CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO
ALLEGATO A)
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO
Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:
la Regione Xxxxxx-Romagna, rappresentata dal Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, a ciò autorizzato da deliberazione della Giunta regionale n.
del esecutiva ai sensi di legge;
e
il Dott. , nato/a a -------- (--) il ,
residente a
( ) in
, n. ;
si conviene e stipula quanto segue
1) ASSUNZIONE
La Regione Xxxxxx-Romagna assume a tempo determinato, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 26 novembre 2001 n. 43 e successive modificazioni, alle proprie dipendenze il Dott. , che accetta.
2)
SEDE DI LAVORO - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
La sede di lavoro è Bologna, presso .
Il dirigente svolgerà i compiti risultanti dalla definizione dei contenuti dell’incarico che verrà conferito con provvedimento del Direttore , con i poteri necessari per l’espletamento delle funzioni connesse all’incarico stesso, avvalendosi dei soggetti assegnati alla struttura in cui è allocata la posizione dirigenziale, ferme restando le norme vigenti in materia di responsabilità.
3)
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il rapporto di lavoro decorre dal e durerà fino al ovvero, se anteriore, fino al raggiungimento del limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio.
Alla scadenza del termine sopra indicato il rapporto di lavoro cesserà automaticamente, senza obbligo di preavviso.
4) PERIODO DI PROVA
La definitiva costituzione del rapporto di lavoro è subordinata al favorevole esito della prova, la cui durata viene fissata in sei mesi.
Durante tale periodo è in facoltà di ciascuna delle parti recedere dal rapporto, senza motivazione e senza alcun obbligo di preavviso o di indennizzo.
5) VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE
Il dirigente è sottoposto a valutazione nei casi e secondo le modalità previste dalla L.R. n. 43/2001 e successive modificazioni, e relativi atti applicativi.
6) TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico spettante è determinato, su base annua, come segue:
1. retribuzione tabellare nella misura definita per i dirigenti di ruolo, alla data dell’assunzione, pari a € ;
2. indennità di vacanza contrattuale nella misura definita per i dirigenti di ruolo, alla data dell’assunzione, pari a €
;
3. retribuzione di posizione nella misura stabilita per la fascia retributiva alla data dell’assunzione, pari a
€ ;
Gli importi sopra indicati includono la tredicesima mensilità.
Potrà inoltre essere erogata, all'esito del processo di valutazione delle prestazioni, una retribuzione di risultato nella misura prevista, a parità di valutazione, per i dirigenti di ruolo, secondo la quantificazione definita in sede di contratto collettivo decentrato integrativo.
Le componenti economiche sopra elencate sono individuate nella stessa misura che si applica ai dirigenti di ruolo e potranno di conseguenza variare, anche in diminuzione, in seguito a modifiche derivanti dai Contratti Collettivi nazionali e decentrati o da revisione della disciplina in materia di dirigenza regionale.
7) MISSIONI E TRASFERTE
In caso di missioni e trasferte è dovuto un trattamento pari a quello previsto per i dirigenti regionali.
8) ORARIO DI LAVORO
Il dirigente presta la propria attività secondo l’articolazione oraria del sistema organizzativo dell’Ente e la disponibilità che è richiesta in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
9) FERIE
Il periodo di ferie corrisponde a quello previsto per il personale dirigenziale regionale secondo la normativa vigente.
10)
TRATTAMENTO DI MALATTIA PER RICONOSCIUTA DIPENDENZA DELL’INFERMITA’ DA CAUSE DI SERVIZIO
Nel caso di interruzione del servizio, la Regione conserverà l’incarico al dirigente assunto a termine e gli corrisponderà l’intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata, ai sensi dell’art. 28 – lettera e) - della L.R.
n. 43/2001, una inabilità tale da non consentire lo svolgimento delle attribuzioni connesse all’incarico.
In ogni caso, il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto.
11)
TRATTAMENTO DI MALATTIA NON DERIVANTE DA CAUSE DI SERVIZIO
Nel caso di interruzione della prestazione, dovuta a malattie o infortunio non dipendenti da cause di servizio, la Regione conserverà l’incarico per un periodo proporzionale alla durata del rapporto di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Allo scadere di tale periodo la Regione provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro.
12)
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, PREVIDENZA E ASSISTENZA – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il dirigente viene iscritto, per il trattamento di quiescenza, di assistenza e previdenza, ai relativi istituti previsti per i dirigenti regionali di ruolo, nel rispetto delle vigenti norme in materia.
13)
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il presente contratto non potrà essere risolto dalla Regione prima della scadenza del termine se non per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile.
Il rapporto di lavoro si estingue nei casi e con le modalità previsti o richiamati dalla L.R. n. 43/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che dai contratti collettivi di lavoro. Il prestatore di lavoro ha la facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine dando un preavviso di mesi tre.
14) INCOMPATIBILITA’
Il presente rapporto di lavoro, secondo quanto dispone l’art. 19 comma primo della L.R. n. 43/2001, è incompatibile con l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali, con l’assunzione di cariche in società con fini di lucro, - ad esclusione di quelle a partecipazione pubblica - e con altri impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 18 della L. n. 183/2010.
Su richiesta dell'interessato, può essere autorizzata l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali nei limiti previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 52 del 28/1/2002 e successive modificazioni e integrazioni.
Il dirigente non deve trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e inconferibilità sancite dal D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma all'articolo 1, commi 49 e 50, della precitata legge n. 190/2012” e dalle relative disposizioni applicative nell’ordinamento regionale.
In caso di sopravvenuta condanna penale, anche non definitiva, per i reati previsti al capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale, nel corso dell’incarico, verranno applicate le conseguenze sancite dal D.Lgs. 39/2013. In caso di incompatibilità sopravvenuta, si applicheranno le prescrizioni previste dall’art. 19 del D.Lgs. 39/2013.
Il dirigente è altresì tenuto al rispetto degli obblighi di legalità ed integrità enunciati dal Codice di comportamento approvato con
D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dalla Regione, pubblicato sul sito web dell’Ente.
15) CLAUSOLA FINALE
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia agli istituti giuridici, vigenti nel tempo, anche derivanti dalla contrattazione collettiva, disciplinanti il rapporto di lavoro dei dirigenti di ruolo a tempo indeterminato della Regione Xxxxxx- Romagna, se ed in quanto compatibili con la natura del presente rapporto di lavoro.
16)
Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (DPR 642/72 Tabella art. 25) e da registrazione (DPR 131/86 Tabella art. 10).
Letto, approvato e sottoscritto in Bologna, lì
Il Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni
Dott. Xxxxxxxxx X. Xxxxxx
Il Dirigente
Il/la sottoscritto/a , ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 secondo comma del Codice Civile, dichiara di conoscere ed accettare pienamente le condizioni di cui ai punti:
3) Decorrenza e durata del contratto
4) Periodo di prova
5) Valutazione del dirigente
14) Incompatibilità
Clausola letta, confermata e sottoscritta. Bologna, lì
Il Dirigente