AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO
per la concessione di incentivi a sostegno delle produzioni di serie televisive e cinematografiche
AZIONE 3.3.2
"SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PRODOTTI E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA VALORIZZAZIONE DI IDENTIFICATI ATTRATTORI CULTURALI E NATURALI DEL TERRITORIO, ANCHE ATTRAVERSO L’INTEGRAZIONE TRA IMPRESE DELLE FILIERE CULTURALI, TURISTICHE, SPORTIVE, CREATIVE E DELLO SPETTACOLO, E DELLE FILIERE DEI PRODOTTI TRADIZIONALI E TIPICI"
FAQ
Art. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
D. Se una società è presente (come minoritaria o come produttore esecutivo) nella compagine di un progetto di Serie Tv la cui istanza è presentata dal Produttore maggioritario, la Società minoritaria o produttrice esecutiva può presentare come Capofila un’istanza nella categoria Opere cinematografiche?
R. In caso di coproduzione l'agevolazione interessa anche gli altri potenziali beneficiari che avranno preventivamente autorizzato il richiedente a presentare la richiesta di agevolazione. (Xxxx che deve risultare dai relativi contratti, che dovranno specificare il “ruolo ricoperto nell'ambito del progetto candidato, e la legittimità a presentare la domanda” Art.4 punto d.)
Di conseguenza se una società è presente in una compagine ed ha delegato un altro soggetto a presentare domanda, non può avanzare una ulteriore richiesta di agevolazione ai sensi di quanto disposto all'ultimo capoverso dell'Art.4 pag.6. L'Avviso non ha invece imposto limiti alla partecipazione in qualità di coproduttore.
D. Le società che operano in più ambiti, produzione, distribuzione e tecnico hanno attivi tutti i sotto codici Ateco J 59.1: 59.11 Produzione, 59.12 Industrie Tecniche; 59.13 Distribuzione, sono tutte ammissibili?
R. In riferimento all’art. 4 lettera b) dell’Avviso, se la società proponente ha attivo il codice Ateco 59.11 - “Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi”- riportato nella visura camerale tra il codice primario o i sottocodici, può presentare domanda.
D. Possono partecipare all'Avviso Pubblico "Incentivi a sostegno delle produzioni di serie televisive e cinematografiche" anche le PMI con codice Ateco J 59.11 non in possesso di una sede nè legale nè operativa nella Regione Campania?
R. L'art. 4. punto b -dell'avviso -SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ- stabilisce che ai fini della partecipazione i soggetti richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
- “operare nel settore di “Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi” (codice ATECO 2007 J 59.11, o la classificazione equivalente NACE Rev. 259.11 se i proponenti hanno sede in altri Paesi dell’UE)”. Pertanto possono partecipare anche le PMI con codice Ateco J 59.11 non in possesso di sede legale o operativa nella Regione Campania
D. Il CODICE ATECO 2007 59.11 di riferimento per il bando deve essere primario, o l'importante è che risulti nella sez. Attività, albi ruoli e licenze della visura camerale?
R. Il bando richiede il codice ATECO 2007 J 59.11, o la classificazione equivalente. La verifica dell’appartenenza del richiedente al codice ISTAT ammissibile avverrà mediante visura camerale
Art. 5 - ATTIVITÀ E SPESE AMMISSIBILI
D. Xxxxxxx presentare domanda nella categoria A anche le serie documentario o docu-fiction?
R. Per le serie documentario o docu-fiction non si può presentare domanda nella Categoria A - che prevede
opere seriali a contenuto narrativo di finzione anche in animazione destinate alla diffusione televisiva.
Tuttavia, se in possesso dei requisiti previsti dagli Artt. 4 e 5, si può presentare domanda nella categoria B. che prevede “Progetti relativi ad opere cinematografiche, anche di animazione, con contenuto narrativo o documentaristico, purchè la durata sia pari o superiore a 52 minuti, e siano destinati prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche” Art.5 pag.7.
D. Nel caso dell’animazione, cosa si intende per “avvio” dell’attività?
R. Con riferimento alle attività finanziabili dal presente Avviso, per avvio dei lavori si intende l’avvio della fase di realizzazione dell’opera, vale a dire dalla data di prima contrattualizzazione delle figure professionali chiave, vale a dire figure senza le quali non è possibile procedere all’avvio della fase di realizzazione (segretaria di edizione, operatore/assistente operatore, fonico, capo truccatore, capo parrucchiere, capo elettricista, capo macchinista) oppure forniture di beni e servizi connessi con la realizzazione del progetto finanziato.
D. Nel caso di opere di animazione che non prevedono l'esecuzione di riprese, come deve intendersi l'inizio della fase di realizzazione?
R. La fase di realizzazione nelle opere di animazione corrisponde alla fase denominata “animazione”.
D. Lo schema relativo al piano dei costi prevede voci aggregate, è possibile aggiungere righe o nuove sezioni ?
D. La tabella dei costi redatta sul modello dello schema utilizzato dalla DG Cinema del Mibac (che è allegata al bando in formato pdf), deve essere compilata ? (il bando non ne fa menzione).
R. L'Art. 5 dell'Avviso pag. 8 individua le tipologie delle spese ammissibili sostenute nel territorio campano, raggruppandole in sette sezioni riprese nell'Allegato 2 del Formulario.
