SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRESIDIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICO E TERMICO-IDRAULICO, CON ATTIVITÀ DI TERZO RESPONSABILE, E DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE PRESSO IL “PALAZZO DEI CONGRESSI” DI ROMA
ROMA CONVENTION GROUP S.P.A. (di seguito denominata anche “Committente”) con sede legale in Roma, Largo Xxxxxxxx Xxxxx, n. 23, iscritta al registro delle imprese di Roma, C.F. e P.I- VA n. 10891851007, in persona del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Presidente p.t., e xxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Vicepresidente p.t., muniti di necessari poteri
e
[Impresa aggiudicataria] (di seguito denominata anche “Appaltatore” o “Fornitore”) con sede in [...], […] iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di […] con N. [...], C.F. e P.IVA […], in persona di […], munito dei necessari poteri,
di seguito congiuntamente denominate “parti”.
Premesso
CHE con determina a contrarre del [...] Roma Convention Group S.p.A. ha chiesto ad EUR S.p.A., quale Centrale di committenza, di procedere all'indizione di un’apposita procedu- ra aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (d’ora in poi, in breve, Codice), per la sti - pula di un contratto d'appalto relativo ai servizi di presidio degli impianti elettrico e ter- mico-idraulico, con attività di terzo responsabile, e di minuta manutenzione edile presso l'edificio “Palazzo dei Congressi” di proprietà di EUR S.p.A. e gestito da Roma Conven - tion Group S.p.A., per un periodo contrattuale di 24 mesi, con importo massimo pre - sunto a base di gara pari a € […] oltre IVA - comprensivi dei costi per la sicurezza pari a € […] e dei costi relativi alle interferenze pari a € […] - di cui: € […] per servizi di pre - sidio degli impianti elettrico e termico-idraulico a canone, con attività di Terzo respon- sabile, comprensivi dei costi per la sicurezza pari ad € […] non soggetti a ribasso d’a- sta; € […] per il servizio di minuta manutenzione edile extra canone a richiesta, com- prensivi dei costi per la sicurezza pari ad € […] non soggetti a ribasso d’asta; € […] vizi extra canone di presidio degli impianti elettrico e termico-idraulico in occasione di even- ti compensati a misura, comprensivi dei costi per la sicurezza pari a € […] non soggetti a ribasso d'asta, che il Committente si riserva di richiedere e che potranno essere affi- dati alle condizioni e secondo le modalità indicate nella documentazione di gara.
CHE all’esito della procedura di gara, con nota prot. n. [...] del [...], i predetti servizi sono stati provvisoriamente aggiudicati all'Impresa […] alle condizioni contenute nel capitolato d’ap- palto, del disciplinare di gara e relativi allegati, nell’offerta tecnica e nell’offerta economica, per la durata di 2 (due) anni, con il punteggio complessivo di punti [...]/100;
CHE con successiva nota prot. n. [...] del [...] i suddetti servizi a canone sono stati definitiva- mente aggiudicati all’Appaltatore per l’importo complessivo di € [...] oltre agli oneri per la sicu- rezza non soggetti a ribasso pari a € […] e ai costi relativi alla interferenze pari a € […] per l'in- tera durata dell'appalto, oltre IVA;
CHE l'Impresa aggiudicataria ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, che anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
CHE per la suddetta procedura sono state effettuate le forme di pubblicità dell’esito di gara, previste dalla normativa in vigore al momento della pubblicazione del bando, come da docu- mentazione agli atti;
CHE ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, è stato redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, firmato dalle parti, che viene allegato al presente contratto a costituirne parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Valore della premesse e degli allegati
1. Le parti danno atto che le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente contratto, ivi inclusa l’offerta tecnica e l’offerta economica, costituiscono parte inte- grante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegate allo stesso.
2. Il Fornitore dichiara di aver preso esatta conoscenza e di accettare senza riserve le con- dizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel Capitolato speciale d’appalto, nonché negli allegati, che costituiscono parte integrante e inscindibile del suddetto capitolato.
Articolo 2
Oggetto e durata del contratto
1. Il Committente affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione dei servizi di presidio degli impianti elettrico e termico-idraulico, con attività di Terzo responsabile, e di minuta manutenzio- ne edile presso l'edificio “Palazzo dei Congressi” di proprietà di EUR S.p.A. e gestito da Roma Convention Group S.p.A., alle condizioni stabilite nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi allegati che costituiscono parte integrante e inscindibile del suddetto capitolato.
2. Le parti danno per approvato il documento sopra citato, che debitamente firmato dalla società in segno di accettazione, viene allegato al presente contratto sub lettera “B”, a costi- tuirne parte integrante e sostanziale.
3. Le prestazioni a canone oggetto dell’appalto verranno effettuate interamente a spese del Fornitore, con mano d’opera, materiali e attrezzature a carico dello stesso.
4. La durata del rapporto contrattuale è di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione delle prestazioni, di cui all’art. 000 xxx x.X.X 000/0000 (x’xxx xx xxx, xx xxxxx, Regolamento).
5. Il Fornitore, qualora richiesto dal Committente, si obbliga ad accettare il periodo di eventuale proroga, alle medesime condizioni e modalità in essere.
6. Il completamento del servizio dovrà risultare da apposito certificato di ultimazione delle prestazioni redatto dal direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 309 del Regola- mento.
7. A conclusione del contratto, qualora se ne ravvisasse la necessità, è facoltà del Commit - tente affidare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati al Fornito- re, ai sensi di quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lettera b) del Codice, così come espressa - mente indicato nel bando di gara.
Articolo 3 Corrispettivo dell’appalto
1. Il canone stabilito per l'intera durata dell'appalto, come determinato in seguito all’appli- cazione del ribasso offerto dal Fornitore sull’importo stimato posto a base di gara, è pari ad € […] comprensivo dei costi per la sicurezza relativi alla interferenze pari a € […] per l'intera dura- ta dell'appalto, oltre a € […] per oneri per la sicurezza, oltre IVA.
2. Il corrispettivo dovuto per ciascuno dei servizi sotto elencati, come determinato in se- guito all’applicazione dei ribassi offerti dal Fornitore sull’importo stimato posto a base di gara, è così suddiviso:
− importo mensile onnicomprensivo per le attività di presidio degli impianti termico-idrau- lico con Terzo responsabile a canone: € [...];
− importo complessivo biennale (24 mesi) per le attività di presidio degli impianti termico- idraulico con Terzo responsabile a canone € [...];
− corrispettivo orario per gli interventi di minuta manutenzione edile su richiesta extra ca- none: €/ora [...];
− corrispettivo orario per il presidio degli impianti elettrico e termico-idraulico durante gli eventi/manifestazioni su richiesta extra canone: €/ora [...].
3. I corrispettivi dovuti per i servizi di presidio degli impianti tecnologici sono onnicom- prensivi di tutti gli oneri, condizioni e spese relativi alle prestazioni oggetto del presente appalto, effettuate a regola d’arte e nel pieno rispetto delle prestazioni contrattuali, e non potranno subi- re variazioni per tutta la durata del contratto, salvo quanto diversamente previsto dal capitolato speciale d'appalto.
Articolo 4
Modalità di esecuzione dei servizi e obblighi del Fornitore
1. Le prestazioni verranno eseguite dall'Appaltatore secondo quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto, nell’offerta tecnica presentata in gara dall’Appaltatore, nonché secondo le in- dicazioni tecniche impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto, [...], durante lo svolgi- mento dei servizi stessi, il quale avrà il compito di:
a) predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività;
b) controllare che le prestazioni siano eseguite tecnicamente secondo i tempi, le modalità e i programmi contenuti nel contratto, nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi al- legati;
c) controllare, in accordo con i competenti uffici di Roma Convention Group S.p.A., che tutti gli atti amministrativi e contabili concernenti le attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Committente.
2. L’Appaltatore si obbliga a non sospendere le prestazioni fornite in seguito a decisione unilaterale, anche nel caso in cui dovessero insorgere controversie con il Committente. L’even- tuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadem- pienza contrattuale e comporta la risoluzione del contratto per colpa. In tal caso Roma Conven- tion Group S.p.A. procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzio - ne contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Committente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
3. L’Appaltatore risponde dei fatti dei propri dipendenti e dei propri subappaltatori. L’Ap- paltatore inoltre assume ogni responsabilità per gli infortuni e i danni arrecati al Committente o a terzi a causa di negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, tenendo sollevata Roma Convention Group S.p.A. da ogni conseguenza diretta o indiretta.
4. L’Appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento dei servizi, ha l’ob- bligo assoluto:
a) di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per le specifiche categorie di dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo in cui si eseguono i servizi aggetto dell’appalto;
b) di pagare gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, in quanto oneri a carico dell’Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l’esclusione di ogni diritto di ri - valsa nei confronti di Roma Convention Group S.p.A. e di indennizzo da parte della medesima;
c) della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.
5. L’Appaltatore è tenuto a far rispettare l’obbligo, per il personale addetto alle operazioni, di indossare idonei abiti da lavoro e altre dotazioni DPI in conformità al capitolato speciale d’ap- palto e alle normative vigenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
6. L’Appaltatore è tenuto a far osservare in modo scrupoloso al personale addetto all'e- spletamento delle attività il rispetto delle modalità di svolgimento delle medesime come specifi- cate nel capitolato speciale d’appalto.
7. l’Appaltatore, inoltre, è tenuto a:
- informare gli operatori addetti circa i doveri di riservatezza nell’espletamento delle pre- stazioni;
- assicurare che nell’espletamento delle prestazioni gli operatori addetti provvedano alla riconsegna di oggetti rinvenuti, indipendentemente dal loro valore e stato;
- assicurare che gli operatori addetti rifiutino qualunque tipo di compenso o regalia offer- to da terzi;
- assicurare che gli operatori addetti si attengano tassativamente alle disposizioni imparti- te dal Direttore dell’esecuzione del contratto e al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- assicurare che gli operatori addetti provvedano a comunicare immediatamente al Diret- tore dell’esecuzione del contratto qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, etc.) che dovesse accadere nell’espletamento delle prestazioni;
- assicurare, per quanto possibile, che il personale addetto sia stabile, comunicando eventuali variazioni dell’elenco degli addetti al Direttore della esecuzione del contratto con un preavviso di 48 (quarantotto) ore;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legisla- tive e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- provvedere all’immediata sostituzione del personale che dovesse risultare per qualsiasi motivo assente con ulteriore personale di provata capacità;
- allontanare dal servizio, su richiesta motivata del Direttore dell’esecuzione del contratto, i propri dipendenti che abbiano tenuto un comportamento non consono, o che non siano ritenu- ti idonei a svolgere le mansioni assegnate;
- garantire, per tutta la durata dell’appalto, l’attività di cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro ai fini del DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008;
- applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di la- voro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in mate - ria di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio (rischio medio);
- garantire un servizio minimo d’emergenza, da effettuarsi secondo le modalità indicate dal Committente, nell’ipotesi di sciopero che non sia direttamente attribuibile all’Appaltatore (es. sciopero a carattere nazionale);
- mantenere a proprio carico la responsabilità e gli oneri per qualsiasi sanzione ammini-
strativa che dovesse insorgere durante la fase di esecuzione del contratto.
8. L’inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio del Committente e fa sorgere il diritto per Roma Conven- tion Group S.p.A. al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
Articolo 5 Verifiche e Controlli
1. Roma Convention Group S.p.A. si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto, il regolare e puntuale svolgi- mento dei servizi oggetto del presente contratto, anche dal punto di vista della sicurezza, non- ché il rispetto delle prescrizioni del capitolato d’appalto, nei modi e con le modalità ritenute più idonee, anche con visite presso i singoli edifici oggetto di prestazione.
2. Il Fornitore è tenuto ad attivare un sistema di autocontrollo per garantire la corretta esecuzione dell’appalto.
3. Nel caso venissero riscontrate omissioni o irregolarità nell’esecuzione dei servizi, si ap- plicheranno le penali di cui al successivo art. 7 (Penali).
Articolo 6
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Fornitore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore pren- de atto del seguente codice identificativo di gara (CIG) n. [...].
3. Il mancato utilizzo da parte del Fornitore dei conti correnti dedicati e comunque il man- cato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della l. n. 136/10, nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della medesima legge.
4. Il pagamento del corrispettivo relativo al presente contratto sarà effettuato al Fornitore, previo accertamento della regolare esecuzione di ogni servizio espletato, nonché della regolarità contributiva tramite DURC, indispensabile per poter procedere alla successiva liquidazione.
5. In ogni caso, sull’importo netto delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento. Tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
6. Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio interrompono il termine di ammissio - ne a pagamento delle fatture.
7. Mensilmente l’Assuntore ha l’obbligo di presentare al Committente, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di erogazione dei Servizi, un rendiconto delle attività svolte nell’ar - co del mese, sia remunerate a canone che extra canone su richiesta.
8. Il Committente avrà la facoltà di controllare la corrispondenza tra attività rendicontate e attività svolte. All'esito del controllo sui Servizi effettivamente prestati nel periodo di riferimento, il Committente approverà il rendiconto - entro il termine di 30 giorni - autorizzando l’Assuntore all’emissione della fattura (se del caso al netto delle eventuali penali di cui al successivo art. 7). Il pagamento da parte della Stazione Appaltante avverrà entro 30 giorni fine mese data fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato all’appalto.
9. Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro è soggetto alla verifica di cui al- l’art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
Articolo 7 Penali
1. Qualora il Committente accertasse l’inidoneità di una qualunque attività svolta dal Forni- tore oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali previsti, potrà richiedere allo stesso di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio.
2. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine stabilito ad eliminare le deficienze rilevate, sarà in facoltà del Committente applicare le penali previste.
3. In quest’ultimo caso il Committente redigerà un apposito verbale e al Fornitore, a giudi- zio insindacabile del Committente medesimo, verrà addebitata una penalità commisurata alla gravità della deficienza accertata.
4. Resta precisato che le eventuali carenze, a qualunque causa dovute, dovranno essere li- mitate al tempo strettamente necessario per effettuare le riparazioni occorrenti.
5. Ove le carenze oggetto delle suddette penalità si protraessero in modo ritenuto intolle- rabile dal Committente, questo avrà la facoltà di adottare il provvedimento ritenuto a suo insin- dacabile giudizio più conveniente per rimediare alle suddette carenze, restando a carico del For- nitore le spese e gli eventuali danni conseguenti senza eccezione alcuna.
6. L’applicazione delle penali non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto di appalto e che dovessero derivare da incuria del medesimo Fornitore.
7. Dette penali saranno applicate separatamente ed i corrispondenti importi potranno es- sere cumulabili.
8. L'importo delle penali per carenze dei Servizi applicate dal Committente verrà detratto dal pagamento delle competenze del Fornitore relative alla mensilità immediatamente successi- va alla loro applicazione.
9. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti per l’esecuzione delle attività a xxxx- ne sarà applicata una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).
10. Per ogni giorno di ritardo sui tempi stabiliti per l’esecuzione delle attività extra canone sarà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00).
11. Per inosservanza dell’obbligo di comunicazione di eventuali denunce di infortunio, sarà imposta all’Assuntore una penale di € 1.200,00 (euro milleduecento/00).
12. Per inosservanza di altri obblighi di comunicazione, sarà imposta all’Assuntore una pena- le di € 500,00 (euro cinquecento/00).
13. Per ogni altra singola inadempienza rispetto a quanto previsto contrattualmente sarà applicata, in proporzione alla gravità e a insindacabile giudizio del Committente, una penale che potrà arrivare fino ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille/00) per inadempienza.
14. Qualora le penali applicate superassero il 10% dell’importo complessivo previsto con- trattualmente, il Committente potrà richiedere la risoluzione del Contratto stesso.
15. Ove, anche per cause di forza maggiore, non venissero erogate dall'Assuntore parte del- le prestazioni previste contrattualmente, accertata l'inadempienza in contraddittorio con il Com- mittente e a prescindere dall’applicazione delle penali di cui sopra, verrà apportata una corri- spondente riduzione proporzionale dei compensi che verranno corrisposti dal Committente per il periodo di competenza.
Articolo 8
Divieti di cessione e Subappalto
1. In conformità a quanto disposto dall’art. 118 del Codice, il contratto non potrà essere ceduto, a pena nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 dello stesso Xxxxxx.
2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto vantati dal Fornitore nei confronti del Committente, possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni e con le modalità di cui al- l’art. 117 del Codice.
Articolo 9 Polizza assicurativa
1. Il Fornitore è direttamente responsabile dei danni che lui stesso o gli eventuali subap- paltatori dovessero arrecare agli immobili e a tutto quanto in essi contenuto.
2. Il Fornitore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di danni even- tualmente arrecati a persone e cose, tanto di Roma Convention Group S.p.A. che di terzi, nell’e- secuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, anche in caso di intervento di eventuali subappaltatori. A tal fine il Fornitore ha sottoscritto apposita polizza assicurativa di Responsabili- tà Civile Terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – documento de- positato agli atti del Committente – con massimali di garanzia non inferiori all’importo di € 5.000.000,00 per sinistro e per persona.
3. La polizza include le seguenti estensioni di garanzia:
2. la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di assicurato alle imprese subappal- tatrici;
3. la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di terzo a tutti coloro che non rien- trano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (d.P.R. n. 1124/1965, D.Lgs. n. 38/2000);
4. la qualifica di terzo si estende anche a Roma Convention Group S.p.A., ai suoi prestatori di lavoro e a chiunque operi nell’ambito delle attività oggetto dell’appalto, compresi i re- lativi dipendenti;
5. l’assicurazione vale per i danni determinati per colpa grave dell’assicurato nonché da dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell’ambito delle attività dell’assicurato;
6. l’assicurazione vale per i danni arrecati nei locali nei quali si svolgono le attività oggetto dell’appalto e alle cose che si trovano all’interno degli stessi;
7. la polizza prevede espressamente la rinuncia da parte della Compagnia di assicurazione al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo verso Roma Convention Group S.p.A. e/o i suoi di- pendenti, collaboratori, incaricati;
8. la polizza prevede inoltre l’obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicu- razione verso Roma Convention Group S.p.A. nel caso di interruzione/sospensione della relativa copertura prima della scadenza dell’appalto qualunque ne sia la causa.
4. Nel caso in cui la polizza sia sottoscritta per periodi inferiori alla durata del contratto la stessa dovrà essere rinnovata sino al termine del rapporto contrattuale, dando prova dell’avve- nuto pagamento, tassativamente entro il termine della scadenza annuale della polizza. In caso di mancato pagamento dei premi di rinnovo annuali Roma Convention Group S.p.A. si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto. Il Committente, inoltre, si riserva di far esaminare il contratto di assicurazione dal proprio Xxxxxx assicurativo per farne verificare la congruità. Il Fornitore si impegna a verificare in contraddittorio con Roma Convention Group S.p.A. eventuali modifiche e/o integrazioni alla polizza ritenute necessarie.
5. Resta inteso che le somme riferite a eventuali franchigie e/o scoperti rimangono in ogni caso a carico del Fornitore. La polizza non libera il Fornitore dalle responsabilità e dalle obbliga- zioni derivanti dalle normative vigenti e/o liberamente assunte con la sottoscrizione del presente accordo, avendo la stessa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Articolo 10 Garanzia fidejussoria
1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del Codice, il Fornitore ha costituito la garanzia fideius- xxxxx di € […] mediante polizza fidejussoria n.[...] rilasciata da [...] con le previsioni espresse di cui al comma 2 del predetto art. 113, documento depositato agli atti del Committente.
2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Fornitore, Roma Convention Group
S.p.A. avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione.
3. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di Roma Convention Group S.p.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la altre disposizioni previste dal- l’art. 113 del Codice.
Articolo 11 Recesso
1. È facoltà del Committente recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni consecutivi, da comu- nicarsi al Fornitore mediante PEC o lettera raccomandata A/R.
2. In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite e rite- nute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, nonché di un decimo dell’importo del servizio non eseguito, cal- colato sulla differenza tra l’importo dei quattro/quinti del prezzo contrattuale e l’ammontare net- to delle prestazioni eseguite.
Articolo 12 Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto e relativi allegati, Roma Convention Group S.p.A. provvederà ad inviare for- male diffida, assegnando un tempo non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento per adempiere. Decorso tale termine, laddove l’inadempimento perduri, il contratto si risolverà di di- ritto ex art. 1454 c.c. qualora l’inadempimento sia grave, salvo giustificato motivo da parte del Committente.
2. In ogni caso, il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC o lettera raccomandata A/R, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:
d) comportamento del Fornitore che configuri un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei servizi che possono arrecare dan- ni agli utenti o, anche indirettamente, a Roma Convention Group S.p.A. Costituisce gra- ve irregolarità anche l’inadeguatezza del personale che non offra garanzia di capacità o non risulti idoneo a perseguire le finalità dei servizi oggetto del presente contratto;
e) mancato adempimento delle istruzioni e direttive fornite da Roma Convention Group
S.p.A. per l’avvio dell’esecuzione del contratto;
f) mancata copertura assicurativa dei rischi di cui all’art. 13 (Polizza assicurativa) durante la vigenza del contratto o sua eventuale proroga;
g) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termi- ne di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta di Roma Convention Group S.p.A.;
h) violazione reiterata di disposizioni di legge, regolamenti, del Capitolato di appalto o del presente contratto;
i) inosservanza reiterata dei contenuti dell’offerta tecnica presentata in sede di gara;
j) accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto, perdita dei re- quisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione, sospensione delle autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/01;
k) violazione del divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto, nonché i relativi crediti in difformità da quanto previsto dall’art. 117 del Codice e dagli artt. 10 (Subappalto) e 12 (Cessione del contratto e dei crediti) del presente contratto, nonché subappalto non autorizzato;
l) sospensione unilaterale del servizio, i cui oneri restano a carico del Fornitore;
m) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento del- le retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto;
n) mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro.
3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, Roma Convention Group S.p.A. avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulte - riore danno e all’eventuale esecuzione in danno ad opera di terzi con spese a carico del Fornito- re.
4. Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c. nonché la facoltà della del Committente di compensare l’eventuale credito del Fornitore con il credito derivante dal risarci- mento del danno.
5. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si rinvia agli artt. da 135 a 140 del D.lgs. 163/2006, per quanto applicabili.
Articolo 13 Norme regolatrici
1. Il Fornitore dichiara di aver preso esatta conoscenza e di accettare senza riserve le con- dizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel Capitolato speciale d’appalto e negli allegati che ne costituiscono parte integrante ed inscindibile.
2. Il Fornitore è obbligato, nello svolgimento dei servizi, al pieno e integrale rispetto di tut-
te le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pub- blici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavo- ro, ivi comprese quelle previdenziali, assistenziali, assicurative e sanitarie previste per i dipen- denti e collaboratori dalla vigente normativa.
Articolo 14 Verifica di conformità
1. Secondo quanto previsto dagli artt. 312 e ss. del d.P.R 207/2010, il contratto è soggetto a verifica di conformità a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto stesso. In partico - lare, le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel ri - spetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore.
2. La verifica di conformità finale è avviata entro 20 (venti) giorni dall’ultimazione della prestazione. Sono inoltre previste verifiche in corso di esecuzione che si svolgeranno con le mo - dalità previste dal d.P.R 207/2010.
Articolo 15 Condizione risolutiva
Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva di cui all'art. 88, co. 4-bis, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in quanto stipulato in pendenza del ricevimento della documentazione anti- mafia di cui al predetto decreto.
Articolo 16
Spese contrattuali e registrazione
1. Agli effetti fiscali si dichiara che il presente contratto verrà assoggettato all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Fornitore, che espressamente dichiara di assumere.
Articolo 17 Controversie
1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Roma Convention Group S.p.A. e il Fornitore dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa da parte del Responsabile dell’esecuzione del Contratto.
2. Qualora non risulti possibile definire la controversia in sede amministrativa, la stessa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 244 del Codice e dall’art. 120 del D.Lgs. 104/10 (c.p.a.), sarà
deferita alla competenza del Giudice ordinario.
3. Competente alla risoluzione delle controversie sarà esclusivamente il Foro di Roma. Re- sta espressamente esclusa la competenza arbitrale.
Articolo 18
Privacy e obblighi di riservatezza
1. Il Committente, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., informa il Fornitore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’as - solvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
2. Il Committente resta estraneo a qualsiasi rapporto con i soggetti diversi dal Fornitore che a tal fine si obbliga a manlevare il Committente stesso da qualsiasi pretesa.
3. Il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento delle attività oggetto del presente contratto, di non divul- garli e di non farne oggetto di sfruttamento.
4. Il Fornitore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze del Committente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscen- ze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Fornitore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto del- l’appalto.
5. Resta inteso che gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
6. Il Fornitore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riser - vatezza, Roma Convention Group S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.
7. È facoltà del Committente verificare il rispetto dell’obbligo di riservatezza di cui al pre- sente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà conside- rato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente.
Articolo 19
Responsabile Unico del Procedimento
Articolo 20 Allegati
1. Sono allegati al contratto, per farne parte integrante ed essenziale i seguenti documenti siglati dalle parti:
1. Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
2. Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati. Xxxxx, approvato e sottoscritto
Il Fornitore: il Committente:
ROMA CONVENTION GROUP S.p.A.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, codice civile, il Fornitore dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli: Articolo 2 (Oggetto e durata del contratto); Articolo 3 (Corri - spettivo dell'appalto); Articolo 4 (Modalità di esecuzione dei servizi e obblighi del Fornitore); Ar- ticolo 5 (Verifiche e Controlli); Articolo 6 (Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 7 (Penali); Articolo 8 (Divieti di cessione e subappalto); Articolo 9 (Polizza assicurativa); Articolo 10 (Garanzia fidejussoria); Articolo 11 (Recesso); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 14 (Verifica di conformità); Articolo 15 (Condizione risolutiva); Articolo 17 (Controversie); Articolo 18 (Priva- cy e obblighi di riservatezza).
Il Fornitore