Contratto collettivo di lavoro Posta CH SA
Contratto collettivo di lavoro Posta CH SA
Valido dal 1o gennaio 2016
Xxxxxxxxxxxxx 0
0000 Xxxxx
Sindacato dei media e della comunicazione
Xxxxxxxxxxxxxxx 00 Xxxxxxx xxxxxxx 0000 Xxxxx
Xxxxxxxxx 00 Xxxxxxx xxxxxxx 0000 Xxxxx 14
2a edizione d’agosto 2015
Sommario
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Indice delle abbreviazioni 5
1 Campo di applicazione 6
1.1 Campo di applicazione aziendale e personale 6
1.2 Eccezioni 6
2 Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro 7
2.1 In generale 7
2.2 Periodo di prova 7
2.3 Rapporti di lavoro di durata determinata 8
2.4 Grado di occupazione con opzione (opzione GO) 8
2.5 Lavoro occasionale 8
2.6 Personale a prestito 9
2.7 Luogo di lavoro, luogo d’impiego e area di impiego 9
2.8 Luogo d’impiego diverso dal luogo di lavoro 10
2.9 Rimborso spese 10
2.10 Tempo di lavoro 11
2.10.1 Rilevamento del tempo di lavoro 11
2.10.2 Tempo di lavoro settimanale 11
2.10.3 Pause non retribuite 11
2.10.4 Pause retribuite 11
2.10.5 Ore supplementari 12
2.10.6 Lavoro straordinario 12
2.11 Modelli di tempo di lavoro 13
2.11.1 Orari di lavoro secondo piano di impiego 13
2.11.2 Tempo di lavoro annuale aziendale 14
2.11.3 Orario di lavoro flessibile (GLAZ) 15
2.11.4 Conto risparmio ore 16
2.11.5 Riduzione del grado di occupazione per i collaboratori /
le collaboratrici più anziani/e 16
2.12 Lavoro serale, notturno e domenicale 17
2.12.1 In generale 17
2.12.2 Supplemento salariale per lavoro serale 17
2.12.3 Supplementi di tempo e salariali per il lavoro notturno 17
2.12.4 Supplementi salariali per il lavoro domenicale 18
2.13 Indennità per servizio di picchetto 19
1
Sommario
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2.14 Vacanze 19
2.14.1 Durata delle vacanze 19
2.14.2 Godimento delle vacanze 19
2.14.3 Indennità per le vacanze per lavoro serale, notturno e domenicale 20
2.14.4 Interruzione delle vacanze 20
2.14.5 Riduzione delle vacanze 20
2.14.6 Liquidazione e compensazione delle vacanze 20
2.15 Possibilità di scelta tra salario, vacanze e tempo di lavoro 20
2.16 Giorni festivi 21
2.17 Congedi e assenze 21
2.17.1 Congedo maternità 21
2.17.2 Congedo paternità 21
2.17.3 Congedo di adozione 22
2.17.4 Garanzia del rientro 22
2.17.5 Assenze retribuite 22
2.17.6 Congedi non retribuiti 23
2.17.7 Sostegno nell’assistenza dei congiunti 23
2.17.8 Perfezionamento 23
2.18 Valutazione del personale 23
2.19 Salario, indennità e detrazioni 24
2.19.1 In generale 24
2.19.2 Determinazione del salario e sistema salariale 24
2.19.3 Classificazione delle funzioni in livelli di funzione 24
2.19.4 Assegni familiari 26
2.19.5 Contributi per custodia di bambini complementare alla famiglia 27
2.19.6 Premi e indennità speciali 27
2.19.7 Contributo alle spese d’esecuzione 27
2.20 Premio fedeltà 28
2.21 Impedimento al lavoro 28
2.21.1 Obbligo di comunicazione, certificato medico 28
2.21.2 Medico di fiducia 29
2.21.3 Reinserimento 29
2.21.4 Principi del versamento continuato del salario 29
2.21.5 Prestazioni in caso di malattia 30
2.21.6 Prestazioni in caso di infortunio 31
2.21.7 Versamento continuato del salario in caso di servizio militare,
servizio della protezione civile o servizio civile 32
2.21.8 Prestazioni in caso di decesso 32
2
Sommario
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2.22 Previdenza professionale 33
2.23 Diritti e obblighi 33
2.23.1 Segretezza 33
2.23.2 Concessione e accettazione di regali 34
2.23.3 Occupazioni lucrative accessorie e cariche pubbliche 34
2.24 Proprietà intellettuale 35
2.25 Abbigliamento da lavoro 35
2.26 Parità di trattamento 36
2.27 Protezione della personalità 36
2.28 Partecipazione aziendale 36
2.29 Protezione dei dati e sorveglianza elettronica 36
2.30 Modifica e fine del rapporto di lavoro 37
2.30.1 Cambiamento temporaneo del luogo di lavoro o dell’ambito di attività 37
2.30.2 Cessazione senza disdetta 38
2.30.3 Disdetta e termini di disdetta 38
2.30.4 Motivi di disdetta 38
2.30.5 Forma della disdetta 38
2.30.6 Protezione contro il licenziamento 39
2.31 Controversie tra il datore di lavoro e i collaboratori /
le collaboratrici 40
2.32 Piano sociale 40
3 Disposizioni inerenti al diritto delle obbligazioni 41
3.1 Trattative salariali 41
3.2 Collaborazione tra le parti del CCL 41
3.2.1 In generale 41
3.2.2 Diritti di partecipazione 42
3.2.3 Materie della partecipazione 42
3.3 Pace del lavoro 43
3.4 Disponibilità al negoziato 43
3.5 Conflitti tra le parti del CCL 43
4 Periodo di validità 44
5 Allegato 1: Persone in formazione 45
5.1 Campo di applicazione 45
5.2 Diritto applicabile 45
5.3 Impieghi di persone in formazione in aziende terze 45
3
Sommario
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5.4 Luogo di lavoro 45
5.5 Tempo di lavoro 46
5.6 Vacanze 46
5.7 Giorni festivi 46
5.8 Congedi e assenze 46
5.8.1 Assenze retribuite 46
5.8.2 Congedo non retribuito 46
5.9 Occupazione lucrativa accessoria 46
5.10 Servizi militari 47
5.11 Salari, indennità, premi e rimborso spese (spese) 47
5.12 Contributo alle spese d’esecuzione 47
5.13 Risoluzione del contratto di tirocinio 47
5.14 Entrata in vigore 47
6 Allegato 2: Giorni festivi equiparati alla domenica 48
7 Allegato 3: Salario 50
7.1 Salari e fasce salariali 50
7.1.1 Fasce salariali
(stato al 1o gennaio 2016) per collaboratori/collaboratrici in base al CCL Posta CH SA ad esclusione dei collaboratori / delle collabo- ratrici in una funzione di vendita presso Rete postale e vendita
(appartenenti alle serie di funzioni 301 e 313) 50
7.1.2 Fasce salariali
(stato al 1o gennaio 2016) per i collaboratori / le collaboratrici in una funzione di vendita presso Rete postale e vendita
(appartenenti delle serie di funzioni 301 e 313) 50
7.2 Regioni salariali 51
8 Allegato 4: Disposizioni transitorie 54
8.1 Rapporti di lavoro 54
8.2 Prestazioni in caso di malattia e infortunio 54
8.3 Congedo paternità e di adozione 54
8.4 Transizione dei salari attuali 55
8.5 Premio fedeltà 55
8.6 Supplemento per lavoro nei giorni festivi per lavoratori occasionali 56
4
Indice delle abbreviazioni
Indice delle abbreviazioni
art. articolo
CCL contratto collettivo di lavoro CIL contratto individuale di lavoro
CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) (RS 220)
CPC commissione paritetica di conciliazione cpv. capoverso
IPG indennità per perdita di guadagno lett. lettera
XXXX Xxxxx federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno) (RS 834.1)
RS Raccolta sistematica del diritto federale seg./segg. e seguente / e seguenti
5
Campo di applicazione
1 Campo di applicazione
1.1 Campo di applicazione aziendale e personale
1Il presente contratto collettivo di lavoro si applica ai collaboratori / alle collaboratrici di Posta CH SA (di seguito: datore di lavoro) che beneficiano di un rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 319 segg. CO.
2Per i collaboratori / le collaboratrici che sono membri di un sindacato contraente, si applica direttamente il CCL. Per gli altri collaboratori / le altre collaboratrici si applicano le disposizioni normative del presente CCL basandosi sul CIL.
1.2 Eccezioni
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente CCL le categorie di personale sotto indicate, tuttavia i collaboratori / le collaboratrici esclusi dal campo di applicazione nelle lettere da a a d non possono superare il 10% dei collaboratori / delle collaboratrici di Posta CH SA:
a. collaboratori/collaboratrici con livello di funzione superiore a 9
b. collaboratori/collaboratrici con funzioni di gestione, di specialista e di responsabile di progetto, i quali / le quali per il 31 dicembre 2015 siano soggetti a un regolamento dei quadri o degli specialisti
c. collaboratori/collaboratrici con retribuzione variabile nel settore delle vendite
d. ulteriori collaboratori/collaboratrici attuali su loro richiesta e nuovi assunti
e. stagisti
6
Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
2 Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
2.1 In generale
1Qualora il presente CCL non contenga alcuna regolamentazione, si appli- xxxx in particolare le disposizioni del CO.
2Il datore di lavoro stipula con i collaboratori / le collaboratrici sottoposti al campo d’applicazione del presente CCL un CIL scritto. Il presente CCL forma parte integrante del CIL. Il CIL regola almeno:
– l’inizio del rapporto di lavoro
– la durata del rapporto di lavoro, se a tempo determinato
– il grado di occupazione
– l’attività
– il livello di funzione
– il salario iniziale
– il luogo di lavoro
3In caso di partenza di un collaboratore / una collaboratrice da una società del gruppo La Posta Svizzera SA consolidata integralmente e qualora tale collaboratore/collaboratrice, entro dodici mesi, entri di nuovo in servizio presso Posta CH SA, la durata del servizio raggiunta fino alla partenza viene computata integralmente.
4L’assunzione può essere fatta dipendere dal contenuto dell’estratto del casellario giudiziale nonché da un accertamento medico di idoneità. Il datore di lavoro ha il diritto, ove necessario, di richiedere ulteriori documenti come ad esempio un estratto del registro delle esecuzioni e di far dipen- dere la costituzione del rapporto di lavoro dal risultato di tali verifiche.
5La prosecuzione dell’impiego può essere fatta dipendere dal contenuto dell’estratto del casellario giudiziale nonché da un accertamento medico
di idoneità, qualora ciò sia necessario per motivi aziendali oppure sia pre- scritto dalla legge.
6In caso di cambiamento di funzione si applica per analogia il capoverso 4 nella misura in cui le verifiche siano in relazione con la nuova attività e siano necessarie per motivi aziendali oppure siano prescritte dalla legge.
2.2 Periodo di prova
1Il periodo di prova dura tre mesi. Nel CIL è possibile pattuire un periodo di prova più breve o una rinuncia ad esso.
2In caso di passaggio da una società del gruppo consolidata integralmente a Posta CH SA, si rinuncia a un periodo di prova. Al suo posto può essere concordato un periodo d’introduzione.
7
Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
2.3 Rapporti di lavoro di durata determinata
1Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono concordare nel CIL una limitazione temporale del rapporto di lavoro.
2I rapporti di lavoro di durata determinata possono essere stipulati per un periodo massimo di 18 mesi. Qualora i rapporti di lavoro vengano prose- guiti oltre tale durata, sono considerati di durata indeterminata.
3I rapporti di lavoro di durata determinata possono essere prolungati con un limite temporale al massimo due volte; la durata complessiva non può superare i 18 mesi.
4Qualora il periodo di interruzione tra la fine del rapporto di lavoro prece- dente e l’inizio di quello successivo superi tre mesi, il successivo rapporto
di lavoro di durata determinata può durare a sua volta al massimo 18 mesi. La concatenazione di più rapporti di lavoro di durata determinata pre- suppone in ogni caso una ragione oggettiva.
2.4 Grado di occupazione con opzione (opzione GO)
1In via eccezionale il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici pos- sono concordare nel CIL che il datore di lavoro possa aumentare o ridurre il grado di occupazione dei collaboratori / delle collaboratrici a tempo indeterminato fino a un massimo del 20% (rapportato al grado di occupa- zione rispettivamente in essere) qualora motivi aziendali lo richiedano.
2Una modifica del grado di occupazione ai sensi del capoverso 1 può avvenire al massimo una volta per ciascun anno civile, osservando un ter- mine di notifica corrispondente al termine di disdetta di cui all’articolo 2.30.3 capoverso 1.
3Qualora il collaboratore / la collaboratrice receda dal rapporto di lavoro entro dieci giorni dalla notifica ai sensi del capoverso 2, il grado di occu- pazione resta invariato per la durata del termine di disdetta.
4Il piano sociale di cui all’articolo 2.32 non è applicabile in caso di modifi- che del grado di occupazione ai sensi del capoverso 1.
2.5 Lavoro occasionale
1Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono concordare nel CIL che il collaboratore / la collaboratrice svolga lavoro occasionale.
2Il grado di occupazione medio annuo dei collaboratori / delle collaboratrici di cui al capoverso 1 non può superare il 20%.
3Il datore di lavoro può offrire impieghi di lavoro ai collaboratori / alle collaboratrici ai sensi del capoverso 1. I collaboratori / le collaboratrici pos- sono accettare o rifiutare gli impieghi di lavoro offerti.
8
Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
4I collaboratori / le collaboratrici di cui al capoverso 1 ricevono un supple- mento salariale del 2,5%. Tale supplemento salariale viene erogato in sostituzione di un versamento continuato del salario in caso di incapacità lavorativa. Gli articoli 2.21.1 (obbligo di notifica, certificato medico),
2.21.3 (reinserimento) e 2.21.5 (prestazioni in caso di malattia) non si applicano per tali collaboratori/collaboratrici.
5I collaboratori / le collaboratrici di cui al capoverso 1 hanno diritto a un supplemento per lavoro nei giorni festivi del 3,75% nonché a un’indennità per le vacanze del 13,04% (fino all’anno civile compreso, nel quale viene compiuto il 59o anno di età) risp. del 15,56% (a partire dall’anno civile, nel quale viene compiuto il 60o anno di età).
6Con riferimento agli impieghi di lavoro già concordati, i collaboratori / le collaboratrici devono informare immediatamente il datore di lavoro in caso di loro impedimento a lavorare.
