Lina Volpi
SERVIZIO DI ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN FAVORE DI XXXXX
S.P.A. MEDIANTE RICORSO A SOCIETÀ DI LAVORO SOMMINISTRATO
C.I.G. 865444304C
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Il Responsabile Unico del Procedimento
Xxxx Xxxxx
XXXXX X.x.X.
Capitale sociale € 2.442.320,00 i.v. - C.F. e P.IVA 01004910384 Iscrizione Registro Imprese di Ferrara - n. 01004910384
xxx.xxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Sede Legale e Amministrativa: Xxx X. Xxxxx, 00/x - 00000 Xxxxxxx (Xx)
Centralino: Tel. x00 0000 000000
1) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
2) Allegato 1 – Profilo professionale AUTISTA PAP
3) Allegato 2 – Profilo professionale OPERATORE ECOLOGICO PAP
INDICE
Art. 1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 3
Art. 3. AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO 5
Art. 4. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 7
Art. 5. DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 7
Art. 6. OBBLIGHI DELLA COMMITTENTE 8
Art. 7. OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO 9
Art. 8. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 12
Art. 9. PERSONALE DELL’OPERATORE ECONOMICO IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO (AD ESCLUSIONE DEL PERSONALE SOMMINISTRATO) 12
Art. 10. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CLAUSOLA SOCIALE) 14
Art. 11. ESECUZIONE DEL SERVIZIO 14
1. Requisiti dei Prestatori di lavoro 14
2. Trattamento economico dei Prestatori di lavoro 14
3. Xxxxxx e orario di lavoro 16
4. Ordine di somministrazione: richiesta preliminare di ricerca e selezione del personale e valutazione dei curricula 17
5. Sottoscrizione del Contratto Applicativo e dei singoli contratti individuali di lavoro 18
6. Periodo di prova, interruzione del rapporto di lavoro, sostituzione del Prestatore e provvedimenti disciplinari 19
7. Rendicontazione dei servizi e pagamenti 20
Art. 12. CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ 21
Art. 13. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI 22
Art. 1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi degli artt. 30 e s.s. del D.Lgs n. 81/2015 e s.m.i. per le seguenti figure professionali (Prestatori di lavoro):
- autista porta a porta (Liv. 3 B del CCNL dei Servizi Ambientali 10 luglio 2016 e s.m.i.);
- operatore di raccolta (Liv. 2 B del CCNL dei Servizi Ambientali 10 luglio 2016 e s.m.i.).
Il servizio di somministrazione comprende le attività di ricerca e selezione del personale, di sostituzione dei lavoratori, nonché la loro gestione amministrativa e disciplinare.
Definizioni:
- Committente: CLARA S.p.A.;
- Operatore Economico: Agenzia per il lavoro parte dell’Accordo Quadro;
- Prestatore di lavoro: lavoratore individuato dall’Operatore Economico oggetto di somministrazione;
- Accordo Quadro: accordo sottoscritto tra la Committente e gli Operatori Economici aggiudicatari della procedura di gara;
- Ordine di somministrazione: la comunicazione con la quale la Committente richiede al singolo Operatore Economico di fornire un elenco di candidati idonei, sulla base delle esigenze di volta in volta rilevate dalla Committente;
- Contratto Applicativo: contratto sottoscritto tra la Committente e il singolo Operatore Economico, con il quale è attivato il servizio specifico di somministrazione discendente dall’Accordo Quadro;
- Contratto individuale di lavoro: contratto sottoscritto tra l’Operatore Economico e il Prestatore di lavoro, al fine di dare corso all’attivazione del Contratto Applicativo.
Per ogni ulteriore informazione si rimanda agli articoli seguenti del presente capitolato.
Art. 2. DURATA
La durata dell’Accordo Quadro è stabilita in 1 (un) anno decorrente dalla data di avvio del servizio.
Ai sensi dell’art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Committente si riserva la facoltà di affidare nuovamente i servizi oggetto del presente capitolato per 1 (un) ulteriore anno alle medesime condizioni normo-economiche dell’affidamento
principale, secondo le modalità indicate dall'art. 63, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (ripetizione di servizi analoghi). Qualora alla scadenza dell’Accordo Quadro il corrispettivo non fosse interamente esaurito, resta salva la facoltà della Committente di prorogare la durata, alle medesime condizioni contrattuali e nei limiti degli importi stabiliti, fino ad un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La proroga potrà essere esercitata sia al termine dell’Accordo Quadro principale, sia al termine dell'eventuale ripetizione di servizi analoghi.
Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo nel quale la Committente potrà stipulare i successivi Contratti Applicativi con gli Operatori Economici parte dell’Accordo.
I Contratti Applicativi stipulati dalla Committente seguiranno le tempistiche in essi indicate; il termine delle prestazioni potrà essere successivo al termine dell’Accordo Quadro, purché il Contratto Applicativo sia attivato entro la data di scadenza dell’Accordo stesso; in tal caso eventuali atti modificativi/integrativi del singolo Contratto Applicativo potranno essere adottati anche in un momento successivo alla scadenza dell’Accordo.
I Prestatori di lavoro saranno individuati con separati contratti individuali, fatta salva la facoltà da parte della Committente di non procedere all’attivazione della somministrazione, ovvero di ricorrervi parzialmente, sulla base delle effettive esigenze che potranno verificarsi nel corso della durata del contratto. La durata dei singoli contratti individuali di lavoro sarà definita nel relativo Contratto Applicativo e non potrà eccedere la durata del Contratto Applicativo stesso.
