SCHEMA DI ACCORDO PROCEDIMENTALE
SCHEMA DI ACCORDO PROCEDIMENTALE
L’anno 2010 (duemiladieci) questo giorno … del mese di …… in Cortina d’ Ampezzo (BL)
i Signori:
il ……….., nato a ………. (…) il , domiciliato per la carica in Cortina d'Ampezzo, presso
la sede municipale, il quale dichiara di intervenire nel presente atto, in forza ed esecuzione della DCC …… n. …, non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile del servizio urbanistica del Comune medesimo, giusto decreto del Sindaco n. 03/2009 del 5 marzo 2009, che in copia conforme qui si allega sub lettera "A", e quindi in nome e per conto del:
"COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO", con sede in Xxxxxxx x'Xxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxx x. 00, Codice Fiscale n. 00087640256, di seguito indicato come "il Comune",
e
- il Sig. ………….. nato a ……. (..) il ……. residente a ……… via ……….. n. …, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della soc. FAIT (srl) con sede in Cortina d’Ampezzo, Largo Poste n. 24 (C.F./P.IVA ) che interviene nella presente come soggetto attuatore del PUA relativo al recupero e alla riqualificazione dell’area ex Stazione Esso ed ex Stazione di Partenza della Funivia Pocol, in Piazza Roma a Cortina d’Ampezzo;
PREMESSO CHE:
- la normativa puntuale della Scheda Normativa A/1 del PRG vigente prevede per gli edifici n. 12 e 13 una serie di specifici interventi soggetti a PUA ai sensi della L.R. 11/2004 al fine di poter riqualificare l’intero complesso edilizio sotto il profilo urbanistico ed ambientale (si veda l’allegata scheda sub. 1);
- con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 12.06.2009 l’Amministrazione ha approvato le linee guida per l’attuazione del PUA in oggetto;
- la proposta di PUA redatta dal soggetto attuatore prevede la realizzazione di interventi sia di interesse pubblico sia di interesse privato che coinvolgono alcune aree situate a valle del Comparto che vengono incluse nel progetto complessivo di riqualificazione urbanistica dell’area;
- con deliberazione di Giunta n. 184 in data 20/10/2009 l’Amministrazione ha stabilito di procedere alla convocazione di una Conferenza dei Servizi istruttoria al fine di acquisire i pareri dei vari enti sulla proposta preliminare di PUA presentata dal soggetto privato;
- in sede di Conferenza di Servizi è stato depositata l’ultima versione della proposta di P.U.A. a firma degli architetti Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx (31/03/2010 prot. n. 6352 con integrazione in data 13/05/2010 prot. n. 9253);
- la conferenza dei servizi con verbale datato 31/03/2010 evidenziava tre questioni ancora da risolvere e sulle quali l’Amministrazione si dovrà determinare prima di procedere all’esame e all’adozione del Piano Attuativo e precisamente:
Punto 1) accordo tra soggetto privato e ente pubblico.
Si ritiene necessario sottoscrivere un accordo procedimentale ex art. 11 della legge n. 241/1990, che deve essere inteso come provvedimento attuativo delle linee guida approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 in data 12/06/2009.
Punto 2) similitudine del piano con i programmi integrati di cui all’art. 16 della legge n. 179/1992.
Il P.U.A. in esame era stato originariamente qualificato come P.I.R.U.E.A. per la sua attuazione, pertanto, è necessario avvalersi degli strumenti propri di tale strumento attuativo. Dovrà essere integrato dalla relazione illustrativa prevista dall’art. 19 comma 2 lettera (j) della sopra citata legge con la quale saranno evidenziati i benefici derivanti al soggetto pubblico (il Comune) e al soggetto privato (proponente o attuatore del PUA).
Punto 3) Parere della Soprintendenza
La questione relativa al parere della Soprintendenza è superata dalla posizione assunta dalla Soprintendenza stessa che ha comunicato che la stessa non da pareri sui piani attuativi. L’Amministrazione comunale con Delibera di Giunta n. 99 in data 19/05/2010 ha fatto propria tale posizione con … “presa d’atto della comunicazione della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici relativa alla non competenza della stessa in materia di piani urbanistici attuativi”.
