DELIBERAZIONE NR. 604 DEL 14/04/2022
DELIBERAZIONE NR. 604 DEL 14/04/2022
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’AVVIO DELLO STUDIO CBYL719C2303- EPIK-B5 (REG. 2021-0226) PRESSO L’UOC ONCOLOGIA DI CUI È PROMOTORE NOVARTIS PHARMA AG E STIPULA DELLA RELATIVA CONVENZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
ASSISTITO DA:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AVV. XXXXXX XXXX XXXXXXXXX IL DIRETTORE SANITARIO XXXX. XXXXX XXXXXXX
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F. DR.SSA XXXXXXXXX XXXX
Premesso che Novartis Farma s.r.l., per conto del promotore Novartis Pharma AG, ha proposto la conduzione presso l’UOC Oncologia di questa azienda, in qualità di centro satellite, dello studio CBYL719C2303- EPIK-B5 (reg. 2021-0226) n. EudraCT 2021-001966- 39, con titolo: “EPIK-B5: A phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled study of alpelisib (BYL719) in combination with fulvestrant for men and postmenopausal women with HR-positive, HER2-negative advanced breast cancer with a PIK3CA mutation, who progressed on or after aromatase inhibitor and a CDK4/6 inhibitor”;
Richiamato il “Regolamento aziendale per la gestione delle sperimentazioni e collaborazioni scientifiche. rev. 1.0” approvato con deliberazione n. 2110 del 29/12/2015;
Rilevato che con scritto ricevuto in data 12/11/2021, il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, direttore dell’UOC Oncologia, ha espresso parere favorevole e manifestato la disponibilità alla gestione dello studio per gli aspetti scientifici e clinici, presso la propria struttura, con la previsione di arruolamento di n. 3 pazienti, proponendo la dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx quale sperimentatore principale;
Atteso che il direttore dell'UOC e lo sperimentatore principale incaricato hanno fornito, per le parti di competenza, i dati necessari per la valutazione di fattibilità locale e hanno prodotto la documentazione prevista dalla procedura per la sottomissione dello studio al Comitato etico di Bergamo, dalla quale si rilevano le caratteristiche dello studio stesso e alla quale si rinvia per gli eventuali approfondimenti;
Verificato che per la conduzione dello studio, avente validità fino a maggio 2027, sono previsti i seguenti contributi a carico del promotore:
€ 2.000,00 + IVA a copertura dei costi di istruttoria
€ 1.500,00 + IVA a copertura dei costi di gestione delle attività di competenza dell’azienda per ciascun anno successivo al primo
€ 10.230,00 + IVA per ciascun paziente valutato e completato per il braccio di randomizzazione
€ 8.730,00 + IVA per ciascun paziente valutato e completato per il braccio di crossover
Precisato che:
˗ in base ai contributi previsti e alla copertura dei costi amministrativi, sarà riconosciuta all’azienda una somma varia da un minimo di € 34.190,00 +IVA a un massimo di € 38.690,00 + IVA;
˗ l’analisi di fattibilità locale ha dato esito positivo, come risulta dalla documentazione agli atti;
Precisato, inoltre, che la sperimentazione verrà condotta in collaborazione con la Fondazione per la ricerca Ospedale di Bergamo (FROM), che sottoscrive congiuntamente all’ASST gli impegni contrattuali, la quale si farà carico delle attività di data management e delle attività di supporto alle procedure non strettamente cliniche o sanitarie, restando queste ultime a carico dell’UOC sede della sperimentazione, fatturando le relative competenze al promotore;
Rilevato che il promotore ha stipulato una polizza assicurativa conforme ai requisiti minimi previsti dal decreto del 14/07/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la copertura di danni da responsabilità civile derivanti dalla sperimentazione;
Vista la proposta di convenzione relativa allo studio in esame, ritenuta idonea a disciplinare gli impegni delle parti, comprensiva del comodato gratuito di n. 1 tablet Xxxxx G450A1 Yprime;
Preso atto che il Comitato etico del centro coordinatore e l'Agenzia Italiana del Farmaco hanno espresso parere favorevole rispettivamente in data 21/09/2021 e in data 11/11/2021, mentre il Comitato etico di Bergamo ha espresso parere favorevole condizionato in data 17/12/2021 e ha sciolto le riserve in data 01/04/2022;
Ricordato che ogni determinazione in merito alla ripartizione delle somme messe a disposizione dal promotore dello studio sarà contenuta in successivi provvedimenti;
Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario f.f.
DELIBERA
1. di autorizzare l’avvio dello studio CBYL719C2303- EPIK-B5 (reg. 2021-0226) n. EudraCT 0000-000000-00,con titolo: “EPIK-B5: A Phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled study of alpelisib (BYL719) in combination with fulvestrant for men and postmenopausal women with HR-positive, HER2-negative advanced breast cancer with a PIK3CA mutation, who progressed on or after aromatase inhibitor and a CDK4/6 inhibitor”, proposto da Novartis Farma s.r.l. per conto del promotore Novartis Pharma AG, presso l'UOC Oncologia;
2. di affidare la responsabilità di sperimentatore principale alla dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx;
3. di sottoscrivere, congiuntamente a FROM, con Novartis Farma s.r.l., che agisce per conto del promotore Novartis Pharma AG, la convenzione relativa allo studio citato,
comprensiva del comodato d’uso dell’apparecchiatura indicata in premessa, nel testo allegato al presente atto, al quale si fa espresso rinvio (all. A);
4. di precisare che ogni determinazione in merito all’utilizzo dei contributi messi a disposizione dal promotore dello studio sarà contenuta in successivi provvedimenti.
IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Monia M.B. Lorini UOC Ricerca, innovazione e brand reputation MMBL/cq
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
CONTRATTO PER LA CONDUZIONE
DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA SU MEDICINALI
“_EPIK-B5: A Phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled study of alpelisib (BYL719) in combination with fulvestrant for men and postmenopausal women with HR-positive, HER2-negative advanced breast cancer with a PIK3CA mutation, who progressed on or after aromatase inhibitor and a CDK4/6 inhibitor " TRA
ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX (d'ora innanzi denominata “Ente"), con sede legale in Xxxxxx XXX, x. 0, 00000 Xxxxxxx, Xxxxx, P.I. e C.F. 04114370168, con recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx-xx00.xx, in persona del Legale Rappresentante, Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, in qualità di Direttore Generale, munito di idonei poteri di firma del presente atto
E
Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo (d'ora innanzi denominata “FROM”), con sede legale in Xxxxxx XXX, x. 0 00000 Xxxxxxx, Xxxxx, C.F. 95169260163, P.I.03978490161, con recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, nella persona del Direttore Operativo Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, munito di idonei poteri di firma del presente atto
E
Novartis Farma S.p.A. (d’ora innanzi denominata “Società”), con sede legale in Origgio (VA), Largo Xxxxxxx Xxxxxxxx n.1, C.F. n. 07195130153 e P. IVA n. 02385200122, con recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo novartisfarma- xxxx-xx@xxxxxxxxxxx.xx, nelle persone dei suoi procuratori Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, come tali muniti di idonei poteri.
Ente, FROM e Società d’ora in poi saranno definite congiuntamente anche “Parti” e
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disgiuntamente “Parte”.
PREMESSO CHE:
‐ la Società, affiliata di Novartis Pharma AG, che risulta essere promotrice e finanziatrice (di seguito “Promotore”) di studi clinici a livello internazionale nel gruppo Novartis, è stata delegata dal Promotore e ha ricevuto l’incarico di svolgere, anche in qualità di “applicant”, le attività e i servizi finalizzati alla realizzazione degli studi clinici internazionali nel territorio italiano (di seguito “le attività”), conformemente alla regolamentazione applicabile; tali attività vengono svolte a livello locale, anche in nome e per conto del Promotore, ove previsto dallo studio specifico;
‐ in virtù di quanto precede, la Società è stata incaricata di eseguire le attività volte alla realizzazione nel territorio italiano dello studio clinico internazionale denominato “EPIK-B5: A Phase III, randomized, double-blind, placebo- controlled study of alpelisib (BYL719) in combination with fulvestrant for men and postmenopausal women with HR-positive, HER2-negative advanced breast cancer with a PIK3CA mutation, who progressed on or after aromatase inhibitor and a CDK4/6 inhibitor" (di seguito "Sperimentazione"), avente ad oggetto il Protocollo CBYL719C2303 versione n. 00 del 24.06.2021 e suoi successivi emendamenti debitamente approvati (di seguito "Protocollo"), codice EudraCT
n. 0000-000000-00 presso l'Ente, sotto la responsabilità della Dr.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx , in qualità di Responsabile scientifico della sperimentazione oggetto del presente Contratto (di seguito “Sperimentatore principale”), presso l’UOC Oncologia (di seguito “Centro di sperimentazione”); dette attività sono tutte quelle funzionali alla realizzazione della Sperimentazione, parte delle quali
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vengono sub-affidate alla CRO come specificato al paragrafo successivo;
‐ la Società ha autonomamente disciplinato con la Contract Research Organization OPIS S.r.l. (di seguito “CRO”) l’affidamento delle attività connesse alla conduzione della Sperimentazione. Dette attività, ivi inclusa l’eventuale attività quale “applicant”, sono dettagliate nel CTA Form (Clinical Trial Application Form) sottomesso all’Autorità Competente e al Comitato Etico di riferimento per l’Ente da parte della Società, che ha parimenti provveduto a nominare la CRO quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Reg. UE 679/2016 e Codice in materia di Protezione dei Dati Personali Decreto Legislativo 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018, di seguito anche solo “Normativa sulla Protezione dei Dati”);
‐ La Società individua quale proprio referente scientifico per la parte di propria competenza il Dr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx.