In ogni caso l’Accordo Quadro e/o i Contratti Applicativi potranno concludersi prima dello scadere dei predetti termini temporali, qualora venga raggiunto il corrispettivo massimo stimato dell’Accordo o il corrispettivo massimo stimato del singolo Contratto Applicativo.
L’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti Applicativi potranno concludersi anticipatamente anche qualora l’Autorità d’Ambito non riconfermasse in capo alla Committente il servizio di gestione dei rifiuti urbani.
È facoltà della Committente procedere in via d’urgenza all’avvio dell’esecuzione del servizio, anche nelle more della stipulazione formale dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Applicativi, ai sensi dell’art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso l’avvio dell’esecuzione avviene subito dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace, mediante la sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza.
L’Operatore Economico, con la presentazione della propria offerta, si obbliga alla stipula dell’Accordo Quadro e degli eventuali successivi Contratti Applicativi nella data fissata dalla Committente che sarà comunicata ai sensi dell’art. 32,
co. 8, xxxxx periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Qualora non fosse possibile addivenire alla stipula dell’Accordo Quadro entro e non oltre 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione si procederà alla revoca dell’aggiudicazione stessa.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei servizi, l’Operatore Economico è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 3. AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'importo massimo stimato dell’Accordo Quadro, comprensivo di qualunque opzione (ripetizione servizi analoghi, quinto d'obbligo), al netto dell’IVA, è stabilito nella misura massima di € 3.264.000,00 (euro tremilioniduecentosessantaquattromila/00) di cui:
1) Importo contrattuale (1 anno): € 1.360.000,00 (euro unmilionetrecentosessantamila/00);
2) Importo eventuale ripetizione di servizi analoghi (1 anno): € 1.360.000,00 (euro unmilionetrecentosessantamila/00);
3) Importo eventuali somme a disposizione (quinto d’obbligo): € 544.000,00 (euro cinquecentoquarantaquattromila/00).
Gli oneri della sicurezza interferenziale, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non sono previsti, poiché non sono presenti rischi interferenziali tra le attività delle Parti. I lavoratori somministrati, essendo parificati ai lavoratori interni in quanto svolgono la propria attività nell’organizzazione e sotto il controllo della Committente, non rilevano ai fini della valutazione dei rischi interferenziali della sicurezza.
Il valore complessivo stimato dell’Accordo Quadro ha carattere presuntivo, atteso che il valore dei singoli Contratti Applicativi sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste dalla Committente, sulla scorta dell’effettivo fabbisogno di personale.
Il suddetto importo presuntivo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni erogabili e pertanto non sarà ribassato a seguito della formulazione delle offerte.
Tale importo deve intendersi non impegnativo per la Committente, che non assume nessun obbligo o costo per non aver richiesto tutte le prestazioni presunte.
Di seguito si riporta il fabbisogno presuntivo stimato di personale, suddiviso per mensilità:
Mensilità | Autista porta a porta (Liv. 3 B) | Operatore di raccolta (Liv. 2 B) | TOTALE |
Gennaio | 9 | 9 | 18 |
Febbraio | 9 | 9 | 18 |
Marzo | 15 | 13 | 28 |
Aprile | 15 | 13 | 28 |
Maggio | 15 | 13 | 28 |
Giugno | 21 | 20 | 41 |
Luglio | 21 | 20 | 41 |
Agosto | 21 | 20 | 41 |
Settembre | 21 | 20 | 41 |
Ottobre | 15 | 13 | 28 |
Novembre | 15 | 13 | 28 |
Dicembre | 9 | 9 | 18 |
Agli eventuali subappalti si applica l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. V, con la sentenza del 26/09/2019 (causa C-63/18).
I servizi sono compensati a misura, sulla scorta del costo del lavoro (costo orario del Prestatore di cui all’art. 11.2 del presente capitolato, non soggetto a ribasso) e del prezzo unitario offerto in sede di gara dall’Operatore Economico con cui sarà attivato lo specifico Contratto Applicativo (margine orario d’Agenzia e spese generali, soggetto a ribasso).
I prezzi complessivi offerti sono comprensivi dei costi relativi alla ricerca, selezione, formazione, costo orario del lavoratore, sostituzione, gestione amministrativa, giuridica e disciplinare, utile di impresa, nonché di tutti i servizi accessori descritti nel presente capitolato.
Per maggiori informazioni in merito al costo orario del Prestatore, non soggetto a ribasso, si rimanda all’art. 11.2 del presente capitolato. Oltre al costo orario del Prestatore, all’Operatore Economico sarà corrisposto un compenso orario per ora effettivamente lavorata dal Prestatore (margine d’Agenzia e spese generali), come derivante dalla propria offerta economica. Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel costo orario del Prestatore di cui all’art. 11.2 del presente capitolato, comprese le diverse tipologie di assenze (per esempio: malattie, infortuni, maternità, permessi vari retribuiti, congedi straordinari etc.) sono a carico dell’Operatore Economico e si ritengono incluse nel margine orario di agenzia, che si intende pertanto remunerativo del servizio svolto.
La quota di corrispettivo che la Committente corrisponderà all’Operatore Economico a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi sarà esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
La quota di corrispettivo che la Committente andrà invece a corrispondere all’Operatore Economico a titolo di compenso per l’attività resa (margine d’Agenzia e spese generali) sarà soggetta ad IVA nella misura di legge.
