Contract
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DELLA GESTIONE DELL’OSPEDALE CODIVILLA-PUTTI DI CORTINA D’AMPEZZO (BL), CON LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELL’IMMOBILE IN OGGETTO, PER LA DURATA DI 9 ANNI, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI 5.
La presente procedura è svolta ai sensi dell’art. 164 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 e viene svolta da Azienda Zero – U.O.C. Crav.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
INDICE
Premessa 4 ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 4 ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO 5 ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO 5 ART. 4 - CONTRIBUTO PUBBLICO 6 ART. 5 - MODALITA’ DI ESECUZIONE 6 ART. 6 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO MINIMO E NECESSARIO 8 ART. 7 - CANONE DI CONCESSIONE 9 ART. 8 - CONSEGNA DEI BENI 9 ART. 9 - CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI BENI 10 ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 10 ART. 11 - ATTREZZATURE SANITARIE, ARREDI ED ALTRO 13 ART. 12 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PADIGLIONE CODIVILLA 16 Art. 13 - CATEGORIE DEI LAVORI 18 ART. 14 - CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI 18 ART. 15 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 18 ART. 16 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 19 ART. 17 - PROROGHE E DIFFERIMENTI 19 ART. 18 - SOSPENSIONI ORDINATE DALLA DIREZIONE LAVORI 20 ART. 19 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP 21 ART. 20 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DEL CONCESSIONARIO 21 ART. 21 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 21 ART. 22 - SOCIETÀ DI PROGETTO 22 ART. 23 - CLAUSOLA SOCIALE 22 ART. 24 - GESTIONE DEL PERSONALE 23 ART. 25 - MONITORAGGIO DEI SERVIZI E CONTROLLI 23 ART. 26 - CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 23 ART. 27 - SICUREZZA DEL LAVORO E RISCHI DI INTERFERENZA 24 ART. 28 - OBBLIGHI ASSICURATIVI 26 ART. 29 - MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI RELATIVI AI SERVIZI 28 ART. 30 - MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI RELATIVI AI LAVORI 29 ART. 31 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 32 ART. 32 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 32 ART. 33 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 32 ART. 34 - SUBAPPALTO 33 ART. 35- MODIFICA DEL CONTRATTO 33
ART. 36 - ACCORDO BONARIO 33 ART. 37 - CONTESTAZIONI E PENALI - SERVIZI 35 ART. 38 - CONTESTAZIONI E PENALI - LAVORI 35 ART. 39 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 36 ART. 40 - PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 37 ART. 41 - CAUZIONE DEFINITIVA 37 ART. 42 - FORO COMPETENTE 38
Premessa
La Regione del Veneto, con D.G.R. n. 377 del 2017, assunta a seguito di parere della competente Commissione consiliare, ha confermato la deliberazione n. 2122/2013 nel punto in cui impone l’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica per individuare un soggetto accreditato cui affidare la gestione del complesso Codivilla Putti.
La citata deliberazione ha disposto di assegnare alla Centrale Regionale Acquisti Veneto (CRAV) il procedimento di scelta dell'operatore privato accreditato, sentita la Quinta Commissione consiliare sulle linee guida del bando.
Successivamente, con D.G.R. n. 193 del 20 febbraio 2018, la Giunta Regionale ha approvato le Linee Guida per l’espletamento dell’appalto, definendo gli obiettivi regionali da raggiungere con la gestione privata, nonché i contenuti della gara.
Sulla base di quanto prescritto da tali Linee Guida, i requisiti richiesti ai partecipanti saranno i seguenti:
- requisiti di idoneità professionale (accreditamento istituzionale o titolo equipollente secondo la normativa sovra-nazionale);
- capacità tecnica di gestione di strutture sanitarie dotate complessivamente di almeno 450 posti letto;
- capacità economica e finanziaria parametrata alla gestione di strutture accreditate con almeno 450 posti letto complessivi.
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha per oggetto la gestione, in regime di concessione, della struttura ospedaliera di Cortina d’Ampezzo, secondo le modalità indicate nel presente capitolato.
Il complesso di Cortina consta di due padiglioni principali, il Codivilla ed il Putti, nonché di ulteriori immobili (denominati “casette”) i quali allo stato sono prevalentemente in disuso.
Il Padiglione Codivilla e gli immobili “casette” sono di proprietà dell’AULSS n. 1 Dolomiti, mentre il Putti è di proprietà dell’INAIL, in locazione per uso ospedaliero ad Azienda ULSS n. 1.
L’oggetto della gara è l’affidamento di servizi sanitari e non sanitari presso tale struttura ospedaliera.
I servizi sanitari (core) dovranno essere erogati in conformità alla scheda di dotazione ospedaliera approvata con la D.G.R. n. 377 sopracitata (ALLEGATO 1), la quale ne individua la consistenza e l’articolazione minima necessaria.
L’erogazione delle prestazioni sanitarie afferenti ai predetti servizi è obbligatoria.
Le Ditte concorrenti dovranno formulare proposte organizzative e gestionali che ne garantiscano l’attuazione, tenendo conto della vocazione extra-regionale che la programmazione regionale assegna alla struttura.
Inoltre le Ditte dovranno formulare delle proposte di erogazione di servizi sanitari ulteriori, che non contrastino con quanto previsto dalla programmazione regionale e si sviluppino in armonia con l’offerta complessiva.
I servizi non sanitari (no core) consistono nella gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei beni immobili e mobili, dei servizi di pulizia, mensa, lavanderia e quant’altro necessario per il funzionamento della struttura Sanitaria.
L’aggiudicatario dovrà gestire a proprio rischio gli spazi ed utilizzare le attrezzature che l’AULSS n. 1 Dolomiti metterà a disposizione per lo svolgimento dell’attività in questione.
L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione tutto il personale necessario per il corretto svolgimento dell’attività sanitaria connessa, con le modalità descritte nella clausola sociale di cui al successivo art. 12, nonché le attrezzature e gli arredi, a completamento di quanto fornito dall’AULSS n. 1, elementi tutti che, al termine della concessione, diventeranno di proprietà dell’AULSS n. 1.
L’efficace erogazione dei servizi sanitari, anche nella consistenza minima e necessaria imposta dalla scheda di dotazione ospedaliera, richiede anche l’esecuzione di lavori di ristrutturazione delle strutture.
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà una durata di 9 anni, con possibilità di rinnovo di ulteriori 5 anni.
ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO
L’appalto ha una valore presunto pari ad € 112.366.098,14 ed è stato calcolato sulla base del fatturato stimato per i servizi erogabili e comprende il servizio di progettazione esecutiva, di direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, le relative spese tecniche e l’esecuzione dei lavori, così come di seguito rappresentato.
SERVIZI
L’attività da svolgersi all’interno del presidio ospedaliero con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale è vincolata ai seguenti budget annuali, espressi in euro:
Presidio Ospedaliero | Budget annuo attività di specialistica ambulatoriale pazienti regionali | Budget annuo attività di ricovero pazienti regionali |
Ospedale Codivilla | € 1.300.000,00 | € 5.000.000,00 |
Il budget non comprende le prestazioni rese nei confronti di assistiti del SSN non residenti in Veneto.
Il valore indicato rappresenta l’importo massimo stimato, in quanto quello effettivo sarà determinato sulla base della concreta erogazione delle prestazioni sanitarie, a cui verrà applicata, per i residenti in Veneto, la tariffa vigente in Regione Veneto alla data della fatturazione delle prestazioni (D.R.G. per i ricoveri o nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni specialistiche).
Prestazioni in regime di ricovero e di specialistica ambulatoriale eccedenti il budget assegnato non saranno remunerate.
Al presidio ospedaliero sarà riconosciuto, a titolo di remunerazione di funzione, il seguente importo annuale, che sarà suscettibile di adeguamento come da programmazione regionale:
Presidio Ospedaliero | Punto di Primo Intervento (PPI) |
Ospedale Codivilla | € 344.952,00 |
In funzione della capacità attrattiva, l’aggiudicatario potrà erogare prestazioni a pazienti residenti in altre Regioni per un extra-budget presuntivo di € 10.000.000,00 annui; la mobilità sarà gestita nel rispetto dei principi per la regolazione dei flussi finanziari tra le Regioni per il governo della mobilità extraregionale, di cui alla decisione assunta in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui all’atto rep. 16/2014/CR7a/C7 del 29 settembre 2016 e delle linee attuative disposte dalla Regione del Veneto con la DGR
n. 1816 del 15 novembre 2016 e s.m.i..
Il valore indicato rappresenta un budget presunto, in quanto quello effettivo sarà determinato sulla base della concreta erogazione delle prestazioni sanitarie, a cui verrà applicata, per i non residenti in Veneto, la tariffa vigente per la mobilità sanitaria interregionale.
Infine, l’aggiudicatario potrà erogare prestazioni anche a pazienti residenti all’estero.
LAVORI
L’importo complessivo della concessione, con riferimento ai lavori, è pari ad € 19.336.770,14, IVA esclusa. Tale importo, analiticamente rappresentato nel piano economico dell’opera, comprende il servizio di progettazione esecutiva, le relative spese tecniche, l’esecuzione dei lavori, secondo la seguente ripartizione:
LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA | ||
a) | Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) | € 17.400.000,00 |
b) | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | € 500.000,00 |
TOTALE (a+b) | € 17.900.000,00 | |
SPESE DI PROGETTAZIONE COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI | ||
a) | Importo progettazione esecutiva | € 274.848,83 |
b) | Importo coordinamento per la sicurezza in progettazione | € 122.769,73 |
c) | Importo Direzione Lavori | € 337.450,45 |
d) | Importo coordinamento per la sicurezza in esecuzione | € 204.616,21 |
e) | Importo contabilità | € 147.084,92 |
TOTALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI (a + b + c + d + e) | € 1.086.770,14 | |
ALTRE SPESE | ||
a) | Collaudo tecnico amministrativo e statico | € 250.000,00 |
b) | Allacciamenti ai pubblici servizi | € 100.000,00 |
TOTALE ALTRE SPESE (a+b) | € 350.000,00 |
ART. 4 - CONTRIBUTO PUBBLICO
L’affidamento della gestione della struttura ospedaliera di Cortina ad un soggetto accreditato è stato deliberato con DGR n. 377/2017.