Si precisa che la sez. 4 relativa al Piano dei costi del Formulario va compilato esclusivamente utilizzando il dettaglio delle macro voci previste nell'Art.5 dell'Avviso .
Pertanto non è possibile aggiungere nuove sezioni, né compilare la tabella dei costi in pdf che, in particolare, deve essere utilizzata come riferimento per la descrizione e la individuazione delle microvoci relative alle singole spese identificandole con i codici numerici presenti nella tabella in pdf (es. 1.1, 4.3, 5.11)
Le spese non agevolabili , ai sensi dell'Avviso, sono da inserirsi solo nella prima colonna del Piano costi del formulario (anche nel caso in cui le spese siano state sostenute in Campania), per tale motivo nella tabella dei costi in pdf le voci di spese non agevolabili risultano annerite.
Esempio:
DESCRIZIONE DELLE SPESE | Importo totale | di cui speso in Campania |
A. Spese del personale dipendente | ||
2.1 Comp. del regista (direzione) - fase di sviluppo e pre-produzione | € 10,00 | |
2.2 Compenso del regista (direzione) - fase di produzione | € 30,00 | |
G. Spese sostenute per strutture ricettive | ||
4.40Viaggi e altre spese (hotel, viaggi, vitto e diarie) - fase di sviluppo e pre-produzione | € 50.00 | |
4.41 Viaggi e altre spese (hotel, viaggi, vitto e diarie) - fase di produzione | € 80.00 | € 40.00 |
D. L’art. 5 dell’Avviso - ATTIVITÀ E SPESE AMMISSIBILI – ha previsto la non ammissibilità per le opere destinate alla diffusione al pubblico tramite fornitori di servizi di hosting. In particolare si chiede: cosa si intende per “fornitori di servizi hosting” e “fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi”. Quali fornitori sono esclusi?
D. In riferimento a quanto previsto al punto 5. ATTIVITÀ E SPESE AMMISSIBILI (pg. 7) si legge: “Per entrambe le categorie: Non sono ammissibili le opere destinate alla diffusione al pubblico tramite fornitori di servizi di hosting” e successivamente si legge “I progetti presentati alla data di candidatura devono: essere oggetto di un deal-memo o contratto con un broadcaster e/o un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi, di rilevanza nazionale e/o internazionale”. Le due richieste sembrano in contraddizione. Si prega di precisare con esempi cosa si intende per “fornitori di servizi hosting” e “fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi”. Infine se ci sono “fornitori” esclusi (indicare esplicitamente).
R. Ai sensi della Legge 220/16 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo.”, all’art. 2 “Definizioni” comma 1 lettere s) e t) “fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi” e “fornitore di servizi di hosting” sono così definiti:
1) «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera r), ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005 (es. Netflix, Amazon Prime, RaiPlay, etc);
2) «fornitori di servizi di hosting»: i prestatori dei servizi della società dell’informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio come definiti dall’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (es. YouTube, Vimeo, etc).
Non sono ammissibili le opere destinate alla diffusione tramite fornitori di servizi di hosting, vale a dire i fornitori di cui al punto 2.
D. Xxxxxxx presentare domanda nella categoria A anche le serie documentario o docu-fiction?
R. Le serie documentario o docu-fiction non rientrano nella categoria A. Xxxxxx presentare esclusivamente domanda nella categoria B. che prevede “Progetti relativi ad opere cinematografiche, anche di animazione, con contenuto narrativo o documentaristico, della durata pari o superiore a 52 minuti, ovvero film - opera destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche.
Art. 12 - CRITERI DI SELEZIONE
D. Ai fini dei criteri di valutazione di cui al punto H, nel caso in cui vi fossero due sceneggiatori (un uomo e una donna), viene comunque riconosciuto il punteggio previsto?
R. Allo scopo di incentivare la promozione della parità di genere e della non discriminazione di genere, la Commissione, nel valutare i progetti, terrà conto dei vari aspetti evidenziati alla lettera H della griglia di valutazione nel loro insieme. In particolare, la Commissione terrà conto della presenza di donne in ruoli apicali (es. sceneggiatrici, registe, scenografe, etc) nonché la prevalenza di donne tra i componenti del cast e della troupe. Il punteggio assegnato risulterà dall’applicazione al giudizio di un coefficiente matematico, così come indicato all’art. 12 – CRITERI DI SELEZIONE, pp. 16-17.
D. Nella griglia di valutazione, i criteri indicati alle lettere A e B possono comprendere anche il coinvolgimento nel progetto di eccellenze artistiche e produttive del panorama culturale contemporaneo regionale (es. musicisti, factory, autori, attori, etc)?
R. Allo scopo di incentivare la fruizione del patrimonio culturale (lettera A della griglia di valutazione, p. 15) e di generare nuovi flussi turistici (lettera B della griglia di valutazione, p.15), la Commissione in sede di valutazione terrà conto dei vari aspetti evidenziati alle lettere A1, A2 e B1 della griglia di valutazione nel loro insieme. La Commissione potrà tenere conto del coinvolgimento di realtà ed esponenti di particolare rilievo e prestigio del panorama culturale contemporaneo della Campania, assegnando un punteggio che risulterà dall’applicazione al giudizio di un coefficiente matematico, così come indicato all’art. 12 – CRITERI DI SELEZIONE, pp. 16-17.