Sarà riconosciuta la forma di revisione periodica del prezzo esclusivamente per la parte riferita al costo del lavoro a seguito di variazioni conseguenti all’applicazione del C.C.N.L..
Ai sensi dell’art. 106, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo dell’Accordo Quadro, la Committente potrà imporre all’Operatore Economico l’esecuzione alle stesse condizioni previste nell’Accordo originario. In tal caso l’’Operatore Economico non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'opzione del quinto d'obbligo potrà essere esercitata durante l'esecuzione dell’Accordo Quadro principale e dell'eventuale Accordo Quadro per la ripetizione di servizi analoghi. Il valore del quinto d'obbligo sarà calcolato sull'importo specifico del periodo di vigenza contrattuale a cui si riferisce.
La Committente si riserva la facoltà di richiedere prestazioni inferiori o superiori rispetto a quanto computato e in tal caso sarà corrisposto all’Operatore Economico soltanto il prezzo delle prestazioni effettivamente richieste ed eseguite.
Art. 4. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il Responsabile del Settore “Personale”, Rag. Xxxx Xxxxx, nominata con determinazione del Direttore Generale di CLARA S.p.A. n. 114 del 10/09/2020.
Art. 5. DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
Eventuali scioperi o agitazioni del personale direttamente imputabili all’Operatore Economico, causati, per esempio, dal mancato rispetto del C.C.N.L. di categoria, da ritardi nei pagamenti, da contrasti con i responsabili dell’Operatore Economico, ecc., non potranno causare alcuna variazione del servizio. In ogni caso la Committente dovrà essere preventivamente avvertita di qualsiasi eventuale problema e/o evenienza, tali da poter comportare un rischio di corretto e puntuale svolgimento dei servizi oggetto di affidamento. In tali casi la Committente potrà individuare altri Operatori Economici per l’esecuzione d’ufficio dei servizi stessi, anche mediante scorrimento della graduatoria, con rivalsa delle maggiori spese sull’Operatore Economico stesso e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questi applicabili e
l’eventuale risarcimento dei danni.
CLARA S.p.A. è inoltre Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, ed effettuerà verifiche sull’esecuzione del servizio.
L'autorizzazione alla presentazione della fattura mensile avverrà, in assenza di eventuali contestazioni, sulla base delle attività di monitoraggio svolte dalla Committente, nonché delle verifiche effettuate rispetto alla documentazione di rendicontazione presentata dall’Operatore Economico, come meglio specificato ai successivi artt. 7 e 10.
Art. 6. OBBLIGHI DELLA COMMITTENTE
La Committente si obbliga a:
a) adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché dagli Accordi Integrativi Aziendali applicabili e vigenti;
b) in caso di inadempimento dell’Operatore Economico, a corrispondere direttamente al Prestatore e all’Ente previdenziale, rispettivamente, le retribuzioni ed i contributi dovuti dallo Stesso, fatto in ogni caso salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo anche mediante escussione totale o parziale della cauzione definitiva;
c) assicurare al Prestatore il diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento del periodo di prova o di sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione motivata dall’inidoneità del Prestatore alle mansioni assegnate;
d) comunicare tempestivamente e per iscritto all’Operatore Economico l’eventuale assegnazione del lavoratore a mansioni superiori;
e) comunicare tempestivamente e per iscritto all’Operatore Economico il mancato superamento del periodo di prova del Prestatore;
f) comunicare tempestivamente e per iscritto all’Operatore Economico le assenze ingiustificate del Prestatore;
g) comunicare tempestivamente e per iscritto all’Operatore Economico gli elementi conoscitivi utili all’eventuale contestazione di addebito disciplinare a carico del Prestatore inadempiente;
h) fornire ai Prestatori il proprio Buono pasto elettronico personale, sostitutivo del servizio di mensa, erogato dalla Committente. Il Prestatore che utilizzi impropriamente il Buono pasto elettronico ne risponderà personalmente;
i) fornire ai Prestatori il proprio Badge magnetico personale, per la rilevazione automatica delle presenze. Il Prestatore che utilizzi impropriamente il Badge magnetico ne risponderà personalmente;
j) fornire ai Prestatori l’informazione e l’addestramento in conformità alle norme di sicurezza e alle procedure di prevenzione e protezione aziendali adottate dalla Committente per le attività per le quali i lavoratori sono assunti e della necessità di sorveglianza medica da effettuarsi a carico della Committente; si obbliga altresì a comunicare i nominativi dei lavoratori addetti alla lotta antincendio, al primo soccorso e alla evacuazione ed alle procedure adottate; a fornire i nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione. Nei singoli contratti individuali di lavoro conclusi con il Prestatore dovrà essere fatta menzione di quanto sopra;
k) assegnare ai Prestatori i dispositivi di protezione individuale (DPI) di uso personale prescritti dal documento di valutazione dei rischi della Committente per le mansioni assegnate (tra essi: calzature antinfortunistiche);
l) informare, immediatamente e per iscritto l’Operatore Economico in caso di infortunio del Prestatore, al fine di rendere possibile l’adempimento tempestivo degli obblighi di legge, qualora non abbia già provveduto il Prestatore.
Art. 7. OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO
L’Operatore Economico dovrà essere in possesso dell’Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.. Tale requisito di idoneità professionale dovrà perdurare per tutta la durata del servizio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc.
L’Operatore Economico si impegnerà a eseguire i servizi con la massima cura e diligenza, nel rispetto delle modalità di seguito indicate.
In particolare l’Operatore Economico dovrà svolgere il servizio mediante personale idoneo allo svolgimento della mansione. È fatto obbligo all’Operatore Economico l’osservanza di tutte le norme vigenti ed in particolare quelle riguardanti la salute, la sicurezza, l’igiene, l’assunzione, il trattamento economico nel rispetto dei C.C.N.L. di categoria.
L’Operatore Economico si obbliga, inoltre:
a) a mettere a disposizione della Committente un proprio Responsabile/Referente, al quale sia possibile rivolgere ogni eventuale richiesta, segnalazione concernente l’esecuzione dei servizi, con n. di telefono fisso e mobile, sempre attivi, e-mail aziendale, PEC. E’ richiesta reperibilità telefonica negli orari di lavoro della Committente
(dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 8:30 alle 14:00);
b) a garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata dell’Accordo Quadro;
c) a gestire e intrattenere i contatti e le comunicazioni con tutti i candidati, nelle varie fasi di selezione, incluse le comunicazioni sugli esiti finali della selezione a tutti i candidati intervistati;
d) a verificare il possesso, in capo ai Prestatori di lavoro da somministrare, dei necessari requisiti per l’assunzione e per lo svolgimento delle attività richieste dalla Committente;
e) a fornire personale già istruito, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
f) a stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni Prestatore;
g) a trasmettere copia del contratto individuale di lavoro stipulato con il Prestatore prima dell’avvio al servizio del lavoratore, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.;
h) all’avvio del Prestatore al lavoro nei termini indicati nella richiesta della Committente;
i) alla sostituzione del Prestatore assente a qualsiasi titolo, ove la sostituzione sia richiesta dalla Committente e nei termini perentori indicati dalla Stessa, senza l’aggravio di ulteriori oneri;
j) alla comunicazione di eventuali difficoltà nel reperimento dei nuovi Prestatori in caso di sostituzione, entro 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data di richiesta della Committente;
k) ad avvisare tempestivamente la Committente e per essa chi di competenza quando si verifichi qualsiasi difficoltà o imprevisto nell’esecuzione dei servizi, anche se non imputabili all’Operatore Economico stesso, tali da compromettere la buona o puntuale esecuzione degli stessi. La mancata o tardiva segnalazione (con anticipo di almeno 3 giorni lavorativi) comporterà l’applicazione delle sanzioni contrattualmente previste;
l) alla puntuale ed integrale corresponsione del trattamento economico spettante in base al C.C.N.L. applicato ai Prestatori avviati, assicurando in ogni caso ai Prestatori, a parità di mansioni, un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei Lavoratori di pari categoria e profilo professionale dipendenti della Committente. Nel caso in cui, a seguito di rinnovi contrattuali o di contratti integrativi, ovvero per altre cause, venissero stabiliti aumenti retributivi per i Lavoratori dipendenti della Committente, tali aumenti saranno con la medesima decorrenza applicati anche ai Prestatori di lavoro assegnati con il contratto di
somministrazione, ivi compresi quelli nel frattempo cessati che ne abbiano diritto;
m) al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
n) all’iscrizione dei lavoratori all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ed al versamento dei relativi premi assicurativi;
o) all’invio alla Committente di copia delle buste paga dei lavoratori somministrati e di ogni altra documentazione idonea al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata, nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy, come meglio precisato al successivo art. 8;
p) a garantire l’osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, presidi sanitari obbligatori, ecc..
La Committente effettuerà attività di monitoraggio sui servizi oggetto dell'affidamento, mediante il Direttore dell'Esecuzione o suo incaricato. Qualora dovessero emergere eventuali non conformità concernenti l’esecuzione del servizio, la Committente ne darà comunicazione all’Operatore Economico, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate.
La Committente, in caso di inadempimento dell’Operatore Economico, potrà affidare d’ufficio l’esecuzione dei servizi stessi ad altro Operatore Economico, con rivalsa delle spese sull’Operatore Economico inadempiente e ciò indipendentemente dalle sanzioni e/o penali a questi applicabili e l’eventuale risarcimento dei danni.
La Committente rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità dovuta ad imperizia, negligenza, imprudenza usata dall’Operatore Economico o dai dipendenti o collaboratori di quest’ultimo, nello svolgimento dei servizi oggetto dell’affidamento. L’Operatore Economico risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocate dai propri dipendenti o collaboratori durante lo svolgimento dei servizi, rimanendo escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti della Committente. L’Operatore Economico avrà l’onere e l’obbligo di segnalare alla Committente tutte quelle circostanze che possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. Tutte le responsabilità civili e penali derivanti dall’esecuzione del servizio sono a totale carico dell’Operatore Economico.
L’Operatore Economico si obbliga, inoltre, a sollevare la Committente da qualsiasi azione legale e non che possa esserle intentata da terzi per qualsiasi motivo inerente al presente affidamento di servizi ed in particolare lo svolgimento del servizio stesso.
Eventuali danni causati a terzi durante le attività eseguite da parte dei Prestatori di lavoro somministrati saranno coperti dalla polizza di Responsabilità Civile della Committente.
Art. 8. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
Prima dell’avvio dell’Accordo Quadro l’Operatore Economico dovrà fornire alla Committente:
1) il nominativo di un proprio responsabile/referente o suo collaboratore, al quale inviare comunicazioni e rivolgersi per ogni eventuale segnalazione riguardante l’esecuzione del servizio, che sia sempre reperibile durante gli orari di esecuzione del servizio indicati dalla Committente;
2) un numero di telefono fisso o mobile e un indirizzo di Posta Elettronica sempre attivi per la ricezione di segnalazioni, note, disposizioni di servizio e contestazioni da parte della Committente. L’Operatore Economico dovrà inoltre comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni con la Committente.
