REGIONE LAZIO
Allegato 1
REGIONE LAZIO
Direzione Cultura e Lazio Creativo
Accordo di Programma interregionale triennale 2022-2024,
in attuazione dell’articolo 43 “Residenze” del D.M. 27 luglio 2017 n. 332 e s.m.i.
Avviso Pubblico per la presentazione di progetti per un Centro di residenza in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per il triennio 2022-2024
Art.1 Normativa e contesto di riferimento Art.2 Obiettivi
Art. 3 Definizioni
Art.4 Soggetti beneficiari dei contributi Art.5 Interventi ammissibili
Art.6 Spese ammissibili Art.7 Copertura economica
Art.8 Contenuto della proposta progettuale
Art.9 Procedura di presentazione delle proposte progettuali - prima istanza Art.10 Istruttoria formale e cause di inammissibilità della prima istanza Art.11 Valutazione tecnica e concessione del contributo
Art.12 Concessione di contributi per l’annualità 2022-2024 Art.13 Modalità di erogazione del contributo
Art.14 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari
Art.15 Modalità di rendicontazione, riduzioni, decadenze, revoche e rinunce
Art.16 Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali e dei risultati conseguiti
Art.17 Attività di monitoraggio, ispezione e controllo
Art.18 Informativa ai sensi del Codice di protezione dei dati personali Art.19 Regime di aiuto
Art.20 Informazioni sul procedimento
Art. 1 Normativa e contesto di riferimento
La Regione Lazio aderisce all’Accordo di programma interregionale triennale 2022-2024 con il Ministero della Cultura (di seguito MiC), previsto in attuazione dell’Intesa sancita il 3 novembre 2021 dalla Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 43 “Residenze” del DM 27 luglio 2017 n. 332 e s.m.i., approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2022 n. 485 e sottoscritto il 7 luglio 2022, coerentemente con
quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3, lettera a) della L.R. 29 dicembre 2014, n. 15.
In attuazione dell’Accordo, la Regione Lazio intende selezionare un progetto per un Centro di residenza in materia di spettacolo dal vivo come definito nell’art.3 del presente avviso, che, per il triennio 2022-2024, beneficerà del cofinanziamento regionale e statale, con le risorse assegnate dall’Accordo di Programma, indicate all’art.7 del presente avviso.
Il sostegno regionale ai suddetti interventi è concesso ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990.
Art. 2 Obiettivi
La Regione Lazio, nell’ambito della collaborazione inter-istituzionale tra il MiC le Regioni e le Province autonome per l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 43 “Residenze” del D.M 27 luglio 2017 n. 332 e s.m.i. e sulla base del patrimonio di conoscenze ed esperienze maturato nel corso del periodo 2015/2021 di adesione alle precedenti Intese (in attuazione dell’art. 45 del DM 1.7.2014 prima e successivamente dell’art. 43 del DM 27.7.2021), si prefigge, per il triennio 2022/2024 i seguenti obiettivi:
a) sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano;
b) qualificare le attività di residenza promuovendone l’identità distintiva e l’autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi;
c) favorire l’interazione delle residenze con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l’emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio;
d) sulla base della pluralità delle diverse esperienze regionali e delle differenti necessità dei territori, in un quadro di potenziamento nazionale del sistema delle residenze. Consentire, laddove possibile e sulla base delle vocazioni territoriali, lo sviluppo di “Centri di residenza”. Si intende valorizzare la capacità di fare rete e di presentare un progetto organico, anche sul piano delle interazioni con altri organismi del sistema territoriale, nazionale, internazionale.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente avviso e così come stabilito dall’art. 3 dell’Intesa soprarichiamata, si intende per:
a) Residenza un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L’attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all’innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare;
b) Centri di residenza i luoghi di cui un raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza, coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all’organizzazione dei soggetti costituenti il raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L’attività di residenza deve essere l’attività prevalente svolta dal raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l’esclusione di alcune categorie: Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, Teatri di Tradizione, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all’evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l’inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le imprese, i festival, i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di promozione e quelli di programmazione. Ciascun componente del raggruppamento deve avere un’esperienza almeno triennale nelle attività di residenza;
I Centri di residenza hanno l’obiettivo di sostenere, con dimostrate capacità formative e di talent scouting, un accompagnamento artistico non occasionale, prolungato e di natura integrata tra le diverse esigenze che la compagine artistica/i singoli artisti può/possono avere sia dal punto di vista dello sviluppo della progettualità, delle poetiche, dei linguaggi, sia della crescita professionale, organizzativa, manageriale, a prescindere dalle dirette attività produttive. Il progetto e le attività devono mettere l’accento sull’accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto o da spettacoli ospitati strettamente coerenti con il progetto stesso e nettamente distinti dalle eventuali attività di programmazione della struttura ospitante e dei soggetti titolari del Centro.
c) Raggruppamento l’aggregazione di organismi costituiti in R.T.O. (Raggruppamento Temporaneo di Organismi) o A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) o A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) o in Consorzio.
Inoltre, s’intende per:
Prima istanza la domanda di contributo presentata all’inizio del triennio di attuazione del presente avviso.
Istanza annuale la domanda di contributo presentata nelle annualità 2023, 2024 del triennio di attuazione del presente avviso.
Art. 4 Soggetti beneficiari dei contributi
Possono essere ammessi alla selezione di un progetto per un Centro di Residenza in materia di spettacolo dal vivo i Raggruppamenti di cui alla lettera c) del precedente art. 3 di enti privati, comprese società e cooperative i cui componenti siano costituiti per atto pubblico o scrittura privata registrata da almeno tre anni alla data di pubblicazione del presente avviso, siano obbligati per disposizione normativa, statutaria e/o di altra fonte, alla redazione di un bilancio annuale, non svolgano attività partitiche oppure realizzano iniziative politiche. Il Raggruppamento ed i soggetti che lo costituiscono devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
1. Il Raggruppamento deve:
a. essere composto da un minimo di due enti fino ad un massimo di cinque enti.
b. L’atto che istituisce il Raggruppamento deve avere durata almeno triennale, definire ruoli, funzioni e oneri dei soggetti componenti.
In sede di presentazione della domanda da parte di Raggruppamenti ancora non costituiti, gli enti che ne faranno parte devono presentare una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento, che specifichi i ruoli, le funzioni e gli oneri e a conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario da indicare nell’atto di candidatura, che si rapporterà con la Regione ed il MiC in nome e per conto proprio e dei mandanti. In questo caso il progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti, mentre l’atto istitutivo del Raggruppamento dovrà essere presentato entro i primi trenta giorni successivi alla comunicazione dell’esito della selezione
c. Dimostrare affidabilità e solidità economica.
La somma dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, dei bilanci del 2019 approvati dagli enti che compongono il Raggruppamento deve cumulativamente essere maggiore o uguale ad € 500.000,00 . Il Raggruppamento deve adottare un sistema di controllo contabile dedicato alle attività di residenza, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati contabili relativi a ciascun progetto di residenza.
d. Disporre, alla data di presentazione della domanda di almeno una sede organizzativa nel territorio della Regione Lazio.
Deve, altresì, attestare, con idonea documentazione, la consistenza temporale della disponibilità della sede, almeno per la durata del progetto triennale, con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.
e. Disporre, per tutta la durata del progetto triennale, di una struttura organizzativa che garantisca la presenza continuativa di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.
In particolare, almeno una delle figure impiegate rispettivamente nei ruoli organizzativo e tecnico deve possedere un’esperienza lavorativa almeno triennale
anche non continuativa e le figure impiegate nel ruolo artistico devono avere un’esperienza lavorativa almeno quinquennale, risultante dal curriculum professionale.
f. Garantire, per tutta la durata del progetto triennale, la presenza di un tutor qualificato, all’interno della struttura organizzativa o reperito ad hoc, con funzione di accompagnamento degli artisti o compagini artistiche in residenza.
g. Dimostrare di avere, alla data di presentazione dell’istanza, la gestione diretta o con disponibilità documentata (comodato d’uso, convenzione, locazione od altro accordo formale) di:
almeno uno spazio teatrale attrezzato (preferibilmente di proprietà di Ente Locale o altro Ente Pubblico) con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo per almeno il periodo di durata del progetto triennale di residenza proposto e in coerenza con le caratteristiche del progetto;
spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
foresterie proprie o strutture convenzionate per l’accoglienza degli artisti ospiti.
Il requisito della disponibilità della dotazione degli spazi non si applica ex ante nel caso in cui si tratti di Enti locali o altri Enti Pubblici che mettono a disposizione gli stessi a seguito della selezione dei progetti. In tal caso il soggetto richiedente in fase di istanza potrà presentare una dichiarazione d’intenti dell’Ente locale/Pubblico, fornendo quindi l’atto formale di concessione ad eventuale esito positivo della selezione.
Il requisito degli spazi si intende cumulativo e deve essere assicurato da almeno uno dei componenti del Raggruppamento o cumulativamente dalla totalità dei componenti.
2. Tutti gli enti che costituiscono il Raggruppamento devono:
a) essere costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata da almeno quattro anni; a bis) (nel caso di imprese) essere iscritti al registro delle imprese;
b) essere obbligati per disposizione, normativa, statutaria o di altra fonte documentaria, alla redazione di un bilancio annuale
c) essere organismi professionali in possesso di partita IVA che operano, compatibilmente con le previsioni statutarie, nel settore dello spettacolo dal vivo;
d) avere comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo.
Essi devono possedere una comprovata esperienza almeno triennale nella pratica delle attività di residenza e relazioni e capacità che consentano l’adesione ad una rete di scouting e promozione.
La documentazione dovrà dimostrare la piena titolarità dell’organizzazione delle attività e la piena responsabilità e titolarità nella gestione economico finanziaria in capo al richiedente.
e) Essere titolari di posizione INPS ex gestione ENPALS almeno da tre anni.
f) Essere in regola con le contribuzioni fiscali, previdenziali, assicurative e con il rispetto e l’applicazione dei C.C.N.L..
g) Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.
h) Non essere destinatari, in proprio e/o nei confronti del legale rappresentante, di provvedimenti che comportano il divieto di ricevere contributi, sussidi o altre agevolazioni da parte della pubblica amministrazione, incluse la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, le ipotesi di cui all’articolo 53 comma 16 ter del D.lgs 165 del 2001, la sanzione di cui al comma 1-bis dell’articolo 75 del D.P.R. 445/2000 e, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 in materia di “antimafia”, le situazioni ostative di cui all’art. 67 del medesimo decreto;
i) Non essere stata pronunciata, nei confronti del legale rappresentante, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva in misura non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo. È comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione o altri reati contro la pubblica amministrazione, frode, riciclaggio. L’esclusione in ogni caso non opera quando il reato sia stato depenalizzato o sia formalmente intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata comunque revocata.
E’ esclusa la possibilità per i singoli soggetti componenti di Raggruppamento di partecipare come membri a più di un Raggruppamento presentante istanza.
Sono esclusi dal presente avviso:
- i Raggruppamenti che abbiano tra i componenti anche soggetti beneficiari di contributi ai sensi dell’ ”Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di "officine culturali" e di "officine di teatro sociale" con caratteristiche di servizio per il territorio regionale”, pubblicato sul BURL n.61 del 22 giugno 2021;
- i Raggruppamenti che abbiano tra i componenti gli enti ed organismi finanziati direttamente dal bilancio della Regione Lazio per espressa disposizione di legge;
- i Raggruppamenti che abbiano tra i componenti i Teatri Nazionali, I Teatri di rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione così come definiti dal D.M. n. 332 del 27 luglio 2017, fatta salva la possibilità di questi di collaborare con il Centro di residenza in qualità di partner associati senza percepire alcun compenso per la collaborazione svolta; tale collaborazione dovrà essere finalizzata allo sviluppo del progetto, in coerenza con i suoi obiettivi, attraverso risorse proprie o servizi. Il bilancio di progetto dovrà comprovare qualsiasi trasferimento a favore dei citati soggetti.
L’Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti sopra descritti nei confronti dei vincitori del presente avviso.
Art. 5 Interventi ammissibili
I soggetti di cui all’articolo 4 devono presentare un progetto artistico a carattere triennale (2022- 2024) di Centro di Residenza in materia di spettacolo dal vivo così come definito all’articolo 3 del presente avviso, destinato ai comparti di teatro, musica, danza, circo contemporaneo e arte di strada, anche a carattere multidisciplinare tra gli stessi.
Il progetto triennale si deve sviluppare per la prima annualità dalla data di pubblicazione del dell’atto di approvazione (D.G.R: n.277/2022) del Programma Operativo annuale degli
Interventi 2022 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (24 maggio 2022 n. 44) al 31 dicembre 2022 e per la seconda e terza annualità rispettivamente nell’arco del 2023 e 2024.
Il programma di attività da realizzare deve essere svolto entro e non oltre il 31 dicembre di ciascuna annualità di riferimento.
Il progetto deve essere realizzato nel territorio regionale ad esclusione di Roma Capitale ,
Il progetto deve sviluppare e proporre attività finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi di cui all’articolo 2 del presente avviso e deve garantire, pena la non ammissione, i seguenti requisiti minimi:
a) prevedere l’ospitalità in residenza di almeno tre diversi artisti o compagini di artisti per ciascuna annualità dei/delle quali almeno uno/una deve avere le caratteristiche di cui al seguente punto c) ed essere individuata con le modalità espresse nel medesimo punto.
Sono esclusi gli artisti appartenenti all’organizzazione dei soggetti costituenti il raggruppamento responsabile del progetto di residenza.
b) Effettuare complessivamente un numero minimo di 120 giornate di residenza di artisti o compagini, anche non consecutive, per ogni annualità ed un periodo di residenza non inferiore a 15 giorni per ciascun artista/compagine di artisti ospitati, anche non consecutivi, per ogni annualità;
c) assicurare la valorizzazione dei giovani talenti attraverso la realizzazione di residenze “trampolino”, ovvero artisti agli inizi del loro percorso, che non abbiano al proprio attivo esperienze significative di presentazione personale del proprio lavoro in forma pubblica e non siano già scritturati da strutture di produzione e di diffusione. Dovrà essere data attenzione alle forme e alle modalità di selezione dei giovani artisti (bandi, scuole di formazione e perfezionamento, scouting etc…);
d) Xxxxx restando la disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell’alloggio e degli spazi attrezzati, assicurare un sostegno economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti.
Prima dell’avvio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra Raggruppamento e artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l’articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell’attività.
Art. 6 Spese ammissibili
Il bilancio del progetto di Centro di residenza deve prevedere un costo complessivo non inferiore a 175.000,00 euro per ciascuna annualità e rispettare la struttura descritta di seguito, pena la non ammissione.
Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa (direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo, riferite all’arco temporale del programma), nel rispetto dei massimali rispettivamente indicati, così come riportati nell’allegato E di cui agli articoli 8 e 12:
A) Quota destinata alla residenza degli artisti per un minimo del 65% delle spese ammissibili, articolate in:
Costi connessi alle attività di tutoraggio e formazione
(Xxxxx indicati qui solo i costi relativi al personale assunto/non assunto che svolge attività di accompagnamento/tutoraggio degli artisti in residenza e altri costi direttamente connessi alle attività di tutoraggio e formazione degli artisti in residenza)
Compensi e retribuzioni
(Xxxxx indicati qui solo i compensi e le retribuzioni degli artisti in residenza come da contratti stipulati)
Costi di ospitalità
(Costi riferiti, per esempio, ai viaggi, vitto, alloggio, e accoglienza degli artisti in residenza ecc.)
Costi tecnico-organizzativi
(Costi relativi al personale assunto/non assunto impiegato nel supporto tecnico e organizzativo. Costi connessi a prestazioni di servizi tecnici (es. service audio, attrezzature ed impianti, montaggio, facchinaggio, trasporto, allestimenti, riprese e registrazioni audio/video ecc.)
B) Quota destinata alle azioni sul territorio coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione fino ad un massimo del 25% delle spese ammissibili articolate in:
Costi per attività sul territorio strettamente coerenti con il progetto di residenza. (Compensi e ospitalità agli artisti ospitati all’interno della programmazione di spettacoli coerenti con il progetto di residenza, costi di allestimento degli spettacoli, diritti d’autore (es. diritti SIAE), costi relativi ad attività di formazione del pubblico coerenti con il progetto di residenza)
Costi di promozione e comunicazione.
(costi web relativi alla promozione e comunicazione online (es. social network, advertising), costi per grafica, tipografia, pubblicità, affissioni, consulenze e servizi per promozione/ufficio stampa),
C) Quota destinata alle spese generali fino ad un massimo del 25% delle spese ammissibili:
Costi di gestione e tecnico-amministrativi
(Per esempio: costi relativi alle utenze, costi per materiali di consumo; costi per servizi di consulenza fiscale, e per assicurazioni legati all’attività del progetto; costi relativi al personale assunto/non assunto con funzioni amministrative e di segreteria)
I rimborsi spese sono ammessi unicamente documentati nella modalità “a piè di lista”,
La nota di rimborso spese deve essere indirizzata al soggetto titolare del progetto e deve attestare l’importo del rimborso, i dati relativi al soggetto rimborsato, la causa e la data della spesa cui si riferisce il rimborso e la sua pertinenza al progetto. Alla nota di rimborso dovranno essere allegati i documenti contabili originali aventi valore probatorio della spesa sostenuta dal soggetto rimborsato, ad esempio: biglietti treno, scontrini fiscali, ticket parcheggi, ricevute, pedaggi autostradali, ecc.); in caso di rimborso chilometrico le indennità non devono essere forfettarie ma necessariamente quantificate in base alla distanza percorsa (ad es. dalla residenza del percipiente al luogo della trasferta), tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI.
Non sono comunque ammesse al contributo le seguenti tipologie di spesa:
- spese per acquisto di attrezzature, mobili, veicoli;
- interessi debitori;
- rate di mutuo o finanziamento, commissioni per operazioni finanziarie e altri oneri meramente finanziari;
- spese di ammende, penali e per controversie legali;
- parcelle legali e notarili;
- IVA se recuperabile.
- Imposte e tasse
Per la prima annualità sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti a partire dalla data di pubblicazione dell’atto di approvazione (D.G.R. n. 277/2022) del Programma
Operativo annuale degli interventi 2022 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (24 maggio 2022 n. 44) al 31 dicembre 2022.
Art. 7 Copertura economica
Per l‘annualità 2022, le risorse pubbliche a disposizione per gli interventi previsti dal presente avviso sono complessivamente pari ad € 150.000,00.
Le attività vengono cofinanziate nella misura della copertura del disavanzo, comunque non superiore all’80% dei costi complessivi ammissibili, per una quota di € 36.000,00 a carico del MiC e di € 114.000,00 a carico della Regione Lazio.
La quota parte regionale trova copertura per € 114.000,00 sul capitolo di Bilancio U0000G11913. La quota parte del MiC trova copertura per € 36.000,00 sul capitolo U0000G11113.
La dotazione finanziaria per le annualità 2023 e 2024 verrà individuata a seguito dell’approvazione delle rispettive leggi regionali di Bilancio, dei documenti di programmazione previsti dagli articoli 13 e 14 della l.r. 15/2014 e della determinazione delle risorse a carico del MiC, nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità previste dal D.Lgs. 118/2011. L’eventuale concessione di un contributo per le annualità 2023 e 2024 è quindi subordinata all’approvazione dei sopraindicati documenti e seguirà le modalità e le procedure previste dall’articolo 12.
Art. 8 Contenuto della proposta progettuale
Ciascun soggetto mandatario del Raggruppamento interessato potrà presentare, pena la non ammissione a valutazione di tutte le domande diverse dall’ultima presentata, un’unica domanda.
La presentazione di una domanda in Raggruppamento esclude la possibilità per ciascuno dei componenti dello stesso di presentare ulteriore istanza quale membro di altro Raggruppamento, pena la non ammissione di entrambe le domande.
La domanda presentata deve essere completa della seguente documentazione:
a) Prima istanza (allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario del Raggruppamento, o, se non ancora costituito, dal legale rappresentante dell’Ente individuato nella dichiarazione d’impegno a strutturarsi in Raggruppamento, e, in calce, dai legali rappresentanti di ciascun componente del Raggruppamento;
b) scheda relativa al Raggruppamento proponente ed eventuali partner associati (per le firme vale quanto sopra espresso) (allegato B);
c) scheda del progetto triennale 2022-2024 (per le firme vale quanto sopra espresso) (allegato C);
d) scheda del programma delle attività per l’annualità 2022 (per le firme vale quanto sopra espresso)
(allegato D);
e) bilancio economico di previsione per l’annualità 2022 (per le firme vale quanto sopra espresso)
(allegato E);
f) scheda relativa agli spazi teatrali, alla sede organizzativa, uffici e sala prove, foresterie e strutture di accoglienza; (per le firme vale quanto sopra espresso) (allegato F);
g) copia dei documenti di disponibilità degli spazi di cui all’articolo 4, par. 1 lettere d) e g) del presente avviso; la documentazione relativa agli spazi teatrali dovrà includere anche una planimetria della struttura;
h) copia dell’atto istitutivo del Raggruppamento che specifichi i ruoli, le funzioni e gli oneri, e che conferisca, con mandato collettivo speciale, rappresentanza ad uno dei partecipanti al
Raggruppamento stesso, qualificato mandatario, che in nome e per conto proprio e dei mandanti si rapporterà con la Regione e con il MiC.
Oppure
Qualora il Raggruppamento non sia già costituito, una dichiarazione d’impegno a strutturarsi in Raggruppamento con specifica di ruoli, funzioni e oneri, e a conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei partecipanti del Raggruppamento stesso, sottoscritta dagli enti partecipanti allo stesso. L’Atto che istituisce il Raggruppamento dovrà comunque essere presentato entro i primi 30 giorni successivi alla comunicazione dell’eventuale esito positivo della selezione;
i) copia dell’atto costitutivo e statuto redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata registrata, vigenti alla data di presentazione della domanda che preveda l’obbligo di redazione di un bilancio annuale, di ciascun soggetto componente del Raggruppamento;
j) copia dei bilanci del 2019 di ciascun soggetto componente del Raggruppamento con verbale di approvazione degli organi preposti
k) curriculum del Raggruppamento/dei soggetti componenti il Raggruppamento attestante l’esperienza pregressa nell’organizzazione di attività di residenza (l’esperienza di ciascun componente deve essere almeno triennale, ma può essere indicata anche quella pregressa all’ultimo triennio in quanto oggetto di valutazione), la capacità di svolgere attività di interesse interregionale, nazionale e internazionale, nonché la partecipazione a rete di scouting e promozione.
Per ciascuna residenza il curriculum dovrà evidenziare suddividendoli per annualità: gli artisti e/o compagini ospitate, il progetto realizzato in residenza, il periodo, il numero di giornate effettuate;
l) curricula in formato europeo delle figure professionali coinvolte a livello organizzativo/amministrativo, artistico e tecnico di cui all’art. 4 par.1. lettera e) del presente avviso resi sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000, con allegazione di copia di valido documento di identità;
m) Curriculum/a in formato europeo del/i tutor (figura di accompagnamento artistico degli artisti per ciascuna residenza) resi sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000, con allegazione di copia di valido documento di identità;
n) dichiarazione sostitutiva di certificazione di notorietà resa ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del
D.P.R. 445/2000 da tutti gli enti componenti il Raggruppamento (Allegato G);
o) informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal rappresentante legale del mandatario del Raggruppamento e dai rappresentanti legali di ciascun ente componente lo stesso, per presa visione, (Allegato H);
p) copia della marca da bollo annullata, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 642/1972 (per tutti i soggetti non esenti dall’imposta di xxxxx);
q) fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante del mandatario del Raggruppamento (salvo il caso di utilizzo di firma digitale qualificata o avanzata ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 65 del D.lgs.82/2005, le quali esonerano dall’allegazione della fotocopia del documento d’identità) e dei rappresentanti legali dei componenti dello stesso.
La scheda del Raggruppamento proponente, di cui alla precedente lettera b), deve indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata, come indicato all’articolo 14, per ogni comunicazione inerente il procedimento, inclusa la richiesta di eventuali regolarizzazioni ai sensi dell’articolo 10. E’ quindi onere degli istanti garantire la corretta funzionalità di tale casella PEC, comunicando tempestivamente al responsabile del procedimento qualsiasi problema o variazione.
Art. 9 Procedura di presentazione delle proposte progettuali - prima istanza
La domanda di contributo (prima istanza), sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario del Raggruppamento richiedente, e nel caso di Raggruppamenti non ancora costituiti, anche dai rappresentanti legali dei soggetti componenti gli stessi, completa della documentazione allegata di cui all’articolo 8, deve essere inviata obbligatoriamente ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx, indicando in oggetto “Avviso Pubblico per la presentazione di progetti per un Centro di Residenza in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per il triennio 2022- 2024”entro e non oltre le 23.59 del termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, con le modalità meglio descritte di seguito).
La domanda e la documentazione allegata di cui all’articolo 8 devono essere compilate utilizzando gli appositi moduli allegati al presente avviso.
I documenti devono essere trasmessi in formato pdf (dimensioni complessive non superiori a 10 megabyte). Pertanto, ove fosse necessario suddividere la documentazione in più PEC, le medesime dovranno essere inviate in sequenza, comunque tutte entro e non oltre il termine finale suindicato, indicando nel corpo di ciascuna mail i numeri progressivi e totali degli invii effettuati ( es. PEC 1 di 2, 2 di 3 etc…).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e, ove ricadente di sabato o in giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo utile.
Fanno fede la data e l’orario di spedizione risultanti dal dettaglio del sistema della PEC regionale; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
La Regione non assume responsabilità per il mancato ricevimento dovuto ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
L’invio della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate dal presente bando od oltre il termine o ad indirizzo diversi da quelli sopra indicati rappresenterà motivo di esclusione. La documentazione presentata non sarà restituita.
Art. 10 Istruttoria formale e cause di inammissibilità della prima istanza
Con atto del Direttore Regionale competente, saranno dichiarate inammissibili le domande:
a) rientranti nei casi previsti dall’ultimo periodo dell’art. 9 (presentate con modalità diverse, oltre il termine o ad indirizzo diverso);
b) con istanza non sottoscritta dal Legale Rappresentante mandatario del Raggruppamento, o nel caso di Raggruppamenti non ancora costituiti, anche dai rappresentanti legali dei soggetti componenti gli stessi;
c) che presentino totale assenza di uno o più documenti indicati nell’ art. 8 lettere c), d) ed e);
d) presentate da Raggruppamenti e relativi componenti privi dei requisiti previsti dall’art. 4;
e) provenienti da un medesimo Raggruppamento, in tal caso verrà valutata solo l’ultima presentata in tempo utile;
f) presentate da Raggruppamenti composti almeno da un soggetto facente parte anche di altro Raggruppamento richiedente;
g) presentate da Raggruppamenti che abbiano tra i propri componenti soggetti beneficiari di contributi ai sensi dell’ “Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di "officine culturali" e di "officine di teatro sociale" con caratteristiche di servizio per il territorio regionale”, pubblicato sul BURL n.61 del 22 giugno 2021;
h) presentate da Raggruppamenti che abbiano tra i propri componenti enti ed organismi finanziati direttamente dal bilancio regionale per espressa disposizione di legge;
i) presentate da Raggruppamenti che abbiano tra i propri componenti Teatri Nazionali, Teatri di rilevante interesse culturale, Istituzioni Concertistico Orchestrali, Teatri di tradizione così come definiti dal D.M. n. 332 del 27 luglio 2017;
j) inerenti programmi e bilanci non rispondenti ai requisiti di ammissibilità indicati negli artt. 5 e 6.
In ogni altra ipotesi di irregolarità documentale, l’Amministrazione procederà, ove necessario, ad assegnare all’interessato apposito termine, comunque non superiore a 10 giorni, per la regolarizzazione. Decorso inutilmente il suddetto termine la domanda sarà dichiarata inammissibile.
Le richieste di regolarizzazione suddette, saranno trasmesse al richiedente attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi di quanto stabilito all’articolo 14.
Art. 11 Valutazione tecnica e concessione del contributo
Le domande ammesse a valutazione saranno esaminate da una Commissione formata da due Dirigenti della Direzione Regionale competente in materia di cultura, uno dei quali con funzioni di presidente, un componente esterno all’amministrazione esperto nel campo dello spettacolo dal vivo ed un funzionario della direzione regionale competente con funzioni di segretario. La Commissione è istituita successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande con Decreto del Direttore della Direzione Competente in materia di cultura e dura in carica tre anni (2022-2024).
La Commissione procederà alla valutazione delle domande, indicandone il punteggio e proponendo per il primo Raggruppamento in graduatoria il relativo contributo per l’annualità 2022.
La Commissione di cui sopra valuta le domande disponendo di 100 punti così distribuiti:
Elementi di valutazione | Punti | criteri | Punti |
Profilo qualitativo dei soggetti coinvolti nel Raggruppamento (comprovata capacità di svolgere attività di interesse interregionale, nazionale, internazionale) | 28 | Esperienza relativa alla gestione di attività di residenza | 18 |
Esperienza di gestione di: a) progetti di interesse interregionale, nazionale, internazionale; b) progetti interdisciplinari/multidisciplinari; c) progetti rivolti ai giovani con specifiche azioni di scouting; d) progetti di formazione del pubblico | 10 | ||
Profilo qualitativo dei partner associati | 4 | Grado di coinvolgimento dei partner associati in termini in termini di adesione e di collaborazione attraverso ad es. : risorse umane ed economiche, servizi, collaborazione allo sviluppo del progetto, promozione, etc.. | 4 |
Profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo | 10 | Adeguatezza delle competenze delle figure professionali artistiche/tecniche/organizzative coinvolte | 10 |
Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bandi aperti, azioni di scouting, scelta diretta | 6 | Coerenza tra le modalità di selezione individuate e gli obiettivi complessivi del progetto di residenza | 6 |
Valorizzazione dei giovani talenti attraverso la realizzazione di più di una residenza trampolino | 5 | Numero di residenze "trampolino" | 5 |
Congruità dell'incidenza dei compensi degli artisti ospitati in residenza rispetto ai costi complessivi del progetto | 8 | Rapporto tra i compensi degli artisti in residenza e il costo totale del progetto | 8 |
Articolazione del Piano Formativo | 5 | Coerenza del piano formativo col progetto presentato e chiarezza nella definizione degli obiettivi, del percorso e dei risultati attesi, anche in considerazione del numero complessivo di artisti/compagini ospitati in residenza | 5 |
Figure professionali di tutor qualificate e riconosciute in ambito nazionale ed internazionale | 10 | Esperienza dei tutor, anche in ambito nazionale e internazionale | 5 |
Coerenza del profilo professionale del tutor rispetto alle azioni svolte | 5 | ||
Capacità di coinvolgimento delle giovani generazioni: azioni volte a mettere in contatto il lavoro dei Centri con i giovani | 2 | Azioni dirette al coinvolgimento di giovani generazioni | 2 |
Collaborazione con operatori e istituzioni del sistema culturale e di altri settori (oltre allo spettacolo) | 2 | Presenza di forme di collaborazione con altre istituzioni culturali o di altri settori nell'ambito dello svolgimento del progetto | 2 |
Restituzioni al pubblico e agli operatori del settore dei risultati delle attività (processi artistici, studi, produzioni) svolte in residenza ed attività di formazione del pubblico strettamente coerenti con il progetto di residenza | 5 | Azioni di restituzione agli operatori del settore e al pubblico (modalità e target) del progetto di residenza. Azioni di formazione e ampliamento del pubblico (modalità e target) | 5 |
Programma di spettacoli in ospitalità strettamente coerente con il progetto di residenza | 2 | Coerenza tra il concept degli spettacoli ospitati ed il concept della residenza | 2 |
Capacità di sviluppare azioni innovative con altri progetti di residenza e di sviluppare partenariati e | 8 | Collaborazioni innovative con altri progetti di residenza. | 4 |
reti progettuali per l'inserimento e l'accompagnamento degli artisti o delle compagini in residenza nel contesto del sistema territoriale nazionale dello spettacolo | Parternariati e reti progettuali con soggetti/strutture del sistema territoriale e nazionale dello spettacolo per favorirvi l’inserimento degli artisti/compagini ospitati in residenza | 4 | |
Reti, partenariati e progettualità internazionale | 5 | Partecipazione a reti, partenariati e a progetti internazionali nell'ambito del progetto di residenza | 5 |
La valutazione del progetto tiene in considerazione il progetto triennale ed il programma annuale 2022.
Può essere ammesso a contributo un solo progetto di Centro di Residenza che consegua una valutazione di almeno 60 punti.
In ogni caso il contributo pubblico non può superare l’80% dei costi ammissibili e non può in nessun caso eccedere il pareggio di bilancio.
Il Direttore della direzione regionale competente in materia di cultura, con successivo provvedimento approva la graduatoria dei progetti ammessi e valutati dalla Commissione sulla base dei punteggi assegnati, nonché l'assegnazione dei relativi contributi per l’annualità 2022, nell’ambito degli stanziamenti previsti.
L’elenco delle domande inammissibili e la graduatoria delle domande ammissibili saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
Successivamente la struttura regionale competente invia al Raggruppamento ammesso a contributo una comunicazione che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale mandatario per l’accettazione del contributo. La mancata accettazione nei termini indicati nella suddetta comunicazione comporta la decadenza dal beneficio.
Ai sensi del presente avviso non possono essere sostenuti progetti che beneficiano di un ulteriore contributo regionale. Il beneficiario è tenuto ad optare, dandone comunicazione alle direzioni regionali competenti per materia, entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’attribuzione dell’ulteriore contributo. Decorso inutilmente il suddetto termine la mancata comunicazione equivale alla rinuncia al contributo concesso ai sensi del presente avviso, con conseguente decadenza dal beneficio.
Art. 12 Concessione dei contributi per le annualità 2023, 2024
Il Raggruppamento già beneficiario di contributo per l’annualità 2012 può presentare domanda per le annualità 2023, 2024 ove in possesso dei seguenti requisiti:
il medesimo Raggruppamento e ciascuno dei suoi componenti abbiano mantenuto il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4;
sia stato ammesso ai benefici per l’annualità 2023, per le domande da presentare nell’annualità 2024;
abbia presentato il rendiconto dell’annualità precedente entro i termini stabiliti dall’art. 15 e non sia incorso in provvedimenti di decadenza e revoca o non abbia espresso formale rinuncia al contributo assegnato, ai sensi del medesimo articolo.
La domanda deve essere presentata entro le ore 23:59 del 28 febbraio di ciascuna annualità, completa della seguente documentazione:
a) istanza annuale (allegato A.1) sottoscritta dal rappresentante legale del mandatario del Raggruppamento;
b) scheda programma annuale di attività (allegato D) sottoscritta dal Legale Rappresentante mandatario del Raggruppamento;
c) bilancio economico di previsione del programma annuale (per la firma vale quanto sopra espresso) (allegato E);
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione di notorietà resa ai sensi degli artt.46 ,47 e 76 del D.P.R. 445/2000 da tutti gli enti componenti il Raggruppamento (Allegato G.1);
e) copia della marca da bollo annullata, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 642/1972 (per tutti i soggetti non esenti dall’imposta di xxxxx);
f) fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante del mandatario del Raggruppamento((salvo il caso di utilizzo di firma digitale qualificata o avanzata ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 65 del D.lgs.82/2005, le quali esonerano dall’allegazione della fotocopia del documento d’identità) e dei legali rappresentanti degli enti componenti del Raggruppamento.
Il programma ed il bilancio annuali dovranno garantire il rispetto dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente avviso, pena la non ammissione.
La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante mandatario del Raggruppamento richiedente e completa della documentazione allegata sopraindicata deve essere inviata obbligatoriamente ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx, indicando in oggetto, oltre agli estremi dell’avviso pubblico di seguito riportati“Avviso Pubblico per la presentazione di progetti per un Centro di Residenza in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per il triennio 2022-2024”, l’annualità di riferimento dell’istanza presentata.
In merito alla presentazione della domanda si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 9 del presente Avviso.
Con atto del Direttore della Direzione Regionale competente in materia di cultura, sarà dichiarata inammissibile la domanda :
rientrante nei casi previsti dall’ultimo periodo dell’art. 9 (presentate con modalità diverse, oltre il termine o ad indirizzo diverso);
con istanza non sottoscritta dal legale rappresentante mandatario del Raggruppamento;
che presenti totale assenza di uno o più documenti indicati al presente articolo, lettere b) e c);
presentata dal Raggruppamento e relativi componenti che non siano più in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4;
inerenti programmi e bilanci annuali non rispondenti ai requisiti di ammissibilità indicati negli artt. 5 e 6.
Ai fini dell’eventuale concessione del contributo per le annualità 2023 e 2024 l’Amministrazione procede come segue.
La Direzione regionale competente in materia di cultura, una volta definite le risorse effettivamente disponibili per le attività dell’annualità di riferimento ai sensi dell’articolo 7, sottopone alla valutazione della Commissione di cui all’art. 11, la domanda del Raggruppamento ammesso a valutazione.
La commissione procede alla valutazione del programma annuale in base alla sua coerenza con il progetto triennale. Il programma è ammesso a contributo solo se valutato coerente con il progetto triennale. La Commissione propone il contributo per l’annualità di riferimento.
Il Direttore della Direzione regionale competente, con successivo provvedimento assegna il contributo per l’annualità di riferimento nell’ambito degli stanziamenti previsti.
Non può essere concesso il contributo al Raggruppamento che prima dell’approvazione del provvedimento suindicato, sia incorso in revoca o decadenza integrale del contributo assegnato nell’annualità precedente.
L’atto di assegnazione del contributo o l’eventuale atto di dichiarazione di inammissibilità della domanda per ciascuna annualità è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, e sul sito istituzionale xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx. Tale pubblicazione ha valore di notifica per l’interessato a tutti gli effetti di legge.
Successivamente la struttura regionale competente invia al Raggruppamento ammesso a contributo una comunicazione che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del mandatario per l’accettazione del contributo. La mancata accettazione nei termini indicati nella suddetta comunicazione comporta la decadenza dal beneficio.
Ai sensi del presente avviso non possono essere sostenuti progetti che beneficiano di un ulteriore contributo regionale. Il beneficiario è tenuto ad optare, dandone comunicazione alle direzioni regionali competenti per materia, entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’attribuzione dell’ulteriore contributo. Decorso inutilmente il suddetto termine la mancata comunicazione equivale alla rinuncia al contributo concesso ai sensi del presente avviso, con conseguente revoca dello stesso.
Per entrambe le annualità, il contributo sarà comunque concesso al Raggruppamento a condizione che abbia regolarmente portato a termine e rendicontato gli interventi relativi alle precedenti annualità del triennio, senza incorrere in ipotesi di revoca integrale del contributo stesso.
Pertanto, l’Amministrazione procederà a disporre la decadenza dal beneficio annuale assegnato e revoca del contributo eventualmente già concesso, nel caso in cui, successivamente
all’assegnazione vengano disposti provvedimenti di revoca relativi alla precedente annualità, conseguenti alle verifiche della documentazione presentata a consuntivo.
Art. 13 Modalità di erogazione del contributo
La liquidazione del contributo avviene in due tranches:
A) I tranche del contributo annuale: compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio vigenti e a seguito di:
a.1 presentazione, unicamente per l’annualità 2022; di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura dell’importo dell’anticipazione, rilasciata da soggetti vigilati dalla Banca d’Italia o dai corrispondenti Organismi di vigilanza appartenenti all’Eurosistema; i costi sostenuti per la suddetta fidejussione possono essere inclusi nel bilancio di progetto nella quota destinata alle spese generali.
a.2 presentazione di copia dell’atto istitutivo del Raggruppamento che specifichi i ruoli, le funzioni e gli oneri e che conferisca, con mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei partecipanti al Raggruppamento stesso, qualificato mandatario, che in nome e per conto proprio e dei mandanti si rapporterà con la Regione e con il MiC, qualora il Raggruppamento non sia già stato costituito prima della presentazione dell’istanza;
a.3 presentazione del cronoprogramma definitivo del programma annuale di residenza;
a.4 verifica della Regolarità Contributiva (DURC) del soggetto beneficiario del contributo.
B) II tranche del contributo annuale: a saldo e a conclusione dei rispettivi programmi annuali di attività, compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio vigenti ed a seguito di:
b.1 presentazione di una dettagliata relazione sull’attività svolta, nonché del relativo rendiconto finanziario completo di tutti i titoli di spesa e di tutti i materiali pubblicitari, oltre alla documentazione fotografica o filmografica a dimostrazione dell’effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto;
b.2 presentazione di copia dei contratti sottoscritti tra Raggruppamento e artisti ospitati contenente gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli assicurativi, l’articolazione dei tempi di svolgimento;
b.3 presentazione di certificato di Agibilità INPS ex ENPALS per i lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione;
b. 4 verifica della Regolarità Contributiva (DURC).
In ogni caso l’erogazione delle somme a saldo avverrà a completamento delle procedure previste dall’Accordo di Programma 2022-2024 necessarie al trasferimento alla Regione da parte del MiC delle risorse previste e ad esito positivo delle verifiche svolte dall’Amministrazione e dal MiC in merito alla documentazione presentata per l’annualità di riferimento.
Art. 14 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari
Il Raggruppamento beneficiario dei contributi assume impegni ed obblighi per la realizzazione degli interventi entro i termini stabiliti dal presente avviso.
Con la firma apposta in calce all’Istanza il richiedente autorizza l’Amministrazione a trasmettere all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), indicata nella sezione anagrafica della scheda del soggetto proponente allegata all’istanza, le comunicazioni inerenti il procedimento. E’pertanto onere dell’istante garantire la funzionalità della suddetta casella di posta elettronica certificata, comunicando tempestivamente qualsiasi variazione o problema.
Con la firma apposta in calce all’istanza, ai relativi allegati e alla eventuale documentazione integrativa, il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell’indebito eventualmente già percepito.
Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a contributo.
Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.
Le attività ammesse a contributo dovranno essere realizzate entro e non oltre il 31 dicembre dell’annualità di riferimento.
Art. 15 Modalità di rendicontazione, riduzioni, decadenze, revoche e rinunce
Il consuntivo annuale dell'attività svolta dovrà essere trasmesso, pena la decadenza dal beneficio annuale assegnato e la revoca del contributo già concesso, mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx entro e non oltre il 31 gennaio 2023 per l’annualità 2022, il 31 gennaio 2024 per l’annualità 2023 ed il 31 gennaio 2025 per l’annualità 2024, con le modalità che verranno indicate dall’Amministrazione.
Solo per i pagamenti la scadenza della presentazione della documentazione che ne attesta l’avvenuta esecuzione e che pertanto perfeziona la rendicontazione è fissata improrogabilmente al 30 aprile 2023 per l’annualità 2022, al 30 aprile 2024, per l’annualità 2023, al 30 aprile 2025 per
l’annualità 2023
La rendicontazione deve fare riferimento a spese direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute e pagate dal soggetto beneficiario del contributo, opportunamente documentate e tracciabili, riferite all’arco temporale del programma.
I titoli di spesa ammessi ai fini della rendicontazione sono esclusivamente fatture e ricevute fiscali intestate al beneficiario, conformi e quietanzate. I titoli di spesa di importo superiore a € 500,00 devono essere corredati dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento.
Sono comunque escluse dal pagamento in contanti le spese per il personale rientranti nell’ambito di applicazione della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 art. 1 commi 910 e seguenti.
Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto secondo gli schemi di cui all’allegato E, suddivisi in base alle spese ammissibili di cui all’art. 6 e nel rispetto dei massimali indicati; il bilancio dovrà inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi, gli altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit. Inoltre, dovrà mantenere il requisito relativo alla soglia minima del costo complessivo di progetto di cui all’art. 6 pari ad € 175.000,00 pena la decadenza dal beneficio annuale assegnato e la revoca del contributo già concesso.
Il progetto dovrà rispettare i requisiti minimi di cui all’art. 5, pena la decadenza dal beneficio annuale assegnato e la revoca del contributo già erogato.
La verifica dell'Amministrazione sui consuntivi dell’attività svolta costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario.
Il contributo pubblico (statale e regionale) liquidabile a sostegno del Raggruppamento, non potrà superare il deficit esposto in bilancio e, comunque, non potrà essere superiore all’80 per cento dei costi ammissibili del progetto regolarmente rendicontati. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da altre fonti private o pubbliche.
Qualsiasi eventuale modifica alle attività previste nel progetto ammesso a contributo, deve essere previamente autorizzata dall’Amministrazione. Ogni modifica non autorizzata comporterà la non riconoscibilità dei costi relativi alla parte del progetto variata.
Qualora le variazioni suddette comportino il venir meno dei requisiti richiesti negli artt. 5 e 6 del presente avviso, l’Amministrazione procederà a disporre la decadenza dal beneficio annuale assegnato con la eventuale revoca del contributo già concesso e conseguente recupero delle somme versate.
Fermo restando i limiti in precedenza indicati ed il mantenimento del requisito relativo alla soglia minima del costo complessivo di progetto, l’importo del contributo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo presenti uno scostamento nel totale delle spese ammissibili superiore al 20%. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20%, fermo restando il rispetto delle percentuali massime di finanziamento in precedenza indicate. In presenza di una variazione in diminuzione superiore al 50% tra i dati di bilancio preventivi e consuntivi, o in caso di documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, l’Amministrazione procederà a disporre la decadenza dal beneficio annuale assegnato e la revoca integrale del contributo concesso con il recupero delle somme eventualmente già versate.
L’Amministrazione procederà alla decadenza dal beneficio annuale assegnato e ad eventuale revoca del contributo già concesso anche nei casi:
- di mancata comunicazione dell’opzione di cui agli artt. 11 e 12;
- di mancata accettazione del contributo entro il termine indicato nella comunicazione prevista dagli artt. 11 e 12;
- più gravi di non ottemperanza degli obblighi di comunicazione ed informazione previsti dall’art. 16;
- di esito negativo delle attività di monitoraggio, ispezione e controllo di cui all’art. 17
La decadenza e revoca disposte con riferimento alla seconda e terza annualità del progetto non comportano la restituzione dei contributi assegnati per le annualità precedenti.
La rinuncia al contributo annuale assegnato comporta i medesimi effetti della decadenza e revoca.
Considerata la condivisione dei progetti e dei contributi di Regione e MiC, l’Amministrazione potrà disporre la riduzione e la decadenza e revoca dei contributi, anche nel caso di analoghi provvedimenti disposti dal MiC.
Art. 16 Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali e dei risultati conseguiti
I beneficiari dei contributi sono tenuti a riportare su tutti i materiali di comunicazione e promozione, on line e cartacei, il logo delle Residenze Artistiche di cui al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, del MIC-Direzione Generale dello Spettacolo dal vivo insieme a quello della Regione Lazio (art. 20 L.R. n. 16 del 20 maggio 1996), completi di lettering.
I beneficiari dei contributi sono inoltre tenuti a collaborare attivamente e a raccogliere e fornire tutte le informazioni che verranno richieste a fini informativi e/o statistici in itinere ed ex post secondo modalità, tempistiche e schemi uniformi che verranno comunicati dall’Amministrazione a seguito di specifici accordi che saranno realizzati in sede tecnica tra la Direzione Generale Spettacolo del MIC e il Coordinamento tecnico interregionale in materia di spettacolo, in applicazione di quanto previsto nell’Accordo di Programma triennale 2022-2020 per la fase di verifica e monitoraggio del Progetto interregionale.
Il mancato rispetto dei suddetti obblighi potrà comportare la riduzione del contributo e, nei casi più gravi, la revoca dello stesso.
Art. 17 Attività di monitoraggio, ispezione e controllo
La Regione si riserva il diritto di disporre in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per accertare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, riservandosi di revocare il contributo in caso di discordanza tra attività prevista e quella in corso di realizzazione.
In caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade da contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita, maggiorata degli interessi legali.
Inoltre, in attuazione dell’Articolo 3 dell’Accordo di programma interregionale triennale 2022- 2024, le attività svolte saranno oggetto di report e monitoraggio in itinere ed ex post secondo modalità definite tra le Regioni aderenti all’Intesa ed il MiC.
Art. 18 Informativa ai sensi del Codice di protezione dei dati personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - di seguito RGPD), si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della citata normativa europea e di quella nazionale di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).
A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti:
Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Xxx X. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxx - PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx;
Responsabile del Trattamento è LAZIOcrea S.p.A. (società in house e strumento operativo della Regione Lazio), designata dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28 del RGPD.
La informiamo, altresì, che in applicazione del predetto art. 28, par. 4) del RGPD i dati personali oggetto della presente informativa saranno trattati anche da un (sub) Responsabile del trattamento;
Responsabile della protezione dei dati (di seguito DPO), Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, PEC: xxx@xxxxxxx.xxxxx.xx tel: 000000000
I dati personali trattati sono quelli richiesti nell’Avviso pubblico che disciplina la concessione del contributo richiesto dall’interessato e nelle relativa modulistica, necessari alla identificazione del
richiedente e degli ulteriori soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto presentato, nonché quelli, anche giudiziari, necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti ulteriormente previsti dalle disposizioni di legge applicabili ai fini della concessione ed erogazione del contributo pubblico. I dati personali trattati non includono i dati particolari di cui all’art. 9, paragrafo 1, del RGPD.
Il trattamento è necessario per la valutazione della domanda di contributo presentata dall’interessato e per la successiva concessione ed erogazione del contributo richiesto, nel rispetto dei requisiti stabiliti nell’Avviso pubblico e di quelli derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di concessione della erogazione pubblica. Pertanto il trattamento è fondato sulle basi giuridiche di cui alle lettere b), c) ed e) del paragrafo 1 dell’art. 6 del RGPD.
I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
Concessione dei contributi, attuazione degli interventi ammessi a contributo regionale ed erogazione del contributo concesso;
ulteriori finalità previste nell’Avviso pubblico o in altre disposizioni di leggi o regolamenti, statali o regionali, o da norme europee;
esecuzione da parte della Regione Lazio dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, incluso l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e archiviazione sussistenti in capo alla Amministrazione Regionale.
Si informa che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura disciplinata dal presente Avviso pubblico o per l’erogazione del contributo concesso, inclusi dati inerenti la capacità giuridica e di agire, i poteri di rappresentanza legale posseduti, dati giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere raccolti presso autorità giudiziarie, camere di commercio, pubblici registri ecc..
Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati, senza attività di profilazione o processi decisionali automatizzati.
Il predetto trattamento è svolto da soggetti/addetti, dipendenti /collaboratori del titolare o del responsabile o subresponsabile del trattamento, ai quali sono state fornite le opportune istruzioni operative relativamente al trattamento dei dati personali, in particolare in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei dati stessi.
Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti, interni o esterni alla Regione Lazio, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di legge, o come necessaria per il perseguimento delle finalità in precedenza descritte, ovvero per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione Lazio. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere comunicati ad organi di vigilanza e controllo, ad autorità giudiziarie.
I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario, salvo ciò non sia necessario per applicazione di specifiche disposizioni di legge.
La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di contributo. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità per quest’Amministrazione di istruire la richiesta presentata e realizzare le finalità sopra indicate. L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in esclusione dal procedimento e, nei casi previsti dalla legge, in sanzioni penali.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD, fermo restando quanto in precedenza specificato in materia di conseguenze della mancata comunicazione
dei dati, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD.
Le richieste dovranno essere trasmesse al Titolare del trattamento (anche per il tramite del DPO) agli indirizzi sopra menzionati.
L’interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che nel trattamento dei Suoi dati si sia verificata una violazione a quanto previsto dal RGPD, come previsto dall’art. 77 del medesimo Regolamento, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito ufficiale
dell’Autorità: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Art. 19 Regime di aiuto
Ai sensi di quanto disposto dal Programma Operativo Annuale degli Interventi 2022, al Cap. 3 “Regime di aiuti” gli interventi di cui al presente avviso non costituiscono aiuti di stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Art. 20 Informazioni sul procedimento
La struttura responsabile del procedimento è la Direzione Cultura e Politiche Giovanili – Area Spettacolo dal Vivo.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx e mail: xxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xx