7Il piano sociale (articolo 2.32) non si applica per i collaboratori / le colla- boratrici di cui al capoverso 1.
2.6 Personale a prestito
1I lavoratori / le lavoratrici a prestito, che vengono impiegati nell’ambito di applicazione del presente CCL, possono essere impiegati presso Posta CH SA per un periodo ininterrotto non superiore a dodici mesi. Qualora
Posta CH SA intenda continuare ad occupare il lavoratore / la lavoratrice a prestito oltre tale periodo, dovrà offrirgli/offrirle un contratto di lavoro basato sul presente CCL.
2Il capoverso 1 si applica per analogia al prestito di personale interno al gruppo.
3Stipulando contratti con agenzie di collocamento di personale, Posta CH SA conviene che per i lavoratori / le lavoratrici a prestito valgano, per quanto riguarda il tempo di lavoro e il salario, le disposizioni del presente CCL.
2.7 Luogo di lavoro, luogo d’impiego e area di impiego
1Nel CIL viene definito un luogo di lavoro. L’inizio della prestazione lavorativa avviene presso il luogo di lavoro o in un altro luogo d’impiego assegnato dal datore di lavoro all’interno dell’area di impiego di cui al capoverso 2. 2Partendo dal luogo di lavoro, l’area di impiego ha la seguente estensione:
a. tempo di percorrenza con i mezzi pubblici dal luogo di lavoro (compreso traffico urbano, senza tragitti a piedi): al massimo 45 minuti
b. tempo di percorrenza con veicolo a motore dal luogo di lavoro (tragitto più breve e diretto nel traffico stradale): al massimo 30 minuti
9
Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
Qualora in relazione a un luogo di impiego sussistano le condizioni di cui alla lettera a o alla lettera b, il luogo d’impiego si considera all’interno dell’area d’impiego. In linea di principio si deve utilizzare il trasporto pubblico. Eccezionalmente, nella misura in cui ciò sia opportuno e ragio- nevole, va utilizzato il veicolo a motore.
3Per motivi aziendali il datore di lavoro può eccezionalmente assegnare ai collaboratori / alle collaboratrici un lavoro al di fuori dell’area di impiego.
2.8 Luogo d’impiego diverso dal luogo di lavoro
1Laddove il luogo di lavoro non coincida con il luogo di impiego assegnato dal datore di lavoro, la prestazione di lavoro si considera eseguita fuori sede se sussistono le seguenti condizioni:
a. tempo di percorrenza con i mezzi pubblici dal luogo di lavoro (compreso traffico urbano, senza tragitti a piedi): più di otto minuti
b. distanza percorsa con veicolo a motore dal luogo di lavoro
(tragitto più breve e diretto nel traffico stradale): più di otto chilometri In linea di principio si deve utilizzare il trasporto pubblico. Eccezionalmente, nella misura in cui ciò sia opportuno e ragionevole, va utilizzato il veicolo
a motore.
2Qualora la prestazione di lavoro venga eseguita fuori sede conformemente al capoverso 1 e dunque il tempo di spostamento sia maggiore del solito, la differenza di tempo rispetto al normale tempo di spostamento rappre- senta tempo di lavoro.
2.9 Rimborso spese
1Il datore di lavoro rimborsa ai collaboratori / alle collaboratrici tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro.
2Se la prestazione di lavoro è eseguita fuori sede ai sensi dell’articolo 2.8 capoverso 1, i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto al seguente rimborso spese:
a. spese di viaggio per viaggi di servizio:
– 60 centesimi per chilometro in caso di utilizzo dell’auto privata
– 30 centesimi per chilometro in caso di utilizzo di altri veicoli a motore a partire da 50 cm3
– oppure costi per il biglietto in caso di utilizzo del trasporto pubblico (abbonamento a metà prezzo, in linea di massima in 2a classe)
In caso di utilizzo di un veicolo privato vengono rimborsate soltanto le spese supplementari per il tragitto aggiuntivo rispetto al percorso per recarsi al luogo di lavoro concordato.
10
Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
b. spese per il vitto (laddove il pasto non possa essere consumato presso il luogo usuale o presso il luogo di domicilio):
– colazione: al massimo 10 franchi per pasto
– xxxxxx e cena: al massimo 17 franchi per pasto
– spese di pernottamento: al massimo 150 franchi per pernottamento (base: albergo tre stelle)
3Ulteriori dettagli sono disciplinati nel regolamento delle spese.
2.10 Tempo di lavoro
2.10.1 Rilevamento del tempo di lavoro
Il datore di lavoro provvede a un adeguato rilevamento dei tempi di lavoro individuali da parte dei collaboratori / delle collaboratrici, affinché possa essere verificato il rispetto delle prescrizioni di legge nonché delle disposi- zioni del presente CCL.
2.10.2 Tempo di lavoro settimanale
1Il normale tempo di lavoro settimanale medio dei collaboratori / delle col- laboratrici impiegati/e a tempo pieno è di 42 ore.
2La settimana lavorativa di cinque giorni deve essere rispettata se le condi- zioni aziendali lo consentono.
2.10.3 Pause non retribuite
Il lavoro deve essere interrotto con pause delle seguenti durate minime:
– una mezz’ora in caso di un tempo di lavoro giornaliero superiore a sette ore
– un’ora in caso di tempo di lavoro giornaliero superiore a nove ore
Nel computo del diritto alle pause, la pausa retribuita di cui all’articolo 2.10.4 viene considerata soltanto se il collaboratore / la collaboratrice durante la pausa retribuita non può allontanarsi dal luogo di lavoro.
2.10.4 Pause retribuite
1I collaboratori / le collaboratrici hanno diritto a una pausa considerata come tempo di lavoro e retribuita di 15 minuti, se il tempo di lavoro ininterrotto pianificato (inclusa tale pausa) dura almeno tre ore e mezza. 2Al giorno i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto al massimo a una pausa retribuita ai sensi del capoverso 1.
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
3Qualora i collaboratori / le collaboratrici prestino esclusivamente lavoro allo schermo (in particolare videocodifica, rilevamento dati), hanno diritto a pause aggiuntive di cinque minuti per ciascuna ora di lavoro completa.
2.10.5 Ore supplementari
1Vengono considerate come ore supplementari le ore prestate che supe- rano il tempo di lavoro concordato contrattualmente nei limiti del tempo di lavoro massimo previsto per legge. Esse devono essere ordinate dal datore di lavoro o autorizzate a posteriori come tali.
2Le ore supplementari devono essere compensate con tempo libero di uguale durata. Se non è possibile giungere a un accordo sul momento della compensazione, questo è stabilito dal datore di lavoro. In casi eccezionali le ore supplementari vengono liquidate in denaro.
3Per i collaboratori / le collaboratrici impiegati/e a tempo pieno il pagamento delle ore supplementari avviene senza supplemento salariale.
4Per i collaboratori / le collaboratrici impiegati/e a tempo parziale il paga- mento avviene fino a 84 ore supplementari in un anno civile senza supplemento salariale. Per ulteriori ore supplementari nello stesso anno civile tali collaboratori/collaboratrici ricevono un supplemento salariale del 25%.
5I collaboratori / le collaboratrici a tempo parziale non possono essere chiamati/e a prestare regolarmente o senza accordo preliminare ore sup- plementari per un periodo prolungato. Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici a tempo parziale adottano misure adeguate per limitare
il numero delle ore supplementari e possono eventualmente accordarsi per una modifica del grado di occupazione.
2.10.6 Lavoro straordinario
1Si considerano come lavoro straordinario le ore prestate oltre il tempo di lavoro massimo previsto per legge.
2Il tempo di lavoro massimo previsto per legge può eccezionalmente essere superato, in particolare in caso di urgenza del lavoro, di cumulo straordi- nario di lavoro o al fine di evitare o risolvere delle perturbazioni dell’esercizio. 3È possibile pattuire che il lavoro straordinario venga compensato con tempo libero di uguale durata. Qualora la compensazione non sia possibile entro un periodo ragionevole, il lavoro straordinario viene pagato con
un supplemento del 25%.
12
Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
2.11 Modelli di tempo di lavoro
1Presso il datore di lavoro si applicano i modelli di tempo di lavoro di cui agli articoli 2.11.1, 2.11.2 e 2.11.3.
x. Xxx i collaboratori / le collaboratrici che non devono prestare il loro lavoro secondo un piano di impiego, il datore di lavoro stabilisce il modello di tempo di lavoro applicabile nel singolo caso
b. Per i collaboratori / le collaboratrici che devono prestare il loro lavoro conformemente a un piano di impiego, il datore di lavoro stabilisce se si applica il modello «Orari di lavoro secondo piano di impiego» (art. 2.11.1) oppure «Orario di lavoro flessibile» (art. 2.11.3).
In alternativa, il datore di lavoro può concordare con tali collaboratori/colla- boratrici l’applicazione del modello «Tempo di lavoro annuale aziendale» di cui all’articolo 2.11.2. I contraenti del CCL possono pattuire l’applicazione del modello «Tempo di lavoro annuale aziendale» di cui all’articolo 2.11.2 per intere categorie di personale. In tali casi non interviene alcun accordo individuale tra il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici
2Le esigenze dei collaboratori / delle collaboratrici devono essere conside- rate adeguatamente nella pianificazione dell’impiego.
3Il datore di lavoro può rendere possibili per i collaboratori / le collaboratrici forme di lavoro mobili nell’ambito dei modelli di tempo di lavoro.
2.11.1 Orari di lavoro secondo piano di impiego
1I collaboratori / le collaboratrici con orari di lavoro secondo un piano di impiego prestano il tempo di lavoro concordato contrattualmente secondo il piano di impiego.
2I collaboratori / le collaboratrici di regola vengono informati dal datore di lavoro con due settimane di anticipo sugli impieghi di lavoro pianificati per loro. Laddove sussistano motivi impellenti e ciò sia ragionevolmente accettabile, il datore di lavoro ha il diritto di ordinare unilateralmente modifiche a corto termine del piano di impiego.
3Qualora intervenga una disdetta o una riduzione a meno di 72 ore prima dell’impiego pianificato e i collaboratori / le collaboratrici insistano per prestare il lavoro secondo il piano di impiego, il corrispondente lavoro si considera come prestato, qualora il motivo della disdetta o della riduzione sia addebitabile al datore di lavoro.
4Di regola, il tempo minimo di lavoro giornaliero deve corrispondere al 50% del tempo di lavoro medio giornaliero. Il computo del tempo di lavoro medio giornaliero si basa sul tempo di lavoro concordato contrattualmente; tale regolamentazione non vale per i sabati.
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
5Il saldo delle ore dei collaboratori / delle collaboratrici non deve superare in alcun momento le dieci ore per il saldo negativo e le 50 ore per il saldo positivo.
6Qualora il saldo positivo delle ore superi eccezionalmente il numero massi- mo di ore di cui al capoverso 5, il datore di lavoro e i collaboratori / le colla- boratrici adottano misure adeguate per una riduzione del saldo delle ore. 7Se non vi è alcuna compensazione dei saldi, il datore di lavoro e i colla- boratori / le collaboratrici possono concordare che un saldo positivo venga trasferito su un conto risparmio ore ai sensi dell’articolo 2.11.4. In casi eccezionali il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono concordare il pagamento di un saldo positivo delle ore.
2.11.2 Tempo di lavoro annuale aziendale
1I collaboratori / le collaboratrici con tempo di lavoro annuale aziendale devono prestare il tempo di lavoro contrattuale nell’arco di un anno osservando un eventuale piano di impiego.
2Per i collaboratori / le collaboratrici che devono prestare il loro lavoro secondo il piano di impiego, valgono inoltre le seguenti disposizioni di cui alle lettere a, b e c:
a. i collaboratori / le collaboratrici di regola vengono informati dal datore di lavoro con due settimane di anticipo sugli impieghi di lavoro pianificati per loro; laddove sussistano motivi impellenti e ciò sia ragionevolmente accettabile, il datore di lavoro ha il diritto di ordinare unilateralmente modifiche a corto termine del piano di impiego
b. qualora intervenga una disdetta o una riduzione a meno di 72 ore prima dell’impiego pianificato e i collaboratori / le collaboratrici insistano
per prestare il lavoro secondo il piano di impiego, il corrispondente lavoro si considera come prestato, qualora il motivo della disdetta o della riduzione sia addebitabile al datore di lavoro
c. di regola, il tempo minimo di lavoro giornaliero deve corrispondere al 50% del tempo di lavoro medio giornaliero; il computo del tempo
di lavoro medio giornaliero si basa sul tempo di lavoro concordato con- trattualmente; tale regolamentazione non vale per i sabati
3Il saldo delle ore dei collaboratori / delle collaboratrici non deve superare in alcun momento le 50 ore per il saldo negativo e le 200 ore per il saldo positivo.
4Il saldo del lavoro prestato viene chiuso una volta all’anno. Al momento della chiusura il saldo negativo delle ore non deve superare le 50 ore e il saldo positivo le 100 ore.
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
5Qualora al momento della chiusura il saldo positivo delle ore sia eccezio- nalmente superiore a 100 ore, il datore di lavoro e i collaboratori / le colla- boratrici adottano misure adeguate per l’anno successivo ai fini di una riduzione del saldo delle ore. È possibile riportare nel successivo periodo annuale al massimo 100 ore. Il saldo superiore alle 100 ore viene pagato. 6Qualora il saldo negativo delle ore, al momento della chiusura, superi
il massimo di 50 ore, le ore del saldo negativo eccedenti tale limite massimo decadono a svantaggio del datore di lavoro. Qualora il saldo negativo delle ore sia riconducibile all’intenzione e/o al comportamento del colla- boratore / della collaboratrice, l’intero saldo negativo delle ore viene trasferito al successivo periodo annuale.
7Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono concordare che un saldo positivo venga trasferito su un conto risparmio ore ai sensi dell’articolo 2.11.4. In casi eccezionali il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono concordare il pagamento di un saldo positivo delle ore.
2.11.3 Orario di lavoro flessibile (GLAZ)
1I collaboratori / le collaboratrici con orario di lavoro flessibile possono suddividere autonomamente il proprio lavoro all’interno degli orari di ser- vizio, osservando le esigenze aziendali nonché eventuali orari di presenza. 2Il saldo delle ore dei collaboratori / delle collaboratrici non deve superare in alcun momento le dieci ore per il saldo negativo e le 50 ore per il saldo positivo.
3I collaboratori / le collaboratrici possono compensare il saldo positivo delle ore in ore o giornate previo accordo con il/la superiore, osservando le condizioni quadro di cui al capoverso 1. Per ogni anno civile possono essere complessivamente goduti al massimo dieci giorni di compensazione. Le mezze giornate vengono computate anch’esse nel numero dei giorni di compensazione goduti.
4Qualora il saldo positivo delle ore superi le 50 ore, in linea di massima tali ore decadono senza dar diritto a indennità. Eccezionalmente tali ore non decadono e si considerano come ore supplementari se erano state ordinate dal datore di lavoro o autorizzate a posteriori. Tali ore supplementari non possono superare un totale di 50 ore.
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
2.11.4 Conto risparmio ore
1Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono pattuire per iscritto che il tempo di lavoro prestato e il saldo vacanze vengano trasferiti su un conto risparmio ore e vengano goduti in un momento successivo
in forma di tempo libero o sotto forma di agevolazioni negli orari di lavoro per la partecipazione a un perfezionamento.
2Il diritto alle vacanze previsto per legge nonché le ore di lavoro straordi- nario non possono essere trasferiti su un conto risparmio ore.
3Possono essere accantonate su un conto risparmio ore al massimo 250 ore di lavoro. Se il saldo deve essere utilizzato nell’ambito della riduzione
del grado di occupazione per i collaboratori / le collaboratrici più anziani/e ai sensi dell’articolo 2.11.5 e/o del pensionamento, il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono concordare che possano essere accantonate al massimo 400 ore di lavoro.
4I saldi delle ore accantonati, in via di principio, devono essere goduti entro cinque anni dall’apertura del conto risparmio ore.
2.11.5 Riduzione del grado di occupazione per i collaboratori / le collaboratrici più anziani/e
1I collaboratori / le collaboratrici con un rapporto di lavoro di durata inde- terminata, i quali / le quali abbiano compiuto il 58o anno di età, hanno
il diritto di ridurre una tantum il loro grado di occupazione di almeno
il 10% (rispetto a un’occupazione a tempo pieno). Il grado di occupazione rimanente dopo una tale riduzione deve corrispondere ad almeno il 50% (rispetto a un’occupazione a tempo pieno).
2Dopo una riduzione del grado di occupazione ai sensi del capoverso 1,
i collaboratori / le collaboratrici non hanno diritto ad altre modifiche del grado di occupazione.
3Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici concordano il momento di una riduzione del grado di occupazione ai sensi del capoverso 1.
4Le restanti condizioni d’impiego nonché la funzione rimangono per quanto possibile invariate.
5Nel caso di una riduzione del grado di occupazione ai sensi del capoverso 1, il salario assicurato presso la cassa pensioni, su richiesta del collaboratore / della collaboratrice, rimane invariato. I corrispondenti contributi del datore di lavoro e del collaboratore / della collaboratrice per il mantenimento della previdenza sono a carico del collaboratore / della collaboratrice.
6Riguardo al pensionamento parziale trova applicazione il Regolamento della Cassa pensioni Posta.
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
2.12 Lavoro serale, notturno e domenicale
2.12.1 In generale
Il datore di lavoro può chiamare i collaboratori / le collaboratrici a prestare lavoro notturno e domenicale soltanto con il loro consenso.
2.12.2 Supplemento salariale per lavoro serale
1Prestano lavoro serale regolare i lavoratori che, in un anno civile, vengono impiegati per 25 o più giorni tra le ore 20 e le ore 23.
2Qualora i collaboratori / le collaboratrici vengano impiegati tra le ore 20 e le ore 23, ricevono un supplemento salariale di 7 franchi per ora, pro rata temporis.
3Le pause durante le quali il collaboratore / la collaboratrice non può allontanarsi dal luogo di lavoro e le pause retribuite durante il tempo di lavoro serale devono essere considerate come tempo di lavoro nel computo del tempo di lavoro serale che deve essere retribuito con supplemento.
4I supplementi salariali per il lavoro serale e domenicale vengono cumulati se il collaboratore / la collaboratrice presta lavoro domenicale regolare ai sensi dell’articolo 2.12.4 capoverso 1. Negli altri casi non avviene alcun cumulo e i collaboratori / le collaboratrici ricevono il supplemento salariale rispettivamente più elevato.
2.12.3 Supplementi di tempo e salariali per il lavoro notturno
1Prestano lavoro notturno regolare i lavoratori che, in un anno civile, vengono impiegati per 25 o più notti tra le ore 23 e le ore 6. È fatta salva la possibilità di spostare l’intervallo di tempo (art. 10 cpv. 2 LL).
2Per il lavoro notturno di cui al capoverso 1 i collaboratori / le collaboratrici ricevono i seguenti supplementi salariali e di tempo (fatto salvo quanto previsto al cpv. 4):
a. supplemento di tempo del 10%
b. supplemento salariale di 7 franchi per ora, pro rata temporis
3Per il lavoro notturno tra le ore 24 e le ore 4 (fino alle ore 5 in caso di inizio del servizio prima delle ore 4), in aggiunta ai supplementi di cui al capoverso 2, viene concesso un supplemento di tempo del 20%.
4Qualora i collaboratori / le collaboratrici prestino lavoro notturno ai sensi del capoverso 1, esclusivamente tra le ore 5 e le ore 6, al posto del sup- plemento di tempo di cui al capoverso 2 lettera a, viene concesso un supplemento salariale di 7 franchi per ora, pro rata temporis. Tali collabo-
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
ratori/collaboratrici non hanno diritto ad alcun supplemento salariale o di tempo ai sensi del capoverso 2.
5Le pause durante le quali il collaboratore / la collaboratrice non può allontanarsi dal luogo di lavoro e le pause retribuite durante il tempo di lavoro notturno devono essere considerate come tempo di lavoro nel computo del tempo di lavoro notturno che deve essere retribuito con sup- plemento.
6Per il lavoro notturno che non corrisponda ai criteri di cui al capoverso 1 (ovvero in caso di lavoro notturno irregolare) i collaboratori / le collabo- ratrici ricevono un supplemento salariale del 25%.
7I supplementi salariali per il lavoro notturno e domenicale vengono cumu- lati se il collaboratore / la collaboratrice presta lavoro notturno regolare
ai sensi del capoverso 1 e lavoro domenicale regolare ai sensi dell’articolo
2.12.4 capoverso 1. In tutti gli altri casi non avviene alcun cumulo e i collaboratori / le collaboratrici ricevono il supplemento salariale rispettiva- mente più elevato.
2.12.4 Supplementi salariali per il lavoro domenicale
1Prestano lavoro domenicale regolare i lavoratori che, in un anno civile, vengono impiegati per più di sei domeniche (ovvero tra le ore 23 del sabato e le ore 23 di domenica) e/o giorni festivi previsti per legge equi- parati alla domenica. È fatta salva la possibilità di spostare l’intervallo
di tempo (art. 18 cpv. 2 LL).
2Per il lavoro domenicale ai sensi del capoverso 1, i collaboratori / le colla- boratrici ricevono un supplemento salariale di 11 franchi per ora, pro rata temporis.
3Le pause durante le quali il collaboratore / la collaboratrice non può allontanarsi dal luogo di lavoro e le pause retribuite durante il tempo di lavoro domenicale devono essere considerate come tempo di lavoro nel computo del tempo di lavoro domenicale che deve essere retribuito con supplemento.
4Per il lavoro domenicale che non è prestato in modo regolare ai sensi del capoverso 1 (ovvero in caso di lavoro domenicale irregolare) i collabo- ratori / le collaboratrici ricevono un supplemento salariale del 50%.
5Il lavoro domenicale avente una durata fino a cinque ore viene compensato mediante tempo libero. Qualora il lavoro domenicale duri più di cinque ore, i collaboratori / le collaboratrici, durante la settimana precedente o succes- siva, hanno diritto, immediatamente dopo il tempo di riposo giornaliero, a
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
un giorno libero di almeno 24 ore consecutive. Sono ammesse soluzioni che risultino equivalenti o migliori per i collaboratori / le collaboratrici.
6Il cumulo dei supplementi salariali è disciplinato dagli articoli 2.12.2 capo- verso 4 e 2.12.3 capoverso 7.
2.13 Indennità per servizio di picchetto
1Durante il servizio di xxxxxxxxx il collaboratore / la collaboratrice resta a disposizione al di fuori dell’orario di lavoro per eventuali impieghi di lavoro che riguardino la risoluzione di perturbazioni, la prestazione di assistenza in situazioni di emergenza, ronde di controllo o simili eventi particolari.
2Se i collaboratori / le collaboratrici su ordine del datore di lavoro devono restare a disposizione per un eventuale impiego di lavoro, hanno diritto a una indennità per servizio di picchetto di 5 franchi per ora, pro rata temporis.
3In deroga al capoverso 2, il datore di lavoro può concordare individual- mente con i collaboratori / le collaboratrici delle indennità di picchetto forfetarie.
2.14 Vacanze
2.14.1 Durata delle vacanze
1Il diritto alle vacanze dei collaboratori / delle collaboratrici, in un anno civile, è regolato come segue:
– fino all’anno civile compreso, nel quale viene compiuto il 59o anno di età: sei settimane
– dall’anno civile, nel quale viene compiuto il 60o anno di età: sette settimane
2Nel caso di inizio e/o fine del rapporto di lavoro durante l’anno civile,
il diritto alle vacanze viene proporzionalmente ridotto, pro rata temporis.
2.14.2 Godimento delle vacanze
1Di regola, le vacanze devono essere godute durante l’anno civile corrispon- dente e comprendere almeno una volta l’anno due settimane consecutive. 2Prima di stabilire il periodo in cui godere delle vacanze occorre consultare il collaboratore / la collaboratrice. Il datore di lavoro rispetta i desideri espressi dal collaboratore / dalla collaboratrice nei limiti delle possibilità aziendali. Se non è possibile giungere a un accordo, i periodi in cui godere delle vacanze vengono stabiliti dal datore di lavoro.
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
2.14.3 Indennità per le vacanze per lavoro serale, notturno e domenicale Se i collaboratori / le collaboratrici prestano regolarmente lavoro serale, notturno e/o domenicale, il datore di lavoro applica le seguenti indennità per le vacanze sui supplementi salariali di cui agli articoli 2.12.2 capoverso 2,
2.12.3 capoverso 2 lettera b e 2.12.4 capoverso 2:
– 13,04% nel caso di un diritto alle vacanze di sei settimane
– 15,56% nel caso di un diritto alle vacanze di sette settimane
2.14.4 Interruzione delle vacanze
Qualora un collaboratore / una collaboratrice si ammali o subisca un infor- tunio durante le vacanze, i corrispondenti giorni di vacanza possono essere recuperati in futuro alle seguenti condizioni:
– la capacità di usufruire delle vacanze è venuta meno a causa della malattia / dell’infortunio e
– la malattia / l’infortunio viene comunicata/o al datore di lavoro il più rapidamente possibile e attestata/o da un medico
2.14.5 Riduzione delle vacanze
Un’eventuale riduzione del diritto alle vacanze avviene ai sensi dell’arti- colo 329b CO, rappresentando l’anno civile la base per il calcolo della riduzione del diritto alle vacanze.
2.14.6 Liquidazione e compensazione delle vacanze
1Una compensazione pecuniaria delle vacanze è ammessa soltanto alla fine del rapporto di lavoro, laddove il godimento delle vacanze durante la durata del rapporto di lavoro non sia stata possibile o ragionevolmente accettabile.
2Il capoverso 1 non si applica in caso di lavoro occasionale di cui all’arti- colo 2.5.
3In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del collaboratore / della collaboratrice o in caso di risoluzione da parte del datore di lavoro per colpa del collaboratore / della collaboratrice è possibile compensare con
il salario i giorni di vacanze goduti in eccesso, sempre che il godimento delle vacanze non sia stato ordinato dal datore di lavoro.
2.15 Possibilità di scelta tra xxxxxxx, vacanze e tempo di lavoro
1Il datore di lavoro può offrire ai collaboratori / alle collaboratrici la possi- bilità di scegliere tra salario, vacanze e tempo di lavoro.
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
2La scelta effettuata sarà oggetto di un accordo scritto tra il datore di lavoro e il collaboratore / la collaboratrice. Gli accordi corrispondenti sono validi per un anno civile e possono essere prorogati tacitamente.
2.16 Giorni festivi
1Complessivamente il datore di lavoro concede ai collaboratori / alle collabo- ratrici nove giorni festivi retribuiti conformemente all’allegato 2. Si fa riferimento ai giorni festivi vigenti presso il luogo di lavoro.
2Nei cantoni con meno di nove giorni festivi equiparati alla domenica, i collaboratori / le collaboratrici possono usufruire in sostituzione di giorni liberi aggiuntivi, fino a che è raggiunto il massimo di nove giorni. Il godi- mento di tali giorni avviene d’intesa con il datore di lavoro.
3Qualora i giorni festivi di cui all’allegato 2 cadano di domenica o in un giorno della settimana libero per il collaboratore / la collaboratrice, quest’ultimo/a ha diritto di recuperare tali giorni festivi.
4È escluso un recupero di giorni festivi a causa di impedimento al lavoro ai sensi dell’articolo 324a CO (ad es. a causa di malattia, infortunio, gravi- danza, servizio militare).
5Ulteriori giorni festivi devono essere anticipati o recuperati (compensazione del tempo di lavoro), compensati mediante un corrispondente saldo posi- tivo delle ore oppure mediante una corrispondente detrazione dal salario. 6Qualora i giorni festivi di cui all’allegato 2 cadano durante le vacanze, essi non vengono computati come giorni di vacanza.
2.17 Congedi e assenze
2.17.1 Congedo maternità
1Le collaboratrici hanno diritto al congedo maternità retribuito di 18 setti- mane. Il versamento continuato del salario ammonta al 100% del salario netto spettante alla collaboratrice durante il congedo.
2Per la determinazione del salario netto vengono considerate le quote salariali di cui all’articolo 2.22 capoverso 2.
3Le indennità per perdita di guadagno secondo l’IPG spettano al datore di lavoro.
2.17.2 Congedo paternità
I collaboratori hanno diritto al congedo paternità retribuito di due setti- mane nonché a un congedo paternità non retribuito di quattro settimane. Il congedo va preso nell’arco del primo anno dalla nascita del bambino.
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
2.17.3 Congedo di adozione
1I collaboratori / le collaboratrici, dopo l’adozione di un figlio, hanno diritto al congedo retribuito di due settimane nonché al congedo non retribuito
di quattro settimane. Il congedo va preso nell’arco del primo anno succes- sivo all’adozione del bambino.
2Qualora entrambi i genitori beneficino di un rapporto di lavoro con il datore di lavoro, al quale si applichi il presente CCL, entrambi hanno diritto ai congedi ai sensi del capoverso 1.
2.17.4 Garanzia del rientro
In caso di godimento del congedo di cui all’articolo 2.17.1 (congedo mater- nità), 2.17.2 (congedo paternità) e 2.17.3 (congedo di adozione) sussiste una garanzia di rientro presso il posto di lavoro originario secondo le pre- scrizioni del relativo CIL.
2.17.5 Assenze retribuite
I collaboratori / le collaboratrici, in occasione di determinati eventi, hanno diritto a tempo libero retribuito secondo il seguente elenco.
Evento | Assenza retribuita |
a. Adempimento di obblighi legali | Tempo necessario conformemente alla convocazione |
b. Esercizio di una funzione pubblica | Previo accordo, fino a 15 giorni per anno civile |
c. Matrimonio / registrazione di un’unione domestica del collaboratore / della collaboratrice | 1 settimana |
d. Partecipazione al matrimonio / alla registrazione di unione domestica di genitori, figli e fratelli/sorelle | 1 giorno |
e. Per i genitori, per questioni urgenti in relazione diretta con il/i figlio/i che richiedono la presenza di un genitore o entrambi i genitori | Fino a 5 giorni per anno civile |
f. Xxxxxxxx improvvisa del/della partner, di un genitore o di un figlio. Se la malattia subentra durante le vacanze, i giorni di vacanza possono essere recuperati. | Fino a 1 settimana |
g. Decesso del/della partner, di un genitore o di un figlio. Se il decesso subentra durante le vacanze, i giorni di vacanza possono essere recuperati. | Fino a 1 settimana |
h. Partecipazione a un funerale in casi non contemplati dalla lettera g | Fino a 1 giorno, su domanda del collaboratore / della collaboratrice |
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
Evento i. Disbrigo di formalità in relazione diretta con la morte di una persona vicina | Assenza retribuita Fino a 2 giorni |
j. Trasloco del collaboratore / della collaboratrice | Fino a 1 giorno |
k. Attività di esperto/a e di insegnante | Su accordo individuale |
l. Partecipazione in qualità di membri a organi dei sindacati contraenti | Fino a 20 giorni per anno |
x. Xxxxx di perfezionamento offerti dai sindacati contraenti, i quali vengono finanziati con il fondo per le spese d’esecuzione | Fino a 3 giorni nell’arco di 2 anni |
2.17.6 Congedi non retribuiti
Il datore di lavoro può concedere ai collaboratori / alle collaboratrici un congedo non retribuito della durata massima rispettiva di un anno. Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici concordano un eventuale congedo non retribuito.
2.17.7 Sostegno nell’assistenza dei congiunti
1Il datore di lavoro sostiene i collaboratori / le collaboratrici che hanno obblighi familiari di assistenza nell’esercizio di tali obblighi, nella misura in cui ciò sia possibile.
2Il sostegno può avvenire tra l’altro nell’ambito della pianificazione degli impieghi di lavoro, della modifica del grado di occupazione e/o della concessione di congedi non retribuiti.
2.17.8 Perfezionamento
1Il datore di lavoro promuove attivamente il perfezionamento dei collabo- ratori / delle collaboratrici. La responsabilità del perfezionamento spetta congiuntamente ai collaboratori / alle collaboratrici e ai/alle superiori.
2Mediante il perfezionamento i collaboratori / le collaboratrici hanno il diritto e l’obbligo di adeguarsi all’evoluzione delle condizioni e delle esigenze professionali.
3I perfezionamenti ordinati dal datore di lavoro vengono considerati come tempo di lavoro e vengono finanziati.
2.18 Valutazione del personale
Il rendimento dei collaboratori / delle collaboratrici viene valutato almeno una volta l’anno dal datore di lavoro. La valutazione serve anche allo svi- luppo personale dei collaboratori / delle collaboratrici. Laddove i collabo- ratori / le collaboratrici non siano d’accordo con la valutazione possono rivolgersi al/alla loro superiore di più alto livello.
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
2.19 Salario, indennità e detrazioni
2.19.1 In generale
1Il pagamento del salario annuo avviene in 13 mensilità.
2I salari mensili vengono versati rispettivamente il giorno 25 del mese per via scritturale. Qualora tale giorno cada nel fine settimana o in un giorno festivo, il pagamento avviene il giorno feriale precedente. La 13a mensilità viene versata in novembre e, in caso di entrata in servizio o partenza durante l’anno civile, pro rata temporis.
3Il pagamento di salari orari avviene al più tardi dieci giorni dopo la scadenza del periodo di conteggio. Qualora tale giorno cada nel fine settimana o
in un giorno festivo, il pagamento avviene il giorno feriale successivo più prossimo. La quota della 13a mensilità è compresa nel salario orario.
4Dal salario lordo vengono dedotti i contributi a carico del lavoratore / della lavoratrice per le assicurazioni (sociali) legali e altre assicurazioni (sociali).
5Il collaboratore / la collaboratrice è tenuto/a a rimborsare prestazioni del datore di lavoro erroneamente erogate nonché detrazioni erroneamente non effettuate. Ciò vale in particolare per prestazioni del datore di lavoro senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere.
2.19.2 Determinazione del salario e sistema salariale
1Il salario dipende dalla funzione e dal rendimento e si trova in una fascia salariale conforme alla funzione.
2Per ciascun livello di funzione vengono stabilite fasce salariali. Nella deter- minazione delle fasce salariali vengono considerate anche differenze regio- nali in relazione alla situazione del mercato del lavoro (vedere allegato 3).
3Per misure salariali individuali, nell’ambito delle trattative sul salario, viene utilizzato annualmente almeno lo 0,4% della somma salariale complessiva. Per l’assegnazione delle misure salariali individuali sono determinanti il rendimento personale, la valutazione del personale nonché il posiziona- mento nella fascia salariale.
2.19.3 Classificazione delle funzioni in livelli di funzione
2.19.3.1 Principi
1Le funzioni sono registrate attraverso modelli basati su mansioni, livello di formazione e conoscenze nonché su altri criteri tipici della funzione (funzioni modello) e assegnate a un livello di funzione. Le stesse funzioni
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
e le funzioni equivalenti dal punto di vista del livello di esigenze apparten- gono allo stesso livello di funzione.
2Le funzioni modello simili sono raggruppate in settori di funzioni all’interno dei quali, a partire dalle singole funzioni modello, vengono create serie di funzioni ascendenti secondo il livello di esigenze.
3Per nuove figure professionali, ai fini dell’assegnazione ai livelli di funzione, la Posta esegue valutazioni analitiche della funzione e un corrispondente inquadramento.
2.19.3.2 Tabella delle funzioni
N. | Settori di funzioni / Serie di funzioni | ||||||||||
1 | Esercizio e produzione | LF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
101 | Addetti/addette logistica | 1 – 3 | |||||||||
102 | Specialisti/specialiste logistica | 3 – 5 | |||||||||
103 | Spartizione | 1 – 3 | |||||||||
104 | Recapito | 1 – 4 | |||||||||
110 | Responsabili team logistica | 4 – 7 | |||||||||
111 | Direzione settoriale logistica | 6 – 9 | |||||||||
112 | Direzione UO aziendali logistica | 8 – 9 | |||||||||
121 | Addetti/addette trasporti | 1 – 3 | |||||||||
122 | Specialisti/specialiste trasporti | 3 – 5 | |||||||||
123 | Conducenti veicoli trasporto merci | 2 – 4 | |||||||||
2 | Manutenzione e attività manuali | LF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
201 | Addetti/addette manutenzione / assistenza / attività manuali | 1 – 4 | |||||||||
202 | Specialisti/specialiste manutenzione / assistenza / attività manuali | 4 – 6 | |||||||||
203 | Pulizie / servizio di manutenzione | 1 – 3 | |||||||||
204 | Addetti/addette e specialisti/ specialiste di magazzino | 2 – 4 | |||||||||
210 | Direzione del team / direzione settoriale manutenzione e attività manuali | 4 – 8 | |||||||||
211 | Direzione UO aziendale manutenzione e attività manuali | 7 – 9 |
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
N. Settori di funzioni / Serie di funzioni | |||||||||||
3 | Vendita | LF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
301 | Collaboratori/collaboratrici vendita | 3 – 6 | |||||||||
302 | Consulenza ai clienti piccoli/medi | 7 – 9 | |||||||||
303 | Consulenza ai clienti medi/grandi | 9 | |||||||||
304 | Supporto vendite / Collaboratori/ collaboratrici qualificati/e punti vendita | 5 – 8 | |||||||||
305 | Servizio clienti / Call center | 4 – 6 | |||||||||
311 | Direzione del team / direzione settoriale Servizio clienti e vendita | 6 – 9 | |||||||||
313 | Direzione ufficio postale | 6 – 8 | |||||||||
314 | Direzione esercizio settore di uffici postali | 8 – 9 | |||||||||
315 | Direzione settore di uffici postali | 9 | 1 | 2 | |||||||
4 | Informatica | LF | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
401 | Produzione Informatica | 2 – 5 | |||||||||
402 | Supporto | 5 – 7 | |||||||||
403 | Assistenza sistemi | 7 – 9 | |||||||||
404 | Sviluppo sistemi | 5 – 8 | |||||||||
405 | Sviluppo sistemi complessi | 8 – 9 | |||||||||
410 | Direzione del team Informatica | 7 – 9 | 1 | ||||||||
5 | Ramo tecnico e amministrativo | LF | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
501 | Funzioni amministrative ausiliarie | 1 – 3 | |||||||||
502 | Mansioni d’ufficio | 2 – 5 | |||||||||
503 | Attività esecutive | 5 – 7 | |||||||||
504 | Attività esecutive di concetto | 7 – 9 | |||||||||
510 | Direzione del team | 7 – 9 |
2.19.4 Assegni familiari
1Qualora il diritto cantonale applicabile non preveda un’indennità maggiore, l’assegno per i figli (fino al compimento del 16o anno di età) ammonta
a 260 franchi e l’assegno di formazione (fino massimo al compimento del 25o anno di età) a 320 franchi per figlio e per mese.
2I beneficiari, la durata del diritto ed eventuali motivi particolari di riduzione sono regolati dalla legislazione federale sugli assegni familiari e dal diritto cantonale applicabile. I genitori con figli all’estero hanno diritto ad assegni familiari a parità di potere d’acquisto, anche se non esiste alcun accordo internazionale ai sensi della normativa sugli assegni familiari.
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
2.19.5 Contributi per custodia di bambini complementare alla famiglia Xxxxxxx ne sussistano le condizioni, i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto a contributi finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Il datore di lavoro stabilisce i dettagli.
2.19.6 Premi e indennità speciali
1Il datore di lavoro può versare premi assicurati e non assicurati basati su sistemi di premi.
2Il datore di lavoro può versare indennità speciali assicurate e non assicu- rate nel limite massimo di 30’000 franchi per anno e per collaboratore/ collaboratrice.
3Il datore di lavoro può versare delle indennità di supplenza. Queste possono essere liquidate nel salario base o come indennità speciale ai sensi del capoverso 2.
2.19.7 Contributo alle spese d’esecuzione
1Il datore di lavoro preleva dai collaboratori / dalle collaboratrici rientranti nell’ambito di applicazione del presente CCL, che non sono membri di
un sindacato contraente, un contributo alle spese d’esecuzione dell’importo mensile di:
– 10 franchi per i collaboratori / le collaboratrici con un grado di occupa- zione di almeno il 50%
– 5 franchi per i collaboratori / le collaboratrici con un grado di occupa- zione inferiore al 50%
2I collaboratori / le collaboratrici, con la sottoscrizione del CIL, confermano di essere d’accordo con la detrazione dal salario del contributo alle spese d’esecuzione.
3Il contributo alle spese d’esecuzione non viene detratto dal salario qualora al collaboratore / alla collaboratrice venga effettuata una detrazione dal salario per la quota associativa a uno dei sindacati contraenti.
4I contributi alle spese d’esecuzione vengono versati su un fondo dei con- tributi. Il fondo dei contributi viene gestito dalla «commissione paritetica contributo alle spese d’esecuzione».
5La «commissione paritetica contributo alle spese d’esecuzione» è costituita da due membri della Posta e da un membro per ciascun sindacato contra- ente. Essa svolge i suoi compiti in modo indipendente conformemente al regolamento e decide sull’utilizzo di un eventuale patrimonio residuo al momento della risoluzione del fondo. La commissione paritetica nomina l’ufficio di revisione.
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
6Attraverso il fondo dei contributi possono essere finanziate in quota parte spese aventi una connessione diretta con la formazione e il perfeziona- mento, l’esecuzione e l’implementazione del presente CCL nonché con la rappresentanza collettiva di interessi dei collaboratori / delle collaboratrici, in particolare:
– spese di trattativa dei sindacati contraenti per la negoziazione e lo sviluppo del CCL
– spese di stampa per il CCL e materiale informativo nonché costi di ulteriori misure di informazione
– spese dei sindacati contraenti per gli organi paritetici del CCL
– amministrazione del fondo dei contributi
– costi per corsi di perfezionamento dei sindacati conformemente al regolamento
– costi per la formazione di membri di una commissione del personale ai sensi dell’articolo 2.28
– costi per il congedo di membri dei sindacati contraenti che partecipino alle trattative relative al CCL o alle trattative salariali
– costi per il congedo di membri dei sindacati contraenti che partecipino alle sedute delle commissioni specializzate
2.20 Premio fedeltà
I collaboratori / le collaboratrici, dopo il compimento di ciascun quinquennio di servizio, hanno diritto a un premio fedeltà. I collaboratori / le collabo- ratrici possono scegliere tra una settimana di vacanze e l’importo di
1500 franchi, rapportato al grado di occupazione.
2.21 Impedimento al lavoro
2.21.1 Obbligo di comunicazione, certificato medico
1Qualsiasi incapacità lavorativa deve essere comunicata immediatamente al/alla superiore. Se l’assenza ha una durata superiore a cinque giorni lavorativi, il collaboratore / la collaboratrice deve presentare spontanea- mente un certificato medico.
2In casi speciali il datore di lavoro può richiedere la presentazione di un certificato medico già a partire dal 1o giorno di assenza.
3Se la malattia o l’infortunio non viene segnalata/o tempestivamente al datore di lavoro, con conseguente ritardo delle relative comunicazioni all’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o all’assicura- zione per gli infortuni, il collaboratore / la collaboratrice deve farsi carico delle conseguenze di tale omissione.
