Contract
Allegato 1
Oggetto: Contratto per la sponsorizzazione del convegno “Apicoltura: le altre produzioni dell’alveare”, nell’ambito del programma 2016/2017 di sostegno all’apicoltura – Reg. (UE) n. 1308/2013
TRA
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito denominato “Provider”) con sede legale in Legnaro (Padova), Viale dell’Università n. 10, C.F./P. IVA: 00206200289, rappresentato dal Direttore Generale pro-tempore, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Prato (FI) il 19/06/1948.
E
, C.F./P. IVA: , nella persona del Sig./Dott. , in qualità di Legale Rappresentante, nato a
il / / , C.F.: , domiciliato per la sua carica presso la sede legale ed amministrativa in ( ), Via
, n. (in seguito denominata “Sponsor”)
PREMESSO CHE
a) il Provider è Ente Sanitario di diritto pubblico accreditato nell’Albo Nazionale dei Provider ECM al nr. 1454 ed è quindi abilitato e accreditato a livello Nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM, individuando e attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
b) il Provider, nel pieno rispetto del “Regolamento dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e per l’accreditamento”, approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13.01.2010 (di seguito per brevità “Regolamento”), dell’Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e succ. e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito “Normativa ECM”), ha progettato e intende erogare, sotto la propria responsabilità, un Convegno finalizzato all’aggiornamento di medici veterinari ASL, tecnici apistici e apicoltori dal titolo “Apicoltura: le altre produzioni dell’alveare”, che sarà erogato in data 12 marzo 2017 (di seguito “Evento”), di cui all’Allegato programma;
c) il Provider, nel rispetto del Regolamento di cui sopra e dell’art. 124 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per la realizzazione dell’Evento;
d) lo Sponsor ha per oggetto sociale l’attività di commercio, tra gli altri, di
ed è interessato a sponsorizzare eventi finalizzati alla formazione e all’aggiornamento professionale;
e) lo Sponsor, operando nella commercializzazione di , è interessato a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare l’Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;
f) il Provider ha sottoposto allo Sponsor il programma dell’Evento, chiedendo a quest’ultimo se fosse interessato a contribuirvi come sponsor;
g) lo Sponsor si è dichiarato disponibile a sponsorizzare l’Evento secondo i termini e alle condizioni qui di seguito riportati.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto del contratto
1.1 Le Parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ECM (Educazione Continua in Medicina), il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all’Evento citato al paragrafo b) delle premesse.
1.2 In particolare, lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l’Evento corrispondendo il compenso concordato finalizzato alla realizzazione del servizio coffee break per circa
n. 110 partecipanti, mentre il Provider assume l’obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.
1.3 Le Parti concordano che il supporto finanziario fornito dallo Sponsor e le modalità di pagamento del compenso concordato per la sponsorizzazione sono dettagliati al successivo art. 5.
1.4 Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente accordo dà atto di essere a conoscenza del “Regolamento” di cui in premessa e in particolare delle “Disposizioni in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interessi”, che qui si intendono integralmente richiamate, nonché delle “Determinazioni” approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) in data 08.10.2010 in tema di violazioni del “Regolamento” medesimo.
1.5 I patti contenuti nel presente contratto costituiscono l’intero accordo tra la Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto senza preventivo accordo scritto tra le Parti.
Art. 2 – Obblighi del Provider
2.1 Il Provider si impegna a organizzare l’Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, e a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal “Regolamento”. Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento della manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor (il presente periodo non è necessario nel caso di mono sponsorizzazione).
2.2 Il Provider è responsabile dell’organizzazione dell’Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell’integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell’Evento. Fin d’ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell’Evento il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Direttore della SCS3 – Diagnostica Specialistica, Istopatologia e Parassitologia (di seguito “Responsabile Scientifico”), mentre, ai fini del presente Contratto, il referente dello Sponsor sarà , tel.:
; e-mail: (di seguito “Referente”).
2.3 Il Provider dichiara che l’Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell’Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.
2.4 Al fine di consentire una verifica sulla qualità e obiettività scientifica dell’Evento, il Provider dichiara fin d’ora che sottoporrà a docenti e discenti uno
specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l’altro, se hanno percepito un’influenza di conflitto d’interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell’Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico e il personale docente coinvolto nell’ideazione e realizzazione dell’Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell’Evento da parte dello Sponsor.
2.5 L’elenco e gli indirizzi dei partecipanti all’Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all’Evento formativo. Nel caso di reclutamento diretto, sarà esclusiva facoltà del destinatario del reclutamento decidere se informare o meno lo Sponsor della sua effettiva partecipazione.
2.6. In caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, consentito, in base alla Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 18 Gennaio 2011, solo per la attività formativa residenziale, il Provider ha l’obbligo di:
a) conservare tutte le autorizzazioni delle ASL/Enti di appartenenza dei partecipanti o in alternativa le autocertificazioni, ove siano state rilasciate le autorizzazioni;
b) raccogliere la copia dell’invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell’operatore sanitario, attestante l’invito;
2.7 Il Provider inoltre si obbliga a:
a) inserire l’Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
b) mettere a disposizione dello Sponsor uno spazio espositivo per l’eventuale posizionamento di un banner e comunque per l’esposizione del logo aziendale dello Sponsor nella zona coffee break esternamente all’aula didattica per l’esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l’Evento che si svolgerà nel giorno 12 marzo 2017 (qui di seguito “Stand”). Il Provider si impegna altresì a permettere al personale autorizzato dallo Sponsor di accedere allo Stand anche al di fuori dell’orario di svolgimento dell’Evento per finalità pratico-organizzative.
Il Provider potrà avvalersi, nell’esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti Partner, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l’effettuazione delle attività stesse, con il consenso dello Sponsor e concordando con quest’ultimo eventuali modifiche e/o integrazioni al presente contratto.
2.8 Il Provider si impegna a conservare una completa e accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di durata non inferiore a cinque anni.
Art. 3 – Obblighi dello Sponsor
3.1 Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l’Evento di cui al punto b) delle premesse ed a fornire le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità nel rispetto dei limiti di cui all’art. 4 del presente Contratto, oltre che della Normativa ECM.
3.2 Lo Sponsor si obbliga a corrispondere un contributo finanziario, nei limiti di quanto indicato sub art. 5. Tale contributo dovrà essere destinato e utilizzato dal Provider, in collaborazione con il Responsabile Scientifico, esclusivamente per la realizzazione dell’Evento di cui al punto b) delle premesse.
3.3 Resta inteso tra le Parti che le attività inerenti i trasferimenti e l’ospitalità alberghiera dei partecipanti invitati dallo Sponsor sono gestite direttamente da quest’ultimo e potranno formare oggetto di specifica pattuizione tra lo Sponsor stesso e la Società
Art. 4 – Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell’evento
4.1 Al fine di pervenire l’insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alle “Determinazioni” approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 07.10.2010 in tema di violazioni del “Regolamento” e dell’“Accordo Stato – Regioni” del 5.11.2009, le Parti convengono che:
a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al Responsabile Scientifico dell’Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell’attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno;
b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
c) la progettazione e l’erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell’attività educazionale che sponsorizza;
d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l’erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell’Evento formativo;
e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all’attività presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l’attività è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
f) il Provider, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor (cfr. punto 2.6 del presente contratto), raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all’Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;
g) nel caso di reclutamento diretto, il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito al punto 2.6 del presente contratto;
h) il Provider, nel corso dell’Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel corso dello svolgimento dell’attività formativa;
i) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l’attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell’Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;
j) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività formative nelle pagine adiacenti o all’interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell’apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;
k) in nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell’Evento e negli spazi dedicati alla formazione.
Art. 5. – Corrispettivo e modalità di pagamento
5.1 A fronte degli impegni assunti dal Provider ai sensi del presente Contratto, il Provider percepirà, a titolo di corrispettivo, l'importo di € ( Euro). Tale importo verrà corrisposto dallo Sponsor, dietro presentazione di regolare fattura, mediante bonifico bancario c/c di Tesoreria 06700007583T (IBAN: IT 34 J 06225 12186 06700007583T) della Cassa di
Risparmio del Veneto, intestato all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, entro 30 giorni dalla data fattura.
5.2 Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al responsabile scientifico dell’Evento, ai docenti o relatori, ne a qualsiasi altro collaboratore del Provider, che a qualsiasi titolo prenda parte all’Evento.
5.3 Il Provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, indicato nel presente Contratto, quanto all’importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività formative, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell’evento stesso.
Art. 6 – Durata e scioglimento del contratto
6.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all’Evento.
6.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., tramite lettera raccomandata a.r./PEC, nella quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:
(i) utilizzi il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto;
(ii) violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.
6.3 Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., tramite PEC nella quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola, qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.
6.4 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l’Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell’Evento, il Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall’utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.
Art. 7 – Confidenzialità e riservatezza
7.1 Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all’Evento e/o a terzi raccolti o utilizzati in occasione dell’Evento stesso (di seguito “Dati Personali”) saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito “Codice della Privacy”).
7.2 Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante, mentre responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Servizio Formazione e Sviluppo delle Professioni, afferente alla Struttura Complessa SCS7 - Comunicazione e conoscenza per la salute, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità riconducibile al trattamento dei dati personali.
7.3 Le Parti dichiarano e acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del “Regolamento”.
Art. 8 – Limitazioni di responsabilità
8.1 La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell’Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell’altro.
8.2 Il Provider, nell’osservare i principi di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione e dell’esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., è tenuto a svolgere solo le attività previste dal contratto.
8.3 Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell’ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal “Regolamento”.
Art. 9 - Varie
9.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
9.2 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da entrambe le Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:
- Provider: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Viale dell’Università n. 10
– 35020 Legnaro (Padova); e-mail: xxxxxxxxxx.xx0@xxxxxxxxxx.xx.
- Sponsor: e-mail: ;
ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà all’altra in conformità alle precedenti disposizioni.
9.3 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.
9.4 Il Provider si impegna a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relativi a analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor.
Art. 10 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le norme del codice civile per quanto compatibili.
Il presente atto, redatto in duplice copia ad uso del Provider e dello Sponsor, viene letto confermato e sottoscritto.
Art. 11 – Oneri per la stipula
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 131 del 26.4.1986.
L’imposta di bollo è a carico delle Parti per metà.
Legnaro,
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Provider)
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
(Sponsor)
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile lo Sponsor approva espressamente le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9.3 del presente accordo.
(Sponsor)
IL LEGALE RAPPRESENTANTE