‐ il Centro Sperimentale possiede le competenze tecniche e scientifiche per la sperimentazione ed è struttura adeguata alla conduzione della sperimentazione nel rispetto della normativa vigente;
‐ L’Ente si obbliga a rendere edotto lo Sperimentatore principale circa i termini e le condizioni del presente Contratto;
‐ lo Sperimentatore e i collaboratori che svolgono qualsiasi parte della Sperimentazione sotto la supervisione dello Sperimentatore (di seguito “Co- sperimentatori”) sono idonei alla conduzione della Sperimentazione in conformità alla normativa applicabile, conoscono il Protocollo e le norme di buona pratica clinica e possiedono i requisiti normativi e regolamentari necessari compreso il rispetto della normativa vigente riguardante il conflitto di interessi;
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‐ salvo quanto eventualmente, successivamente, diversamente concordato per iscritto dalle Parti e salvo quanto disciplinato nel successivo art. 14, l’Ente dovrà condurre la Sperimentazione esclusivamente presso le proprie strutture;
- - l'Ente, pur essendo dotato di apparecchiature idonee all’esecuzione della Sperimentazione, riceve in comodato d’uso gratuito dalla Società, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile, le attrezzature e/o i beni fondamentali per il buon esito della Sperimentazione, elencate all'art. 5 del presente Contratto;
‐ La Società ha presentato ad AIFA (di seguito “Autorità Competente”), in virtù del D. L. n. 158 del 13 settembre 2012 (“Decreto Balduzzi”), convertito con L. n. 189 del 8 novembre 2012, nei termini previsti dalla normativa, la domanda di autorizzazione allo svolgimento della Sperimentazione;
‐ ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 211 del 24 giugno 2003, in data21/09/2021, la Società ha ottenuto il Parere Unico favorevole all'effettuazione della Sperimentazione da parte del Comitato Etico dell'IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, Comitato Etico Coordinatore della Sperimentazione per l'Italia e il Comitato Etico competente ha espresso parere favorevole condizionato alla conduzione della Sperimentazione, accettando il Parere Unico favorevole di cui sopra e sciogliendo le riserve in data 01/04/2022; ai sensi del D.M. del 14 luglio 2009, la Società ha stipulato la polizza assicurativa come meglio precisato al successivo art.8 del presente Contratto.
Le Parti danno atto e attestano che:
‐ l’Ente con delibera n. 2110 del 29.12.2015 ha adottato il “Regolamento aziendale per la gestione delle sperimentazioni e collaborazioni scientifiche. Rev. 1.0” nel quale sono definiti criteri e modalità di conduzione delle sperimentazioni e delle consulenze scientifiche da svolgersi presso l’azienda. Tale regolamento prevede
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procedure di collaborazione con FROM (Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo) per la conduzione di studi clinici condotti in partnership reciproca;
‐ l’Ente e “FROM” hanno sottoscritto in data 24/01/2019 una convenzione finalizzata a definire specificamente i termini di collaborazione nella conduzione delle sperimentazioni prevedendo che l’Ente possa conferire a FROM l’incarico di svolgere per proprio conto determinati compiti e funzioni, in relazione alle esigenze delle sperimentazioni, garantendo in particolare, con proprio personale qualificato, le attività di data-management e coordinamento delle attività non svolte direttamente da personale dipendente dell’Ente, la gestione dei processi di verifica e revisione della qualità, sulla base di procedure operative condivise in relazione ai requisiti di qualità (Good Clinical Practice) richiesti dalla normativa vigente che disciplina l’ambito della ricerca clinica;
- tutte le attività collegate alla partecipazione dell’Ente alla Sperimentazione non dovranno comportare spese aggiuntive a carico delle risorse aziendali e saranno finanziate da contributi a carico della Società che dovranno coprire tutti i costi diretti e indiretti generati da attività aggiuntive, incrementali rispetto alla normale pratica clinica previste dal protocollo, e di tipo generale amministrativo;
- il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, direttore della UOC presso cui verrà svolta la sperimentazione ha espresso il proprio parere favorevole;
- l’Ente ha, con esito positivo, espletato la valutazione di fattibilità locale della Sperimentazione proposta presso la propria struttura, ivi compresa la valutazione di congruità del contributo previsto a copertura dei costi diretti e indiretti generati da attività aggiuntive, incrementali rispetto alla normale pratica clinica;
- l’Ente nomina quale referente per la gestione degli aspetti amministrativi la dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx (e-mail: xxxxxxx@xxxx-xx00.xx) in servizio presso la struttura aziendale
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di UOC Ricerca, Innovazione e Brand Reputation (email: xxx@xxxx-xx00.xx);
- FROM nomina quale referente per la gestione degli aspetti di sua competenza la dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx (e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx)
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - PREMESSE
1.1 Le premesse, il Protocollo, anche se non materialmente accluso, e tutti gli allegati, incluso il budget (Allegato A) e il glossario relativo alla protezione dati personali (Allegato B), fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
ART. 2 - OGGETTO
2.1 La Società affida all'Ente e a FROM l'esecuzione della Sperimentazione alle condizioni indicate nel presente Contratto, in accordo col Protocollo, con gli eventuali successivi emendamenti, nonché con le modifiche al presente Contratto/budget da questi derivanti e formalizzate mediante i necessari atti di modifica tempestivamente sottoscritti.
2.2 La Sperimentazione deve essere condotta nel più scrupoloso rispetto del Protocollo, nella versione vigente, accettata dallo Sperimentatore principale e approvata dal Comitato Etico e dall’Autorità Competente, in conformità alla vigente normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali e ai principi etici e deontologici che ispirano l'attività medica dei professionisti a vario titolo coinvolti.
2.3 La Sperimentazione deve essere altresì condotta in conformità ai principi contenuti nella Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina, nella Dichiarazione di Helsinki nella versione aggiornata, nelle vigenti regole della Buona Pratica Clinica, e in conformità delle leggi applicabili in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, nonché di protezione dei dati personali secondo la normativa vigente.
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2.4 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti dichiarano di conoscere e accettare il contenuto di quanto sopra richiamato.
2.5 La Società e lo Sperimentatore principale, avendo l’obbligo di tutelare la salute dei pazienti, quando ricorrano le circostanze, possono adottare urgenti e adeguate misure a tutela della sicurezza dei pazienti, quali la sospensione temporanea dello studio (interruzione del trattamento per i pazienti già coinvolti nella sperimentazione, ovvero interruzione dell’inclusione di nuovi soggetti), anche in assenza delle necessarie approvazioni dal parte del Comitato Etico e dell’Autorità Competente, fermo restando l’obbligo per la Società di informare immediatamente il Comitato Etico e l’Autorità Competente, oltre che i partecipanti allo studio in merito ai nuovi eventi, alle misure intraprese e al programma di provvedimenti da adottare, completando tempestivamente le procedure previste dalla vigente normativa.
2.6 Poiché la Sperimentazione prevede l’arruolamento competitivo dei pazienti, è prevista da parte dell’Ente l’inclusione di circa 3 (tre) soggetti, con il limite del numero massimo di 305 pazienti candidabili alla Sperimentazione a livello globale e dei termini previsti dal Promotore.
Il periodo previsto di inclusione è suscettibile di modifiche in funzione del suo andamento anche a livello internazionale. Al raggiungimento del numero totale dei pazienti previsti per l’intera Sperimentazione, l’inclusione di ulteriori pazienti verrà automaticamente chiusa, indipendentemente dal numero di pazienti inclusi presso l’Ente, a eccezione dei pazienti che hanno già fornito il loro consenso a partecipare alla Sperimentazione, a meno che essi stessi non ritirino il consenso. La Società provvederà a inviare all'Ente adeguata e tempestiva comunicazione.
2.7 L'Ente e la Società conserveranno la documentazione inerente la Sperimentazione (fascicolo permanente “trial master file”) per il periodo di tempo secondo le
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specifiche indicate dalla vigente legislazione. L’Ente si impegna, alla data del presente provvedimento, a conservare la documentazione per un periodo di 15 (quindici) anni dal termine della Sperimentazione. La Società ha l’obbligo di comunicare al Centro Sperimentale l’avvenuta scadenza del termine dell’obbligo di conservazione. A richiesta della Società, dopo lo spirare del termine suddetto, l’Ente e la Società potranno concordare le condizioni di un ulteriore periodo di conservazione.
2.8 L’Ente e la Società, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, si obbligano inoltre a conservare la citata documentazione adottando delle forme di digitalizzazione (o dematerializzazione) documentale. Indipendentemente dal fatto che l’archiviazione della documentazione inerente la Sperimentazione riguardi o meno dati personali (di natura particolare o meno), secondo le definizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, l’Ente e la Società dovranno adottare tutte le misure fisiche e tecniche di cui all’art. 32 del citato Regolamento (UE) n. 679/2016 ed effettuare gli eventuali controlli di sicurezza, a protezione di dati, informazioni e documenti (sia cartacei che elettronici). Il sistema di archiviazione adottato dovrà garantire non solo l’integrità dei dati, delle informazioni e dei documenti cartacei ed elettronici, ma altresì la loro futura leggibilità per tutto il periodo previsto dall’obbligo di conservazione. Per l’espletamento di tale obbligazione, sia la Società che l’Ente potranno avvalersi di soggetti esterni che gestiscano tale obbligo di archiviazione, stipulando con gli stessi separati accordi.
2.9 La Società, l’Ente, FROM e lo Sperimentatore principale devono rispettare le direttive, le indicazioni, le istruzioni e le raccomandazioni impartite dal Comitato Etico e dall’Autorità competente.
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ART. 3 - SPERIMENTATORE PRINCIPALE E CO-SPERIMENTATORI
3.1 Lo Sperimentatore principale sarà coadiuvato nell'esecuzione della Sperimentazione dal personale, sanitario e non sanitario, nonché da eventuali collaboratori incaricati dall’Ente e da FROM stessi, designati dallo stesso e operanti sotto la sua responsabilità per gli aspetti relativi alla presente Sperimentazione, che sia qualificato per la conduzione della Sperimentazione, che abbia ricevuto preventivamente adeguata formazione prevista dalla normativa vigente dalla Società/CRO e che abbia manifestato la propria disponibilità a partecipare alla Sperimentazione (di seguito Co-sperimentatori). Fermo quanto precede, non rientra nella definizione di ‘Sperimentatori’ il personale medico e non medico che nell’ambito della Sperimentazione svolga attività istituzionale propria (ad es. farmacisti ospedalieri che allestiscono i medicinali sperimentali).
3.2 Le Parti prendono atto che lo Sperimentatore principale è tenuto a ogni responsabilità e obbligo imposti a tale figura dalla normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali.
3.3 Il presente rapporto intercorre tra la Società, l’Ente e FROM. La Società è estranea a rapporti esistenti tra l’Ente, FROM, lo Sperimentatore principale e Co- sperimentatori, restando quindi sollevato da qualsiasi pretesa che il personale dell'Ente e di FROM coinvolto nello studio dovesse avanzare in relazione alla Sperimentazione.
3.4 In relazione alla Sperimentazione oggetto del presente Contratto, è fatto divieto allo Sperimentatore principale e ai Co-sperimentatori di ricevere, direttamente o indirettamente, compensi dalla Società, così come di avere contatti o intrattenere con il Promotore e/o Società rapporti di qualsiasi natura, che non siano di carattere
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tecnico scientifico.
3.5 Qualora il rapporto tra lo Sperimentatore principale e l'Ente dovesse per qualsiasi ragione concludersi, l’Ente deve informarne tempestivamente per iscritto la Società, indicando il nominativo di un sostituto. L'indicazione del sostituto deve essere oggetto di approvazione da parte della Società e del Comitato Etico competente. L’Ente garantisce che il nuovo Sperimentatore principale abbia i requisiti idonei a proseguirla, sia reso edotto e accetti i termini e le condizioni del presente Contratto e assuma l'impegno di rispettare il Protocollo nell'esecuzione della Sperimentazione. Nelle more dell’approvazione dell’emendamento sostanziale di cambio dello Sperimentatore principale, lo sperimentatore indicato dalla Società garantisce la necessaria attività sperimentale.
Nel caso in cui la Società non intenda accettare il nominativo del sostituto proposto dall'Ente oppure questi non proponga un sostituto, la Società potrà recedere dal presente Contratto in accordo a quanto previsto dall'art. 7.
3.6 Lo Sperimentatore principale prima di iniziare la Sperimentazione, deve acquisire il consenso informato del paziente o del suo rappresentante legale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sperimentazioni cliniche, oltre che ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e relativa normativa italiana di adeguamento (D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 Agosto 2018).
Deve essere prestato anche il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali e sue successive modificazioni, come successivamente declinato all’art. 11.
3.7 Lo Sperimentatore principale deve fornire informazioni alla Società e al Comitato
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Etico in merito all'andamento della Sperimentazione e comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale verificarsi di eventi avversi seri, fatti salvi gli eventuali obblighi di segnalazione al Comitato Etico previsti dalla vigente normativa, e oltre ogni altra informazione clinica di rilievo per la conduzione dello studio indicato nel Protocollo (ad esempio gravidanza) direttamente o indirettamente correlabili all'esecuzione della Sperimentazione, secondo quanto previsto dal Protocollo della sperimentazione, dalle norme di Buona Pratica Clinica e dalla normativa applicabile in materia di farmacovigilanza e sperimentazioni cliniche di medicinali.
La Società provvederà ad informare lo Sperimentatore principale di eventuali nuovi dati di sicurezza/tossicologici relativi all’IMP utilizzato nella sperimentazione inizialmente tramite i mezzi di comunicazioni più rapidi seguiti da una comunicazione scritta.
3.8 L’Ente garantirà che lo Sperimentatore principale si impegni altresì a garantire lo svolgimento della Sperimentazione secondo i più elevati standard di diligenza.
3.8.1 Lo Sperimentatore principale deve consegnare tutte le Schede Raccolta Dati (Case Report Forms-CRF) correttamente compilate, secondo termini e modalità previsti dal Protocollo della sperimentazione e dalla normativa applicabile, in formato cartaceo o elettronico, e comunque con tempestività come da GCP, entro 5 giorni lavorativi dopo l’effettuazione di ciascuna visita ai pazienti in studio.
3.8.2 Lo Sperimentatore principale si impegna altresì a risolvere le richieste di chiarimento (queries) generate dal Promotore, dalla Società e/o da società terze da questi incaricate entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse.
3.8.3 Per verificare la corrispondenza tra i dati registrati nelle Schede Raccolta Dati e quelli contenuti nei documenti originali (per es. cartella clinica), l'Ente, FROM e lo Sperimentatore principale consentono l'accesso diretto ai dati originali durante le
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visite di monitoraggio e nel corso di eventuali audit promossi dal Promotore, dalla Società, da terze parti da questi incaricate e ispezioni da parte delle Autorità Competenti, incluse le modalità da remoto, purché non vengano violate le norme in materia di riservatezza e di protezione dei dati personali dei pazienti.
3.8.4 L'Ente, FROM e lo Sperimentatore principale, informati con congruo preavviso, devono consentire il corretto svolgimento dell'attività di monitoraggio e di auditing presso il Centro di Sperimentazione, nell’UOC Oncologia, da parte del personale del Promotore, della Società, di terze parti da questi incaricate, della CRO e da parte dell’Autorità Competente, attività effettuate per garantire la regolare esecuzione della Sperimentazione.
3.9 L’Ente avviserà tempestivamente la Società qualora un’Autorità Competente comunichi all’Ente un avviso di ispezione/audit relativo alla Sperimentazione e, se non negato espressamente dall’Autorità Competente, l’Ente autorizzerà la Società e/o il Promotore a parteciparvi, inviando nel contempo alla Società ogni comunicazione scritta ricevuta e/o trasmessa ai fini o in risultanza dell’ispezione/audit.
3.11 Tali attività non devono però pregiudicare in alcun modo lo svolgimento dell'ordinaria attività istituzionale dell'Ente nè di FROM.
3.12 L’Ente, FROM e il Promotore garantiscono che i campioni biologici (sangue, urine, saliva ecc.) dei pazienti coinvolti nella Sperimentazione di cui al presente Contratto saranno utilizzati esclusivamente per la Sperimentazione oggetto del presente Contratto, secondo le previsioni del Protocollo e della vigente normativa. L’eventuale conservazione e successivo utilizzo sono vincolati all’acquisizione di uno specifico consenso informato da parte del paziente (o del genitore/tutore legale), al parere favorevole del Comitato Etico, nei limiti e con le garanzie previste dalle norme vigenti e dalle linee di indirizzo di cui all’art. 1 del D. Lgs 14 maggio 2019 n.
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52.
ART. 4 - MEDICINALI SPERIMENTALI E MATERIALI
4.1 La Società si impegna a fornire gratuitamente all'Ente, per tutta la durata della Sperimentazione e nelle quantità necessarie e sufficienti all'esecuzione della Sperimentazione, i prodotti farmaceutici oggetto della Sperimentazione (BYL719 compresse da 200 mg e 50 mg, Placebo in compresse da 200mg e 50 mg, Fulvestrant 500 mg ( Due iniezioni da 5 ml per somministrazione intramuscolo)) e a fornire gratuitamente, gli altri farmaci previsti dal protocollo in ottemperanza al D.M. 21 dicembre 2007, Allegato 1, punto 3 Tabella I, inclusi i medicinali da utilizzarsi in associazione o combinazione tra loro, ogniqualvolta oggetto dello studio sia appunto l’associazione o combinazione (in seguito "Medicinali Sperimentali"), nonché a fornire ogni altro materiale necessario all'esecuzione della Sperimentazione quali dipstick urine di seguito "Materiali"). Le quantità dei Medicinali Sperimentali devono essere adeguate alla numerosità della casistica trattata.
4.2 La Società si impegna, laddove possibile, a rendere disponibile il farmaco oggetto della Sperimentazione clinica al termine della sperimentazione, oltre il periodo di osservazione, per i pazienti che abbiano ottenuto una risposta clinica favorevole per i quali si ritenga opportuno, in base al giudizio clinico e previa richiesta dello Sperimentatore, proseguire fino a quando il farmaco non sarà reso disponibile tramite gli ordinari canali di dispensazione, in modo da garantire la continuità terapeutica, ove appropriato.
4.3 I Medicinali Sperimentali devono essere inviati dalla Società alla Farmacia dell'Ente che provvederà alla loro registrazione, appropriata conservazione e consegna allo Sperimentatore principale, così come previsto dal Protocollo e dalla normativa vigente.
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4.4 I Medicinali Sperimentali dovranno essere muniti di adeguato documento di trasporto destinato alla Farmacia, con la descrizione del tipo di farmaco, della sua quantità, del lotto di preparazione, dei requisiti per la conservazione, della scadenza e i riferimenti alla Sperimentazione (codice di protocollo, Sperimentatore principale e Centro di Sperimentazione interessato).
4.5 L'Ente e lo Sperimentatore principale devono utilizzare i Medicinali Sperimentali e i Materiali forniti dalla Società esclusivamente nell'ambito e per l'esecuzione della Sperimentazione. L'Ente non deve trasferire o cedere a terzi i Medicinali Sperimentali e i Materiali forniti dalla Società ai sensi del presente Contratto.
4.6 I Medicinali Sperimentali scaduti o non altrimenti utilizzabili, ovvero non utilizzati al termine della Sperimentazione, saranno integralmente ritirati dalla Società (o suo incaricato) e successivamente smaltiti a sue spese.
Art. 5 - Comodato d’uso
5.1 La Società concede in comodato d'uso gratuito all'Ente, che accetta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e ss c.c., lo/gli Strumento/i meglio descritti in appresso, unitamente al pertinente materiale d’uso, con relativa documentabilità della consegna e del ritiro (di seguito cumulativamente lo “Strumento”) :
a) N. 1 Tablet per la compilazione dei questionari elettronici da parte del paziente da Novartis Pharma AG , di cui di seguito la descrizione:
Costruttore: Xxxxx Modello: G450A1 Fornitore: Yprime
Valore commerciale: € 256,00+ I.V.A.
L’Apparecchiatura recherà un’etichetta con la dicitura: “concessa in comodato d’uso da Novartis Farma S.p.A.”.
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La proprietà dello Strumento, come per legge, non viene trasferita all'Ente. Gli effetti del presente comodato decorreranno dalla data di consegna dello/gli Strumento/i e cesseranno al termine della Sperimentazione, quando lo/gli Strumento/i dovrà/anno essere restituito/i alla Società senza costi a carico dell’Ente.
Le Parti concordano altresì che gli eventuali ulteriori Strumenti ritenuti necessari alla conduzione dello studio nel corso della Sperimentazione, qualora ne ricorrano le caratteristiche e le condizioni, a fronte di richiesta scritta da parte dell’Ente, saranno concessi in comodato d'uso gratuito secondo la disciplina di cui al presente Contratto, tramite la stipula di uno specifico addendum/emendamento al Contratto con oggetto il comodato, qualora gli Strumenti vengano forniti dopo la sottoscrizione del presente Contratto.
5.2 Lo/Gli Strumento/i in questione deve/sono essere munito/i di dichiarazione di conformità alle normative e direttive europee. Lo/Gli Strumento/i in questione verranno sottoposti a collaudo di accettazione da parte dei tecnici incaricati dell’Ente per le verifiche di corretta installazione e funzionalità e rispetto della normativa vigente. Al momento della consegna dei materiali forniti in comodato d’uso dalla Società all’Ente, viene redatta da parte dell’Ente idonea documentazione attestante la consegna.
5.3 La Società si fa del trasporto e dell’installazione dello Strumento/i e si impegna a fornire, a propria cura e spese, l’assistenza tecnica necessaria per il suo funzionamento nonché eventuale materiale di consumo per il suo utilizzo, senza costi per l’Ente.
5.4 Secondo quanto previsto nel manuale tecnico dello Strumento, la Società svolgerà, a sua cura e spese, in collaborazione con lo Sperimentatore, tutti gli eventuali interventi tecnici necessari per il buon funzionamento dello Strumento, In
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caso di disfunzione o guasto dello Strumento, tempestivamente comunicati dallo Sperimentatore, la Società procederà, direttamente o tramite personale specializzato, alla manutenzione correttiva o riparazione o sostituzione con analogo Strumento.
5.5 La Società dichiara che il bene è coperto da polizza assicurativa per responsabilità civile e manleva l’Ente da ogni responsabilità sul bene in relazione a danni causati da incendio.
5.6 Lo/gli Strumento/i sarà/anno utilizzato/i dal personale dell'Ente e/o di FROM e/o dai pazienti e ai soli ed esclusivi fini della Sperimentazione oggetto del presente Contratto, conformemente a quanto previsto nel Protocollo. L'Ente si obbliga a custodire e conservare lo/gli Strumento/i in maniera appropriata e con la cura necessaria a non destinarlo/li a un uso diverso da quello sopra previsto, a non cedere neppure temporaneamente l'uso dello/gli Strumento/i a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, e a restituire lo/gli Strumento/i alla società nello stato in cui gli è/sono stato/i consegnato/i, salvo il normale deterioramento per l'effetto dell'uso.
5.7 La Società si riserva il diritto di richiedere l'immediata restituzione dello/gli Strumento/i qualora lo/gli stesso/i venga/no utilizzato/i in maniera impropria o comunque in modo difforme dalle previsioni di cui al presente Contratto. La Società è responsabile per ogni eventuale danno che dovesse derivare a persone o cose in relazione all’uso dell’apparecchiatura in oggetto se dovuto a vizio della stessa.
5.8 In caso di furto o perdita o smarrimento dello/gli Strumento/i, l’Ente provvederà tempestivamente dalla conoscenza dell’evento, alla presentazione di formale denuncia alla competente pubblica autorità con comunicazione dell’accaduto alla Società nello stesso termine. In tutti gli altri casi di danneggiamento o distruzione, l’Ente dovrà darne comunicazione alla Società tempestivamente dalla conoscenza dell’evento. L’eventuale utilizzo fraudolento o comunque non autorizzato dovrà
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essere segnalato immediatamente dallo Sperimentatore principale alla Società .
In caso di danneggiamento irreparabile o furto dello/gli Strumento/i, la Società provvederà alla sostituzione dello stesso/degli stessi, senza costi per l’Ente, salvo che il fatto derivi da dolo dell’Ente.
5.9 Resta inteso che per quanto attiene agli Strumenti che saranno direttamente maneggiati o gestiti dai pazienti/genitori/tutori legali (es. diari elettronici), la Società riconosce che l’Ente è sollevato da responsabilità derivanti da manomissione, danneggiamento o furto degli stessi Strumenti imputabili ai pazienti/genitori/tutori legali. In caso di guasto e/o smarrimento da parte del soggetto che partecipa allo studio, la Società provvederà a proprie spese alla sostituzione dell’attrezzatura; l’Ente si farà carico della consegna dell’attrezzatura al destinatario, compresa la registrazione e la consegna delle istruzioni della Società, nonché del ritiro al momento dell’uscita, per qualsiasi ragione avvenuta, del soggetto dallo studio; l’Ente si farà inoltre carico di informare tempestivamente la Società per qualunque mancata restituzione dell’attrezzatura da parte del soggetto che partecipa allo studio.
5.10 L'autorizzazione alla concessione in comodato d'uso gratuito dello/gli Strumento/i è stata rilasciata dall'Ente a seguito delle e secondo le proprie procedure interne.
5.11 Qualora lo Strumento (in toto o in parte) sia funzionale all’esecuzione di un successivo studio clinico da avviarsi al termine della Sperimentazione oggetto del presente Contratto, nella medesima struttura/dipartimento, essa potrà essere mantenuta nella disponibilità dell’Ente sino all’avvio del nuovo studio clinico, rimanendo inteso che le condizioni del comodato d’uso gratuito per il nuovo studio clinico saranno disciplinate da apposito contratto. Nel periodo intercorrente tra il termine della Sperimentazione e l’avvio del nuovo studio clinico l’Ente si impegna a
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non utilizzare lo Strumento e a custodirlo e conservarlo con ogni diligenza, rimanendo responsabile della sua integrità e funzionamento in via esclusiva.
ART. 6 - CORRISPETTIVO
6.1 A copertura dei costi derivanti e/o generati dalla Sperimentazione, la Società verserà all'Ente e/o a FROM, sulla base delle fatturazioni da emettersi a cura degli stessi ed in base ai reciproci accordi di assegnazione delle attività di competenza, i seguenti corrispettivi (in Euro al netto di IVA):
6.1.1 la Società verserà all’Ente un contributo a copertura dei costi generali di istruttoria, valutazione di fattibilità locale e dei costi di gestione generali della Sperimentazione per le attività amministrative, compresi i costi di conservazione dei documenti essenziali della Sperimentazione
(a) per un importo forfettario di Euro 2.000,00 (duemila/00) + IVA per il primo anno di attività (da corrispondersi all’atto di sottoscrizione della presente Convenzione) e
(b) di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) + IVA per ogni anno successivo al primo per tutta la durata della Sperimentazione presso il Centro (da corrispondersi annualmente a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, sino alla chiusura formale del Centro, indipendentemente dallo stato di arruolamento dello studio);
6.1.2 Il corrispettivo pattuito per paziente eleggibile, valutabile e completato secondo il Protocollo e per il quale è stata compilata validamente la relativa CRF/eCRF, comprensivo di tutte le spese sostenute dall’Ente e/o FROM per l’esecuzione della presente Sperimentazione e dei costi a compensazione di tutte le attività ad essa collegate, è pari ad € 10.230,00 + I.V.A. per ogni paziente partecipante alla fase di randomizzazione che abbia completato l’intero ciclo di visite previste dal Protocollo (complessivi € 30.690,00+ IVA (se applicabile) per n. 3 pazienti) + IVA (se applicabile)
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e € 8.730,00+ I.V.A. per ogni paziente partecipante alla fase di crossover che abbia completato l’intero ciclo di visite previste dal protocollo (complessivi € 26.190,00 + IVA (se applicabile) per n. 3 pazienti) come meglio dettagliato nel Budget qui allegato (Allegato “A”).
6.2 La Società si impegna a corrispondere all’Ente e/o FROM quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto/rendiconto giustificativo, concordato tra le Parti.
Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con la cadenza indicata nel Budget (Allegato A) sulla base del numero dei pazienti coinvolti nel relativo periodo, dei trattamenti da loro effettuati secondo Protocollo e in presenza delle relative CRF/eCRF debitamente compilate e ritenute valide dalla Società/CRO in base alle attività svolte.
6.3 Gli importi previsti per gli esami di laboratorio e/o strumentali, e ogni altra prestazione/attività richiesta da Protocollo, svolti localmente sono inclusi nel corrispettivo pattuito per paziente eleggibile, di cui all’Allegato A, così come approvato dal Comitato Etico e dall’Autorità Competente.
6.4 L'Ente e/o FROM non riceveranno alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica o di mancato rispetto della normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. L'Ente e/o FROM non avranno diritto ad alcun compenso anche per pazienti coinvolti successivamente alla comunicazione di interruzione e/o conclusione della Sperimentazione da parte della Società od oltre il numero massimo di soggetti da includere ai sensi del presente Contratto, ove non concordati con la Società.
6.5 La Società provvederà, inoltre, a rimborsare all’Ente tutti i costi aggiuntivi
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risultanti da attività mediche/diagnostiche, compresi eventuali ricoveri, non previste nel Protocollo o nei successivi emendamenti allo stesso, e non già coperti dai compensi sopra elencati, qualora tali attività si rendano indispensabili per una corretta gestione clinica del paziente in sperimentazione. Il rimborso sarà effettuato solo a condizione che tali attività e i relativi costi vengano tempestivamente comunicati, giustificati e documentati per iscritto alla Società e approvati per iscritto dallo stesso, fermo restando la comunicazione in forma codificata dei dati personali del paziente.
6.6 Se nel corso dello svolgimento della Sperimentazione si rendesse necessario aumentare il supporto economico a favore dell'Ente e/o FROM, la Società potrà integrare, con un addendum/emendamento, il presente Contratto, prevedendo l'adeguato aumento del Budget qui allegato.
6.7 In ottemperanza alla Legge di Bilancio 2018 (comma 909) che prevede l’obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per la prestazione di servizi anche tra privati, l’Ente emetterà fatture emesse in formato XML (Extensible Markup Language) e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI).
La Società comunica i dati necessari per l’emissione della fattura elettronica:
Novartis Farma S.p.A. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0 00000 Xxxxxxx (XX)
Codice Fiscale 07195130153
Partita IVA 02385200122
Le fatture dovranno riportare il numero d’ordine preventivamente comunicato dalla Società.
Codice SDI da utilizzare per l’invio delle fatture alla Società è: IRKA1JB.
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6.8 I pagamenti effettuati per i servizi svolti dall’Ente e/o FROM (i) rappresentano il corretto valore di mercato di detti servizi, poiché adeguati rispetto al tariffario applicabile presso l’Ente, (ii) sono stati negoziati a condizioni commerciali normali e
(iii) non sono stati definiti sulla base del volume o valore di prescrizioni o comunque in riferimento a tali prescrizioni o altre attività economiche che si generino fra le Parti. A fronte delle attività svolte o delle spese sostenute includendo i Pazienti in Sperimentazione, al cui pagamento la Società sia tenuta, né l’Ente né lo Sperimentatore principale chiederanno altri rimborsi o corrispettivi ad altri soggetti.
6.9 Di seguito i dati bancari dell’Ente e di FROM:
ENTE ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX
Banca Popolare di Sondrio
IBAN: XX00X0000000000000000000X00
CODICE SWIFT: PosoIT2105E tramite poso IT22
Referente per conto di PG23 per la fatturazione è l’ufficio Coordinamento Trial Clinici (CTC), indirizzo email: xxx@xxxx-xx00.xx
ENTE FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo
BANCA INTESA
IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 BIC: XXXXXXXX
Referente per conto di FROM per la fatturazione è l’ufficio amministrativo della Fondazione, indirizzo email: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
ART.7 - DURATA, RECESSO E RISOLUZIONE
7.1 Il presente Contratto produrrà effetti a partire dalla data di ultima sottoscrizione (“Data di decorrenza”) e rimarrà in vigore sino all’effettiva conclusione della Sperimentazione presso l’Ente, ovvero sino alla chiusura formale del Centro
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Sperimentale indicativamente prevista entro Maggio 2027
Xxxxx restando quanto sopra, il presente Xxxxxxxxx produrrà i suoi effetti a seguito del rilascio di formale autorizzazione da parte dell’Autorità Competente.
7.2 L'Ente e FROM si riservano il diritto di recedere dal presente Contratto mediante comunicazione scritta e con preavviso di 30 giorni da inoltrare alla Società con raccomandata A.R. o PEC. nei casi di:
‐ insolvenza della Società, proposizione di concordati anche stragiudiziali con i creditori della Società o avvio di procedure esecutive nei confronti della Società. Qualora la situazione sopra indicata riguardi la CRO, la Società sarà tenuta a subentrarle e proseguire l’attività, qualora non procuri l’intervento di un’altra CRO, approvata dall’Ente, in sostituzione di quella divenuta insolvente;
‐ cessione di tutti o di parte dei beni della Società ai creditori o definizione con gli stessi di un accordo per la moratoria dei debiti.
Il preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte della Società della comunicazione di cui sopra.
7.3 La Società, ai sensi dell'art. 1373, comma secondo, Codice Civile, si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto in qualunque momento per giustificati motivi mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC, con preavviso di 30 giorni. Tale preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte dell'Ente di detta comunicazione.
In caso di recesso della Società sono comunque fatti salvi gli obblighi assunti e le spese effettuate dall'Ente e da FROM alla data della comunicazione di recesso. In particolare, la Società corrisponderà all'Ente e a FROM tutte le spese documentate e non revocabili che questo abbia sostenuto al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione della Sperimentazione, nonché i compensi sino a quel momento maturati.
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In caso di recesso anticipato, il Promotore ha diritto di ricevere, quale proprietario a titolo originario, tutti i dati e risultati, anche parziali, ottenuti dall’Ente nel corso della Sperimentazione e anche successivamente, se derivanti da o correlati a essa.
7.4 Ciascuna delle Parti può interrompere la Sperimentazione in qualunque momento con effetto immediato, rispettando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 2, qualora abbia motivo, valido e documentabile, di ritenere che la prosecuzione della Sperimentazione possa rappresentare un rischio non accettabile per la sicurezza e la salute dei pazienti. In caso di interruzione della Sperimentazione, la Società corrisponderà all'Ente e a FROM i rimborsi delle spese e i compensi effettivamente maturati e documentati fino a quel momento.
7.5 Resta peraltro inteso che lo scioglimento anticipato del Contratto non comporterà alcun diritto di una Parte di avanzare nei confronti dell’altra pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto.
7.6 Gli effetti del presente Contratto cesseranno automaticamente ai sensi dell’art.
1454 del Codice Civile italiano nel caso in cui una delle Parti non abbia adempiuto a uno dei principali obblighi previsti dal presente Contratto entro 30 giorni dalla richiesta scritta di adempimento presentata dall’altra parte.
Resta in ogni caso salva l’applicabilità dell’art. 1218 e seguenti del Codice Civile.
7.7 In caso di risoluzione del presente Contratto, non derivante da violazioni da parte dell’Ente o di FROM, questi avranno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la Sperimentazione prima del ricevimento della notifica di risoluzione e a un compenso per i servizi proporzionale all'attività svolta sino al momento della risoluzione. L'Ente e FROM si impegnano a restituire alla Società eventuali importi già liquidati e relativi ad attività non svolte.
7.8 In tutti i casi di interruzione o di risoluzione del presente Contratto, sarà attuata
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ogni precauzione per garantire la massima tutela dei pazienti già coinvolti, in accordo con quanto previsto dal Protocollo approvato dal Comitato Etico, garantendo laddove ritenuta clinicamente necessaria, la continuità terapeutica.
ART. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA
8.1 La Società dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. 390- 01579150-14037, con la Compagnia HDI- GLOBAL SE Rappresentanza generale per l’Italia) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.2 Fatte salve le previsioni della L. 8 Marzo 2017, n. 24, la copertura assicurativa fornita dalla Società è garantita rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell’Ente, di FROM, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente.
8.3 La Società si fa carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento.
8.4 La Società in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma III del D.M. 14/07/09.
8.5 L’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza di coperture assicurative MEDMAL (sia a copertura dell’Ente, che del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 codice civile.
ART. 9 - RELAZIONE FINALE, TITOLARITÀ E UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI
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9.1 Il Promotore si impegna a divulgare tutti i risultati dello studio anche qualora negativi.
9.2 Il Promotore assume la responsabilità della preparazione del rapporto clinico finale e dell’invio entro i termini previsti dalla normativa allo Sperimentatore principale e al Comitato Etico del riassunto dei risultati della Sperimentazione stessa.
9.3 Tutti i dati derivanti dall'esecuzione della Sperimentazione e nel perseguimento degli obiettivi della stessa, trattati ai sensi dell’art. 11, e i risultati di questa, sono di proprietà esclusiva del Promotore.
A fronte di una procedura attivata dal Promotore e/o dalla Società per il deposito di una domanda di brevetto avente a oggetto invenzioni ricavate nel corso della Sperimentazione, l’Ente e lo Sperimentatore principale si impegnano a fornire tutto il supporto, anche documentale, utile a tal fine.
9.4 Il Promotore, l’Ente e FROM riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze (background knowledge) e alle proprie conoscenze sviluppate o ottenute nel corso della Sperimentazione, ma a prescindere e indipendentemente dalla sua conduzione e dai suoi obiettivi (sideground knowledge).
9.5 Le disposizioni del presente articolo resteranno valide ed efficaci anche dopo la risoluzione o la cessazione degli effetti del presente Contratto.
ART. 10 SEGRETEZZA E DIFFUSIONE DEI DATI
10.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Ente e FROM si impegnano a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni di natura tecnica e commerciale, contenute nella documentazione e nel materiale sperimentale messo a disposizione dal Promotore, dalla Società e dalla CRO e/o sviluppato nel corso della Sperimentazione e nel perseguimento degli obiettivi della stessa, classificabili come
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“Segreti Commerciali” ai sensi degli art. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30/2005, come modificato dal D. Lgs. n. 63/2018 in recepimento della Direttiva UE 2016/943), adottando ogni misura (di carattere contrattuale, tecnologico o fisico) idonea per la loro protezione, anche nei confronti di propri dipendenti, collaboratori, sub-appaltatori, danti o aventi causa.
La Società inoltre dichiara e garantisce quanto segue:
(i) i Segreti Commerciali del Promotore e della Società sono stati acquisiti, utilizzati e rivelati lecitamente e non vi sono – per quanto al Promotore e/o alla Società noto – azioni giudiziarie, contestazioni, richieste di risarcimento o di indennizzo promosse anche in via stragiudiziale, da parte di terzi rivendicanti la titolarità di tali segreti.
(ii) Pertanto, terrà indenne e manleveranno l’Ente e FROM da azioni giudiziarie, contestazioni, richieste di risarcimento o di indennizzo promosse anche in via stragiudiziale, da parte di terzi rivendicanti la titolarità di tali segreti.
A sua volta, con la sottoscrizione del Contratto, la Società si impegna a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni di natura tecnica e commerciale, contenute nella documentazione e nel materiale sperimentale messo a disposizione dall’Ente e da FROM, classificabili come “Segreti Commerciali” ai sensi degli art. 98 e
99 del Codice della Proprietà Industriale, adottando ogni misura (di carattere contrattuale, tecnologico o fisico) idonea per la loro protezione, anche nei confronti di propri dipendenti, collaboratori, appaltatori, ulteriori sub-appaltatori, danti o aventi causa.
L'Ente e FROM inoltre dichiarano e garantiscono quanto segue:
(iii) i Segreti Commerciali dell'Ente e di FROM sono stati acquisiti, utilizzati e rivelati lecitamente e non vi sono - per quanto all'Ente e a FROM noto - azioni giudiziarie, contestazioni, richieste di risarcimento o di indennizzo promosse anche in via
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stragiudiziale, da parte di terzi rivendicanti la titolarità di tali segreti.
(iv) Pertanto, l'Ente e FROM terranno indenne e manleverà la Società da azioni giudiziarie, contestazioni, richieste di risarcimento o di indennizzo promosse anche in via stragiudiziale, da parte di terzi rivendicanti la titolarità di tali segreti."
10.2 Le Parti sono obbligate all'adeguata e corretta diffusione e pubblicazione dei risultati della Sperimentazione e all’adeguata comunicazione dei risultati della Sperimentazione ai pazienti partecipanti e ai rappresentanti dei pazienti. Il Promotore, ai sensi della vigente normativa, è tenuto a rendere pubblici tempestivamente, non appena disponibili da parte di tutti i Centri partecipanti e comunque non oltre 12 mesi dalla conclusione della Sperimentazione, i risultati, anche eventualmente negativi, ottenuti a conclusione della Sperimentazione.
Ai sensi dell'art. 5, xxxxx secondo, lett. c) del D.M. 8 febbraio 2013, lo Sperimentatore principale ha diritto di diffondere e pubblicare, senza limitazione alcuna, i risultati della Sperimentazione ottenuti presso l’Ente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati sensibili, di protezione dei dati personali e di tutela della proprietà intellettuale, nonché nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente Contratto.
10.3 Per garantire la correttezza della raccolta e la veridicità dell'elaborazione dei dati, lo Sperimentatore principale dovrà trasmettere alla Società copia del documento oggetto di presentazione o di pubblicazione almeno 60 giorni prima della sua presentazione o pubblicazione. La Società avrà 60 giorni, dal ricevimento del manoscritto, per poter suggerire modifiche allo Sperimentatore principale. Nel caso in cui dovessero sorgere questioni relative all'integrità scientifica del documento e/o questioni afferenti agli aspetti regolatori, brevettuali o di tutela della proprietà intellettuale, la Società provvederà al riesame del documento unitamente allo
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Sperimentatore principale. Lo Sperimentatore principale accetterà di effettuare le modifiche suggerite dalla Società o tenere conto dei suggerimenti della Società nella pubblicazione o presentazione, solo se necessarie ai fini della tutela della riservatezza delle informazioni e dei dati personali e della tutela della proprietà intellettuale, purché non in contrasto con l'attendibilità dei dati, con i diritti, la sicurezza e il benessere dei pazienti.
10.4 La Società riconosce di non aver diritto di chiedere l'eliminazione delle informazioni contenute nel documento e non dovrà modificarne il contenuto, salvo quando tali richieste e modifiche siano necessarie ai fini della validità scientifica, della tutela della riservatezza dei dati, della protezione dei dati personali e della tutela della proprietà intellettuale.
10.5 La Società, allo scopo di presentare una richiesta di brevetto e qualora risulti necessario, potrà chiedere allo Sperimentatore principale di differire di ulteriori 90 giorni la pubblicazione o presentazione del documento.
Lo Sperimentatore principale non potrà pubblicare i dati del proprio Centro sino a che tutti i risultati della Sperimentazione siano stati integralmente pubblicati ovvero per almeno 12 mesi dalla conclusione della Sperimentazione, dalla sua interruzione o chiusura anticipata.
Laddove la pubblicazione recante i risultati di una sperimentazione multicentrica ad opera del Promotore, o del terzo da questi designato, non venga effettuata entro 12 mesi dalla fine della Sperimentazione multicentrica, lo Sperimentatore potrà pubblicare i risultati ottenuti presso l’Ente, nel rispetto di quanto contenuto nel presente articolo.
ART. 11 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Le Parti si impegnano a rispettare i provvedimenti normativi e regolamentari in
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materia di data protection (come di seguito indicati), con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, ai requisiti dei trattamenti di dati, alla designazione di soggetti autorizzati, alla custodia e alla sicurezza delle informazioni. Le Parti riconoscono che agire in piena conformità ai provvedimenti normativi e regolamentari in materia di data protection è una condizione essenziale per la corretta esecuzione della Sperimentazione.
Le Parti garantiscono di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti da qualsiasi normativa applicabile relativa al segreto professionale in campo medico e alla protezione dei dati personali dei pazienti, inclusi a titolo esemplificativo il Regolamento 679/2016/UE, il D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. ed i provvedimenti dell’Autorità Garante inerenti le attività di sperimentazione ed il trattamento di categorie particolari di dati.
Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a mantenere la riservatezza e ad adottare ogni misura di sicurezza tecnica ed organizzativa imposta dalla normativa in materia di sperimentazioni cliniche e dalle relative linee guida per proteggere i dati raccolti nell’esecuzione della Sperimentazione contro accidentali o illegittime distruzioni, accidentali perdite e danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati e contro ogni altra illegittima e non autorizzata forma di trattamento. Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento della Sperimentazione il Promotore Novartis Pharma AG e l’Ente agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza. La Società Novartis Farma S.p.A. è il rappresentante del Promotore in Unione Europea, individuato come enunciato dall’art. 27, par.1 del Regolamento 679/2016UE, poiché il Promotore ha la propria sede legale in Svizzera. FROM assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE
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nominato dall’Ente attraverso specifico atto di nomina.
Le Parti convengono che la CRO da un lato, e FROM dall’altro, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza, agiranno quali Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR rispettivamente per conto del Promotore e di PG23. Lo Sperimentatore Principale, invece, si qualifica quale Xxxxxxxx designato ex articolo 2- quaterdecies del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Per tali ragioni le parti convengono quanto segue:
Ruoli
Ente effettuante la nomina: Promotore / Novartis Farma
S.p.A. quale rappresentante del Promotore in Unione Europea
Ente effettuante la nomina: Ente
Responsabile esterno (ex articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE)
LISTA VENDORS:
BioClinica Cenduit
DHL Solutions GmbH Medidata Rave
Navigate Bio Pharma services INC
Novartis Legal Entities outside UE
Q2 Solutions RWS
Yprime ePRO
FROM
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nominati dal Promotore CRO (OPIS s.r.l.) – nominata da Novartis Farma S.p.A. quale rappresentante del Promotore in Unione Europea
Soggetto designato (ex Sperimentatore principale articolo 2-quaterdecies del
D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
La normativa di riferimento per la nomina degli incaricati/responsabili è costituita al fine del presente Contratto dall’art 2 - quaterdecies del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché dalle ulteriori disposizioni in materia di cui al Regolamento 679/2016UE e la libertà organizzativa interna prevista dal Regolamento 679/2016UE.
Le Parti si impegnano affinché tutto il proprio personale coinvolto nello svolgimento della Sperimentazione e nell’esecuzione del Contratto rispetti i provvedimenti normativi e regolamentari in materia di data protection e le istruzioni del Promotore e della Società relativamente alla protezione dei dati personali, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla confidenzialità dei dati.
L’Ente consentirà alla CRO, al Promotore, alla Società, e/o a società terze da queste incaricate alla Società di dare accesso ai dati clinici (incluse le cartelle cliniche) e ad ogni altra informazione che possa essere rilevante per la Sperimentazione, rispettando le misure di sicurezza e la confidenzialità dei dati.
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L’Ente e lo Sperimentatore principale si impegnano ad informare in modo chiaro e completo ogni paziente, o un suo rappresentante legalmente riconosciuto, circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali. Tale informativa deve essere fornita prima che abbia inizio la Sperimentazione, incluse le relative fasi prodromiche e di screening tranne nei casi in cui le prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i ed i Provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati italiana consentano, nel caso di specie, di non prestare l’informativa o differirne l’ostensione dei contenuti.
Prima dell’arruolamento del paziente, pertanto, lo Sperimentatore principale o un suo delegato appositamente incaricato, dovranno ottenere per iscritto il consenso informato del paziente medesimo o di un suo rappresentante legalmente riconosciuto alla: partecipazione alla Sperimentazione; comunicazione delle relative informazioni confidenziali. Allo stesso modo lo Sperimentatore principale o un suo delegato appositamente incaricato, nei casi previsti dal Regolamento 679/2016/UE, dal D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i e dai Provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati italiana, dovrà richiedere il consenso: al trattamento dei dati personali; al trasferimento della documentazione contenente i dati personali del paziente, incluse le varie categorie di dati particolari che sarà necessario utilizzare per l’esecuzione dello studio, alla CRO, alla Società, al Promotore e/o a società terze da queste incaricate ed alle competenti autorità e/o ad altre istituzioni.
Nel caso in cui, per volontà del Promotore e/o della Società, si dovesse configurare la necessità di trasmettere dati personali in Paesi al di fuori dell’Unione Europea il Promotore e/o la Società si impegnano a comunicare all’Ente i Paesi nei quali i dati
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potranno essere comunicati al fine di poter idoneamente informare l’interessato. Al fine di rendere lecita la trasmissione il Promotore, la Società e l’Ente concordano che le prescrizioni normative di riferimento sono quelle previste dagli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 del Regolamento 679/2016/UE; quindi qualora la trasmissione avvenisse in Paesi nei confronti dei quali non sussistessero decisioni di adeguatezza della Commissione Europea (ex. articolo 45 del Regolamento 679/2016/UE) e non sussistessero le garanzie adeguate di cui all’articolo 46 del Regolamento 679/2016/UE, il trasferimento potrà essere effettuato solamente sulla base di apposito consenso dell’interessato ai sensi dell’articolo 49, comma 1, lettera a) del Regolamento 679/2016/UE. La Società e il Promotore assicureranno una sufficiente tutela della privacy tramite le proprie procedure interne, denominate Binding Corporate Rules, nel caso di trasferimento dei dati ad altre Entità Legali del Gruppo Novartis anche al di fuori dell’area U.E. e tramite appositi contratti di Data Transfer Agreement nel caso di trasferimenti a società esterne.
Tutti i dati di persone fisiche (esclusi quelli dei pazienti sottoposti alla sperimentazione per i quali si applicano le prescrizioni nei paragrafi precedenti del presente articolo) afferenti all’Ente, al Promotore e alla Società verranno reciprocamente trattati dai due titolari del trattamento in conformità al Regolamento 679/2016/UE, al D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante. Tali trattamenti verranno effettuati per le seguenti finalità:
a) adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali;
b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali;
c) attività di ricerca e sperimentazione;
d) finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa
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comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
e) gestione del contenzioso;
f) finalità statistiche;
g) servizi di controllo interno.
Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti di informativa di cui all’articolo 13 del regolamento 679/2016/UE.
Le Parti dichiarano quindi espressamente di essere a conoscenza dei diritti a loro riconosciuti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del Regolamento 679/2016/UE in particolare del diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei loro dati personali.
Le obbligazioni e le previsioni del presente articolo continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine del Contratto e/o dei suoi effetti, indipendentemente dalla causa per cui sia intervenuto.
ART. 12 - MODIFICHE
12.1 Il presente Contratto e i relativi allegati/addendum, unitamente al Protocollo quale parte integrante, costituisce l'intero accordo tra le Parti.
12.2 Il Contratto può essere modificato/integrato solo con il consenso scritto delle Parti. Le eventuali modifiche saranno oggetto di addendum al presente Contratto e decorreranno dalla data della loro sottoscrizione, salvo diverso accordo tra le Parti.
ART. 13 - DISCIPLINA ANTI-CORRUZIONE
13.1 L’Ente, FROM e la Società si impegnano a rispettare la normativa anticorruzione applicabile in Italia.
13.2 La Società dichiara di aver adottato misure di vigilanza e controllo ai fini del rispetto e dell’attuazione delle previsioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché, in
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quanto applicabili e non in contrasto con la normativa vigente in Italia, i principi del Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti, e loro successive modifiche e integrazioni. L’Ente e le sue strutture cliniche e amministrative, si impegnano a collaborare in buona fede, nei limiti di quanto previsto dalla normativa italiana di cui sopra, con il personale e il management della Società al fine di facilitare la piena e corretta attuazione degli obblighi che ne derivano e l’attuazione delle procedure operative a tal fine messe a punto dalla Società.
13.3 Ai sensi e per gli effetti della L. n. 190 del 06 novembre 2012 (“Legge Anticorruzione”) e sue successive modificazioni, l’Ente dichiara di avere adottato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione.
La Società dichiara di aver adottato il proprio Codice etico, di cui è possibile prendere visione alla pagina web xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxx- company/corporate-responsibility/reporting-disclosure/codes-policies-guidelines
13.4 L’Ente, FROM e la Società s’impegnano reciprocamente a informare immediatamente l’altra parte circa ogni eventuale violazione del presente articolo di cui venga a conoscenza e a rendere disponibili tutti i dati informativi e la documentazione per ogni opportuna verifica.
13.5 La CRO e la Società possono divulgare per qualsiasi scopo legittimo, nei limiti della normativa sul trattamento dei dati, i termini del presente Contratto o di qualsiasi suo emendamento.
13.6 La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile, risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti.
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ART. 14 - TRASFERIMENTO DIRITTI, CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB- APPALTO
14.1 Il presente Contratto ha carattere fiduciario e, pertanto, le Parti non possono cedere o trasferire lo stesso a terzi, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti.
Ogni Parte acconsente a che l’altra Parte possa cedere e/o trasferire in tutto o in parte i diritti e gli obblighi a lui pervenuti direttamente o indirettamente dalla firma del presente Contratto a un suo successore o ad una società collegata o a soggetti terzi, previa accettazione del cessionario di tutte le condizioni e i termini del presente Contratto. Qualsiasi trasferimento di diritti in assenza delle suddette condizioni sarà considerato nullo e mai avvenuto.
14.2 In caso di cambio di denominazione dell’Ente e/o di FROM non si renderà necessario l’emendamento alla presente convenzione. L’Ente e/o FROM saranno comunque tenuti a notificare tempestivamente alla Società tale cambio di denominazione.
ART. 15 - ONERI FISCALI
15.1 Il presente Contratto viene sottoscritto con firma digitale dal Rappresentante Legale dell’Ente e di FROM, dai Procuratori della Società ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all’art. 15, comma 2bis della Legge n. 241/1990, come aggiunto dall’art. 6, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 22.
L’imposta di bollo sull’originale informatico di cui all’art. 2 della Tabella Allegato A
– tariffa parte I del DPR n. 642/1972 è a carico della Società ed è assolta da quest’ultima in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni, come da autorizzazione Agenzia delle Entrate n.69 del 14.12.2007;
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l’eventuale registrazione in caso d’uso sarà a carico della parte interessata.
15.2 Ai sensi dell’art. 7 ter del DPR n. 633/1972 e successive modifiche, le prestazioni contrattuali sono soggette ad IVA in quanto rese a soggetto passivo stabilito in Italia, ad eccezione del solo rimborso dell’imposta di bollo.
ART. 16 LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE
16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano.
16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bergamo, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale. In caso di contraddizioni tra le disposizioni del presente Contratto (e/o di altri documenti) e quanto previsto dal Protocollo e dai suoi eventuali Emendamenti, prevarrà quest’ultimo.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Xxxxxxxxx è stato accettato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Per l’Ente
IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
Per la Società
I PROCURATORI
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Per FROM
IL DIRETTORE OPERATIVO
Xxxx.xx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
firma firma firma
Xxxx. Xxxxx Xxxxxx
firma
UOC Ricerca, Innovazione e Brand Reputation
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx trattata dalla Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, tel. 000 0000000
Visto – procedere Direttore Sanitario xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
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ALLEGATO A
BUDGET ALLEGATO ALLA CONVENZIONE ECONOMICA
Si riportano di seguito indicazioni schematiche sulle informazioni da includere nel Budget allegato alla convenzione economica.
A1. Estremi di riferimento della Sperimentazione
‐ Titolo Protocollo “EPIK-B5: A Phase III, randomized, double-blind, placebo- controlled study of alpelisib (BYL719) in combination with fulvestrant for men and postmenopausal women with HR-positive, HER2-negative advanced breast cancer with a PIK3CA mutation, who progressed on or after aromatase inhibitor and a CDK4/6 inhibitor”
‐ Numero Eudract: 0000-000000-00
‐ Fase dello studio: III
‐ Codice Protocollo, Versione e data: CBYL719C2303, v.00 24.06.2021
‐ Società: Xxxxxxxx Xxxxx X.x.X. - Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) – 02/96541 – Indirizzo e-mail per comunicazioni relative a fatturazioni e pagamenti: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
‐ Sperimentatore Principale: Dr.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx
‐ Numero di pazienti previsti a livello internazionale: 305
‐ Numero pazienti previsti a livello nazionale: 50
‐ Numero di pazienti previsto a livello del centro: 3 (arruolamento competitivo)
‐ Durata dello studio: Maggio 2027
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A2. Oneri e compensi
Come come indicato all’articolo 5.1.1., a copertura dei costi derivanti e/o generati dalla Sperimentazione, la Socetà verserà all'Ente e/o a FROM, sulla base delle fatturazioni da emettersi a cura delle stesse ed in base ai reciproci accordi di assegnazione delle attività di competenza, i seguenti contributi (in Euro al netto di IVA se dovuta):
La Società verserà all’Ente un contributo a copertura dei costi generali di istruttoria, valutazione di fattibilità locale e dei costi di gestione generali della Sperimentazione per le attività amministrative, compresi i costi di conservazione dei documenti essenziali della Sperimentazione
(a) per un importo forfettario di Euro 2.000,00 (duemila/00) + IVA (se applicabile) per il primo anno di attività (da corrispondersi all’atto di sottoscrizione della presente Convenzione) e
(b) di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) + IVA (se applicabile) per ogni anno successivo al primo per tutta la durata dello studio.
Compenso a paziente incluso nello studio:
1. € 10.230,00 + I.V.A. per ogni paziente partecipante alla fase di randomizzazione che abbia completato l’intero ciclo di visite previste dal protocollo
L’importo per singolo paziente che non abbia completato l’intero ciclo di visite sarà determinato in base al numero di visite effettuate, ovvero:
Visita Importo
Molecular screening
650,00 € + IVA
Screening -28 900,00 € + IVA
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Screening-14 350,00 € + IVA
C1D1 600,00 € + IVA
C1D8 380,00 € + IVA
C1D15 420,00 € + IVA
C2D1 450,00 € + IVA
C2D15 380,00 € + IVA
C3 100,00 € + IVA
C4 550,00 € + IVA
C5 100,00 € + IVA
C6 450,00 € + IVA
C7 200,00 € + IVA
C8 450,00 € + IVA
C9 100 € + IVA
C10 550,00 € + IVA
C11 100,00 € + IVA
C12 450,00 € + IVA
C13 200,00 € + IVA
C14 450,00 € + IVA
C15 100,00 € + IVA
C16 550,00 € + IVA
C17 100,00 € + IVA
C18 450,00 € + IVA
EOT 600,00 € + IVA
Safety FU 150,00 € + IVA
Efficacy FU 100,00 € + IVA
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FU 8w 150,00 € + IVA
FU 16w 150,00 € + IVA
Survival FU 50,00 € + IVA
2. € 8.730,00 + I.V.A. per ogni paziente partecipante alla fase di crossover che abbia completato l’intero ciclo di visite previste dal protocollo.
