Convenzione GAL Patavino
Convenzione GAL Patavino
– Comune di Arquà Xxxxxxxx per l’attuazione del Tipo di Intervento 19.2.1.x
“Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”
previsto dal PSL “#Dai Colli all’Adige 2020” – Progetto di Cooperazione Interterritoriale Veneto Rurale
Approvata da: Consiglio di Amministrazione
del GAL Patavino con deliberazione n. xx del xx xxx 2019
Premesso che
• con la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1547 del 10 ottobre 2016 è stato approvato il PSL “#Dai Colli all’Adige 2020 – nuova energia per l’innovazione dello sviluppo locale tra colli, pianura e città murate” del GAL Patavino (PSL);
• il PSL “#daicolliall’adige2020: nuova energia per l’innovazione dello sviluppo locale” del GAL
Patavino prevede il progetto di cooperazione interterritoriale “”Veneto Rurale”, che ha la finalità di favorire la conoscenza e la fruibilità dei territori rurali del Veneto presentando un’immagine unitaria della destinazione dei “territori rurali del Veneto”, utilizzando mezzi audiovisivi per favorire la conoscenza e la promozione delle aree rurali partner in modo dinamico e coinvolgente;
• il GAL Patavino ha promosso l’opportunità del progetto di cooperazione “Veneto Rurale”
tramite avvisi dedicati a sollecitare interesse e condivisione sull’iniziativa, e l’identificazione del soggetto attuatore “Comune di Arquà Xxxxxxxx” è stata oggetto di condivisione con il partenariato dell’ATD del GAL Patavino tramite riunioni assembleari e incontri;
• con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino n. 26 del 26 luglio
2018 è stato approvato l’Atto Integrativo Speciale che prevede la modalità attuativa del bando a regia GAL con l’identificazione del beneficiario predeterminato quale un ente pubblico;
• con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino n. 35 del 05
settembre 2018 è stato approvato l’Atto Integrativo Annuale che prevede l’identificazione del
beneficiario predeterminato quale il Comune di Arquà Xxxxxxxx;
• con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1220 del 14 agosto 2018 la Giunta Regionale del Veneto, nel prendere atto delle risultanze dell’istruttoria relativa agli “Atti integrativi speciali” al PSL presentati dai GAL ai sensi della DGR 494/2018, ha approvato il nuovo TI 19.2.1.x;
• con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino n. 48 del 29 novembre 2018 sono stati approvati l’Accordo di Cooperazione e Fascicolo di Progetto relativi al progetto di cooperazione Interterritoriale “Veneto Rurale”;
• con il decreto di AVEPA n. 579 del 28 febbraio 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 29 del 29 marzo 2019, è stata approvata la finanziabilità della domanda di aiuto presentata dal GAL Patavino per la realizzazione del progetto di cooperazione interterritoriale “Veneto Rurale”;
Considerato che
con deliberazione n. del il Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino ha approvato lo schema della presente convenzione;
con delibera n. del il Consiglio del Comune di Arquà Xxxxxxxx ha approvato lo schema della presente convenzione;
il bando a Regia GAL relativo al Tipo di Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali” prevede un importo finanziario pari a 90.000,00 (novantamila/00) euro;
Tutto ciò premesso e considerato,
tra
la società GAL Patavino soc. cons. a r. l. (di seguito GAL) – come rappresentata dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nella qualità di Presidente, in rappresentanza della Società (P.IVA/C.F. 03748880287), domiciliato per la carica presso la sede della Società - xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxxx (Xxxxxx);
e
Comune di Arquà Xxxxxxxx (di seguito beneficiario predeterminato), come rappresentato da xxxx. Xxxxxxxxx Xxxx, nella qualità di Sindaco pro tempore, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale (P.IVA 01032440289 – C.F. 82005230287), domiciliato per la carica presso la Sede Comunale – Xxxxxx Xxx Xxxxx,0;
si stipula la presente convenzione
Art. 1 Oggetto
Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione dei rapporti tra il GAL e il beneficiario predeterminato per la realizzazione del Tipo di Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali” (la cui scheda progetto di cui al paragrafo 11.2 del bando a Regia GAL costituisce l’allegato A alla presente convenzione).