TUTTO CIO’ PREMESSO,
Richiamate le disposizioni di cui all'art. 11 della L. 241 del 1990 (s.m.i.) a disciplina degli accordi procedimentali che prevede la possibilità, in accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai privati, che l’Amministrazione concluda il procedimento, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, sottoscrivendo accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
Xxxxxxxxx, sotto il profilo funzionale, come tale accordo rappresenti:
- il risultato di una negoziazione effettuata entro l’ambito consentito dalla legge e della normativa relativa alla redazione dei piani attuativi;
- il perfezionamento delle azioni programmate pubbliche che si devono integrare con l’iniziativa economica privata;
Precisato che:
- la procedura di approvazione del P.U.A. è disciplinata da specifica normativa di cui alla L.R.
n. 11/2004 (art. 19 e 20) (s.m.i.) ed è pertanto oggetto di specifica e separata deliberazione di adozione e di approvazione;
- si rende necessario dare attuazione alle linee guida approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 49 in data 12/06/2009, riassunte nella scheda allegata al presente atto (sub. 2).
TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
L’Amministrazione comunale provvederà alla ridefinizione del perimetro del comparto e della scheda normativa A/1 ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 61/85 ed art. 2 NTA PRG vigente. Il perimetro del comparto PUA e della scheda normativa A/1, ridefiniti in conformità a tali disposizioni, includeranno l’area interessata dal diritto di sottosuolo necessaria per la realizzazione dell’autorimessa;
ARTICOLO 2
L’Amministrazione comunale individuerà un ulteriore ambito di intervento in zona F4 “verde pubblico” che potrà essere riclassificata F2 “attrezzature di interesse comune” dove localizzare soltanto opere pubbliche o di interesse pubblico (cabina di trasformazione ENEL, parcheggio, area di accesso all’ascensore pubblico, ecc.). Per le opere incluse in questo secondo ambito si farà riferimento alle procedure attuative previste dall’art. 24 comma 2bis) della LR n. 27/2003 (in materia di opere pubbliche).
ARTICOLO 3
Gli aspetti patrimoniali, la verifica delle dotazioni di aree per standard urbanistici e la valutazione del beneficio pubblico e privato derivante dal presente accordo saranno argomenti trattati nel modo seguente:
a) cessioni. la cessione della Galleria Farsetti al Comune, la cessione dell’area pertinenziale dell’ex partenza della Funivia Pocol di proprietà comunale alla soc. FAIT e la cessione del diritto di sottosuolo alla FAIT per la realizzazione dell’autorimessa interrata, la cessione del diritto di sottosuolo per la realizzazione della cabina ENEL, saranno tutte cessioni valutate a parte, con perizia giurata, preliminarmente all’adozione del PUA. A tale scopo la soc. FAIT incaricherà un
perito estimatore. Tale valore di perizia sarà comparato con analoga perizia di stima effettuata dall’ufficio Patrimonio o da tecnico incaricato del Comune. Il valore delle cessioni sarà determinato nel valore medio tra le due perizie. Nessun conguaglio sarà dovuto dal Comune mentre, se il conguaglio dovesse essere favorevole al Comune, il conguaglio è dovuto dal soggetto attuatore al Comune.
b1) verifica dotazioni per standard primari e secondari. In considerazione della limitatezza delle aree a disposizione per le dotazioni a standard, il Comune acconsentirà di mettere a disposizione del soggetto attuatore, su proposta del medesimo, alcune aree all’interno dei due ambiti (perimetro PUA) e zona F4 da riclassificare, previo calcolo e pagamento del valore estimativo primario delle aree stesse e verifica dei valori medesimi da parte del competente ufficio Patrimonio.
b2) La verifica tecnica delle dotazioni a standard contenute nel PUA sarà effettuata tenendo conto dei conteggi di massima già emersi in sede di preistruttoria. Si farà comunque riferimento all’art. 5 delle NTA.
