ATTIVITÀ ECONOMICA
Contrattazione collettiva: caratteristiche e funzioni |
Xxxxxxxxx Xxxxxx Dirigentedell’IspettoratoNazionaledelLavoro(*) DocentediDirittosanzionatoriodellavoroUniv.diBergamo AdaptProfessionalFellow CentroStudiInternazionaliDEALUniv.ModenaeReggioEmilia (*) Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero personaledell’Autoreenonhannocarattereinalcunmodoimpegnativoperl’Amministrazionealla qualeappartiene |
un oggetto ben definito
ATTIVITÀ ECONOMICA
produzione e/o scambio di beni e servizi
ECONOMICITA’ (adeguata copertura dei costi, in altri termini i ricavi devono essere superiori ai costi)
ORGANIZZAZIONE (inteso come organizzazione del lavoro proprio ed altrui nonché dei mezzi produttivi) PROFESSIONALITA’ (attività stabile e non occasionale)
Modalità organizzativa
“ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica”.
Impresa
Un’impresa è
A. CAPITALE/PATRIMONIO UMANO capacità e competenze delle persone B. CAPITALE/PATRIMONIO ORGANIZZATIVO processi produttivi acquisiti e strutturati C. CAPITALE/PATRIMONIO RELAZIONALE relazioni tra stakeholder interni ed esterni |
INTERVENTI DELLA CC SUI RAPPORTI DI LAVORO
Interventi sul contratto individuale di lavoro (part-time, variazione mansioni, flessibilità)
Gestione dei
rapporti di lavoro p i
er superare la cris
Interventi contrattuali collettivi (contratti di prossimità, contratti di rete)
aziendal
Licenziamenti (individuali e collettivi)
Ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, Contratti di solidarietà)
Esternalizzazioni (distacco, appalto, trasferimento di azienda)
e
I contratti collettivi di lavoro
Natura, caratteristiche e funzioni
Efficacia del Ccnl
il contratto collettivo
“ha il corpo del contratto e l’anima della legge”
(CARNELUTTI)
I modelli di contratto collettivo
• Contratti collettivi di diritto comune
• Contratti collettivi previsti dalla Costituzione (art. 39, comma 4, Cost.)
• Contratti collettivi recepiti in decreto (legge n. 741/1959)
• Contratti collettivi corporativi
Art. 39 Costituzione
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Contratto Collettivo di diritto comune
Il contratto collettivo di diritto comune è l’unico esistente nell’ordinamento italiano e rientra a pieno titolo nell’area del diritto privato, dovendosi rinvenire la relativa disciplina nell’art. 1321 codice civile.
La regolamentazione del contratto collettivo di diritto comune peraltro trova il proprio quadro normativo di riferimento oltreché nelle norme del codice civile sui contratti in generale (artt. 1321 ss.), anche in alcune norme del codice civile sul contratto collettivo corporativo, come reinterpretate e riadattate dalla giurisprudenza.
Datori di lavoro e
loro associazioni
Procedura negoziale tra
Organizzazioni rappresentative dei lavoratori
per ottenere una regolamentazione congiunta degli opposti interessi
in materia di
rapporti individuali di lavoro
e di
relazioni sindacali
CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE
CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE
L’oggetto della contrattazione collettiva è individuabile essenzialmente in due diversi contenuti:
•
complesso di clausole che sono destinate ad avere efficacia nei singoli rapporti di lavoro: in altre parole, la disciplina dei rapporti individuali di lavoro subordinato;
il contenuto normativo, che attiene al
•
determinati comportamenti le associazioni (dei lavoratori e datori) tra loro.
il contenuto obbligatorio, che vincola a
Parte normativa e obbligatoria
Parte obbligatoria
Le clausole obbligatorie – cioè tutte quelle clausole che istituiscono direttamente fra le associazioni stipulanti rapporti di obbligazione, il cui eventuale inadempimento determina la insorgenza di una responsabilità delle stesse associazioni – possono essere molteplici.
Parte obbligatoria non sanzionata
Proprio con riguardo alle clausole relative alle competenze dei diversi livelli contrattuali, pacificamente ricondotte alla cd. parte obbligatoria del contratto collettivo, si pone anzitutto il problema della loro tenuta e sanzionabilità sul piano giuridico.
Parte Normativa
• Clausole normative
clausole generali disciplinare uniformemente i rapporti di lavoro
• Clausole obbligatorie
clausole di procedure per l’interpretazione del ccnl
clausole di tregua sindacale
clausole gestionali
Interpretazione
I criteri di interpretazione del Ccnl si fondano sulla sua peculiare natura.
Se è indubbio che esso costituisce espressione dell’autonomia negoziale degli stipulanti (art.
1321 c.c.), altrettanto vero è che il contratto collettivo è in grado di realizzare gli effetti tipici di un atto normativo, fungendo da fonte di regolamentazione dei rapporti individuali di lavoro.
art. 12 disp. prel. c.c. (riferiti alla legge, atto normativo generale)
artt. 1362 ss. c.c. (riferiti al contratto, atto di autonomia privata)
Organizzazione sindacale
L’organizzazione sindacale dei lavoratori è strutturata sia su base verticale (in ragione dell’attività dal lavoratore nell’impresa), sia su base orizzontale (per tipologie professionali).
Su base verticale, dal livello più basso a quello più alto, si hanno:
1. sindacati per categoria
2. sindacati provinciali di categoria
3. federazioni nazionali
4. confederazioni sindacali
Contratto collettivo nazionale
Il più noto, e direttamente incisivo per la vita aziendale, dei momenti contrattuali collettivi di ambito nazionale, è quello della cosiddetta “contrattazione di primo livello” e cioè a dire quella della “Contrattazione Collettiva di categoria”. Qui a trattare sono le diverse federazioni sindacali di ambito nazionale di categoria e le corrispondenti organizzazioni datoriale. Frutto di questa contrattazione è, ovviamente, la stipula, la modifica o il rinnovo del “Contratto collettivo nazionale di lavoro (ccnl)”.
Contrattazione territoriale
La “Contrattazione territoriale confederale”, muove in ambito provinciale o regionale e vede protagoniste delle relazioni sindacali le organizzazioni sindacali del territorio e le controparti associative datoriali. Gli incontri mirano alla trattazione delle questioni del mercato del lavoro nell’ambito territoriale, nonché alle questioni più generali della gestione dei rapporti di lavoro. Frutti operativi di questo livello di contrattazione possono essere venti come i cosiddetti “contratti d’area” e i similari “patti d’area”.
Contratto territoriale
Il più noto tipo di accordo territoriale è il “Contratto territoriale” che rappresenta un secondo livello di contrattazione (posto che al primo permane il Ccnl). Qui nell’ambito provinciale o regionale considerato, si muovono le organizzazioni sindacali del territorio e le rispettive controparti datoriali di categoria o associative. Il contratto territoriale mira alla valutazione obiettiva e concreta di tematiche come il salario o la retribuzione variabile (anche in forme integrative), la gestione delle rappresentanze sindacali e così via.
Contratto aziendale
Il livello di contrattazione che si colloca direttamente in azienda è quello della “Contrattazione Aziendale”.
Si tratta di un contratto collettivo di secondo livello che si svolge all’interno dell’azienda o del gruppo di imprese al quale l’azienda appartiene. Attori sono le rappresentanze sindacali di azienda (Rsu-Rsa), che possono essere assistite dalle organizzazioni di categoria in ambito territoriale, e quali controparti le direzioni aziendali (responsabili del personale, direttori delle RU ecc.).
La riforma degli assetti
Accordo 22 gennaio 2009
Accordo Interconfederale 15 aprile 2009
Intesa del 21 novembre 2008 sul sistema di assetti contrattuali nell'artigianato
Accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009
Accordo interconfederale del 15 aprile 2009 per l'attuazione dell'accordo-quadro
Accordo interconfederale del 23 luglio 2009
applicativo dell'intesa del 21 novembre 2008
Accordo 22 gennaio 2009
9) per il secondo livello di contrattazione come definito dalle specifiche intese - parimenti a vigenza triennale - le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati fra le parti;
Accordo 22 gennaio 2009
11) salvo quanto espressamente previsto per il comparto artigiano, la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto nazionale o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione;
Accordo 22 gennaio 2009
15) salvo quanto già definito in specifici comparti produttivi, ai fini della effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello, i successivi accordi potranno individuare le soluzioni più idonee non esclusa l'adozione di elementi economici di garanzia o forme analoghe, nella misura ed alle condizioni concordate nei contratti nazionali con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico- produttiva;
Accordo 22 gennaio 2009
16) per consentire il raggiungimento di specifiche intese per governare, direttamente nel territorio o in azienda, situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, le specifiche intese potranno definire apposite procedure, modalità e condizioni per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria;
Accordo interconfederale 15 aprile 2009
Livelli di contrattazione - Si confermano i principi e le linee guida condivisi con l'accordo di gennaio. Le parti ribadiscono l'intenzione di definire un modello di assetti contrattuali che prevede un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria con
vigenza triennale sia per la parte normativa che per la parte economica, e un secondo livello di contrattazione aziendale o alternativamente territoriale, laddove previsto, secondo l'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori, con vigenza triennale.
Accordo interconfederale 15 aprile 2009
Secondo livello di contrattazione
L'accordo conferma la volontà delle parti di puntare sulla diffusione della contrattazione di secondo livello per rilanciare la crescita della produttività e quindi delle retribuzioni reali.
A tal fine, viene ribadita la richiesta al Governo di incrementare e rendere strutturali, certe e facilmente accessibili le misure volte a incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello.
Accordo interconfederale 15 aprile 2009
La contrattazione di secondo livello collega aumenti salariali al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività eai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati fra le parti.
La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate dal contratto nazionale, con durata triennale.
Il premio variabile sarà calcolato con riferimento al miglioramento della competitività aziendale e ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Accordo interconfederale 15 aprile 2009
Deroghe "in pejus" del contratto nazionale
Si prevede che, al fine di governare situazioni di crisi aziendali o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'area, i contratti collettivi nazionali possono consentire che in sede territoriale siano raggiunte intese per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
Tali intese, per essere efficaci, devono essere preventivamente approvate dalle parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria interessata
Accordo interconfederale 15 aprile 2009
Rappresentanza collettiva e razionalizzazione dei contratti
Si conferma l'intenzione delle parti a definire uno specifico accordo interconfederale per rivedere e aggiornare le regole che disciplinano la rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro.
Viene altresì ribadito l'interesse a razionalizzare e ridurre il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati fra le rispettive organizzazioni nazionali di categoria
Un nuovo modello contrattuale
Accordo Interconfederale 28 giugno 2011
certificazione della rappresentatività
1. ai fini della certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono come base i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori. Il numero
delle deleghe viene certificato dall’INPS tramite un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens) che verrà predisposta a seguito di convenzione fra INPS e le parti stipulanti il presente accordo interconfederale. I dati così raccolti e certificati, trasmessi complessivamente al CNEL, saranno da ponderare con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle rappresentanze sindacali unitarie da rinnovare ogni tre anni, e trasmessi dalle Confederazioni sindacali al CNEL.
contratto nazionale e contratto aziendale
Per la legittimazione a negoziare è necessario che il dato di rappresentatività così realizzato per ciascuna organizzazione sindacale superi il 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il CCNL;
2. il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio
nazionale;
3. la contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto
collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge;
efficacia erga omnes contratti aziendali
4. i contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale operanti all’interno
dell’azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) elette secondo le regole interconfederali vigenti;
ruolo delle RSA
5. in caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite ex art. 19 della legge n.
300/1970, i contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle RSA costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall’azienda. Ai fini di garantire analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, come previsto per le RSU anche le RSA di cui all’art.
19 della legge n. 300/1970, quando presenti, durano in carica tre anni.
referendum sui contratti aziendali
Inoltre, i contratti collettivi aziendali approvati dalle RSA con le modalità sopra indicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle RSA a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione firmataria del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L’intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti;
efficacia clausole sindacali
6. i contratti collettivi aziendali, approvati alle condizioni di cui sopra, che definiscono clausole di tregua sindacale finalizzate a garantire l’esigibilità
degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante esclusivamente per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale operanti all’interno dell’azienda e non per i singoli lavoratori;
efficacia derogatoria contratti aziendali
7. i contratti collettivi aziendali possono attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad
assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I contratti collettivi aziendali possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.
intese modificative temporanee
Ove non previste ed in attesa che i rinnovi definiscano la materia nel CCNL applicato nell’azienda, i contratti collettivi aziendali conclusi con le rappresentanze sindacali operanti in azienda d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente accordo interconfederale, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Le intese modificative così definite esplicano l’efficacia generale come disciplinata nel presente accordo;
sviluppo contrattazione aziendale
8. le parti con il presente accordo intendono dare ulteriore sostegno allo sviluppo della contrattazione collettiva aziendale per cui confermano la necessità
che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure
– che già hanno dimostrato reale efficacia – volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, concordati fra le parti in sede aziendale.
Accordo interconfederale sulla rappresentanza
Intesa CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL
31 maggio 2013
La certificazione della rappresentatività, ai fini della contrattazione collettiva di categoria, assume i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite da lavoratrici e lavoratori e i consensi ottenuti (voti espressi) dalle organizzazioni sindacali in occasione delle elezioni delle RSU.
Il numero delle deleghe viene acquisito e certificato dall’INPS, tramite apposita Uniemen).
Ai fini della misurazione del voto espresso nella elezione della RSU varranno esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni OS aderente alle Confederazioni firmatarie. Lo stesso criterio si applicherà alle RSU elette nei 36 mesi precedenti la data della misurazione. Dove presenti RSA o non vi sia rappresentanza, sarà rilevato il dato degli iscritti (deleghe certificate) per ogni OS.
le RSU scadute alla data di sottoscrizione dell’intesa saranno rinnovate nei successivi sei mesi;
le RSU saranno elette con voto proporzionale;
il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.
Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle OOSS firmatarie che abbiano, nell’ambito di applicazione del CCNL, una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tale fine la media fra il dato associativo (percentuale delle iscrizioni certificate) e il dato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi). Nel rispetto della libertà e autonomia di ogni OS, le Federazioni di categoria - per ogni singolo CCNL - decideranno le modalità di definizione della piattaforma e della delegazione trattante e le relative attribuzioni con proprio regolamento.
In tale ambito, e in coerenza con le regole definite nella presente intesa, le Organizzazioni Sindacali favoriranno, in ogni categoria, la presentazione di piattaforme unitarie.
In assenza di piattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni categoria, che la negoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata da organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel settore pari almeno al 50% +1.
I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle OOSS che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza, previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice, saranno efficaci ed esigibili.
La sottoscrizione formale dell’accordo, come sopra descritta, costituirà l’atto vincolante per entrambe le Parti.
Accordo interconfederale recante il Testo Unico sulla Rappresentanza
CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL
10 gennaio 2014
RUOLO NORMATIVO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Rileva una massiccia apertura che il Legislatore ha realizzato a favore della contrattazione collettiva, fonte ontologicamente più “leggera” rispetto alla legge, a proposito della quale si è evocato il concetto di soft law. Alla contrattazione collettiva è rimesso un ampio ventaglio di funzioni, oltre, a quella classica di intervenire in chiave migliorativa rispetto alle fonti gerarchicamente ad essa sovraordinate.
In particolare, all’autonomia collettiva sono conferite:
• la funzione di gestire la “messa a regime” delle norme, anche con riferimento alla fase transitoria e all’attuazione dei rinvii alla contrattazione collettiva;
•
un’importante funzione che è stata definita “di
autorizzazione”, ravvisabile, per esempio, in materia di part-time, a proposito delle clausole elastiche e flessibili, laddove si stabilisce che le condizioni e le modalità modificative della collocazione temporale e della durata della prestazione lavorativa sono stabilite, appunto, dalla contrattazione collettiva. Inoltre tale funzione “di autorizzazione” è altresì ravvisabile nei casi, in cui alla contrattazione si affida addirittura il potere di rendere operativo un determinato istituto, come, per esemplificare, avviene in riferimento al lavoro intermittente (con riguardo alle ipotesi oggettive di legittima utilizzabilità dell’istituto) ed al contratto di inserimento: fattispecie, queste, in cui il contratto collettivo ha, appunto, una vera e propria efficacia condizionante;
•
una funzione integrativa e derogatoria
(talvolta anche in senso peggiorativo) della legge;
•
una funzione che è stata definita “di
conformazione di fonte secondaria”, che si incarna, per esempio, in quelle ipotesi in cui si prevede che i contratti collettivi vengano recepiti dalla decretazione ministeriale oppure assurgano a parametro di riferimento per i giudici.
Circolare MLPS 26 settembre 2016, n. 29
si ritiene utile richiamare l'attenzione sulla Direttiva in in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale del 25 settembre 2014, che assegna alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, nonché agli Ispettorati del lavoro, "un'importante attività di monitoraggio sulla consistenza dei dati organizzativi a livello nazionale e territoriale delle organizzazioni sindacali nel settore privato e tiene l'archivio dei relativi contratti".
Sulla base dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL e dei successivi accordi del 31 maggio 2013 e del 10 gennaio 2014, la direttiva valorizza il parametro rappresentato dai risultati delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
Circolare MLPS 26 settembre 2016, n. 29
impegnando sia la Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriale sia gli Ispettorati del lavoro nella raccolta, elaborazione e messa a disposizione dei relativi dati.
Per quanto riguarda il livello territoriale, ferme restando eventuali indicazioni di carattere operativo dettate dalla citata Direzione generale, la direttiva prevede che "i Comitati provinciali dei garanti - presieduti dai direttori degli ITL in virtù delle competenze istituzionali (...) - provvederanno a raccogliere i dati elettorali relativi alla elezione delle RSU" e "avranno, altresì, il compito di raggruppare tali dati per ciascuna Organizzazione sindacale e di trasmetterli al CNEL e alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali”.
Accordo interconfederale
di indirizzo sulle relazioni industriali
9 marzo 2018
"un sistema di relazioni industriale più efficace e partecipativo è necessario per qualificare e realizzare i processi di trasformazione e di digitalizzazione nella manifattura e nei servizi innovativi, tecnologici e di supporto all'industria". Dunque, '"un ammodernamento del sistema delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva" è funzionale a "contribuire fattivamente alla crescita del Paese, alla riduzione delle disuguaglianze, nella distribuzione del reddito, alla crescita dei salari, al necessario miglioramento della competitività attraverso l'incremento della produttività delle imprese, al rafforzamento dell'occupabilità delle lavoratrici e dei lavoratori ed alla creazione di posti di lavoro qualificati".
Le parti, nel confermare la necessità di due livelli di contrattazione, nazionale e decentrato (aziendale o territoriale), condividono l'esigenza di assegnare ai medesimi compiti e funzioni distinti, onde poter rispondere alle esigenze di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro.
La contrattazione nazionale, da un lato, mantiene il compito di garantire trattamenti economici e normativi comuni a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati sul territorio nazionale, e regolatore delle relazioni sindacali a tale livello.
Alla contrattazione di secondo livello, invece, è delegata l'introduzione di trattamenti economici legati ad obiettivi – individuati secondo standard qualitativi e quantitativi – di crescita della produttività aziendale, di efficienza, di redditività, di innovazione, attraverso i percorsi definiti nell'accordo interconfederale del 14 luglio 2016.
L'accordo quadro assegna al contratto collettivo nazionale di categoria il compito di disciplinare una nuova forma di trattamento economico, composto dal c.d. "TEC", "trattamento economico complessivo", costituito dal "TEM", "trattamento economico minimo" (i minimi tabellari), e dai trattamenti economici (incluse le eventuali forme di "welfare") qualificati come "comuni a tutti i lavoratori del settore", di cui lo stesso contratto ne qualificherà durata, causa e competenza nel livello di contrattazione, oltreché gli effetti economici "in sommatoria" fra il primo e il secondo livello di contrattazione collettiva.
La variazione dei valori dei minimi tabellari avverrà secondo le regole condivise, per norma o prassi, nei singoli CCNL, in funzione degli scostamenti registrati nel tempo dall'indice di inflazione Ipca (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell'Unione Monetaria Europea), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati come calcolato dall'Istat. Quindi, ciascun contratto potrà scegliere il meccanismo di aggiornamento degli importi.
Sempre sul piano economico, l'accordo prevede che, con accordi di livello interconfederale, dovranno essere stabilite le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva con riferimento a materie di interesse generale quali previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, tutela della non autosufficienza, prestazioni di welfare sociale e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nell'ottica di favorire una "maggiore universalità delle tutele".
Le Parti hanno ribadito che "Democrazia sindacale, misurazione e certificazione della rappresentanza costituiscono uno dei pilastri fondamentali del modello di relazioni industriali", nel solco delle regole del T.U. della rappresentanza sindacale del 2014. Di qui la necessità di impegnarsi a contrastare il proliferare dei contratti "pirata", ossia quei contratti stipulati da soggetti senza nessuna rappresentanza certificata e finalizzati esclusivamente a dare copertura formale a situazioni di vero e proprio "dumping contrattuale".
In questo quadro, un primo passo è quello di misurare la rappresentanza della parte datoriale. Un'azione che, secondo i firmatari, dovrebbe coinvolgere le istituzioni e, in particolare, il CNEL. Quest'ultimo potrebbe favorire questo percorso tramite una serie di attività ricognitive sia dei perimetri della contrattazione, che dei soggetti coinvolti al fine di verificarne la effettiva rappresentatività.
Viene tuttavia considerato anche un passaggio successivo: l'impegno a proporre a tutti i soggetti coinvolti alcune regole che assicurino il rispetto dei perimetri e ne impediscano la violazione da parte di soggetti privi di adeguata rappresentatività.
Sul punto le parti, forse pensando ad un contratto collettivo valido erga omnes o comunque applicabile a tutti i lavoratori aderenti alle XX.XX. più rappresentative, concludono sottolineando che «Confindustria e Cgil, Cisl, Uil ritengono che l'efficacia generalizzata dei contratti collettivi di lavoro costituisca un elemento qualificante del sistema di relazioni industriali e che le intese in materia di rappresentanza possano costituire, attraverso il loro recepimento, il presupposto per la definizione di un quadro normativo in materia».
In continuità con le precedenti intese, le parti colgono l'occasione per rinnovare il loro ruolo unitario, confermando di voler dare piena attuazione all'intero Testo Unico sulla rappresentanza. Per questo è prioritario e centrale l'avvio di un percorso di confronto su una serie di temi, come il Welfare, la formazione e competenze, la sicurezza sul lavoro, il mercato del lavoro e la partecipazione dei lavoratori, per sensibilizzare le istituzioni a sviluppare strumenti di sviluppo e di rilancio, ed oggetto di futuri protocolli.
Viene definita "un obiettivo prioritario e un ambito privilegiato per sviluppare un sistema di relazioni industriali responsabile e partecipato". Anche sotto questo profilo, l'accordo sottolinea l'importanza dei rappresentanti dei lavoratori a livello aziendale e territoriale, suggerendo sinergie con le iniziative istituzionali dell'Inail.
Tirando le somme, l'accordo ha una importante valenza programmatica e di reciproci affidamenti, pur non contenendo novità rilevanti. Inoltre, sul piano giuridico, esso sconta i limiti di una disciplina contrattuale privatistica, per cui non è precettivo né vincolante rispetto alla generalità dei soggetti del rapporto sindacale (imprese, sindacati, firmatari e non dell'intesa, lavoratori).
RAPPRESENTATIVITA’
Per ricostruire la nozione di maggiore rappresentatività sono stati individuati alcuni parametri di riferimento, identificati in:
-consistenza numerica;
-equilibrata consistenza associativa in tutto l’arco delle categorie che l’organizzazione sindacale tutela;
-significativa presenza territoriale sul piano nazionale (adeguata distribuzione)
La rappresentatività è correlata alla capacità dell’organizzazione sindacale di rappresentare gli interessi delle categorie nella fase di contrattazione collettiva e di attuazione del contratto collettivo.
Efficacia del Ccnl
ambito oggettivo di efficacia
attività effettivamente esercitata dall’imprenditore (art. 2070 c.c.)
ambito soggettivo di efficacia
adesione individuale, vuoi attraverso il rinvio esplicito del contratto individuale alla disciplina collettiva (anche nella dichiarazione di assunzione consegnata al lavoratore), vuoi attraverso la sua stabile utilizzazione nei fatti, con conseguente assoggettamento del rapporto individuale al complessivo regolamento collettivo
Normativi
Giurisprudenziali
Benefici sgravi oneri sociali (art. 10 l. 30/2003)
Capitolati appalto (l.300/1970)
Lavoratori extraUE (D.Lgs. 286/98)
Cooperative (art. 7, DL 248/2007)
Apprendistato (D.Lgs.
81/2015)
M E C C A N I S M I
Riferimento retribuzione sufficiente
Adesione del solo datore di lavoro
Adesione esplicita o implicita
Estensione dell’ambito di efficacia del Ccnl di diritto comune
Corte Cost. e Cassazione sui contratti collettivi leader
nelle società cooperative
Art. 7, comma 4
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31
Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria
Corte Cost. n. 51/2015 del 26 marzo 2015
L’art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, congiuntamente all’art.
3 della legge n. 142 del 2001, lungi dall’assegnare ai contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia erga omnes, in contrasto con quanto statuito dall’art. 39 Cost., mediante un recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e più precisamente i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell’art. 36 Cost.
Tale parametro è richiamato – e dunque deve essere osservato – indipendentemente dal carattere provvisorio del medesimo art. 7, che fa riferimento «alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative».
Nell’effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l’andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l’articolo censurato si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l’indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative (fra le tante, la sentenza già citata della Corte di cassazione n. 17583/2014).
«in tema di società cooperative [...] al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall’entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 6, della legge n. 142 del 2001, che, destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria» (Cass. Civ., Sez. Lav., 4 agosto 2014, n. 17583; in senso analogo, Cass. Civ., Sez. Lav., 28 agosto 2013, n. 19832).
Cass. Civ., Sez. Lav., 20 febbraio 2019, n. 4951
Con la sentenza n. 4951/2019, la Corte di Cassazione, con riferimento alle previsioni dell’art. 3 della legge n. 142/2001 e dell’art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2018, ha previsto che ai lavoratori delle società cooperative deve essere assicurato un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi contrattuali previsti per analoghe mansioni dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche quando si trovino ad applicare diverso CCNL
Cass. Civ., Sez. Lav., 20 febbraio 2019, n. 4951
Dall’assetto come ricostruito non deriva alcun rischio di lesione del principio di libertà sindacale e del pluralismo sindacale. La scelta legislativa di dare attuazione all’art. 36 Cost., fissando standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale, a tal fine generalizzando l’obbligo di rispettare i trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi conclusi dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, non fa venir meno il diritto delle organizzazioni minoritarie di esercitare la libertà sindacale attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei contenuti tale libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retributivi almeno uguali a quelli minimi normativamente imposti. Parimenti, le singole società cooperative potranno scegliere il contratto collettivo da applicare ma non potranno riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione.
Circolare INL n. 3 del 25 gennaio 2018 sulla mancata applicazione del CCNL
Circolare INL n. 3 del 25 gennaio 2018 Mancata applicazione del CCNL
Fornisce indicazioni operative circa l’attività di vigilanza verso le aziende che non applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che possono determinare problematiche di dumping.
L’ordinamento riserva l’applicazione di determinate discipline subordinatamente alla sottoscrizione o applicazione di contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi.
Circolare n. 3 del 25 gennaio 2018
CONTRATTO DI PROSSIMITA’
Ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011 eventuali contratti sottoscritti da soggetti non “abilitati” non possono evidentemente produrre effetti derogatori, come prevede il Legislatore, “alle disposizioni di legge (…) ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”. Ne consegue che il personale ispettivo, in sede di accertamento, dovrà considerare come del tutto inefficaci detti contratti, adottando i conseguenti provvedimenti (recuperi contributivi, diffide accertative ecc.)
BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI
L’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è indispensabile per il godimento di “benefici normativi e contributivi”, come stabilito dall’art. 1, co.1175, L. n. 296/2006
Circolare n. 3 del 25 gennaio 2018
CONTRIBUZIONE DOVUTA
Il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale rappresenta il parametro ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal CCNL applicato ai fini retributivi, secondo quanto prevede l’art. 1, comma 1, del D.L.
n. 338/1989 unitamente all’art. 2, comma 25, della L. n. 549/1995.
DELEGA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Facoltà, rimessa esclusivamente alla contrattazione collettiva in questione, di “integrare” la disciplina normativa di numerosi istituti.
Circolare n. 3 del 25 gennaio 2018
DELEGA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
A tal proposito l’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che “salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.
Pertanto ogniqualvolta, all’interno del D.Lgs. n. 81/2015 si rimette alla “contrattazione collettiva” il compito di integrare la disciplina delle tipologie contrattuali, gli interventi di contratti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi non hanno alcuna efficacia.
Circolare n. 3 del 25 gennaio 2018
DELEGA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Ciò può avvenire, a titolo meramente esemplificativo, in relazione al contratto di lavoro intermittente, al contratto a tempo determinato o a quello di apprendistato. Ne consegue che, laddove il datore di lavoro abbia applicato una disciplina dettata da un contratto collettivo che non è quello stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, gli effetti derogatori o di integrazione della disciplina normativa non possono trovare applicazione. Ciò potrà comportare la mancata applicazione degli istituti di flessibilità previsti dal D.Lgs. n. 81/2015 e, a seconda delle ipotesi, anche la “trasformazione” del rapporto di lavoro in quella che, ai sensi dello stesso X.Xxx. n. 81/2015, costituisce “la forma comune di rapporto di lavoro”, ossia il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
I contratti di prossimità
art. 8 del DL 13 agosto 2011, n. 138
convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148
Titolo III
Misure a sostegno dell'occupazione
Nozione ed efficacia “erga omnes”
Art. 8, comma 1, prima parte
I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali
Finalità
Art. 8, comma 1, seconda parte Le intese devono essere finalizzate a:
- maggiore occupazione
- qualità dei contratti di lavoro
- adozione di forme di partecipazione dei lavoratori
- emersione del lavoro irregolare
- incrementi di competitività e di salario
- gestione delle crisi aziendali e occupazionali
- investimenti
- avvio di nuove attività
Contenuti regolatori
Art. 8, comma 2, lettere a)-e), prima parte
Le specifiche intese possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento a:
a) impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie;
b) mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale;
c) contratti a termine, contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, regime della solidarietà negli appalti e casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) disciplina dell’orario di lavoro;
e) modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, trasformazione e conversione dei contratti di lavoro
Conseguenze dei licenziamenti
Art. 8, comma 2, lettera e), seconda parte Le specifiche intese possono riguardare anche le
conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro.
Fanno eccezione:
- il licenziamento discriminatorio
- il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio
- il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino
- il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore
- il licenziamento in caso di adozione o affidamento.
Limiti costituzionali e comunitari
Art. 8, comma 2-bis
Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro
Deroga espressa
Art. 8, comma 2-bis
Le specifiche intese operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro
Efficacia “erga omnes”
Art. 8, comma 3
Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.
Pure a fronte di una operazione sostanzialmente di restyling normativo e di reductio ad unum di una pluralità di testi legislativi, il D.Lgs. n. 81/2015 reca alcuni interventi puntuali di rinvio alla contrattazione colletti-va, talora specificandone la competenza di livello esclusivamente nazionale, così accade, precisamente, a proposito di collaborazioni coordinate e continuative personali (art. 2, co. 2, lett. a) e di apprendistato (art. 42, co. 5 e 8; art. 44, co. 2 e 5).
Su questo piano, infatti, la dottrina ha sostenuto la possibilità di una abrogazione implicita parziale dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, almeno per quanto attiene le possibilità di disciplina derogatoria in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Analogamente si è sostenuto che la disciplina organica recata dal D.Lgs. n. 81/2015 con riferimento ai tipi contrattuali ridefiniti, anche soltanto per i profili di successione di leggi nel tempo, impatta in termini restrittivi, se non proprio implicitamente abrogativi, rispetto alla contrattazione collettiva di prossimità.
D’altra parte, ove si consideri la portata generale ed astratta dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011 e la coerenza interna della norma anche rispetto al percorso evolutivo, in prospettiva diacronica, del quadro normativo di riferimento, potrebbe riconoscersi ancora una operatività significativa dei contratti collettivi di prossimità anche rispetto ai nuovi profili di disciplina delineati dal D.Lgs. n. 81/2015, fatta eccezione, presumibilmente, per gli ambiti regolatori affidati esclusivamente alla contrattazione di livello nazionale.
In questa direzione l’assenza nell’art. 8 del D.L. n.
138/2011, di richiami normativi specifici, limitandosi la disposizione a menzionare le materie di contrattazione derogatoria (co. 2), in senso evolutivo, “con riferimento” ai singoli provvedimenti legislativi e alle singole disposizioni della contrattazione collettiva nazionale “del tempo” nel quale si avvia la negoziazione collettiva aziendale o territoriale.
Peraltro, l’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 sui contratti collettivi di ogni livello sembra porsi in diretta competizione con i contratti collettivi di prossimità, quanto meno per la scelta legislativa di carattere generale che affida anche alla contrattazione aziendale e territoriale le possibilità di intervento normativo che il D.Lgs. n. 81/2015 affida alle parti sociali, liberando la fase di contrattazione collettiva “di prossimità”, in azienda o nel territorio, dai vincoli dell’art. 8, in particolare in termini di finalizzazione.
I contratti collettivi nel Jobs Act
D.Lgs. n. 81/2015 D.Lgs. n. 151/2015
Il X.Xxx. n. 81/2015, attuativo della legge n. 183/2014, contiene, all’art. 51, una disposizione definitoria unica, valida per l’intera “disciplina organica”, relativa alla definizione di “contratti collettivi”.
La norma estende la titolarità contrattuale collettiva ad ogni livello di contrattazione sia esso nazionale, ma anche territoriale ovvero aziendale in ogni ipotesi nelle quali lo stesso D.Lgs. n. 81/2015 non preveda espressamente in modo differente.
La disposizione, d’altra parte, senza entrare nel merito della valutazione di rappresentatività (se non per la scelta dell’ambito territoriale di rappresentanza che è esclusivamente quello “nazionale”) rende possibili e legittimi anche accordi collettivi “separati”,
consentendo la sottoscrizione delle intese contrattuali “da” associazioni sindacali comparativamente più rappresentative (sul piano nazionale, come detto), anziché “dalle” (come invece accade nell’art. 42, comma 5, in materia di apprendistato).
Infine, l’art. 51 D.Lgs. n. 81/2015, parifica, sulla falsariga di quanto già previsto proprio nell’art. 8 del
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , gli accordi sottoscritti in azienda dalle rappresentanze sindacali aziendali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Alla contrattazione collettiva, peraltro, è affidato il ruolo di definizione dell’inquadramento per livelli e mansioni, anche ai fini dell’attuazione dell’art. 2013 cod. civ., ma alla stessa è pure riconosciuta la facoltà di intervento normativo integrativo o emendativo rispetto alla gestione dei rapporti di lavoro (non solo di quello a tutele crescenti, ma anche delle fattispecie di lavoro a tempo determinato, a tempo parziale, in somministrazione di lavoro, in collaborazione coordinata e continuativa, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2015).
La contrattazione collettiva aziendale, d’altro canto, ha già sperimentato la possibilità di attivare rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato rinunciando alle nuove flessibilità riconosciute dal legislatore rispetto al lavoro subordinato a tutele crescenti.
In questo senso, infatti, è stato concordato con le rappresentanze sindacali di seguitare ad applicare le tutele più ampie dell’art. 18 della legge n. 300/1970 in caso di licenziamento individuale.
Analogamente può operarsi, in sede di contratto collettivo aziendale come pure nel contratto individuale, con riferimento all’esercizio del controllo a distanza sulla prestazione lavorativa (ad esempio riconoscendo alle rappresentanze sindacali la facoltà di concordare le modalità di esercizio del potere, ora affermato dall’art. 4 della legge n. 300/1970) oppure una maggiore tutela rispetto all’esercizio dello ius variandi di cui al novellato art. 2103 cod. civ. (nei confronti della assegnazione di mansioni differenti al lavoratore assunto a tempo indeterminato).
D'altra parte, l’art. 14 del D.Lgs. n. 151/2015 ha introdotto l’obbligo di deposito telematico dei contratti collettivi aziendali e territoriali presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, per poter conseguire agevolazioni contributive o fiscali.
Peraltro già la legge n. 402 del 29 luglio 1996 prevedeva che per usufruire dei benefici contributivi o previdenziali previsti dai contratti collettivi di lavoro entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto collettivo deve essere effettuato il deposito dello stesso.
I contratti aziendali
(e territoriali) per il welfare
art. 1, c. 182-190, legge 28 dicembre 2015, n. 208
art.1, c. 160-162, legge 11 dicembre 2016, n. 232
art. 55 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96
art. 1, c. 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205
DM 25 marzo 2016
Circolare Agenzia delle Entrate
n. 5/E del 29 marzo 2018
Retribuzione aggiuntiva di 1000 euro
Costo per il datore di lavoro
1300
Lordo per il lavoratore 1000
Netto per il lavoratore 740
Flexible Benefit Wdi 1000 euro
Costo per il datore di lavoro
1000
Lordo per il lavoratore 1000
Netto per il lavoratore 1000
Il DM 25 marzo 2016 attua quanto previsto dall'art. 1, commi 182-191, della legge n. 208/2015 disciplinando le modalità operative e le procedure applicative delle disposizioni in materia di detassazione, agevolazioni di imposta per welfare, premi di risultato e somme erogate sotto forma di partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa. Le Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E/2016 e n. 5/E/2018 chiariscono che la legge n. 208/2015 e la legge n. 205/2017 sono finalizzate ad incentivare schemi organizzativi per produzione e lavoro volti ad accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, realizzando in tal modo incrementi di efficienza, produttività e di miglioramento della qualità della vita e del lavoro, perciò non costituiscono strumenti e modalità utili ai fini del coinvolgimento paritetico dei lavoratori i gruppi di lavoro e i comitati di semplice consultazione, addestramento o formazione, come evidenziato dal DM 25 marzo 2016.
Se con Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E/2016 e con la successiva n. 5/E/2018 sono stati descritti i criteri e le modalità che consentono di accedere alle agevolazioni fiscali, con Nota n. 4274 del 22 luglio 2016 il Ministero del Lavoro si è occupato di fornire indicazioni operative per la compilazione della modulistica per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali e per l’attività di monitoraggio e verifica.
Confindustria e Cgil, Cisl, Uil hanno stipulato l’Accordo Interconfederale Quadro del 14 luglio 2016 quale riferimento per la definizione di accordi territoriali in materia di agevolazioni fiscali per importi erogati a titolo di premi di risultato di ammontare variabile a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione previsti nei contratti aziendali o territoriali.
Analogamente il 5 ottobre 2016 è stato sottoscritto da Federalberghi, Xxxxx e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, l’accordo per la detassazione dei premi di produttività nelle strutture ricettive. Sulla stessa falsariga il 9 novembre 2016 è stato siglato da Confimi Industria con Cgil, Cisl e Uil un Accordo per la detassazione 2016 che consente, alle imprese prive di rappresentanze sindacali, di erogare premi di risultato aziendali collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
L'art. 1, commi 182-191, della legge n. 208/2015, come modificato dalla legge n. 205/2017 prevede una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di 3.000 euro lordi (che aumenta fino a 4.000 euro nel caso in cui l'azienda coinvolga
«pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro»), peri lavoratori che hanno reddito da lavoro dipendente fino a 80mila euro.
Il DM 25 marzo 2016 individua i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione che i contratti collettivi aziendali o territoriali devono assumere quali parametri di misurazione per corrispondere premi di risultato di importo variabile, oltre ad identificare i criteri per individuare le somme corrisposte a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa.
Le Circolari dell’Agenzia delle Entrate sottolineano che l'attuale normativa non riserva più il beneficio fiscale alla "retribuzione di produttività" (di cui al d.P.C.M. 22 gennaio 2013), limitandone gli effetti ai soli premi di risultato, escludendo, quindi, dal regime agevolativo voci retributive come le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari, corrisposti per un processo di riorganizzazione del lavoro. L’Agenzia delle Entrate evidenzia che il riferimento alla variabilità delle somme - caratteristica tipica dei premi di risultato - non deve essere inteso necessariamente come gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento dell’obiettivo definito nell’accordo aziendale o territoriale.
L’art. 2, comma 2, del DM 25 marzo 2016 rinvia alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale la definizione dei criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, "che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati".
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che per fruire del beneficio fiscale per l’ammontare complessivo del premio di risultato erogato è necessario che, con riferimento a un periodo congruo individuato nel contratto collettivo, risulti effettivamente realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi richiamati dalla norma, che possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla contrattazione collettiva, indicati nella Sezione 6 del modello allegato al DM 25 marzo 2016 in sede di dichiarazione di conformità.
Nel DM 25 marzo 2016 sono disciplinati strumenti e modalità mediante cui le aziende possono coinvolgere in modo paritetico i dipendenti nell’organizzazione del lavoro. La Circolare AgEntrate n. 28/E/2016 chiarisce che i lavoratori devono esprimere opinioni che "siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno "dal basso" che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro".
Welfare aziendale
Il DM 25 marzo 2016, attuando l'art. 1, comma 190, della legge n. 208/2015 disciplina anche le modalità per erogare, attraverso appositi voucher, beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale, benefit esclusi dal reddito di lavoro dipendente, conseguentemente assume un importante significato la scelta del lavoratore di convertire i premi di risultato agevolati in benefit del welfare aziendale che consente di detassare completamente il valore dei beni e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro, i quali non sono assoggettati neppure all’imposta sostitutiva del 10%. Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate si tratta di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese con finalità di rilevanza sociale, perciò escluse dal reddito di lavoro dipendente.
In sostanza il legislatore interviene per spingere le aziende a modulare "piani di welfare aziendale o di flexible benefit", vale a dire i programmi aziendali che mettono a disposizione del dipendente "un paniere di "utilità" tra i quali questi può scegliere quelle più rispondenti alle proprie esigenze", ampliando le tipologie di somme e valori che non concorrono a determinare il reddito di lavoro dipendente, modificando l’art. 51 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), con riferimento alle lettere f) ed f-bis) del comma 2 - nel quale vengono introdotte anche le nuove lettere f-ter) e f-quater) - nonché il comma 3-bis.
In particolare le lettere f) ed f-bis) individuano le erogazioni caratterizzate da particolari finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, rispetto alle quali la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è subordinata alla condizione che gli stessi benefit siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti (anche gruppo omogeneo di dipendenti, a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni ne usufruiscano). La nuova lettera f) dell’art. 51, comma 2, del TUIR, stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente "l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100”
La norma esclude dal reddito di lavoro dipendente le opere e i servizi indicati, anche quando riconosciuti in base a contratti, accordi o regolamenti aziendali e non solo quando volontariamente erogati dal datore di lavoro; peraltro se i benefit sono erogati in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento per l’adempimento di un obbligo negoziale opera la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro (art. 95 TUIR), ma senza il limite del 5 per mille, che continua ad operare solo per opere e servizi offerti volontariamente dal datore di lavoro. Si tratta di opere e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, utilizzabili dal dipendente o dai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, che possono anche essere non fiscalmente a carico del lavoratore (ad es. corsi di lingua, di informatica, di musica, teatro, danza).
I benefit possono essere messi a disposizione direttamente dal datore o da parte di strutture esterne all’azienda, a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio.
La nuova lettera f-bis), del TUIR dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente "le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari".
La norma amplia, anche con migliore definizione, i servizi di educazione ed istruzione fruibili dai familiari del dipendente, anche fiscalmente non a carico, consentendo di comprendere anche scuole materne, centri estivi e invernali e ludoteche, ma anche borse di studio, assegni, premi di merito, sussidi per fini di studio, rimborso delle spese per rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici e gite didattiche, incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza in ambito scolastico, servizio di trasporto scolastico.
La nuova lettera f-ter) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR disciplina l’esenzione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente "le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti", con lo scopo di conciliare esigenze della vita familiare del dipendente con quelle lavorative, detassando le prestazioni di assistenza per familiari anziani o non autosufficienti anche se erogate come rimborso spese.
La nuova lettera f-quater) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR include nei piani di welfare aziendale o di flexible benefit, non soggetti a tassazione, anche i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (art. 15, comma 1, TUIR) o aventi per oggetto il rischio di una delle malattie considerate gravi.
Va rilevato, inoltre, che l’art. 1, comma 190, lettera b), ha inserito, dopo il comma 3 dell’art. 51 del TUIR, il nuovo comma 3-bis prevedendo che l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di welfare da parte del datore di lavoro possa avvenire anche mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
L’art. 6 del DM 25 marzo 2016 li definisce "voucher" e stabilisce che “non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare”. In quanto i voucher hanno lo scopo di identificare il soggetto che ha diritto alla prestazione e perciò richiedono la previa intestazione del titolo all’effettivo fruitore della prestazione.
In deroga al principio di unicità del benefit considerati nel voucher, quale eccezione al "divieto di cumulo", l’art. 6, comma 1, DM 25 marzo 2016 prevede che "i beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di 258,23 euro". Inoltre, il successivo comma 3 dello stesso art. 6 fa salva la disciplina relativa ai servizi sostitutivi di mensa (richiamando il DPR 5 ottobre 2010,
n. 207), sottraendo i buoni pasto alla disciplina di cui all’art. 6 del DM in considerazione della loro specificità.
Procedura telematica di deposito dei contratti collettivi
La Nota ministeriale n. 4274/2016 attua l’art. 5 del DM 25 marzo 2016 in merito all'obbligo di depositare i contratti collettivi (aziendali o territoriali), entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, congiuntamente alla relativa dichiarazione di conformità. L'adempimento deve essere assolto mediante l'apposita procedura telematica nella sezione "Servizi" del sito istituzionale xxx.xxxxxx.xxx.xx.
Il deposito del contratto - nel caso di società cooperative del verbale dell’assemblea dei soci che ha deliberato i ristorni per i soci lavoratori (art. 1 della legge n. 142/2001) - può essere effettuato dal datore di lavoro personalmente o tramite gli intermediari appositamente abilitati (artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge n. 12/1979).
Flessibilizzare e finalizzare la prestazione lavorativa
FLESSIBILITA’ NELL’ORARIO DI LAVORO
FLESSIBILITA’ PER IL COSTO DEL LAVORO
FLESSIBILITA’ PER IL COSTO DEL LAVORO
FLESSIBILITA’ CON PREMIO DI PRODUTTIVITA’
FLESSIBILITA’ CON PREMIO DI PRODUTTIVITA’
Regole d’oro
per la contrattazione aziendale
1. verificare l’armonizzazione delle disposizioni contrattate individualmente o a livello aziendale con il quadro normativo di riferimento, sia di fonte legale, sia di fonte contrattuale, ovvero azione in deroga per prossimità
2. adottare soluzioni legate alle caratteristiche delle risorse umane presenti nella realtà aziendale interessata e alle specifiche esigenze produttive/organizzative aziendali
3. evitare l’eccesso di intersecazione tra disposizioni contrattuali e normative di varia natura (rischio di alta “vertenzialità” per ragioni formali)
4. intervenire tempestivamente nelle scelte organizzative e gestionali
5. impostare strategie di medio-lungo periodo
6. condividere al massimo i percorsi gestionali intrapresi
7. anticipare, prevenire e ridurre le occasioni di contenzioso
8. conciliare esigenze ed aspettative anche mescolando diverse finalità di contrattazione (ad es. prossimità per agevolare il datore di lavoro sulle deroghe normative e accordi di detassazione per favorire in concreto la gestione familiare del lavoratore)
9. coinvolgimento dei lavoratori in meccanismi di partecipazione
10. individuazione e realizzazione di piani di welfare aziendale e gestione dei sistemi di benefit ai lavoratori