ALLEGATO 5 AL DISCIPLINARE DI GARA SCHEMA ACCORDO QUADRO
ALLEGATO 5 AL DISCIPLINARE DI GARA SCHEMA ACCORDO QUADRO
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., espletata in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., volta all’affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in 39 lotti.
ACCORDO QUADRO LOTTO n. […]
C.I.G. n. […] TRA
L’Azienda (Codice Fiscale n. e/o partita IVA n. ), con sede legale in n. (di seguito denominata Amministrazione) nella persona del Legale Rappresentante Dott. nato/a il autorizzata alla stipula del presente Accordo Quadro in virtù dei poteri conferitigli con
(a seguire, anche l’«Azienda»)
E
L'impresa (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […])
con sede in Via/Piazza
C.C.I.A.A , Registro Imprese , nella persona di nato
a , il , autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da
(a seguire, anche l’«Appaltatore» o l’«Operatore» o «Fornitore»)
PREMESSO CHE
a. a mezzo di Delibera n. […] del […], l’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Addolorata, ADDOLORATA, in qualità di Azienda Capofila e Stazione Appaltante, ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dall’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Addolorata (a seguire, anche «A.O. San Xxxxxxxx» o «Stazione Appaltante» o «Azienda Ospedaliera») per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., volta all’affidamento della fornitura di RETI CHIRURGICHE, (a seguire, anche l’«Appalto» o «Forniture») di cui al Bando di Gara inviato alla G.U.U.E. il […] suddivisa in 39 lotti (a seguire, anche i «Lotti»), per le Aziende Sanitarie/Ospedaliere aderenti all’Unione di acquisto comprese nell’ambito dell’Area di Aggregazione 2 ai sensi del D.C.A. U00246 del 18/06/2018 di seguito indicate:
1. A.O. SANGIOVANNI ADDOLORATA (Azienda Capofila);
2. A.O.U. POLICLINICO XXXXXXX X;
3. ASL ROMA 1.
b. con Delibera n.
del
l’Operatore
è risultato/a
aggiudicatario/a dell’Accordo Quadro (a seguire, anche l’«Appalto»), per i Lotto/i;
c. il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, dichiara che quanto risulta dalla documentazione di gara, in particolare nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione della stessa;
d. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, se anche non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
e. il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura (di seguito, "Contratti di fornitura"), che verranno conclusi dalle singole Aziende Sanitarie;
f. i singoli Contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie ed il Fornitore attraverso la sottoscrizione di Appalti specifici, secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro;
g. in esecuzione degli Appalti specifici, le Aziende Sanitarie emetteranno appositi Ordinativi di Fornitura nei quali specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e il luogo di consegna, secondo quanto stabilito dal presente Accordo Quadro;
h. con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’A.O. Xxx Xxxxxxxx nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l’Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione della fornitura oggetto dell'Accordo Quadro è regolata in via graduata:
a. dalle clausole contenute nel presente Accordo Quadro e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b. dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
c. dalle disposizioni di cui al X.Xxx. n. 50/2016 e s.m. e i. (d'ora in poi Codice o D.Lgs. n. 50/2016);
d. dal Codice Civile.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall’Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda.
3. Le clausole del presente Accordi Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l’Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
4. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza dell’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
a. custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
b. stesura e sottoscrizione del presente Accordo Quadro con il Fornitore.
c. mentre resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria aderente:
d. la stipulazione dei successivi Appalti specifici;
e. emissione di Richieste di fornitura/Xxxxxx;
f. ricevimento fatture e relativi pagamenti;
g. gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di fornitura.
Articolo 3
Oggetto
1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina applicabile ai Contratti di fornitura di Reti Chirurgiche per le Aziende Sanitarie aderenti alla procedura.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti a svolgere tutte le attività connesse all'oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro IVA esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell'appalto risultante dall'esito della procedura di gara.
3. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, le singole Aziende Sanitarie contraenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potranno imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti si riservano la facoltà, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, di non acquistare tutti i dispositivi indicati nella documentazione di gara e di sospendere l'acquisizione di quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico-scientifici o per le esigenze operative del reparto utilizzatore.
Articolo 4
Utilizzo dell'Accordo Quadro
1. Ciascuna Azienda Sanitaria stipula un Contratto di fornitura (Appalto Specifico) con il Fornitore secondo i termini e le condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, nei limiti dei fabbisogni indicati in Disciplinare di gara - All. 9 "Elenco dei Prodotti in Gara".