Prima dell’avvio del Prestatore al lavoro l’Operatore Economico dovrà fornire alla Committente:
3) copia del contratto individuale di lavoro stipulato con il Prestatore.
Durante l’esecuzione del servizio l’Operatore Economico dovrà periodicamente fornire alla Committente:
a) Comprova del regolare versamento retributivo:
Con frequenza mensile, contestualmente alla presentazione della fattura, l’Operatore Economico dovrà trasmettere alla Committente, per ciascun Prestatore di lavoro, copia del libro unico di lavoro (LUL) di ciascun Prestatore, regolarmente vidimato, e quietanza di pagamento.
La documentazione sopra elencata dovrà essere trasmessa secondo le frequenze indicate all’Ufficio “Personale” della Committente, al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
Art. 9. PERSONALE DELL’OPERATORE ECONOMICO IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO (AD ESCLUSIONE DEL PERSONALE SOMMINISTRATO)
Il servizio viene svolto dall’Operatore Economico, a suo rischio, attraverso l’organizzazione e l’impiego di propri capitali e risorse tecniche, di proprio personale, attrezzature, e di quant’altro sia necessario allo svolgimento delle attività disciplinate dal presente capitolato.
L’Operatore Economico si dovrà attenere a tutte le disposizioni normative vigenti in materia, attinenti al servizio oggetto del presente affidamento.
L’Operatore Economico dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità e il corretto
svolgimento dei servizi così come descritti in dettaglio al successivo art. 11 del presente capitolato, riportante le modalità esecutive dei servizi e gli standard minimi che dovranno tassativamente essere rispettati.
Ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al personale dell’Operatore Economico impiegato nell’esecuzione del servizio è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’affidamento svolta dall’Agenzia anche in maniera prevalente.
L’Operatore Economico dovrà tassativamente garantire la retribuzione delle proprie risorse umane, provvedendo al rispetto dei minimi salariali previsti dal proprio C.C.N.L. di riferimento. Il mancato rispetto di tali previsioni in sede di esecuzione potrà comportare la risoluzione dell’Accordo Quadro e degli eventuali Contratti Applicativi, limitatamente all’Operatore Economico inadempiente. La Committente potrà effettuare controlli circa gli adempimenti in merito all’applicazione del CCNL di riferimento, in ordine alla regolarità contributiva (INPS e INAIL) e in ordine all’adempimento delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche mediante esibizione di apposita documentazione.
L’Operatore Economico dovrà tassativamente assicurare, secondo la legge vigente, la regolare contribuzione previdenziale ed assistenziale del proprio personale; il mancato rispetto di tale previsione in sede di esecuzione potrà comportare la risoluzione dell’Accordo Quadro e degli eventuali Contratti Applicativi, limitatamente all’Operatore Economico inadempiente.
L’Operatore Economico dovrà obbligatoriamente sottoporre i lavoratori impegnati nell’espletamento dei servizi a tutte le misure e cautele per l’igiene, la sicurezza, la protezione, la prevenzione dei rischi e malattie professionali sul lavoro. Il mancato rispetto di tali previsioni in sede di esecuzione potrà comportare la risoluzione dell’Accordo Quadro e degli eventuali Contratti Applicativi, limitatamente all’Operatore Economico inadempiente.
L’Operatore Economico deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali: anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica) per svolgere le mansioni assegnate.
L’Operatore Economico solleva la Committente da qualsiasi responsabilità derivante da infortuni sul lavoro e/o nel caso di danni causati a terzi dal personale durante l’esecuzione del servizio oggetto di affidamento.
Art. 10. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CLAUSOLA SOCIALE)
Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio oggetto del presente capitolato, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, sono previste specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’Aggiudicatario dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., come meglio specificato nel presente articolo.
In particolare l’Operatore Economico avrà l’obbligo di utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i Prestatori di lavoro già somministrati alla Committente, anche in caso di avvicendamento di imprese, secondo quanto disposto dall’art. 31 del C.C.N.L. per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.
Attualmente risultano somministrati i seguenti profili:
- n. 16 operatori ecologici porta a porta (Liv. 2B del C.C.N.L. del Servizi Ambientali);
- n. 5 autisti porta a porta (Liv. 3B del C.C.N.L. del Servizi Ambientali).
L’elenco effettivo dei lavoratori somministrati sarà comunicato all’avvio dell’esecuzione del servizio.
Art. 11. ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Requisiti dei Prestatori di lavoro
I Prestatori devono essere in possesso dei requisiti professionali e di accesso richiesti per il profilo, con particolare riguardo all’insussistenza di cause ostative allo svolgimento di attività lavorative presso le Pubbliche Amministrazioni, alla validità delle vaccinazioni “Antiepatite B” e “Antitetanica” e ai requisiti specifici per profilo professionale, espressamente indicati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 al presente capitolato.
Con riferimento alle vaccinazioni richieste, ai fini della validità si precisa che tutti i richiami (3) devono risultare completati. I Prestatori saranno adibiti alle mansioni previste in corrispondenza delle suddette categorie.
L’onere dell’accertamento del possesso dei predetti requisiti in capo ad ogni singolo lavoratore compete all’Operatore Economico.
2. Trattamento economico dei Prestatori di lavoro
Per il servizio di somministrazione la Committente si obbliga a corrispondere all’Operatore Economico contrattualizzato, per ogni ora effettivamente prestata dal Lavoratore, gli importi di cui alla tabella sottostante.
Atteso il diritto del lavoratore somministrato ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello applicabile ai lavoratori della Committente che svolgono le medesime mansioni (art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.), il trattamento retributivo da applicare ai Prestatori è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dei Servizi Ambientali del 10/07/2016 e s.m.i. (UTILITALIA):
Tariffa oraria prevista per livello retributivo CCNL dei Servizi Ambientali (UTILITALIA) del 10/07/2016 | ||
Voci costo orario | Livello 2B | Livello 3B |
Retribuzione Base | € 9,8573 | € 11,0007 |
EDR | € 0,0627 | € 0,0627 |
Indennità integrativa | € 0,3036 | € 0,3036 |
Tredicesima | € 0,8267 | € 0,9220 |
Quattordicesima | € 0,8214 | € 0,9167 |
Ferie + ex festività | € 1,1415 | € 1,2698 |
Permessi vari e sindacali | € 0,0391 | € 0,0434 |
TFR | € 0,7573 | € 0,8420 |
Contr. INPS (29,41%) | € 3,8272 | € 4,2573 |
Contr. INAIL (4,4510%) | € 0,5792 | € 0,6443 |
Forma.Temp (4,00%) | € 0,5205 | € 0,5790 |
E.Bi.Temp (0,20%) | € 0,0260 | € 0,0290 |
Contr. ASPI (1,40%) | € 0,1822 | € 0,2027 |
Totale costo orario | € 18,9448 | € 21,0732 |
L’importo orario del C.C.N.L. dei Servizi Ambientali è determinato dalle seguenti voci: Retribuzione base, EDR, Indennità integrativa, 13ma, 14ma, ferie, ROL, ex festività, oneri INPS e INAIL a carico della Committente, contributi FORMATEMP ed EBITEMP, accantonamento TFR, giorni settimanali 6, orario settimanale 38 ore, orario giornaliero 6,33, divisore C.C.N.L. 169, divisore tecnico mensile 164,6667 (aggiornato ad ore 38 settimanali per 52 settimane/12), eventuali voci stipendiali accessorie e relativi contributi, se ed in quanto dovute, rimborsi.
Gli importi relativi al trattamento economico del lavoratore somministrato di cui alla precedente tabella non sono soggetti a ribasso di gara.
Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nell’importo orario sopra esposto, comprese le diverse tipologie
di assenze (per esempio: malattie, infortuni, maternità, permessi vari retribuiti, congedi straordinari etc.) sono a carico dell’Operatore Economico e si ritengono incluse nel margine orario di agenzia offerto in sede di gara (non riportato nella precedente tabella) di cui al precedente art. 3, che si intende pertanto remunerativo del servizio svolto.
In caso si modificasse il costo del lavoro per sopravvenuti rinnovi contrattuali, verrà adeguato il solo costo del lavoro, mentre il corrispettivo di agenzia offerto in sede di gara dovrà rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.
Al Prestatore saranno riconosciute le ore di straordinario lavorate, solo se preventivamente autorizzate dalla Committente, valorizzate a partire dalla retribuzione oraria e secondo il parametro base calcolo straordinari. Lo svolgimento del lavoro straordinario dovrà essere programmato sulla base della valutazione di reali esigenze eccezionali, debitamente motivate e dovrà essere condizionato dalla presenza di una preventiva formale autorizzazione da parte della Committente.
Ai sensi dell’art. 32, lett. m) del C.C.N.L. dei Servizi Ambientali del 10/07/2016 e s.m.i. (UTILITALIA) al conducente operatore unico di livello 3° dell’Area Conduzione, sarà corrisposta un’indennità giornaliera dell’importo massimo di
€ 1,00 per ogni giornata di effettiva prestazione. Al conducente di livello 3° dell’Area Conduzione che svolge servizio di carico, scarico e attività accessorie in concorso con altro operatore, sarà corrisposta un’indennità giornaliera dell’importo massimo di € 0,50 per ogni giornata di effettiva prestazione. Dette indennità sono comprensive dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali, ivi compreso il TFR.
Eventuali rimborsi spese per missioni, trasferte o altro saranno riconosciute al Prestatore nei limiti e secondo le modalità stabiliti dai Regolamenti Aziendali, previa presentazione da parte dello Stesso dei giustificativi di spesa, che dovranno preventivamente essere autorizzati dalla Committente.
3. Xxxxxx e orario di lavoro
I Prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti di pari livello di inquadramento e profilo professionale della Committente, osserveranno l’orario di lavoro stabilito, in conformità a quanto previsto dal vigente
C.C.N.L. applicabile, come precisato nello specifico contratto individuale di lavoro. Saranno inoltre soggetti, al pari dei dipendenti della Committente, alle disposizioni previste nelle procedure e nei regolamenti interni.
Il lavoratore dovrà prestare la propria opera presso le sedi di riferimento della Committente, che saranno espressamente indicate nella specifica richiesta di somministrazione.
Le sedi operative della Committente sono di seguito riepilogate:
1) Centro Operativo di Jolanda di Savoia: Xxx Xxxxxxxxxx x. 0/0, 00000 XXXXXXX XX XXXXXX (XX);
2) Centro Operativo di San Xxxxxxxx: Xxx Xxxxxxxxx xxx, 00000 XXXXXXXXX (XX) – loc. San Xxxxxxxx;
3) Centro Operativo di Cento: Xxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 XXXXX (XX);
4) Centro Operativo di Bondeno: Xxx Xxxxx x. 00, 00000 XXXXXXX (XX).
L’elenco delle sedi potrà subire variazioni durante l’esecuzione del servizio.
Per la natura dei servizi eseguiti, le attività prevalenti saranno comunque eseguite su percorsi stradali.
4. Ordine di somministrazione: richiesta preliminare di ricerca e selezione del personale e
valutazione dei curricula
L’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. stabilisce la disciplina relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento tra la Committente e gli Operatori Economici parti dell’Accordo, in base alle quali saranno stipulati gli specifici Contratti Applicativi volti a disciplinare nel dettaglio il servizio di somministrazione.
Sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, la Committente interpellerà l’Operatore Economico primo in graduatoria, mediante Ordine di somministrazione trasmesso a mezzo e- mail, riportante i seguenti elementi:
- Descrizione del profilo professionale richiesto;
- Numero di risorse richieste per profilo professionale;
- Luogo di lavoro (sede di riferimento);
- Data di inizio della prestazione;
- Durata della prestazione;
- Orario di lavoro.
L’Operatore Economico dovrà procedere alla ricerca e selezione del personale, e comunicare a mezzo e-mail alla Committente all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione della richiesta, una lista di nominativi dei candidati individuati idonei allo svolgimento della mansione ed in possesso dei requisiti richiesti, anche in numero superiore al fabbisogno indicato, allegando curriculum vitae di ogni
lavoratore. In caso di ritardato adempimento saranno applicate le penali contrattualmente previste.
I curricula ricevuti saranno oggetto di valutazione da parte della Committente, anche mediante colloquio con i candidati, che si riserva l’accettazione dei nominativi proposti. La Committente si riserva di contrattualizzare tutti o solo alcuni dei Prestatori proposti dall’Operatore Economico anche in base alle disposizioni nazionali e regionali che dovessero nel frattempo intervenire in materia di modalità di raccolta dei rifiuti.
Qualora l’Operatore Economico non abbia fornito un numero sufficiente di candidati oppure i candidati ritenuti idonei in sede di valutazione da parte della Committente non coprano interamente il fabbisogno di personale richiesto, la Committente interpellerà gli altri Operatori Economici parte dell’Accordo Quadro attraverso lo scorrimento della graduatoria, secondo le medesime modalità indicate nel presente articolo.
In caso di conclusione dello scorrimento della graduatoria senza esito, la Committente potrà rivolgersi ad altro Operatore Economico esterno all’Accordo Quadro.
5. Sottoscrizione del Contratto Applicativo e dei singoli contratti individuali di lavoro
Terminata la fase preliminare di individuazione dei lavoratori idonei, sarà stipulato il successivo Contratto Applicativo con l’Operatore Economico (contratto di somministrazione).
I Prestatori saranno di volta in volta assunti dall’Operatore Economico con contratti individuali di lavoro (salvo il caso di lavoratori già risultanti alle dipendenze dell’Operatore Economico), conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, e dovranno essere avviati al servizio nella data indicata dalla Committente.
In caso di ritardo nell'avvio del Prestatore rispetto alla data indicata dalla Committente saranno applicate le penali contrattualmente previste.
I Prestatori dovranno essere già dotati delle informazioni ed istruzioni generali e della preparazione di base, impartita dall’Operatore Economico, in relazione alle competenze richieste, in modo tale da assicurare uno standard qualitativo e quantitativo minimo di prestazione, conforme a quanto richiesto dal regolare e buon andamento del servizio.
La durata dei singoli contratti di lavoro sarà stabilita di volta in volta in funzione delle effettive esigenze della Committente. Il periodo di assegnazione iniziale di ogni somministrazione potrà essere prorogato in conformità alle prescrizioni di legge vigenti.
L’Operatore Economico dovrà ottemperare ed assicurare l’osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi della vigente normativa, su fatti e circostanze acquisiti durante l’espletamento del servizio. Il Prestatore è tenuto al massimo rispetto delle norme sul segreto professionale su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizia durante l’espletamento delle proprie attività e sulla riservatezza dei dati personali e sensibili.
Ai Prestatori di lavoro spettano i diritti sindacali garantiti ai sensi della L. n. 300/1970. I Medesimi hanno il diritto di esercitare per tutta la durata della somministrazione i diritti di libertà e di attività sindacale riconosciuti al personale dipendente delle Imprese di Somministrazione di lavoro, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente della Committente.
6. Periodo di prova, interruzione del rapporto di lavoro, sostituzione del Prestatore e provvedimenti
disciplinari
Il Prestatore è sottoposto ad un periodo di prova, a decorrere dalla data di effettivo inizio della prestazione lavorativa della risorsa somministrata, in conformità al vigente “Contratto di lavoro per i lavoratori in somministrazione delle Agenzie per il Lavoro”.
In caso di interruzione del rapporto di somministrazione di un Prestatore per mancato superamento del periodo di prova o per altri motivi imputabili all’Operatore Economico o al Prestatore stesso o derivanti da forza maggiore, l’Operatore Economico si impegna ad avviare tempestivamente, a richiesta a mezzo e-mail della Committente, e nei termini nella medesima richiesta specificati, un nuovo Prestatore in sostituzione di quello cessato. In caso di ritardato adempimento la Committente si riserva di applicare le penali contrattualmente previste. Eventuali difficoltà nel reperimento del nuovo Prestatore dovranno essere comunicate entro 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione della Committente. In caso di ritardato adempimento la Committente si riserva di applicare le penali contrattualmente previste.
