CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
L’anno duemilauno il giorno 20 del mese di Dicembre in Cagliari, dinanzi a me Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx nato a Cagliari il 22.06.1967, C.F. BLS LSS 67H22B 354C, Ufficiale Rogante dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, a ciò designato con decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 1060/P del 21 giugno 2000, senza l'assistenza dei testimoni per concorde richiesta fattane dalle parti, avendovi le parti rinunziato d’accordo con me Ufficiale Rogante, giusta la facoltà concessa dal disposto dell’art. 48 della vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89,
SONO PRESENTI:
-Il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxx, nato a Cagliari il 15.06.1947, C.F. LEO PLG 47H15B 354J, nella sua
qualità di Direttore Generale della Presidenza della Giunta Regionale, nominato in virtù del D.A. degli XX.XX. n. 265/P del 28.02.2000;
-il Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Senorbì il
28.08.1944, C.F. MLS GBT 44M28 I615Z, nella sua
qualità di Direttore Generale dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito, Entrate ed Assetto del Territorio della Regione Autonoma della Sardegna, nominato in virtù del D.A. degli XX.XX.
n. 270/P del 28.02.2000;
-il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, noto Xxxxx, nato a Ozieri (SS) il 21.09.1946, C.F. FDD GNN 46P21G 203 W, nella
sua qualità di Direttore Generale dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, nominato in virtù del D.A. degli XX.XX. n. 143/P del 8.02.2001;
- il Sig. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Napoli il
15.05.1950, nella sua qualità di rappresentante del raggruppamento temporaneo d’imprese sottodescritto, come da atto costitutivo a rogito Dr.Xxxxxxx Xxxxx, Notaio in Cagliari, - Rep. n.161720, Racc. n.38905 – in data 10.12.2001.
Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità io Ufficiale Xxxxxxx sono personalmente certo.
PREMESSO CHE:
Con deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2001, n. 16/1, modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 10 luglio 2001 n. 23/22, si
indice una procedura negoziata ai sensi del D. L.vo 157/95, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria della R.A.S. nel periodo 00.00.0000 - 00.00.0000; Con deliberazione della Giunta Regionale 16 ottobre 2001, n. 35/14, viene indetta una trattativa privata diretta al fine dell’aggiudicazione del servizio di Tesoreria;
Con Determinazione 145/CRED del 4.12.2001, del Direttore del Servizio Credito dell’Assessorato
della Programmazione, si aggiudica il servizio di tesoreria regionale anni 2002-2006, al Raggruppamento temporaneo d’imprese tra Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., Banco di Sardegna s.p.a., Banca di Sassari s.p.a., Intesa BCI s.p.a., Banca CIS s.p.a. con capogruppo la Banca Nazionale del Lavoro.
Il Servizio viene affidato per il periodo 01.01.2002/31.12.2006 eventualmente prorogabile per anni cinque di comune accordo e su richiesta espressa della Regione.
Il Servizio viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme e condizioni sotto specificate, nonché delle modalità dedotte e risultanti dal capitolato spe ciale d’oneri allegato alla X.X. 00/00.
XXX
Xx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx (xxx per brevità nel seguito del testo sarà chiamata Regione o Ente)
- rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxxx Xxx, nella sua qualità di Direttore Generale della Presidenza della Giunta Regionale, dal Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, nella sua qualità di Direttore Generale dell’Assessorato della Programmazione e dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, nella sua qualità di Direttore Generale dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - con sede legale in Cagliari X.xx Xxxxxx x. 00 (X.X. 80002870923).
E
Il raggruppamento temporaneo d’imprese - tra Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., Banco di Sardegna s.p.a., Banca di Sassari s.p.a., Intesa BCI s.p.a., Banca CIS s.p.a, (Banche cotesoriere)- che per brevità nel prosieguo verrà chiamato “Tesoriere”, rappresentato dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.(Banca capofila), con sede legale in Cagliari via X. Xxxxxx, 00, secondo quanto previsto dall’art.
16 della presente Convenzione.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: TITOLO I°
(NORME GENERALI) ART. 1
(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO)
La Regione affida, il proprio Servizio di Tesoreria al Tesoriere sopra individuato.
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2002 e cessa la sua validità il 31 dicembre 2006, potrà essere rinnovabile per una sola volta per anni cinque, secondo il regime di cui all’art. 2 del Capitolato Speciale allegato alla L.R.27/75, di comune accordo e dietro espressa richiesta della Amministrazione regionale.
In relazione all’art. 2 della L.R. 27/75,
costituisce comprovato motivo di disdetta, il ripetuto mancato rispetto delle pattuizioni relative ai Xxxxxx XX° e III°, nonché degli obblighi di legge, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno e l’applicazione delle sanzioni previste dalle
leggi.
ART. 2 (OGGETTO DEL CONTRATTO)
Il presente contratto specifica il Capitolato speciale d’oneri di cui alla L.R. 27/75.
Il contratto ha per oggetto il Servizio di Tesoreria della Regione previsto dalla L.R. 27/75 che consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria della Regione finalizzate, tra l’altro, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed in generale agli adempimenti previsti dalla legge e dal presente contratto.
Il Servizio di Tesoreria, giusto il disposto di cui all’art. 1 primo comma del capitolato speciale, viene affidato al tesoriere indicato in premessa, che si obbliga a garantire la regolare gestione della Tesoreria e di servire i creditori in tutte le piazze della Sardegna, nel territorio italiano ed all’estero.
Ogni comunicazione da parte della Regione verrà considerata legittimamente effettuata, anche nei confronti dei cotesorieri, con la trasmissione alla Banca capofila.
Le principali attività che il Tesoriere dovrà espletare sono così riassumibili:
• detenere i depositi dell’ente relativi al rapporto di Tesoreria e gestire ogni eventuale loro investimento alternativo. Rappresentano
eccezione a tale principio le somme rinvenienti da mutui contratti dall’Ente o da altre forme di indebitamento che, in attesa di uti
• xxxxx, debbano, per legge o convenzione, essere tenute in deposito presso Istituti terzi al rapporto di Tesoreria;
• detenere e gestire alle medesime condizioni del presente contratto ogni ulteriore gestione e fondo che la Regione vorrà affidare al Tesoriere, salvo la separata negoziazione di migliori condizioni per l’Ente;
• effettuare il pagamento dei mandati o di altri ordini in tal senso impartitigli, entro i tempi d’esecuzione di seguito stabiliti e con valuta in giornata;
• riscuotere le entrate con le modalità e le valute
di seguito stabilite;
• trasmettere giornalmente, anche in via telematica, alla Regione uno stato dimostrativo degli incassi e dei pagamenti effettuati e della consistenza del fondo cassa;
• gestire i depositi cauzionali e le polizze titoli dell’Ente;
• garantire il regolare pagamento delle quote di
ammortamento dei mutui;
• effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche in caso di deficienza di cassa, tramite anticipazioni mediante apertura di credito
• bancario di conto corrente, secondo il regime di
cui all’art. 1842 c.c., calcolando gli interessi soltanto sulla effettiva utilizzazione delle somme. A tal fine, a semplice richiesta del Direttore della Ragioneria generale, il tesoriere si obbliga ad effettuare l’anticipazione mediante apertura di credito bancario di conto corrente, fino all’importo massimo di 25.000.000 (venticinque milioni) di euro e, con preavviso di una settimana, fino all’importo di ulteriori 25.000.000 (venticinque milioni) di euro. Al riguardo il tesoriere fornisce mensilmente la situazione contabile relativa all’utilizzazione dello scoperto di conto corrente.
Art. 3 (GRATUITA’ DEL SERVIZIO)
Il Tesoriere svolge il Servizio gratuitamente senza diritto ad alcun compenso, commissione od aggio, salvo il rimborso delle spese di seguito descritte gravanti sui conti correnti o sugli ordinativi di incasso e di pagamento, qualora tali oneri siano a carico della Regione per legge, ovvero siano assunti a suo carico per espressa indicazione sui titoli emessi.
