufatto che consente l’accesso ad apparecchiature interrate;
aa) Preventivo: è la valorizzazione economica del corrispettivo a carico del richiedente per la realizzazione, modifica o sostituzione dell’impianto di competenza del Gestore a seguito di richiesta dell’Utente o d’altro soggetto interessato alla prestazione, e la determinazione del programma temporale dei lavori da eseguire da parte del Gestore;
bb) Punto di consegna: è rappresentato dal limite tra pubblico e privato, dove normalmente deve essere posizionato il contatore, secondo le specifiche tecniche del Gestore. Esso è determinato da un rubinetto di intercettazione di proprietà del gestore, inserito in un pozzetto;
cc) Riattivazione: ripristino dell’alimentazione al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento;
dd) Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni;
ee) Sospensione della fornitura: temporanea chiusura/riduzione della erogazione della risorsa idrica;
ff) Sportello: apertura attraverso la quale si può accedere al vano in cui risultano alloggiate le apparecchiature;
gg) Sportello Territoriale del Gestore (Ufficio Clienti): uffici del Gestore decentrati nel territorio dell’Ufficio d’Ambito presso il quale gli Utenti possono inoltrare le differenti istanze, richieste di informazioni, ecc. inerenti il servizio. L’Ubicazione degli Sportelli è indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato;
hh) Variazione nel contratto di fornitura: si ha variazione nel contratto di fornitura quando interviene una causa che porta alla modifica delle condizioni in vigore;
ii) Tipologia d’utenza: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all’utilizzo che s’intende effettuare della risorsa idrica;
xx)Titolare del contratto di fornitura: è la persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente regolamento;
kk) Unità abitativa: unità immobiliare urbana adibita ad uso abitativo, composta da uno o più ambienti sistematicamente legati e nel loro insieme indipendenti tali da consentire la funzione dell'abitare;
ll) Unità immobiliare: ai fini del presente Regolamento per unità immobiliare è da intendersi la unità immobiliare urbana. L’unità Immobiliare urbana è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati, ovvero da un'area che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale;
mm) Utente: è l’utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia titolo legale per sottoscrivere un contratto di fornitura con il Gestore;
nn) Utente residente: è la persona fisica che ha la dimora abituale nel luogo risultante dal contratto di fornitura stipulato con il Gestore;
oo) Utente non residente: tutti gli altri utenti.
pp) Utenze aggregate: utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari per le quali il Gestore non ha stipulato i singoli contratti di fornitura. Tali utenze saranno fatturate con i criteri di cui all’art. 43 comma 4;
qq) Utenze condominiali: particolare tipologia di utenze aggregate ove sia esistente un condominio, costituita nelle forme di fatto o di legge;
rr) Utenze preesistenti: utenze trasferite dai precedenti Gestori alla data di approvazione del presente Regolamento;
ss) Voltura dell’utenza idrica: si ha voltura dell’utenza idrica quando c’è una variazione del titolare del contratto di fornitura, e comunque secondo quanto previsto dall’ART 36 comma 1.
tt) Acquedotto Tramite il servizio di acquedotto l’acqua viene prelevata dalla fonte, trattata mediante la potabilizzazione e immessa nella rete idrica, per la distribuzione alle utenze. L’utente paga questo servizio con una quota variabile in base ai mc consumati e differenziata a seconda degli scaglioni di consumo.
uu) Fognatura Tramite il servizio di fognatura le acque superficiali e le acque reflue provenienti dalle attività umane sono raccolte e convogliate nella rete fognaria, fino al depuratore. L’utente paga questo servizio con una quota variabile (euro/mc) commisurata ai mc di acqua consumata. Ad esempio se sono stati consumati 50 mc di acqua potabile, la quota servizio di fognatura è calcolata su una quantità di 50 mc.
vv) Depurazione Tramite il servizio di depurazione, le acque raccolte dalla fognatura vengono trattate in appositi impianti e rese compatibili con l’ambiente per poter essere rilasciate. L’utente paga questo servizio con una quota variabile (euro/mc) commisurata ai mc di acqua consumata. Ad esempio se sono stati consumati 50 mc di acqua potabile, la quota servizio di depurazione è calcolata su una quantità di 50 mc.
ww) Quota fissa È una quota che si paga indipendentemente dal consumo e copre una parte dei costi fissi che il gestore sostiene per erogare il servizio. In bolletta è addebitata proporzionalmente al periodo fatturato.
xx) Addebiti/accrediti diversi Comprendono gli addebiti/accrediti diversi da quelli per la fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e dalla quota fissa. Sono, ad esempio: i contributi di allacciamento alla rete, il deposito cauzionale o gli interessi di mora o, per gli accrediti, eventuali indennizzi previsti dalla Carta dei Servizi. In bolletta deve sempre essere evidenziato a cosa si riferiscono. A seconda della loro tipologia possono essere soggetti o meno all’Iva.
yy) Oneri di perequazione Si tratta di addebiti, a carico di tutti gli utenti del servizio o di tutti gli utenti che fanno parte di una certa tipologia. Xxxxxxx a compensare costi sostenuti nell’interesse generale del sistema, ad esempio per sostenere interventi di solidarietà in caso di calamità naturali o per le agevolazioni sociali.
zz) Bonus acqua E’ uno strumento per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa per l’acqua. In bolletta si presenta come una componente tariffaria negativa (ossia un importo a favore dell’utente).
aaa) Consumi rilevati Sono i consumi di acqua, in metri cubi, tra due letture del contatore rilevate o autoletture: sono pertanto pari alla differenza tra i numeri indicati dal contatore al momento dell’ultima lettura rilevata (o dell’ultima autolettura) ed i numeri indicati dal dal contatore al della precedente lettura rilevata (o della precedente autolettura).
bbb) Consumi fatturati Sono i consumi di acqua, in metri cubi, fatturati nella bolletta per il periodo di competenza. Possono essere diversi dai consumi rilevati, quando ai consumi rilevati
viene aggiunta una parte di consumi stimati, dall’ultima lettura o autolettura, fino all’emissione della bolletta.
ccc) Consumi stimati Sono i consumi di acqua, in metri cubi, che vengono attribuiti, in mancanza di letture rilevate dal contatore o autoletture, basandosi sulle migliori stime dei consumi storici dell’utente disponibili al gestore.
