CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE
Con la presente scrittura privata, redatta in triplice originale, da valere ai sensi di legge
TRA
Il Comune di Farra di Soligo di seguito anche “Comune” o “Comodante”, codice fiscale n. 83003890262 con sede legale in via dei Patrioti, 52, in persona del xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx in qualità di Responsabile dell’area tecnica
E
OpEn Fiber S.p.A., di seguito anche “Concessionario” o “Comodatario”, con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 – Xxxxxx, capitale sociale Euro 250.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano, codice fiscale/partita IVA 09320630966, n.
REA MI - 2083127, qui rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxx munito dei giusti poteri
(Di seguito, congiuntamente, denominate anche "le Parti" o, singolarmente, "la Parte")
Premesso che:
a) OpEn Fiber S.p.A. è il Concessionario selezionato da Infratel Italia S.p.A. (di seguito “Infratel”) per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra- Larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio delle Regioni Abruzzo e Molise, Xxxxxx Xxxxxxx, Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Treno, Marche e Umbria, Lazio, Campania e Basilicata, Sicilia (di seguito, “Progetto”);
b) il Comune di Farra di Soligo è interessato a favorire lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga e, a tal fine, ha sottoscritto apposita convenzione con Infratel;
c) stante quanto prevede la suddetta convenzione, il Comune di Farra di Soligo ha individuato, nell’ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con il Concessionario, un sito idoneo per l’installazione di un locale tecnico, cd. “Point of Presence” (“PoP”), da cedere in comodato d’uso gratuito per 20 anni ;
d) Il Comune è, infatti, proprietario di un terreno presso via Cal della Madonna, meglio indicato al successivo art. 2 comma 1;
e) Il Concessionario è, pertanto, interessato a utilizzare il terreno di cui al precedente punto al fine di predisporre e installare un locale tecnico per lo sviluppo dell’infrastruttura a banda Ultra-Larga di rete di proprietà pubblica destinata all’erogazione di servizi di pubblica utilità da realizzare nell’ambito del Progetto.
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI
1. Le premesse di cui sopra e la planimetria allegata (allegato 1) formano parte integrante e
sostanziale del presente contratto.
2. Ai fini del presente contratto di comodato, per locale tecnico (“PoP”) si intende uno shelter all’interno del quale verranno alloggiate strutture per il ricovero degli apparati per lo sviluppo dell’infrastruttura di rete di proprietà pubblica da realizzare nell’ambito del Progetto.
ART. 2 OGGETTO DEL COMODATO
1. Il Comodante concede al Comodatario, che accetta, il comodato d’uso gratuito del terreno sito in Farra di Soligo identificato al foglio 18, particella 1092, rendita dominicale di euro 5.11 e rendita agraria di euro 2.67, ad uso Parchi ed attrezzature per servizi – aree ed edifici per servizi di interesse comune – F2 (art. 45) che si estende per complessivi 40 mq, come da planimetria allegata (allegato 1).
2. Il Comodante dichiara:
• di esserne unico e incontroverso proprietario e/o di poterne legittimamente disporre;
• di essere in possesso di tutti i necessari titoli abilitativi/autorizzativi/permessi di cui si impegna, altresì, dietro richiesta del Comodatario, a fornire copia, rendendo in ogni caso edotto il Comodatario di tutte le informazioni concernenti l’immobile;
• di averne allo stato il pieno possesso e l’incontrastato godimento, confermando altresì, che non esistono diritti, personali o reali, di terzi e/o altre situazioni pregiudizievoli che a vario titolo possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte del Comodatario;
• di riconoscere espressamente al Comodatario, previa opportuna comunicazione al
Comodante, il diritto di cedere/conferire, in ogni tempo e sulla base degli obblighi previsti in forza del Progetto di cui alla premessa a), il presente contratto a Infratel o altro soggetto concessionario dalla stessa individuato.
ART. 3 DURATA E VICENDE DEL COMODATO
1. La durata del comodato d’uso gratuito è convenuta e accettata dalle Parti in anni 20 decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, che alla scadenza si rinnoverà tacitamente in favore del Comodatario ovvero di Infratel o altro soggetto concessionario da questa individuato per ulteriori 20 anni, senza oneri, salvo disdetta del Comodante da comunicare via pec o racc. a/r con preavviso non inferiore a 12 mesi, data la complessità degli impianti e delle relative attività di rimozione.
2. Il Comodante riconosce al Comodatario il diritto di prelazione nell’eventualità in cui, alla scadenza del presente o dei successivi periodi di rinnovo, intendesse concedere in locazione o in comodato d’uso il terreno oggetto del presente contratto a terzi.
