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Giurisprudenza
Contratto di coassicurazione e Xxx: imponibili le prestazioni delegate
22 Agosto 2018
Le operazioni non presentano nesso di accessorietà perché il servizio non consiste nella copertura di un rischio e non è reso da un mediatore o da un intermediario del settore
I servizi resi a titolo oneroso da una impresa assicuratrice nell'ambito di un contratto di coassicurazione, in ragione di una "clausola di delega" che prevede la riscossione del premio e la liquidazione dell'indennizzo da parte del coassicuratore delegato, non hanno natura assicurativa per assenza di un rapporto giuridico tra il prestatore del servizio e il cliente assicurato.
Le prestazioni delegate non possono neanche essere considerate accessorie a operazioni assicurative perché non realizzano il trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore professionale.
Di conseguenza, le prestazioni oggetto di delega sono escluse dal regime di esenzione e devono essere considerate operazioni imponibili ai fini Iva.
Questo l'articolato principio affermato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 20249 del 31 luglio 2018 in accoglimento del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate.
Il fatto
La vicenda processuale ha origine dal ricorso proposto da una società di assicurazione avverso un avviso di accertamento ai fini Iva, emesso dall'Agenzia delle entrate per il recupero dell'imposta relativa a operazioni considerate esenti, compiute in qualità di delegataria nell'ambito di accordi di coassicurazione con altre imprese assicuratrici.
La ricorrente aveva stipulato con le altre imprese assicuratrici un accordo di "coassicurazione",
contenente una specifica clausola in virtù della quale, per ragioni di semplicità ed efficienza operativa, i coassicuratori conferivano alla società accertata un mandato con poteri rappresentativi per il compimento di una serie di attività: la ricerca della clientela, la conclusione del contratto, la riscossione del premio, la gestione dell'eventuale fase di liquidazione dell'indennità all'assicurato.
La ricorrente aveva qualificato tali attività come operazioni aventi natura assicurativa o comunque accessoria a questa e aveva trattato le relative operazioni in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 2, del Dpr 633/1972.
Il ricorso era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale e la relativa decisione confermata in sede di appello, dove i giudici hanno ritenuto le attività oggetto di delega come prestazioni accessorie a operazioni assicurative o, comunque, qualificabili come prestazioni di intermediazione assicurativa, esenti ai fini Iva.
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza di secondo grado lamentando, come motivo principale, la violazione dell'articolo 10, comma 1, nn. 2 e 9, del Dpr 633/1972.
A parere della difesa erariale, le operazioni di cui si parla, non avendo natura assicurativa, né in via principale né in via accessoria, e non essendo neanche configurabili come attività di intermediazione assicurativa, sono imponibili ai fini Iva.
La Corte suprema ha ritenuto fondata la tesi dell'amministrazione finanziaria e ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Ctr in diversa composizione.
La decisione
Il contratto di coassicurazione consiste, in base alla definizione fornita dall'articolo 1911 cc, nell'accordo attraverso cui più coassicuratori si ripartiscono la medesima assicurazione per quote determinate e ognuno di essi è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata in proporzione della relativa quota, anche se il contratto è unico.
Nel caso di specie, l'accordo prevedeva, sulla base di una clausola contrattuale, che i contraenti delegassero una serie di attività alla società accertata. Tali prestazioni erano regolate con commissioni, che la società interessata fatturava in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10 del Dpr 633/1972 perché ritenute attività assicurative o comunque a queste accessorie.
A diverso parere dell'Agenzia delle entrate, le attività in oggetto sono del tutto estranee a quelle di assicurazione o di intermediazione assicurativa e, pertanto, devono essere trattate come operazioni imponibili.
Per risolvere la controversia, pertanto, è necessario stabilire, in via principale, se le attività svolte
dal coassicuratore su delega degli altri rientrino o meno nella nozione di attività assicurativa e se, in via subordinata, possano essere assimilate a quelle assicurative.
Solo nel caso di risposta affermativa a una delle due questioni, è possibile riconoscere l'esenzione dall'Iva alle operazioni di cui si discute. Ciò in quanto, come sancito ripetutamente dalla giurisprudenza comunitaria, le esenzioni dall'Iva devono essere intese sempre in via restrittiva, perché introducono deroghe al regime ordinario, che prevede la riscossione dell'imposta per ogni cessione di beni o prestazione di servizi eseguiti a titolo oneroso da un soggetto passivo (cfr fra tutte sentenza Corte di giustizia Ue del 17 marzo 2016, causa C-40/15).
Nel diritto interno, l'articolo 10, comma 1, n. 2, del Dpr 633/1972 stabilisce che sono esenti dall'imposta "le operazioni di assicurazione, riassicurazione e di vitalizio".
Secondo un approccio sostanziale, che dà rilevanza alla portata economica dell'operazione più che al nomen iuris utilizzato tra i contraenti, la nozione di attività assicurativa prevede che l'assicuratore si impegni, "a fronte del versamento di un premio, a procurare all'assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta". Affinché si configuri un rapporto assicurativo è necessario, pertanto, che sussista un contratto tra la società che presta il servizio di copertura del rischio e l'assicurato o, perlomeno, che il soggetto passivo, anche se non direttamente assicuratore, procuri al cliente tale copertura "avvalendosi delle prestazioni di un assicuratore che si assume l'onere del rischio assicurato".
In quest'ottica, alle attività sottoposte a controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, consistenti nella delega alla riscossione del premio e alla liquidazione dell'indennità all'assicurato, non si può certamente riconoscere natura assicurativa e, di conseguenza, non è possibile riconoscerne l'esenzione ai fini Iva affermandone l'assimilabilità alle operazione assicurative.
È irrilevante per quanto qui di interesse che l'assicurato abbia sottoscritto il contratto di coassicurazione contente una "clausola di delega", perché la clausola non incide sul rapporto tra coassicuratore e assicurato in termini di copertura del rischio.
Infatti, la coassicurazione è un'operazione che porta a frazionare gli effetti dell'assicurazione perché si generano "separati rapporti assicurativi, di modo che ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con l'assicurato".
La previsione di una clausola "di delega" non cambia la sostanza dei distinti rapporti, consistenti nell'assunzione pro quota dell'obbligo di liquidare l'indennizzo al verificarsi dell'evento, in quanto ha solo l'effetto di delegare a uno degli assicuratori la gestione del contratto e il compimento degli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo.
Anche da questo punto di vista, quindi, alle attività svolte per delega dal coassicuratore non può
essere attribuita natura assicurativa, in quanto "il coassicuratore delegato assicura il rischio e resta conseguentemente obbligato a rivalere l'assicurato soltanto entro i limiti del proprio rapporto con lui che scaturisce, pro quota, dal contratto di assicurazione e non già dalla clausola in questione." In altre parole, la stipula della clausola in argomento non comporta il sorgere dell'obbligo in capo al delegato di coprire integralmente i rischi o di coprirli in misura maggiore rispetto agli accordi originariamente assunti e, da qui, la sua irrilevanza in termini di identificazione della natura assicurativa dell'operazione.
Una volta chiarito che le operazioni in argomento non hanno natura assicurativa, i giudici di legittimità hanno affrontato la questione se tali operazioni possano essere considerate "accessorie" a quelle assicurative e, quindi, esenti da Iva perché integranti il servizio assicurativo sotto il profilo economico.
In campo assicurativo, il "nesso di accessorietà" sussiste solo se le operazioni sono correlate a quelle di assicurazione e riassicurazione e se, al contempo, sono rese da un "mediatore" o da un "intermediario di assicurazione".
Occorre pertanto rispondere alla domanda se le operazioni delegate poste in essere dal coassicurato, consistenti nella riscossione del premio e nella liquidazione dell'indennizzo, possano ravvisare il nesso di accessorietà ossia se realizzano il trasferimento a titolo oneroso del rischio dall'assicurato all'assicuratore. Soltanto in caso di risposta affermativa può essere esteso a tali attività il regime di xxxxxxxxx Xxx.
A parere dei giudici della suprema Corte, le operazioni oggetto di delega non presentano tale nesso di accessorietà perché il servizio non consiste nella copertura di un rischio e non è reso da un mediatore o da un intermediario assicurativo. Tali operazioni, pertanto, non rilevano ai fini dell'esenzione in quanto "sono sì necessarie, ma non già ai fini del perfezionamento dell'operazione di assicurazione, bensì al fine dell'adempimento degli obblighi dell'assicuratore scaturenti dall'operazione già definita".
di
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
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