ddd) Minimo contrattuale impegnato È un quantitativo di metri cubi di acqua che, per le sole utenze per altri usi, l’utente è tenuto a pagare indipendentemente dall’effettivo consumo, se ciò è previsto dal Regolamento di utenza.
eee) Tipologia di utenza: usi domestici (+ specificazione: ad es. residente/non residente) Significa che la fornitura è per usi domestici, non condominiale. Ad ogni tipologia di utenza corrisponde una specifica tariffa.
fff) Utenza condominiale Significa che la fornitura è effettuata con un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso. Il titolare del contratto è, di norma, l’amministratore di condominio, che ne ha la responsabilità.
ggg) Tipologia di utenza: altri usi (+ specificazione: ad es. industriale, artigianale, agricolo, ecc) Significa che la fornitura è per usi diversi da quelli domestici. Ad ogni tipologia di utenza corrisponde una specifica tariffa.
hhh) Deposito cauzionale È una somma di denaro che l’utente versa al gestore a titolo di garanzia e che deve essere restituita dopo la cessazione del contratto nel rispetto delle condizioni contrattuali in vigore.
iii) Morosità È la situazione in cui si trova l’utente non in regola con il pagamento delle bollette. Il ritardo nel pagamento della bolletta può comportare l’addebito di interessi di mora. Il mancato pagamento può portare, in alcuni casi, alla sospensione della fornitura.
jjj) Carta dei Servizi È il documento, previsto dalla normativa, con cui il gestore si impegna a rispettare determinati livelli di qualità del servizio nei confronti dei propri utenti. I livelli di qualità riguardano solitamente i tempi massimi di esecuzione delle principali prestazioni richieste dall’utente e in alcuni casi la loro violazione può dare diritto a un rimborso. La Carta dei servizi deve essere resa disponibile nel sito internet e con almeno un’altra modalità (ad esempio, presso gli sportelli del gestore).
ART 5 COMPETENZE
5.1 Competenze del Gestore
1. Al Gestore competono le attività elencate nella convenzione di gestione stipulata con l’Ufficio d’Ambito, in particolare, per quanto riguarda il rapporto con gli utenti:
a) la contrattualizzazione del servizio (nuove utenze, volture, recessi);
b) la definizione delle specifiche per la realizzazione degli allacciamenti alla Rete di Pubblico Acquedotto, la verifica della conformità alle specifiche tecniche delle opere realizzate e quando necessario la realizzazione dell’allacciamento stesso (preventivo, sopralluogo, realizzazione);
c) la fatturazione del servizio (lettura del contatore, emissione fattura, recupero crediti);
d) il servizio di call center e pronto intervento;
e) il controllo della qualità delle acque immesse in Rete;
f) la gestione dei contatori;
g) la definizione di specifiche tecniche per la realizzazione di Reti Private da allacciare alla rete di Pubblico Acquedotto.
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5.2 Competenze dell’Utente
1. All’Utente compete in particolare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni previste dal presente Regolamento;
b) il pagamento della tariffa adottata dall’Ufficio d’Ambito ai sensi della normativa vigente.
5.3 Competenze della Provincia
1. Alla Provincia compete:
a) il rilascio delle autorizzazioni per la derivazione di acque pubbliche ad uso industriale e/o potabile;
b) la verifica dell’idoneità dei contatori installati sulle fonti di approvvigionamento autonomo e l’applicazione dei sigilli di controllo.
5.6 Competenze dell’Azienda Sanitaria Locale
1. L’Azienda Sanitaria Locale (d’ora in poi A.S.L.) è il soggetto cui competono i controlli esterni di cui all’art.8 del D.Lgs. n. 31/2001 e s.m.i, per la verifica della qualità dell’acqua distribuita.
ART 6 GARANZIE PER IL RISPETTO DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
1. Il Gestore garantisce che l’acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico sanitarie tali da essere destinata ad uso umano, fino al punto di consegna.
2. Le condizioni qualitative dell'acqua destinata al consumo umano sono garantite dal rispetto del D.Lgs.31/2001 e s.m.i.
3. Il Gestore garantisce, in merito alla qualità delle acque, un numero adeguato di controlli interni in accordo con l’A.S.L., secondo i modi e le procedure indicate dalla normativa di riferimento, da considerare quale standard di qualità del servizio erogato.
4. Tutte le sostanze e i materiali utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento degli esistenti dovranno essere idonei per l'uso specifico, nel rispetto delle vigenti normative.
Capitolo 2
DISCIPINA DELLE FORNITURE
ART 7 OBBLIGO INSTALLAZIONE DEL CONTATORE
1. Al fine di conoscere i quantitativi erogati e favorire il risparmio idrico tutte le utenze devono essere dotate di contatore.
Capo 1 forniture per uso pubblico
ART 8 DISCIPLINA DELLE FORNITURE PER USO PUBBLICO
1. Sono considerate forniture per uso pubblico quelle destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze connesse ad una collettività.
2. Rientrano in tale tipologia le forniture effettuate a:
a) Enti Pubblici Territoriali (lo Stato, compreso i suoi organi di governo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Unioni ed i Consorzi degli stessi, le Comunità Montane ecc.);
b) Associazioni senza scopo di lucro;
c) Enti Pubblici e Privati non a scopo di lucro;
d) Strutture sanitarie e socio assistenziali private convenzionate che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini.
ART 9 REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI PER USO PUBBLICO,
1. La realizzazione degli impianti, di cui al precedente art 24, è eseguita dal Gestore su richiesta ed a spese della Amministrazione richiedente, a fronte della stipula di contratto di utenza.
ART 10 PRELIEVI ABUSIVI DALLE UTENZE PER USO PUBBLICO
1. E' rigorosamente vietato:
a) prelevare acqua dalle fontane e rubinetti pubblici, per usi diversi dall'alimentazione, dagli usi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane e dei rubinetti tubi di gomma o d’altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
b) prelevare acqua dalle bocche d’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per lo spegnimento d’incendi.