2. Nei casi di cui all'art. 3, comma 4.1, lett. A) del Disciplinare di gara, l'Azienda Sanitaria contraente, una volta stipulato con il Fornitore il Contratto di fornitura della durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso e per il valore corrispondente ai fabbisogni di cui all'Allegato 9 "Elenco dei Prodotti in Gara" del Disciplinare di gara, emette Ordinativi di fornitura nei quali sarà indicato il quantitativo e l'importo della fornitura oggetto dell'Ordinativo e la cui esecuzione è disciplinata dalle disposizioni del Capitolato tecnico.
3. Resta a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano l'Accordo Quadro; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto dell'Accordo Quadro stesso e non verranno liquidate.
Articolo 5
Modalità di conclusione degli Ordinativi di fornitura
1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi e comunque descritti nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore, esattamente nel luogo indicato dalle singole Aziende Sanitarie contraenti.
Articolo 6
Durata
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 3, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, l'Accordo Quadro verrà considerato concluso.
3. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie potranno stipulare gli Appalti specifici.
4. Ciascuna Azienda Sanitaria si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la fornitura alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e, comunque, nella misura massima di 6 (sei) mesi.
5. L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata dal Responsabile del procedimento nominato da ciascuna singola Azienda Sanitaria, mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalle Aziende Sanitarie medesime.
6. In tal caso il Fornitore sarà tenuto alla prosecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi previste ovvero più favorevoli per le Aziende Sanitarie contraenti. La proroga del contratto è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità della fornitura.
Articolo 7
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo e/o dei singoli Contratti di fornitura e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente il Contratto di fornitura e/o l'Ordinativo di fornitura da essa stessa stipulato ed emesso.
3. Nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dall'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali
di cui all'articolo 11 ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, o, comunque, dell’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata e le Aziende Sanitarie contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa nei confronti dell’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata e/o delle Aziende sanitarie contraenti, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie contraenti e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata e/o alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro, ai Contratti di fornitura e ai singoli Ordinativi di fornitura.
8. Resta espressamente inteso che l’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti.
9. Ciascuna Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dai Contratti di fornitura e/o dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.
Articolo 8
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara, il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo Quadro, a:
a. eseguire la fornitura comprensiva di tutte le attività oggetto dell'Accordo Quadro, dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorative, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Accordo Quadro e negli atti di gara;
b. manlevare e tenere indenne l’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da prestazioni rese in modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente Accordo Quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
c. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, dei Contratti di fornitura e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
d. eseguire tutte le attività richieste secondo le modalità concordate con le Aziende Sanitarie contraenti, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico;
e. garantire la continuità, regolarità e completezza dell'esecuzione delle prestazioni di cui all'Accordo Quadro ed agli Ordinativi di fornitura;
f. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di qualità, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire l’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata di monitorare la conformità dello svolgimento delle attività alle norme previste nell'Accordo Quadro, nei Contratti di fornitura e negli Ordinativi di fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti.
Articolo 9
Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Aziende Sanitarie contraenti, il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività secondo le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorative, nella propria Offerta Tecnica.
2. Lo svolgimento dell'attività si intende comprensiva di ogni onere e spesa sostenuta dal Fornitore.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.
4. Il Fornitore deve svolgere le attività nel rispetto di ogni prescrizione riportata nel Capitolato tecnico e, se migliorativa nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali indicate negli atti di gara.
Articolo 10
Verifica e controllo quali/quantitativo
1. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Aziende Sanitarie contraenti di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro, dei Contratti di fornitura e degli Ordinativi di fornitura, al fine di monitorare il rispetto da parte del Fornitore di tutte le pattuizioni contrattuali.
3. Le Aziende Sanitarie contraenti si riservano la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dal Fornitore in sede di gara. Il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi verrà, di norma, effettuato alla
presenza del Fornitore o di un suo rappresentante e, in caso di ingiustificata assenza di quest'ultimo, anche del solo incaricato dell'Azienda.
4. In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dalla legge, dall'Azienda Sanitaria contraente o a quelli dichiarati dal Fornitore in sede di gara, le analisi saranno ripetute, con spese a carico del Fornitore. Qualora, per la seconda volta, emergessero irregolarità, l'Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale.
5. Nel caso non fosse possibile verificare tutte le fornitura all'atto della consegna, l'Azienda Sanitaria contraente avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all'apertura delle confezioni ne sarà possibile il controllo.
6. In caso di difformità della qualità dei prodotti forniti rispetto a quella attesa, l'Azienda Sanitaria contraente respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente (entro 24 ore) con altra pienamente rispondente alla qualità dei prodotti offerti, in difetto della quale l'Azienda Sanitaria contraente si riterrà autorizzata a provvedere all'acquisto presso terzi, addebitando al Fornitore le eventuali maggiori spese.