3. Il Comodante riconosce, inoltre, al Comodatario il diritto di prelazione nell’eventualità in cui, nel periodo di validità del presente contratto o alla scadenza dello stesso, intendesse trasferire la proprietà del terreno oggetto del presente contratto a terzi sempre che l’eventuale trasferimento di proprietà non pregiudichi l’uso del terreno da parte del Comodatario.
4. Nell’eventualità in cui il Comodatario non intendesse avvalersi del diritto di prelazione di cui al comma precedente e il Comodante trasferisse a terzi la proprietà del terreno oggetto del presente contratto, il Comodante medesimo si impegna a darne comunicazione scritta al Comodatario mediante lettera raccomandata A/R entro 6 (sei) mesi dal trasferimento della proprietà e a fare menzione dell’esistenza e vigenza del presente contratto nel titolo traslativo, dal quale dovrà risultare il subentro del nuovo proprietario in tutte le obbligazioni previste a carico del Comodante dal presente contratto.
5. Resta fermo il diritto del Comodatario di recedere in qualunque momento dal presente contratto, con preavviso da inviarsi via pec o racc. a/r al Comodante ai recapiti di cui all’art. 10 con preavviso di 90 giorni.
ART. 4 FINALITÀ DEL COMODATO
1. Il terreno, oggetto del presente contratto, così come esattamente specificato nella planimetria allegata (allegato 1), viene concesso dal Comune di Farra di Soligo in comodato d’uso a titolo gratuito al Comodatario al fine di realizzare un locale tecnico (“PoP”) all’interno del quale verranno alloggiate strutture per il ricovero degli apparati per lo sviluppo dell’infrastruttura di rete di proprietà pubblica da realizzare nell’ambito del Progetto.
2. Il Comodatario, senza preventivo assenso del Comodante, avrà la facoltà di concedere ospitalità all’interno del locale tecnico ad apparati di altri soggetti e all’interno degli armadi in virtù di specifici accordi, ai fini dell’erogazione dei servizi di telecomunicazione prestati dal Concessionario nell’ambito del Progetto.
ART. 5 OBBLIGHI DEL COMODATARIO
1. Il Comodatario dichiara che ogni manufatto e/o apparato sarà progettato e installato in conformità alle normative vigenti .
2. Il Comodatario dovrà custodire e conservare il bene oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia.
3. Il Comodatario provvederà ad attivare, se necessario, una propria utenza per i consumi di energia elettrica necessari per il funzionamento degli apparati di telecomunicazione installati presso il PoP realizzato sul terreno oggetto del presente contratto ovvero, in caso di utenze già attive, a subentrare nei relativi contratti.
ART. 6 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BENE OGGETTO DEL COMODATO
1. Il PoP installato/a presso il terreno oggetto del presente contratto verrà utilizzato dal Comodatario, eventualmente anche per il tramite di propri incaricati/appaltatori/partner negoziali, previo ottenimento di ed in conformità a tutte le autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dall’ordinamento vigente.
2. Per tutte le attività di gestione e manutenzione fisica che si rendessero necessarie per la corretta funzionalità della rete e degli apparati installati, nonché per ogni attività di collaudo e/o di messa in esercizio il Comodatario dovrà avere libero accesso al terreno ed è, pertanto, autorizzato, nelle persone dei suoi tecnici o del personale di imprese specializzate espressamente incaricate, ad accedere – in ogni momento e senza restrizione alcuna (dunque tutti i giorni compresi festivi e prefestivi, 24 ore su 24) – all’area di pertinenza del terreno.
3. La possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, di cui al precedente comma è, altresì, accordata al personale degli operatori di telecomunicazioni diversi dal Comodatario i cui apparati sono ospitati all’interno del POP, così come al personale incaricato dai suddetti operatori per compiere le opere necessarie all’installazione di apparati, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio. Resta inteso che sarà cura del Concessionario definire la disciplina degli accessi mediante apposito regolamento.
4. Il Comodatario, qualora lo ritenesse necessario, provvederà alla recinzione dell’area interessata.
5. Il Comodante riconosce espressamente al Comodatario la facoltà di utilizzare il terreno oggetto del presente contratto anche per eventuali adeguamenti evolutivi degli apparati che si rendessero necessari.
6. Il Comodante riconosce sin d’ora al Comodatario la facoltà di realizzare sul terreno oggetto del presente contratto tutti gli eventuali adeguamenti del locale tecnico che si rendessero necessari, compresi, a titolo esemplificativo, strutture, apparati di trasmissione e di alimentazione.
