Accordo
Traduzione1
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del
0.975.276.0
Turkmenistan concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti
Concluso il 15 maggio 2008
Approvato dall’Assemblea federale il 10 marzo 20092 Entrato in vigore mediante scambio di note il 2 aprile 2009
(Stato 2 aprile 2009)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo del Turkmenistan,
animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,
nell’intenzione di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti di investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra,
consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti stranieri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo:
(1) Il termine «investimenti» designa ogni tipo di averi e include in particolare:
(a) la proprietà di beni mobili e immobili nonché qualsiasi diritto reale, quali pegni immobiliari e mobiliari, oneri fondiari, usufrutti;
(b) le azioni, le quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
(c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
(d) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti d’invenzione, modelli di utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di com- mercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
RU 2009 1739; FF 2009 535
1 Dal testo originale francese.
2 RU 2009 1737
(e) le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di prospezione, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.
(2) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
(a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la citta- dinanza della medesima;
(b) qualsiasi persona giuridica costituita o organizzata altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente e coinvolta in importanti attività economiche sul territorio di questa stessa Parte;
(c) qualsiasi persona giuridica che non è costituita conformemente alla legisla- zione di detta Parte contraente:
(i) se più del 50 per cento del suo capitale sociale è di piena proprietà di persone di detta Parte, o
(ii) se persone di detta Parte contraente hanno la facoltà di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato.
(3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni.
(4) Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente e com- prende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero in questione nonché la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale sulle quali lo Stato in questione può esercitare diritti sovrani o la propria giurisdizione in conformità della legisla- zione nazionale e del diritto internazionale.
Art. 2 Campo di applicazione
(1) Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, da investitori dell’altra Parte contraente, prima o dopo l’entrata in vigore dello stesso.
(2) Gli investitori svizzeri ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 lettera c del presente Accordo potranno invocare le disposizioni di quest’ultimo soltanto a partire dall’adesione del Turkmenistan all’OMC.
Art. 3 Promozione, autorizzazione
(1) Nella misura del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente sul proprio territorio e ammette tali inve- stimenti in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti.
(2) Dopo aver autorizzato un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia le necessarie autorizzazioni, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqual- volta risulti necessario, ciascuna Parte contraente si adopera per rilasciare le autoriz-
zazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadi- nanza straniera.
Art. 4 Protezione, trattamento
(1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente frui- scono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna delle Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, lo sviluppo o l’alienazione di tali investimenti.
(2) Ciascuna Parte contraente accorda agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente sul proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di uno Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato. Il trattamento accordato agli investitori per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione dei loro investimenti non è meno favorevole di quello che essa accorda ai propri investitori o agli investitori di un qualunque Stato terzo.
(3) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un’unione doganale o di un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 5 Libero trasferimento
(1) Ciascuna Parte contraente accorda agli investitori dell’altra Parte contraente il trasferimento senza indugio, in una valuta liberamente convertibile, degli importi relativi a un investimento, in particolare:
(a) dei redditi;
(b) dei rimborsi di prestiti;
(c) degli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione dell’investi- mento;
(d) dei canoni e degli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 paragrafo (1) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo;
(e) dei conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento o allo sviluppo dell’investimento;
(f) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un inve- stimento, comprese le eventuali plusvalenze.
(2) Per evitare qualsiasi ambiguità, si conferma che il diritto dell’investitore di trasferire liberamente gli importi legati al proprio investimento lascia impregiudicato qualsiasi obbligo fiscale che gli incomba.
Art. 6 Espropriazione, indennizzo
(1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o con effetti equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, salvo per ragioni di interesse pubblico e a condizione che essi non siano discrimina- tori, che siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. Tale indennizzo corrisponde al valore di mercato dell’investimento espropriato immediatamente prima che la misura di espropriazione venga adottata o divenga di dominio pubblico, considerato che è determinante il primo di questi eventi. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è pagato nella valuta del Paese d’origine dell’investimento e versato senza indugio all’avente diritto.
(2) Se una Parte contraente espropria gli averi di una società registrata o costituita su una parte qualsiasi del proprio territorio conformemente alla legislazione in vigore, e di cui investitori dell’altra Parte contraente possiedono delle quote, essa garantirà, nella misura necessaria e conformemente alle sua legislazione, che l’indennizzo previsto nel paragrafo (1) sia versato a detti investitori.
(3) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emer- genza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o agli investitori di un qualunque Stato terzo per quanto riguarda la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altro regolamento.
Art. 7 Principio di surrogazione
Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria qualsiasi contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da un suo investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte secondo il principio di surrogazione nei diritti dell’investitore se in virtù di questa garanzia è stato fatto un pagamento da parte della prima Parte contraente.
Art. 8 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente
(1) Per trovare una soluzione alle controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente, le parti interessate procedono a consultazioni.
(2) Se tali consultazioni non consentono di giungere a una soluzione entro sei mesi dalla domanda del loro avvio, l’investitore può sottoporre la controversia:
(a) al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19653; o
3 RS 0.975.2
(b) a un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo diverso accordo tra le parti, è costi- tuito secondo il regolamento d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (CNUDCI).
(3) Ciascuna Parte contraente acconsente a sottoporre le controversie relative a un investimento alla conciliazione o all’arbitrato internazionale.
(4) La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura, eccepire la propria immunità o il fatto che l’investitore abbia ottenuto in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subito.
(5) Nessuna delle Parti contraenti intenta un’azione per via diplomatica per una controversia sottoposta all’arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte contraente si rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale.
(6) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti alla controversia ed è eseguita conformemente alla legislazione nazionale.
Art. 9 Controversie tra le Parti contraenti
(1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applica- zione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica.
(2) Se una controversia tra le Parti contraenti non può essere composta entro sei mesi dalla data in cui è stata notificata per scritto da una delle Parti contraenti, essa è sottoposta a un tribunale arbitrale su richiesta di una delle Parti contraenti.
(3) Il tribunale arbitrale è costituito per ogni singolo caso come segue. Entro due mesi dal ricevimento della domanda d’arbitrato, ciascuna Parte contraente designa un membro del tribunale. Questi due membri scelgono in seguito un cittadino di uno Stato terzo che, con l’accordo delle due Parti contraenti, è nominato presidente del tribunale. Il presidente è nominato entro due mesi dalla designazione degli altri due membri.
(4) Se non si è proceduto alle nomine necessarie entro i termini stabiliti nel para- grafo (3) del presente articolo, l’una o l’altra Parte contraente, in mancanza di altro accordo, può invitare il Presidente della Corte internazionale di giustizia a procedere alle nomine necessarie. Se il Presidente è cittadino di una o dell’altra Parte contraen- te o se, per altri motivi, non può adempiere la sua funzione, le nomine necessarie sono fatte dal Vicepresidente. Qualora il Vicepresidente sia cittadino di una Parte contraente o qualora, per altri motivi, non possa adempiere tale funzione, il membro più anziano della Corte internazionale di giustizia che non sia cittadino di una Parte contraente è invitato a procedere alle nomine necessarie.
(5) Salvo diversa disposizione concordata tra le Parti contraenti, il tribunale stabi- lisce le proprie norme procedurali. Xxxx decide in merito alle questioni oggetto della controversia conformemente al presente Accordo e alle regole e ai principi del diritto internazionale. Esso prende le decisioni a maggioranza dei voti. Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per entrambe le Parti contraenti.
Art. 10 Altri obblighi
(1) Se le disposizioni della legislazione di una Parte contraente o le norme di diritto internazionale accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contra- ente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest’ultimo qualora siano più favorevoli.
(2) Ogni Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 11 Consultazioni
Le due Parti contraenti possono in qualsiasi momento, di comune accordo, tenere consultazioni sulle questioni legate all’applicazione del presente Accordo o su qualsiasi altro aspetto di mutuo interesse in materia di politica degli investimenti. Ciascuna Parte contraente può chiedere, per via diplomatica, l’apertura di tali con- sultazioni.
Art. 12 Disposizioni finali
(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono notifi- cati reciprocamente l’adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di sei mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato tacitamente rinnovato di volta in volta per una durata di due anni, alle stesse condizioni.
(2) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–11 del presente Accordo continuano ad applicarsi agli investimenti effettuati prima della denuncia per un periodo supplementare di dieci anni.
(3) Le Parti contraenti possono apportare in qualsiasi momento, di comune accordo, emendamenti al presente Accordo. L’entrata in vigore di questi ultimi sottostà alle stesse formalità legali previste per l’entrata in vigore del presente Accordo.
Fatto ad Ashgabat, il 15 maggio 2008, in due originali ciascuno in lingua inglese, turkmena, russa e francese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxxxxxxx Xxxxxx
Per il
Governo del Turkmenistan: Gurbanmyrat Gurbanmyradow