CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA “CIPI” DI SANT’ANGELO IN VADO
Comune di SANT’ANGELO IN VADO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore Demografico-sociale-scolastico
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA “CIPI” DI SANT’ANGELO IN VADO
PERIODO: 01 settembre 2016 - 31 agosto 2021
Allegato “2” alla determinazione n. 149 del 14 aprile 2016
Indice:
TITOLI E ARTICOLI | OGGETTO | PAGINA |
TITOLO I | OGGETTO E INDICAZIONI GENERALI | 3 |
Articolo 1 | Oggetto della concessione | 3 |
Articolo 2 | Durata della concessione | 3 |
Articolo 3 | Valore della concessione | 3 |
Articolo 4 | Descrizione della struttura Nido d’infanzia | 3 |
Articolo 5 | Locali e attrezzature | 4 |
Articolo 6 | Canone di concessione | 4 |
TITOLO II | FINALITA’ E MODELLO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA | 4 |
Articolo 7 | Finalità | 4 |
Articolo 8 | Destinatari | 5 |
Articolo 9 | Descrizione servizi necessari conduzione nido d’infanzia | 5 |
Articolo 10 | Descrizione servizi aggiuntivi e complementari | 6 |
Articolo 11 | Calendario e orario di apertura del servizio | 7 |
Articolo 12 | Interruzione del servizio | 7 |
Articolo 13 | Responsabilità | 7 |
TITOLO III | PERSONALE | 7 |
Articolo 14 | Requisiti del personale impiegato | 7 |
Articolo 15 | Trattamento dei lavoratori | 8 |
Articolo 16 | Formazione del personale | 8 |
Articolo 17 | Sostituzione del personale | 9 |
TITOLO IV | ADEMPIMENTI CONTRATTUALI GENERALI | 9 |
Articolo 18 | Obblighi dell’Amministrazione Comunale | 9 |
Articolo 19 | Obblighi del concessionario | 10 |
Articolo 20 | Pagamenti | 11 |
Articolo 21 | Revisione del prezzo contrattuale | 11 |
Articolo 22 | Stipulazione del contratto e relative spese | 11 |
Articolo 23 | Cauzione | 12 |
Articolo 24 | Polizza Assicurativa | 12 |
TITOLO V | CONTENZIOSO E NORME FINALI | 12 |
Articolo 25 | Verifica, valutazione e controllo del servizio | 12 |
Articolo 26 | Inadempienze e penalità | 13 |
Articolo 27 | Controversie | 13 |
Articolo 28 | Risoluzione anticipata del contratto | 14 |
Articolo 29 | Recesso | 14 |
Articolo 30 | Trattamento dei dati | 15 |
Articolo 31 | Disposizioni in materia di sicurezza | 15 |
Articolo 32 | Rinvio ad altre norme | 15 |
Allegati n. 2:
Sub. “A1 e A2” – Planimetrie edificio e spazi all’aperto (art. 4); Sub. “B” – Inventario arredi e attrezzature (art. 5).
TITOLO I – OGGETTO E INDICAZIONI GENERALI
Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
L’Amministrazione comunale di Sant’Angelo in Vado intende affidare in regime di concessione la gestione globale della struttura di proprietà adibita a Nido d’infanzia, completa di impianti arredi e attrezzature specifiche per lo svolgimento del servizio nido d’infanzia e dei servizi ad esso aggiuntivi e complementari.
I servizi dovranno svolgersi con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto dalla normativa vigente in materia socio-assistenziale e in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato, anche se soci di cooperative.
Articolo 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
Il contratto avrà durata di cinque (5) anni, decorrenti dal giorno 1° settembre 2016 fino al giorno 31 agosto 2021.
Alla data di scadenza il contratto di concessione scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora da parte dell’Amministrazione comunale.
L’Amministrazione comunale, ove l’esecuzione del contratto non abbia dato luogo a contestazioni di significativa rilevanza e la modalità della concessione di servizio rimanga sostanzialmente inalterata, si riserva la facoltà di richiedere il rinnovo del contratto di concessione, ai sensi della normativa vigente, per un ulteriore periodo di cinque anni.
L’Amministrazione comunale inoltre, per ragioni puramente tecniche dipendenti dai tempi di indizione e gestione di una nuova gara, si riserva la facoltà di prorogare il servizio in atto per un periodo massimo di un anno scolastico, alle medesime condizioni del contratto in essere.
Articolo 3 – VALORE DELLA CONCESSIONE
Il valore complessivo della concessione per la gestione del servizio nido d’infanzia è stimato presuntivamente in €. 1.418.000,00 oltre IVA, da rideterminare in funzione del ribasso e delle specifiche indicate nell’offerta che sarà allegata al contratto.
Nella formulazione del valore presunto è stato utilizzato quale riferimento il costo mensile a bambino, distinto tra tempo pieno e tempo parziale, moltiplicato per 24 bambini, per 10 mesi l’anno, per cinque + cinque anni di contratto:
- N. utenti a tempo pieno = 10 - costo mensile euro 620,00;
- N. utenti a tempo parziale = 14 - costo mensile euro 570,00.
Il valore della concessione è stato determinato considerando inoltre che i costi per la sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, previsti ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008, sono pari a €. 0,00, in quanto la stazione appaltante non risulta essere nella disponibilità giuridica dei luoghi di svolgimento del servizio, che vengono affidati in concessione all’aggiudicatario.
Articolo 4 - DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA NIDO D’INFANZIA
L'edificio adibito a Nido d’infanzia, ubicato a Sant’Angelo in Vado, via Piobbichese, n. 14, con i relativi impianti, arredi ed attrezzature specifiche, è di proprietà comunale. Il servizio è dotato di uno spazio esterno attrezzato a verde e di uno spazio interno dove si possono distinguere locali dedicati alle attività educative dei bambini e locali adibiti all'amministrazione, ai servizi generali e sanitari (come risulta dalle planimetrie che si allegano sub “A.1” e “A.2”).
L’immobile viene consegnato in perfette condizioni di funzionamento e conforme alle previsioni normative in materia di Nido d’Infanzia. Al momento attuale la struttura può ospitare fino a 30 persone, compreso il personale, come da D.P.R 1 agosto 2011, n. 151 – Allegato I – Attività 67.
Qualora il comune provveda all’ottenimento del CPI di cui all’attività 67, la capienza del Nido d’infanzia potrà essere aumentata sino al massimo consentito.
La consegna dei locali avrà luogo entro il 31 agosto 2016; al momento della consegna dei locali, verrà redatto apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, in contraddittorio tra le parti,
così come disposto dall’art. 303 del “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163/2006”, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Resta inteso che il concessionario dovrà subentrare alla impresa uscente, nella titolarità di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività.
Articolo 5 - LOCALI E ATTREZZATURE
I locali, le attrezzature e gli arredi del Nido di proprietà del Comune di Sant’Angelo in Vado saranno utilizzati dal concessionario che ne garantirà il buon uso e l'efficienza.
Per quanto riguarda arredi e attrezzature dovrà essere aggiornato e sottoscritto all’atto della consegna dei locali l’inventario (allegato sub “B”).
I locali anzidetti dovranno essere adibiti esclusivamente alla attività del servizio Nido d’infanzia e dei servizi aggiuntivi e complementari ad esso compatibili, come descritti al successivo art. 10.
Il concessionario si considererà, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza dell'ubicazione e situazione dei locali, attrezzature e arredi attinenti il servizio di cui al presente capitolato, che potranno essere soggetti a modificazione nel corso della durata della concessione.
L'Amministrazione comunale si impegna a notificare al concessionario tutte le deliberazioni, determinazioni dirigenziali, ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione strutturale iniziale.
Alla conclusione del contratto il concessionario dovrà restituire i locali, le attrezzature, gli impianti, gli arredi ed i beni mobili perfettamente funzionanti e rispondenti alle voci dell'inventario, salvo il normale deterioramento d'uso, presentando copia dell’inventario aggiornato.
In caso di ammanco di materiali e/o rotture, in caso di danno ai locali, si conviene che il prezzo di ciascuno dei beni o dei lavori, sarà determinato di comune accordo al momento della restituzione, in base al loro stato di manutenzione preesistente e di efficienza.
In caso di mancato accordo, la valutazione sarà demandata ad un perito scelto in accordo tra le parti.
Articolo 6 – CANONE DI CONCESSIONE
In rapporto alla concessione dell’uso della struttura e delle pertinenze, il concessionario corrisponderà al Comune di Sant’Angelo in Vado un canone annuo fisso pari a € 1.000,00, oltre Iva. Il pagamento del canone avverrà con cadenza annuale anticipata, a decorrere dalla data di stipula della concessione.
L’importo annuo del canone di concessione sarà aggiornato annualmente a partire dal mese di settembre 2018, sulla base dell’indice ISTAT, di cui al successivo articolo 21.
TITOLO II – FINALITA’ E MODELLO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA
Articolo 7 – FINALITA’
Il Comune di Sant’Angelo in Vado intende affidare in concessione la gestione globale del nido d’infanzia denominato CIPI’ ad un’impresa qualificata nel settore, con lo scopo di assicurare le migliori condizioni di autonomia nella conduzione tecnica e più in generale con la finalità di favorire lo sviluppo e la crescita qualitativa dei servizi per la prima infanzia.
Il Nido d’infanzia e i servizi aggiuntivi ad esso complementari che potranno eventualmente essere progettati e gestiti dal concessionario, debbono comunque offrire la garanzia di:
integrare l'attività educativa della famiglia e sostenerla nella cura dei figli;
favorire l'equilibrato sviluppo psicofisico, cognitivo e affettivo del bambino;
strutturare le attività per gruppi omogenei in relazione all'età e allo sviluppo psico-motorio del bambino;
favorire l'interscambio tra i gruppi ai fini di una corretta socializzazione;
assicurare la vigilanza e l'igiene personale dei bambini;
assicurare l'igiene dell'ambiente, delle suppellettili e degli strumenti;
garantire l'adeguata alimentazione dei bambini in relazione alle tabelle dietetiche approvate dalla ASUR Marche, eventualmente adeguate alle specifiche esigenze;
garantire l'integrazione con i servizi socio-sanitari assistenziali presenti sul territorio;
stimolare il coinvolgimento del volontariato;
garantire la continuità educativa con la scuola dell’infanzia.
Articolo 8 - DESTINATARI
L’Amministrazione comunale con atto n. 1 del 13/10/2006 ha autorizzato il funzionamento del Nido d’infanzia “Cipi” per un massimo di 48 bambini di età compresa fra 12 e 36 mesi. Si specifica che, al momento, non sono ammessi utenti “lattanti” da 3 a 12 mesi di età.
La Giunta comunale stabilisce annualmente il numero di posti da riservare alle famiglie di bambini residenti da inserire nella graduatoria comunale e l’eventuale numero di posti disponibili per l’inserimento di bambini non residenti, il cui rapporto giuridico ed economico intercorrerà direttamente con il concessionario.
A titolo esemplificativo, si indica la media degli iscritti degli ultimi tre anni scolastici:
A.S. 2015/2016: n. 24 media di bambini iscritti e frequentanti residenti e n. 2 media di bambini iscritti e frequentanti non residenti;
A.S. 2014/2015: n. 25 media di bambini iscritti e frequentanti residenti e n. 2 media di bambini iscritti e frequentanti non residenti;
A.S. 2013/2014: n. 32 media di bambini iscritti e frequentanti residenti n. 7 media di bambini iscritti e frequentanti non residenti.
Le graduatorie di accesso al Nido saranno formulate secondo quanto previsto dal Regolamento comunale ed approvate con apposita determinazione dal Responsabile di Settore.
L’Amministrazione comunale, per la quantificazione della retta di frequenza a carico della famiglia, indica al concessionario i nomi dei bambini ammessi al servizio per la presa in carico, con le relative tariffe da fatturare direttamente all’utenza e la quota integrativa a proprio carico.
Per gli utenti non residenti, il concessionario non potrà praticare condizioni più favorevoli di quelle scaturenti dalla gara e non potrà praticare tariffe superiori al 20% di quelle stabilite dalla Giunta comunale per gli utenti residenti nel comune di Sant’Angelo in Vado.
Nel caso di presenza di utenti che necessitano di assistenza specifica (bambini con disabilità certificata, ai sensi della normativa vigente), qualora risulti necessario integrare l’organico con personale aggiuntivo, le parti concorderanno separatamente le specifiche modalità attuative e il riparto degli oneri finanziari derivanti.
Articolo 9 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE DEL NIDO
Le preminenti attività da prestarsi da parte del concessionario del servizio e gli oneri a suo carico sono le seguenti:
1. programmazione e gestione dell’attività didattica ed educativa attraverso personale in possesso di qualifica professionale idonea, nel rispetto della normativa regionale sia in tema di calendario scolastico che in tema di standard di personale;
2. coordinamento socio–psico-pedagogico per l’organizzazione delle attività educative, per il rapporto con le famiglie e per la collaborazione con i servizi socio-sanitari e assistenziali del territorio;
3. coordinamento tecnico-operativo per gli aspetti organizzativi generali del servizio, per la parte amministrativa e per le funzioni di raccordo con l'Amministrazione comunale;
4. supervisione agli operatori in merito alle problematiche inerenti i bambini e il rapporto educatore –bambino - famiglia;
5. formazione permanente del personale educativo e assistenziale;
6. fornitura del materiale didattico e di consumo compresi i pannolini a perdere e delle attrezzature didattiche specifiche, nonché di quant'altro necessario per il buon funzionamento del servizio;
7. pulizia dei locali, degli arredi, dei materiali con la fornitura dei relativi prodotti e attrezzature, per il mantenimento delle migliori condizioni igienico sanitarie in ogni momento della giornata, da documentare mediante predisposizione di un Piano gestionale e delle risorse destinate all’assolvimento delle funzioni di pulizia secondo gli standard previsti dalla normativa;
8. pagamento delle utenze relative a riscaldamento e gas, acqua, energia elettrica, telefono.
9. manutenzione ordinaria del fabbricato, degli impianti e dei beni mobili, da documentare mediante predispostone di un Piano delle manutenzioni e delle revisioni e un Registro costantemente aggiornato con descrizione degli interventi e data dell’esecuzione.
La manutenzione straordinaria della struttura resta a carico dell'Amministrazione comunale, salvo che nel caso di accertata inadempienza dell'obbligo di ordinaria manutenzione. Al riguardo si precisa che l'accertamento di almeno due casi di inadempienza nel corso di un anno solare determinerà, per l'anno solare successivo, l'obbligo del gestore di procedere alla manutenzione straordinaria.
10. predisposizione di relazioni annuali descrittive dell’attività svolta nell’ambito del nido e dei servizi aggiuntivi e complementari e relativo prospetto economico;
11. pulizia dell’area esterna e sfalcio dell’erba;
12. introito rette dalle famiglie utenti del servizio e gestione degli eventuali insoluti, che rimarranno a totale carico del concessionario.
13. fornitura di generi alimentari e preparazione in loco dei pasti per i bambini secondo le tabelle dietetiche - requisiti merceologici elaborate dalla ASUR.
In riferimento al punto 13. si dà atto che, per il quinquennio 2016/2021, alla fornitura di generi alimentari, preparazione dei pasti per i bambini e relativo trasporto - secondo le tabelle dietetiche e requisiti merceologici elaborate dalla Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche - provvederà direttamente il Comune attraverso la mensa scolastica comunale, sita in Sant’Angelo in Vado, via Baden-Xxxxxx, mentre saranno a carico del soggetto concessionario gli oneri relativi alla distribuzione dei pasti secondo gli standard previsti dalla normativa. Per la fornitura dei pasti il concessionario dovrà versare al Comune (o eventuale altro soggetto gestore/concessionario del servizio mensa scolastica individuato dal Comune), Euro 5,00 + Iva di legge, al giorno per gli utenti presenti in orario pieno e Euro 4,50 + Iva di legge, al giorno per utenti presenti in orario a tempo parziale.
Articolo 10 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI
Il concessionario dovrà essere in grado di progettare, organizzare e gestire sotto la propria totale e completa responsabilità e in rapporto economico diretto con le famiglie, servizi aggiuntivi e complementari al nido, eventualmente richiedendo le relative autorizzazioni, se necessarie.
Alla primaria necessità di dare una risposta in termini di custodia e di assistenza ai bambini, si affianca infatti la necessità di sperimentare nuove tipologie di offerta che amplino l'utenza potenziale, utilizzino al meglio le risorse sia professionali che strutturali e rispondano alla richiesta di aiuto educativo dei genitori.
La loro attivazione potrà essere subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti, con precedenza ai residenti in Sant’Angelo in Vado e possibilità di frequenza anche ai non residenti. Il loro avvio dovrà essere comunicato all'Amministrazione comunale, almeno 10 giorni prima, allegando l'elenco dei bambini iscritti.
Servizi complementari alle attività educative del nido d’infanzia:
a - ampliamento della fascia oraria di apertura del Nido d’infanzia : dalle 7.00 alle 7.30 e dalle 16.00 sino alle 18.00;
b – ampliamento del servizio anche alla fascia di utenti “lattanti”;
c - attivazione del servizio nella giornata di sabato mattina;
d - attivazione del servizio nei giorni di chiusura del Nido d’infanzia previsti dal calendario scolastico (vacanze pasquali, natalizie, mese di luglio/agosto);
Servizi aggiuntivi alle attività educative del nido d’infanzia:
a - organizzazione di momenti ludico-ricreativi che coinvolgono educatori, genitori e bambini nella fascia d’età 0-3 anni, in particolare il sabato mattina;
b - organizzazione di incontri formativi per genitori;
c - organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per personale educativo operante in struttura per l’infanzia;
d - organizzazione di attività ludiche, di socializzazione, di laboratorio che coinvolgono educatori, genitori e bambini, per la fascia d’età 3-6 anni;
e - servizio ricerca baby sitter attraverso la creazione di una banca dati formata da personale selezionato;
f - baby parking anche solo per una custodia temporanea e occasionale;
g - Altre attività aggiuntive e complementari all’attività educativa del Nido d’infanzia.
Articolo 11 – CALENDARIO E ORARIO DI APERTURA DEL SERVIZIO
Il servizio Nido d’infanzia dovrà essere garantito, nel rispetto della normativa regionale, per un periodo minimo dal 1° settembre al 30 giugno dell’anno successivo.
Le giornate di chiusura, di norma coincidenti con le festività natalizie e pasquali, dovranno essere determinate a inizio anno scolastico, a garanzia del principio della massima apertura e della possibilità di assicurare il servizio ai genitori, e dovranno essere formalmente comunicate all’Amministrazione comunale e alle famiglie.
Il nido d’infanzia dovrà rimanere aperto almeno dalle ore 7.30 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali.
Dovranno essere garantite le seguenti possibilità di frequenza:
- Tempo pieno (7.30 / 16.00) dal lunedì al venerdì;
- Tempo ridotto (7,30/13,30) dal lunedì al venerdì.
Al fine di garantire trasparenza nei rapporti con l’utenza, il concessionario dovrà elaborare una specifica Carta dei servizi relativa al nido d’infanzia di Sant’Angelo in Vado, in cui siano illustrati i servizi offerti, gli orari e il periodo di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, ecc. ecc.
Articolo 12 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di cui al presente capitolato deve intendersi servizio pubblico.
Le interruzioni per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità di sorta se comunicate tempestivamente al Comune e agli utenti.
In caso di sciopero del personale dipendente del concessionario, gli utenti e l'Amministrazione comunale devono essere avvisati con un anticipo di almeno 5 gg. lavorativi rispetto al giorno in cui si verifica l'evento.
In caso di interruzione del servizio per cause imputabili al concessionario, lo stesso risponderà dei danni causati al Comune e agli utenti.
Articolo 13 - RESPONSABILITA'
Il concessionario solleva il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.
Le spese che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti del concessionario ed in ogni caso da questo rimborsate.
Il concessionario è sempre responsabile sia verso il Comune che verso terzi dell'esecuzione di tutti i servizi assunti nonché dell'operato e del contegno dei dipendenti o volontari a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o a terzi.
TITOLO III – PERSONALE
Articolo 14 - REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO
Tutte le prestazioni dovranno essere erogate con personale adeguatamente preparato a svolgere i compiti previsti dal capitolato e in possesso dei requisiti professionali e dei titoli richiesti dalla vigente normativa.
Prima dell’inizio del servizio il concessionario dovrà presentare l’elenco nominativo del personale che si intende impiegare con relativo titolo di studio e curriculum, tenendo conto della necessità di eventuali sostituzioni.
Il concessionario si impegna inoltre a mantenere costanti le figure educative di riferimento per ogni gruppo di bambini, si impegna altresì a limitare i fenomeni di turnover tali da compromettere la
peculiarità educativa del rapporto operatore-bambino; la sostituzione del personale educativo dovrà essere motivata esclusivamente da dimissioni o malattia, in altri casi sarà necessario il consenso dell'Amministrazione comunale.
Dovrà essere garantita in caso di sostituzione di personale, l’affiancamento e la compresenza delle educatrici, in un numero di occasioni da concordare con il Responsabile del competente settore comunale, a seconda della situazione, senza oneri aggiuntivi per il Comune.
Il concessionario potrà avvalersi, nello svolgimento del servizio, di personale volontario solo in aggiunta all'organico prescritto dalla normativa e dovrà comunque darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale.
Nello specifico del nido d’infanzia sarà possibile l'inserimento, a scopo di tirocinio, solo di allievi frequentanti un corso di formazione riconosciuto da Enti Pubblici, limitatamente alle figure professionali operanti nello stesso settore.
Articolo 15 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Il concessionario è tenuto ad osservare le leggi vigenti, gli obblighi contrattuali e ogni altra normativa nei confronti del proprio personale.
Lo stesso si impegna inoltre a garantire nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se di cooperativa, dei propri soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali degli stessi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.
Il concessionario è tenuto ad applicare i suddetti contratti collettivi per tutta la durata del contratto e anche dopo la scadenza, fino alla sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche nel caso in cui non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia receduto. Al fine del corretto adempimento dei propri obblighi l’impresa può ottenere informazioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro presso la Direzione Provinciale del Lavoro. Si precisa, altresì, che il concorrente in sede di presentazione di offerta, dovrà fare riferimento alle tabelle predisposte o recepite dal Ministero del Lavoro vigenti. Nel costo del lavoro vanno compresi anche gli oneri previdenziali e assistenziali.
Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente capitolato presta il proprio servizio senza vincoli di subordinazione nei confronti dell’Amministrazione comunale e risponde del proprio operato esclusivamente al concessionario.
Il Comune potrà richiedere al concessionario, in qualsiasi momento, l’esibizione del Libro Unico del Lavoro e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, restando in ogni caso al Comune la facoltà di richiedere in merito opportuni chiarimenti al competente Ispettorato del Lavoro.
L’impresa si obbliga ad esibire, a richiesta, gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio.
Al fine di garantire il rapporto educativo già instaurato tra l’educatore e il bambino e mantenere costanti le figure di riferimento, nonché a garantire i livelli occupazionali degli addetti esistenti in organico sul servizio, il concessionario si obbliga alla assunzione, senza periodo di prova, del personale già presente nel servizio risultante da documentazione probante.
Nel caso in cui vi siano modificazioni di termini, modalità e prestazioni del servizio, il concessionario è obbligato ad una disamina con il Responsabile del competente Settore comunale, sulle problematiche evidenziate, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico organizzative con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e l’utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a strumenti quali mobilità territoriale e rimodulazione degli orari.
Articolo 16 – FORMAZIONE DEL PERSONALE
Il concessionario si impegna a far partecipare tutto il personale impiegato nei servizi a corsi di aggiornamento/formazione per un monte ore minimo di 10 annue pro capite, senza oneri per l’Amministrazione comunale; nel computo delle ore destinate alla formazione/aggiornamento non
sono calcolate quelle previste per la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per la somministrazione dei pasti (HACCP).
Per certificare l’assolvimento del presente obbligo il concessionario dovrà presentare annualmente il programma formativo, indicando contenuti, durata, monte ore, agenzia formativa, nominativi degli educatori/ausiliari interessati, ecc.
Articolo 17 – SOSTITUZIONE DEL PERSONALE
Il concessionario si impegna a garantire l’immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo, nel rispetto della normativa riguardante gli standard al momento in vigore.
Il personale in sostituzione dovrà essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 14 del presente capitolato.
Il concessionario si impegna altresì a sostituire il personale che, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale, dovesse risultare inidoneo per gravi inadempienze o per gravi scorrettezze, debitamente segnalate e contestate, compiute nell’espletamento del servizio,
TITOLO IV – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI GENERALI
Articolo 18 – OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Comune di Sant’Angelo in Vado intende garantire il servizio Nido d’infanzia sulla base di uno schema contrattuale che gli consenta di determinare i criteri generali di conduzione del servizio, di esercitare un significativo controllo sulla loro realizzazione, lasciando però al concessionario autonomia nella gestione operativa.
Al Comune sono dunque attribuite le seguenti funzioni generali:
funzioni di garanzia circa il rispetto degli standard strutturali e di personale previsti dalla normativa vigente in materia di nidi d’infanzia e di sicurezza;
funzioni di garanzia in ordine alla gestione degli inserimenti;
funzione di controllo tecnico e vigilanza in ordine al rispetto dei piani/progetti predisposti dal concessionario;
funzione di verifica dell’applicazione del piano di gestione del personale definiti dal concessionario in conformità alle disposizioni del presente capitolato.
In particolar modo al Comune competono:
a) l’individuazione degli utenti ammessi al servizio nido d’infanzia e la determinazione delle rette a carico delle famiglie;
b) l’erogazione di un contributo al concessionario che compensi la differenza tra la tariffa mensile indicata in sede di gara e la retta quantificata per ciascun utente; tale contributo sarà versato al concessionario con cadenza mensile a seguito di presentazione di regolare fattura;
c) l’approvazione della programmazione educativo - didattica annuale, predisposta dal concessionario e presentata al Responsabile del Settore in relazione alla verifica della conformità rispetto ai contenuti del Progetto Educativo offerto in sede di gara;
d) il controllo sul trattamento del personale, in relazione alle norme contrattuali e ai contenuti del Piano di valorizzazione delle risorse umane offerto in sede di gara;
e) la verifica dell’esecuzione dei Piani di manutenzione e di revisione ordinaria dell’immobile, delle pertinenze e degli impianti, e del relativo Registro con la descrizione degli interventi e delle esecuzioni, sulla base di quanto indicato in offerta;
f) la verifica dell’esecuzione dei Piani gestionali e delle risorse destinate all’assolvimento delle funzioni di pulizia degli ambienti e della preparazione/distribuzione dei pasti, presentati in sede di gara;
g) la manutenzione straordinaria della struttura, salvo che nel caso di accertata inadempienza dell’obbligo di ordinaria manutenzione;
h) gli interventi che si rendessero necessari alla sicurezza degli impianti, anche a seguito dell’introduzione di nuove disposizioni normative e regolamentari, così da garantire che la struttura risulti in condizioni di efficienza e di conformità in ogni momento della gestione;
i) il controllo e la verifica della corretta esecuzione delle ulteriori previsioni contenute nell’offerta rilasciata in sede di gara dal concessionario.
Articolo 19 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario acquisisce la veste di esclusivo soggetto gestore della struttura, assume la responsabilità degli atti e la titolarità della conduzione del nido d’infanzia e dei servizi ad esso aggiuntivi e/o complementari, con le limitazioni sancite dal presente capitolato e dai relativi allegati.
Organizza i mezzi necessari alla conduzione dell’attività a propria cura e spese, fornisce i materiali, la mano d’opera e tutta l’organizzazione tecnica e manageriale necessaria.
In particolar modo il concessionario assume a proprio carico:
a. le funzioni di organizzazione del ciclo educativo e di assistenza all’interno della struttura, con piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale, fermo restando il rispetto del rapporto educatore/bambini previsto dalla normativa regionale vigente (L.R. Marche n. 9/2003);
b. le funzioni connesse alla gestione del servizio di distribuzione pasti;
c. le funzioni relative all’amministrazione della struttura e dei rapporti con gli utenti, i fornitori, gli enti connessi pubblici e privati;
d. gli oneri relativi alle utenze della struttura. A titolo informativo si precisa che la somma pagata dall’attuale gestore, per l’anno 2015, è stata pari a euro 9.518,00, oltre IVA;
e. gli oneri diretti ed indiretti connessi all’esercizio dell’attività caratteristica del Nido d’infanzia, con la sola eccezione degli oneri concernenti gli interventi straordinari sull’immobile;
f. gli oneri relativi al canone di concessione, di cui al precedente art. 6;
g. gli oneri concernenti la manutenzione ordinaria dell’immobile, delle sue pertinenze e dei beni mobili inventariati oggetto di consegna. Rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili e degli spazi all’aperto, che ne garantiscano l’efficienza e la durata nel tempo e che riguardano (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo): le tinteggiature delle pareti e degli infissi interni, la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, gli spurghi delle fognature, la costante pulizia e sgombero delle griglie per la raccolta delle acque meteoriche e dei relativi pozzetti al fine di garantire l’afflusso delle acque stesse, lo sgombero della neve con mezzi manuali, la cura e manutenzione ed eventuale sostituzione dei giochi esterni; la sostituzione di lampade ed in genere tutte le riparazioni che possano essere fatte sul posto con normali mezzi d’opera e materiali di consumo. Il concessionario, inoltre, dovrà provvedere alla manutenzione dei seguenti impianti, qualora riferiti alle parti di competenza esclusive della struttura: di riscaldamento, di trattamento aria, elettrico, antincendio (estintori, manichette, idranti ed impianto rivelazione fumi, se presente), idrico-sanitario e antintrusione e alla tenuta dei relativi registri di manutenzione allo scopo di assicurarne la durata, il loro rendimento e la loro perfetta efficienza. In particolare per l’impianto di riscaldamento, è necessario eseguire le operazioni manutentive prima dell’inizio della stagione invernale e le operazioni di messa a riposo al termine della stagione stessa ed assumere direttamente o delegare a persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la funzione di “terzo responsabile”, ai sensi del DPR 412/1993 (artt. 1 e 11), con l’obbligo di garantire tutte le misure necessarie per il contenimento dei consumi energetici e di eseguire tutte le verifiche ed operazioni previste nel libretto di centrale.
Assume inoltre titolo all’introito:
a. dei ricavi concernenti i servizi aggiuntivi e complementari eventualmente attivati;
b. dei ricavi derivanti dalla gestione del Nido, sia per quanto riguarda le quote direttamente a carico dell’utenza, sia per quanto concerne la quota di contribuzione comunale erogata, ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 8.
Dal momento della aggiudicazione definitiva del contratto, il concessionario attiva le procedure necessarie per subentrare in tutti i rapporti connessi all’esercizio dell’attività.
Articolo 20 – PAGAMENTI
Le rette di frequenza stabilite annualmente dall’Amministrazione comunale, comprensive della quota fissa e della quota giornaliera, saranno versate direttamente dagli utenti mensilmente al
concessionario; spetta quindi a quest’ultimo il recupero di eventuali rette non pagate e la relativa gestione dei pagamenti.
L’Amministrazione verserà direttamente al concessionario la quota corrispondente alla differenza tra l’importo mensile definito all’atto dell’aggiudicazione (distinta tra tempo pieno e tempo ridotto) e la retta utente, da essa stabilita, comprensiva di quota fissa e quota giornaliera.
La quota comunale verrà riconosciuta per ciascun bambino per un periodo massimo di 10 mesi all’anno, ovvero a partire dal mese di inserimento al nido.
L’eventuale contributo erogato dalla Regione Marche per il funzionamento del servizio Nido d’infanzia e altri eventuali finanziamenti corrisposti saranno interamente incamerati dal Comune.
I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge, dalla data di ricevimento della fattura, mediante emissione di mandati di pagamento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di contabilità comunale.
Le fatture saranno liquidate successivamente all’acquisizione del DURC, attestante la regolarità contributiva. In caso di ottenimento del DURC negativo dell’affidatario del contratto per due volte consecutive, si applica l’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
Eventuali lievi ritardi dei pagamenti dovuti unicamente all’espletamento di formalità amministrative non possono essere addotte a fondamento per eccepire il diritto alla corresponsione agli interessi di mora.
Nei casi di pagamento a mezzo bonifico bancario sono a carico della Ditta aggiudicataria le relative commissioni bancarie.
In caso di inadempimento contrattuale da parte del concessionario, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di disporre l’immediata sospensione del pagamento delle fatture.
Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione del contratto di concessione, nonché qualsiasi onere espresso e non del presente capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.
Il concessionario corrisponderà al Comune gli oneri relativi alle utenze della struttura nell’ammontare e nei termini prescritti dall’ufficio competente, come indicati all’articolo 9, punto 8.
Articolo 21 - REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE
In relazione al disposto dell’art. 115 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. la revisione periodica dei prezzi viene così disciplinata:
- per i primi sedici mesi di svolgimento del servizio e dunque sino al 31 dicembre 2017, il corrispettivo è fisso e invariabile;
- a partire dal secondo anno (2018) il concessionario potrà presentare istanza di revisione sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI, al netto dei tabacchi. L’aumento decorrerà dal mese di settembre dell’anno considerato, se l’istanza di revisione verrà presentata entro tale termine. In caso l’istanza di revisione venga presentata dopo il mese di settembre, l’aumento decorrerà dal mese successivo a quello in cui verrà presentata l’istanza.
Qualora, nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, le disposizioni e le discipline sopracitate (anche in materia di personale, compreso il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro) dovessero subire aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni, il concessionario dovrà attenervi in tutto, senza per questo pretendere compenso alcuno.
Il concessionario infine non potrà richiedere alcuna somma aggiuntiva, alcun indennizzo o alcuna modifica al prezzo mensile a bambino nel caso di un numero di bambini iscritti inferiore a quello presunto in sede di gara e utilizzato per determinare il valore della concessione.
Articolo 22 – STIPULAZIONE CONTRATTO E RELATIVE SPESE
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e/o autenticata, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 163/2006, con spese oneri, imposte e tasse di qualsiasi natura a esclusivo carico della aggiudicataria della concessione (diritti di segreteria, imposta di registro, marche da bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti).
Al contratto di concessione verranno allegati i documenti che sono specificamente previsti da norme di legge o che a giudizio dell’ufficiale rogante e nel rispetto della normativa che disciplina l’attività notarile sono ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà contrattuale. Le prestazioni aggiuntive e/o le soluzioni migliorative proposte dall’aggiudicataria in sede di gara, costituiscono obblighi contrattuali e vanno a integrare il presente capitolato.
Il concessionario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dal Comune, dovrà inoltre presentarsi per la redazione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in data da concordarsi, presumibilmente fissata al 1 settembre 2016.
In caso di mancata stipula del contratto per motivi addebitabili alla aggiudicataria, l’Amministrazione, previa diffida notificata nei modi e termini di legge, potrà aggiudicare la concessione al concorrente la cui offerta risulta seconda.
Il concessionario si impegna ad eseguire comunque i servizi previsti dal presente capitolato, a seguito di verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, su richiesta del competente Responsabile del Settore comunale, anche nelle more del perfezionamento dei documenti contrattuali.
Articolo 23 – CAUZIONE
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, il concessionario è tenuto a prestare idonea cauzione definitiva, prestata ai sensi e conformemente a quanto previsto dall’art. 113 del d.lgs. 163/2006, nella misura pari al 10% dell’importo della concessione attraverso polizza fideiussoria, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, o titoli di Stato o contanti, presso la tesoreria dell’Ente.
Se l’impresa aggiudicataria è una ONLUS si applicano le esenzioni previste dal d.lgs. n. 460/1997. La fideiussione bancaria e/o assicurativa deve prevedere:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile;
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.;
la competenza del Tribunale di Urbino per eventuale controversie.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto e verrà svincolata solo dopo verifica del compenso dovuto a qualsiasi titolo da parte dell’impresa, al personale occupato nel servizio, di cui al presente capitolato. Per il medesimo motivo alla scadenza del contratto si provvederà al pagamento delle fatture dovute per il servizio, solo dopo la positiva verifica della esecuzione di tale adempimento.
La cauzione definitiva garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante il contratto per fatto imputabile al concessionario a causa dell’inadempimento o della cattiva esecuzione del contratto.
Resta salvo per l’Amministrazione comunale l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Il concessionario è obbligata a reintegrare la cauzione, di cui il Comune abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Ente, il quale aggiudica al concorrente che segue nella graduatoria.
Articolo 24 – POLIZZA ASSICURATIVA
La sottoscrizione del contratto è soggetta alla condizione sospensiva da parte del concessionario, di polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia.
A copertura dei rischi di R.C.T e R.C.O. relativi alla gestione dei servizi di cui alla concessione, compresa l’estensione alla conduzione e manutenzione degli immobili e degli impianti e dei danni da incendio, dovrà essere stipulata polizza assicurativa con massimali pari a €. 2.600.000,00= unico per la R.C.T., €. 1.600.000,00= per sinistro e €. 1.100.000,00= per persona per la R.C.O. con estensione al danno biologico.
Il concessionario si impegna a depositare copia delle polizze assicurative, prima della stipula del contratto e a mantenerne il massimale per tutta la durata del contratto. L’Amministrazione comunale si riserva di chiederne annualmente la visione.
TITOLO V – CONTENZIOSO E NORME FINALI
Articolo 25 – VERIFICA, VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO
Al fine di ottemperare all’esigenza di effettuare verifiche di conformità in corso di esecuzione, previste dal “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo n. 163/2006”, l’Amministrazione comunale potrà effettuare sul servizio reso dal concessionario, controlli ispezioni e prelievi in ogni momento, avvalendosi di personale proprio, di personale della ASUR o dei componenti del Comitato consultivo all'uopo incaricato, al fine di verificare il corretto svolgimento dei servizi, il rispetto delle normative degli standard di personale, ecc.
Ai fini di tale controllo e vigilanza, il concessionario è tenuto a garantire l’accesso alla struttura e a fornire tutta la documentazione necessaria inerente la conduzione del servizio compresi registri di presenza dei bambini , turni e presenze degli operatori, piani tecnici di attività, ecc.
Dalle attività di controllo, di ispezione e di prelievo deve essere redatto verbale da consegnare in copia al concessionario, al quale sono comunicati i referti delle eventuali analisi; il concessionario può presentare deduzioni e chiarimenti prima del termine fissato per l'adozione dei provvedimenti. L'onere delle analisi sarà a carico del concessionario qualora l'esito evidenziasse delle anomalie.
Restano salvi controllo e vigilanza della ASUR e degli altri enti aventi competenza istituzionale in materia.
Il concessionario è tenuto a presentare una relazione annuale, entro il 31 luglio, contenente la descrizione delle attività, la valutazione sul funzionamento e sui risultati conseguiti, le indicazioni sui possibili miglioramenti alla gestione dei servizi, ecc. e il relativo prospetto economico, del servizio nido d’infanzia e dei servizi ad esso aggiuntivi e complementari.
Articolo 26 – INADEMPIENZE E PENALITA’
Qualora il gestore non adempia a tutti gli obblighi, o violi comunque le disposizioni del presente capitolato, l'Amministrazione comunale applicherà le seguenti penali :
€. 2.000,00= per ciascun giorno di sospensione del servizio o di mancato preavviso in caso di sciopero;
€. 1.000,00= per ogni episodio in cui l’aggiudicatario non garantisca al proprio personale il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro;
€. 800,00= per ciascun giorno in cui si verifichi il mancato rispetto degli standard di personale;
€. 160,00= per la mancata sostituzione, entro due ore dall’inizio del servizio, del personale assente per qualsiasi motivo.
Si considera a carico del concessionario il pagamento di qualsiasi somma che a titolo di sanzione amministrativa venga comminata dagli organi di controllo competenti.
Per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali, non previsti nei sopraccitati punti, verrà applicata una penale per ogni evento e per ogni inadempimento, da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.
L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione della inadempienza rispetto alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni scritte entro dieci giorni dalla contestazione stessa.
L’Amministrazione comunale procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sulla fattura del mese nel quale è stato assunto il provvedimento da parte del Responsabile di Settore.
L'applicazione della penalità non pregiudica il diritto del Comune e degli utenti al risarcimento dei danni subiti nonché il diritto dell’Amministrazione comunale di procedere alla risoluzione in danno.
Articolo 27 - CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie si farà ricorso all’autorità giudiziaria competente per territorio. La sede di competenza è quella del Tribunale di Urbino (PU).
Articolo 28 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
L’Amministrazione comunale procederà alla risoluzione del contratto, mediante semplice comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, e senza che il concessionario possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere nei seguenti casi:
- gravi e/o reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte del Comune;
- perdita di uno o più requisiti per l’autorizzazione al funzionamento/accreditamento;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali riguardo ai lavoratori, ivi compreso il rispetto della congruità del corrispettivo spettante ai lavoratori, così come stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ;
- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio, non dipendente da causa di forza maggiore;
- quando l’impresa risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l’attività;
- frode;
- sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per reato contro la pubblica amministrazione;
- sopravvenuta condanna definitiva per un delitto che comporti l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- rilievo di gravi fatti, comunicati per iscritto, imputabili a dolo o colpa grave del concessionario e/o dei suoi operatori, comportanti danni fisici e/o psicologici a carico degli utenti;
- violazione del segreto d’ufficio e della tutela della privacy;
- violazione degli obblighi derivanti dall’applicazione del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e del Codice di comportamento adottato dal Comune di Sant’Angelo in Vado (delib. Giunta comunale n. 05 del 16/01/2014), per le sole norme compatibili;
- motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento;
- in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile.
In caso di risoluzione anticipata del contratto, il compenso viene corrisposto fino al giorno della cessazione del contratto medesimo.
Nel caso di cessazione per colpa o disdetta dell’impresa concessionaria, l’Ente incamererà il totale della cauzione con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, dell’eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto.
L’Ente potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue la graduatoria con diritto al risarcimento del maggior onere sostenuto.
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’Impresa concessionaria per il fatto che ha determinato la risoluzione.
Articolo 29 - RECESSO
L’Amministrazione comunale, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno sessanta (90) giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC.
In caso di recesso il concessionario ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purché eseguiti correttamente) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del c.c.
Articolo 30 – TRATTAMENTO DEI DATI
Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, con esclusivo riferimento alle attività inerenti il servizio oggetto del presente capitolato, il concessionario è responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura, concernenti gli utenti fruitori dei servizi.
Il concessionario è, pertanto, autorizzato a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti, necessari all’espletamento dei servizi, sia in forma cartacea che elettronica. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza e all’adozione delle prescritte misure di sicurezza. Il concessionario non è autorizzato a riprodurre, diffondere, comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopra descritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per l’incolumità degli utenti (es: comunicazione di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni).
Lo stesso non potrà conservare i dati successivamente alla scadenza del contratto.
L’Amministrazione comunale potrà impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni sulle modalità di trattamento dei dati suddetti. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio e non conforme alle disposizioni del d.lgs. 196/2003 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità del concessionario, il quale è, infine, tenuto a rendere edotti i propri collaboratori e operatori, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.
Articolo 31 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
E’ fatto obbligo al concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Il concessionario è tenuto alla redazione e all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, previsto dal d.lgs. 81/2008 con particolare riferimento ai rischi specifici relativi alle attività oggetto del contratto, e a fornire ai propri lavoratori adeguata formazione, informazione e addestramento, nonché gli eventuali dispositivi di protezione individuale.
Per quanto concerne la presenza dei rischi da interferenze, come da art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., si tratta di affidamento integrale della gestione del servizio e pertanto non è previsto il DUVRI.
Il concessionario deve comunicare all’Amministrazione comunale il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente (se previsto), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (se nominato) e degli Addetti alla gestione delle Emergenze, nonché il nominativo della persona referente “in loco” per l’impresa, delegato dal Datore di Lavoro a rappresentarlo, quando necessario, per tutte le attività di gestione della sicurezza e le misure di coordinamento.
Articolo 32 – RINVIO AD ALTRE NORME
Per quanto riguarda l'osservanza di leggi, regolamenti e norme, sia in ordine all'organizzazione dei servizi che allo svolgimento di tutte le operazioni e le lavorazioni connesse, si richiamano gli obblighi specifici posti a carico del concessionario da norme, disposizioni di legge e discipline in vigore, relative all'attività svolta dallo stesso.
Qualora, nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, le disposizioni e le discipline sopracitate dovessero subire aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni, il concessionario dovrà attenervi in tutto, senza per questo pretendere compenso alcuno.