7. Il Comodatario potrà effettuare sul terreno oggetto del presente contratto, a proprie spese, tutti i lavori necessari per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o fibre ottiche e/o cavi telefonici nonché installare ogni tipo di apparecchiatura occorrente ai fini del corretto funzionamento e/o aggiornamento dell’impianto installato.
8. Il Comodatario potrà altresì eseguire tutte quelle opere che ritenesse opportune al fine di ottemperare alla normativa in tema di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 7 MANUTENZIONE
1. Sarà cura del Comodatario prestare la massima attenzione durante le operazioni di manutenzione, per evitare nocumento alle strutture esistenti nelle vicinanze o che nel tempo potrebbero essere realizzate nelle immediate vicinanze.
2. Il Comodatario dovrà periodicamente provvedere alla manutenzione (con sfalci, pulizia, ecc.) e all’occorrenza spurgare i fossi di pertinenza, laddove esistenti, per evitare i depositi di materiali vari che impediscano il normale deflusso delle acque.
ART. 8 RESTITUZIONE DEL BENE OGGETTO DEL COMODATO
1. In deroga all’art. 1809 c.c., il Comune rinuncia a richiedere la restituzione del terreno concesso in comodato prima del termine contrattualmente pattuito, salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Il Comune di Farra di Soligo, consapevole del fatto che il PoP installato nel terreno oggetto del presente contratto è funzionale al superamento del digital divide ed è di titolarità pubblica, in caso di urgente ed improvvisa necessità motivata, potrà richiedere la restituzione del terreno concesso in comodato d’uso gratuito prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 3, con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi. In tal caso, il Comune si impegna ad identificare entro il termine di mesi 6 (sei) prima della richiesta restituzione, congiuntamente con il Concessionario e, se del caso, con Infratel, una soluzione alternativa, in un’area idonea alla residenza del PoP medesimo e relativi apparati, che comporti il minor costo anche in termini economici e che consenta di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi. Tale area nuovamente identificata dovrà presentare caratteristiche e servizi almeno equivalenti a quella originale.
ART. 9 AUTORIZZAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI E DATI
1. Salvo i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente, per tutta la durata del contratto e per un periodo di 2 anni successivi alla scadenza, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti il contratto, forniti dalla altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o
«riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative alle caratteristiche tecnico-progettuali delle attività/opere realizzate dal Comodatario). Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:
- le dette informazioni riservate sono già in possesso dell’altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;
- le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell’altra Parte;
- saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell’obbligo di riservatezza;
- saranno sviluppate autonomamente senza l’utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.
ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati personali di contatto, scambiati o acquisiti reciprocamente dalle Parti in occasione della stipula ed esecuzione del presente contratto (di seguito le “Informazioni di Contatto”), saranno trattati dalle stesse nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”) e della normativa in vigore.
2. Le Parti garantiscono che le Informazioni di Contatto saranno trattate mediante strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità correlate all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e connesse alla nascita e gestione del presente contratto e, comunque, in modo da garantire la riservatezza delle stesse.
3. Le Informazioni di Contatto trattate nell’ambito del presente contratto saranno trattate in Italia, e potranno essere comunicate a consulenti o soggetti autorizzati nell’elaborazione dei dati.
4. Le Informazioni di Contatto potranno essere comunicate ad eventuali soggetti che forniscano a ciascuna Parte prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate quali, a mero titolo esemplificativo, società controllanti, controllate, partecipate e/o collegate a ciascuna Parte, soggetti, enti e/o società che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici, fornitori, appaltatori, subappaltatori, in qualità di Responsabili esterni al Trattamento, tenuti a garantire lo stesso livello di tutela delle Informazioni di Contatto previsto dal presente contratto. I dati non saranno ulteriormente comunicati o diffusi a terzi ad eccezione delle casistiche sovra indicate.
5. Ove richiesto dalla normativa applicabile, ciascuna Parte dichiara e garantisce di aver ottenuto il consenso dei propri dipendenti e collaboratori, le cui Informazioni di Contatto possono essere trattate dall’altra Parte e si impegna, altresì, ad inoltrare le richieste di detti dipendenti e collaboratori, in qualità di soggetti interessati del trattamento, per accedere, aggiornare, rettificare o cancellare le proprie Informazioni di Contatto trattate dall’altra Parte, che conseguentemente darà seguito a tali richieste.