Il valore complessivo dell’appalto è pari ad € 112.366.098,14.
L’importo complessivo del progetto definitivo approvato in CTR è pari ad € 17.900.000,00 ed è comprensivo delle opere edilizie e degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
Tali risorse risultano finanziate con un contributo regionale pari ad € 17.900.000,00, corrispondente a circa il 16% dell’importo complessivo dell’appalto.
ART. 5 - MODALITA’ DI ESECUZIONE
L’Azienda ULSS n. 1, al fine di permettere al concessionario di espletare tutte le attività descritte nel successivo art. 6, metterà a disposizione la struttura ospedaliera denominata Codivilla e tutti gli altri immobili denominati “casette”, di sua proprietà, siti nel Comune di Cortina d’Ampezzo ed identificati nella
documentazione allegata (elenchi con dati identificativi catastali, consistenza edilizia, destinazione degli immobili, planimetrie ecc. rispettivamente ALLEGATO 2 e 3).
L’ULSS metterà a disposizione, oltre ai locali compresi nell’edificio, dotati di n. 1 sala operatoria appositamente dedicata, spazi ambulatoriali per visite e medicazioni e locali accessori, gli arredi e le attrezzature, come precisati nell’ALLEGATO 4; la ditta, in sede di sopralluogo obbligatorio, dovrà prendere visione di tutti i beni mobili ed immobili che verranno forniti dall’Azienda sanitaria.
Il concessionario dovrà fornire tutti gli arredi e tutte le attrezzature necessarie per la gestione delle attività oggetto dell’appalto, a completamento di quanto fornito dall’AULSS n. 1 Dolomiti.
Sono a carico del concessionario tutti i servizi connessi al funzionamento della struttura in argomento indicati - a titolo esemplificativo e non esaustivo - nell’ALLEGATO 5, ivi compresi quelli afferenti le funzioni amministrative professionali e tecniche volte ad assicurare l’ordinaria funzionalità del presidio, nonché ogni altro servizio che si rendesse necessario per lo svolgimento dell’attività.
Il concessionario dovrà fornire altresì tutto il personale necessario per l’espletamento delle attività, sanitarie e non sanitarie, descritte nel presente Capitolato Tecnico o proposte dal concessionario nell’ambito della propria offerta tecnica, per l’erogazione di servizi sanitari ulteriori.
Il concessionario, inoltre, con riferimento al padiglione Codivilla dovrà gestire la fase della progettazione esecutiva, della direzioni lavori, del coordinamento della sicurezza e della realizzazione dei lavori, sulla base del progetto definitivo già approvato in CTR Regionale in data 18 aprile 2018 ed allegato agli atti di gara, così come dettagliato nel successivo art. 12.
La progettazione esecutiva, la direzioni lavori ed il coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione, saranno realizzati dall’Associazione professionale temporanea con capogruppo l’arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx, legale rappresentante dello Studio Striolo, Xxxxxxxxx & Partners di Padova, individuata dall’AULSS n. 1 di Belluno con procedura ad evidenza pubblica di cui alla deliberazione del Direttore Generale
n. 141 del 4 febbraio 2010, quale progettista.
Il concessionario subentrerà pertanto all’AULSS n. 1 Dolomiti (già ULSS n.1 di Belluno) nel contratto già in essere con l’Associazione professionale di Padova sopra citata, accollandosene i relativi costi, giusto disciplinare d’incarico del 22/3/2010 allegato al presente Capitolato (ALLEGATO 6).
Il concessionario potrà inoltre disporre del padiglione denominato “Putti”, di proprietà dell’INAIL, sito anch’esso nel Comune di Cortina d’Ampezzo, all’interno dell’area del presidio ospedaliero e identificato nella documentazione allegata (elenchi con dati identificativi catastali, consistenza edilizia, destinazione degli immobili, planimetrie ecc. ALLEGATO 7).
Attualmente la struttura Putti è adibita alla gestione delle seguenti attività:
- servizio di ristorazione per i dipendenti;
- servizio di logistica (magazzino farmaceutico);
- servizi direzionali ed alloggi per i dipendenti.
Il concorrente, in fase di gara, dovrà proporre un progetto di valorizzazione del Putti che permetta di incrementare l’attrattività extraregionale ed extranazionale del presidio ospedaliero nel suo complesso.
All’interno del padiglione Putti, vincolato ad una destinazione sanitaria, potranno essere sviluppate attività e servizi complementari e/o integrativi rispetto alle attività svolte nel padiglione Codivilla.
Per la realizzazione del progetto di valorizzazione del padiglione Putti, il concessionario potrà disporre, nel quadro dei rapporti contrattuali in essere tra Azienda n. 1 e INAIL, di una somma pari ad € 15.0000.000,00 €, da destinare alle attività di progettazione e di realizzazione dei lavori di ristrutturazione della struttura.
Il concessionario, qualora proceda alla progettazione ed alla realizzazione di tali lavori di ristrutturazione, sarà assoggettato alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.
ART. 6 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO MINIMO E NECESSARIO
L’aggiudicatario erogherà, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni sanitarie – rientranti nell’ambito del Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al DPCM 12 gennaio 2017, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali – di ricovero ospedaliero, in regime ordinario e diurno (day hospital – day surgery), di day service nonché di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale, nel rispetto delle funzioni, attività, specialità indicati nella DGR n. 377 del 28 marzo 2017 con prevalente attrattività extraregionale. Eventuali altri servizi sanitari, che devono essere in armonia con l’offerta sanitaria pubblica e non in contrasto con la DGR 377 del 28 marzo 2017, con oneri a carico dell’aggiudicatario e finalizzati all’attrattività extra-aziendale, extra-regionale e extra-nazionale.
Posti letto accreditati:
La DGR n. 377 del 28 marzo 2017 prevede:
- 20 posti letto di Medicina Generale (codice specialità 26). Con eventuale sezione per il trattamento della Sindrome chimica multipla;
- 40 posti letto di Ortopedia e Traumatologia (codice specialità 36). Con vocazione extraregionale e con posti letto dedicati al trattamento dell’Osteomielite e infezioni ossee;
- 20 posti letto di Recupero e Rieducazione Funzionale (codice specialità 56).
Gli standard strutturali, organizzativi e prestazionali dovranno soddisfare quanto previsto dalla Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture Sanitarie, Socio-Sanitarie e Sociali”, dalla Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione Socio Sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016” e dalla DGR n. 2266 del 30 dicembre 2016.
Punto di Primo Intervento:
Il Punto di Primo Intervento dovrà essere di tipo B come previsto dalla programmazione regionale di cui alla DGR n. 377 del 28 marzo 2017. In particolare deve fungere da base di soccorso territoriale, garantire l’assistenza alle persone che si presentano spontaneamente, procedere alla stabilizzazione e al trasporto dei pazienti al Pronto Soccorso competente, nonché all’erogazione di prestazioni sanitarie minori. Il PPI deve svolgere la sua funzione nell’arco dell’intero anno e dell’intera giornata (365/H24). Deve essere garantita almeno la presenza di due Infermieri e di un Medico nelle ore diurne (8,00 – 20,00). Nelle ore notturne (20,00
– 8,00) deve essere garantita la presenza di almeno un infermiere mentre l’assistenza medica potrà anche essere garantita dal Medico di guardia delle Unità Operative di degenza. Sarà cura dell’aggiudicatario adeguare ampliando la dotazione organica, soprattutto nei periodi di maggior afflusso turistico, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi di permanenza in Pronto Soccorso.
Poliambulatorio:
Il servizio Poliambulatoriale deve garantire l’esecuzione di prestazioni specialistiche di Ortopedia, Anestesia, Rieducazione Funzionale, Cardiologia, Diagnostica per Immagini e Punto Prelievi. Tutte le prestazioni dovranno essere prenotate tramite il Centro Unico di Prenotazione dell’Azienda Ulss n. 1 “Dolomiti”.
Sarà cura dell’aggiudicatario garantire per le prestazioni specialistiche offerte il rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d’attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.
Posti letto non accreditati:
I posti letto risultanti all’esito del completamento dei lavori previsti nel progetto preliminare, dovranno essere dedicati all’espletamento di attività sanitaria in armonia con l’offerta sanitaria pubblica e non in contrasto con quanto previsto dalla DGR n. 377 del 28 marzo 2017. La remunerazione dell’attività svolta su questi posti letto non potrà essere in nessun caso in tutto o in parte a carico del Servizio Sanitario Regionale.