Art. 2 Impegni del GAL
Il GAL si impegna ad attivare operativamente il progetto di Cooperazione Interterritoriale, realizzando le attività comuni previste dal progetto e realizzando l’azione locale con la pubblicazione del bando con la formula operativa a regia GAL.
L’ammontare del contributo previsto nel bando a regia a favore del beneficiario predeterminato è di
euro 90.000,00 pari al 100% della spesa ammessa.
Il GAL si impegna a supportare nella gestione amministrativa e finanziaria il beneficiario predeterminato, anche nella definizione degli accordi con gli altri enti per la realizzazione del progetto sull’Ambito Territoriale Designato.
Il GAL si impegna a monitorare costantemente l’attuazione degli interventi finanziati nell’ambito del progetto di cooperazione interterritoriale per sostenere la completa attuazione dello stesso, per raggiungere gli obiettivi previsti sia a livello di azioni comuni che di azioni locali.
Art. 3 Obblighi a carico del beneficiario predeterminato, modalità di controllo e verifica dei risultati
Il beneficiario predeterminato del contributo si impegna a:
• presentare domanda di aiuto riferita al progetto di cui all’allegato A alla presente
convenzione e secondo le modalità previste dal bando a Regia GAL relativo al Tipo di
Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”;
• realizzare il progetto descritto nell’Allegato A che deve avere come risultato un’opera
funzionale che persegue gli obiettivi specifici dello stesso;
• rispettare le tempistiche previste dal bando a regia GAL, vale a dire entro il ventiquattresimo mese dalla data di pubblicazione su Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV) del decreto di concessione dell’aiuto da parte di AVEPA; (par. 3.7 bando);
• garantire l’apporto di eventuali quote di co-finanziamento non coperte dal contributo di cui
alla presente convenzione, in raccordo con il GAL Patavino e i Comuni dell’ATD
• partecipare agli incontri promossi dal GAL Patavino al fine di garantire il monitoraggio, la verifica degli stati di avanzamento del progetto, nonché il coordinamento con tutte le azioni previste dal Tipo di Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”;
• rendicontare le spese sostenute secondo quanto previsto dall’art. 5 del bando a regia GAL per il Tipo di Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”;
• fornire al GAL tutte le informazioni e la documentazione relativa allo stato di
avanzamento degli intervertenti, indispensabili per monitorare l’attuazione del progetto
chiave.
Art. 4 Competenza territoriale per l’attività informativa
Il Comune di Arquà Xxxxxxxx nell’ambito dell’attività informativa prevista dal progetto “Veneto Rurale” è competente per l’Ambito Territoriale Designato in virtù della presente convenzione con il GAL Patavino (referente nel progetto di cooperazione per l’Ambito Territoriale Designato - ATD), anche considerata la condivisione intercorsa con gli Enti Locali dell’ATD sul progetto stesso.
Art.5 Limiti e divieti
Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d’investimento europei o da altri programmi o strumenti dell’Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE 1305/2013). Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste dall’articolo 5 del regolamento (UE 1305/2013).
Art. 6 Tempi di realizzazione degli interventi
A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV) del decreto di concessione dell’aiuto da parte di Avepa, il beneficiario predeterminato ha 24 mesi di tempo, per la realizzazione degli investimenti ammessi e per la presentazione della richiesta di saldo.
Il beneficiario predeterminato si impegna al rispetto delle tempistiche per contribuire alla corretta e completa attuazione del progetto di cooperazione Veneto Rurale, per partecipare attivamente al raggiungimento degli obiettivi dello stesso. In particolare il beneficiario predeterminato si impegna a:
• rispettare gli specifici termini per la realizzazione degli interventi ammessi e per la presentazione della richiesta a saldo, come da bando a regia GAL;
• comunicare tempestivamente al GAL eventuali scostamenti dalla tempistica stabilita dal bando, al fine di individuare possibili soluzioni e prevenire penalità per il beneficiario predeterminato e, conseguentemente, per il GAL.
Art. 7 Varianti e modifiche
La gestione di varianti e modifiche segue i principi riportati negli Indirizzi procedurali generali approvati dalla Regione del Veneto (DGR 2112/2017 - Sezione II, paragrafo 2.8.4) e dai Manuali di Avepa.
In linea di massima nel corso della realizzazione dell'operazione non sono ammesse varianti. Tuttavia, in quanto non considerate varianti, sono ammissibili modifiche non sostanziali, se coerenti con gli obiettivi del progetto di cooperazione e rappresentate dall’introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.
Si considerano modifiche non sostanziali: quelle modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi che, nell’ambito della medesima operazione finanziata, possono comportare anche una variazione della spesa tra interventi non superiore al 10% della spesa ammessa per l’operazione, così come il cambio di preventivo. La modifica non sostanziale va motivata e corredata da documenti comprovanti la congruità della spesa della soluzione proposta.
Le modifiche non sostanziali, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, devono essere autorizzate prima del termine per la conclusione dell’operazione, pena la non ammissibilità della spesa. Pertanto, il beneficiario deve richiedere preventivamente all’ufficio istruttore di esprimere un parere circa la possibilità di apportare tali modifiche non sostanziali all’operazione ammessa a finanziamento.
Art. 8 Domanda di pagamento
Ai fini del pagamento dell’aiuto il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali di Avepa.
Per la domanda di acconto/saldo si applicano le disposizioni previste dal documento “Indirizzi Procedurali Generali” del PSR e dai Manuali Avepa.
L’entità dell’acconto è stabilita in rapporto alla spesa sostenuta per l’avanzamento nella realizzazione dell’operazione. Ai fini della concessione dell’acconto, l’importo minimo di spesa giustificata deve essere pari ad almeno il 30% dell’importo totale di spesa ammessa. Il beneficiario può richiedere l’erogazione di un unico acconto, il cui importo, tenuto conto dell’eventuale anticipazione erogata, non superi l’80% del contributo concesso.
L’erogazione dell’acconto o del saldo avviene entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di
pagamento.
Art. 9 Riduzioni, sanzioni e penalità
In caso di accertamento di inadempienze da parte di AVEPA rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d’intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell’aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all’eventuale esclusione dalla misura per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.
Nel caso in cui il beneficiario predeterminato sia soggetto a riduzioni o revoca totale tali da compromettere la realizzazione dell’intervento a suo carico e, quindi, tali da compromettere la realizzazione del progetto Veneto Rurale, il GAL si riserva di applicare al beneficiario predeterminato una penalità economica proporzionale al danno economico subito.
Nel caso in cui il beneficiario predeterminato non rispetti gli impegni in riferimento alle tempistiche di realizzazione dell’Intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”, provocando una conseguente penalizzazione da parte di Regione Veneto al GAL con una riduzione del contributo per il Tipo di Intervento 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL”, il GAL si riserva di applicare al beneficiario predeterminato una penalità economica proporzionale al danno economico subito.
Art. 10 Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dati personali
I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative. Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell’UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.
Art. 11 Controversie
Per tutte le controversie tra il GAL e il beneficiario predeterminato che non siano definibili in via amministrativa è competente il Foro di Padova, È esclusa ogni responsabilità del GAL su controversie che dovessero insorgere fra soggetto beneficiario e AVEPA, appaltatori dei lavori o altri soggetti.
Art. 12 Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalla convenzione, si fa riferimento al Tipo di Intervento “19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali” del PSL del GAL Patavino, al relativo bando GAL, al PSR, al documento “Indirizzi Procedurali Generali”, ai Manuali di AVEPA e alle norme generali del C.C.
Art. 13 Durata
La convezione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà termine con la chiusura di tutte le procedure amministrative e rendicontative prevista dal bando a regia GAL e, in ogni caso, non oltre il 30.11.2021.
Letto, firmato e sottoscritto
Monselice, lì xxxxxx
Per il GAL Patavino Per il Comune di Arquà Xxxxxxxx Il Presidente Il Sindaco