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
2.21.2 Medico di fiducia
Il datore di lavoro ha il diritto di rivolgersi a un medico di fiducia al fine di chiedere una sua valutazione in merito alla capacità lavorativa dei collabora- tori / delle collaboratrici. I relativi costi sono a carico del datore di lavoro.
In caso di divergenza tra le valutazioni dei medici per il datore di lavoro è decisiva la valutazione del medico di fiducia.
2.21.3 Reinserimento
1Nella misura in cui ciò sia sostenibile dal punto di vista medico e possibile dal punto di vista aziendale, il datore di lavoro continua a impiegare collaboratori/collaboratrici con rendimento ridotto per motivi di salute che, senza colpa, non possono più eseguire come prima il lavoro svolto in passato.
2Nei casi di cui al capoverso 1 il salario può collocarsi al di fuori della fascia salariale conforme alla funzione.
2.21.4 Principi del versamento continuato del salario
1Le prestazioni salariali del datore di lavoro sono sussidiarie rispetto alle prestazioni correnti o retroattive di assicurazioni legali o aziendali. Tutte le prestazioni e i pagamenti retroattivi di medesima natura e destinazione
di assicurazioni nazionali ed estere, legali o aziendali spettano al datore di lavoro, ovvero vengono imputate alle prestazioni di quest’ultimo, nell’am- montare del salario versato e per il periodo in cui continua o ha continuato a versare al collaboratore / alla collaboratrice prestazioni salariali facolta- tive o contrattualmente dovute nonostante la parziale inabilità e/o la prestazione lavorativa ridotta. Laddove le prestazioni o i pagamenti retro- attivi di assicurazioni legali o aziendali vengano versati direttamente ai collaboratori / alle collaboratrici, questi sono tenuti a rimborsare i mede- simi al datore di lavoro.
2Al datore di lavoro spetta un diritto di credito (di ripetizione) diretto nei
confronti delle assicurazioni legali o aziendali. Pertanto il datore di lavoro può chiedere all’/agli organo/i debitore/i delle prestazioni di versargli direttamente le prestazioni in corso o i pagamenti retroattivi di medesima natura e destinazione nell’ammontare delle prestazioni salariali e degli anticipi forniti.
3Il datore di lavoro si riserva il diritto di ridurre le proprie prestazioni nella stessa misura in cui le assicurazioni legali o aziendali diminuiscono o rifiutano le proprie.
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
2.21.5 Prestazioni in caso di malattia
1Il datore di lavoro stipula a favore del proprio personale un’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia che dà diritto a un’indennità giornaliera assicurata pari all’80% del salario lordo per una durata massima di 730 giorni (incluso il periodo di attesa).
2Il termine di attesa è di almeno 60 giorni. Durante il periodo di attesa
il datore di lavoro paga il salario spettante al collaboratore / alla collabora- trice per la durata dell’incapacità lavorativa.
3I premi assicurativi vengono suddivisi come segue tra il collaboratore / la collaboratrice e il datore di lavoro: 1/3 a carico del collaboratore / della collaboratrice, 2/3 a carico del datore di lavoro. I premi sono regolati dai rispettivi contratti in vigore con gli assicuratori.
4In caso di incapacità lavorativa senza colpa, motivata da ragioni mediche in seguito a malattia, il datore di lavoro trasmette al collaboratore / alla collaboratrice interessato/a l’indennità giornaliera in caso di malattia conformemente al capoverso 1. Il datore di lavoro integra queste prestazioni di indennità giornaliera durante i primi 365 giorni di incapacità lavorativa con un versamento continuato del salario in modo che al collaboratore / alla collaboratrice impedito/a durante il periodo di incapacità lavorativa venga corrisposto, insieme all’indennità giornaliera in caso di malattia, complessivamente un importo pari al 100% del salario netto che verreb- be versato per la durata dell’incapacità lavorativa in caso di piena capacità lavorativa. Tale versamento continuato del salario integrativo presuppone un obbligo di fornire le prestazioni dell’assicurazione d’indennità giorna- liera in caso di malattia.
5Durante i restanti 365 giorni sussiste, se vi sono le rispettive condizioni,
il diritto alla trasmissione dell’indennità giornaliera in caso di malattia di cui al capoverso 1. Tutte le prestazioni sono regolate dalle condizioni
generali di assicurazione (CGA) dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia rispettivamente in vigore.
6Il diritto al versamento continuato del salario integrativo come indicato al capoverso 4 sussiste solo nel periodo di durata del rapporto di lavoro.
Alla relativa risoluzione, se vi sono le rispettive condizioni, è previsto esclu- sivamente un diritto all’indennità giornaliera assicurata nei confronti dell’assicurazione in base alle condizioni d’assicurazione applicabili.
7In caso di malattia sopraggiunta durante il periodo di prova, il datore di lavoro versa il salario spettante per la durata dell’incapacità lavorativa per un massimo di otto settimane.
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
2.21.6 Prestazioni in caso di infortunio
1I collaboratori / le collaboratrici sono assicurati/e, conformemente alle norme di cui alla Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), contro le conseguenze degli infortuni (infortuni professionali e non professionali)
e delle malattie professionali. I collaboratori / le collaboratrici a tempo parziale sono assicurati contro gli infortuni non professionali se il loro tem- po di lavoro settimanale soddisfa il livello minimo richiesto dalla LAINF.
2I premi assicurativi per l’assicurazione contro gli infortuni non professio- nali vengono suddivisi tra il collaboratore / la collaboratrice e il datore
di lavoro metà per ciascuno. I premi sono regolati dai rispettivi contratti in vigore con gli assicuratori.
3In caso di incapacità lavorativa senza colpa, motivata da ragioni mediche in seguito a infortunio, il datore di lavoro trasmette al collaboratore / alla collaboratrice interessato/a l’indennità giornaliera per infortunio versata.
4In caso di infortunio non professionale il datore di lavoro integra le presta- zioni di indennità giornaliera di cui al capoverso 3 al massimo durante i primi 365 giorni di incapacità lavorativa con un versamento continuato del salario in modo che al collaboratore / alla collaboratrice impedito/a durante il periodo di incapacità lavorativa venga corrisposto, insieme all’indennità giornaliera per infortunio, complessivamente un importo pari al 100% del salario netto che verrebbe versato nello stesso periodo di tempo in caso di piena capacità lavorativa. Tale versamento continuato del salario integrativo presuppone un obbligo di fornire le prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni.
5In caso di infortunio professionale e di malattia professionale il datore di
lavoro integra le prestazioni di indennità giornaliera di cui al capoverso 3 al massimo durante 730 giorni con un versamento continuato del salario in modo che al collaboratore / alla collaboratrice impedito/a durante il periodo di incapacità lavorativa venga corrisposto, insieme all’indennità giornaliera, complessivamente un importo pari al 100% del salario netto che verrebbe versato nello stesso periodo di tempo in caso di piena capacità lavorativa. Tale versamento continuato del salario integrativo presuppone un obbligo di fornire le prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni.
6Il diritto al versamento continuato del salario integrativo come indicato ai
capoversi 4 e 5 sussiste solo nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Alla relativa risoluzione, se vi sono le rispettive condizioni, è previsto esclusivamente un diritto all’indennità giornaliera assicurata nei confronti dell’assicurazione.
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
2.21.7 Versamento continuato del salario in caso di servizio militare, servizio della protezione civile o servizio civile
1Qualora i collaboratori prestino servizio militare, servizio civile o di prote- zione civile svizzero obbligatori, oppure le collaboratrici prestino servizio militare o di Croce Rossa svizzero, viene concesso il seguente versamento continuato del salario:
a. durante la scuola reclute e i periodi di servizio ad essa equiparati: l’80% del salario netto che sarebbe stato versato per la durata del perio- do di servizio in caso di normale attività lavorativa; ai collaboratori / alle collaboratrici con diritto agli assegni per i figli ai sensi dell’articolo 6 LIPG viene versato il 100%
b. durante i restanti servizi obbligatori: il 100% del salario netto spettante al collaboratore /alla collaboratrice per la durata del periodo di servizio
2Quali periodi di servizio equiparati alla scuola reclute si intendono la formazione di base di persone che adempiono il loro obbligo al servizio senza interruzione (militari in ferma continuata), le scuole sottoufficiali
e ufficiali, i servizi di avanzamento nonché il servizio civile ai sensi della Legge sul servizio civile, per il numero di giorni che corrispondono a una scuola reclute.
3Per la determinazione del salario netto vengono considerate le quote salariali di cui all’articolo 2.22 capoverso 2.
4Le indennità per perdita di guadagno secondo l’IPG spettano in linea di massima al datore di lavoro.
5Laddove il collaboratore / la collaboratrice si obblighi volontariamente alla partecipazione a corsi e servizi, il versamento continuato del salario per tali corsi o servizi viene concordato individualmente.
2.21.8 Prestazioni in caso di decesso
1In caso di decesso del collaboratore / della collaboratrice il datore di lavoro versa ai superstiti complessivamente un sesto del salario annuale.
2Si considerano superstiti, in ordine decrescente:
– il/la coniuge o il/la partner registrato/a
– i figli, se il collaboratore / la collaboratrice defunto/a fino al decesso aveva per loro diritto agli assegni per i figli
– il/la partner se entrambi hanno convissuto da almeno cinque anni nella stessa economia domestica o hanno stipulato un contratto scritto di convivenza
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
– le altre persone nei cui confronti fino al momento della sua scomparsa il collaboratore / la collaboratrice deceduto/a ha adempito un obbligo di assistenza
3Gli assegni familiari continuano ad essere corrisposti per il mese corrente e per i tre mesi successivi.
4In caso di necessità dei superstiti di cui al capoverso 2, il datore di lavoro può effettuare ulteriori pagamenti a questi ultimi, se è possibile dimostrare che il collaboratore / la collaboratrice ha contribuito al loro mantenimento. I superstiti possono rivolgere una corrispondente richiesta al datore di lavoro. Le retribuzioni complessive percepite dai superstiti di cui al capo- verso 2, sommate alle prestazioni in contanti annuali dell’assicurazione per l’invalidità, dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, di una cassa pensioni, di una assicurazione contro gli infortuni e di una assicurazione
responsabilità civile non devono superare l’ultimo salario annuo percepito.
2.22 Previdenza professionale
1I collaboratori / le collaboratrici sono assicurati/e secondo le disposizioni normative e regolamentari della Cassa pensioni Posta.
2Ai fini del salario assicurato si considerano:
– il salario di base (escluse indennità)
– i supplementi salariali per lavoro serale di cui all’articolo 2.12.2 capo- verso 1
– i supplementi salariali per lavoro notturno regolare di cui all’articolo 2.12.3 capoverso 2 lettera b
– i supplementi salariali per lavoro domenicale regolare di cui all’arti- colo 2.12.4 capoverso 2
– le indennità per servizio di picchetto di cui all’articolo 2.13 capoversi 2 e 3.
– i premi assicurati di cui all’articolo 2.19.6 capoverso 1
– le indennità speciali assicurate di cui all’articolo 2.19.6 capoverso 2
2.23 Diritti e obblighi
2.23.1 Segretezza
1Ai collaboratori / alle collaboratrici non è permesso sfruttare o comunicare a terzi fatti che devono essere tenuti riservati, dei quali vengano a cono- scenza mentre si trovano a servizio del datore di lavoro. Tra le informazioni che devono essere mantenute riservate rientrano, in particolare: infor- mazioni che non sono di dominio pubblico e che concernono l’attività aziendale, le strategie imprenditoriali, l’organizzazione, le questioni finan-
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
ziarie e contabili, i collaboratori / le collaboratrici come pure la cerchia di clienti de La Posta Svizzera SA e delle società del suo gruppo o delle sue società di partecipazione. Tale obbligo sussiste anche dopo la risoluzione del contratto di lavoro, nella misura in cui ciò sia necessario alla tutela dei legittimi interessi del datore di lavoro.
2Si applicano le disposizioni di legge, in particolare quelle sul segreto postale e bancario. Il servizio competente rilascia l’autorizzazione a testi- moniare innanzi a tribunali e autorità.
2.23.2 Concessione e accettazione di regali
1Ai collaboratori / alle collaboratrici non è permesso richiedere, accettare né farsi promettere regali o altri vantaggi per sé o per terzi in relazione all’attività commerciale svolta. È altresì vietato offrire, promettere o concedere regali o altri vantaggi qualora essi siano correlati all’attività commerciale svolta.
2Sono ammesse delle donazioni, a condizione che abbiano, conforme- mente agli usi locali o del settore, carattere di mancia o di pensierini.
In caso di dubbio, l’accettazione deve essere discussa con il/la superiore.
2.23.3 Occupazioni lucrative accessorie e cariche pubbliche
1Qualora i collaboratori / le collaboratrici, oltre all’impiego presso il datore di lavoro, intendano esercitare un’altra attività lucrativa dipendente o indipendente, hanno l’obbligo di comunicare ciò al datore di lavoro.
In casi motivati il datore di lavoro può vietare ai collaboratori / alle colla- boratrici l’esercizio di attività lucrative accessorie.
2L’esercizio di un’occupazione lucrativa accessoria non è autorizzato nella misura in cui comporti una violazione del dovere di fedeltà nei confronti del datore di lavoro. Complessivamente, il tempo di lavoro massimo previ- sto per legge non deve essere superato.
3Le cariche pubbliche e i mandati politici devono essere comunicati al datore di lavoro prima dell’accettazione risp. dell’elezione.
4Il datore di lavoro e il collaboratore / la collaboratrice trovano una regola- mentazione individuale se il rendimento lavorativo, la disponibilità sul posto di lavoro e/o il tempo di lavoro concordato vengono influenzati da tali attività.
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
2.24 Proprietà intellettuale
1I diritti o le aspettative su invenzioni, design, marchi, opere/prestazioni in base alla Legge sul diritto d’autore e topografie, che i collaboratori / le collaboratrici fanno sorgere, da soli o con l’aiuto di terzi, nell’esercizio della loro attività di servizio, appartengono (per legge o mediante cessione) senz’altro integralmente ed esclusivamente al datore di lavoro, e ciò indi- pendentemente dal fatto che i diritti o le aspettative sorgano o meno
in adempimento degli obblighi previsti dal contratto di lavoro.
2I collaboratori / le collaboratrici sono tenuti/e a informare il datore di lavoro tempestivamente e per iscritto in merito all’insorgenza di tali diritti o aspettative. L’obbligo d’informazione vale anche qualora sussistano dubbi sul fatto che i diritti e le aspettative siano sorti nell’esercizio dell’at- tività di servizio.
3Nella misura in cui ciò non sia contrario a disposizioni di legge, ai collabo- ratori / alle collaboratrici non spetta alcuna indennità supplementare oltre al loro salario concordato contrattualmente. Eventuali diritti a un’indennità previsti per legge diverranno esigibili solamente quando il valore dei diritti o delle aspettative può essere accertato con sufficiente sicurezza.
4I collaboratori / le collaboratrici sono obbligati/e, anche dopo la fine del rapporto di lavoro, a prendere tutte le misure e a fornire tutte le prestazioni di assistenza necessarie alla costituzione, alla tutela, alla salvaguardia, all’esercizio o alla registrazione dei diritti e delle aspettative anzidetti.
5I collaboratori / le collaboratrici cedono al datore di lavoro tutti i diritti della personalità (ad es. il diritto morale dell’autore) esistenti in relazione ai diritti e alle aspettative suddetti. Laddove tale cessione fosse impedita da limiti di legge, i collaboratori / le collaboratrici rinunciano all’esercizio dei diritti della personalità.
6Le regole sopra indicate sono applicabili per analogia al know how elaborato dai collaboratori / dalle collaboratrici, nella misura in cui esso non spetti già al datore di lavoro sulla base di disposizioni di legge.
2.25 Abbigliamento da lavoro
Qualora il datore di lavoro metta a disposizione del collaboratore / della collaboratrice un abbigliamento da lavoro, questo dev’essere indossato, curato e conservato secondo le indicazioni dei/delle superiori o secondo il regolamento speciale sull’abbigliamento da lavoro.
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
2.26 Parità di trattamento
1Il datore di lavoro rispetta la parità di trattamento di tutti/e i collaboratori / le collaboratrici.
2Esso bada a che i collaboratori / le collaboratrici non subiscano pregiudizio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa di loro caratteristiche personali come, in particolare, il sesso, l’origine, la lingua, lo stato di salute, lo stato civile, la situazione familiare o una gravidanza.
3Il divieto di discriminazione vale in particolare per la messa a concorso di posti di lavoro, l’assunzione, l’attribuzione dei compiti, l’impostazione delle condizioni di lavoro, la retribuzione, la formazione e il perfezionamento, la promozione e il licenziamento.
4Il datore di lavoro adotta misure per attuare la parità di trattamento nonché per impedire discriminazioni. Le misure idonee a realizzare una effettiva parità di trattamento non rappresentano alcuna discriminazione.
2.27 Protezione della personalità
1Il datore di lavoro protegge la personalità dei collaboratori / delle collabo- xxxxxxx e tiene debitamente in considerazione, in particolare, la loro salute fisica e psichica.
2Il datore di lavoro protegge i collaboratori / le collaboratrici dal mobbing e dalle molestie sessuali sul posto di lavoro.
2.28 Partecipazione aziendale
1Presso le sedi con almeno 50 collaboratori/collaboratrici questi ultimi possono costituire tra le loro fila una commissione del personale (CoPe). La CoPe si costituisce in modo indipendente. Essa comprende minimo tre e massimo sette membri. La CoPe può richiedere al datore di lavoro dei colloqui comuni previa indicazione degli argomenti da trattare.
2I rappresentanti dei lavoratori possono svolgere la loro attività durante l’orario di lavoro se ciò è richiesto dall’adempimento dei loro compiti ed è consentito dal loro lavoro professionale. Il datore di lavoro mette a disposizione le infrastrutture necessarie all’interno della sede.
2.29 Protezione dei dati e sorveglianza elettronica
1I collaboratori / le collaboratrici sono tenuti/e a mettere a disposizione del datore di lavoro tutti i dati personali necessari ai fini del rapporto di lavoro e a rendere noti gli eventuali cambiamenti. I dati personali vengono gestiti nel sistema d’informazione del personale elettronico.
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
2Il datore di lavoro garantisce la protezione dei dati personali. Esso limita il trattamento, la conservazione e la registrazione di dati personali a quanto necessario per l’azienda e ammesso dalla legge. Qualora sussistano dubbi sull’ammissibilità di un trattamento di dati, il datore di lavoro interroga l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.
3Il datore di lavoro adotta le misure necessarie a proteggere i dati personali dei collaboratori / delle collaboratrici dall’accesso non autorizzato e dall’in- debita comunicazione a terzi. Il datore di lavoro provvede affinché i dati personali siano accessibili/consultabili esclusivamente da parte delle per- sone che ne hanno bisogno per l’adempimento dei loro compiti (e limita- tamente ai dati a ciò necessari) o alle quali i collaboratori / le collaboratrici abbiano rilasciato il proprio consenso scritto. Il diritto di accesso e consul- tazione dei dati deve essere limitato a una cerchia di persone il più ristretta possibile.
4Il datore di lavoro può coinvolgere terzi per il trattamento, la conservazione
e la registrazione di dati personali, nel qual caso il datore di lavoro impone ai terzi l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni sulla protezione dei dati ai sensi del presente CCL e del regolamento e ne garantisce l’osservanza.
Altrimenti i dati personali possono essere comunicati a terzi soltanto ove vi sia una relativa base legale oppure ove l’interessato/a abbia dato il proprio consenso scritto sulla base di una preventiva informazione.
5Il collaboratore / la collaboratrice o una persona munita della debita procura ha il diritto di consultare i dati personali che lo/la riguardano e ha il diritto di chiedere la rettifica di eventuali errori ivi contenuti.
6Il datore di lavoro, nell’osservanza delle disposizioni di legge, può impie- gare strumenti elettronici (ad es. sistemi video) per la sorveglianza della sicurezza nonché, in casi eccezionali, per il controllo del rendimento o della qualità, o a scopi di formazione.
2.30 Modifica e fine del rapporto di lavoro
2.30.1 Cambiamento temporaneo del luogo di lavoro o dell’ambito di attività
1Il datore di lavoro, per motivi aziendali, può assegnare temporaneamente al collaboratore / alla collaboratrice un lavoro ragionevolmente per lui/lei accettabile e/o un luogo di lavoro ragionevolmente per lui/lei accettabile, che derogano a quanto concordato nel contratto di lavoro.
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
2Le spese supplementari eventualmente a ciò conseguenti sono a carico del datore di lavoro; il tempo di spostamento aggiuntivo si considera come tempo di lavoro retribuito.
2.30.2 Cessazione senza disdetta
Il rapporto di lavoro cessa senza disdetta:
a. al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento AVS
b. in caso di decesso
c. alla scadenza della durata del contratto
d. nel caso di diritto a una rendita AI intera
2.30.3 Disdetta e termini di disdetta
1Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto dal datore di lavoro o dal collaboratore / dalla collaboratrice. Si applicano i seguenti termini di disdetta:
a. durante il periodo di prova: sette giorni
b. nel 1o anno di servizio: un mese, rispettivamente per la fine di un mese
c. dal 2o anno di servizio: tre mesi, rispettivamente per la fine di un mese 2I collaboratori / le collaboratrici in un rapporto di lavoro che non è stato disdetto, i quali abbiano compiuto il 50o anno di età e il 20o anno di servizio, possono pretendere per iscritto dal datore di lavoro, in deroga al capo- verso 1 lettera c, un prolungamento del termine di disdetta a cinque mesi. Tale proroga diventa efficace dopo il decorso di tre mesi.
3Il datore di lavoro e il collaboratore / la collaboratrice possono risolvere il rapporto di lavoro di comune accordo con effetto a una qualsiasi data. La convenzione di scioglimento necessita della forma scritta.
2.30.4 Motivi di disdetta
1Il datore di lavoro può invocare la disdetta ordinaria del rapporto di lavoro di durata indeterminata per un motivo sufficientemente obiettivo.
2È possibile in ogni tempo recedere immediatamente da un rapporto di lavoro di durata determinata o indeterminata per causa grave.
2.30.5 Forma della disdetta
La disdetta deve avvenire per iscritto. Se la disdetta avviene da parte del datore di lavoro, essa deve essere motivata.
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
2.30.6 Protezione contro il licenziamento
2.30.6.1 Avvertimento
1A partire dal 2o anno di servizio ai fini di una disdetta ordinaria per ragioni addebitabili al collaboratore / alla collaboratrice, occorre che vi sia stato un precedente avvertimento scritto risalente a meno di tre anni.
2Qualora il datore di lavoro ometta l’avvertimento di cui al capoverso 1,
il collaboratore / la collaboratrice interessato/a, a causa della violazione di tale prescrizione di forma, ha diritto a un risarcimento dell’ammontare
di due mensilità. La disdetta rimane valida.
3Non è richiesta una correlazione materiale tra il motivo dell’avvertimento e quello della disdetta.
4Per fondati motivi, in particolare in caso di sospetto fondato di un compor- tamento delittuoso o qualora appaia oggettivamente che l’avvertimento non può raggiungere il suo scopo, il datore di lavoro può far valere la disdetta ordinaria anche senza preventivo avvertimento. In tal caso non è dovuto alcun risarcimento. È fatta salva la disposizione sulla disdetta immediata (art. 2.30.4 cpv. 2).
2.30.6.2 Malattia e infortunio
1Il datore di lavoro può disporre che i collaboratori / le collaboratrici, durante un’incapacità lavorativa in seguito a malattia o infortunio, vengano accom- pagnati dal Case Management aziendale del datore di lavoro.
2Se il collaboratore / la collaboratrice dà seguito all’ordine del datore di lavoro di cui al capoverso 1 o se non sussiste alcun ordine, il datore di lavoro può terminare il rapporto di lavoro non prima dei seguenti termini:
a. nel caso di una incapacità lavorativa dovuta a malattia, nel momento in cui cessa il diritto del collaboratore / della collaboratrice a prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, al più tardi alla scadenza di 730 giorni
b. nel caso di una incapacità lavorativa dovuta a infortunio, alla scadenza di 730 giorni
3Se il collaboratore / la collaboratrice non dà seguito all’ordine del datore di lavoro di cui al capoverso 1, avviene una risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro nel rispetto dei periodi protetti previsti per legge (art. 336c CO) e osservando i termini di disdetta di cui all’articolo 2.30.3 capoverso 1.
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Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro
4Qualora il collaboratore / la collaboratrice si ammali o subisca un infortu- nio dopo l’avvenuta disdetta da parte del datore di lavoro, i suddetti capoversi da 1 a 3 non trovano applicazione. Valgono i periodi protetti previsti per legge ai sensi dell’articolo 336c CO.
5Nel caso di disdette di cui ai capoversi 2 e 3 non è necessario alcun avvertimento.
2.30.6.3 Disdetta abusiva
1Oltre a quanto previsto dall’articolo 336 CO, una disdetta si considera abusiva anche quando
a. avviene in assenza di un motivo sufficientemente obiettivo
b. avviene a causa dell’appartenenza a un organo di partecipazione aziendale o a un organo nazionale dei sindacati contraenti
c. avviene a causa della partecipazione a un’azione sindacale legittima 2Nel caso di una disdetta abusiva il risarcimento massimo ammonta a dodici mensilità.
2.31 Controversie tra il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici
1In caso di controversie con il datore di lavoro, i collaboratori / le collabo- ratrici possono in ogni momento fare ricorso a una persona di fiducia.
2Per controversie tra il datore di lavoro e singoli/e collaboratori/collabora- trici sono competenti i tribunali civili ordinari.
2.32 Piano sociale
Il piano sociale concordato tra le parti sociali forma parte integrante del presente CCL.
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Disposizioni inerenti al diritto delle obbligazioni
3 Disposizioni inerenti al diritto delle obbligazioni
3.1 Trattative salariali
1Posta CH SA mette a disposizione dei sindacati contraenti, rispettivamente al più tardi entro il 30 ottobre, informazioni sull’andamento degli affari nonché – in forma di statistiche rese anonime – sui salari e sulle indennità. 2Le parti del CCL possono, rispettivamente entro il 15 novembre, richiedere per iscritto di avviare trattative su misure collettive in merito alla retribu- zione per l’anno seguente.
3I criteri per le trattative salariali sono costituiti in particolare da
– la situazione economica di Posta CH SA
– la situazione del mercato del lavoro
– confronti con imprese concorrenti
– l’evoluzione del costo della vita
4Per il calcolo del costo della vita per l’anno seguente è determinante la rispettiva previsione per il rincaro annuo medio al 15 ottobre dell’anno in corso rilevato dall’Ufficio federale di statistica.
5Le parti del CCL possono stabilire i salari e le indennità anche per un periodo superiore a un anno.
6I salari e le indennità delle persone in formazione non sono oggetto delle trattative salariali. Eventuali aggiornamenti del salario vengono stabiliti dal datore di lavoro.
7Qualora le parti del CCL non trovino un accordo nell’ambito delle tratta- tive salariali, ciascuna parte entro e non oltre il 28 febbraio può convocare la CPC, laddove nemmeno in seno alla commissione specializzata Gruppo (CoSpe) possa essere raggiunto un accordo. La CPC consegna una racco- mandazione alle parti del CCL. Su richiesta di tutte le parti del CCL la CPC decide in modo definitivo.
8Le misure salariali vengono rispettivamente attuate in aprile.
9Le parti del CCL stabiliscono i dettagli.
3.2 Collaborazione tra le parti del CCL
3.2.1 In generale
1Le parti del CCL si impegnano a far rispettare il presente CCL. A tale scopo si adoperano in tal senso nei confronti dei propri collaboratori / delle proprie collaboratrici risp. dei propri membri e utilizzano se necessario mezzi giuridici nonché eventualmente mezzi statutari.
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Disposizioni inerenti al diritto delle obbligazioni
2Le parti del CCL rispettano in ogni momento la libertà positiva e negativa di coalizione dei propri collaboratori / delle proprie collaboratrici risp. dei propri membri.
3Le parti del CCL stabiliscono gli ulteriori dettagli.
3.2.2 Diritti di partecipazione
I sindacati contraenti hanno diritti di partecipazione strutturati in vari livelli:
– cogestione (livello 3): le parti del CCL adottano una decisione all’unani- mità
– audizione (livello 2): i sindacati contraenti vengono ascoltati prima della decisione definitiva; qualora le proposte dei sindacati contraenti non vengano considerate, il mancato accoglimento deve essere motivato
– informazione (livello 1): i sindacati contraenti hanno diritto a un’informa- zione tempestiva ed esaustiva
Il tipo di diritti di partecipazione dipende dalla rispettiva materia della partecipazione ai sensi dell’articolo 3.2.3.
3.2.3 Materie della partecipazione
I sindacati contraenti hanno diritti di partecipazione nelle seguenti materie:
Materia della partecipazione | Livello di partecipazione |
Applicazione del tempo di lavoro annuale aziendale di cui all’articolo 2.11.2 per interi gruppi di personale senza autonomia di tempo | 3 |
Possibilità di scelta tra vacanze, tempo e salario di cui all’articolo 2.15 | 3 |
Versamento di indennità speciali di cui all’articolo 2.19.6 capoverso 2 per intere categorie di personale | 3 |
Trattative su misure di accompagnamento di cui all’articolo 2 capoverso 4 del piano sociale del 1o dicembre 2010 | 3 |
Regolamentazione dei «contributi alle spese d’esecuzione» | 3 |
Regolamentazione delle commissioni specializzate (CoSpe) | 3 |
Accordo sul congedo sindacale | 3 |
Direttiva tecnica sulla custodia di bambini complementare alla famiglia | 2 |
Condizioni d’impiego per persone in formazione | 1 |
Cambiamento dalla settimana lavorativa di cinque giorni alla settimana lavorativa di sei giorni o alla settimana lavorativa alternata di cinque/sei giorni, laddove il cambiamento riguardi almeno 31 collaboratori/collaboratrici | 1 |
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Disposizioni inerenti al diritto delle obbligazioni
Questioni strategiche (organizzazione, sedi, ecc.) | 1 |
Ristrutturazioni che riguardino almeno 31 collaboratori/collaboratrici | 1 |
Trasferimento di un’azienda o di un ramo aziendale a terzi, fusioni e acquisizioni, riorganizzazioni, outsourcing | 1 |
Regolamento sulle spese di Posta CH SA | 1 |
Diposizioni d’applicazione | 1 |
3.3 Pace del lavoro
1Per tutta la durata di validità del presente CCL, le parti contraenti si impegnano a mantenere una pace del lavoro assoluta e ad astenersi da qualsiasi mezzo di lotta. L’obbligo di mantenere una pace del lavoro assoluta comprende anche materie che non siano regolate dal presente CCL.
2In caso di conflitti imminenti o in corso, le parti del CCL s’impegnano a trovare rapidamente una soluzione.
3.4 Disponibilità al negoziato
1Le parti del CCL avvieranno dei negoziati se, ad avviso di una o più di esse, durante il periodo di validità del rapporto contrattuale risulti neces- sario modificare o integrare il presente CCL.
2In particolare, qualora un’unità aziendale di Posta CH SA nel corso della durata di validità del presente CCL attraversi difficoltà economiche o si prospettino simili difficoltà, le parti del CCL avvieranno per tempo specifici negoziati per tale unità aziendale.
3Le parti del CCL possono concordare disposizioni derogatorie dal presente CCL per singoli gruppi di collaboratori/collaboratrici.
3.5 Conflitti tra le parti del CCL
1In caso di conflitti sull’interpretazione e applicazione del CCL le parti con- traenti possono convocare la commissione per l’esecuzione del CCL.
2Le parti del CCL stabiliscono i dettagli.
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Materia della partecipazione
Livello di
partecipazione
Periodo di validità
4 Periodo di validità
1Il presente CCL entra in vigore il 1o gennaio 2016 e scadrà il 31 dicembre 2018.
2Le parti contraenti si impegnano ad instaurare trattative per un nuovo CCL almeno sei mesi prima della scadenza della durata di validità.
Il presente CCL viene pubblicato in tedesco, francese e italiano. Poiché le trattative si sono svolte in tedesco, la versione tedesca prevale sulle traduzioni.
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Allegato 1: Persone in formazione
5 Allegato 1: Persone in formazione
5.1 Campo di applicazione
Il presente allegato si applica ai collaboratori / alle collaboratrici che hanno concluso con il datore di lavoro i seguenti contratti di formazione
(di seguito: «persone in formazione»):
a. contratti di tirocinio
– persone in formazione di tutti gli indirizzi di formazione
– persone in formazione che seguono un pretirocinio o una formazione professionale pratica
b. contratti per stage pratici per maturandi/e di scuole di commercio o di scuole medie di commercio
c. contratti per stage pratici di maturandi/e di licei per stage pratici
di commercio e corsi di studi duali (bachelor con integrazione pratica)
d. contratti per stage pratici per maturandi/e di licei
5.2 Diritto applicabile
1Ai rapporti di tirocinio si applicano gli articoli da 344 a 346a CO, nella misura in cui non sussistano deroghe nel presente allegato. Qualora né gli articoli da 344 a 346a CO né il presente allegato contengano una rego- lamentazione, si applicano le disposizioni del CCL Posta CH SA.
2Il datore di lavoro stabilisce disposizioni aggiuntive per le persone in formazione. I sindacati contraenti verranno informati sulle disposizioni aggiuntive (grado di partecipazione 1).
5.3 Impieghi di persone in formazione in aziende terze
1Il datore di lavoro può assegnare alle persone in formazione impieghi a scopi formativi al di fuori di Posta CH SA.
2Non si tratta di un prestito di personale, cosicché non trova applicazione l’articolo 2.6 (personale a prestito).
5.4 Luogo di lavoro
Il luogo di lavoro può variare nel corso della formazione. Nel contratto di formazione di regola viene stabilito soltanto il luogo di lavoro all’inizio della formazione. Il cambiamento del luogo di lavoro verrà reso noto alle persone in formazione, di regola con un mese di anticipo.
45
Allegato 1: Persone in formazione
5.5 Tempo di lavoro
1Nel caso di impiego delle persone in formazione presso aziende terze sulla base dell’articolo 5.3 dell’allegato 1 in relazione agli orari di lavoro e alle pause valgono le disposizioni della rispettiva impresa terza.
2L’articolo 2.11.4 (conto risparmio ore) non è applicabile alle persone in formazione.
5.6 Vacanze
Le persone in formazione di cui all’articolo 5.1 dell’allegato 1 hanno diritto a sette settimane di vacanze.
5.7 Giorni festivi
1Nel caso di impiego delle persone in formazione presso aziende terze sulla base dell’articolo 5.3 dell’allegato 1, in relazione ai giorni festivi valgono le disposizioni della rispettiva impresa terza.
2È rilevante il rispettivo luogo di lavoro ai sensi dell’articolo 5.4 dell’alle- gato 1.
5.8 Congedi e assenze
5.8.1 Assenze retribuite
1Nel caso di impiego delle persone in formazione presso aziende terze sulla base dell’articolo 5.3 dell’allegato 1, in relazione alle assenze retribuite valgono le disposizioni della rispettiva impresa terza.
2Per le persone in formazione che sono impiegate presso Posta CH SA gli articoli 2.17.5 lettera l e 2.17.5 lettera m del CCL Posta CH SA non trovano applicazione.
5.8.2 Congedo non retribuito
Al fine di non pregiudicare il successo della formazione, in linea di massima la Posta CH AG non concede alcuna vacanza non retribuita, ad eccezione del congedo giovanile di cui all’articolo 329e CO. Nel contratto di forma- zione è possibile concordare individualmente delle eccezioni (ad es. per sport ad alto livello).
5.9 Occupazione lucrativa accessoria
Le occupazioni lucrative accessorie non sono ammesse, se con esse le persone in formazione pregiudicano il raggiungimento degli scopi della formazione. Per il resto si applica l’articolo 2.23.3.
46
Allegato 1: Persone in formazione
5.10 Servizi militari
Le persone in formazione sono tenute a chiedere autonomamente uno spo- stamento per i servizi d’istruzione di base fino a conclusione del periodo di formazione.
5.11 Salari, indennità, premi e rimborso spese (spese)
Xxxxxx, indennità, premi e rimborso spese sono stabiliti dal datore di lavoro. Il CCL Posta CH SA non è applicabile.
5.12 Contributo alle spese d’esecuzione
Le persone in formazione non versano alcun contributo alle spese d’ese- cuzione ai sensi dell’articolo 2.19.7 capoverso 1.
5.13 Risoluzione del contratto di tirocinio
1Per la risoluzione del contratto di tirocinio è determinante l’articolo 346 CO.
2L’articolo 2.32 (piano sociale) non è applicabile per le persone in forma- zione. Il datore di lavoro cerca uno sbocco formativo per le persone in for- mazione il cui contratto di tirocinio presso Posta CH SA non possa essere proseguito per motivi economici.
5.14 Entrata in vigore
L’allegato Persone in formazione entra in vigore il 1o agosto 2016.
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Allegato 2: Giorni festivi equiparati alla domenica
6 Allegato 2: Giorni festivi equiparati alla domenica
Capodanno
Ascensione
Stato 13 marzo 2015, sono fatte salve modifiche della normativa cantonale e/o federale rilevante.
Cantone di Argovia Distretti di Aarau, Brugg, Kulm, Lenzburg, Zofingen, Baden (solo il comune di Bergdietikon) | 1 | 2 gennaio (Berchtoldstag) | Venerdì santo | Lunedì di Pasqua | 1 | Festa del lavoro | Lunedì di Pentecoste | Festa nazionale | Natale | Santo Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Lunedì del Digiuno Federale | Corpus Domini | Digiuno ginevrino | Epifania | Anniv. de l’instau. de la Rép. de NE | San Xxxxxxxx | Immacolata Concezione | Assunzione | Näfelser Fahrt | Restaurazione della Rep. Ginevra | Totale dei giorni festivi equiparati alla domenica | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
Distretto di Baden (escl. Bergdietikon) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Distretto di Bremgarten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Distretti di Laufenburg, Muri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Distretto di Rheinfelden Comune di Hellikon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Comune di Mumpf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Comune di Obermumpf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Comune di Schupfart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Comune di Stein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Comune di Wegenstetten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Comune di Kaiseraugst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Comune di Magden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Comune di Möhlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Comune di Olsberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Comune di Rheinfelden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Comune di Wallbach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Comune di Zeiningen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Comune di Zuzgen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Distretto di Zurzach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Cantone di Appenzello Esterno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
Cantone di Appenzello Interno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Xxxxxxx xx Xxxxx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Cantone di Basilea Città | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Cantone di Basilea Campagna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
48
Capodanno
2 gennaio (Berchtoldstag) Venerdì santo
Lunedì di Pasqua Ascensione Festa del lavoro
Lunedì di Pentecoste Festa nazionale Natale
Santo Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Lunedì del Digiuno Federale Corpus Domini
Digiuno ginevrino Epifania
Anniv. de l’instau. de la Rép. de NE San Xxxxxxxx
Immacolata Concezione Assunzione
Näfelser Fahrt
Restaurazione della Rep. Ginevra
Totale dei giorni festivi equiparati alla domenica
Allegato 2: Giorni festivi equiparati alla domenica
Cantone di Friburgo (comuni evangelici-riformati) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone di Friburgo (comuni cattolici) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone di Ginevra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone di Glarona | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone dei Grigioni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
Cantone dei Giura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Xxxxxxx xx Xxxxxxx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone di Neuchâtel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone di Nidvaldo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone di Obvaldo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone di Soletta (escluso il distretto di Xxxxxxxxxxx) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | ||||||||||||
Cantone di Soletta (solo il distretto di Xxxxxxxxxxx) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5,5 | |||||||||||||||
Cantone di Sciaffusa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone di Svitto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Xxxxxxx xx Xxx Xxxxx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Xxxxxxx xx Xxxxxxxx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone Ticino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone di Uri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone di Vaud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Xxxxxxx xxx Xxxxxxx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone di Zugo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone di Zurigo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
1 = giorno festivo equiparato alla domenica
2 = mezza giornata festiva equiparata alla domenica
49
Allegato 3: Salario
7 Allegato 3: Salario
7.1 Salari e fasce salariali
1Il salario lordo minimo per i collaboratori / le collaboratrici ventenni, senza diploma di tirocinio è di 50’000 franchi l’anno.
2Il salario lordo minimo per i collaboratori / le collaboratrici diciottenni, senza diploma di tirocinio è di 47’620 franchi l’anno.
3Se viene assunto personale più giovane, il salario di cui al capoverso 2 può essere ridotto del 10% al massimo.
4Il divisore per la conversione di un salario annuo in un salario orario è 2192.
7.1.1 Fasce salariali (stato al 1o gennaio 2016) per collaboratori/collabo- ratrici in base al CCL Posta CH SA ad esclusione dei collaboratori / delle collaboratrici in una funzione di vendita presso Rete postale e vendita (appartenenti alle serie di funzioni 301 e 313)
Regione A | Regione B | Regione C | Regione D | |||||
Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | |
LF 1 | 54 800 | 65 044 | 52 400 | 62 644 | 51 200 | 61 444 | 50 000 | 60 244 |
LF 2 | 54 800 | 73 424 | 52 400 | 71 024 | 51 200 | 69 824 | 50 000 | 68 624 |
LF 3 | 55 860 | 80 789 | 53 460 | 78 389 | 52 260 | 77 189 | 51 060 | 75 989 |
LF 4 | 60 901 | 88 291 | 58 501 | 85 891 | 57 301 | 84 691 | 56 101 | 83 491 |
LF 5 | 66 035 | 95 932 | 63 635 | 93 532 | 62 435 | 92 332 | 61 235 | 91 132 |
LF 6 | 70 198 | 102 128 | 67 798 | 99 728 | 66 598 | 98 528 | 65 398 | 97 328 |
LF 7 | 76 136 | 110 965 | 73 000 | 000 000 | 72 000 | 000 000 | 71 000 | 000 000 |
LF 8 | 82 000 | 000 000 | 80 390 | 118 468 | 79 190 | 117 268 | 77 990 | 116 068 |
LF 9 | 90 438 | 132 249 | 88 038 | 129 849 | 86 838 | 128 649 | 85 638 | 127 449 |
7.1.2 Fasce salariali (stato al 1o gennaio 2016) per i collaboratori /
le collaboratrici in una funzione di vendita presso Rete postale e vendita (appartenenti delle serie di funzioni 301 e 313)
Regione A | Regione B | Regione C | Regione D | |||||
Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | |
LF 4 | 60 901 | 79 462 | 58 501 | 77 302 | 57 301 | 76 222 | 56 101 | 75 142 |
LF 5 | 66 035 | 86 339 | 63 635 | 84 179 | 62 435 | 83 099 | 61 235 | 82 019 |
LF 6 | 70 198 | 91 915 | 67 798 | 89 755 | 66 598 | 88 675 | 65 398 | 87 595 |
LF 7 | 76 136 | 99 869 | 73 736 | 97 709 | 72 536 | 96 629 | 71 336 | 95 549 |
50
Allegato 3: Salario
7.2 Regioni salariali
1La base per l’assegnazione di un comune politico a una regione salariale è data dalla definizione dell’Ufficio federale di statistica (UFS) «Agglome- rationen, Einzelstädte und Metropolen der Schweiz» («Agglomerati, città individuali e metropoli della Svizzera»), stato 2002.
2Il seguente elenco mostra l’assegnazione dei comuni politici a una regione salariale (stato 13 marzo 2015). Tutti i comuni che non sono indicati nella lista sono assegnati alla regione D. Per l’assegnazione dei collaboratori / delle collaboratrici a una regione salariale è determinante il luogo di lavoro.
Basilea, Ginevra, Zurigo.
Adliswil, Aesch (BL), Aesch bei Birmensdorf, Aeugst am Albis, Affoltern am Albis, Aire-la-Ville, Allschwil, Anières, Arboldswil, Arlesheim, Arnex-sur- Nyon, Arni (AG), Arzier, Augst, Avusy, Bachenbülach, Baden, Bardonnex, Bassersdorf, Bassins, Bättwil, Bellevue, Bellikon, Bergdietikon, Berikon, Berna, Bernex, Bettingen, Biel-Xxxxxx, Binningen, Birmensdorf (ZH), Birsfelden, Blauen, Böckten, Bogis-Bossey, Bonstetten, Boppelsen, Borex, Bottmingen, Breitenbach, Bremgarten (AG), Brislach, Brugg, Brütten, Bubendorf, Bubikon, Buchs (ZH), Bülach, Büren (SO), Carouge (GE), Cartigny, Céligny, Chancy, Chavannes-de-Bogis, Chavannes-des-Bois, Chêne-Bougeries, Chêne-Xxxxx, Chéserex, Choulex, Coinsins, Collex-Bossy, Collonge-Bellerive, Cologny, Commugny, Confignon, Coppet, Corsier (GE), Crans-près-Céligny, Crassier, Dällikon, Dänikon, Dielsdorf, Diepflingen, Dietikon, Dietlikon, Dornach, Dübendorf, Duggingen, Duillier, Dully, Egg, Eggenwil, Eglisau, Ehrendingen, Embrach, Erlenbach (ZH), Ettingen, Eysins, Fällanden, Fehraltorf, Feusisberg, Xxxxxxxxx-Göslikon, Founex, Freienbach, Freienstein-Teufen, Frenkendorf, Füllinsdorf, Gelterkinden, Gempen, Genolier, Genthod, Geroldswil, Giebenach, Gingins, Givrins, Gland, Glattfelden, Gossau (ZH), Greifensee, Grellingen, Grens, Grüningen, Gy, Hedingen, Hermance, Herrliberg, Himmelried, Hochfelden, Hochwald, Hofstetten-Flüh, Hölstein, Hombrechtikon, Xxxxxx, Höri, Hüntwangen, Hüttikon, Illnau-Effretikon, Islisberg, Itingen, Jonen, Jussy, Kaiseraugst,
51
Allegato 3: Salario
Kaiserstuhl, Kilchberg (ZH), Killwangen, Kloten, Knonau, Küsnacht (ZH), Kyburg, La Xxxxx, Laconnex, Lampenberg, Lancy, Langnau am Albis, Laufen, Lausen, Le Grand-Saconnex, Lenzburgo, Le Vaud, Liestal, Lindau, Losanna, Lufingen, Lupsingen, Magden, Männedorf, Maur, Meilen, Meinier, Mettmenstetten, Meyrin, Mies, Möhlin, Mönchaltorf, Mumpf, Münchenstein, Muttenz, Neerach, Nenzlingen, Neuenhof, Niederdorf, Niederglatt, Niederhasli, Niederweningen, Nuglar-St. Xxxxxxxxx, Nürensdorf, Nyon, Oberdorf (BL), Oberengstringen, Oberglatt, Oberlunkhofen, Oberrieden, Oberweningen, Oberwil (BL), Oberwil-Lieli, Obfelden, Oetwil am See, Oetwil an der Limmat, Onex, Opfikon, Ormalingen, Otelfingen, Ottenbach, Perly-Certoux, Pfeffingen, Plan-les-Ouates, Prangins, Pratteln, Pregny-Chambésy, Presinge, Puplinge, Rafz, Ramlinsburgo, Regensberg, Regensdorf, Reinach (BL), Remetschwil, Rheinfelden, Richterswil, Riehen, Rodersdorf, Rorbas, Röschenz, Rottenschwil, Rudolfstetten-Friedlisberg, Rümlang, Rünenberg, Rüschlikon, Russikon, Saint-Cergue, Satigny, Schleinikon, Schlieren, Schöfflisdorf, Schönenbuch, Schwerzenbach, Seegräben, Seltisberg, Signy-Avenex, Sissach, Soral, Spreitenbach, Stadel, Stäfa, Stallikon, Xxxxx (AG), Steinmaur, Tannay, Tecknau, Tenniken, Thalwil, Therwil, Thônex, Thürnen, Trélex, Troinex, Uetikon am See, Uitikon, Unterengstringen, Unterlunkhofen, Urdorf, Uster, Vandoeuvres, Vernier, Versoix, Veyrier, Vich, Volketswil, Wädenswil, Wahlen, Wallbach, Wallisellen, Wangen-Brüttisellen, Wasterkingen, Weiach, Weiningen (ZH), Wettswil am Albis, Widen, Wil (ZH), Winkel, Winterthur, Witterswil, Wohlen (AG), Wollerau, Würenlos, Zeiningen, Ziefen, Zollikon, Zufikon, Zumikon, Zunzgen, Zwingen.
Aarau, Aclens, Aigle, Allmendingen, Amriswil, Arbon, Assens, Au (SG), Aubonne, Bäriswil, Bellinzona, Xxxxxxx-sur-Lausanne, Belp, Biel/Bienne, Bioley-Orjulaz, Birmenstorf (AG), Birr, Birrhard, Bolligen, Bösingen, Bottens, Xxxxx-en-Lavaux, Boussens, Bremblens, Bremgarten bei Bern, Bretigny- sur-Morrens, Briga-Glis, Buchillon, Buchs (SG), Bulle, Burgdorf, Bussigny- près-Lausanne, Bussy-Chardonney, Carrouge (VD), Chavannes-près-Renens, Cheseaux-sur-Lausanne, Chiasso, Chigny, Coira, Cossonay, Crissier, Cugy (VD), Daillens, Dättlikon, Delémont, Denens, Denges, Diemerswil, Dinhard, Echallens, Echandens, Echichens, Ecublens (VD), Elsau, Ennetbaden, Epalinges, Etagnières, Etoy, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx,
00
Allegato 3: Salario
Frauenkappelen, Freienwil, Friburgo, Froideville, Gebenstorf, Grenchen, Grosshöchstetten, Hausen (AG), Heerbrugg, Henggart, Hettlingen, Hunzenschwil, Interlaken, Ittigen, Jegenstorf, Jorat-Menthue, Jouxtens- Mézery, Kaufdorf, Kehrsatz, Kirchlindach, Köniz, Konolfingen, Kreuzlingen, La Chaux-de-Fonds, Lachen, Laupen, Le Locle, Le Mont-sur-Lausanne, Locarno, Lonay, Lucerna, Lugano, Lully (VD), Lupfig, Lussy-sur-Morges, Lutry, Mattstetten, Meikirch, Mellingen, Mendrisio, Mex (VD), Mézières (VD), Montana, Monthey, Montilliez, Montpreveyres, Montreux, Moosseedorf, Morges, Möriken-Wildegg, Morrens (VD), Mülligen, Münchenbuchsee, Münsingen, Muri bei Bern, Neftenbach, Neuchâtel, Neuenegg, Niederlenz, Niederrohrdorf, Oberrohrdorf, Obersiggenthal, Olten, Ostermundigen, Paudex, Penthalaz, Penthaz, Pfäffikon (ZH), Pfungen, Préverenges, Prilly, Pully, Rapperswil-Jona, Renens (VD), Rickenbach (ZH), Riniken, Romanshorn, Romanel-sur-Lausanne, Romanel-sur-Morges, Rorschach, Rubigen, Rupperswil, Rüti (ZH), Saint-Barthélemy (VD), Saint-Prex, Saint-Xxxxxxx (VD), San Gallo, Savigny, Schafisheim, Schmitten (FR), Schüpfen, Sciaffusa, Servion, Seuzach, Sierre, Sion, Soletta, St. Xxxxxx, Stans, Staufen, Stettlen, Sullens, Svitto, Thun, Toffen, Tolochenaz, Turgi, Untersiggenthal, Urtenen, Vechigen, Vevey, Villars-Sainte-Croix, Villars-sous-Yens, Villmergen, Visp, Vufflens-la-Ville, Vufflens-le-Château, Waltenschwil, Wettingen, Wetzikon (ZH), Wichtrach, Wiesendangen, Wil (SG), Windisch, Wohlen bei Bern, Worb, Wünnewil-Flamatt, Würenlingen, Yverdon-les-Bains,
Zell (ZH), Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx.
00
Allegato 4: Disposizioni transitorie
8 Allegato 4: Disposizioni transitorie
8.1 Rapporti di lavoro
1I collaboratori / le collaboratrici fino al livello di funzione 9, nel rispetto del termine di disdetta di cui al CCL Posta 2002, per il 1° gennaio 2016 riceveranno dal datore di lavoro una proposta per la prosecuzione del rapporto di lavoro in base alle condizioni d’impiego di cui al nuovo CCL. 2I collaboratori / le collaboratrici oltre il livello di funzione 9, nel rispetto del termine di disdetta di cui al CCL Posta 2002, per il 1° gennaio 2016 riceveranno dal datore di lavoro una proposta per la prosecuzione del rapporto di lavoro in base alle condizioni d’impiego per i quadri medi.
3Il rifiuto di una proposta ai sensi del capoverso 1 e 2 si considera come
motivo di disdetta e, in assenza di diverso accordo, porta a una cessa- zione del rapporto di lavoro per il 31 dicembre 2015.
8.2 Prestazioni in caso di malattia e infortunio
1Per incapacità lavorative in corso a seguito di malattia e infortunio, che siano iniziate tra il 31 dicembre 2001 e il 1° gennaio 2016, il versamento continuato del salario viene disciplinato dalle disposizioni sul versamento continuato del salario vigenti alla data dell’evento.
2Per le malattie, quale data dell’evento ai sensi del capoverso 1, si consi- dera la data della constatazione medica di un’incapacità lavorativa nell’ambito di una nuova malattia risp. una data anteriore al massimo di cinque giorni di calendario dal primo trattamento medico. Per gli infortuni si fa riferimento alle disposizioni normative della Legge sull’assicurazione contro gli infortuni LAINF.
8.3 Congedo paternità e di adozione
Il diritto al congedo paternità di cui all’articolo 2.17.2 e al congedo di adozione di cui all’articolo 2.17.3 sussiste in relazione ai figli che siano nati risp. vengano adottati a partire dal 1° gennaio 2016.
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Allegato 4: Disposizioni transitorie
8.4 Transizione dei salari attuali
1I salari (esclusi indennità e premi) dei collaboratori / delle collaboratrici il cui rapporto di lavoro con il datore di lavoro sia iniziato prima del 1° gen- naio 2016, restano invariati con l’entrata in vigore del presente CCL, salvo diverso accordo scritto individuale tra il datore di lavoro e il collabo- ratore / la collaboratrice.
2Ai collaboratori / alle collaboratrici, che prima del 1° gennaio 2016 avevano diritto a un’indennità fissa del mercato del lavoro, quest’ultima viene integrata nel salario.
3Ai collaboratori / alle collaboratrici, che prima del 1° gennaio 2016 avevano diritto a un supplemento forfetario per conducenti veicoli trasporto merci, quest’ultimo viene integrato nel salario.
4I salari dei collaboratori / delle collaboratrici che, a partire dal 1° gennaio 2016, si trovano al di sopra della fascia salariale rispettivamente applica- bile, restano invariati fintantoché essi si trovano all’interno di tale fascia salariale.
5I salari dei collaboratori / delle collaboratrici che, a partire dal 1° gennaio 2016 si trovano al di sotto della fascia salariale rispettivamente applica- bile, vengono adeguati in due fasi come segue:
a. per il 1° gennaio 2017 almeno fino al 3% al di sotto della fascia sala- riale applicabile ai sensi del presente CCL
b. per il 1° gennaio 2018 almeno fino al valore più basso della fascia salariale applicabile ai sensi del presente CCL
8.5 Premio fedeltà
1I collaboratori / le collaboratrici, che nel corso della durata di validità del presente CCL compiono il 25°, 30°, 35°, 40°, 45° o 50° o anno di servizio presso il datore di lavoro, hanno diritto a quattro settimane di vacanze supplementari. È esclusa una liquidazione in denaro. Le vacanze possono essere godute in una o due soluzioni.
2I collaboratori / le collaboratrici, che nel corso della durata di validità del presente CCL compiono il 20° anno di servizio presso il datore di lavoro, hanno diritto a tre settimane di vacanze supplementari. È esclusa una liquidazione in denaro. Le vacanze possono essere godute in una o due soluzioni.
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Allegato 4: Disposizioni transitorie
3Il diritto di cui al capoverso 1 o 2 sussiste al massimo una volta per ciascun/a collaboratore/collaboratrice. Successivamente si applica l’articolo 2.20 (premio fedeltà).
4Nei casi di cui al capoverso 1 e 2 non sussiste alcun diritto al premio fedeltà ai sensi dell’articolo 2.20.
5I collaboratori / le collaboratrici entrati in servizio nel 2009 o nel 2010, nel gennaio 2016 ricevono un premio fedeltà di 500 franchi, rapportato al grado di occupazione.
8.6 Supplemento per lavoro nei giorni festivi per lavoratori occasionali Il salario di base dei collaboratori / delle collaboratrici il cui rapporto di lavoro è iniziato prima del 1° gennaio 2016 e che prestano lavoro occasio- nale ai sensi dell’articolo 2.5, dal 1° gennaio 2016 non viene aumentato a causa del supplemento per lavoro nei giorni festivi (vedere articolo 2.5 capoverso 5). Il salario di base di tali collaboratori/collaboratrici a partire dal 1° gennaio 2016 corrisponde al salario di base precedente al 1° gen- naio 2016, dedotto il supplemento per lavoro nei giorni festivi di cui all’articolo 2.5 capoverso 5.
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012.01 it (Y001100005) 08.2015 P
Posta CH SA Xxxxxxxxxxxxx 0
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