6. Un eventuale rifiuto a fornire le Informazioni di Contatto potrà causare la mancata instaurazione e/o esecuzione del rapporto contrattuale, sempreché la comunicazione di tali Informazioni di Contatto risulti imprescindibile per la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale. Resta inteso che la Parte a cui fa capo l’obbligo di fornire le Informazioni di Contatto in questione dovrà adoperarsi per rimediare a tale carenza e l’altra Parte, ove risulti dalle circostanze del caso, dovrà cooperare con essa in buona fede, così da consentire la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale.
7. Le Parti potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15,16,17,18,20,21 del GDPR.
8. Le richieste inerenti l’esercizio dei diritti potranno essere inoltrate, nel caso di richieste verso il Comodatario, inviando una e-mail all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx e, nel caso di richieste verso il Comodante, inviando una e-mail all’indirizzo: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx .
9. In questo contesto, il Comodatario comunica di aver nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, o Data Protection Officer o DPO) ai sensi dell’Articolo 37 del Regolamento, che potrà essere contattato per questioni inerenti i trattamenti delle Informazioni di Contatto di cui
il Comodatario è Titolare, al seguente recapito: xxx.xx@xxxxxxxxx.xx. Parimenti, il Comodante, comunica di aver nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, o Data Protection Officer o DPO) ai sensi dell’Articolo 37 del Regolamento, che potrà essere contattato per questioni inerenti i trattamenti delle Informazioni di Contatto di cui il Comodante è Titolare, al seguente recapito: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx .
ART. 11 DOMICILIO CONTRATTUALE E COMUNICAZIONI
1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata a mezzo pec o tramite raccomandata a/r inviata agli indirizzi che di seguito si indicano presso cui le Parti eleggono domicilio agli effetti del presente contratto e di legge:
Per il Comodante Comune di Farra di Soligo Xxx xxx Xxxxxxxx, x. 00 00000 Xxxxx xx Xxxxxx (XX)
Pec: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx
Per il Comodatario: OpEn Fiber S.p.A. Xxxxx Xxxxxxx, x. 0 00000 Xxxxxx
Pec: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
2. Ciascuna Parte provvederà a comunicare tempestivamente e per iscritto all’altra eventuali cambiamenti relativi ai suddetti recapiti.
ART. 12 MODIFICHE AL CONTRATTO DI COMODATO
1. Qualunque modifica alle disposizioni del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti e dovrà risultare da atto scritto.
ART. 13 CONTROVERSIE
1. Ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, per tutte le controversie relative al presente contratto è condizione di procedibilità della domanda giudiziale l’esperimento del procedimento di mediazione da espletarsi secondo la procedura prevista dall’Organismo investito e scelto d’intesa tra le Parti tra i soggetti iscritti all’apposito Registro, che abbia la propria sede nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia, al fine di comporre la lite in via stragiudiziale. Qualora le Parti non dovessero raggiungere l’intesa sulla scelta dell’Organismo, sarà competente quello adito dalla prima Parte che vi proceda, ferma restando l’individuazione territoriale di cui sopra.
2. In caso di infruttuoso esperimento della mediazione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Milano.
ART. 14 FORMAZIONE E DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI COMODATO
1. Il presente contratto di comodato è stato formato dalle Parti all’esito di specifica trattativa in ordine a ciascuna delle clausole che lo costituiscono.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto di comodato le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e comunque alle leggi vigenti.
ART. 15 IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE
1. Il Comodatario terrà esente il Comodante dal pagamento dell’imposta di bollo e dell'imposta di registro sul contratto nella misura stabilita dalle leggi vigenti.
ART. 16 CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
1. Il Comodante prende atto che il Comodatario, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni, si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice etico ed ha, inoltre, adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001.
ART. 17 ALLEGATI
Si allega al presente contratto:
1. Planimetria.
Letto, approvato e sottoscritto in il . IL COMODATARIO IL COMODANTE
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente i seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 10, 11 e 16.
Letto, approvato e sottoscritto in il
IL COMODATARIO IL COMODANTE
Estratto di mappa CT Comune di Farra di Soligo (TV) - Foglio 18 mapp. 1092 - Scala 1:2000 Ortofoto 2018 - Provincia di Treviso - Comune di Farra di Soligo - Via Cal della Madonna
Proprietà comunale
Mapp. 1092
POS 1
00.000000 X
00.000000 Y
Estratto PRG - SCALA 1:5000 Estratto Carta dei Vincoli - SCALA 1:5000
Provincia di Treviso Comune di Farra di Soligo Via Cal della Madonna
Foglio 18, mappale 1092
N
ALLEGATO 1
Open Fiber S.p.A.
Sede legale Xxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX)
Impianto:
POP C&D_TV_14_FARRA_DI_SOLIGO
Titolo:
Inquadramenti
Formato:
A3
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