L’importo per singolo paziente che non abbia completato l’intero ciclo di visite sarà determinato in base al numero di visite effettuate, ovvero:
Visita Importo
Basal 400,00 € + IVA
C1D1 600,00 € + IVA
C1D8 380,00 € + IVA
C1D15 420,00 € + IVA
C2D1 450,00 € + IVA
C2D15 380,00 € + IVA
C3 100,00 € + IVA
C4 550,00 € + IVA
C5 100,00 € + IVA
C6 450,00 € + IVA
C7 200,00 € + IVA
C8 450,00 € + IVA
C9 100,00 € + IVA
C10 550,00 € + IVA
C11 100,00 € + IVA
C12 450,00 € + IVA
RIBR Convenzione ASSTPG23/FROM/Ente/Novartis Farma S.p.A /ID studio: CBYL719C2303 Pag. 42 di 49
C13 200,00 € + IVA
C14 450,00 € + IVA
C15 100,00 € + IVA
C16 550,00 € + IVA
C17 100,00 € + IVA
C18 450,00 € + IVA
EOT 600,00 € + IVA
Safety FU 150,00 € + IVA
Efficacy FU 100,00 € + IVA
FU 8w 150,00 € + IVA
FU 16w 150,00 € + IVA
Survival FU 50,00 € + IVA
La Società provvederà inoltre a corrispondere i seguenti importi aggiuntivi:
- € 1.600,00 + IVA per le ulteriori visite di Efficacy FU
- € 50,00 + IVA per le ulteriori visite di Survival FU
- € 1.600,00 + IVA per ciascun D1 dei cicli successivi al C18 in cui è prevista la rivalutazione tumorale
- € 500,00 + IVA per ciascun D1 dei i cicli successivi al C18 in cui NON è prevista la rivalutazione tumorale
Gli importi di cui al presente Allegato A saranno corrisposti all’Ente e a FROM in base alla seguente ripartizione:
- Braccio Randomizzaione: FROM percepirà il 15% e l’ENTE 85% degli importi visita sopra riportati.
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- Braccio Crossover: FROM percepirà il 18% e l’ENTE 82% degli importi visita sopra riportati.
‐ Gli importi di cui sopra comprendono lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla conduzione della Sperimentazione, così come previsto dal Protocollo, ad eccezione delle attività condizionali elencate nella tabella “Procedure condizionali” riportata di seguito, fino al completamento di tutte le schede raccolta dati per i pazienti inclusi nella Sperimentazione e sono quindi comprensivi delle spese sostenute per gli esami strumentali effettuati localmente. Di seguito sono elencati gli esami, previsti da Protocollo, che non vengono compresi negli importi per singolo paziente riportati sopra. La Società provvederà a corrispondere i seguenti importi, per l’effettuazione delle prestazioni di seguito elencate:
‐ Procedure condizionali:
Prestazioni
TAC torace mdc
Importo
319,00 €
TAC addome superiore mdc
TAC addome inferiore mdc
TAC encefalo mdc
319,00 €
319,00 €
289,00 €
TAC torace 227,00 €
TAC addome superiore 227,00 €
TAC addome inferiore 227,00 €
TAC encefalo 197,00 €
RMN torace mdc 445,00 €
RMN addome superiore mdc
RMN addome inferiore mdc
445,00 €
445,00 €
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RMN encefalo mdc | 405,00 € |
RMN torace | 352,00 € |
RMN addome superiore | 352,00 € |
RMN addome inferiore | 352,00 € |
RMN encefalo | 312,00 € |
PET total body | 1.185,00€ |
TAC total body | 485,00 € |
Visita specialistica dermatologica | 97 € |
‐ La finalizzazione del presente contratto assolve l’obbligo della Società di non gravare sulla finanza pubblica come stabilito dal DLgs 211/2003, in quanto gli importi riportati coprono tutte le prestazioni effettuate nell’ambito dello studio clinico in oggetto presso l’Ente in cui si svolge la Sperimentazione. La Società non è responsabile dei costi sostenuti nel caso in cui attività previste dalla Sperimentazione vengano effettuate presso altre strutture a meno che gli stessi siano stati precedentemente concordati e regolamentati da specifico incarico.
A 3. Copertura assicurativa:
Polizza n. 390-01579150-14037con HDI Global SE Rappresentanza Generale per
l’Italia, certificato assicurativo datato 18.01.2022, valido dal 24.11.2021 al 29.11.2026.
A4. Liquidazione e fatture
‐ Il compenso deve essere liquidato entro 60giorni data fattura fine mese.
‐ La fattura deve essere emessa con cadenza prevista semestrale secondo quanto maturato nel periodo di riferimento, sulla base di apposita richiesta di emissione fattura da parte della Società, con indicazione degli importi che risultano maturati dall’Ente e da FROM;
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‐ L’eventuale quota a saldo maturata al termine della Sperimentazione, verrà corrisposta al momento della completa raccolta dei dati e risoluzione di eventuali chiarimenti relativi ai dati stessi;
‐ La Società provvederà a saldare la fattura emessa dall'Ente e da FROM mediante bonifico bancario utilizzando i seguenti riferimenti:
ENTE: ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX
Banca Popolare di Sondrio
IBAN: XX00X0000000000000000000X00
CODICE SWIFT: PosoIT2105E tramite poso IT22
Referente per conto di PG23 per la fatturazione è l’ufficio Coordinamento Trial Clinici (CTC) indirizzo email: xxx@xxxx-xx00.xx
FROM: Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo
BANCA INTESA
IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 BIC: XXXXXXXX
Referente per conto di FROM per la fatturazione è l’ufficio amministrativo indirizzo email: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
L’Ente e FROM provvederanno a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni dei dati di cui sopra
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ALLEGATO B
• Dato personale - qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona
fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
• Trattamento - qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
• Pseudonimizzazione - il trattamento dei dati personali tale che i dati non
possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
• Titolare del trattamento - la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il
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titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
• Responsabile del trattamento - la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica,
il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
• Consenso dell'interessato - qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica,
informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
• Violazione dei dati personali - la violazione di sicurezza che comporta
accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
• Dati relativi alla salute - i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di
una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
• Dati genetici - i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o
acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
• Campione biologico - ogni campione di materiale biologico da cui possano
essere estratti dati genetici caratteristici di un individuo;
• Sponsor/Promotore - la persona, società, istituzione oppure organismo che si assume la responsabilità di avviare, gestire e/o finanziare una sperimentazione clinica;
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• CRO – organizzazione di ricerca a Contratto alla quale lo sponsor può affidare una parte o tutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica;
• Monitor – il responsabile del monitoraggio della Sperimentazione individuato dallo sponsor/CRO;
• Auditor – il responsabile della esecuzione della verifica sulla conduzione della Sperimentazione, come parte integrante della assicurazione di qualità,
individuato dallo sponsor/CRO.
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 606/2022)
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL’AVVIO DELLO STUDIO CBYL719C2303- EPIK-B5 (REG. 2021- 0226) PRESSO L’UOC ONCOLOGIA DI CUI È PROMOTORE NOVARTIS PHARMA AG E STIPULA DELLA RELATIVA CONVENZIONE
XXX PROPONENTE
Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.
Si precisa, altresì, che:
A. il provvedimento:
☐ prevede
☒ non prevede
COSTI diretti a carico dell’ASST
B. il provvedimento:
☒ prevede
☐ non prevede
RICAVI da parte dell’ASST.
Bergamo, 05/04/2022
Il responsabile
Dr. / Dr.ssa Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
GESTORE DI BUDGET
Si attesta che i RICAVI previsti:
✓ sono contabilizzati su: ☐ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
☒ fondi di struttura e/o contributi vincolati
polo ospedaliero | rete territoriale | importo imponibile | importo IVA | importo totale |
X | 38.690,00 | 38.690,00 | ||
Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:
(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)
☐ cessione beni cdc aut /anno
☐ cessione servizi cdc aut /anno
☐ libera professione cdc aut /anno
☐ solvenza aziendale cdc aut /anno
☐ contributi pubblici cdc aut /anno
☐ contributi privati cdc aut /anno
☐ erogazioni liberali cdc aut /anno
☒ altro cdc. aut /anno
☐ vedi allegato
Bergamo, 05/04/2022 Il responsabile
Dr. / Dr.ssa Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
n. conto | descrizione del conto | n. autorizzazione/anno | n. sub- autorizzazione | importo imponibile | importo IVA | importo totale |
402210030 | Sperimentazione Farmaci | € 38.690,00 | € 38.690,00 | |||
UOC PROGRAMMAZIONE, FINANZA CONTROLLO
Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:
B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:
Bergamo, 07/04/2022
Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx
PARERE DIRETTORI
all’adozione della proposta di deliberazione N.606/2022 ad oggetto:
AUTORIZZAZIONE ALL’AVVIO DELLO STUDIO CBYL719C2303- EPIK-B5 (REG. 2021-0226) PRESSO L’UOC ONCOLOGIA DI CUI È PROMOTORE NOVARTIS PHARMA AG E STIPULA DELLA RELATIVA CONVENZIONE
Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo- contabile.
DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO | Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx |
Note: |
DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO | Xxxxxxx Xxxxx |
Note: |
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione: Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO | Xxxx Xxxxxxxxx |
Note: |