Per l’espletamento del Servizio la Regione corrisponde il rimborso delle spese ammissibili che, a termini del comma precedente, sono:
• spese postali relative all’invio degli avvisi di pagamento da inoltrarsi ai beneficiari a cura
del tesoriere. L’addebito delle spese postali avviene una sola volta per ciascun avviso, qualunque sia il numero delle lettere, comunicazioni o solleciti riguardanti la singola operazione. Il rimborso è effettuato verso presentazione da parte del Tesoriere dell’elenco dimostrativo e documentato delle spese;
• bolli;
• spese per rinnovo di vaglia postali scaduti, inviati da terzi in favore della Regione;
• spese per pagamenti effettuati a mezzo accreditamento in c/c postale;
• spese per commissioni valutarie per incassi all’estero;
• spese per commissioni valutarie per pagamenti all’estero;
• spese e commissioni relative alla tenuta dei conti correnti postali.
Il pagamento tramite assegno circolare è gratuito, ad eccezione del costo delle relative spese posta li in caso di invio mediante assicurata. Tale spesa è a carico dei beneficiari del pagamento. Il pagamento tramite bonifico bancario è gratuito tra le banche cotesoriere ed è gravato degli oneri stabiliti consensualmente tra Regione e tesoriere, quando detto pagamento è fatto a favore di banche terze al rapporto di tesoreria. Tale spesa è a carico dei beneficiari del pagamento.
ART. 4
(ADEGUAMENTO DELLA CONVENZIONE)
Durante la validità della Convenzione, di comune accordo fra le parti, fatte salve le pattuizioni già fin d’ora stabilite nel successivo titolo II°, che si considerano immediatamente esecutive, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del Servizio, ritenuti necessari per un migliore svolgimento del Servizio stesso.
Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.
TITOLO II° GESTIONE DEL SERVIZIO
ART. 5 (BILANCIO DI PREVISIONE)
Il Bilancio di previsione, l’autorizzazione
all’esercizio provvisorio, nonché le variazioni di bilancio si danno per conosciuti dal Tesoriere all’atto della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.
Ai fini dell’efficiente operatività del Servizio, la Regione fornisce al Tesoriere su supporti cartacei, informatici o telematici gli elementi contabili dei documenti finanziari di cui al primo comma.
La Regione comunica annualmente al Tesoriere l’elenco e l’ammontare dei residui,distinti per capitolo ed esercizio di provenienza.
Il Tesoriere non da corso ai pagamenti ove non sia prevista la relativa capienza all’interno dei
capitoli del bilancio approvato e delle successive variazioni, o nei limiti posti dalla legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio e nell’elenco di carico dei residui di cui al comma precedente.
I titoli di spesa pagati in eccedenza dei predetti limiti non costituiscono titoli legittimi di discarico per il tesoriere.
ART. 6
(CONTO UNICO DI TESORERIA)
Per esigenze amministrativo contabili connesse con la gestione del Servizio, è istituito il “conto unico”, per la contabilizzazione delle entrate e delle spese, presso l’Istituto capofila, di cui al precedente art. 2. L’Istituto capofila cura tutte le incombenze relative alla tenuta del conto medesimo nonché gli adempimenti previsti dalla legge e dalla presente convenzione ed in particolare quelli relativi alle comunicazioni periodiche, alla chiusura dei conti, ai reclami, al raccordo reciproco della contabilità ed al conto riassuntivo e partitario di cassa.
Le giacenze globali di cassa derivanti dal Servizio di Tesoreria, di cui al presente contratto, sono intrattenute nel “conto unico” a nome della Regione presso l’Istituto capofila.
ART.7 (CONDIZIONI DI XXXXX)
Il Conto Corrente di Tesoreria ed ogni altra
giacenza, in qualunque forma intrattenuta con il tesoriere, fatte salve le migliori condizioni per l’Amministrazione eventualmente negoziate con separate Convenzioni di settore, è sottoposto alle seguenti pattuizioni, che vengono stabilite di comune accordo nel quadro delle norme che disciplinano attualmente l’attività bancaria.
• Tasso creditore annuo sulle giacenze: su tutti i conti della Regione è applicato un tasso pari alla media trimestrale dell’Euribor a 3 mesi base 360, calcolata secondo le modalità di cui alla lettera dell’Assessorato Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio del 8.11.2001 (prot. 12139) diminuito dello 0,569.
• Tasso debitore annuo sulle anticipazioni: sulle eventuali anticipazioni di cassa previste al precedente art. 2, è applicato un tasso pari alla media trimestrale dell’Euribor a 3 mesi base 360, calcolata secondo le modalità di cui alla lettera dell’Assessorato Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio del 8.11.2001 (prot. 12139) aumentato dello 0,300.
ART. 8 (RISCOSSIONI: GESTIONE)
Le somme versate a favore della Regione presso le Banche cotesoriere, sono, direttamente da queste, accreditate nel conto unico di Tesoreria.
Non è ammessa la giacenza in conti d’attesa presso cotesorieri.
La Regione delega il Tesoriere ad incassare tutte le somme di spettanza, sotto qualsiasi titoli e causa, in base a reversali d’incasso vistate dalla
Regione stessa.
Il Tesoriere riceve, salva espressa diffida della Regione, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo a favore della Regione medesima, rilasciandone ricevuta bancaria con l’indicazione del titolo di versamento e con la clausola “Salvo conferma ed accettazione da parte della Regione”.
Per ogni somma riscossa il Tesoriere provvede ad annotare l’entrata, numerandola in ordine cronologico per esercizio finanziario, in apposito registro, che può essere anche in formato meccanografico. Il registro viene fornito annualmente dall’Amministrazione regionale, numerato e timbrato in ogni pagina. Il tesoriere, a richiesta del versante, è tenuto a rilasciare dichiarazione di avvenuto versamento, in conformità a quanto contenuto nel registro di cui sopra, su propria modulistica adottata di concerto con la Ragioneria generale.
Costituiscono elementi essenziali dell’annotazione:
• cognome e nome delle persona, o la denominazione dell’ente per il quale è fatto il versamento;
• il domicilio o la sede sociale;
• la causale; la somma oggetto di riscossione;
• la data di effettuazione dell’operazione;
• la valuta di accreditamento al conto incassi;
• la forma di versamento secondo le tipologie di cui al successivo art. 10;
• l’imputazione in bilancio (titolo, categoria, capitolo, distintamente per residui e competenza).
Il Tesoriere è tenuto ad accettare versamenti, da chiunque effettuati, a mezzo assegni circolari delle banche cotesoriere ed a riconoscere alla Regione le valute di cui al successivo art. 9, n. 3.
Le comunicazioni dei versamenti, da operarsi attraverso emissione di fattura d’incasso, avvengono con le seguenti modalità:
1. per i versamenti effettuati presso la filiale di Cagliari del tesoriere (o Banca capofila), entro il terzo giorno dall’avvenuto incasso;
2. per i versamenti effettuati presso gli altri
sportelli, entro il quinto giorno dall’avvenuto incasso;
3. per i versamenti effettuati sui conti correnti postali accesi a nome della Regione, entro il quinto giorno dall’avvenuta ricezione degli estratti conto.
Le fatture d’incasso devono contenere tutti gli elementi dell’annotazione, di cui al comma sesto del presente articolo, con la sola eccezione dell’imputazione in bilancio.
Le entrate, incassate dal Tesoriere, sono introitate al bilancio regionale mediante reversali di riscossione, anche cumulative, emesse dalla
Ragioneria Generale.
ART. 9
(RISCOSSIONI: VALUTE)
Il Tesoriere non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte di terzi, ma procede all’applicazione delle valute secondo le tipologie operative sottodescritte:
1. trasferimenti fondi dalla Banca d’Italia: Valuta del giorno di effettivo accredito degli importi da parte della stessa Banca d’Italia sul conto accentrato intestato al tesoriere;
2. giriconto fra conti correnti a qualsiasi titolo intrattenuti intestati o cointestati alla Regione – RISPETTO A DATA EFFETTUAZIONE OPERAZIONE: VALUTA IN GIORNATA (COMPENSATA);
3. operazioni per cassa, di contanti o titoli
equiparabili – vengono considerati equiparati ai contanti gli Assegni Circolari e gli Asse
4. gni Bancari degli Istituti cotesorieri – RISPETTO A DATA EFFETTUAZIONE OPERAZIONE: VALUTA IN GIORNATA (COMPENSATA);
5. titoli di Istituti terzi al rapporto di Tesoreria: RISPETTO A DATA PRESENTAZIONE DEL TITOLO ALLA COMPENSAZIONE: VALUTA IN GIORNATA (COMPENSATA);
6. trasferimenti dai conti correnti postali RISPETTO A DATA PRESENTAZIONE DEL TITOLO ALLA COMPENSAZIONE: VALUTA IN GIORNATA (COMPENSATA);
7. bonifico bancario fra le Banche cotesoriere,
da chiunque effettuato, a favore di conti della Regione, la valuta viene stabilita in giorni 1 (UNO) dalla data di effettuazione dell’operazione;
8. bonifico bancario, da parte di Banche terze al rapporto di Tesoreria, effettuato a favore di conti della Regione, la valuta viene stabilita in giorni 1 (UNO) dal giorno indicato dall’Istituto che opera l’accredito.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo per “giorno” si intende ogni giorno di calendario, ivi compresi i giorni feriali ed i festivi. Nell’ipotesi di scadenza della data della valuta
in giorno festivo non è ammesso il rinvio dell’attribuzione della valuta medesima al più prossimo giorno lavorativo.
ART. 10 (PAGAMENTI: FORME)
I pagamenti sono ordinati mediante mandati individuali o collettivi, ordini di accreditamento, erogabili con ordinativi e buoni, nonché con ruoli di spesa fissa, secondo quanto è previsto dalla norme di contabilità regionale.
I pagamenti sono eseguiti, con le modalità
risultanti dalle annotazioni apposte sui titoli di spesa, in uno dei seguenti modi:
1. pagamento diretto al creditore per contanti od assegno circolare da consegnarsi allo sportello;
2. accreditamento in conto corrente postale o bancario a nome del creditore, che ne abbia fatto richiesta;
3. assegno postale localizzato;
4. commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da recapitare allo stesso a mezzo assicurata con avviso di ricevimento;commutazione in quietanza d’incasso a favore della Regione, per ritenute
5. a qualunque titolo effettuate sui pagamenti.
Il Tesoriere deve documentare i titoli di spesa eseguiti nel modo seguente:
1. per la forma di cui al precedente punto 1): il tesoriere appone sul titolo certificazione datata dell’avvenuta esecuzione, raccogliendo quietanza su documentazione meccanografica da conservare presso di se; su richiesta dell’Amministrazione regionale il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale, che lo stesso Xxxxxxxxx deve custodire per i cinque anni successivi all’esercizio finanziario di riferimento;
2. per la forma di cui al precedente punto 2): dichiarazione del tesoriere recante gli estremi dell’operazione, anche nella forma di quietanza allegata;
3. per le forme di cui ai punti 3) e 4) del comma precedente: matrice dell’assegno e
documentazione della avvenuta spedizione;
4. per la forma di cui al precedente punto 5): dichiarazione del Tesoriere recante gli estremi dell’operazione.
Per i pagamenti di spese a scadenze fisse la Regione ha facoltà di emettere i titoli di spesa in via anticipata rispetto alla scadenza dei titoli stessi, con il vincolo per il Tesoriere di effettuare il pagamento alla scadenza, o nel caso di accreditamento in conto corrente, con disponibilità e valuta del giorno della scadenza medesima.
ART. 11 (PAGAMENTI: GESTIONE)
I titoli di spesa sono trasmessi alla Banca capofila che, nella veste di Ente creditizio detentore del “conto unico” di cui al precedente art. 6, provvede a contabilizzare ed estinguere direttamente tutti i titoli con pagamento attraverso accredito in conto corrente bancario o postale, od emissione di assegno circolare da inoltrarsi al beneficiario.
Gli adempimenti previsti in relazione ai mandati diretti dall’art. 53 della L.R. 11 maggio 1983, n.
11, come sostituito dall’art. 98 della L.R. 13 aprile 1991, n. 13, alla fine dell’esercizio finanziario sono curati direttamente dalla Banca capofila.
I pagamenti sono eseguiti nei minimi tempi tecnici necessari e, in ogni caso, salvo motivi di forza maggiore che devono essere comunicati alla Regione
all’atto del loro insorgere, entro 4 (quattro) giorni lavorativi per i pagamenti da eseguirsi direttamente dalla Banca capofila di cui al primo comma del presente articolo.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo:
• per giorno si intende giorno lavorativo;
• i titoli di pagamento si considerano pervenuti nel giorno, qualora vengano consegnati alla Banca capofila entro le ore 10.00 del giorno medesimo.
Le Banche cotesoriere si obbligano reciprocamente a procedere al cambio a vista degli assegni circolari emessi a fronte di mandati diretti e di ordinativi tratti su ordini di accreditamento.
I beneficiari dei pagamenti ordinati dalla Regione sono avvisati direttamente dal Tesoriere dell’esigibilità dei titoli di pagamento, utilizzando i moduli allegati ai titoli stessi. Gli avvisi sui quali sono annotati la Filiale od Agenzia bancaria presso la quale sarà effettuato il pagamento o, nell’ipotesi di pagamento a mezzo di assegno circolare, con annotazione delle filiali o delle Agenzie più prossime al luogo di residenza del beneficiario, ove è possibile procedere al
cambio a vista dell’assegno medesimo, sono
affrancati come corrispondenza ordinaria a cura del Tesoriere ed inviati ai beneficiari entro il giorno successivo a quello di ricezione.
ART. 12
(EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI)
Gli assegni circolari emessi in pagamento di mandati od ordinativi della Regione devono contenere, oltre alle generalità complete del beneficiario, idonea annotazione indicante numero di mandato od ordinativo (ed ordine di accreditamento) capitolo ed esercizio.
In tutte le ipotesi di restituzione di assegno circolare inestinto, il titolo viene posto in “conto sospeso” in attesa di istruzioni da parte della Regione. L’operazione di accredito in “conto sospeso” avviene con valuta pari alla data di originaria emissione dell’assegno.
ART. 13 (PAGAMENTI: VALUTE)
La valuta per i pagamenti viene stabilita nel giorno medesimo di esecuzione del titolo di spesa ed in particolare:
1. Assegni circolari:
• nell’ipotesi di riscossione allo sportello da
• parte del beneficiario, il titolo deve essere commutato in assegno circolare il medesimo giorno della sua riscossione da parte del beneficiario;
• nell’ipotesi di spedizione il titolo deve essere commutato in assegno circolare il giorno antecedente a quello di effettiva spedizione.
2. Bonifico bancario: il medesimo giorno di effettuazione dell’operazione.
3. Assegni postali: si applicano le stesse modalità previste al punto 1) per gli assegni circolari.
4. Versamento in conto corrente postale: il medesimo giorno di effettuazione dell’operazione.
ART. 14 (ADEGUAMENTO INFORMATICO)
Il Tesoriere si obbliga sin d’ora a dotarsi di un sistema informativo contabile compatibile, per dotazioni hardware o software, con il sistema della Ragioneria Generale e ad adeguarlo tempestivamente allineandolo alle innovazioni che tale sistema potrà avere a seguito dell’adozione di nuove tecnologie di cui la Regione debba dotarsi in ottemperanza a normativa regionale o nazionale in tema di contabilità e bilancio.
Il Tesoriere si impegna a fornire, a titolo gratuito, entro sei mesi dalla data della presente Convenzione, un collegamento telematico ai propri archivi al fine di consentire alla Regione la visualizzazione e l’estrazione di dati ed informazioni, in via telematica ed in tempo reale, da tutti i rapporti di conto corrente intestati o contestati all’Ente.
Il Tesoriere si impegna inoltre a fornire od a rendere disponibile, nei modi ed alle condizioni che verranno richiesti, qualsivoglia dato o insieme di dati di cui la Regione faccia richiesta, in relazione alla gestione del Servizio di Tesoreria. Gli anzidetti servizi sono da intendersi erogati, di norma, in tempo reale.
ART. 15
(ATTIVITA’ DI CONTROLLO)
Fatta salva la superiore vigilanza di cui all’art. 4 della L.R. 27/75, la Ragioneria Generale procede, giusto il disposto di cui all’art. 57, punto n.4 della L.R. 11/1983, alla verifica del regolare andamento del servizio Tesoreria con cadenza annuale. Le verifiche sono eseguite, di norma, nei locali di cui al successivo art. 16.Eventuali verifiche straordinarie possono essere disposte, in ogni momento, dall’Amministrazione regionale o dai superiori organi di controllo.
A tal fine il Tesoriere è tenuto ad esibire, a semplice richiesta, ogni documento contabile relativo alla gestione di Tesoreria. Ogni verifica è formalizzata mediante la stesura di apposito verbale ed una copia, debitamente sottoscritta dagli intervenuti viene consegnata al Tesoriere. È fatto obbligo al Tesoriere di custodire i verbali di cui sopra e di produrli quale allegato al conto giudiziale.
TITOLO III° (NORME FINALI) ART. 16
(SEDE DI SERVIZIO)
La sede del Servizio è convenzionalmente ubicata presso i locali siti in Cagliari – Via Xxxxxxxx Veneto n. 28 – messi a disposizione in comodato dalla Regione alla Banca capofila.
Il Tesoriere si impegna, qualora si verificassero le
condizioni che non consentano alla Regione di mettere a disposizione i locali di cui al comma precedente, a reperire, a propria cura e spese, nell’arco di sei mesi dalla richiesta di restituzione dell’immobile di cui al primo comma, locali
specifici ed adeguati.
ART. 17
(RICHIAMO ALLA NORMATIVA REGIONALE E STATALE)
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, è fatto espresso rinvio alla L.R. 27/75 ed all’allegato Capitolato speciale, alle leggi regionali che disciplinano la materia di bilancio e contabilità, nonché ad eventuali nuove norme che dovessero intervenire nel corso della gestione.
In via ulteriormente subordinata trovano
applicazione la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato.
ART. 18
(SERVIZIO ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO)
A richiesta della Regione, per conto e nell’interesse della stessa, il Tesoriere curerà ogni altra occorrenza bancaria, al di fuori dell’ordinario servizio oggetto della presente convenzione.
Per le relative operazioni saranno concordate di volta in volta – nel quadro dei reciproci rapporti di lavoro e di collaborazione – le più favorevoli condizioni di mercato.
Resta stabilito altresì che tutti gli sportelli bancari delle Banche cotesoriere, si devono considerare utilizzabili per il Servizio di Tesoreria regionale.
A’ termini della L.R. n. 27/75, art. 3, le banche cotesoriere, singolarmente od in forma associata, sono tenute ad assumere anche nel corso della gestione, a richiesta della Regione, il Servizio di Tesoreria dei suoi Enti strumentali e delle Aziende Sanitarie Locali, alle stesse condizioni e misure previste dalla presente convenzione.
Le banche di cui sopra, si obbligano ad assumere gratuitamente il Servizio di Tesoreria degli enti locali territoriali a richiesta della Regione, con le stesse modalità di resa del servizio, di tassi e di valute previste dalla presente convenzione.
Il servizio di cui ai commi precedenti è reso presso lo sportello che verrà indicato dall’Ente/Azienda interessato.
ART. 19
(INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA REGIONE)
Il Tesoriere si impegna ad adottare ogni opportuna azione atta a supportare la politica creditizia della Regione, anche attraverso il reimpiego della raccolta nel sistema produttivo regionale.
Allo scopo di sostenere ed agevolare l’azione del la Regione rivolta a promuovere il progresso economico e sociale della Sardegna, il tesoriere
resta impegnato – compatibilmente con l’andamento del mercato di provvista dei necessari mezzi operativi – a fornire ogni possibile collaborazione per gli ulteriori interventi che saranno proposti nel quadro dei programmi di sviluppo che la Regione stessa riterrà di adottare e nel rispetto delle priorità settoriali che saranno stabilite nei programmi medesimi.
Tali interventi saranno effettuati – previe,
occorrendo, le necessarie deliberazioni ed autorizzazioni – nell’ambito e nelle forme tecniche consentite al tesoriere dalle norme degli statuti propri e di quelli delle annesse sezioni speciali di credito agrario, fondiario, per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, per il credito alberghiero e turistico, per il credito industriale ed agrario, per il credito alla cooperazione.
Inoltre, il tesoriere si impegna a facilitare accordi sotto l’egida della Regione con le società del settore parabancario, finanziario e di servizi collegati alle Banche stesse, ai fini di ogni possibile intervento a favore degli operatori sardi.
ART. 20
(ESENZIONE DELLA CAUZIONE)
Le banche cotesoriere non prestano cauzione, ma rispondono in solido verso la Regione, della regolarità della gestione del servizio. Tale responsabilità riguarderà anche l’operato dei
corrispondenti, dei quali il tesoriere riterrà di avvalersi per le occorrenze del servizio.
ART. 21 (PENALI)
L’accertata e reiterata violazione del tesoriere per almeno due volte delle disposizioni di cui agli articoli 9, 13 e 18 della presente convenzione, comporta, fatto salvo quanto contenuto nell’art.1, comma 3, l’applicazione di una penale pari a 51 (cinquantuno) euro per ogni singola violazione degli articoli 9 e 13 e di una penale pari a 1.000 (mille) euro in caso di violazione dell’art. 18 per ogni ente o azienda a cui non è stata estesa la presente convenzione.
L’autorità che esercita la vigilanza ai sensi dell’art.4 della L:R. 27/75,è competente a comminare le penali di cui sopra.
ART. 22
(REGIME DI TEMPORANEA PROROGA)
E’ fatto obbligo del Tesoriere di continuare il Servizio anche dopo la scadenza della Convenzione, alle medesime condizioni, fino a quando non sia intervenuta altra nuova Convenzione ed il conseguente passaggio di consegne.
ART. 23
(SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE)
Le spese di stipulazione e di registrazione della Convenzione saranno a carico del Tesoriere.
Agli effetti fiscali si richiede l’applicazione
dell’imposta fissa ai sensi dell’art. 11 e successive modificazioni della tariffa – Parte prima
– del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
ART. 24 (ARBITRATO)
Le parti stabiliscono di far decidere ogni controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione della presente convenzione da un collegio composto da tre arbitri, dei quali uno designato dalla Regione, uno designato dalla Banca capofila, ed il terzo con funzioni di Presidente, designato di comune accordo.
In caso di mancato accordo, da raggiungersi entro sessanta giorni dall’insorgere della controversia, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale di Cagliari ad istanza di una delle parti. Il Collegio deciderà inappellabilmente secondo diritto.
E richiesto io Ufficiale Xxxxxxx ho formato il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti, i quali, nel confermarlo integralmente siccome conforme alle loro rispettive volontà, con me lo sottoscrivono.
Dattiloscritto a norma di legge da persona di mia
fiducia si compone i n. 31 pagine fin qui di fogli in carta legale.
SEGUONO FIRME
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
INDICE TITOLO I°
NORME GENERALI
ART. | 1 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO |
ART. | 2 | OGGETTO DEL CONTRATTO |
ART. | 3 | GRATUITA’ DEL SERVIZIO |
ART. | 4 | ADEGUAMENTO DELLA CONVENZIONE |
TITOLO II° GESTIONE DEL SERVIZIO
ART. | 5 | BILANCIO DI PREVISIONE |
ART. | 6 | CONTO UNICO DI TESORERIA |
ART. | 7 | CONDIZIONI DI XXXXX |
ART. 8 RISCOSSIONI: GESTIONE ART. 9 RISCOSSIONI: VALUTE ART. 10 PAGAMENTI: FORME
ART. 11 PAGAMENTI: GESTIONE
ART. 12 EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI ART. 13 PAGAMENTI: VALUTE
ART. 14 ADEGUAMENTO INFORMATICO ART. 15 ATTIVITA’ DI CONTROLLO
TITOLO III° NORME FINALI
ART. 16 SEDE DI SERVIZIO
ART. 17 RICHIAMO ALLA NORMATIVA STATALE E REGIONALE ART. 18 SERVIZIO ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO
ART. 19 INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA REGIONE
ART. 20 ESENZIONE DELLA CAUZIONE ART. 21 PENALI
ART. 22 REGIME DI TEMPORANEA PROROGA ART. 23 SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE ART. 24 ARBITRATO