2. L’accertamento di prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico darà luogo all’applicazione della penale prevista all’art. 53 del presente Regolamento; nei casi in cui sia riscontrata una particolare gravità, si procederà alla denuncia del fatto alle Autorità competenti.
3. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a), e b).
Capo 2 forniture per uso privato
ART 11 DISCIPLINA DELLE FORNITURE PER USO POTABILE
1. Ai fini del presente regolamento vengono individuate le seguenti categorie di Utenza:
a) per uso domestico – è considerata tale l’utenza che utilizza l’acqua per l’alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all’interno dell’unità abitativa, di norma intestata a persona fisica, suddivisi per residenziali e non residenziali;
b) per uso agricolo/zootecnico - è considerata tale la fornitura di acqua destinata all’attività di una impresa agricola e per l’abbeveramento del bestiame;
c) per uso commerciale – è considerata tale la fornitura di acqua destinata all’attività di una impresa commerciale;
d) per uso artigianale – è considerata tale la fornitura di acqua destinata all’attività di una impresa artigianale;
e) per uso industriale – è considerata tale la fornitura di acqua destinata all’attività di una impresa industriale;
f) per uso pubblico - è considerata tale la fornitura di acqua destinata agli usi di pubblico interesse;
2. L’attribuzione di una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata, nel caso di utenza singola, sulla base dell’uso prevalente.
3. Le forniture agli impianti antincendio effettuate alle utenze corrispondenti agli usi di cui al presente articolo, daranno luogo ad una nuova utenza dotata di specifico contatore, i cui consumi verranno fatturati con identica struttura tariffaria. In caso di impianti antincendio esistenti non dotati di contatore sarà applicata dal Gestore una quota fissa in funzione del diametro della bocca antincendio. In ogni caso le prese antincendio dovranno risultare munite, fino al loro eventuale utilizzo per l’uso previsto, di apposito sigillo.
4. Le forniture sono sempre regolate dalle presenti norme, salvo condizioni speciali che possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d’acqua potabile in casi del tutto eccezionali e previa autorizzazione della Autorità d’ Ambito.
5. Ad ogni tipologia d’utenza sopra individuata saranno applicati i criteri tariffari stabiliti dal competente Ufficio d’Ambito.
ART 12 FORNITURA DELL’ACQUA SU STRADE O PIAZZE PUBBLICHE
1. Nelle strade e piazze pubbliche, o ad uso pubblico, ove già esiste la conduttura dell'acqua potabile del Gestore, entro i limiti del quantitativo d’acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche e giuridiche non vi si oppongano, il Gestore è tenuto alla erogazione dell’acqua ed ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti.
2. Nelle strade o piazze pubbliche, o ad uso pubblico, non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Gestore può accogliere le richieste d’allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d’Ambito.
3. Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l’intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione della tubazione stradale, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore e/o delle Amministrazioni Comunali del territorio interessato.
4. Il rifiuto della fornitura potrà essere apposto esclusivamente quando si riscontri un’oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio al contorno che non consentano di aumentare la pressione in rete.
ART 13 SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA
1. La legittimazione a richiedere l’instaurazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene:
a) al proprietario o alla persona che occupa l’immobile sulla base di un titolo legale;
b) all’amministratore, o persona allo scopo delegata, nel caso di utenza aggregata;
c) alla persona fisica o giuridica per la cui attività è essenziale la fornitura.
2. Il richiedente dovrà presentare al Gestore idoneo titolo dal quale sia chiaramente dimostrabile la legittimità della richiesta.
ART 14 DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA
1. E’ fatto assoluto divieto all’Utente di rivendere l’acqua erogata dal Gestore. L’accertamento del fatto comporta l’immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell’Utente ed il pagamento della penale di cui al successivo art. 53 comma 1 lettera a), del presente Regolamento.
2. La possibilità di rivendere l’acqua ad altri subfornitori è consentita solo al Gestore previa autorizzazione dell’Ufficio d’Ambito.
ART 15 RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO
1. La richiesta di allacciamento alla rete idrica deve essere presentata agli uffici territoriali del Gestore (Ufficio Clienti).
2. La richiesta deve essere compilata utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (xxx.xxxxxxxxxxx.xx) o presso gli Sportelli del Gestore con le modalità previste dalla “Carta del Servizio Idrico Integrato”
ART 16 ALLACCIAMENTI SU STRADE O PIAZZE PUBBLICHE NON PROVVISTE DI RETE IDRICA
1. Nelle strade o piazze pubbliche, o ad uso pubblico, non provviste di rete idrica, il Gestore può accogliere le richieste d’allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d’Ambito.
2. Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l’intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione dell’intervento, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore e/o delle Amministrazioni Comunali del territorio interessato.
3. Il Gestore è comunque tenuto a documentare all’Ufficio d’Ambito tutte le richieste di allacciamento pervenute, con le modalità stabilite in relazione al flusso informativo.
ART 17 DIRITTO DI RIFIUTO O REVOCA DELLA FORNITURA
1. Nel caso di richiesta di allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello civile domestico, è facoltà del Gestore, rifiutare lo stesso ove si verifichi l’impossibilità di garantire la fornitura per gli usi civili domestici.
2. La fornitura potrà essere rifiutata esclusivamente quando si riscontri un’oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per
insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio che non consentano le forniture richieste.
3. Nel caso si verifichino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio che non consentano il mantenimento del livello minimo di servizio per gli usi civili domestici in essere, è facoltà del Gestore, revocare la fornitura già concessa.
ART 18 PREVENTIVO
1. A seguito della richiesta di allacciamento e di ogni altra richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso così come previsto dalla “Carta del Servizio Xxxxxx Integrato”
2. Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d’esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire.
ART 19 CONTRATTI PER LA FORNITURA DELL'ACQUA
1. Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d’apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento e della “Carta del Servizio Idrico Integrato”. E’ fatto obbligo all’Utente di comunicare al Gestore ogni modificazione, successivamente intervenuta che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.
2. Il contratto di fornitura si intende stipulato con l’attivazione della fornitura.
3. L’utilizzo di acqua potabile per il riempimento di piscine è consentito solo nel caso in cui a seguito di domanda dell’utente, il Gestore rilasci regolare autorizzazione.
ART 20 VOLTURA DELL'UTENZA IDRICA
1. Si ha voltura dell’utenza idrica quando il titolare del contratto, di cui all’articolo precedente, da disdetta del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto utilizzatore.
2. Il nuovo soggetto utilizzatore, possessore a qualsiasi titolo dell’immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico, deve sempre stipulare un nuovo contratto d’utenza.
3. In caso d’omessa comunicazione della variazione predetta risponderà in solido degli obblighi contrattuali con il precedente Utente; resta ferma per il Gestore la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.
4. Si ha altresì voltura quando in assenza di comunicazioni da parte del titolare del contratto si riceve una richiesta di subentro contrattuale da parte del nuovo soggetto utilizzatore che esibisce o dichiara un idoneo titolo a contrarre (proprietà – locazione/affitto – comodato – altro diritto reale).
5. In tal caso il Gestore procederà alla voltura contrattuale con le modalità e le tempistiche previste dalla “Carta del Servizio Idrico Integrato”
6. Trascorsi i termini di cui sopra la voltura si intenderà definita sempre che il nuovo soggetto utilizzatore abbia perfezionato il contratto di fornitura.
7. I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti, inoltre, al pagamento dei bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura.
8. La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo Utente.
9. I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l’emissione dell’ultima fattura a saldo dove sarà accreditato il residuo deposito cauzionale con gli interessi maturati dal momento della cessazione a quello dell’effettiva restituzione.
ART 21 DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA DELL'ACQUA
1. I contratti per la fornitura dell'acqua hanno durata annuale e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta o accordi diversi per casi particolari che dovranno essere esplicitamente indicate sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.
ART 22 MODALITÀ PER IL RECESSO DAL CONTRATTO DI FORNITURA
1. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua devono darne comunicazione oppure rivolgersi agli uffici preposti del Gestore (Ufficio Clienti) citando il codice d’utenza o quei dati che possano, inequivocabilmente, far individuare l'utenza stessa, indicando l’indirizzo
dove recapitare la fattura a saldo.
2. La disdetta comporta la chiusura del contatore, entro gli standard di qualità previsti dalla “Carta del Servizio Idrico Integrato” e la cessazione del rapporto contrattuale, con l’emissione dell’ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione del deposito cauzionale;
3. il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione non accessibile o od accessibilità condizionata, il recedente dal contratto deve garantire l’accesso al contatore al personale del Gestore.
4. Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la validità della domanda di disdetta espressa dall’Utente che rimane titolare dell’utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.
5. Il titolare di una utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell’immobile. La mancata comunicazione comporta l’assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.
ART 23 RIATTIVAZIONE DELL’UTENZA IDRICA
1. L’Utente interessato alla riattivazione di un’utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura. Il contratto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del contatore.
ART 24 VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE, SOSTITUZIONE O VERIFICA DEL CONTATORE
1. In ordine alle utenze idriche che hanno dato origine alla definizione di un rapporto contrattuale con il Gestore, all’atto dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e rimozione del contatore, il personale del Gestore o dallo stesso incaricato, provvede alla compilazione di un apposito modulo che deve essere sottoscritto anche da parte dell’Utente.
2. Su tale modulo saranno indicati: marca e calibro del contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato.
ART 25 RETI DI ACQUE NON DESTINATE AL CONSUMO UMANO
1. In presenza di una rete pubblica alimentata da acque di recupero gestita dal Gestore, l’Utente a fronte della stipula di contratto di utenza, potrà richiedere l’allacciamento secondo le disposizioni impartite dal Gestore stesso.
ART 26 PRELIEVI XXXXXXX
1. E’ fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dal Gestore.
2. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti preventivamente non messi a ruolo se non espressamente autorizzati dal Gestore. I prelievi d’acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura.
3. Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le condizioni contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata al Gestore e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura, a spese dell’Utente, adeguato alle diverse condizioni.
4. Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l’uso improprio delle prese antincendio (art. 11 comma 1 lettera c), saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'art. 53 comma 1 lettera b) del presente Regolamento. È fatta salva, in questi casi, la facoltà del Gestore di procedere alla limitazione della fornitura senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all’Utente.
5. In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi di assoluta eccezionalità e ritenuti adeguatamente giustificati a giudizio del Gestore, la penalità sopra prevista non sarà applicata ed il quantitativo d’acqua prelevato sarà addebitato all’Utente alla tariffa per tempo vigente.
6. Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.
Capitolo 3
DISPOSIZIONI TECNICHE
ART 27 PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE
1. Fatti salvi eventuali obblighi di servitù di passaggio il confine fra suolo pubblico e privato delimita la proprietà delle condutture e di conseguenza stabilisce la competenza per gli oneri manutentivi sulle stesse.
2. Gli impianti interni realizzati dopo il punto di consegna sono di proprietà dell'Utente che ne rimane responsabile civilmente e penalmente.
3. Gli impianti devono comunque essere sempre rispondenti alle norme di sicurezza, qualità dei materiali e sottoposti a manutenzione secondo le regole della buona tecnica; a tal fine tutte le opere di installazione e manutenzione dovranno essere affidate ad installatori o tecnici qualificati, iscritti negli appositi albi professionali, abilitati al rilascio di certificazioni attestanti la buona esecuzione dell'impiantistica idraulica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37/2008.
ART 28 INSTALLAZIONE DEL CONTATORE
1. L’acqua viene somministrata attraverso il contatore.
2. Esso sarà collocato nel luogo stabilito dal Gestore, sentito l’Utente, possibilmente nel luogo più idoneo sul limite della proprietà tra suolo pubblico e privato; ogni modifica della collocazione del contatore nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull’accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere il previo consenso del Gestore.
3. I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore restando di sua esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia d’utenza ed al fabbisogno necessario ad eccezione dei casi di forniture antincendio.
4. Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.
5. L’Utente deve far eseguire, a proprie spese e secondo le istruzioni del Gestore, tutti gli impianti necessari all’allacciamento degli apparecchi di misura.
6. L’Utente deve predisporre lo spazio necessario alla posa del contatore, facendo eseguire a sue spese i pozzetti, i vani di alloggiamento ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura secondo le specifiche del Gestore.
7. La fornitura e posa in opera dello sportello a protezione del contatore è a carico dell’Utente, comprese le spese per la sua successiva manutenzione.
8. Il Gestore ha la facoltà di prescrivere le principali caratteristiche dello sportello del vano di alloggiamento del contatore alle quali l’Utente ha l’obbligo di attenersi e di garantire in ogni caso la fornitura, con costi a carico dell’Utente, nel caso di espressa richiesta.
9. Nell’alloggiamento dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l’adduzione dell’acqua all’Utente e concordate con il Gestore.
00.Xx caso di accertata inosservanza di tale disposto, l’Utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese, al ripristino dell’impianto.
11.L’Utente, infine, ha l’obbligo di mantenere accessibili, sgombri i pozzetti e gli alloggiamenti dove si trovano installati i contatori dell’acqua.
ART 29 CUSTODIA DEL CONTATORE
1. Il Gestore provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà.
2. L’Utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell’acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.
3. La manomissione dei sigilli apposti dal Gestore, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell’erogazione dell’acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell’Utente, della penalità prevista dal tariffario, salvo il diritto del Gestore di denunciare il fatto alle competenti autorità, qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.
4. E’ diritto-dovere dell’Utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d’acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso.
5. Nel caso di mancato intervento da parte dell’Utente, il Gestore farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l’indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale sarà facoltà del Gestore chiudere il contatore.
6. L’Utente deve pertanto provvedere, con la dovuta diligenza, affinché le suddette apparecchiature ed il tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano preservate da manomissioni e danneggiamenti ed è pertanto responsabile di qualunque manomissione o danno loro arrecati anche da parte di terzi o ignoti. In particolare l’Utente deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.
7. Qualora l’Utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni.
8. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell’Utente.
9. Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all’Utente, lo stesso verrà sostituito a cura e spese del Gestore. La sostituzione verrà effettuata alla presenza dell’Utente o di un suo incaricato, previo appuntamento nel rispetto delle modalità e standard fissati dalla Carta del Servizio, che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura del vecchio.
10.Nei casi di interventi a carattere di urgenza riguardanti la sostituzione dei contatori (e per i quali non sia stato possibile informare preventivamente l’Utente) il Gestore provvederà ad informare successivamente l’Utente inviando, per mezzo del servizio postale, copia del verbale di sostituzione.
ART 30 SPOSTAMENTO DEL CONTATORE
1. I contatori dell'acqua non possono essere rimossi e/o spostati se non per mezzo dei dipendenti del Gestore o da personale incaricato dalla stessa.
2. Il Gestore ha facoltà di imporre l'esecuzione delle opere necessarie al cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese del Gestore sia per intervenute modifiche del contesto fatte eseguire dall’Utente, sia per esigenze evidenziate dal Gestore.
3. L’Utente può richiedere lo spostamento del contatore. Tale intervento sarà realizzato dal personale del Gestore o suo incaricato, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese, sulla base della stessa struttura
dei costi previsti per l’allacciamento, fermo restando l’obbligo per l’Utente di eseguire direttamente ed a sue spese le necessarie opere di adeguamento all’interno della proprietà privata.
ART 31 LIMITATORI DI PORTATA/PRESSIONE
1. Il Gestore è tenuto, a garanzia del corretto funzionamento del contatore, ad inserire nella derivazione un limitatore di portata/pressione commisurato alle massime prestazioni dello stesso, nel rispetto delle pressioni stabilite nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
ART 32 VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE
1. L’Utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell’Utente previo appuntamento, nel rispetto delle normative e modalità fissate dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione l’Utente è tenuto al pagamento del un corrispettivo previsto dal tariffario di cui all’art. 53 del presente Regolamento.
ART 33 NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI
1. Spetta al Gestore:
a) stabilire, in sede di redazione del preventivo, il diametro della presa e del contatore, in relazione al consumo richiesto dall’Utente o consentito dal Gestore stesso;
b) scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del contatore, sentite le esigenze dell’Utente;
c) l’esecuzione dei lavori di allacciamento dal collettore fino al limite della proprietà dopo aver ricevuto il pagamento stabilito nel preventivo concordato.
2. Le prese saranno realizzate dal Gestore in conformità alle proprie specifiche tecniche.
3. I costi di allacciamento sono dovuti esclusivamente in caso di nuovo allacciamento ovvero di variazione di allacciamento ad un impianto esistente. In tali casi la presentazione della relativa richiesta autorizza il Gestore al sopralluogo finalizzato al calcolo del predetto costo.
4. Tali costi saranno preventivati dal Gestore in seguito ad esplicita richiesta dell’Utente, secondo quanto previsto dalla “Carta del Servizio Idrico Integrato”.
5. La manutenzione, riparazione e sostituzione delle opere saranno comunque a carico del richiedente sino al punto di consegna ed a carico del Gestore dal punto di consegna alla condotta adduttrice.
6. Risulta pertanto a carico dell’Utente, in base alle indicazioni dei tecnici del Gestore, l’esecuzione dell’opera muraria relativa alla realizzazione del vano di alloggiamento del contatore, oltre, naturalmente, ai successivi ripristini, fino al punto di consegna.
ART 34 UBICAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE IDRICHE IN AREA PRIVATA
1. Le opere realizzate dopo il punto di consegna, quindi in proprietà privata, sono di proprietà dell’Utente, che ne rimane responsabile civilmente e penalmente. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi all’adduzione dell’acqua.
2. Le tubazioni di derivazione d’utenza a valle del contatore generale, collocate a cura dell’Utente in aree private, devono essere messe in opera seguendo le norme di buona tecnica.
3. Nessuna tubazione dell'impianto potrà, sotto passare od essere posta all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, xxxxx xxxx o simili.
4. I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti del Gestore o da personale incaricato dalla stessa.
5. Il Gestore provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà ed ha la facoltà di cambiare gli stessi quando lo ritenga opportuno, con obbligo di preavviso e appuntamento nel rispetto delle modalità e degli standard previsti dalla Carta del Servizio.
6. L’impianto per la distribuzione dell’acqua dal contatore in poi e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell’Utente nel rispetto delle normative vigenti.
7. Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali ritenute necessarie dal punto di vista tecnico ed igienico a tutela della rete pubblica.
