Contratto di fornitura di beni
REGIONE BASILICATA
Contratto ad esecuzione periodica e continuativa
Contratto di fornitura di beni
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI N. 4 CONTROPULSATORI AORTICI CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALL’U.O.C. DI CARDIOCHIRURGIA DELL’A.O.R. “SAN CARLO” DI POTENZA
DISCIPLINARE DI GARA
S O M M A R I O
PARTE PRIMA
OGGETTO GARA - IMPORTO GARA - ONERI E PRESCRIZIONI GENERALI
Art. 1. – Indizione della gara Art. 2. – Oggetto della gara
Art. 3. – Caratteristiche della fornitura Art. 4. – Importo a base di gara
Art. 5. – Definizioni
Art. 6. – Leggi e norme di riferimento
Art. 7. – Ammissibilità alla partecipazione alla gara Art. 8. – Esclusione dalla partecipazione alla gara
Art. 9. – Divieto di cessione del contratto e subappalto Art. 10. – Xxxxx, obblighi e responsabilità della Ditta Art. 11. – Cauzioni
PARTE SECONDA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER L’OFFERTA
Art. 12. – Generalità
Art. 13. – Relazione tecnica – Dichiarazione di rispondenza ai requisiti tecnici Art. 14. – Programma di addestramento del personale
PARTE TERZA
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHESTA - PROCEDURA DI GARA - AGGIUDICAZIONE
Art. 15. – Documentazione per la partecipazione alla gara Art. 16. – Contenuto della busta “A”
Art. 17. – Contenuto della busta “B” Art. 18. – Contenuto della busta “C”
Art. 19. – Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni
Art. 20. – Confezione ed invio dell’offerta Art. 21. – Offerta sostitutiva
Art. 22. – Termine di ricezione delle offerte Art. 23. – Validità dell’offerta
Art. 24. – Criteri di invalidazione delle offerte
Art. 25. – Altre condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara Art. 26. – Soccorso istruttorio
Art. 27. – Svolgimento della gara Art. 28. – Criterio di aggiudicazione Art. 29. – Offerte anomale
Art. 30. – Aggiudicazione in caso di parità di punteggio Art. 31. – Effetti dell’aggiudicazione e vincolo giuridico Art. 32. – Comunicazioni e informazioni sulla gara
Art. 33. – Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 Art. 34. – Disposizioni finali
A L L E G A T I
ALLEGATO 1 CAPITOLATO TECNICO
ALLEGATO 2 MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI PER AMMISSIONE
ALLEGATO 3 SCHEMA OFFERTA ECONOMICA
ALLEGATO 4 SCHEMA DI MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE PER LE IMPRESE CONCORRENTI
ALLEGATO 5 SCHEMA DI MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE PER LE IMPRESE AUSILIARIE
ALLEGATO 6 CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
PARTE PRIMA
OGGETTO GARA - IMPORTO GARA - ONERI E PRESCRIZIONI GENERALI
Art. 1. - Indizione della gara
L’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”, con sede in Potenza alla via Xxxxxx Xxxxxxx, nel seguito definita brevemente "Stazione Appaltante" bandisce una gara nella forma della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e 36, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il criterio di aggiudicazione utilizzato sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.
La gara verrà espletata nell’osservanza delle norme contenute nel citato D. Lgs. n. 50 del 2016 ed ha per oggetto l’affidamento della fornitura in service di n. 4 contropulsatori aortici, con relativo materiale di consumo, occorrenti all’U.O.C. di CardioChirurgia dell’A.O.R. San Carlo, come meglio descritto nel successivo art. 2, e negli allegati al presente Disciplinare.
Art. 2. - Oggetto della gara
L’oggetto della gara è rappresentato dall’affidamento della fornitura in service di n. 4 contropulsatori aortici, con relativo materiale di consumo, occorrenti all’U.O.C. di CardioChirurgia dell’A.O.R. San Carlo da eseguirsi in ottemperanza alle prescrizioni del presente Disciplinare e dei relativi allegati.
La durata della fornitura è fissata in un anno, salva interruzione anticipata all’esito della procedura di gara espletata dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, decorrenti dal termine previsto dall’articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di:
a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
b) sospendere, reindire, differire, spostare, non aggiudicare motivatamente o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro;
c) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
Art. 3. - Caratteristiche della fornitura
Le caratteristiche della fornitura in oggetto, costituita da un solo lotto di gara, sono esplicitate ed illustrate analiticamente nell’Allegato 1 “Capitolato Tecnico”, facente parte integrante del presente Disciplinare.
Art. 4. - Importo a base di gara
L’importo annuale complessivo a base d’asta, comprensivo di ogni onere e spesa e al netto di IVA, è pari ad € 120.000,00. CIG.704346967D
Non sono ammesse offerte in aumento sul totale a base d’asta.
Le prestazioni di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta all’Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633), da sommarsi all’importo di cui sopra, a carico della Stazione Appaltante, in base all’aliquota vigente al momento del pagamento.
Art. 5. - Definizioni
Nell’ambito del presente Disciplinare verranno adottate le seguenti definizioni:
a) Stazione Appaltante: Ente che indice la gara per l’appalto in questione (in sigla: SA);
b) Offerenti: Ditta, Impresa, Consorzio di Imprese o Associazione Temporanea di Imprese che partecipa alla gara;
c) Ditta Aggiudicataria: Ditta, Impresa, Consorzio di Imprese o Associazione temporanea di Imprese che si aggiudica la gara per l’appalto in questione, indicata anche come Ditta (in sigla: DA).
Art. 6. - Leggi e norme di riferimento
L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Disciplinare, nell’Allegato 1 “Capitolato Tecnico” e nei documenti complementari, nonché all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dalla Ditta:
a) Decreto Legislativo n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
b) D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni”, per le parti tuttora vigenti;
c) Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell’appalto", artt.1655-1677 (nel presente Disciplinare viene chiamato in modo abbreviato "c.c.");
d) Decreto Legislativo n. 81/2008 relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni;
e) Legge 19.3.1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”;
f) Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
g) Normative tecniche comunitarie e nazionali applicabili (UNI, EN, CEI, …);
h) D.P.R. 28.12.2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
i) Legge 12.3.1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
j) Legge 30.6.2003 n. 196 (tutela della privacy);
k) D. Lgs. 507/1992 (Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi);
l) D. Lgs. 46/1997 (recepimento della Direttiva 93/42/CEE sul marchio “CE”) e successive modifiche ed integrazioni;
m) D. Lgs. 37/2010 (Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi).
Xxxxx, altresì, parte integrante del presente Disciplinare e del successivo contratto di appalto l’Allegato 1 e gli ulteriori documenti complementari allegati al presente Disciplinare.
Nel presente Disciplinare e nei documenti complementari potranno essere richiamate leggi e norme specifiche vigenti che devono ritenersi integranti l’elenco soprastante.
Art. 7. - Ammissibilità alla partecipazione alla gara
Si rimanda al bando di gara e a quanto espressamente previsto nell’ambito del presente Disciplinare.
Art. 8. - Esclusione dalla partecipazione alla gara
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovino anche in una sola delle condizioni previste dall’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016.
Nel prosieguo del presente Disciplinare, e in particolare nell’art. 24, sono, comunque, riportate le ulteriori cause di esclusione previste.
Art. 9. - Divieto di cessione del contratto e subappalto
E’ vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105, del D. Lgs. n. 50/2016.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. la Ditta concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare, in ogni caso non superiore al 30%, nonché una terna di subappaltatori a norma del comma 6, del citato art. 105;
2. l’appaltatore deve depositare, in originale ovvero in copia autentica, il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della fornitura/servizi subappaltati;
3. con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, D. Lgs. n. 50/2016);
4. l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento ed, inoltre, l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’Ente provvederà a corrispondere gli importi delle forniture subappaltate direttamente al subappaltatore laddove sussistano le condizioni di cui al comma 13, dell’art. 105, del D. Lgs. n. 50/2016.
È fatto obbligo per l’aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante contraente sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario.
La Ditta dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto. Sul punto si precisa che, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I. o un Consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle Imprese facenti parte del R.T.I. o del Consorzio.
Il subappalto dovrà, comunque, essere autorizzato con formale atto dell’Ente. Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la Ditta Aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso la Stazione Appaltante, sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione commessa da parte del subappaltatore
alle norme previste dall’Allegato 1 e dalla ulteriore documentazione complementare allegata. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 10. - Oneri, obblighi e responsabilità della Ditta
Si rimanda a quanto riportato nel presente Disciplinare, nell’ambito dell’Allegato 1
“Capitolato Tecnico” e della ulteriore documentazione complementare allegata.
È a carico della Ditta, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro.
Art. 11. – Cauzioni
Si rimanda al bando di gara e a quanto previsto nell’ambito del presente Disciplinare.
PARTE SECONDA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER L’OFFERTA
Art. 12 - Generalità
Nella presente “Parte Seconda” sono descritti nel dettaglio i contenuti di alcuni dei documenti tecnici da presentare a corredo dell’offerta ed elencati nel successivo Art. 17.
–.
Art. 13 - Relazione tecnica - Dichiarazione di rispondenza ai requisiti tecnici
L’Offerente è tenuto a redigere apposita relazione tecnica che contenga tutte le informazioni necessarie e sufficienti a consentire alla commissione incaricata della valutazione delle offerte di verificare il rispetto delle caratteristiche tecniche minime richieste.
La predetta relazione tecnica, pertanto, deve contenente tutti gli elementi e tutte le informazioni che consentano di verificare il soddisfacimento dei requisiti minimi riportati nell’Allegato “1” al presente disciplinare, al fine di ammettere esclusivamente le offerte che posseggano tutti i predetti requisiti ed esaminare i requisiti tecnici dei prodotti costituenti l’offerta.
Tale relazione deve essere timbrata e sottoscritta dal Rappresentante Legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso, nonché corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.
Si precisa inoltre che la presenza nella relazione tecnica, così come in generale nella busta B, di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico relativo all’offerta (busta C) costituisce causa di esclusione dalla gara.
Art. 14 - Programma di addestramento del personale
La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire, con proprio personale tecnico specializzato, idoneo corso di formazione ed addestramento al corretto uso pratico- operativo dei dispositivi, da effettuarsi in loco, rivolto al personale addetto all’utilizzo dell’apparecchiatura e comunque a tutto il personale sanitario e tecnico che verrà indicato dall’Azienda.
Tempi e modalità di tale corso verranno concordati preventivamente in base alle esigenze dell’Azienda.
Rimane a carico della società fornitrice l’effettuazione di ogni eventuale corso di aggiornamento, rivolto al personale utilizzatore e al personale tecnico, che si rendesse necessario a seguito di aggiornamenti della strumentazione fornita ovvero in caso di avvicendamento del personale addetto.
A tal proposito l’Offerente dovrà predisporre un programma di addestramento indicando:
a) i destinatari della formazione;
b) la durata dell’intervento formativo;
c) gli argomenti trattati;
d) le qualifiche dei formatori;
e) il materiale didattico fornito.
PARTE TERZA
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA - PROCEDURA DI GARA - AGGIUDICAZIONE
Art. 15. - Documentazione per la partecipazione alla gara
Si riportano di seguito le modalità di presentazione dell’offerta:
a) il plico contenente le buste interne della documentazione e dell’offerta economica descritte rispettivamente ai successivi articoli 16, 17 e 18, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, anche con autoprestazione di cui all’articolo 8, Decreto Legislativo n. 261 del 1999, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al bando di gara e all’indirizzo di cui all’Allegato A, punto III), del bando di gara;
b) la consegna a mano del plico direttamente all’indirizzo di cui alla precedente lettera a), è ammessa anche senza formalità, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
c) farà fede la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione;
d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
e) il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; si consiglia, altresì, di apporre all’esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE»;
f) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata, preferibilmente con nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste;
g) le buste interne devono essere chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; almeno la busta interna contenente l’offerta economica di cui al successivo art. 18 (busta “C” – «Offerta economica») deve essere, altresì, sigillata, preferibilmente con nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera f);
h) il plico deve contenere al proprio interno due buste/plichi recanti l’intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:
- Busta A - «Documentazione amministrativa».
- Busta B - «Offerta tecnica» -.
- Busta C - «Offerta economica» -.
Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana.
Art. 16. - Contenuto della busta "A"
Nel plico oltre alla domanda di partecipazione devono essere contenuti:
a) elenco della documentazione prodotta ed inclusa nella medesima busta “A”;
b) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso:
b.1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo Capo 16.1;
b.2) dei requisiti di ordine speciale relativi alle capacità economico-finanziaria e tecnica di cui ai successivi Capi 16.2 e 16.3;
c) garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 93, del Decreto Legislativo n. 50/2016, costituita, a scelta dell’offerente, da:
c.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria provinciale o presso le Aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante;
c.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106, del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, del D. Lgs. n. 58/1998, recante le clausole di cui all’art. 93, del D. Lgs. n. 50/2016 e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
d) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50/2016, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 103, del Decreto Legislativo n. 50/2016, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
d.1)deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
d.2)si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all’interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
e) copie degli allegati (Allegato 1) “Capitolato Tecnico”, e “Capitolato speciale di gara” (Allegato 6), timbrati e firmati su ogni foglio dal Legale Rappresentante del concorrente o da persona munita dei necessari poteri, per presa visione ed accettazione integrale di quanto negli stessi riportato;
f) XXXXXX rilasciato dal sistema AVCPASS dopo che il concorrente ha eseguito la registrazione al servizio ed indicato a sistema il CIG della procedura cui intende partecipare;
g) limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
h) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari, ai sensi dell’articolo 48, del Decreto Legislativo n. 50/2016, deve essere allegato:
h.1)se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione delle prestazioni o della quota di prestazioni affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del decreto legislativo n.
50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell’offerta o unitamente a questa;
h.2)se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o
capogruppo e l’indicazione delle prestazioni o della quota di prestazioni da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
h.3)in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi 16.1, 16.2 e 16.3, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
j) limitatamente ai consorzi stabili e ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:
j.1) ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016, devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
j.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto J.1) devono possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 16.1;
j.3) qualora siano indicate più imprese consorziate, si invita ad individuare quale di queste assume la qualifica di affidataria ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008; quest’ultima deve dichiarare espressamente di accettare tale individuazione; l’assenza delle indicazioni di cui al presente punto J.3) non è causa di esclusione a condizione che le stesse siano fornite nell’ambito degli adempimenti successivi all’aggiudicazione;
i) limitatamente alle reti di imprese: le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e alla determina AVCP n. 3 del 23.04.2013, oltre che a quanto indicato nel presente disciplinare;
l)limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89, del Decreto Legislativo n. 50/2016, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e alla capacità tecnico-organizzativa, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa “ausiliaria”), alle condizioni di cui al successivo articolo 25, lettera a);
m) limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del subappalto: una dichiarazione, ai sensi dell’articolo 105, del Decreto Legislativo n. 50/2016, con la quale il concorrente indica quali prestazioni intende subappaltare e la corrispondente incidenza percentuale sul canone complessivo, in ogni caso non superiore al 30%, nonché una terna di subappaltatori a norma del comma 6, del citato art. 105;
n) ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC: a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: è richiesta la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, l’indicazione:
n.1)del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
n.2) per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
n.3)per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza;
n.4)per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
16.1. Requisiti di ordine generale
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell’articolo 19, del presente Disciplinare, attestanti l’assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti come segue:
1) requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, costituiti dall’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura. La dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
---il titolare in caso di impresa individuale;
---tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
---tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
---tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i compiti di direzione o di vigilanza, ovvero tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
--- tutti i direttori tecnici;
---limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50 per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50 per cento (in ogni caso persone fisiche);
---il procuratore o l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l’offerta;
2) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione:
2.1) di cui all’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016, attestati dal concorrente mediante dichiarazione di inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444, del codice di procedura penale, anche con riferimento ai subappaltatori nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50 del 2016, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319- quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
La predetta dichiarazione è obbligatoria per tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1). Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
La dichiarazione di cui al presente punto 2.1 deve riguardare anche tutti i soggetti di cui al precedente numero 1) che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:
- se vi siano o non vi siano soggetti di cui al precedente numero 1) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- qualora vi siano soggetti di cui al precedente numero 1) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, l’assenza delle cause di cui al presente punto 2.1) in capo a tali soggetti cessati; la dichiarazione può essere rilasciata anche direttamente dal soggetto cessato;
- qualora vi siano soggetti di cui al precedente numero 1) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato, dimostrabili documentalmente.
N.B. Ai fini della dichiarazione (e per non incorrere nell’esclusione per falsa dichiarazione) si devono dichiarare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (“patteggiamenti”), compresi i casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p.. Si fa presente anche che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; pertanto la produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante detta intrinseca incompletezza non è idonea a surrogare l’obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che, pertanto, deve essere sempre prodotta; nei casi di incertezza si consiglia all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale anche il soggetto interessato può prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Non è necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, oppure la revoca, sempre che la riabilitazione, l’estinzione o la revoca sia stata dichiarata con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati. Limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una
pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, l’operatore economico o il subappaltatore è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; in tal caso la stazione appaltante può ammettere l’operatore economico laddove ritenga che le misure siano sufficienti.
2.2) di cui all’articolo 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016, mediante dichiarazione da parte dell’Operatore Economico di insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67, del D. Lgs. n. 159 del 2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto e di insussistenza di procedimenti pendenti per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza;
2.3) di cui all’articolo 80, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, mediante dichiarazione da parte dell’Operatore Economico di assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, nonché dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
N.B. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del D.M. Lavoro e politiche sociali 30.01.2015, pubblicato sulla GURI n. 125 dell’01.06.2015. L’esclusione non è disposta quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2.4) di cui all’articolo 80, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, dichiarati come segue:
a) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
N.B. Si rammenta che la dichiarazione deve essere resa, tra l’altro, per tutte le infrazioni comunque risultanti sul sito dell'Osservatorio alla data della presentazione della dichiarazione, anche se gli effetti delle stesse siano decaduti, pena la successiva esclusione dalla gara e le ulteriori conseguenze per dichiarazione mendace. L’operatore economico o il subappaltatore è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; in tal caso la stazione appaltante può ammettere l’operatore economico laddove ritenga che le misure siano sufficienti.
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale) e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità o affidabilità, quali:
- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
N.B. La dichiarazione deve essere resa per tutti gli illeciti commessi nell’esercizio dell’attività professionale, essendo la valutazione della gravità degli stessi di pertinenza della Stazione Appaltante. A titolo esemplificativo, il concorrente dovrà dichiarare eventuali risoluzioni contrattuali intervenute relativamente ad appalti con altre pubbliche amministrazioni.
d) che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016, in quanto né personale della stazione appaltante né prestatori di servizi attivi nello svolgimento della procedura di aggiudicazione ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o di altro tipo correlato all’offerta di questo operatore economico;
e) che non sussiste alcuna distorsione della concorrenza in quanto né l’operatore economico né un'impresa allo stesso collegata ha fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di dell'appalto;
f) che non è stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231 del 2001 (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n.
286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, esclusione dagli appalti disposta ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001; incapacità a contrattare imposta o divieto di concludere contratti imposti in applicazione degli articoli 32-quater o 603- ter del codice penale) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
g) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’X.X.XX. per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990 o, in ogni caso, che tale violazione è stata rimossa;
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
l) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge
n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
m) che, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, non si trova oppure si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; a tal fine deve dichiarare, alternativamente:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
2.5) di cui all’articolo 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50 del 2016, attestati dall’operatore economico mediante dichiarazione di assenza di iscrizioni nel casellario informatico efficaci ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, per avere l’operatore economico presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto;
3) assenza di partecipazione plurima, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione.
16.2. Capacità economico-finanziaria
La capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 50/2016 deve essere dimostrata dal concorrente attraverso la presentazione nella documentazione di gara di due idonee referenze bancarie.
16.3. Capacità tecnico-professionale.
• di possedere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la
produzione e/o commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante le eventuali sospensioni o revoche delle stesse;
• l’elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni o nel periodo di attività qualora inferiore a 3 anni, da cui si evinca l’effettuazione di forniture di caratteristiche analoghe (“Dispositivi Medici in generale”) a quelle per le quali la Ditta concorre, complete di committente, tipologia di fornitura, periodo ed importo, con buon esito e senza contestazioni di sorta;
Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all’articolo 48, del Decreto Legislativo n. 50/2016.
Art. 17. – Contenuto della busta “B”
In tale buste deve essere contenuta esclusivamente l’offerta tecnica, illustrante i prodotti offerti e oggetto di esame, secondo le tipologie specificate nell’Allegato “1” al presente disciplinare, come descritto nel presente Capo:
a) il concorrente deve presentare:
a.1) elenco della documentazione prodotta ed inclusa nella medesima busta
“B”;
a.2) relazione tecnica - dichiarazione di rispondenza ai requisiti tecnici richiesti, esclusivamente in lingua italiana, ovvero corredata di traduzione in lingua italiana a norma di legge, riportante la conformità ai requisiti minimi illustrati nelle descrizione riportata nell’Allegato “1” al presente disciplinare. Tale relazione deve essere redatta secondo quanto prescritto nell’articolo 13 del presente disciplinare, timbrata e sottoscritta dal Rappresentante Legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso;
a.3)scheda informativa dispositivo. Si precisa che, con riferimento alla scheda in parola, la Ditta è obbligata, pena l’esclusione, ad indicare sia il codice CND che il numero di iscrizione al Repertorio previsto dal Ministero della Salute. In tale scheda, redatta in lingua italiana, devono essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all’individuazione dei requisiti tecnici dei prodotti;
a.4) catalogo ufficiale illustrato in corso di validità su cui sono riportati tutti codici offerti;
a.5) depliants illustrativi, ove esistenti, e istruzioni per l’uso in lingua italiana. a.6) scheda tecnica dei prodotti offerti;
b) il concorrente deve presentare:
b.1)copia dell’offerta economica debitamente compilata ma priva di qualsiasi riferimento ai prezzi di listino o praticati;
b.2)copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
Valgono le seguenti precisazioni:
1) dall’offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica;
2) i documenti sopra indicati, eventualmente prodotti in lingua straniera, devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana a norma di Legge;
3) i documenti prodotti dalle Imprese comunitarie debbono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti direttive dell’Unione Europea.
Art. 18. - Contenuto della busta "C"
L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sui prezzi presunti, così come indicati negli atti di gara, al netto dell'IVA.
In tale busta deve essere contenuto:
C.1) Offerta economica, che deve contenere le seguenti informazioni:
• denominazione del concorrente con relativo codice fiscale / partita IVA;
• qualifica dell'offerente sottoscrittore;
• % di ribasso applicato sul prezzo totale posto a base d’asta del Lotto
• importo totale al netto del ribasso praticato
• prezzo unitario dei consumabili al netto dello sconto praticato IVA esclusa;
• aliquota IVA;
• costi della sicurezza, da indicare a pena di esclusione;
• percentuale annua del service per singolo contropulsatore;
• percentuale annua della manutenzione full risk per singolo contropulsatore.
C.2 dichiarazione di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le forniture;
C.3) dichiarazione di aver giudicato, nell’effettuare l’offerta, il prezzo equo e remunerativo, anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali delle forniture, che sul costo della mano d’opera, dei noli, dei trasporti, nonché di tutti gli oneri a carico della DA previsti dal presente Disciplinare e nel Capitolato speciale;
C.4) listino prezzi in corso di validità relativo alla tipologia di prodotti inclusi nel Lotto.
L'offerta deve essere redatta tenendo conto delle sotto elencate precisazioni:
% L’offerta economica, con imposta di bollo assolta, è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente gli stessi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
% L’offerta economica dovrà essere incondizionata;
% il prezzo totale offerto non potrà, in ogni caso, superare la base d'asta fissata; saranno pertanto escluse le offerte con importi pari o superiori alla relativa base d'asta;
% il ribasso percentuale unico e il prezzo netto dovranno essere indicati con n. 2 cifre decimali per consentire il confronto omogeneo delle offerte economiche, IVA esclusa;
% i prezzi devono intendersi comprensivi di qualunque altro onere, anche se non previsto, necessario per il normale espletamento della fornitura oggetto del presente appalto;
% i prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura;
% In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
% l’offerta vincola la ditta concorrente mentre la stazione appaltante potrà sempre revocare la procedura di gara. Il mancato rispetto da parte della Ditta degli impegni assunti con la presentazione dell’offerta, verrà ritenuto dall’Azienda Ospedaliera “grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c, del D.Lgs. 50/2016, con conseguente esclusione della DA dalla futura partecipazione alle procedure di affidamento in economia, né potrà essere affidataria di subappalti, e non potrà stipulare i relativi contratti;
% in caso di offerta sottoscritta da persona munita di procura, detta procura, che deve riguardare lo specifico appalto o, in genere, tutti gli appalti per forniture delle Amministrazioni Pubbliche, deve essere trasmessa alla Stazione appaltante unitamente alla documentazione di gara in originale o in copia conforme, pena l'esclusione. La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il rappresentato, non è titolo sufficiente a presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura deve rivestire la forma dell'atto pubblico, essere cioè redatta a norma dell'art. 2699 c.c., con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o copia conforme).
Sono ritenute nulle e comunque non valide:
% Le offerte non firmate con nome e cognome del legale rappresentante e prive della ragione sociale e della carica rivestita dal legale rappresentante;
% Le offerte nelle quali il prezzo non sia indicato in cifre ed in lettere espresse in modo determinato e con semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altre ditte;
% Le offerte condizionate, o sottoposte a condizioni contrattuali non compatibili con quanto previsto nella presente lettera di invito
Art. 19. – Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni
Si riportano di seguito alcune disposizioni inerenti la documentazione, le dichiarazioni e le comunicazioni:
a) tutte le dichiarazioni richieste:
a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47, del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall’indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente, dove la Stazione Appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
b) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione Appaltante disponibili ai sensi del successivo articolo 32, lettera c), che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
c) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016;
e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli
18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
f) le comunicazioni della Stazione Appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dal presente Disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni possono essere effettuate anche mediante telefax o posta elettronica certificata, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall’ordinamento.
Art. 20. - Confezione ed invio dell’offerta
Si rimanda a quanto previsto nell’ambito del precedente articolo 15.
Art. 21. - Offerta sostitutiva
E’ ammessa la presentazione di offerta sostitutiva di offerta già presentata, a condizione che:
a) sia presentata dal medesimo Offerente;
b) revochi e non integri la precedente offerta;
c) riporti sul plico la dicitura “OFFERTA SOSTITUTIVA” scritta in ROSSO;
d) sia presentata entro i termini stabiliti nel presente Disciplinare. Le condizioni enunciate devono verificarsi simultaneamente.
Art. 22. - Termine di ricezione delle offerte
Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio di cui al bando di gara e secondo le modalità dettate al precedente articolo 15.
Si avverte che ogni offerta presentata oltre il termine sopra indicato sarà ritenuta come “NON PERVENUTA”, anche se sostitutiva di offerta precedente.
Art. 23. - Validità dell’offerta
L’offerta è revocabile incondizionatamente solo e soltanto prima del termine di scadenza per la presentazione dell’offerta.
Trascorso tale termine, la proposta contrattuale diventa irrevocabile e la Ditta concorrente è vincolata alle condizioni espresse nella propria offerta per un periodo di
180 (centottanta) giorni solari e consecutivi a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta. L’offerta è tacitamente prorogata per ulteriori 180 giorni nella sua validità se la Ditta offerente non provvederà formalmente alla sua revoca.
L’offerta non potrà in alcun modo essere ritirata prima della conclusione delle operazioni di gara.
Art. 24. - Criteri di invalidazione delle offerte
Cause di esclusione:
a) sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le offerte:
a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui al bando di gara, indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
a.2) con modalità di chiusura e di confezionamento sostanzialmente difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
a.3) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la
denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale è sufficiente l’indicazione dell’operatore economico designato mandatario o capogruppo;
a.4) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
b) sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, senza che si proceda all’apertura delle buste interne, le offerte:
b.1) mancanti della busta interna “C” ( “Offerta economica”);
b.2) la cui busta interna dell’offerta economica presenti modalità di chiusura e di confezionamento sostanzialmente difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
b.3) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni non veritiere;
b.4) il cui concorrente non abbia presentato quanto prescritto per l’attestazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti per la partecipazione o quanto presentato non evidenzi il possesso di questi ultimi in misura sufficiente;
b.5) il cui concorrente abbia dichiarato di voler subappaltare una quota della fornitura superiore a quella ammessa o di voler cedere il contratto;
b.6) il cui concorrente, qualora abbia fatto ricorso all’avvalimento, non abbia rispettato quanto prescritto dall’articolo 89, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dall’articolo 25, lettera a), del presente Disciplinare; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti b.x) operano anche nei confronti dell’impresa ausiliaria;
c) sono escluse, dopo l’apertura della busta interna contenente l’offerta economica, le offerte:
c.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
c.2) che rechino l’indicazione di un importo per la fornitura maggiore o uguale all’importo a base d’appalto;
c.3) che rechino, in relazione all’indicazione delle offerte in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
c.4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione Appaltante;
d) sono, comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
d.1) di concorrenti per i quali sussista unicità di centro decisionale;
d.2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione Appaltante;
d.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente Disciplinare, ancorché non indicate nel presente elenco;
d.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
d.5) in particolare, sono escluse le offerte la cui offerta tecnica sia in contrasto con disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili.
Art. 25. – Altre condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara
Si riportano di seguito ulteriori condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara.
a) avvalimento: l’avvalimento è ammesso alle seguenti condizioni:
a.1) in relazione ai requisiti relativi alle capacità economico-finanziaria e tecnica; a.2) per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016
non è consentito che dello stesso ausiliario si avvalga più di un concorrente; a.3) alla documentazione amministrativa devono essere allegati:
sub. 1) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
sub. 2) una o più dichiarazioni dell’impresa ausiliaria con la/le quale/i quest’ultima:
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016, secondo le modalità di cui al Capo
16.1 del precedente articolo 16;
- si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
- attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo n. 50/2016;
sub. 3) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali e ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procede ad escludere il concorrente ed escute la garanzia.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito dal concorrente che partecipa alla gara e allo stesso è rilasciato il certificato di esecuzione.
b) riduzione dell’importo della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, la cauzione provvisoria può essere ridotta. Per beneficiare della diminuzione della garanzia provvisoria dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato. In particolare, il concorrente dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati
dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. Si precisa inoltre che in caso di
R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa;
Art. 26. - Soccorso istruttorio
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richiesti ai sensi della vigente legislazione e dagli atti di gara, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, il Seggio di gara procederà ad azionare la procedura relativa al soccorso istruttorio, con l’applicazione nei confronti del concorrente del pagamento a favore della Stazione Appaltante di una sanzione pecuniaria in misura pari all’1 per mille.
Art. 27. - Svolgimento della gara
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un Seggio di gara (presieduto dal Responsabile del procedimento alla presenza di due testi di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante) e da un’apposita Commissione giudicatrice appositamente nominati dall’A.O.R. ai sensi dell’art. 77, del D. Lgs. n. 50/2016. La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (art. 77, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016).
Nel giorno, nel luogo e nell’ora stabiliti il Responsabile del procedimento, in presenza di due testi costituito in Seggio di gara procederà, in seduta pubblica:
1. alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti;
2. all’apertura dei plichi stessi;
3. all’apertura della Busta “A” - Documentazione Amministrativa - e verifica del contenuto, sia sotto il profilo della completezza formale, che della conformità alle prescrizioni di gara;
4. all’apertura della Busta “B” – Offerta Tecnica - delle Ditte ammesse al prosieguo della gara ed alla verifica della mera rispondenza dei documenti in esso contenuti alle prescrizioni di gara;
5. a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
6. tutte le buste “C” contenenti le offerte economiche delle Ditte concorrenti, verranno racchiuse in un unico plico che, chiuso, sigillato e controfirmato dai componenti del seggio e da alcuni rappresentanti delle Ditte presenti alla seduta di gara, verrà custodito in luogo protetto.
E’ in facoltà del Presidente del Seggio di gara richiedere alle Ditte partecipanti, in caso di documentazione incompleta, tutti i chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio ritenuti utili per l’assunzione delle proprie determinazioni, chiarimenti che devono essere prodotti, nei modi previsti dalle disposizioni normative vigenti, non oltre i termini indicati nella richiesta dell’A.O.R..
La richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio non deve in alcun caso violare la par condicio dei concorrenti.
7. Il Presidente del Seggio procederà a dichiarare chiusa la seduta pubblica, invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale, con l’avvertenza che la seduta pubblica di gara, per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, verrà comunicata,
nei modi previsti dalle disposizioni normative vigenti, a tutte le Ditte con almeno tre giorni lavorativi di anticipo.
8. La Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta “B – Offerta tecnica” procede:
a) a verificare la rispondenza della documentazione tecnica presentata, in relazione a quanto richiesto dagli atti di gara, provvedendo ad ammettere alla fase successiva esclusivamente le offerte rispondenti a quanto richiesto;
b) alla verifica dei requisiti minimi prescritti, di cui all’Allegato “1”, procedendo all’esclusione laddove anche solo uno soltanto di tali requisiti non sia soddisfatto;
Il Seggio di gara e la Commissione Giudicatrice IN SEDUTA PUBBLICA nel giorno e nell’ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità previste dalla normativa vigente, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, procedono a:
a) comunicare l’esito della valutazione delle offerte tecniche;
b) all’apertura delle Buste contenenti le offerte economiche. Il Presidente della Seggio procede, inoltre:
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, a disporre l’esclusione della Ditta;
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione dei prezzi, l’assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, a disporre l’esclusione della Ditta;
c) alla lettura dei prezzi offerti da ciascun concorrente;
d) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma dei componenti del Seggio e della Commissione di gara;
e) ad individuare, mediante un contrassegno distintivo oppure mediante annotazione a verbale, le offerte ritenute eventualmente anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, del D. Lgs. 50/2016;
f) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
g) a disporre, in seduta riservata, la verifica di congruità delle offerte anomale, con le modalità di cui al successivo art. 29.
Verbali di gara
a) tutte le operazioni saranno verbalizzate;
b) saranno verbalizzate, altresì, le motivazioni relative alle esclusioni;
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede il Seggio di gara annota tali osservazioni allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara;
e) il soggetto che presiede il Seggio di gara cura, altresì, l’annotazione a verbale del procedimento di verifica delle offerte, oppure allega eventuali verbali separati relativi al medesimo procedimento, qualora svolto in tempi diversi o con la partecipazione di soggetti tecnici diversi dai componenti il seggio di gara.
Art. 28. – Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato.
La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Art. 29. - Offerte anomale
Ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, sono considerate potenzialmente anomale le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata procedendo al sorteggio, in seduta pubblica di gara, di uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora, invece, la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dal seggio di gara all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.
In ogni caso la Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016).
Art. 30. - Aggiudicazione in caso di parità di punteggio Nell’eventualità in cui, ultimate le operazioni di gara, due o più concorrenti risultino alla pari per aver offerto identico ribasso, l’appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio.
Art. 31. - Effetti dell’aggiudicazione e vincolo giuridico
31.1. Aggiudicazione
a) le risultanze verbalizzate dal Seggio di gara rappresentano una mera proposta, subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione dei verbali stessi da parte dell’organo competente della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 32, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. L’aggiudicazione ha, quindi, carattere provvisorio in quanto, in particolare, subordinata:
a.1) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del D.P.R. n. 252 del 1998;
a.2) all’accertamento della regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) ai sensi degli articoli 71 e 76, del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione Appaltante può:
b.1)procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43, del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l’operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
b.2)può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
31.2. Adempimenti e obblighi
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e, comunque, a quanto riportato nel presente articolo. A norma dell’art. 32, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione.
a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:
a.1) fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
a.2) costituire la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, del Decreto Legislativo n.
50 del 2016;
a.3) esibire – qualora sia costituito da un’A.T.I. non formalizzata – la scrittura privata autenticata prevista dall’art. 48, comma 13, del Decreto Legislativo n. 50/2016;
a.4) presentare – qualora costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) – una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
b) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta, a trasmettere:
b.1)le seguenti dichiarazioni:
- una dichiarazione attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b.2)il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9, del D.P.R.
n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
b.3)i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione Appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
b.4)il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto Legislativo n.
81 del 2008;
b.5)il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa capogruppo mandataria, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici;
c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c.3) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o, comunque, preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;
d) qualora l’aggiudicatario:
d.1)non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante;
d.2)non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera b) il contratto può essere risolto dalla Stazione Appaltante;
e) nel caso di cui alla precedente lettera d), punto d.1), la Stazione Appaltante può incamerare la cauzione provvisoria; nel caso di cui alla precedente lettera d), punto d.2), la Stazione Appaltante può incamerare la cauzione definitiva; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
Art. 32. - Comunicazioni e informazioni sulla gara
a) Le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax) presso la Stazione Appaltante all’indirizzo di cui al punto I.1) del bando di gara nei termini di legge. Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire all’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” mediante e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx entro e non oltre 5 gg. dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte e le risposte saranno pubblicate sul sito della Azienda xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione Bandi di Gara;
b) il presente Disciplinare e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili anche nella Sezione bandi di gara del sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
c) sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx saranno, inoltre, pubblicate eventuali informazioni aggiuntive, che la SA riterrà utile ed opportuno rendere noti, e/o rettifiche agli atti di gara. Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il suddetto sito fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, intendendosi con il presente disciplinare preallertati in tal senso.
Art. 33. - Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13, del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
a.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è l’Azienda Ospedaliera, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento;
a.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della alla gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
a.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
a.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
a.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
a.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
a.7) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13, del predetto Decreto Legislativo n. 196 del 2003.
La Ditta Aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto (tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio) ed è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare e appalti. Lo stesso Xxxxxxxxx si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Art. 34. - Disposizioni finali
a) Computo dei termini: tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli alti atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
b) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo xxxxxxx e di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 206 e 208, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Potenza, con esclusione della giurisdizione arbitrale;
c) supplente: la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 110, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 per cui – in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto – saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dell’appalto, con le seguenti modalità:
c.1) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta;
c.2) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c.3) qualora l’offerta dell’operatore economico aggiudicatario originario fosse risultata potenzialmente anomala, prima dell’affidamento la Stazione Appaltante procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni dell’offerta del supplente.
IL DIRETTORE GENERALE
- Dr. Xxxxx A. G. MAGLIETTA -