Global Business Traveller
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L’Assicurazione per viaggi d’affari della CSS
Condizioni complementari (CC) per l’Assicurazione di protezione giuridica Edizione 07.2009
Le presenti Condizioni complementari integrano le Condizioni generali d’assicurazione (CGA) Global Business Traveller, Edizione 06.2009 alla base del contratto assicurativo.
Indice
Art. 1 | Istituzione d’assicurazione | 2 |
Art. 2 | Liquidazione dei sinistri | 2 |
Art. 3 | Eventi assicurati | 2 |
Art. 4 | Eventi assicurati in dettaglio | 2 |
Art. 5 | Estensione delle prestazioni di protezione giuridica | 2 |
Art. 6 | Definizione Europa | 2 |
Art. 7 | Validità temporale | 2 |
Art. 8 | Limitazioni generali | 2 |
Art. 9 | Liquidazione di xxxxxxxx e mandato ad un avvocato | 3 |
Art. 10 | Procedura arbitrale | 3 |
Art. 11 | Inosservanza di obblighi | 3 |
Soggetto giuridico: CSS Assicurazione SA, Xxxxxxxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxx xxxxxxx 0000, 0000 Xxxxxxx
Art. 1 Istituzione d’assicurazione
Istituzione d’assicurazione è la CSS Assicurazione SA con sede a Lucerna.
Art. 2 Liquidazione dei sinistri
La liquidazione dei casi di sinistro avviene a cura della Orion Assicurazione di protezione giuridica SA, Central- xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxx. Dopo la trasmissione del caso, quest’ultima decide riguardo all’ulteriore procedura da intraprendere e conduce, se del caso, delle trattative allo scopo di una liquidazione amichevole.
Art. 3 Eventi assicurati
La CSS concede alle persone assicurate protezione giuri- dica nei seguenti casi:
3.1 Eventi durante il viaggio di andata e ritorno come pure durante il soggiorno d’affari all’estero, in qualità di:
– conducente, detentore o proprietario del veicolo usato e locatario dei veicoli noleggiati all’estero;
– pedone, ciclista, ciclomotorista o passeggero di un qualsiasi mezzo di trasporto.
3.2 Eventi non concernenti il traffico
– per danni a persone e /o a cose ai sensi dell’art. 4.1;
– per controversie derivanti da contratti per riparazioni e noleggio ai sensi dell’art. 4.2 a);
– per vertenze derivanti da contratti di viaggio ai sensi dell’art. 4.2 b);
– per la pratica di un passatempo o di uno sport dilettan- tistico durante il soggiorno d’affari all’estero;
– per la frequenza di una scuola all’estero ai sensi dell’art.
4.2 c);
– per l’uso di una carta di credito ai sensi dell’art. 4.2 d).
3.3 In caso di controversie ai sensi dell’art. 4.3.
3.4 In caso di procedure penali e amministrative ai sensi dell’art. 4.4.
Art. 4 Eventi assicurati in dettaglio
4.1 Protezione giuridica per risarcimento danni
a) Rivendicazione di diritti a risarcimenti per danni fisici o materiali dovuti ad eventi del traffico o non concernen- ti il traffico (art. 3.1 e 3.2).
b) Sono esclusi dall’assicurazione: pretese di risarcimenti per furto, sottrazione, smarrimento di cose e abuso di carte di credito.
4.2 Protezione giuridica contrattuale
a) Protezione giuridica per contratti concernenti il veicolo Rappresentanza per vertenze dovute a contratti per riparazione e noleggio del veicolo usato durante il viaggio. Sono escluse le controversie su contratti d’acquisto e di leasing.
b) Protezione giuridica per contratti di viaggio Rappresentanza per controversie dovute a contratti di viaggio con un’agenzia di viaggio con domicilio in Sviz- zera, purché il foro competente si trovi in Svizzera e trovi applicazione il diritto svizzero.
c) Protezione giuridica per contratti concernenti le scuole Rappresentanza per controversie dovute a contratti che sono stati stipulati con scuole all’estero, purché il foro competente si trovi in Svizzera e trovi applicazione il diritto svizzero.
d) Protezione giuridica per contratti concernenti le carte di credito
Rappresentanza per vertenze con un’impresa rilascian- te carte di credito con domicilio in Svizzera, purché non si tratti di vertenze concernenti la violazione degli obblighi derivanti dal contratto relativo alle carte di credito.
4.3 Protezione giuridica per assicurazioni
Rappresentanza per controversie con istituti d’assicu- razione privati o pubblici con concessione in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, in relazione a un infor- tunio o malattia durante un viaggio d’affari. Viene inoltre concessa protezione giuridica per controversie con so- cietà straniere d’assicurazione, dovute al noleggio di veicoli a motore (auto, auto caravan, motocicletta, ciclo- motore e imbarcazione a motore e altro), come pure attrezzi sportivi non motorizzati per hobby e sport (limita- zioni vedi art. 8).
4.4 Protezione giuridica per procedure penali e amministrative Rappresentanza in un procedimento penale e amminist- rativo presso tribunali di polizia o penali stranieri, come pure nei confronti di autorità amministrative per addebito d’infrazione colposa della legislazione straniera.