Nel caso in cui l’interruzione del rapporto risultasse imputabile a colpa o dolo del Prestatore, quest’ultimo non potrà più essere riproposto dall’Operatore Economico.
Nel caso di assenze del Prestatore gli uffici competenti della Committente si riservano la facoltà di richiedere la sostituzione del Prestatore nei termini stabiliti in relazione alle esigenze del servizio. La Committente è tenuta in ogni caso a corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate.
L’Operatore Economico si impegna a comunicare preventivamente alla Committente l’eventuale assenza prevedibile del
Prestatore e la durata della stessa, da qualsiasi causa sia essa originata, al fine di consentire alla Committente di richiedere la sostituzione nei tempi necessari secondo le esigenze del servizio.
Nel caso di assenza ingiustificata a vario titolo del Prestatore di lavoro, la Committente informerà tempestivamente l’Operatore Economico, il quale dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione a mezzo e-mail della Committente. In caso di ritardato adempimento la Committente si riserva di applicare le penali contrattualmente previste. Eventuali difficoltà nel reperimento del nuovo Prestatore dovranno essere comunicate entro 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione della Committente. In caso di ritardato adempimento la Committente si riserva di applicare le penali contrattualmente previste.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., l’eventuale azione disciplinare, nei confronti dei Prestatori di lavoro verrà esercitata dall’Operatore Economico, anche su segnalazione della Committente, che comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7 della L. n. 300/1970.
7. Rendicontazione dei servizi e pagamenti
L’Operatore Economico emetterà fattura sulla base degli importi comunicati dalla Committente, previa verifica delle ore lavorative effettivamente prestate dai lavoratori somministrati e/o degli eventuali rimborsi/spese accertati.
Le fatture dovranno essere corredate della documentazione di cui al precedente art. 8. In caso di assenza della documentazione richiesta, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l’avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell’Operatore Economico. Ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., in caso di mancato adempimento rispetto agli obblighi retributivi e contributivi da parte dell’Operatore Economico nei confronti del Prestatore, la Committente provvederà a versare direttamente al lavoratore somministrato e/o all’ente previdenziale di riferimento, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai medesimi lavoratori somministrati. In tal caso, la Committente potrà rivalersi sulla garanzia definitiva e/o sulle somme dovute non ancora pagate, in conformità alla normativa vigente.
8. Offerta tecnica
L’Operatore Economico, oltre alle disposizioni riportate nel presente capitolato, dovrà attenersi a quanto proposto in sede di gara con la presentazione della propria offerta tecnica, in termini di selezione e reclutamento del personale
somministrato (criterio A), organizzazione e gestione del servizio (criterio B) e stabilizzazione dei lavoratori (criterio C).
In particolare l’Operatore Economico, qualora offerto in sede di gara, si impegna ad offrire percorsi di stabilizzazione a favore dei lavoratori somministrati a termine, secondo la percentuale offerta in sede di gara, che sarà applicata al numero medio di lavoratori effettivamente somministrati durante il periodo di vigenza contrattuale (comprensivo di eventuale proroga).
Il calcolo del numero medio di lavoratori somministrati sarà valutato sul numero complessivo delle risorse effettivamente somministrate al termine dell’Accordo Quadro (comprensivo di eventuale proroga, ove attivata), secondo la seguente formula:
M = C / D
Dove:
M = n. medio di lavoratori somministrati
C = n. complessivo di mensilità somministrate (somma delle mensilità lavorate da ciascun Prestatore) D = periodo di vigenza contrattuale dell’Accordo Quadro, espresso in mesi
Ai fini del calcolo del numero di lavoratori oggetto di stabilizzazione, si precisa che la percentuale offerta sarà applicata al numero medio di lavoratori somministrati, individuato secondo il calcolo sopra indicato. Il numero così ottenuto sarà arrotondato all’unità superiore, qualora la prima cifra dopo la virgola sia pari o superiore a 5. L’obbligazione opererà anche in caso di ripetizione di servizi analoghi, secondo le medesime modalità.
L’Operatore Economico dovrà fornire prova dell’avvenuta stabilizzazione dei rapporti di lavoro. In caso di mancato adempimento la Committente potrà rivalersi sull’Operatore Economico mediante escussione della garanzia definitiva.
Art. 12. CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
La Committente effettua la verifica di conformità del servizio ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.
All'esito positivo della verifica di conformità effettuata sulla base delle verifiche svolte dal personale preposto della Committente, nonché rispetto ai documenti di trasporto consegnati, la Committente provvede all’emissione del certificato di pagamento finalizzato alla presentazione della fattura da parte dell’Operatore Economico.
Nei casi espressamente individuati dal decreto di cui all'art. 102, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il certificato di
verifica di conformità potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi dell'art. 102, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 13. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
L’Operatore Economico è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti loro successive modifiche e integrazioni anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso dell’esecuzione del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio da ciò derivante, salvo che le modifiche non risultino sostanziali.
Il contenuto e le prescrizioni del presente capitolato prevalgono sull’offerta tecnica presentata dall’Operatore Economico in sede di gara; resta comunque inteso che tutto quanto riportato nell’offerta tecnica deve essere oggetto di prestazione da parte dell’Operatore Economico.
L’Operatore Economico si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni le disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio.