PROVINCIA DI GENOVA
PROVINCIA DI GENOVA
R E G O L A M E N T O
Per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali dell’Ente o nella Gestione dell’Ente
Aggiornato a seguito della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 35 del 27/11/2013
CAPO I
Disposizioni Generali
Art. 1 OGGETTO
1.1 Il presente regolamento disciplina le concessioni in uso a terzi, pubblici e privati di beni demaniali e patrimoniali indisponibili appartenenti all’Ente o nella disponibilità della Provincia di Genova, nel rispetto dei principi di economicità di gestione, di efficienza, di produttività, di redditività, e di razionalizzazione delle risorse.
1.2 I beni oggetto di concessione sono quelli classificati come demaniali o patrimoniali indisponibili nell’inventario, nonché quelli classificati come tali ai sensi degli artt. 822 e segg. del Codice Civile, ancorché non risultanti dall’inventario della Provincia di Genova, nonché quelli nella disponibilità della Provincia di Genova.
Art. 2 TUTELA DEI DIRITTI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELLA PROVINCIA
2.1 La concessione in uso a terzi, ancorché Enti Pubblici territoriali e non, dei beni di cui all’art. 1 non comporta la cessione o rinuncia del concedente dei propri diritti di supremazia, di polizia, di autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela giurisdizionale.
2.2 La concessione di cui agli articoli precedenti è un atto amministrativo potestativo unilaterale, revocabile per esigenze di interesse pubblico in qualunque momento, senza diritto ad indennizzo alcuno e senza necessità di congruo preavviso
2.3 Le concessioni di cui sopra si intendono sempre onerose ed il relativo canone o indennizzo sono determinati nel rispetto delle legge vigenti e delle disposizioni del presente regolamento.
2.4 E’ vietato all’Amministrazione Provinciale concedere ¹ in uso gratuito continuativo i beni in argomento ad associazioni culturali, sportive, politiche, sindacali ed ai privati in genere.
Art. 3 MODALITA’ DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI
3.1 La concessione dell’utilizzo del bene demaniale o patrimoniale indisponibile non può in alcun caso confliggere con il perseguimento dell’interesse pubblico primario per cui il bene destinato è classificato ai sensi di legge. L’atto di concessione prevede: a) la durata della concessione; b) l’ammontare del canone concessorio; c) l’uso per il quale il bene viene concesso; d) le condizioni per la conservazione in buono stato del bene concesso e per l’esercizio delle attività cui è destinato; e) l’ammontare della cauzione che dovrà versare il concessionario
3.2 L’Amministrazione Provinciale procede alla concessione dei beni demaniali e del Patrimonio indisponibile mediante la procedura del pubblico incanto, salvo i casi del successivo art.3.6 .Nel caso di pubblico incanto, è data ampia pubblicità alla gara mediante i canali ritenuti più idonei.
3.3 La gara si svolge con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il canone annuo per la concessione del bene stimato dal competente Servizio Patrimonio.
3.4 Il termine di presentazione delle offerte, indicato nel bando di gara o nella lettera d’invito, non può essere inferiore a 15 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di pubblicazione del bando stesso o di spedizione della comunicazione.
L’offerta deve essere incondizionata e sottoscritta dall’interessato con firma autenticata, ai sensi degli Artt. 21 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445.
L’autenticazione non è necessaria se la firma è apposta direttamente in presenza del dipendente addetto alla ricezione della domanda ovvero è allegata alla domanda la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. Nella formulazione dell'offerta il prezzo deve essere espresso in cifre e in lettere.
Nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione Provinciale. Non possono essere presentate offerte per conto di terzi. L’offerta deve essere presentata in busta chiusa e sigillata. Sulla stessa saranno precisati il nominativo del soggetto concorrente e l'oggetto della gara.
Non si tiene conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine stabilito per la presentazione. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. L’Amministrazione non risponde per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore).
3.5 L'apertura delle offerte viene effettuata in seduta pubblica. L'aggiudicazione é fatta al migliore offerente.
In caso di offerte di pari importo, si procede a richiedere formalmente ai soggetti che hanno presentato tali offerte, se tutti presenti alla seduta di gara, un’offerta migliorativa in busta chiusa.
Nel caso in cui i soggetti che hanno presentato offerte uguali non siano presenti o nessuno di essi voglia migliorare l'offerta, si procede ad estrazione a sorte.
Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, si procede all'aggiudicazione con determinazione dirigenziale, fermo restando che la sottoscrizione della concessione è condizionata alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni rese in sede di gara.
L'offerta non è mai vincolante per l’Amministrazione Provinciale, che a sua discrezione può comunque sospendere o non effettuare la gara, ovvero, dopo l’effettuazione della stessa, revocare la procedura o non procedere alla stipulazione del contratto.
3.6 Per l’individuazione del concessionario, in caso di canone annuale di mercato inferiore o uguale a lire 20.000.000, l’Amministrazione Provinciale può prescindere dall’espletamento di apposita procedura concorsuale ad evidenza pubblica
3.7 In esecuzione dell’art. 3.6 Il Dirigente del Settore Patrimonio è competente nella scelta del concessionario, in conformità alle linee di indirizzo politico approvate o delineate dalla Giunta. In assenza di tali indirizzi l’organo competente nella scelta del concessionario, sentito il Dirigente del settore Patrimonio è la Giunta Provinciale
3.8 Nei casi di cui all’art. 3.6, la scelta del Soggetto concessionario o la scelta tra più richieste di concessione si sviluppa in considerazione delle seguenti caratteristiche:
• Preminenza dell’Ente pubblico
• Grado di utilità sociale dell’attività svolta dall’eventuale concessionario
• Possibilità di fruizione dei servizi offerti da parte dell’Ente o da parte dei cittadini
• Livello di affidabilità dell’Ente o dell’Associazione
• Livello di radicamento dell’Ente o dell’Associazione sul territorio Provinciale
• Data di presentazione della richiesta di concessione
• Necessità oggettive dell’Ente o dell’Associazione
Art. 4 REQUISITI SOGGETTIVI, CANONI AGEVOLATI
4.1 Di norma il canone di concessione corrisponde a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali cui l’Ente, previa identificazione, attribuisce rilevanza pubblica.
4.2 Potranno essere ammessi alle agevolazioni di canoni ridotti le seguenti categorie di Associazioni ed Enti:
a) Enti Pubblici
b) Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le altre Istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica acquisita ai sensi dell’art. 12 del Codice Civile, senza fini di lucro
c) Associazioni non riconosciute, di cui all’art. 36 del Codice Civile che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile, in modo inequivocabile, desumere l’assenza totale di finalità lucrative
d) Altri enti o organismi non ricompresi nei punti precedenti la cui attività assume le caratteristiche di interesse provinciale o sociale
4.3 Le agevolazioni previste dal presente regolamento non si applicano ad Enti o Associazioni con fini di interesse proprio. Parimenti non vengono applicate a partiti politici, organizzazioni sindacali o a gruppi di culto confessionali e non, in riferimento al principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione
4.4 I soggetti di cui al punto 4.2 per essere ammessi alle agevolazioni di canoni ridotti dovranno comunque svolgere un’attività rientrante nelle seguenti tipologie:
a) attività di assistenza sociale e socio sanitaria;
b) attività di tutela dell’ambiente e della specie animale;
c) attività di protezione civile;
d) attività di educazione;
e) attività di promozione, tutela, sviluppo dei diritti umani;
f) attività culturali o scientifiche;
g) attività promozionali nel campo turistico, ricreativo, sportivo;
Art. 5 DETERMINAZIONE DEL CANONE
5.1 Il canone di concessione equivalente a quello di mercato, di norma, viene calcolato dal competente Servizio Patrimonio
5.2 Il canone ridotto, sulla base di quello di mercato viene calcolato e applicato nel seguente modo:
• Xxxxxxxx rientranti nella lettera a) e lettera b) dell’articolo 4.2 del presente regolamento
Il canone annuo di concessione è pari al 10% del valore del canone annuo di mercato.
• Xxxxxxxx rientranti nella lettera c) dell’articolo 4.2 del presente regolamento
Il canone annuo di concessione è pari al 30% del valore del canone annuo di mercato.
• Soggetti rientranti nella lettera d) dell’articolo 4.2 del presente regolamento
Il canone annuo di concessione è pari al 70% del valore del canone annuo di mercato.
I canoni così determinati sono soggetti ad indicizzazione annuale sulla base di quanto stabilito dalle normative vigenti
Art. 6 DURATA
6.1 La durata delle concessioni dei beni di cui sopra non può essere inferiore ad un anno e superiore a venti anni.
Art. 7 DECADENZA
7.1 Il contratto di concessione deve prevedere clausola di decadenza, con l’obbligo da parte del concessionario della restituzione immediata dell’immobile libero da persone e cose, correlata a:
• Mancato pagamento del canone e relativi interessi oltre 3 mesi dalla scadenza;
• Riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del dirigente competente;
• Mancato rilascio della garanzia/cauzione prevista dal successivo art. 8;
• Mancato reintegro della cauzione ove richiesto;
• Mancato rispetto del divieto di subconcessione di cui all’art. 9;
• Mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;
• Mancata sottoscrizione del rinnovo contrattuale, concesso dal Dirigente Responsabile, nei termini comunicati al destinatario;
• Mancata produzione della polizza R.C. verso terzi di cui al successivo art. 8
7.2 E’ fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di interesse pubblico di cui all’art. 2.2
Art. 8 GARANZIE CAUZIONALI
8.1 Il contratto di concessione deve prevedere, a garanzia del suo puntuale rispetto da parte del concessionario, una cauzione stabilita e ritenuta congrua dai competenti uffici. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione.
8.2 La cauzione di cui sopra è prestata indifferentemente nelle seguenti forme:
a) mediante deposito in contanti
b) mediante deposito in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, al portatore; in questo caso, l’importo della cauzione sarà aumentato del 10% ed i titoli stessi saranno valutati al corso del giorno del deposito
c) mediante garanzia fideiussoria rilasciata da una delle imprese esercenti l’attività bancaria previste dal DPR 22 maggio 1956, n° 635
d) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del DPR 13 febbraio 1959, n° 449 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n° 175
8.3 Nel caso in cui l’utilizzo del bene concesso comporti, ai sensi dell’art. 2051 C.C., una ipotesi del R.C. verso terzi connessa all’attività del concessionario, questo è tenuto a produrre, almeno 10 giorni prima della stipula del contratto, relativa polizza R.C. alla Provincia.
Art. 9 ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
9.1 Il concessionario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione da parte di terzi tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica e la funzionalità pubblica che lo caratterizza.
9.2 Il concessionario nel caso in cui, per l’attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro restando esclusa ogni responsabilità dell’Ente concedente per violazioni in materia.
9.3 Il concessionario è tenuto a non compromettere e, possibilmente, a favorire l’utilizzo pubblico del bene ove prevista contrattualmente la sua coesistenza e compatibilità con l’uso concesso.
9.4 Il concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall’Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso, salvo il diritto alla proporzionale riduzione del canone se trattasi di canone di mercato. Nessuna riduzione del medesimo sarà dovuta in caso di canone agevolato di cui all’art.5
9.5 Al concessionario è vietata la subconcessione senza il consenso scritto dell’Amministrazione concedente pena l’immediata decadenza dalla concessione e l’incameramento della cauzione, fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione concedente.
9.6 Il concessionario è comunque obbligato a pagare il canone e a depositare la cauzione nei termini e nei modi previsti dal presente regolamento o dalla concessione. Il concessionario è altresì obbligato ad utilizzare il bene secondo le prescrizioni indicate nella concessione.
9.7 Il concessionario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell’Amministrazione Provinciale. Tali richieste potranno essere avanzate dall’Amministrazione Provinciale in qualunque momento.
9.8 Il concessionario è tenuto a rispettare in ogni sua parte il presente regolamento.
Art. 10 PENALITA’
10.1 Nel caso di infrazione relativa all’art. 9, su proposta del Dirigente responsabile del Servizio Patrimonio, si applicherà una penale da £. 500.000= a £. 5.000.000= per ogni singola infrazione, con la sola formalità preliminare della contestazione di addebiti e relative giustificazioni.
10.2 Il pagamento della penale avverrà mediante prelievo sulla cauzione, con obbligo di reintegro da parte del concessionario entro il termine assegnato, pena la decadenza di cui al precedente art. 7.
10.3 I termini e le comminatorie contenuti nel presente atto operano di pieno diritto per l’Amministrazione concedente senza obbligo per la stessa della costituzione in mora del concessionario.
Art. 11 SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
11.1 Tutte le spese inerenti la concessione ed il contratto di concessione e quelle a questi consequenziali, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario, insieme a quelle di copia, di bollo, di registro, di istruttoria e per diritti di segreteria se dovuti.
11.2 Il concessionario è tenuto al rimborso delle imposte e tasse relative alla conduzione e all’utilizzo del bene concesso reviste dalle normative vigenti, restando ogni eventuale rischio relativo a suo carico.
CAPO II
Disposizioni Speciali
Art. 12 CANONI DI CONCESSIONE DEI RELITTI STRADALI E DEL DEMANIO STRADALE
12.1 I canoni e/o gli indennizzi per l’uso del demanio stradale e dei relitti stradali sono determinati sulla base dell’effettiva futura destinazione del bene e sulla base del più probabile canone di mercato.
12.2 E’ fatta salva la possibilità di individuare canoni agevolati in base a quanto disposto dai precedenti articoli
Art. 13 INTERVENTI MIGLIORATIVI AUTORIZZATI O NON AUTORIZZATI, RELATIVE SPESE SOSTENUTE DAL CONCESSIONARIO
13.1 La natura migliorativa dell’intervento è rimessa per tale qualificazione alla valutazione insindacabile del Dirigente responsabile del Servizio Patrimonio
13.2 Le spese migliorative, relative ad interventi preventivamente autorizzati, sostenute e realizzate dal concessionario, non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione. Le eventuali opere costruite sul bene e relative pertinenze sono acquisite al patrimonio provinciale alla scadenza della concessione
Art. 14 INTERVENTI NON AUTORIZZATI
14.1 Le spese migliorative, relative ad interventi non autorizzati, fatto salvo quanto previsto all’articolo precedente, possono, se il caso, dare luogo all’applicazione della penale di cui all’art. 10. L’Amministrazione Provinciale si riserva comunque il diritto di pretendere l’eventuale rimessa in pristino dei locali.
14.2 Gli interventi non autorizzati legalmente che il Dirigente responsabile del Servizio Patrimonio reputa non migliorativi ma dannosi devono essere rimossi a cura e spese del concessionario nel termine assegnatogli, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista dal presente regolamento, oltre al risarcimento dei danni.
14.3 Nel caso in cui il concessionario non provveda nel termine assegnato, l’Amministrazione concedente provvederà d’ufficio alla rimozione con recupero di ogni spesa a carico del concessionario rivalendosi sulla garanzia cauzionale, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista dal presente regolamento.
Art. 15 ATTRAVERSAMENTO AEREI e SOTTERRANEI COSTITUZIONE DI SERVITU’
15.1 Gli attraversamenti aerei e sotterranei dei beni del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile di proprietà o nella disponibilità della Provincia, salvo quanto costituito da contratto, sono regolati dall’art. 1027 e successivi del codice civile.
CAPO III
Patrimonio indisponibile ad uso promiscuo
Art. 16 IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI
16.1 La Provincia promuove la più ampia condivisione degli impianti sportivi scolastici da parte della collettività per scopi educativi e di socializzazione mediante la concessione a soggetti terzi dell’uso delle strutture presenti negli istituti scolastici di competenza, al fine di perseguire le finalità indicate dall’articolo 1, comma 2, lett. f) e g), della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e dall’articolo 2 della legge regionale della Liguria 7 ottobre 2009, n. 40.
16.2 La concessione può riguardare sia gli impianti presenti negli edifici scolastici di proprietà che quelli di cui la Provincia ha la disponibilità ai sensi di quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23. Per quanto
possibile e consentito dalla proprietà, i contratti di locazione di impianti sportivi in uso continuativo ed esclusivo delle scuole devono contenere clausole che consentono una facoltà di sub concessione da parte della Provincia per le finalità precedente indicate.
16.3 Per soggetti terzi s’intendono:
(a) In via preferenziale, Società e Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;
(b) Altri soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, che praticano attività sportive o altre attività ricreative e sociali, compatibili con la destinazione d’uso dell’impianto;
(c) Soggetti e operatori economici con specifiche competenze nella gestione degli impianti sportivi, laddove la concessione comporti interventi di particolare complessità e purché sia assicurato il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
16.4 Le disposizioni trovano applicazione, in quanto compatibili, per altri spazi e locali scolastici utilizzabili per scopi ricreativi e sociali.
Art. 16-bis ORGANO CONCEDENTE
16-bis.1 Il rilascio della concessione è normalmente di competenza del dirigente scolastico, che agisce pro tempore in nome e per conto della scuola in cui è ubicato l’impianto sportivo.
16-bis.2 Nei casi in cui l’impianto sportivo è o può essere funzionalmente scorporato dalla rimanente volumetria scolastica, compatibilmente con le normative in materia di sicurezza, è il servizio patrimonio della Provincia che rilascia la concessione o che autorizza il dirigente scolastico alla gestione e alla concessione dell’impianto sportivo. Il servizio patrimonio della Provincia può promuovere accordi con le scuole per la gestione di situazioni o casi particolari.
16-bis.3 L’iniziativa della concessione può anche essere promossa da uno dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 16, nel qual caso la proposta presentata dal promotore deve essere fatta oggetto di una procedura ad evidenza pubblica che consenta la partecipazione di altri soggetti interessati.
Art. 16-ter DURATA E LIMITI DELLE CONCESSIONI
16-ter.1 La concessione non deve interferire in alcun modo con le ore e i programmi d’insegnamento curricolare. La durata della concessione non può normalmente eccedere l’anno scolastico di riferimento. Nel caso in cui le caratteristiche della concessione richiedano una maggiore durata, il dirigente scolastico deve essere specificatamente autorizzato dalla Provincia.
16-ter.2 Anche quando la concessione è rilasciata dal dirigente scolastico o nei casi in cui il dirigente scolastico è autorizzato specificatamente all’atto, la Provincia si riserva comunque la facoltà di sospendere e/o revocare, in qualunque momento, la concessione. La suddetta facoltà deve essere espressamente riportata negli atti di concessione sottoscritti dai dirigenti scolastici.
Art. 16-quater ONEROSITÀ DELLA CONCESSIONE
16-quater.1 La concessione è a titolo oneroso. Il corrispettivo è orario. I limiti minimi e massimi del corrispettivo orario sono stabiliti dall’organo di governo della Provincia, su proposta del servizio patrimonio, fermo restando che il minimo non può essere inferiore al 50% dei prezzi di mercato per analoghe strutture.
16-quater.2 Il dirigente scolastico determina il canone di concessione nell’ambito dei limiti economici sopra indicati, tenendo conto delle caratteristiche della concessione, quali, a titolo esemplificativo, la durata, gli oneri a carico del concessionario, ecc.
16-quater.3 L’onerosità della concessione può essere derogata in presenza di progetti che comportino da parte del concessionario investimenti e oneri finanziari particolarmente rilevanti rispetto al corrispettivo normalmente applicato.
16-quater.4 La concessione può avere ad oggetto la gestione unitaria dell’impianto sportivo da parte di un unico soggetto oppure la fruizione temporanea (affitto ad ore) della struttura. In ogni caso la scelta del concessionario deve assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e concorrenza tra soggetti che rivestono le caratteristiche previste dal presente regolamento.
16-quater.5 Nei casi in cui è consentita la sub concessione il contratto deve regolare i limiti tariffari in modo congruo rispetto agli oneri di gestione e al valore aggiunto prodotto dal concessionario, al fine di evitare operazioni speculative in danno al concedente e all’utenza.
Art. 16-quinques SCELTA DEL CONCESSIONARIO
16-quinques.1 Il dirigente scolastico promuove annualmente la presentazione delle candidature alla gestione o alla fruizione dell’impianto sportivo mediante avviso per manifestazione d’interesse con evidenza pubblica.
16-quinques.2 Se il numero delle candidature lo consente il dirigente scolastico assicura un’equa ripartizione delle ore fruibili a disposizione tra i soggetti richiedenti.
16-quinques.3 In tutti i casi in cui sia necessario operare una selezione tra le candidature, ovvero nelle ipotesi di gestione unitaria dell’impianto sportivo da parte di un unico soggetto, di concessione di durata superiore all’anno, di concessione che preveda condizioni particolari in termini di corrispettivo, investimenti e oneri finanziari a carico del concessionario, di concessione affidata direttamente dalla Provincia, la scelta del concessionario è operata sulla base dei seguenti criteri:
(1) La compatibilità dell’attività svolta con le caratteristiche dell’impianto sportivo;
(2) Il valore sociale del progetto educativo e sportivo in funzione di diverse tipologie di utenza (giovani, disabili, anziani, ecc.);
(3) Il livello di condivisione della fruizione dell’impianto sportivo con altri soggetti e il piano tariffario di sub concessione;
(4) Il radicamento del candidato sul territorio dove è ubicato l’impianto sportivo (municipio, quartiere, frazione, a seconda dei casi);
(5) L’esperienza acquisita in ambito sportivo da valutarsi sulla base di elementi quali gli anni di attività, il livello di attività svolta, il numero di tesserati;
(6) Affidabilità del candidato da valutarsi sulla base di elementi quali il numero e la qualificazione di allenatori, istruttori ed educatori;
(7) L’esperienza acquisita nella gestione di impianti sportivi in relazione al numero e alla dimensione delle strutture in conduzione nel quinquennio antecedente la selezione;
(8) Il piano economico di gestione, considerando il progetto di valorizzazione della struttura, il valore economico degli investimenti, gli oneri a carico del concessionario, gli altri elementi economici del progetto-offerta, la durata della concessione.
16-quinques.4 Il servizio patrimonio e il dirigente scolastico, nell’affidamento della concessione mediante procedura selettiva, individuano gli elementi di valutazione delle candidature tra i criteri di valutazione sopra considerati in funzione degli obiettivi specifici della concessione e stabiliscono i fattori ponderali fatto 100 il punteggio massimo attribuibile a ciascuna offerta.
16-quinques.5 La procedura di selezione deve avere evidenza pubblica. La procedura deve essere svolta nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e segretezza delle offerte. Per le procedure che prevedono opere e lavori nell’impianto sportivo alla valutazione del progetto offerto deve partecipare anche un tecnico indicato dalla Provincia.
Art. 16-sexies EVIDENZA PUBBLICA
16-sexies.1 L’evidenza pubblica delle procedure deve essere assicurata almeno mediante la pubblicazione dell’avviso sul sito internet della scuola o in mancanza della Provincia. Altre forme di pubblicità possono essere disposte in funzione del valore e delle caratteristiche della concessione, in analogia con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici.
Art. 17 DESTINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
17.1 Entro il 31 luglio di ogni anno le scuole devono trasmettere alla Provincia il piano di utilizzo in concessione degli impianti sportivi. Il piano deve contenere l’indicazione dei corrispettivi economici complessivi derivanti dalle concessioni sugli impianti sportivi a disposizione della scuola, degli altri oneri a carico dei concessionari, della durata degli affidamenti e il cronoprogramma delle opere e degli interventi previsti.
17.2 Le scuole devono rimborsare alla Provincia le spese derivanti dal maggiore utilizzo delle utenze. L’importo da rimborsare è determinato forfettariamente in misura pari al 10% dei corrispettivi.
17.3 Nel piano i dirigenti scolastici devono altresì indicare come intendono utilizzare i corrispettivi introitati, tenuto conto di quanto di seguito indicato:
(A) Una quota non superiore al 20% può essere destinata alla copertura di maggiori spese conseguenti alla concessione (apertura e chiusura dei locali, servizi supplementari di pulizia, prodotti di consumo, ecc.);
(B) Una quota non superiore al 20% può essere utilizza per l’acquisto di dotazioni scolastiche, attrezzature, apparecchiature e arredi;
(C) La parte restante dell’incasso può essere destinato ad opere di valorizzazione, riqualificazione e restauro, adeguamento alle normative vigenti dell’impianto sportivo o di altre parti dell’edificio scolastico.
17.4 La programmazione degli interventi deve prioritariamente assicurare una manutenzione degli impianti sportivi adeguata al maggiore utilizzo derivante dalla concessione e al ripristino di eventuali danneggiamenti, ferma restando l’azione di rivalsa nei confronti del concessionario. I contratti di concessione devono contenere apposite clausole di responsabilità del concessionario per i danni alla struttura che possano essere ad esso imputati.
17.5 La Provincia si riserva di individuare e segnalare interventi di manutenzione e/o di riqualificazione da considerarsi prioritari. Le somme non destinate devono essere versate alla Provincia per finanziare interventi relativi al patrimonio scolastico nel suo complesso.
Art. 17-bis VALIDAZIONE DEI PROGETTI
17-bis.1I progetti degli interventi di riqualificazione e di manutenzione edile e impiantistica che la scuola intende fare eseguire devono essere preventivamente validati dai servizi tecnici della Provincia al fine di verificare la conformità con le disposizioni vigenti in materia di edilizia scolastica, sicurezza e prevenzione incendi, e la congruità della spesa prevista.
17-bis.2 Le scuole possono affidare direttamente l’esecuzione degli interventi, come previsto dall’articolo 3,comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, mallevando espressamente la Provincia da qualsiasi responsabilità possa da ciò derivare, con particolare riferimento all’acquisizione delle autorizzazioni necessarie, alla progettazione e al collaudo delle opere, agli adempimenti in materia di sicurezza.
17-bis.3 Resta salva la facoltà delle scuole di richiedere alla Provincia la realizzazione degli interventi, trasferendo le somme necessarie all’esecuzione delle opere.
Art. 18 ONERI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
18.1 Il concessionario si assume la responsabilità derivante dall’attività svolta all’interno della scuola e dell’idoneità allo scopo degli spazi utilizzati, mallevando la Provincia da qualsiasi responsabilità al riguardo.
18.2 A tal fine, oltre a farsi carico degli oneri e delle spese indicate all’articolo 11, il concessionario deve essere munito di una copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con riferimento all’attività svolta all’interno della scuola e comprenda come terzi gli allenatori, gli istruttori e i collaboratori in genere (RCO), gli allievi, gli accompagnatori, i visitatori, nonché la Provincia per eventuali danni causati agli immobili, agli impianti, alle attrezzature, agli arredi e alle dotazioni in genere, con massimali adeguati alle caratteristiche del singolo contratto indicati dal servizio patrimonio della Provincia.
CAPO IV
Concessione in comodato di beni immobili indisponibili Art. 19 CONCESSIONE IN COMODATO
19.1 La Provincia, salvo quanto disposto dal precedente Art. 2.4, in conformità a quanto postulato dalla Legge in data 7 dicembre 2000 n° 383 può concedere in comodato il proprio patrimonio, non utilizzato per fini istituzionali, agli Enti Pubblici, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n° 266 per lo svolgimento delle loro attività
19.2 La valutazione delle attività svolte, il rilievo sociale delle medesime unitamente alla valutazione dell’opportunità di concedere in comodato una porzione del patrimonio dovrà essere valutato e approvato con singoli provvedimenti di Giunta.
19.3 Il comodato non potrà comunque avere durata superiore ad anni sei e non è comunque rinnovabile tacitamente
19.4 Il comodato in uso a terzi, ancorché Enti Pubblici territoriali e non, dei beni di cui all’art. 19.1 non comporta la cessione o rinuncia del concedente dei propri diritti di supremazia, di polizia, di autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela giurisdizionale
19.5 Il comodato in uso a terzi si intende revocabile per esigenze di interesse pubblico in qualunque momento, senza diritto ad indennizzo alcuno e senza necessità di congruo preavviso.
CAPO V
Norme Transitorie e Finali
Art. 20 NORME TRANSITORIE E FINALI
20.1 Il presente regolamento non trova applicazione per le concessioni e i comodati attualmente in atto sino alla naturale scadenza delle medesime
20.2 In riferimento a quanto indicato dall’articolo 16.5 restano attualmente in vigore i corrispettivi orari approvati con Delibera della Giunta Provinciale n° 774 prot. 73809 in data 07.12.1998 (palestre piccole lire 20.000 all’ora palestre grandi lire 24.000 all’ora; piste di pattinaggio lire 12.000 all’ora)
20.3 Il presente Regolamento non trova applicazione per la concessione della Sala del Consiglio Provinciale della Sala Arazzi e delle Aule di Maggioranza e Minoranza in quanto già regolamentate con altra norma.