Articolo 11
Corrispettivi
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per l'affidamento della fornitura oggetto del presente Accordo Quadro e dei successivi Contratti di fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati dal Fornitore nell'Offerta Economica.
2. I corrispettivi sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e delle attività connesse di cui al presente Accordo Quadro e alla documentazione di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016.
4. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo offerto in sede di gara. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente Accordo Quadro, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili
indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
Articolo 12
Fatturazione e pagamenti
1. Il Fornitore procede a fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013.
2. Le fatture devono essere intestate alla singola Azienda Sanitaria contraente e contenere il riferimento al presente Accordo Quadro, al singolo Contratto di fornitura, al singolo Ordinativo di fornitura, riportando il CIG derivato acquisito da ciascuna Azienda Sanitaria contraente, le prestazioni cui si riferisce ed i relativi prezzi.
3. Si applica la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui a Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017.
4. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico sul conto corrente dedicato indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente Accordo Quadro; in difetto di tale comunicazione il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Il Fornitore, a pena di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di fornitura e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Aziende Sanitarie contraenti che dispongono i pagamenti.
6. Sui pagamenti delle fatture sono operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Azienda Sanitaria contraente a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle prestazioni contrattuali, può sospendere i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità.
8. Resta espressamente inteso che, in nessun caso - ivi compreso il caso di ritardi nel pagamento dei corrispettivi dovuti - il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nei singoli Contratti di fornitura e nei singoli Ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il singolo Contratto di fornitura ed il singolo Ordinativo di fornitura si potrà
risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione comunicata da parte delle Aziende Sanitarie contraenti.
Articolo 13
Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010,
n. 136, pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro, dei singoli Contratti di fornitura e degli Ordinativi di fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per i fini di cui al presente Accordo Quadro, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN _ .
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, Legge n. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti al presente Accordo Quadro e al singolo Contratto di fornitura siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo Quadro ed il singolo Contratto di fornitura sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9-bis, Legge n. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
6. Il Fornitore e il/i subappaltatore/i, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria stessa.
7. L'Azienda Sanitaria contraente e/o l’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente, apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010.
Articolo 14
Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla predetta risoluzione.
Articolo 15
Penali
1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o delle prestazioni ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dal presente Accordo Quadro, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica presentata in gara dal Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le penali indicate nel Capitolato tecnico.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate meritevoli di accoglimento, ad insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria contraente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali previste a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
5. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria contraente di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.
6. L'Azienda Sanitaria contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. L'applicazione delle penali non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti e la risoluzione del Contratto di fornitura per gravi inadempienze o irregolarità.
8. In ogni caso, ogni Azienda Sanitaria contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo dei Contratti di fornitura.
9. Il ritardo o l'inadempimento che determina un'applicazione di penali che superino gli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura. In tal caso, le Aziende Sanitarie contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la garanzia definitiva e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 16
Garanzia definitiva
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D.Lgs n. 50/2016 e smi il Fornitore sottoscrittore di Appalti Specifici costituisce garanzia definitiva per il valore della fornitura corrispondente a tale percentuale avente beneficiaria la singola Azienda Sanitaria contraente. Si applicano gli aumenti e le riduzioni di cui all'art. 103, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi.
2. In ogni caso la garanzia definitiva prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario.
3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Contratti di fornitura e degli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro, dei singoli Contratti di fornitura e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai medesimi; pertanto, la garanzia sarà svincolata, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal beneficiario.
6. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata e le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Accordo Quadro ed il/i Contratto/i di fornitura.
Articolo 17
Obblighi di riservatezza e segretezza
1. Il Fornitore è tenuto all'osservanza della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dei relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
2. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di cui sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro.
3. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
4. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
5. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed i Contratti di fornitura, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
7. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura, nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare pubbliche, previa comunicazione all’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
9. Qualora in relazione all'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali e/o sensibili, il Fornitore stesso è nominato da ciascuna Azienda Sanitaria contraente, in qualità di titolare del trattamento dei dati, responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs.
n. 196/2003 e s.m.i., con riferimento alle operazioni di trattamento e ai dati che il Fornitore è chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del contratto.
Articolo 18
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende sanitarie e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto dell'Accordo Quadro, del Contratto di fornitura e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore deve essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Aziende sanitarie contraenti e dei terzi, per l'intera durata dell'Accordo Quadro e del Contratto di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro, al Contratto di fornitura ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.
3. In particolare detta polizza tiene indenne le Aziende sanitarie contraenti e l’A.O. San Giovanni Addolorata, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro, al Contratto di fornitura ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.
4. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad € 1.500.000,00 (€ unmilionecinquecento/00), si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei
12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività di cui al presente Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura e prevede la rinunzia dell'assicuratore, sia nei confronti dell’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata, sia delle Aziende Sanitarie contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 codice civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 codice civile.
5. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata e le Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro e ogni singolo Contratto di fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 19
Risoluzione e clausola risolutiva espressa
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni solari, indicato dall’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata e/o dall'Azienda Sanitaria contraente per porre fine all'inadempimento, i medesimi avranno la facoltà di considerare risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o il relativo Contratto di fornitura, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno subito.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Contratti di fornitura nei seguenti casi:
a. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b. interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni da parte del Fornitore, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 107 D.Lgs n. 50/2016;
c. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
d. applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore dei Contratti di fornitura;
e. nei casi previsti dall'articolo 13 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
f. nei casi di cui all'articolo 14 "Trasparenza";
g. nel caso di cui all'articolo 15 "Penali";
h. nei casi di cui all'articolo 17 "Obblighi di riservatezza e segretezza";
i. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dei Contratti di fornitura, ai sensi dell'articolo 18 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
j. nei casi di cui all'articolo 20 "Subappalto", comma 8;
k. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo 21 "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";
l. nel caso di cui all'art. 22 "Brevetti industriali e diritti di privativa".
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 D.Lgs. n. 50/2016, l’A.O. San Giovanni Addolorata, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, l'Accordo Quadro nei seguenti casi:
a. nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie contraenti abbiano risolto il proprio Contratto di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.
b. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
4. La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta la risoluzione automatica dei singoli Contratti di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.
Articolo 20
Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di fornitura, l'esecuzione delle prestazioni ivi indicate.
2. Il subappalto è autorizzato dalla singola Azienda sanitaria contraente.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, della perfetta esecuzione dei Contratti di fornitura anche per la parte subappaltata.
4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende Sanitarie contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Aziende Sanitarie contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 17 del Disciplinare di gara.
8. Costituisce causa di risoluzione di diritto la prestazione in subappalto di attività senza la preventiva autorizzazione, l'inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi e l'inosservanza delle disposizioni richiamate al precedente comma.
ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)
1. Non essendo stato dichiarato in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di fare ricorso al subappalto.
Articolo 21
Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e i singoli Contratti di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) n. 2, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di modifiche soggettive.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dall'esecuzione dei Contratti di fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente. La cessione dei crediti maturati dal Fornitore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e della "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui a Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017.
3. In caso di cessione dei crediti, nel relativo contratto devono essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: indicare il CIG dell'appalto e anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Contratti di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 22
Brevetti industriali e diritti di privativa
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata e/o delle Aziende Sanitarie contraenti azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi oggetto di fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni l’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata e le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni
verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata e delle Aziende Sanitarie contraenti.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, l’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata e le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti, rispettivamente, l'Accordo Quadro e i Contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato detratto un equo compenso per i servizi erogati, salvo il risarcimento del maggior danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata.
Articolo 23
Responsabile della Fornitura
1 . Con la stipula del presente atto i l Fornitore individua nel Sig ,
il Responsabile della fornitura, con capacità di rappresentare
2. ad ogni effetto il Fornitore quale Referente nei confronti dell’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
3. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico , numero di fax , indirizzo di posta elettronica
4 . Qualora i l Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire i l Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione all’ A. O. San Xxxxxxxx Addolorata nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
Articolo 24
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente Accordo Quadro, stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa, è soggetto a imposta di bollo per l'importo di € 45,00 (quarantacinque/00) ai sensi del D.M. 22/02/2007 ed è sottoposto a registrazione con procedura telematica a tassa fissa.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, per bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti.
Articolo 25
Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata e tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 26
Clausola finale
1. Il presente Accorso Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica al presente Accordo Quadro non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra e Parti ed in caso di contrasti le previsioni della presente Accordo Quadro prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle Parti manifestata per iscritto. Richiesto io Ufficiale rogante dell’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. pagine a video, di cui interamente scritte n. e la n. per n. righe, firme escluse, e omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle parti, ricorrendo le condizioni di legge, ne ho data lettura alle parti le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art.
14 del D.P.C.M. 22/02/2013. In presenza delle parti io Ufficiale Xxxxxxx ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.
Per l’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Addolorata______________________
Firmato Il Legale Rappresentante _________
Per il Fornitore ______________________________
Firmato Il Legale Rappresentante _________
Firmato L'Ufficiale rogante _________________________