Art. 5 Estensione delle prestazioni di protezione giuridica
La CSS assume, fino ad un importo complessivo massimo di CHF 250 000 in Europa o al massimo CHF 50 000 fuori dall’Europa per ogni caso di protezione giuridica, i se- guenti costi:
a) gli onorari del legale (avvocato o altro rappresentante che soddisfa la qualifica per il diritto applicabile alla procedura) che agisce per la persona assicurata;
b) i costi per perizie ordinate da Xxxxx, dall’avvocato inca- ricato di difendere gli interessi della persona assicurata oppure dal tribunale;
c) le spese giudiziarie e gli altri costi di procedura ed ese- cuzione a carico della persona assicurata;
d) i costi e le tasse a carico della persona assicurata nella decisione di pena pecuniaria, la multa deve essere per contro pagata della persona assicurata stessa;
e) le spese di giudizio della controparte, quando la perso- na assicurata è tenuta al loro pagamento;
f) a titolo di anticipo, le cauzioni penali fino a CHF 100 000 in Europa o CHF 50 000 fuori dall’Europa che vengono messe a carico della persona assicurata per evitare la carcerazione preventiva in un caso coperto (vedi art. 4.4). La persona assicurata è obbliga- ta al rimborso;
g) le spese per la necessaria comparizione davanti al tri- bunale, fino ad un massimo di CHF 3000;
h) i costi delle necessarie traduzioni e autenticazioni.
Art. 6 Definizione Europa
Fanno parte dell’Europa i paesi sino agli Urali, gli Stati del bacino mediterraneo, le isole Canarie e Madera.
Art. 7 Validità temporale
L’Assicurazione di protezione giuridica vale per casi di sinistro che avvengono nel corso della durata di un viag- gio d’affari. Un caso di protezione giuridica deve essere già considerato insorto nel giorno in cui l’infrazione reale o presunta di disposizioni legali o di obblighi contrattuali è stata commessa, oppure un eventuale danno è stato causato.
Art. 8 Limitazioni generali
La protezione giuridica non viene concessa:
a) per tutti i casi non riportati all’art. 3;
b) qualora dei terzi facciano valere dei diritti di risarci- mento danni nei confronti della persona assicurata (tale difesa compete ad un’eventuale assicurazione di responsabilità civile);
c) per la rappresentanza della persona assicurata in caso di vertenze con la CSS o Orion, con l’avvocato incari- cato o l’esperto al quale si è rivolta;
d) per divergenze fra persone assicurate e /o aziende comprese nello stesso contratto;
Inoltre, per analogia non sono assicurati eventi ai sensi degli artt. 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7 e 17.8 delle
Condizioni generali d’assicurazione (CGA) Global Busi- ness Traveller, Edizione 06.2009.
Art. 9 Liquidazione di xxxxxxxx e mandato ad un avvocato
9.1 La liquidazione dei casi di sinistro è compito di Orion. Dopo la trasmissione del caso, quest’ultima decide riguar- do all’ulteriore procedura da intraprendere e conduce, se del caso, delle trattative allo scopo di una liquidazione amichevole.
9.2 La persona assicurata deve astenersi da qualsiasi interven- to nelle trattative condotte da Xxxxx. In particolare, essa non può in alcun caso assegnare incarichi ad avvocati o altre persone oppure concludere transazioni di propria iniziativa.
9.3 Ad eccezione dei casi urgenti, la persona assicurata non può obbligare Xxxxx a far intervenire un avvocato, senza prima averle dato la possibilità di regolarizzare amiche- volmente la controversia.
9.4 Se in caso di conflitto d’interesse o per rappresentare la persona assicurata in occasione di una procedura giu- diziaria o amministrativa è necessario ricorrere all’inter- vento di un avvocato, la persona assicurata può sceglierlo liberamente. Se costui è rifiutato da Xxxxx, la persona assicurata ha il diritto di proporre tre ulteriori avvocati, fra i quali Xxxxx sceglie quello a cui assegnare il mandato.
9.5 Per danni che fossero causati da cattiva conduzione del mandato da parte dell’avvocato incaricato dalla persona assicurata stessa, è rifiutata qualsiasi responsabilità.
Art. 10 Procedura arbitrale
10.1 Se al momento della liquidazione di un caso di sinistro coperto sorge una divergenza di opinioni fra la persona assicurata e Xxxxx, oppure Xxxxx rifiuta la sua prestazione per un provvedimento per il quale, secondo la sua opinio- ne, non esiste una sufficiente probabilità di successo, essa deve motivare immediatamente per iscritto la sua opinio- ne e informare la persona assicurata sul suo diritto ad introdurre il seguente procedimento arbitrale: La persona assicurata e Xxxxx designano di reciproco accordo un giurista competente (per es. avvocato, giudice) quale arbi- tro unico. Questi decide di norma sulla base di un solo scambio informale di scritti, ed imputa le spese di proce- dura alle parti in base al risultato. Per il resto sono applica- bili le disposizioni del Diritto cantonale e del Concordato circa la giurisdizione arbitrale, segnatamente in caso di disaccordo sulla nomina dell’arbitro unico.
10.2 Se Xxxxx rifiuta la sua prestazione per un provvedimento, per carente probabilità di successo, la persona assicurata può – direttamente o dopo la procedura arbitrale – intraprendere a proprie spese quei passi che le sembrano appropriati. Se la persona assicurata ottiene un risultato più favorevole rispetto a quanto proposto da Xxxxx o ri- spetto alla soluzione risultante da un lodo arbitrale, allora le saranno rimborsate le spese sostenute nell’ambito delle prestazioni accordate ai sensi dell’art. 5.
Art. 11 Inosservanza di obblighi
La protezione giuridica può essere rifiutata, se la persona assicurata colpevolmente non osserva gli obblighi conte- xxxx nelle disposizioni di protezione giuridica.
Form. 346zi-12.12-pdf