ART 35 COLLEGAMENTI DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI
1. E’ vietato collegare le condutture d’acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d’altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
2. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
3. E’ vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche, elettrodomestici, ecc.
4. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento al Gestore degli eventuali danni prodotti dalla inosservanza di quanto indicato al precedente comma.
ART 36 IMPIANTI DI POMPAGGIO
1. Gli apparecchi per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
2. E’ vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.
ART 37 SERBATOI
1. Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d’acqua in serbatoi, la bocca d’alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
2. In relazione ai nuovi impianti di allacciamento di utenza, questi dovranno rispondere esclusivamente ai criteri previsti dalle specifiche tecniche del Gestore.
ART 38 INSTALLAZIONE DI DISCONNETTORI SULLE UTENZE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, OSPEDALI, ECC.
1. Tutti gli utenti industriali, artigianali e, comunque, considerati a rischio, sia di utenze esistenti, sia di nuove utenze, sono tenuti ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dal Gestore, per evitare possibili riflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile.
2. Nel caso di lavorazioni in cui siano manipolati liquidi di particolare pericolosità, il Gestore potrà esigere, oltre all’installazione di un disconnettore, l’osservanza di altre specifiche e
particolari modalità costruttive riguardanti l’impianto interno. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all’Utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.
3. Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dal personale del Gestore, che l’Utente non ha ottemperato alle prescrizioni impartite, potrà, previa diffida, essere interrotta l'erogazione dell'acqua.
ART 39 MODIFICHE DEGLI IMPIANTI IDRICI PRIVATI
1. Gli impianti di sollevamento interni ed i serbatoi d’accumulo, di cui ai precedenti art 37 e art. 38, dovranno essere messi in opera a regola d'arte per impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua nella rete pubblica di distribuzione.
2. L'Ufficio d’Ambito ed il Gestore si riservano il diritto di effettuare controlli su detti impianti per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del presente Regolamento e possono ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie.
3. In caso di inadempienza il Gestore, ha la facoltà di limitare l'erogazione dell’acqua fino a quando l’Utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi
contrattuali.
4. Qualora non siano state eseguite le modifiche prescritte allo scopo di migliorare l’afflusso dell'acqua, il Gestore declina ogni responsabilità per deficienze nell'erogazione.
ART 40 VIGILANZA IMPIANTI ED APPARECCHI
1. L'Ufficio d’Ambito ed il Gestore hanno sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi pubblici destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private e comunque le condutture di distribuzione fino agli apparecchi misuratori. Tali ispezioni sono effettuate da personale incaricato.
2. I dipendenti e/o gli incaricati dell' Ufficio d’Ambito e del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla proprietà privata.
a) per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali, accertando tra l’altro il rispetto delle condizioni di sicurezza;
b) per l'effettuazione di prelievi di acqua allo scopo di verificarne la qualità secondo quanto indicato nel D.Lgs. 31/2001;
c) per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori;
d) per le periodiche verifiche dei consumi.
3. Il Gestore può disporre l’eventuale adeguamento dell’impianto privato in caso riscontri la non corrispondenza alle norme di qualità di sicurezza e di buona tecnica. In caso di opposizione o di ostacolo, previa diffida scritta, può sospendere l'erogazione del servizio, fino a quando sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell’Utente.
4. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze.
5. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.
6. Resta infine salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d’intimazione a provvedere – nei termini stabiliti nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
Capitolo 4
DISPOSIZIONI TARIFFARIE
ART 41 CRITERI DI FATTURAZIONE DEI CONSUMI
1. Ogni consumo di acqua misurato dal contatore, a qualsiasi titolo avvenuto, è sempre a carico dell’Utente. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.
2. Le fatture comprendono, oltre all’ammontare dei consumi e della quota fissa e ogni altro importo dovuto dall’Utente.
3. La quota fissa e l’ammontare dei consumi devono riferirsi allo stesso periodo di fatturazione, fatta salva l’ eccezionale ipotesi di recuperi pregressi.
4. La fatturazione dei consumi sarà effettuata con periodicità prevista dalla carta dei servizi.
5. Le "fatture di stima" potranno essere emesse tra una lettura effettiva e l'altra tramite il calcolo di consumi stimati, che saranno determinati sulla base dei consumi storici dell’Utente relativi all’ultimo anno di consumo, così come previsto dalla “Carta del Servizio Idrico Integrato”
6. Per i nuovi contratti di fornitura i consumi stimati saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d’appartenenza secondo lo standard fissato.
7. Le “fatture di conguaglio” saranno emesse a seguito di lettura effettiva del contatore rilevata dal Gestore o comunicata dall’Utente (autolettura), con applicazione sui consumi rilevati per differenza dalla precedente lettura effettiva.
8. Sia le fatture di stima che di conguaglio saranno calcolate mediante il criterio dell’applicazione del pro-die, ossia con l’attribuzione dei consumi fatturati alle fasce tariffarie di consumo rapportate al periodo di riferimento.
9. In caso di cessazione di utenza e/o variazioni alle condizioni contrattuali originarie (ai sensi dell’ART 19 del presente Regolamento) il Gestore provvederà al conguaglio fino alla data della suddetta operazione.
10.L’Utente ha l’obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, al personale del Gestore o comunque incaricato dalla stessa, l’accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.
00.Xx caso d’impossibilità di accedere al contatore per assenza dell’intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di autolettura, la mancata restituzione entro i termini stabiliti nella stessa comporterà l’addebito di un consumo stimato, come sopra determinato.
ART 42 CRITERI PER LA FATTURAZIONE DEI CONSUMI DELLE UTENZE AGGREGATE
1. Il consumo rilevato dal contatore generale a servizio di una utenza aggregata composta dal complesso immobiliare, e per il quale non ricorrano le condizioni tecniche, economiche e normative, che consentano la stipula di contratti con le singole unità immobiliari presenti, sarà fatturato dal Gestore tenuto conto degli scaglioni conseguenti al numero delle utenze domestiche e non domestiche in genere coincidenti con le singole unità immobiliari (purché fornite del servizio) e dell’esistenza di ulteriori punti presa condominiali presenti nel complesso e dei corrispondenti livelli tariffari.
2. In sostanza il consumo rilevato dal contatore generale sarà attribuito ad uno scaglionamento personalizzato per l’intera utenza aggregata, determinato dal cumulo degli scaglioni tariffari associati a ciascuna tipologia di utenza finale.
3. Nel caso di promiscuità di usi ricadente sul contatore generale il Gestore ha facoltà di obbligare i soli utenti corrispondenti ad usi civili non domestici, alla installazione di singoli contatori con garanzia di accessibilità degli stessi, al fine della verifica degli effettivi consumi e della loro eventuale contrattualizzazione.
ART 43 VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE A RICHIESTA DEL CLIENTE
1. Qualora l’Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore potrà richiederne la verifica così come previsto dalla “Carta del Servizio Idrico Integrato”.
2. Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica, lo stesso verrà sostituto con uno nuovo.
3. I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nei limiti previsti dal DPR 854/82, in recepimento della normativa CEE 75/33 e nei casi applicabili della Direttiva
M.I.D. (2004/22/CE) recepita in Italia e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nel 2007.
4. Nel caso in cui il contatore risulti idoneo, l’Utente sarà tenuto al pagamento del corrispettivo previsto dal tariffario di cui all’art. 51 del presente Regolamento.
5. Nel caso in cui il contatore risulti non idoneo, lo stesso sarà sostituito a spese e cura del Gestore e si procederà alla ricostruzione dei consumi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile. Nei casi di indeterminabilità il periodo di riferimento per la ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica.
6. Il ricalcolo sarà effettuato applicando ai consumi rilevati la percentuale di scostamento indicata dalla verifica.
7. Il contatore oggetto di verifica rimarrà in giacenza per un periodo non inferiore ad un anno dalla data di effettuazione della verifica.
ART 44 PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ
1. Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici in proprietà privata posti a valle del contatore; ha il dovere di segnalare eventuali guasti o perdite dei medesimi situati a monte del contatore.
2. Così come stabilito dal precedente art. 29 l’Utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l’autolettura periodica del contatore; quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.
3. Eccezionalmente, in caso di dispersioni d’acqua nell'impianto privato dovute a perdite occulte non individuabili secondo il principio della buona diligenza, l’Utente può richiedere al Gestore l’esenzione della quota di tariffa corrispondente al servizio fognatura e depurazione.
4. La quantificazione del consumo anomalo viene effettuata dal gestore, così come stabilito dalla “Carta del Servizio Idrico Integrato”
5. La richiesta di esenzione/rimborso deve essere inoltrata al Gestore utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (xxx.xxxxxxxx.xx), con le modalità e le tempistiche previste dalla “Carta del Servizio Idrico Integrato”.
6. In caso di fattura già emessa, o in caso di impossibilità di interrompere la fatturazione in corso, il rimborso potrà essere effettuato anche tramite la riduzione delle fatture successive.
ART 45 PAGAMENTO DEI CONSUMI DELLE UTENZE
1. Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall’Utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con le modalità indicate sulle fatture stesse, così come previsto dalla “Carta del “Servizio idrico integrato”. Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi rilevati, calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall’Utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall’Utente, come previsto dalla normativa vigente.
2. La fattura emessa rispetta i criteri e le normative stabiliti dalle autorità competenti e conterrà le informazioni utili all’Utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal Gestore.
3. Qualsiasi opposizione che l’Utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione dovrà essere presentata al Gestore entro il termine stabilito dalla “Carta del Servizio Idrico Integrato”
4. Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore a quanto previsto dalla
“Carta del Servizio Idrico Integrato”.
5. Ritardi di pagamento, morosità, sospensioni del servizio e risoluzione del contatto sono regolati dalla “Carta del Servizio Idrico Integrato”
ART 46 DANNI DERIVANTI DALLA SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA PER MOROSITÀ DELL’UTENTE
1. L’Utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
ART 47 CASI E MODALITÀ DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Come disciplinato nei precedenti articoli, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d’emergenza, senza che l’Utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, nel presupposto del rispetto degli standard di continuità del servizio, del preavviso e durata della sospensione.
2. La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:
a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d’utenza in caso di volture o variazioni (art. 21 del presente Regolamento);
b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto art. 12 comma 2 e art. 15 del presente Regolamento);
c) prelievi abusivi (art. 27 del presente Regolamento);
d) cessione dell’acqua a terzi (art. 15 del presente Regolamento);
e) irregolarità nell’installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (art. 37 e art. 38 del presente Regolamento);
f) opposizione dell’Utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del Gestore (art. 42 del presente Regolamento);
g) opposizione dell’Utente al controllo dell’impianto interno da parte del Gestore art. 41 comma 1 del presente Regolamento);
h) in caso di pericolo per persone o cose, in caso di mancata realizzazione da parte dell’Utente di modifiche suggerite dal Gestore o in caso di irregolarità riscontrata dalla stessa, art. 56 del presente Regolamento);
i) manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso (art. 30 e art. 31 del presente Regolamento);
j) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora (art. 45 del presente Regolamento).
3. Nel caso in cui l’Utente non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione, la sospensione della fornitura sarà disposta nei tempi e con le modalità previste dalla “Carta del Servizio Idrico Integrato” così come la risoluzione del contratto.
6. Non è in ogni caso possibile procedere alla sospensione della fornitura:
a) nei giorni prefestivi o festivi;
b) quando il pagamento, pur essendo effettuato, non è ancora stato trasmesso per cause non imputabili all’Utente;
c) in presenza di eccezioni mosse dall’Utente relative alla ricostruzione dei consumi, prima che il Gestore le abbia verificate.
ART 48 DILAZIONI E RATEIZZAZIONI DEI PAGAMENTI
1. L’Utente, qualora rientri nelle categorie di cui al successivo comma, è informato nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile della possibilità di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti e delle relative modalità.
2. Il Gestore è tenuto ad offrire la rateizzazione, a richiesta dell’Utente:
a) qualora la bolletta di conguaglio ovvero di ricalcolo a seguito di accertamento perdita occulta sia superiore al doppio dell'addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
b) per tutti gli utenti ai quali, a seguito di malfunzionamento del contatore per causa non imputabile all’Utente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal contatore;
c) per gli utenti con un contatore “accessibile” o ad “accessibilità condizionata” cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.
3. La rateizzazione non è offerta per corrispettivi inferiori a 100,00 euro.
4. L’Utente che intende avvalersi della rateizzazione ne dà comunicazione al Gestore entro il termine di costituzione in mora, pena l’inammissibilità della domanda.
5. Il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate mensili di ammontare costante pari al numero di bollette di acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due (rateizzazione ordinaria). A tale rateazione (ed a quelle dei successivi due commi) sarà applicato un tasso annuale pari al Tasso Legale.
6. Nei casi di conguagli pluriennali di utenze provviste di contatore accessibile o ad accessibilità condizionata potranno essere concesse rateizzazioni con numero di rate mensili pari al periodo conguagliato.
7. Altre forme di rateizzazione saranno comunque concesse dal Gestore con specifiche modalità nei casi previsti dalla “Carta del Servizio Idrico Integrato”.
8. A richiesta dell’Utente il Gestore potrà concedere il pagamento del corrispettivo dovuto in un numero di rate mensili superiori a quello di sopra indicato, ma comunque nel limite massimo di
n. 15. In tal caso sarà applicato sull’intera somma un Tasso Legale maggiorato di 1,5 punti percentuali.
ART 49 COMUNICAZIONI E RECLAMI
1. Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l’Utente deve rivolgersi alle strutture competenti del Gestore nei tempi e con le modalità stabiliti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatte al di fuori di dette strutture e procedure non potrà essere ritenuta valida. Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla Carta del Servizio del Servizio Idrico Integrato.
ART 50 ADDEBITI IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO
1. Il mancato pagamento delle somme dovute al Gestore a seguito dell’emissione di fatture ai sensi del precedente art. 45, entro il termine di scadenza indicato nelle stesse fatture, comporterà addebiti a carico degli utenti come previsto dalla “Carta del Servizio Idrico Integrato”
ART 51 ADDEBITI VARI
1. Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:
a) penale per usi impropri e rivendita dell’acqua (art 12 comma 2 e art 15 del presente Regolamento);
b) penale per prelievi abusivi (art 11 e art 27 del presente Regolamento);
c) penale per la manomissione degli impianti del Gestore e dei sigilli ai contatori (art 30 comma 3, del presente Regolamento);
d) corrispettivo per volture d’utenza (art 21 del presente Regolamento);
e) corrispettivo per la riapertura utenza morosa (art 24 del presente Regolamento);
f) corrispettivo per la prova di taratura del contatore ed eventuale sostituzione dello stesso (art 59 del presente Regolamento);
g) corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna;
h) anticipo in conto consumo art 51 del presente Regolamento);
i) penale per la manomissione di condotte e/o punti di presa di proprietà demaniale (art. 18 del presente Regolamento);
j) corrispettivo per prova di verifica del livello di pressione (art.33 del presente Regolamento);
k) corrispettivo fisso annuo onnicomprensivo per ciascuna presa antincendio (art.12 comma 3, del presente Regolamento).
2. Le tariffe relative agli addebiti di cui sopra e gli eventuali loro aggiornamenti, sono approvate dall’Ufficio d’Ambito su proposta del Gestore e previo confronto con le Associazioni dei Consumatori e rese note nei modi e nei termini ritenuti più congrui dal Gestore.
DISPOSIZIONI PER UTENZE
ART 52 CONTRATTI DI UTENZA PREESISTENTI
1. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento i nuovi contratti di fornitura saranno stipulati dal Gestore e sottoscritti dall’Utente nei termini stabiliti dall’art. 20 del presente Regolamento.
2. I contratti stipulati dagli utenti con i precedenti gestori sino a tale data e trasferiti al Gestore, si intenderanno adeguati alle normative di questo Regolamento mediante adesione dell’utenza con il pagamento della prima fattura emessa riguardante i consumi idrici dell’anno.
3. Affinché l’adesione sia consapevole, il Gestore invierà all’Utente, con la prima fatturazione utile, una prima informativa sulle caratteristiche contrattuali in cui saranno indicati i recapiti ove ottenere il testo integrale del presente Regolamento e la Carta del Servizio Idrico Integrato, in attesa di un recapito diretto come previsto dalla Carta dei Servizi.
4. In caso di mancato pagamento della prima fattura sopra richiamata, ai sensi del precedente art. 51, il Gestore si riserva la facoltà di sospendere il servizio idrico anche per la mancata accettazione del contratto di fornitura.
DISPOSIZIONI FINALI
ART 53 CONTROVERSIE E RECLAMI
1. Per ogni controversia nascente dall’interpretazione o esecuzione del presente regolamento, si farà riferimento alle norme di legge vigente in materia, con facoltà di esperire un preventivo tentativo di conciliazione secondo il procedimento previsto; foro competente è di norma quelli del luogo di ubicazione dell’immobile corrispondente all’utenza, fatti salvi i diritti di legge.
2. Per la materia dei reclami si rinvia alla Carta del Servizio Idrico Integrato.
ART 54 MODIFICHE DEL RAPPORTO
1. Qualora sia reso necessario dalla sopravvenienza di norme inderogabili, di legge o regolamento ovvero da esigenze connesse alla regolare erogazione del servizio, il Gestore si riserva di modificare le norme che disciplinano il rapporto di fornitura, previo parere favorevole da parte dell’Autorità d’ Ambito, a seguito di preliminare confronto in sede di tavolo di consultazione, ove necessario, con le modalità previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. Ogni modifica avrà effetto soltanto dopo essere resa nota agli utenti secondo modalità tali da assicurarne la conoscenza.
ART 55 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Il presente Regolamento, approvato dal xxxxxxxxxxx dell’Ufficio d’Ambito, entrerà in vigore
successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Servizio con il Gestore e alla sottoscrizione della Convenzione con il Gestore.
2. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d’ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell’Utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o quando comunque ne faccia richiesta.
3. Il Regolamento sarà periodicamente aggiornato in accordo con il Gestore per adeguarlo alle variazioni del Piano d’Ambito e alla normativa.
4. All’atto dell’entrata in vigore il Regolamento sostituirà integralmente le norme regolamentari di ogni singolo Comune.