ART. 7 - CANONE DI CONCESSIONE
L’aggiudicatario dovrà corrispondere all’AULSS n. 1 Dolomiti due quote annue, una relativa ai beni di proprietà dell’AULSS n. 1 Dolomiti ed una relativa a quelli dell’INAIL, a titolo di canone di concessione, per l’utilizzo dei locali, degli arredi, delle attrezzature nello stato di fatto in cui si trovano al momento della consegna e del marchio “Istituto Codivilla Putti di Cortina d’Ampezzo”, così come definito in dettaglio nelle seguenti tabelle:
OGGETTO/CAUSALE PADIGLIONE CODIVILLA | CANONE ANNUALE |
Canone per l’uso degli arredi | da definire |
Canone per l’uso delle attrezzature | da definire |
Canone di concessione del padiglione Codivilla | € 447.500,00* |
Canone di concessione delle cosiddette “casette” | da definire |
Canone per l’uso del marchio “Istituto Codivilla Putti di Cortina d’Ampezzo” | da definire |
TOTALE | |
OGGETTO/CAUSALE PADIGLIONE PUTTI | CANONE ANNUALE |
Canone per l’uso degli arredi | da definire |
Canone per l’uso delle attrezzature | da definire |
Canone di concessione del padiglione Putti | € 375.000,00** |
TOTALE |
*l’importo dovrà essere pari al 2,5% all’anno dell’importo necessario per l’esecuzione dei lavori del Padiglione Codivilla; in caso di varianti pertanto dovrà essere adeguato ai nuovi valori.
**importo dovrà essere pari al 2,5% all’anno dell’importo necessario, varianti comprese, per l’esecuzione dei lavori del Padiglione Putti; in caso di varianti pertanto dovrà essere adeguato ai nuovi valori. L’importo dei lavori è a carico dell’INAIL, come da rapporto contrattuale tra Azienda n. 1 Dolomiti e INAIL.
Nel canone di concessione è compresa anche la fornitura dei beni di consumo presenti all’interno delle strutture all’atto della consegna, che risultano iscritti a Bilancio per un valore complessivo pari ad €……………
Il canone dovrà essere corrisposta in rate mensili di pari importo (………..€) entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento.
Il canone sarà aggiornato su base annua, nella misura pari al 75% della variazione in aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (FOI), pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale.
Il pagamento non può essere sospeso né ritardato, né eseguito in misura parziale.
L’AULSS n. 1, a fronte dell’inadempimento al pagamento del canone mensile, provvede alla diffida formale all’adempimento entro 15 giorni; in difetto avverrà la risoluzione del contratto di concessione, senza che il concessionario possa eccepire alcunché a sostegno dell’inadempimento stesso.
In tal caso l’AULSS, al fine di non interrompere il servizio pubblico, definirà modalità e tempi di gestione del periodo transitorio necessario per l’individuazione di un nuovo concessionario o per la gestione diretta della struttura ospedaliera.
Il ritardo nella corresponsione del canone comporta l’applicazione degli interessi legali sulla somma dovuta.
ART. 8 - CONSEGNA DEI BENI
Gli immobili sono consegnati al concessionario, che li accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti.
All’atto di immissione in possesso degli immobili sarà redatto apposito verbale di consegna, ricognitivo dello stato di consistenza dei beni, sottoscritto dal RUP e dal concessionario.
Inoltre, al momento della consegna dei locali dovrà essere redatto, in contraddittorio tra le parti, specifico verbale di consegna relativo alle attrezzature ed agli arredi presenti all’interno degli immobili.
ART. 9 - CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI BENI
Il concessionario è tenuto a custodire, utilizzare e conservare tutti i beni immobili, comprese le aree di pertinenza esterna ed i beni mobili con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia, unicamente per le finalità che hanno determinato la concessione.
I beni saranno assegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano ed il concessionario è tenuto a:
▪ farsi carico delle spese di conduzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e degli spazi esterni di pertinenza diretta dello stesso, per tutta la durata del rapporto giuridico. Ogni intervento di manutenzione straordinaria – ivi inclusi quelli volti a conseguire migliorie tecnico-strutturali, quali ad esempio l’installazione di impianti di energia alternativa - dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dal proprietario;
▪ farsi carico dei costi delle utenze derivanti dalla gestione così come meglio indicato nel successivo art. ....
A tal fine il concessionario dovrà, dalla presa in consegna dell'immobile, procedere alla intestazione a proprio carico di tutti i contratti di utenza (ad es. luce, gas, acqua) entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del contratto di concessione. Rimangono inoltre a carico del concessionario la richiesta e l'ottenimento di tutti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta, l'agibilità, le autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, per l’uso e per la realizzazione delle varie attività previste.
Alla scadenza della concessione i beni, con tutte le opere eseguite, dovranno essere riconsegnati nel pieno possesso del proprietario senza alcun obbligo d'indennità, ovvero rimborso a carico AULSS.
Le opere realizzate si intenderanno acquisite al patrimonio dell’AULSS n.1 Belluno, salvo il diritto dell'Amministrazione di chiedere il ripristino dello status quo ante, a cura e spese del concessionario, in caso di interventi non autorizzati.
Il concessionario risponderà di tutti i danni causati all'immobile o ai terzi frequentatori, nel corso della concessione, nonché di quelli che risulteranno all’atto della riconsegna del bene.
L’AULSS si riserva la facoltà di verificare, con ispezioni periodiche ad opera di personale qualificato, debitamente autorizzato, il diligente adempimento delle obbligazioni poste a carico del concessionario e, in particolare, il rispetto della destinazione del bene; in difetto potrà procedere, nei modi e nei tempi indicati nel contratti di concessione, alla declaratoria di decadenza dalla concessione con il conseguente travolgimento del rapporto negoziale.
Qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto, il concessionario continui a detenere l'immobile, nelle more del rilascio o dello sgombero dello stesso con riconsegna all’AULSS n.1 Dolomiti, proprietaria, ovvero nelle more della stipulazione di un nuovo contratto, il concessionario dovrà corrispondere un'indennità che si conviene, fin da ora, del medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati pro tempore.
ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Sono a carico dell’aggiudicatario, oltre a quanto sopra descritto, tutti gli oneri e i rischi relativi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato nel rispetto delle norme vigenti, compresa quella relativa alla privacy, e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni nello stesso contenuti.
In ogni caso, l’aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale; l’aggiudicatario non potrà, pertanto, pretendere ulteriori compensi, assumendosene ogni relativa alea.
L’aggiudicatario dovrà impegnarsi ad ottenere, prima della stipula del contratto, l’autorizzazione al funzionamento della struttura e dovrà, altresì, presentare la domanda di accreditamento alla competente Direzione Regionale.
Il concessionario si impegna, tra l’altro, a:
- tenere completamente indenne l’AULSS n. 1 Dolomiti per i danni che dovessero derivare a persone e/o cose nell’esercizio dell’attività e a fare sottoscrivere ai pazienti per accettazione un documento nel quale, in caso di sinistro, gli stessi dichiarano di essere informati che ogni richiesta risarcitoria dovrà essere rivolta esclusivamente al concessionario medesimo, con espressa esclusione dell’AULSS n. 1;
- fornire tutto il materiale sanitario necessario allo svolgimento dell’attività;
- realizzare ed attuare procedure, protocolli, istruzioni operative a supporto di un adeguato livello di qualità delle prestazioni erogate;
- garantire, per gli operatori impegnati nella gestione del servizio, tutte le condizioni normative ed economiche previste dai contratti della sanità privata;
- assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione di infortuni (anche relativamente ai degenti) ed igiene del lavoro, nonché a svolgere tutti i controlli di carattere igienico sanitario, ivi compresi gli interventi di prevenzione delle infezioni ospedaliere;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
- provvedere alla completa organizzazione del personale ed a garantire che il medesimo presti la propria attività in modo continuativo presso la struttura di assegnazione;
- garantire l’osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto della presente concessione nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto aggiudicatario;
- sostituire il personale in caso di assenza;
- garantire per tutta la durata del contratto il rispetto delle norme nazionali e regionali relative al servizio, compreso il mantenimento degli standard gestionali e ad effettuare le denunce afferenti le malattie infettive;
- ad adempiere alla registrazione degli interventi con modalità verificabili e compatibili con la normativa regionale;
- garantire la qualificazione degli operatori tramite idonei iter formativi;
- gestire le liste d’attesa secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza ed imparzialità;
- gestire le cartelle cliniche, compresa la relativa chiusura, osservando la legislazione vigente, nonché le indicazioni eventualmente fornite in merito dall’AULSS n. 1 Dolomiti, assicurandosi che siano debitamente firmate dal soggetto deputato.
Il concessionario è obbligato, altresì:
- ad indicare le generalità, il numero e la qualifica del personale impiegato nel servizio e ad assolvere all’obbligo informativo verso la Regione Veneto secondo le vigenti modalità ed ottemperando a tutti gli adempimenti previsti;
- a fornire al personale impiegato idonee divise, tesserini di riconoscimento ed ogni altro indumento protettivo necessario (le spese per abbigliamento, tessere, distintivi ed ogni altra spesa affine o conseguente all’organizzazione del personale sono a completo carico dell’aggiudicatario).
L’aggiudicatario garantisce la continuità del servizio e l’immediata copertura di eventuali temporanee assenze del personale, provvedendo alla sua sostituzione con altro parimenti idoneo, impegnandosi, altresì, a sostituire tempestivamente il personale valutato non conforme alla deontologia professionale.
L’AULSS n. 1 Dolomiti non avrà alcun rapporto di lavoro diretto con il personale inserito dal concessionario, giuridicamente legato a quest’ultimo, poiché il servizio sarà svolto con organizzazione e gestione autonoma da parte dello stesso aggiudicatario, senza diretti interventi gerarchici e dispositivi dell’AULSS n. 1 su detto personale.
Pertanto, tutto il personale adibito al servizio oggetto del contratto opera sotto l’esclusiva responsabilità dell’aggiudicatario, sia nei confronti dei terzi, sia nei confronti dell’AULSS n. 1 Dolomiti.
Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione e rispetto che definiscono un comportamento civile e corretto, attenendosi comunque al codice di comportamento dei dipendenti deliberato dall’AULSS n. 1 Dolomiti, nonché ai rispettivi codici deontologici professionali.