ARTICOLO 4
Con il presente accordo procedimentale, si concorda altresì l’attuazione degli indirizzi già approvati dal Consiglio Comunale nel modo seguente:
a) la Piazza Pubblica nei conteggi delle dotazioni a standard sarà considerata come urbanizzazione secondaria;
b) i progettisti del PUA redigeranno specifico computo metrico estimativo dell’ascensore di collegamento e dell’area di sosta in via del Parco di cui al punto 2b) delle linee guida;
c) Il soggetto attuatore o chi per esso cederà al Comune la piena proprietà dell’attuale “Galleria Farsetti” di cui alla particella edificiale 1825 sub. 111, libera da vincoli e ipoteche, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione urbanistica, dando atto di averne la disponibilità. La galleria sarà concessa in comodato d’uso gratuito al proponente o a chi per esso, fino al rilascio del certificato di agibilità della nuova galleria che sarà realizzata con il
P.U.A. in oggetto;
d) Il soggetto attuatore, all’atto della sottoscrizione del presente accordo, stipulerà e presenterà una polizza fideiussoria a garanzia della contribuzione di € 300.000,00 (trecentomila) come previsto dal punto 2d) delle linee guida, importo che sarà pagato alle casse comunali all’atto della sottoscrizione della convenzione urbanistica, per la realizzazione di opere pubbliche da parte del Comune.
e) La verifica delle superfici oggetto di cessione da parte del Comune (di cui ai punti 3 e 4 delle linee guida) sarà effettuata con perizia estimativa a firma di un tecnico dell’ufficio Patrimonio.
f) Il frazionamento delle aree comunali da cedere, previa esatta individuazione cartografica, sarà effettuato con il preventivo assenso dell’Amministrazione Comunale.
g) Le opere pubbliche di cui al presente accordo, escluse quelle di cui alla precedente lett. d), saranno realizzate a cura e spese del proponente. È ammesso lo scomputo del contributo per le sole opere di urbanizzazione primaria, senza conguaglio (eventuale) a carico del Comune.
ARTICOLO 5
Le parti concordano che i passaggi successivi alla sottoscrizione del presente accordo saranno i seguenti:
1) immediata attivazione dei periti e dei tecnici per le stime, valutazioni e verifiche dei conteggi previsti dai precedenti articoli 3 e 4.
2) deliberazione consiliare di modifica del perimetro della scheda normativa A/1 e dell’ambito del P.U.A (edifici 12 e 13), di autorizzazione al soggetto promotore alla redazione e presentazione del P.U.A. comprensivo di tale ambito, di riclassificazione di un ambito specifico in zona F/4, con accesso da via del Parco, dove realizzare le opere pubbliche e gli standard a parcheggio previsti dal PUA (procedura individuata all’art. 2);
3) Riassunto dell’attività di cui agli art. 3 e 4 nella relazione economico finanziaria che evidenzierà il beneficio pubblico extra standard, relative conclusioni, e stesura della convenzione urbanistica a corredo del Piano Attuativo tenendo conto, altresì, della procedure prevista dal D.Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), in particolare l'art. 122, comma 8 che disciplina le modalità di affidamento dei lavori per opere di urbanizzazione funzionalmente connesse all'intervento edilizio;
4) Adozione del PUA da parte della Giunta (decorsi i termini di cui al punto 2).
5) Approvazione del PUA da Parte del Consiglio (decorsi i termini di cui al punto 5).
6) Stipula della convenzione urbanistica e dei contratti di cessione aree previsti nel presente accordo (art. 3).
ARTICOLO 6
1 - Le spese inerenti tutti i trasferimenti di proprietà, ivi inclusi i frazionamenti, gli adempimenti inerenti la volturazione e la trascrizione dell'atto di vendita, imposte, tasse, spese notarili ecc., sono a completo carico del Soggetto Proponente.
Il presente Accordo deve essere richiamato in ogni atto con il quale vengono costituiti diritti sugli immobili sopra descritti e gli eredi e/o aventi causa dal sottoscrittore sono tenuti ad osservarlo.
ARTICOLO 7
1 - Il progetto delle opere pubbliche extra standard (ascensore pubblico, ecc.) incluse nel presente accordo e quelle derivanti dalla monetizzazione di cui al punto 2d) delle linee guida approvate dal
C.C. sarà approvato in linea programmatica e tecnica con specifica Deliberazione della Giunta Comunale con la quale si assumeranno anche le determinazioni necessarie per la presa in carico delle opere da parte dell’Amministrazione.
ARTICOLO 8
Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente accordo, se non risolte in via amichevole, saranno giudicate dal Tribunale di Belluno.
Tutte le spese relative alla stesura e registrazione del presente atto sono a carico del Comune di Cortina d’ Ampezzo. L'atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 All. - Parte II
D.P.R. 131 del 1980.
Cortina d’Ampezzo lì
PER FAIT (srl) PER IL COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO