Sommario:
Il contratto di mutuo ed i piani di ammortamento
Di Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxxx [1]
Sommario:
1. Inquadramento giuridico del contratto di mutuo
2. Classificazione delle forme di restituzione della somma mutuata e caratteristiche delle modalità di ammortamento
3. Piano di ammortamento e fenomeno anatocistico
4. Confronto dell’onerosità del piano a rata costante (c.d. francese) e del piano uniforme (c.d. italiano)
1. Inquadramento giuridico del contratto di mutuo
La definizione del contratto di mutuo è contenuta nell’articolo 1813 c.c. (Libro quarto relativo alle obbligazioni): “Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.
Gli articoli successivi si occupano del trasferimento in proprietà delle cose date in mutuo (art. 1814), della convenzione degli interessi dovuti dal mutuatario al mutuante (art. 1815), dei termini per la restituzione (fissati dalle parti ex art. 1816 o dal giudice ex art 1817), della restituzione (impossibilità o notevole difficoltà a eseguirla ex art 1818 e convenzione di restituzione rateale ex art 1819), del mancato pagamento degli interessi (art 1820), e infine dei danni al mutuatario per vizi delle cose (art 1821) e alla promessa di xxxxx (art 1822).
In particolare l’articolo 1815 dispone che salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284.
Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
L’art 1284 c.c. tratta del “saggio” degli interessi legali[2] e precisa che Xxxx stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. In tema di pagamento degli interessi, laddove il mutuatario non sia adempiente ai sensi dell’art. 1820 c.c. il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.
Allo stesso modo, l’art. 1819 c.c., precisa che se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l’immediata restituzione dell’intero.
Nella disciplina bancaria, la nozione di mutuo viene declinata nelle forme di credito con restituzione rateale e con possibile previsione di garanzia ipotecaria o specifica categoria di destinatari (consumatori).
In particolare, il Testo Unico Bancario (D. Lgs 385/1993) con riferimento alle operazioni di credito con restituzione rateale, definisce due diverse fattispecie: a) quella del credito fondiario ex art 38, secondo cui “Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”; b) quella del credito al consumo ex art 121 secondo cui il “contratto di credito” indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria e il “contratto di credito collegato” indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifico se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.
Si ricorda inoltre che l’art. 1194 c.c. stabilisce espressamente che “Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi”.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “La disposizione dell’art. 1194 c.c. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello, accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili” (Cassazione civile, sez. I, sent. n. 6022 del 16 aprile 2003) [3]
2. Classificazione delle forme di restituzione della somma mutuata e caratteristiche delle modalità di ammortamento
Dal punto di vista matematico finanziario, si ha un’operazione di mutuo (prestito in generale) quando una persona, detta creditore o mutuante, concede in uso ad un’altra persona, detta debitore o mutuatario, una somma C (capitale) per un certo tempo t (durata del prestito).
Il debitore, da parte sua, si obbliga a restituire, dopo il tempo t (alla scadenza), il capitale C, pagando una certa somma I (interesse) come compenso per l’uso fatto del capitale C.
Il capitale C preso a prestito può essere restituito dal debitore al creditore, mediante tre diverse modalità:
1. restituzione in un’unica soluzione, alla scadenza fissata, del capitale e interesse (rimborso globale e interessi globali);
2. restituzione mediante pagamenti periodici dell’interesse e, alla scadenza fissata, restituzione dell’intero capitale (rimborso globale e interessi periodici);
3. restituzione mediante pagamenti periodici (rate) di misura convenuta che contengono una quota di interessi maturati nel periodo intercorrente tra il ricevimento della somma (complessiva) a prestito e la restituzione (frazionata) alla data stabilita e una quota/frazione di capitale avuto in prestito (rimborso graduale o ammortamento).
Nei casi 2 e 3, la convenzione di pagamento periodico dell’interesse, comporta che, fissate certe date intermedie (mensili, trimestrali, semestrali, etc.) fra la data d’inizio e la data di cessazione del prestito, il debitore paga, per ciascun periodo, l’interesse maturato sul capitale mutuato durante il periodo di competenza.
2.1 Restituzione in un’unica soluzione di capitale e interesse (rimborso globale e interessi globali)
Considerata C la somma concessa in prestito, t la durata del prestito e i il tasso di interesse, il debitore che riceve in prestito la somma C, corrisponderà a scadenza il montante della somma, ovvero la stessa somma aumentata degli interessi maturati tra la data di erogazione del credito e la data di restituzione.
M (montante) = somma da restituire a scadenza =
C (somma ricevuta dal debitore) + I (interessi maturati dalla data di erogazione a quella di restituzione del prestito)
Se è stabilito il pagamento dell’interesse semplice, il debitore riceve C e paga il Montante calcolato in regime di interesse semplice con pagamento posticipato:
M = C * (1 + i * t)
Se è stabilito il pagamento dell’interesse composto, il debitore riceve C e paga: M = C * (1 + i)t
2.2 Restituzione periodica degli interessi e in un’unica soluzione del capitale e interesse (interessi periodici e rimborso globale)
Considerata C la somma concessa in prestito, t la durata del prestito e i il tasso di interesse, il debitore che riceve in prestito la somma C, corrisponderà a scadenza la medesima somma ricevuta al momento iniziale e, ad ogni scadenza pagherà la frazione di interesse corrispondente al periodo considerato.
Quindi se il debitore riceve la somma C, annualmente pagherà un interesse I = C * i.
Se convenute scadenze intermedie, ad esempio, mensili, trimestrali o semestrali, la quota di interesse pagata periodicamente sarà quella corrispondente all’interesse I = C * in
in cui in rappresenta l’equivalente tasso periodale (mensile, trimestrale o semestrale). Alla scadenza, poi il debitore pagherà l’intera somma C.
2.3 Restituzione periodica degli interessi e del capitale (rimborso graduale) ovvero ammortamento del prestito/mutuo
Il procedimento attraverso il quale viene definita la rata da corrispondere alle scadenze
predefinite, è il c.d. ammortamento che quindi consiste nel dilazionare un prestito su di un intervallo di tempo.
La determinazione della rata, ovvero della misura del pagamento da corrispondere alla scadenza in termini di frazione di capitale avuto in prestito e di interesse, rappresenta l’elemento differenziale tra le varie possibilità di piano di restituzione.
Redigere un piano d’ammortamento consiste sostanzialmente nel distinguere all’interno delle rate Rn una quota capitale ed una quota interesse.
La distinzione delle due diverse quote consente di individuare ciò che rappresenta un costo per il debitore (ovvero le quote d’interesse) da ciò che invece si pone come mera restituzione del capitale avuto in prestito.
Tale distinzione ha delle conseguenze sia sul piano civilistico (in caso di contenzioso, dovuto all’insolvenza del debitore, le quote capitale sono “incontestabili”, nel senso che devono essere certamente restituite, a differenza delle quote interessi su cui grava un giudizio di congruità) che su quello fiscale, essendo gli interessi (a differenza della quota capitale) deducibili fiscalmente (nel rispetto delle norme previste) in capo al soggetto pagatore.
Tra le diverse modalità di ammortamento di un prestito, formulabili secondo la matematica finanziaria (ammortamento americano, progressivo, uniforme, etc.), tendenzialmente le Parti, al momento della stipula (e con obbligo di contratto scritto ad substantiam ex art 117 del Testo Unico Bancario), puntano a convenire una rata costante per l’intero periodo di ammortamento (c.d. ammortamento francese o progressivo), oppure a individuare una rata che contenga al proprio interno una quota di capitale costante per l’intera durata del piano (c.d. ammortamento italiano o uniforme).
Accanto a queste forme (classiche) di ammortamento, possono essere previsti altri piani di ammortamento che stabiliscano, ad esempio, la restituzione anticipata degli interessi e posticipata del capitale, e così via [4]
Nei piani di ammortamento più comuni, quello c.d. francese e quello c.d. italiano, la quota di interesse viene calcolata sul debito residuo utilizzando la formula di calcolo dell’interesse semplice, secondo cui:
It = Dt-1 * i
Dove:
Dt-1: è il debito residuo alla scadenza precedente (quella del pagamento della rata attuale)
I: tasso di interesse (nominale) convenuto t-1: è la scadenza della rata precedente
Il capitale preso in prestito D può essere restituito durante la vita del contratto secondo un piano di rimborso qualsiasi, a patto che sia rispettata la condizione di chiusura elementare che richiede l’uguaglianza tra il debito contratto e la somma complessiva delle quote capitale versate alle scadenze concordate:
n
D = ∑ Ct
t= 1
dove
D = debito
C = quota capitale da versarsi alle scadenze n
t = numero di rate da versare dal periodo 1 al periodo n
L’impostazione di un piano di ammortamento comporta quindi che sia rispettata la condizione
c.d. elementare che richiede l’uguaglianza tra la somma mutuata e la somma delle quote C pagate ad ogni scadenza.
Al contempo, la formulazione di un piano di ammortamento comporta la determinazione preventiva delle rate.
Il piano rateale deve essere definito, tenendo conto del principio di equivalenza finanziaria secondo cui un’operazione finanziaria è in equilibrio se il valore delle prestazioni (capitale dato in prestito) e il valore delle controprestazioni (rate di restituzione), riferiti ad uno stesso istante, sono uguali.
In altre parole, le rate devono essere tali per cui il loro valore attuale (alla data iniziale di
erogazione della somma) eguagli il capitale C avuto in prestito oppure che il loro montante complessivo al tempo t (scadenza ultima) sia pari al montante della somma presa in prestito, alla medesima scadenza.
In simboli:
se si considera il momento iniziale
n
t t
C = ∑ R (1 + i ) –t = ∑ R
t=1 (1 + i ) t
con t che va da 1 (prima scadenza) a n (ultima scadenza)
se si considera il momento finale
n
t
C (1 + i)n = ∑ R (1 + i ) n – t
t=1
Le due condizioni appena descritte sono rispettivamente la c.d. condizione iniziale e condizione finale di chiusura del piano di ammortamento.
In particolare, se consideriamo che la somma C erogata a tempo “zero” deve essere rimborsata gradualmente, al tasso i, mediante il pagamento di n rate, le rate devono soddisfare la condizione iniziale di chiusura del piano. Ovvero il loro valore attuale deve essere pari alla somma mutuata.
Riassumendo quindi, nel definire un piano di ammortamento bisogna rispettare due condizioni inderogabili:
1. la condizione elementare per cui la somma C presa in prestito deve essere uguale alla
somma algebrica delle quote di capitale restituite mediante pagamenti periodici. Quindi C = ∑ Quote capitale
2. la condizione di chiusura iniziale del piano. Quindi il valore attuale delle rate convenute deve essere pari al somma avuta in prestito, ovvero n
t
C = ∑ R (1 + i ) – t
t=1
Le modalità di ammortamento sono diverse, di seguito sono descritti quello uniforme (o a quota capitale costante, detto anche ammortamento italiano) e quello progressivo (o a rate costanti, detto anche ammortamento francese) e una variante del piano di ammortamento a rate costanti.
2.4 Ammortamento italiano o uniforme
Nell’ammortamento italiano la condizione di chiusura elementare impone l’equivalenza tra la somma mutuata D e la somma complessiva delle quote di capitale C da versare negli “n” periodi (anni, trimestri, mesi, etc.) convenuti del piano:
D = n * C pertanto C = D/n
Le rate vengono quindi determinate secondo la formula
Rn = Cn + In
e chiaramente non sono costanti, essendo la quota di interesse In decrescente in funzione del debito residuo via via decurtato dalla quota capitale pagata a ciascuna scadenza.
2.5 Ammortamento alla francese o progressivo
Per quanto riguarda, invece, l’ammortamento alla francese, la condizione di chiusura elementare, impone che
D = R * a n┐i
La condizione di chiusura, in questo caso, richiede che la rata venga calcolata determinando sostanzialmente il valore attuale di una rendita con rate posticipate.
n i
Ciò implica che il secondo membro sia rappresentato dalla rendita unitaria a ┐ = 1 – (1 + i) -n
i
La rata, che secondo la formula inversa della condizione di chiusura elementare, sarà pari a R
= D / a n┐i
è esprimibile anche come
R = D *
____i____
1- (1+i)-n
n i
il secondo membro della formula corrisponde a a ┐ = 1 – (1 + i) –n
i
Una volta definita la rata, la quota di interesse viene determinata, come nel caso dell’ammortamento italiano, applicando al debito residuo alla scadenza precedente, la formula
In = Dn-1 * i
che è quella c.d. dell’interesse semplice.
La quota capitale, in questo caso, viene calcolata per differenza tra la rata predeterminata, secondo la formula sopra indicata, e la quota di interesse calcolata con la formula dell’interesse semplice applicata al debito residuo.
Sostanzialmente, una volta erogata la somma al tempo “zero”, il debitore pagherà ad ogni scadenza, una rata comprensiva della quota di interesse maturata sul debito residuo, per la frazione di tempo intercorso tra la scadenza precedente (o nel caso della prima rata, tra la data di erogazione) e la scadenza in cui si effettua il pagamento. Tale debito, sarà decurtato, in corrispondenza di ogni pagamento, di una frazione pari alla quota capitale versata alla medesima scadenza.
Così facendo, l’interesse verrà determinato su un debito residuo via via decrescente, ma pur sempre complessivamente considerato.
I sistemi di ammortamento appena descritti, escludono la corresponsione di interessi su somme sulle quali siano già maturati e capitalizzati altri interessi. I meccanismi appena descritti infatti, implicano la determinazione, in entrambi i casi, della quota di interesse maturata sul debito residuo a scadenza (che tiene conto delle quote di capitale versate).
La formula dell’interesse composto rileva unicamente, e in relazione al solo ammortamento francese, ai fini della determinazione della rata e quindi della condizione di chiusura necessaria perché la somma che viene corrisposta dal debitore (mediante versamento delle rate periodiche) corrisponda alla somma che è stata concessa dal prestatore.
2.6 Ammortamento con rata costante in regime di interesse semplice
Un metodo alternativo di ammortamento è rappresentato dalla possibilità di determinare la rata calcolandola in regime finanziario semplice.
In questa prospettiva la rata a rimborso viene determinata, secondo la nota formula Rata =
Capitale + Interesse
calcolando l’interesse con la formula I = C * i * t
La singola quota capitale C, nel regime finanziario di interesse semplice, è ottenibile attraverso la formula:
Ct = R
(1+ i *t)
Secondo cui il Capitale (quota capitale Ct) al tempo t è pari al valore attualizzato al tempo iniziale della Rata.
Secondo questo approccio, quindi, ad ogni scadenza il debitore paga una rata comprensiva:
1. di una quota capitale calcolata come valore attuale della rata in scadenza, attraverso la formula:
Ct = R
(1+ i * t)
in cui il Capitale (singola quota) alla scadenza t è pari al valore attualizzato al tempo iniziale della Rata.
2. di una quota di interesse determinata secondo la formula dell’interesse semplice
I = C * i * t
applicata alla somma capitale “C” in scadenza (ovvero la quota capitale come prima definita) e considerando il tempo “t” pari alla frazione di tempo intercorrente tra la data del pagamento e la data di erogazione del credito.
In questo approccio, l’interesse viene calcolato sulla quota di capitale che viene rimborsata alla scadenza considerata e il piano di ammortamento viene costruito nel seguente modo:
il creditore e il debitore convengono l’importo delle rate da corrispondersi a ogni scadenza;
sulla base di tale importo, viene definita, in relazione ad ogni scadenza, la c.d. ‘quota capitale Ct’ che rappresenta il valore attualizzato (al tempo iniziale) della rata in scadenza;
viene determinata la quota di interesse da corrispondersi alla scadenza, applicando alla quota capitale la formula dell’interesse semplice.
In particolare, si nota come nelle formule di determinazione sia della ‘quota capitale Ct’, sia dell’interesse semplice maturato, viene preso in considerazione un fattore temporale denominato con la lettera ‘t’, rappresentante l’intervallo intercorrente tra il momento iniziale (di erogazione del credito) e la data della scadenza in cui viene effettuato il pagamento.
Un esempio può aiutare a capire la differenza tra l’ammortamento alla francese (che pur determinando gli interessi in base alla formula dell’interesse semplice utilizza per la verifica di equivalenza finanziaria la formula della capitalizzazione composta) e l’ammortamento a rata costante con utilizzo della formula dell’interesse semplice: assumiamo un debito C pari a € 100.000,00 da restituire in 10 anni al tasso annuo del 5,10%
Nelle seguenti tabelle sono descritti i due piani di ammortamento da porre a confronto:
1. quello alla francese, dal quale si evince che, per il rispetto delle due condizioni di chiusura (elementare, secondo cui C = alla somma complessiva delle quote capitale pagate a scadenza e condizione di equilibrio finanziario di apertura secondo cui C = al valore attuale delle rate pagate) l’importo della rata costante ammonta a €. 13.013,42;
2. quello alternativo, dal quale si evince che, per il rispetto delle due condizioni di chiusura (elementare, secondo cui C = alla somma complessiva delle quote capitale pagate a scadenza e condizione di equilibrio finanziario di apertura secondo cui C = al valore attuale delle rate pagate, che in questo caso viene calcolato con la formula dell’interesse semplice e pertanto coincide con la somma complessiva delle quote di capitale pagate) l’importo della rata costante ammonta a €. 12.635,69;
AMMORTAMENTO FRANCESE
Capitale erogato €
100.000,00
TAN 5,10%
Debito residuo Quota interesse Quota capitale
Rata = C x __i___
1- (1+i)
Valore attuale rate
∑ rata/(1+i)t
(1+i )t t=ANNI
€ 100.000,00
€ 5.100,00 € 7.913,42 €
13.013,42
€ 12.381,94 1,05 1
€ 92.086,58
€ 4.696,42 € 8.317,01 € 13.013,42 € 11.781,11 1,10 2
€ 9.186,98 | € 13.013,42 € 10.665,49 | 1,22 | 4 |
€ 9.655,51 | € 13.013,42 € 10.147,94 | 1,28 | 5 |
€ 83.769,57
€ 4.272,25 € 8.741,18 € 13.013,42 € 11.209,43 1,16 3
€ 75.028,39
€ 3.826,45
€ 65.841,42
€ 56.185,91
€ 3.357,91
€ 2.865,48 €
10.147,94
€ 13.013,42
€ 9.655,51 1,35 6
€ 46.037,97
€ 35.372,48
€ 2.347,94 €
10.665,49
€ 1.804,00 €
11.209,43
€ 13.013,42 € 9.186,98 1,42 7
€ 13.013,42 € 8.741,18 1,49 8
€ 24.163,05
€ 1.232,32 € 11.781,11 € 13.013,42 € 8.317,01 1,56 9
€ 12.381,94 € 631,48 € 12.381,94 € 13.013,42 € 7.913,42 1,64 10
€ € € 100.000,00
€ 0,00 100.000,00 130.134,23
Capitale erogato
AMMORTAMENTO RATA COSTANTE FORMULA INTERESSE SEMPLICE
€ 100.000,00
TAN 5,10%
Debito residuo
€ 613,15 | € 12.022,54 | € 12.635,69 | € 12.022,54 | 1 |
€ 1.169,55 | € 11.466,14 | € 12.635,69 | € 11.466,14 | 2 |
€ 1.676,72 | € 10.958,97 | € 12.635,69 | € 10.958,97 | 3 |
€ 2.140,93 | € 10.494,76 | € 12.635,69 | € 10.494,76 | 4 |
€ 100.000,00
€ 87.977,46
€
76.511,32
€
65.552,35
Quota interessi = q cap. * i * t
Quota capitale
= Rata/(1 + i * t)
RATA
Valore attuale
rate t
∑ rata/(1+i * t)
€ 2.567,41 | € 10.068,28 | € 12.635,69 | € 10.068,28 | 5 |
€ 2.960,58 | € 9.675,11 | € 12.635,69 | € 9.675,11 | 6 |
€ 3.324,20 | € 9.311,49 | € 12.635,69 | € 9.311,49 | 7 |
€ 3.661,48 | € 8.974,21 | € 12.635,69 | € 8.974,21 | 8 |
€ 3.975,18 | € 8.660,51 | € 12.635,69 | € 8.660,51 | 9 |
€ 4.267,68 | € 8.368,01 | € 12.635,69 | € 8.368,01 | 10 |
€
55.057,60
€
44.989,32
€ 35.314,21
€
26.002,73
€
17.028,52
€
8.368,00
-€ 0,00 € 26.356,88 € 100.000,00 €
126.356,88
€ 100.000,00
Dal confronto tra il piano di ammortamento alla francese e quello appena descritto emerge che entrambi prevedono una rata costante nel tempo (diversamente da quanto avviene nel piano di ammortamento all’italiana ove le rate non sono costanti ma variano nel tempo). Tale rata, in entrambi i casi, deve portare all’equivalenza finanziaria, pertanto deve essere definita in modo tale che il valore attuale (sia nel caso di applicazione della formula dell’interesse composto – caso ammortamento alla francese – che nel caso di applicazione della formula dell’interesse semplice – caso ammortamento alternativo) eguagli la somma erogata.
La differenza tra il “classico” piano di ammortamento alla francese (normalmente utilizzato nei contratti di mutuo bancario) e quello appena descritto è rappresentata dalla somma su cui viene calcolato l’interesse da rifondere da parte del mutuatario. Nell’ammortamento francese, il criterio di calcolo si basa sulla considerazione che il debitore paghi ad ogni scadenza una quota di interesse sul capitale complessivamente ricevuto e non ancora restituito (in altre parole, sul debito residuo).
Viceversa, secondo il piano di ammortamento a rate costanti e formula dell’interesse semplice, il criterio di calcolo si basa sulla considerazione che il debitore paghi ad ogni scadenza una quota di interesse sul capitale ricevuto e restituito mediante la rata in scadenza. In altre parole, il debitore paga gli interessi maturati sulla quota capitale, tra il momento dell’erogazione iniziale e la scadenza in cui si effettua il pagamento, e non quindi sull’intero capitale (debito) residuo.
Ciò determina, chiaramente, che il piano di ammortamento alla francese, a parità di condizioni, comporta un maggior importo di interessi a carico del mutuatario rispetto al piano di ammortamento a rate costanti e formula dell’interesse semplice.
3. Piano di ammortamento e fenomeno anatocistico
La previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale, con rata fissa costante, garantisce che:
1) gli interessi del periodo siano calcolati secondo la formula dell’interesse semplice (nel caso dell’ammortamento francese sul solo capitale residuo e nel caso di ammortamento a rata costante e formula dell’interesse semplice, sulla quota di capitale in restituzione);
2) alla scadenza della rata gli interessi maturati non sono capitalizzati, ma sono considerati quale quota interessi della rata di rimborso del mutuo;
3) tenuto conto che la rata considera, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale (nell’ammortamento alla francese quota via via crescente con il progredire del rimborso), ne consegue che il pagamento a scadenza riduce il capitale che produce interessi; si verifica cioè un fenomeno di segno inverso rispetto alla capitalizzazione.
Il consolidato orientamento delle principali Corti di merito, conferma la validità del piano di ammortamento alla francese, in quanto rispettoso del divieto di anatocismo previsto dall’art 1283 c.c.
Secondo l’orientamento citato, nel sistema di ammortamento alla francese, non è riscontrabile il presupposto stesso dell’anatocismo. In altre parole, non si rileva la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale possa operare la maturazione di un interesse composto ex art. 1283 c.c. Gli interessi maturati alla scadenza della rata infatti non
vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, mantenendo l’autonomia giuridica rispetto al capitale.
Il principio è ben chiarito dalla sentenza del Tribunale di Lucca del 26 febbraio 2016: “In tema di contratto di mutuo, ai sensi dell’art.1194 c.c. comma 2 il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere prima imputato agli interessi. Su tale presupposto, la capitalizzazione, in caso di contratto di mutuo, risulta dunque esclusa per definizione.
Pertanto, con il pagamento di ciascuna rata il mutuatario estingue interamente gli interessi maturati fino a quel momento, il maggior importo del pagamento rispetto a questi ultimi andando poi a diminuire il capitale. Ciò che residua a seguito di tale pagamento, e su cui verranno calcolati gli interessi nel periodo successivo, è dunque unicamente capitale, dal che deriva che per un fenomeno di capitalizzazione non vi è spazio”.
In senso contrario (ovvero di violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 x.x. xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx) xx sono pronunciati in passato il Tribunale di Larino – Sezione di Termoli, con la sentenza del 3 maggio 2012, e il Tribunale di Bari – Sezione di Rutigliano, con la sentenza del 29 ottobre 2008.
4. Confronto dell’onerosità del piano a rata costante (c.d. francese) e del piano uniforme (c.d. italiano)
Un altro aspetto che appare interessante approfondire, attiene l’onerosità del piano di ammortamento francese rispetto a quello italiano. La questione, chiaramente illustrata in una decisione dell’ABF Collegio di Milano (decisione n. 429 del 21.01.2013), affronta il tema della maggiore onerosità (intesa quale maggiore importo di interessi pagati) di un mutuo per il quale sia prevista la restituzione rateale con piano di ammortamento francese (con rate costanti), rispetto a quello per il quale sia prevista la restituzione rateale con piano di ammortamento italiano (con quote capitali costanti).
Scrive l’ABF di Milano, il metodo di ammortamento alla francese, di per sé, non comporta alcuna forma di anatocismo (come già è stato riconosciuto dalla dottrina e da questo Arbitro in altre decisioni: v., p. es., le decisioni n. 1130/2011; n. 1280/2012). Le rate, comprensive di capitale e interessi, sono costanti. Quindi, la restituzione del capitale è prevista secondo quote crescenti. E la rata ingloba interessi, semplici (non composti), sempre calcolati, al tasso nominale, sul residuo capitale da restituire (com’è corretto: gli interessi essendo il corrispettivo del godimento del denaro da altri concesso; cfr. l’art. 821, comma 3, c.c.).
Quel che è vero è che, nell’ammortamento alla francese, l’ammontare degli interessi (della somma dovuta per interessi) è maggiore rispetto ad un ammortamento del capitale per quote uguali: poiché nell’ammortamento alla francese il capitale è da restituirsi secondo quote crescenti, a parità di durata del mutuo, il suo ammortamento è più lento che se le quote fossero uguali. Dunque, il tasso effettivo degli interessi è maggiore.
Pertanto, incontestata l’assenza di anatocismo nel piano di ammortamento francese, la sentenza riconosce (e non poteva fare altrimenti) che, a parità di condizioni (intese quale numero di rate e tasso di interesse nominale), il piano a rate costanti (c.d. francese) comporta il pagamento complessivo di interessi per un importo superiore a quello calcolato in un piano a quote di capitale costante (c.d. italiano). Questo perché, essendo in entrambi i casi, la quota di interesse calcolata sul debito residuo, mentre nell’ammortamento francese, lo stesso viene decurtato periodicamente di una quota (di capitale appunto) che è crescente lungo l’arco temporale complessivo del piano, e quindi all’inizio sconta un interesse maggiore, nel piano italiano a quote costanti, il debito residuo viene ridotto più velocemente con la conseguenza che la quota di interesse è calcolata su un debito residuo sostanzialmente più basso.
Questo tema è stato trattato anche dal Tribunale di Milano, che si è pronunciato a riguardo con la sentenza n. 8755 del 16/07/2015.
Nella sentenza citata si può leggere “…omissis… la circostanza che di fatto, come pacifico, si paghino interessi leggermente superiori nell’ammortamento francese (rispetto a quello italiano), trova ragione, non già in un conteggio anatocistico celato in quest’ultimo …omissis
…, bensì nel fatto che, per quanto emerge dallo stesso prospetto della perizia attorea, nell’ammortamento all’italiana le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore; ne consegue che, rimborsando già dalla prima rata una quota capitale sensibilmente maggiore rispetto alla prima rata dell’ammortamento alla francese (..omissis..), l’interesse conteggiato nell’ammortamento alla francese, computato su un capitale residuo maggiore, sarà inevitabilmente maggiore.
D’altro canto si osserva che, con il metodo di ammortamento all’italiana, non solo si restituisce da subito – e all’incirca per la prima metà delle rate di ammortamento – una quota capitale maggiore, ma per lo stesso periodo si restituisce una rata globalmente maggiore, eventualità che può mettere in difficoltà il mutuatario, il quale avendo necessità di un prestito, verosimilmente non dispone della liquidità per sostenere da subito oneri di restituzione maggiori (…omissis…).
Se è pur vero quindi che con l’ammortamento alla francese, dopo 125 rate, si saranno pagati
interessi superiori (…omissis…) è anche vero che si sarà restituita una somma globalmente inferiore, e ciò può rappresentare un vantaggio per il mutuatario (vantaggio che ha un costo). Si tratta in ogni caso di due metodi di restituzione rateale diversi ed è la restituzione iniziale di maggiori importi che, nell’ammortamento all’italiana, è compensata da un’incidenza inferiore della quota di interesse (e tiene conto del vantaggio per la banca, che può da subito reinvestire un capitale maggiore).
NOTE:
[1] Studio societario tributario Stella Monfredini – Cremona – Milano – dottori commercialisti – revisori legali.
[2] La misura del tasso è stabilita dal Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
[3] Il principio di cui all’art. 1194 c.c., secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale salvo un diverso accordo con il creditore, postula che il credito sia liquido ed esigibile, atteso che solo questo, per sua natura, produce interessi ex art. 1282 c.c., sicché è inapplicabile al rapporto di conto corrente bancario, nella cui struttura unitaria le operazioni di prelievo e versamento non integrano distinti ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente, per i quali, nel corso dello svolgimento del rapporto, si possa configurare un credito della banca rispetto a cui il pagamento del cliente debba essere imputato agli interessi. Il suddetto principio è, tuttavia, utilizzabile se al conto acceda un’apertura di credito, ex art. 1842 c.c., ove il correntista abbia effettuato versamenti o su conto cd. scoperto, destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento, o su conto in passivo a cui non acceda l’apertura di credito (Cassazione n. 10941/2016)
[4] Una forma particolare di rimborso è costituita dal cosiddetto “ammortamento americano” nel quale debitore e creditore convengono il rimborso globale del capitale a scadenza con pagamento periodico degli interessi a un determinato saggio di interesse. In questo modo determinano la quota di interessi che annualmente il debitore dovrà pagare I = somma mutuata * tasso di interesse annuo convenuto.
Allo stesso tempo, il debitore provvede a costituire la somma del capitale che dovrà rimborsare
globalmente a scadenza mediante versamenti opportunamente programmati e di importo costante. Precisamente la rata di costituzione della somma mutuata è calcolata secondo la formula R = somma mutuata * ∂n┐i
Ovvero Rata = somma mutuata * i
(1+i)n – 1
Ponendo l’esempio di un piano di rimborso di una somma pari a € 7.000.000 in 5 anni, a un tasso di interesse del 5% annuo e mediante restituzione di rate annue costanti determinate al tasso del 4%, si avrà:
Pagamento annuale di interessi pari a: € 7.000.000 * 5%= € 350.000
Pagamento rata annuale pari a: € 7.000.000 * 0,04 (1 + 0,04)5 – 1
= € 1.292.390
Quindi complessivamente il mutuatario pagherà annualmente una somma pari a €. 350.000 + € 1.292.390 = € 1.642.390
[5] Si confrontino Tribunale di Chieti con sentenza n. 14 del 9.01.2018, Tribunale di Torino con sentenza n. 4555 del 28/09/2017, Tribunale di Roma con sentenza n. 19123 del 11/10/2017, Tribunale di Avellino con sentenza n. 1523 del 31/07/2017, Tribunale di Cagliari, con sentenza
n. 2907 del 19/10/2016, Tribunale di Padova con sentenza del 29/05/2016 e già con sentenza del 12/01/2016, Tribunale di Verona con sentenza n. 758 del 24/03/2015, Tribunale di Milano sentenza n. 8755 del 16/07/2015 e già con sentenza del 8/03/2016, Tribunale di Novare con sentenza del 8/10/2015, Tribunale di Salerno con sentenza n. 587 del 30/01/2015, Tribunale di Modena con sentenza n. 2040 del 11/11/2014, Tribunale di Lecce con sentenza n. 3363 del 16/09/2014, Tribunale di Siena con sentenza del 17/07/2014, Tribunale di Pescara con ordinanza del 10/04/2014, Tribunale di Milano con sentenza n. 5733 del 5/05/2014, Tribunale di Benevento con sentenza n. 1936 del 19/11/2012.
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