L’AULSS n. 1 Dolomiti si riserva di effettuare accertamenti amministrativi per verificare il rispetto delle normative vigenti e delle condizioni contrattuali per quanto concerne il personale impiegato nell’appalto.
Il concessionario dovrà, a pena di risoluzione del contratto, produrre su richiesta dell’AULSS n. 1 Dolomiti la documentazione sottoelencata al fine di comprovare il permanere dei requisiti di regolarità contributiva:
- elenco del personale impiegato nell’espletamento del servizio;
- copia estratto del Libro Unico del Lavoro;
- copra estratto del DM 10 (dati contributivi aggregati), corredato di eventuale autodichiarazione;
- copia estratto del Modello F24, corredato di eventuale autodichiarazione.
Il concessionario si impegna ad aggiornare, ogni sei mesi, l’elenco del personale e dei documenti connessi e a dare comunicazione di ogni variazione dello stesso all’AULSS n. 1 Dolomiti.
Il concessionario nell’esercizio della propria attività deve garantire l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all’esercizio della propria attività. In particolare è richiesta l’osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:
a) verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario;
b) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva;
c) completa integrazione con l’Azienda ULSS delle agende relative alle prestazioni di ricovero e alle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
d) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio;
e) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS, della Regione e del Ministero.
Il concessionario deve, infine:
I. assicurare livelli di qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità, efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;
II. rispettare quanto disposto dalla DGR n. 610 del 29 aprile 2014 ad oggetto “Definizione dei valori minimi di
riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della Legge Regionale 29 giugno 2012, n 23;
III. adempiere a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lett b), del DM 2 aprile 2015, n. 70.
ART. 11 - ATTREZZATURE SANITARIE, ARREDI ED ALTRO
A. Attrezzature sanitarie
Le attrezzature sanitarie che l’ULSS metterà a disposizione del concessionario ai sensi dell’art. 5 del presente capitolato, dovranno essere prese in carico dallo stesso previa redazione di apposito verbale, debitamente firmato dalle parti.
Per quanto riguarda le attrezzature sanitarie, compresi i software classificati come DM, il concessionario si assumerà ogni responsabilità ed onere relativo alla gestione di tutte le fasi riguardanti la loro vita, dall’accettazione alla dismissione, mantenendo tali attrezzature in un corretto, sicuro, efficace ed efficiente stato di funzionamento, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle direttive comunitarie/regolamenti (tra cui DM, IVD-MD ed Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), della legislazione nazionale (tra cui X.Xxx. n. 81/08 e
s.m.i. relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro, D.Lgs. 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali) e regionale (tra cui L.R. 22/2002 sull’autorizzazione e accreditamento), alle norme tecniche internazionali e nazionali applicabili.
Il concessionario dovrà dotarsi/acquistare inoltre di tutte le attrezzature che riterrà necessarie all’espletamento dell’attività clinica, purché conformi alla normativa vigente, ad integrazione o in sostituzione di quanto concesso in uso dall’AULSS n. 1 Dolomiti.
Il concessionario dovrà garantire nel tempo che il parco macchine sia adeguato all’attività sanitaria che deve assicurare, in relazione alle tecnologie disponibili sul mercato e allo stato dell’arte in termini di innovazione, qualità delle prestazioni diagnostiche, disponibilità delle parti di ricambio, sicurezza e vantaggi per il paziente (ad esempio in termini di riduzione della dose per apparecchi utilizzanti radiazioni ionizzanti o di durata e comfort dell’esame) sostituendo opportunamente le apparecchiature obsolete con altre di fascia tecnologica almeno equivalente.
Gli oneri di realizzazione di eventuali opere e/o impianti per l’installazione delle apparecchiature (es. impianti elettrici, idraulici, opere edili), di trasporto, installazione e di integrazione con i sistemi informativi saranno a carico del concessionario.
Le sostituzioni o implementazioni di attrezzature – non previste nell’offerta tecnica – che avverranno nell’ultimo biennio di durata della concessione potranno essere a totale carico del concessionario o, previa autorizzazione dell’AULSS n. 1 Dolomiti, potranno essere acquistate con un contributo dell’Azienda Sanitaria non superiore al 50 % del costo dell’attrezzatura, se ritenuto di pubblico interesse.
Ogni nuova attrezzatura, compresi i software classificati come DM, dovrà essere sottoposta a prove di accettazione e collaudo, alla presenza del concessionario, della ditta fornitrice dell’apparecchiatura, dell’utilizzatore e di un Ingegnere Clinico e di altre figure professionali eventualmente necessarie quali per esempio un rappresentante del Servizio Tecnico e/o del SPP e/o della Fisica Medica. Le prove di accettazione e collaudo dovranno prevedere:
▪ l’individuazione dei dati dell'apparecchiatura necessari per una corretta inventariazione (inventario, descrizione merceologica, costruttore/fornitore, marca e modello, codifica CIVAB se disponibile, classificazione CND, codice repertorio nazionale dei dispositivi medici, numero di matricola/serie, reparto destinatario, scadenza della garanzia da parte del costruttore/fornitore);
▪ la verifica della conformità dell’apparecchiatura ai requisiti funzionali e alle caratteristiche tecniche previste dalle norme di legge
▪ la verifica che l’intera fornitura sia stata regolarmente installata in locali idonei con impiantistica a norma di legge, regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze operative e tecniche
▪ la verifica della funzionalità e sicurezza dell’eventuale integrazione con i sistemi informativi
▪ l’esecuzione in loco delle prove di sicurezza elettrica secondo le norme CEI di pertinenza, ove previsto
▪ l’espletamento di tutti i test di sicurezza, di qualità, di prestazione e di tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione e normativa vigente in funzione della tipologia di apparecchiatura (esempi indicativi e non esaustivi, ove applicabili, controlli di qualità per impianti che utilizzano radiazioni ionizzanti e RM, verifiche previste per le attrezzature a pressione, convalide di processo, verifiche previste dall’INAIL per gli impianti RM e per le autoclavi,…..)
▪ la consegna del manuale d’uso in lingua italiana
▪ la consegna delle certificazioni di conformità attestanti la rispondenza alle direttive europee/regolamenti applicabili e alle vigenti norme tecniche
▪ ove previsto la produzione dei report delle Qualifiche dell’Installazione (IQ, a evidenza che i sistemi oggetto della fornitura siano installati in accordo con le specifiche di progetto, con le raccomandazioni del costruttore e con le normative applicabili) e delle Qualifiche Operative (OQ, a evidenza che i sistemi oggetto della fornitura funzionino in accordo alle specifiche, operino come previsto, nei limiti e nelle condizioni operative previste)
▪ la formazione all’utilizzo che dovrà essere formalmente attestata per ciascun operatore.
Il concessionario dovrà mantenere aggiornato l’inventario delle apparecchiature finalizzato alla gestione tecnica e utilizzare un sistema di gestione informatizzata per la registrazione di tutte le attività di collaudo e manutenzione .
Il concessionario si impegna a inviare all’U.O. Ingegneria Clinica dell’AULSS n. 1 Dolomiti copia del verbale di collaudo e delle verifiche di sicurezza elettrica effettuate al momento dell’installazione e di tutta la documentazione allegata di ogni nuova attrezzatura.
Per tutte le attrezzature il concessionario dovrà provvedere a tutte le attività di manutenzione e assistenza tecnica previste dal Fabbricante, eseguite secondo quanto previsto nei protocolli del Fabbricante stesso, in particolare:
▪ visite di manutenzione preventiva, tarature e prove funzionali volte a ridurre la probabilità di guasto e il degrado di funzionamento dell’apparecchiatura, eseguite a intervalli regolari con periodicità come consigliato dal Fabbricante;
▪ verifiche di sicurezza conformemente alle norme CEI di pertinenza;
▪ tutti i test di sicurezza, di qualità, di prestazione e tutti gli adempimenti periodici previsti dalla legislazione e normativa vigente in funzione della tipologia di apparecchiatura (esempi indicativi e non esaustivi, ove applicabili, controlli di qualità per impianti che utilizzano radiazioni ionizzanti e RM, verifiche previste per le attrezzature a pressione, convalide di processo, verifiche previste dall’INAIL,…..)
▪ interventi di manutenzione correttiva
▪ dispositivo vigilanza con gestione dei richiami e degli avvisi di sicurezza e di tutte le conseguenti azioni preventive e correttive indicate dal Fabbricante come indispensabili per il corretto e sicuro impiego dell’apparecchiatura, con redazione di opportuno rapporto di intervento
A tal fine, il concessionario dovrà, tra l’altro, effettuare oltre alla manutenzione sopra descritta anche gli aggiornamenti hardware e software consigliati dal Fabbricante, ferme restando le caratteristiche essenziali del prodotto originario.
In particolare in occasione dei descritti aggiornamenti, la Ditta dovrà curare un’adeguata formazione del personale.
Il personale tecnico impiegato nelle attività manutentive dovrà essere in possesso dei necessari requisiti di qualificazione professionale, dotato di competenza e adeguatamente formato per l’espletamento di ciascuna delle attività, a garanzia del mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza e funzionalità stabiliti dal Fabbricante nel rispetto delle direttive europee/regolamenti, della legislazione vigente e delle norme tecniche applicabili.
Tutte le parti di ricambio sostituite nel corso degli interventi dovranno essere preferibilmente originali, nuove o, in casi di forza maggiore, ricondizionate purché certificate, comunque quelle previste dal Fabbricante o compatibili ai sensi delle direttive europee/regolamenti applicabili, per non alterare i requisiti minimi di sicurezza e funzionalità stabiliti dai Fabbricanti stessi.
Anche il materiale di consumo e usurabile utilizzato con le apparecchiature dovrà essere preferibilmente originale, comunque quello previsto dal Fabbricante o compatibile ai sensi delle direttive europee/regolamenti applicabili, per non alterare i requisiti minimi di sicurezza e funzionalità stabiliti dai Fabbricanti stessi.
Il concessionario è l’unico responsabile delle scelte tecniche e di eventuali nocumenti causati da utilizzo di parti di ricambio e/o materiali di consumo o usurabili non adeguati.
Il concessionario dovrà mettere in atto opportune strategie volte a garantire la continuità di servizio in caso di guasto. Queste strategie dovranno essere formalizzate in procedure scritte periodicamente aggiornate e trasmesse all’Ingegneria Clinica dell’AULSS n. 1 Dolomiti.
Qualora le attrezzature sanitarie gestiscano e/o memorizzino dati sensibili i tecnici della manutenzione dovranno:
▪ verificare in via preliminare e prima di iniziare la propria attività, l’esistenza e la disponibilità di copie di salvataggio dei dati memorizzati nelle attrezzature sanitarie oggetto di interventi di manutenzione;
▪ verificare la leggibilità dei dati memorizzati sui supporti contenenti le copie di salvataggio, informando gli utenti dei servizi della possibilità che alcuni dati potrebbero andare persi;
▪ accedere ai soli dati e informazioni indispensabili all’esecuzione delle azioni di assistenza e manutenzione;
▪ tutelare la riservatezza, mantenendo il segreto su ogni notizia e informazione, acquisite in occasione dell’attività di gestione e manutenzione delle attrezzature sanitarie;
▪ richiedere all’operatore la parola chiave di accesso a una applicazione solo in caso di necessità, invitando lo stesso alla modifica della sua parola chiave terminato l’intervento tecnico di assistenza;
▪ evitare di fare o di richiedere copie di dati personali se non necessario;
▪ cancellare le copie di dati personali, su supporti rimovibili, che non siano più necessarie per finalità di manutenzione e assistenza tecnica.
Il concessionario dovrà farsi carico della gestione della dismissione delle attrezzature sanitarie che non rispondano più ai requisiti minimi di sicurezza e/o funzionalità e/o in caso di fuori uso, nonché dei relativi oneri di smaltimento che dovrà avvenire a norma di legge. Il concessionario dovrà accertarsi che i dati sensibili presenti nelle apparecchiature oggetto di dismissione e rottamazione siano inaccessibili.
Il concessionario, al fine di consentire i controlli di competenza di tutte le attrezzature utilizzate, dovrà fornire annualmente all’Ingegneria Clinica dell’AULSS n. 1 Dolomiti copia dei calendari delle attività tecniche programmate da effettuare, nonché, trimestralmente, tutti i rapporti tecnici riguardanti l’attività di manutenzione, assistenza tecnica, dispositivo vigilanza e dismissione effettuata. In particolare i rapporti tecnici dovranno essere compilati in italiano e dovranno contenere:
▪ tutti i dati necessari all’individuazione univoca dell’apparecchiatura (inventario, tipologia, modello e matricola);
▪ la data di esecuzione dell’attività;
▪ la firma del tecnico che ha eseguito l’intervento;
▪ la firma dell’utilizzatore.
Inoltre i rapporti tecnici dovranno prevedere le seguenti ulteriori informazioni in funzione del tipo di attività:
▪ Riparazione su guasto: problemi riscontrati e tutte le operazioni effettuate con elenco dettagliato delle parti sostituite
▪ Manutenzioni Preventive: check-list delle operazioni previste dal costruttore e quelle effettivamente effettuate
▪ Taratura e calibrazione: Identificazione dello strumento campione (compresa data, numero e scadenza del certificato dell’ultima taratura), misure effettuate e scostamento rispetto alle specifiche del costruttore ed esito controllo
▪ Verifiche di sicurezza e prove funzionali: dati dello strumento di verifica (compresa data, numero e scadenza del certificato dell’ultima taratura), valori rilevati e riferiti ai valori limite o di accettabilità previste dalle norme e indicazione esplicita dell’esito della verifica. Nell’eventualità che l’esito fosse negativo dovrà essere eliminata la causa di non conformità.
Il concessionario è tenuto agli obblighi informativi di cui al Decreto ministeriale del 22 aprile 2014 “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate” e successive integrazioni.
X. Xxxxxx e altri cespiti
Gli arredi e gli altri cespiti che l’ULSS metterà a disposizione del concessionario ai sensi dell’art. 5 del presente capitolato, dovranno essere presi in carico dallo stesso previa redazione di apposito verbale, debitamente firmato dalle parti.
La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare tutte le operazioni di riparazione dei cespiti e di sostituzione di eventuali parti di ricambio occorrenti per il loro funzionamento senza alcun onere aggiuntivo per l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti.
Sarà onere del concessionario fornire tutti gli arredi ed i cespiti necessari per la gestione dei servizi, ad integrazione di quanto concesso in uso dall’AULSS n. 1 Dolomiti e saranno a carico di quest’ultimo tutti gli oneri derivanti dal trasporto, montaggio, installazione e collaudo dove necessario.
C. Materiale di consumo
Tutto il materiale di consumo, sia sanitario (dispositivi medici, farmaci ecc) che non sanitario (carta, toner, prodotti per igiene e pulizie ecc.) necessario per il funzionamento delle attrezzature sanitarie, nonché per tutta la gestione dei servizi oggetto della gara sono a totale carico della ditta aggiudicataria.
Al termine del periodo contrattuale l’AULSS m. 1 rientrerà in possesso di eventuali attrezzature, arredi e cespiti ancora funzionanti e presenti all’interno del presidio ospedaliero Codivilla-Putti ed acquisirà, a titolo gratuito, tutte le attrezzature sanitarie, gli arredi, i cespiti e il materiale di consumo acquistati dal concessionario fino alla data della scadenza contrattuale.
ART. 12 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PADIGLIONE CODIVILLA
I lavori che saranno oggetto del contratto di concessione si riferiscono al Padiglione Codivilla, sito in xxx Xxxxxxxxx x. 0 xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx x'Xxxxxxx (XX).
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati (ALLEGATO 8), con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali il concessionario dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
Il progetto definitivo ha ottenuto le seguenti autorizzazioni, sempre allegate al presente CSA (ALLEGATO 9):
− deroga urbanistica del Consiglio Comunale di Cortina d’Ampezzo rilasciata con deliberazione n. 10 del 20/02/2018;
− parere Soprintendenza del ../../2018;
− parere in deroga del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del ../../2018;
− parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del ../../2018;
− parere delle Regione del Veneto del ../../2018 valido anche ai fini dell’art. 25 – comma 2 – della legge regionale n. 27/2003;
− determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi del ../../2018.
Le opere da realizzare sono individuate negli elaborati e nelle relazioni di accompagnamento del progetto definitivo. L'appalto comprende tutto quanto occorre, a partire dalle condizioni iniziali dei luoghi, per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere e renderle finite a perfetta regola d'arte, funzionanti, rispondenti alle finalità dell'amministrazione appaltatrice, nonché immediatamente e pienamente fruibili senza alcun ulteriore onere.
Il concessionario non potrà sollevare eccezioni e/o riserve rispetto alle condizioni di progettazione e realizzazione delle opere, rinunciando a chiedere compensi al di fuori del corrispettivo, sospensioni e/o proroghe, restando a proprio carico senza diritto di rivalsa tutte le prove, le verifiche, gli accertamenti, i rilievi di dettaglio, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche e quant'altro previsto dalla normativa vigente necessari per l’autorizzazione all’esercizio, per il collaudo, per il certificato di collaudo statico, per la messa in esercizio funzionale delle opere e dei relativi impianti, per la prevenzione incendi, per l'accatastamento, per l'agibilità e per la certificazione energetica.
I costi per la progettazione esecutiva, di cui al precedente art. 5, che il concessionario dovrà sostenere per tali attività saranno i seguenti, contributo previdenziale ed IVA esclusi, come da parcella allegata (ALLEGATO 10).
Progettazione esecutiva | € | 274.848,83 |
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione | € | 122.769,73 |
Direzione Lavori | € | 337.450,45 |
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione | € | 204.616,21 |
Contabilità lavori | € | 147.084,92 |
TOTALE CORRISPETTIVI | € 1.086.770,14 |
Il concessionario inoltre dovrà gestire le attività di collaudo e di allacciamento ai servizi pubblici, i cui costi, a proprio carico, sono stimati nella seguente tabella - contributi previdenziali ed IVA esclusi – e, a tal fine, dovrà individuare i relativi professionisti sulla base della normativa vigente:
Collaudo tecnico amministrativo statico | € 250.000,00 |
Allacciamenti ai pubblici servizi | € 100.000,00 |
TOTALE ALTRE ATTIVITA' | € 350.000,00 |
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte ed il concessionario deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
Art. 13 - CATEGORIE DEI LAVORI
Ai sensi degli articoli 61 e 90 del D.P.R. n. 207/2010, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali/specializzate «OG1». La categoria di cui al presente comma costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del D.P.R. n. 207/2010. Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data del bando di gara o della lettera di invito, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010;
b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.
L’importo della categoria prevalente di cui al primo capoverso, al netto dell’importo delle categorie scorporabili di cui al capoverso successivo, viene esposto nella tabella di cui all'ALLEGATO 11.
I lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, di importo superiore al 10% (dieci per cento), possono altresì essere realizzati dal concessionario anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso concorrono all’importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa ai sensi dell’articolo 92, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 207/2010; essi possono altresì, a scelta dello stesso concessionario, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice, entro il limite del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto, alle condizioni di legge e del presente CSA, se sono indicati come da subappaltare in sede di offerta. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati nella tabella di cui all'ALLEGATO 12.
ART. 14 - CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI
Le categorie di lavorazioni omogenee sono indicate nella tabella di cui all'ALLEGATO 13.
ART. 15 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
L’esecuzione della progettazione esecutiva ha inizio dopo l'emissione dell'ordine di servizio da parte del Responsabile Unico per il Procedimento.
Il Progetto esecutivo va presentato nei termini di cui al Disciplinare d’Incarico del 22/03/2010, termini meglio richiamati nell’articolo seguente.
La consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, dovrà effettuarsi non oltre 45 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo da parte del’ AULSS n. 1, previa convocazione dell’esecutore.
Se nel giorno fissato e comunicato il concessionario non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell’AULSS n. 1 di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte del concessionario. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, il concessionario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
E’ facoltà dell’AULSS n. 1 procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla D.L. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
ART. 16 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per ultimare la progettazione esecutiva è fissato in giorni 40 (quaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di servizio emesso dal RUP. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 700 (settecento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
Il concessionario si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori (ALLEGATO ….) che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto dell’AULSS n. 1 oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
ART. 17 - PROROGHE E DIFFERIMENTI
Se il concessionario, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo precedente, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo.
In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo precedente, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
La mancata determinazione del RUP entro i termini sopra indicati costituisce rigetto della richiesta.
ART. 18 - SOSPENSIONI ORDINATE DALLA DIREZIONE LAVORI
In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione del concessionario può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito il concessionario; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettera c), e comma 2, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta al concessionario per le sospensioni di cui al presente articolo.
Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della DL;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione è controfirmato dal concessionario, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall’ AULSS n. 1. Se il concessionario non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dal concessionario e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione al concessionario.
Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo precedente, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, il concessionario può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; l’AULSS n. 1 può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.
ART. 19 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP
Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente al concessionario e alla DL e ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente al concessionario e alla DL.
Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell’articolo precedente, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
ART. 20 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DEL CONCESSIONARIO
Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, il concessionario predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori del concessionario può essere modificato o integrato dall’AULSS n. 1, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell’AULSS n. 1;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall’AULSS n. 1 che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall’ AULSS n. 1 o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell’AULSS n. 1;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Azienda Sanitaria e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dall’AULSS n. 1 al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
ART. 21 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che il concessionario ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico del concessionario comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal Capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra il concessionario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dal concessionario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra il concessionario e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dall’AULSS n. 1, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con l’ AULSS n. 1, se il concessionario non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Azienda Sanitaria medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto.
ART. 22 - SOCIETÀ DI PROGETTO
Ai sensi dell’articolo 184 D.Lgs n. 50/16 il concessionario ha la facoltà di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, con capitale sociale di ammontare minimo pari ad € 500.000,00. Nel caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.
I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte della società di cui al comma precedente si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalla suddetta società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
ART. 23 - CLAUSOLA SOCIALE
Il concessionario si obbliga ad assumere il personale occupato nella struttura di Cortina che, già dipendente di Codivilla Putti S.p.A., sia in forza alla data del subentro dell’aggiudicatario, nonché il personale assunto da ORAS S.p.A. per la gestione della struttura di Cortina fino alla data di approvazione della DGRV n. 193/2018,
recante“ Linee guida per la redazione del bando nel procedimento di scelta dell'operatore privato accreditato, cui affidare la gestione della struttura ospedaliera di Cortina d'Ampezzo. Deliberazione n. 120/CR del 14 dicembre 2017”, ovverosia fino al 20/2/2018 (ALLEGATO 14).
Al personale dovranno essere garantite le condizioni economico-normative del CCNL di settore, ivi compresi diritti derivanti dall’anzianità di servizio.
ART. 24 - GESTIONE DEL PERSONALE
Il concessionario è tenuto a rispettare tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.
Lo stesso esonera, pertanto, l’AULSS n. 1 Dolomiti da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare da omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente appalto e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa soprarichiamata.
Il concessionario inoltre è l’unico soggetto responsabile della condotta dei propri dipendenti, anche nei confronti dei terzi, in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.
Tutto il personale dovrà essere adeguato per numero e tipologia di qualifiche a soddisfare gli standard previsti almeno dalla normativa citata al precedente art. 6 del presente Capitolato.
L’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, in caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti e di inadempienze contributive denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, tratterrà l’importo corrispondente all’inadempienza, aumentato del 2%, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi, fino a che l'Ispettorato del Lavoro non dichiari cessata la situazione di inadempienza.
ART. 25 - MONITORAGGIO DEI SERVIZI E CONTROLLI
L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, nell’ambito delle sue funzioni di sorveglianza, verifica e controllo, ha il compito di effettuare il controllo sull'appropriatezza dell'attività secondo quanto disposto in materia dalla D.G.R.V. n. 3444 del 30 dicembre 2010, ad oggetto “Modifica del sistema dei controlli dell'attività sanitaria nella Regione Veneto” e dalla DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016, recante “Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19” e da eventuali successivi atti che ne modifichino i contenuti, aggiornando l’ordinamento.
Resta comunque facoltà dell’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, dell’Azienda Zero e dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, richiedere in qualsiasi momento informazioni sullo svolgimento dei servizi, al fine di verificarne gli standard qualitativi ed effettuare ispezioni presso le strutture gestite in concessione.
I controlli potranno riguardare, in particolare, l’appropriatezza dei ricoveri, le procedure, i protocolli e le istruzioni operative adottate dal concessionario a supporto dell’attività, nonché la corretta codifica delle S.D.O. e dovranno essere effettuati in contraddittorio con un rappresentante del concessionario e con l’eventuale assistenza dei clinici responsabili della documentazione in oggetto.
ART. 26 - CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
Il concessionario dovrà garantire la continuità assistenziale impegnandosi a effettuare un’adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell’arco dell’intero anno.
Il concessionario, pertanto, per nessuna ragione potrà sospendere o non eseguire, in tutto o in parte, le attività oggetto del servizio.
Eventuali sospensioni di funzioni o di attività dovranno essere comunicate all’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti con congruo preavviso tale da garantire la continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza.
In caso di inadempimento dell’obbligo di garantire la continuità assistenziale il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
ART. 27 - SICUREZZA DEL LAVORO E RISCHI DI INTERFERENZA
A. PRESCRIZIONI GENERALI
È fatto obbligo al concessionario, al fine di garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2009, n. 106” e successive modificazioni ed integrazioni.
Il concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Esso è perciò tenuto ad osservare, in ogni fase dell’attività oggetto del contratto, tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Sono, inoltre, a suo totale carico gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.
L’aggiudicatario è altresì responsabile del mantenimento delle attrezzature e apparecchiature utilizzate che dovranno essere rispondenti alle norme di legge, nonché dell’adozione delle misure di prevenzione e protezione durante l’espletamento del servizio oggetto del contratto.
L’AULSS n. 1 Dolomiti , tramite i suoi funzionari, si riserva di richiedere specifiche prove, oppure di procedere direttamente a verifiche strumentali, oltre a richiedere modifiche all’installazione ed alla configurazione affinché le attrezzature/apparecchiature in uso siano rispondenti alla normativa vigente.
L’aggiudicatario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro documento in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per l’espletamento dell’attività: saranno a suo carico tutte le incombenze e spese necessarie per l’ottenimento di quanto sopra.
Tra gli obblighi derivanti all’aggiudicatario dalle suddette norme, si richiamano in particolare i seguenti:
− rispettare regolamenti e disposizioni interni, portati a sua conoscenza da AULSS n. 1 Dolomiti;
− garantire agli operatori impiegati nel servizio lo svolgimento dei corsi di formazione, informazione e addestramento obbligatori ai sensi dell’“Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.”, corsi di aggiornamento, corsi specifici per il personale nuovo assunto, addestramento sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento, nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza;
− impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attività; in particolare, tutto il personale medico- sanitario dovrà essere in possesso dei titoli di studio e delle abilitazioni previste dalla vigente normativa per l’esercizio della relativa professione ed essere in regola con le iscrizioni agli albi professionali, ove esistenti;
− istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;
− richiedere al personale a qualunque titolo da lui coinvolto nell’esecuzione del contratto la collaborazione, nei termini e modi pianificati da AULSS n. 1, nell’attuare il Piano d’emergenza/evacuazione aziendale: in tale contesto, potrà essere richiesto che il suddetto personale sia chiamato a far parte della squadra d’emergenza, in relazione alle norme connesse alla salute ed alla sicurezza sul luogo di lavoro ex X.Xxx.
n. 81/2008 s.m.i., che rimanda al Decreto 10 marzo 1998 ed all’aggiornamento della Regola Tecnica Prev. Inc. per le strutture sanitarie del 18 settembre 2002, cosi come modificata dal D.M. 19 marzo 2015;
− dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale ove necessari, relativamente ai quali dovrà assicurare una informazione, formazione ed addestramento all’uso se richiesto, ponendo in atto le verifiche necessarie al fine del reale impiego e del corretto uso degli stessi da parte del personale;
− controllare la rigorosa osservanza delle norme di salute e sicurezza sul lavoro da parte del proprio personale, di eventuali subappaltatori e/o altro personale che a qualunque titolo possa essere presente durante lo svolgimento del servizio oggetto del contratto;
− quando necessario, predisporre tutte la segnaletica di sicurezza in riferimento al Titolo V del D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.;
− fornire all’Amministrazione aziendale tempestiva segnalazione d’ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall’attività data in concessione, che possa essere fonte di pericolo;
− attuare la cooperazione ed il coordinamento, con l’aggiudicatario ed ogni altro lavoratore presente nei luoghi di lavoro ove è chiamato ad operare, nello scambio delle informazioni e in ogni ulteriore azione di prevenzione e protezione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze;
− adempiere a tutto quanto previsto e stabilito nel D.U.V.R.I. di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ad ogni successiva modifica ed integrazione del D.U.V.R.I. stesso.
Ferme restando le responsabilità dell’aggiudicatario riguardo alla sicurezza, l’AULSS n.1 Dolomiti ha la facoltà di controllare che l’esecuzione del contratto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso di inadempimento, di sospendere l’esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.
B. DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO PRESENTATI DAL CONCORRENTE
I concorrenti, in fase di presentazione delle offerte, dovranno presentare i seguenti documenti/informazioni in relazioni alle attività oggetto del contratto:
- documento di valutazione dei rischi specifici, connessi alle attività oggetto del contratto, per la sicurezza e la salute degli operatori;
- modalità operative di prevenzione di incidenti e/o infortuni in relazione ai rischi specifici propri dell’attività data in concessione (istruzioni, procedure da attuare, etc.);
- elenco dei mezzi, delle attrezzature e delle apparecchiature disponibili e/o previsti per l’esecuzione dei lavori (a tal proposito si rende indispensabile tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente);
- dotazione di dispositivi di protezione individuale con relativa formazione e addestramento all’uso (per cui si ritiene necessaria la presentazione di un elenco);
- organizzazione prevista per la gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (indicazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti alle emergenze e degli altri soggetti responsabili, e dei relativi compiti, ed eventuale produzione della documentazione provante l’eventuale attuazione volontaria di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro Aziendale - S.G.S.L.);
- formazione, informazione ed addestramento (documentate) del proprio personale in materia di salute e sicurezza, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto;
- misure preventive e protettive previste per l’eliminazione o la riduzione dei rischi dovuti all’interferenza tra l’attività svolta dall’aggiudicatario e quella svolta da terzi presenti a qualsiasi titolo in reparto (dipendenti ospedalieri, imprese terze, visitatori, etc.);
- numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere il riesame del Piano qualora lo ritenga inadeguato.
C. RISCHI DA INTERFERENZE: ATTUAZIONE DELL’ART. 26 DEL D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
In osservanza a quanto disposto dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 s.m.i., l’AULSS n. 1 Dolomiti promuove la cooperazione ed il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2 dello stesso articolo; a tal fine ha predisposto il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze − di seguito denominalo D.U.V.R.I. − e costi relativi alla sicurezza del lavoro”, contenente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti presso la struttura sanitaria e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, per eliminare o, in caso d’impossibilità, ridurre al minimo gli eventuali rischi da interferenze in relazione alla propria attività.
L’aggiudicatario è tenuto, senza oneri a carico di AULSS n. 1, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse al contratto che saranno impartite dagli organi competenti.
Tale documento potrà, inoltre, essere aggiornato/integrato su proposta dell’aggiudicatario prima dell’inizio dell’attività oggetto del contratto e, così modificato, costituirà parte integrante dello stesso.
Qualora, tra i rischi specifici relativi all’attività svolta dall’aggiudicatario, dovessero essere presenti o prevedibili rischi interferenziali ulteriori rispetto a quelli già considerati, l’aggiudicatario è tenuto a comunicarli e a collaborare alla stesura del D.U.V.R.I.
Analogamente, qualora emergessero rischi aggiuntivi a quelli indicati da AULSS n. 1 per il mutamento a qualsivoglia titolo delle condizioni generali, la parte originante il rischio è tenuta a garantirne l’inserimento nel D.U.V.R.I.
Nella prima riunione di coordinamento della sicurezza saranno discussi i documenti di cui al precedente punto B predisposti dall’aggiudicatario ed il D.U.V.R.I. predisposto da AULSS n. 1 Dolomiti
ART. 28 - OBBLIGHI ASSICURATIVI
SERVIZI
L’aggiudicatario dovrà stipulare e mantenere operativa per tutta la durata dell’affidamento una polizza per la copertura dei danni che possono derivare ai locali in concessione, agli impianti, agli arredi ed alle attrezzature di proprietà dell’AULSS n. 1 Dolomiti, ivi compresi quelli dovuti ad incendi, esplosioni e scoppi, per responsabilità del concessionario e/o del suo personale e/o di terzi, per un massimale pari ad € 5.000.000,00 per sinistro.
L’aggiudicatario dovrà, altresì, stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, ivi compresa responsabilità per atto medico, per danni a cose o persone che si dovessero verificare nello svolgimento dell’attività, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti, anche accidentali, connessi con lo svolgimento dell’attività, ivi comprese quelle accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti e, comunque, nessuna esclusa, né eccettuata.
L’assicurazione deve valere anche per la responsabilità che possa derivare all’aggiudicatario per fatto delle persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge, compresi quelli derivanti da fatto doloso o da colpa grave.
Tale polizza (in alternativa fideiussione bancaria con la formula “a prima richiesta”) deve avere durata pari al periodo di efficacia del contratto e deve restare operante per i sinistri denunciati all’assicuratore nei dieci anni successivi alla scadenza del contratto purché afferenti a comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto stesso.
La polizza non può prevedere un massimale aggregato.
La polizza non deve prevedere franchigie o limitazioni di indennizzo.
In casi di franchigie, l’aggiudicatario dovrà produrre fideiussione bancaria “a prima richiesta” per la copertura dei rischi di cui ai punti precedenti per l’intero importo della franchigia.
La documentazione assicurativa dovrà essere trasmessa, in copia, all’AULSS n. 1 Dolomiti entro dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto.
La stipulazione della polizza, la conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo oppure in altri articoli del Capitolato di gara o, più in generale, di tutta la documentazione di gara, nonché il pagamento del premio tale da garantire l’efficacia della copertura assicurativa, rappresentano condizioni essenziali per la sottoscrizione del contratto relativo ai servizi de quibus.
Il mancato assolvimento degli obblighi di garanzia previsti nel presente articolo, nonché il mancato pagamento dei premi successivi, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
LAVORI
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte dell’AULSS n. 1 secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione.
Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi successivi. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono avere contenuto conforme allo schema- tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall’AULSS n. 1 a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta:
- partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
- partita 2) per le opere preesistenti: euro 10.000.000,00,
- partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 10.000.000,00 ,
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo al concessionario.
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 5.000.000,00.
Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Azienda Sanitaria .
Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dal concessionario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se il concessionario è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48,
comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
ART. 29 - MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI RELATIVI AI SERVIZI
Fatturazione passiva per i SERVIZI
I pagamenti sono effettuati, come previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura o del documento equivalente.
A tale scopo si intendono pervenute il giorno 15 le fatture protocollate tra il 1° ed il 15° giorno del mese stesso; l’ultimo giorno del mese tutte le fatture protocollate tra il 16° giorno e la fine del mese stesso.
La data di arrivo delle fatture è accertata dal timbro protocollo apposto dal competente ufficio dell’AULSS n. 1 Dolomiti.
Trascorso il termine stabilito per i pagamenti, decorreranno gli interessi previsti dalla vigente normativa in materia.
Si fa presente che, ai sensi del D.M. n. 55/2013, il Codice Univoco Ufficio da inserire nella fattura elettronica, obbligatoria dal 31 marzo 2015, è “ ”.
Dovranno essere inserite nella fattura, in corrispondenza dell’elemento del tracciato denominato “Codice Destinatario”, oltre agli elementi obbligatori indicati nel DPR n. 633/1972, le seguenti informazioni imprescindibili:
- il codice identificativo gara (C.I.G.), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- il codice unico di progetto (C.U.P.), in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.
Pertanto la AULSS n. 1 non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino i codici
C.I.G. e C.U.P., ove previsti.
Per quanto concerne il contenuto informativo della fattura elettronica, si evidenzia la necessità di valorizzare alcune informazioni non obbligatorie che tuttavia la AULSS n. 1 ritiene indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione dei documenti nei sistemi contabili e gestionali aziendali, quali:
- data e numero d’ordine d’acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
- data e numero del D.D.T. per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- riferimento dell’Amministrazione.
Gli elementi di cui sopra dovranno essere inseriti negli specifici campi del tracciato (non in generici campi di annotazione) al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati.
Le fatture per l’attività di ricovero dovranno precisare:
- i singoli D.R.G. trattati;
- il costo unitario del D.R.G;
- il costo complessivo;
- il corrispettivo totale relativo alla sommatoria di tutti i D.R.G. svolti.
Il valore dei D.R.G. e dei compensi per l’attività ambulatoriale in sede di fatturazione dovrà essere quello regionale in vigore, scontato della percentuale unica di sconto proposta in sede di offerta.
Per le prestazioni erogate nei confronti di cittadini residenti in altre Regioni, il pagamento sarà effettuato successivamente all’avvenuta compensazione in favore della Regione Vento da parte del servizio sanitario regionale d’appartenenza.
I pagamenti in questi casi saranno effettuati in relazione al principio della correlazione tra costi e ricavi e, poiché la Regione Veneto attribuirà ad AULSS n. 1 Dolomiti le risorse necessarie dopo due esercizi, in analogia alle operazioni di valorizzazione della mobilità attiva e passiva tra Regioni, solo dopo ventiquattro mesi sarà possibile procedere al pagamento.
L’aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, assume l’obbligo di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura in oggetto, secondo le modalità di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”.
In particolare, la società si impegna a registrare, su conto corrente dedicato – anche in via non esclusiva − i movimenti finanziari, da effettuarsi tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, e riportanti il codice identificativo di gara (C.I.G.), se previsto relativamente a quanto affidato, o il C.U.P. L’aggiudicatario si impegna inoltre a comunicare ad AULSS n. 1 Dolomiti gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché i nominativi, le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche delegate ad operare sul conto sopra citato entro il termine di sette giorni dall’accensione del medesimo o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad un commessa pubblica.
L’AULSS n. 1 Dolomiti si impegna a verificare l’inserimento di analoga clausola nel caso di stipula di subcontratti.
Fatturazione attiva
Le fatture relative ai servizi resi a favore del concessionario saranno emesse trimestralmente dall’AULSS n. 1 Dolomiti e saranno così suddivise :
- la quota relativa al canone concessorio per l’utilizzo del Padiglione Codivilla, delle attrezzature, degli arredi, delle cosiddette “casette” e del marchio“Istituto Codivilla Putti di Cortina d’Ampezzo”;
- la quota relativa al canone concessorio per l’utilizzo del Padiglone Putti, delle attrezzature e degli arredi in esso compresi, di proprietà dell’INAIL.
Il pagamento delle fatture emesse dall’AULSS n. 1 Dolomiti dovrà essere effettuato dal concessionario nel termine di 30 giorni dalla data di emissione.
ART. 30 - MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI RELATIVI AI LAVORI
Pagamenti in acconto
Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi di legge, raggiungono un importo non inferiore al € 500.000,00 (cinquecentomila/00) come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del D.P.R. n. 207/2010.
Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al punto1:
a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010;
b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del D.P.R. n. 207/2010.
L’AULSS n. 1 provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento - in deroga a quanto previsto dall’art. 1, co. 4 del decreto legislativo n. 192/12, atteso che le liquidazioni avverranno a seguito dello svolgimento dei necessari controlli e di altre incombenze tecniche che necessitano di tali tempistiche – entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m..
Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dal concessionario, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al punto 1.
In deroga alla previsione del punto 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso punto 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato a saldo. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l’inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e quelli determinati a misura.
Pagamenti a saldo
Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale, nel rispetto della distinzione tra i corrispettivi a corpo e a misura, è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dal concessionario, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se il concessionario non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, comprensiva delle ritenute riferite alla contribuzione previdenziale e assistenziale, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. ed in ogni caso dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che il concessionario presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, il concessionario risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Azienda Sanitaria entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
Il concessionario e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
Ogni pagamento è subordinato alla presentazione all’AULSS n. 1 della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
a) all’acquisizione del DURC dell’concessionario e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Azienda Sanitaria, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n.
40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
e) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l’avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilità utile.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del concessionario, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso il concessionario, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l’AULSS n. 1 provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo
Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dell’AULSS n. 1 per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti al concessionario gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma successivo.
In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito, per causa imputabile all’AULSS n. 1, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti
percentuali.
ART. 31 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all’AULSS n. 1 in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
ART. 32 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al concessionario tramite PEC il contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.
Il concessionario si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. A tal fine, l’Azienda Sanitaria contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.
Il concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda Sanitaria.
Il concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del concessionario medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
ART. 33 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto dovrà essere stipulato nel termine di 40 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Da tale data il concessionario dovrà prendere in carico la gestione del presidio ospedaliero.
Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico del concessionario:
a) le spese contrattuali, comprensive di xxxxx e di registrazione;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico del concessionario.
A carico del concessionario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. Esclusa.
In caso di particolare urgenza, l’Azienda Sanitaria può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 34 - SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto nei limiti, termini e modalità prescritte dall’art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 35- MODIFICA DEL CONTRATTO
E’ ammessa la modifica del contratto di concessione durante il periodo di efficacia nei limiti, termini e modalità di cui all’art. 175 del D. Lgs. n. 50/2016.
Le parti in tal caso procederanno, con cadenza triennale e nei casi in cui una delle parti ne ravvisi l’urgenza, ad un esame dei presupposti e delle condizioni economico-finanziarie del contratto di concessione e, qualora si riscontri una alterazione dell’equilibrio economico-finanziario, concorderanno una revisione.
La parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione, tramite PEC, all’altra. Con l’esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che comporterebbero una alterazione dell’equilibrio del Piano Economico Finanziario.
L’altra parte dovrà comunicare, stesso mezzo, le proprie determinazioni in merito alla richiesta di revisione entro 30 giorni dalla ricezione della stessa.
In caso di disaccordo in merito ai presupposti di revisione della concessione, si procede in ogni caso alla apertura della procedura di un accordo bonario.
ART. 36 - ACCORDO BONARIO
Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il
RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.
La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma precedente, corredata dalla propria relazione riservata.
Il RUP, entro 15 (quindici) giorni da tale comunicazione, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e il concessionario scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al secondo capoverso.
L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il concessionario, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo xxxxxxx, che viene trasmessa al dirigente competente della AULSS n. 1 Dolomiti e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte dell’AULSS n.1. In caso di rigetto della proposta da parte del concessionario oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede davanti al Tribunale ordinario competente. E’ esclusa la competenza arbitrale.
La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione.
Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dall’AULSS n. 1, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l’AULSS n. 1 o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal concessionario, ovvero può formulare una proposta di transazione al concessionario, previa audizione del medesimo.
La procedura di cui al comma precedente può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
Nelle more della risoluzione delle controversie il concessionario non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’AULSS n. 1 Dolomiti.
ART. 37 - CONTESTAZIONI E PENALI - SERVIZI
Nel caso di colpevole inosservanza dei termini, previsti dall’art. 32, di presa in carico della gestione, l’AULSS
n. 1 Dolomiti potrà applicare una penale giornaliera pari ad € 2.000,00.
In ogni altro caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto, al concessionario sarà applicata una penale da € 100 a € 2.000 a seconda della gravità dell’infrazione.
Poiché il servizio contemplato è da ritenersi di pubblica utilità, la Ditta per nessuna ragione può sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito, eseguirlo in ritardo.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle suddette penali verranno contestati per iscritto dall'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti al concessionario, il quale dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 giorni dalla ricezione della contestazione; qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio dell’Azienda ULSS, a giustificare l’inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al concessionario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’adempimento.
L’applicazione delle dette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti intenda eventualmente intraprendere. Rimane in ogni caso riservato all’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.
L’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, in ogni caso, si riserva, dopo la contestazione formale nei confronti del concessionario, di procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di danni ulteriori.
ART. 38 - CONTESTAZIONI E PENALI - LAVORI
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari 1‰ all’uno per mille dell’importo contrattuale relativo ai lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione della progettazione esecutiva, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari 1‰ all’uno per mille dell’importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili al concessionario;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se il concessionario, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo..
La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 38, in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’AULSS n.1 a causa dei ritardi.
Per le penali relative ai servizi tecnici in appalto si fa riferimento al Disciplinare d’Incarico del 22/03/2010.
ART. 39 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’eventuale ritardo imputabile al concessionario nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 50 (cinquanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione dell’AULSS n. 1 e senza obbligo di ulteriore motivazione.
La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora del concessionario con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 38, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dal concessionario rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
Sono dovuti dal concessionario i danni subiti dalla AULSS n. 1 in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la AULSS n. 1 può trattenere qualunque somma maturata a credito del concessionario in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
In caso di risoluzione del contratto, l’Azienda Sanitaria oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.
L’Azienda Sanitaria, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo PEC, potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:
− in qualsiasi momento dell’esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del C.C., tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati guadagni;
− in caso di xxxxx, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
− in caso di revoca dell’accreditamento con il SSR, di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del X.X. 00/00/0000, n 267 e s.m.i.), di fallimento, di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
− in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
− nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti;
− nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore, ai sensi dell’art.
1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa);
− in caso di mancato rispetto dei termini dell’avvio del servizio previsto dal presente Capitolato Speciale di gara;
− dopo 3 (tre) contestazioni scritte per inadempimento agli obblighi contrattuali previsti;
− in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Inoltre il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.
La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi (anche mediante scorrimento della graduatoria) la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda ULSS n. Dolomiti e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
In caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovrà comunque garantire la continuità del servizio fino all’effettiva operatività dell’assegnazione ad altra Ditta.
ART. 40 - PROTOCOLLO DI LEGALITA’
All’affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23/07/2014 (e rinnovato in data 7/09/2015) ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:
xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx
Il concessionario s’impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23/07/2014 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
ART. 41 - CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale (comprensivo degli Oneri di sicurezza) dei lavori e del valore annuo del contratto comprensivo della remunerazione per funzioni non tariffate.
Se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20%
(venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata all’AULSS n. 1 prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
L’AULSS n. 1 può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’AULSS n. 1 senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’AULSS n. 1; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte dell’AULSS n. 1, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 42 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che scaturisca dal presente contratto è competente il Foro di Belluno.
ALLEGATI:
ALLEGATO 1 - D.G.R. n. 377/2017, completa di allegato;
ALLEGATO 2 – Documentazione tecnica relativa al Padiglione Codivilla; ALLEGATO 3 - Documentazione tecnica relativa alle cosiddette “casette”; ALLEGATO 4 – Elenco arredi e attrezzature;
ALLEGATO 5 – Elenco servizi connessi al funzionamento della struttura;
ALLEGATO 6 – Disciplinare d’incarico con Associazione professionale temporanea con capogruppo l’arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx del 22/03/2010; ALLEGATO 7 – Documentazione tecnica relativa al Padiglione Putti;
ALLEGATO 8 - Progetto definitivo con i relativi allegati; ALLEGATO 9 – Autorizzazioni dei diversi enti coinvolti;
ALLEGATO 10 – Parcella Associazione professionale temporanea con capogruppo l’arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx; ALLEGATO 11 – Elenco lavori appartenenti alla categoria prevalente;
ALLEGATO 12 - Elenco lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente; ALLEGATO 13 - Elenco categorie di lavorazioni omogenee;
ALLEGATO 14 – Elenco del personale.