ATTI DEL DIRETTORE GENERALE DELIBERAZIONE N. 22 del 19/01/2022 OGGETTO:
ATTI DEL DIRETTORE GENERALE DELIBERAZIONE N. 22 del 19/01/2022 OGGETTO:
RINNOVO CONVENZIONE TRIENNALE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
MILANO BICOCCA PER LO SVOLGIMENTO, PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI DI TIROCINI CURRICULARI.
PROPONENTE: FORMAZIONE
Il Dirigente Responsabile: XXXXXXXXXX XXXXXXXX Il Funzionario istruttore: XXXXX XXXXX
Fascicolo n. 82 - 0 Anno 2021
Titolario 01 - 01 - 03
Immediatamente esecutiva: S Soggetta a privacy: N Pubblicazione differita: N
Con introiti: N Con Oneri: N
PREMESSO che con deliberazione 23 dicembre 2019, n. 829, questa ASST aveva autorizzato la stipula di una convenzione con l’Università degli Studi di Milano – Bicocca per lo svolgimento, presso le strutture aziendali, di tirocini curriculari per il raggiungimento degli obiettivi formativi degli studenti iscritti ai corsi orga- nizzati dalla citata Università;
CONSIDERATO che l’Ufficio Stage, Tirocini ed Esami di Stato dell’Università degli Studi di Milano Bicocca con nota prot. n. 28329 del 29 ottobre 2021, conservata in atti, ha chiesto la disponibilità di questa Azienda al rinnovo della convenzione quadro in scadenza il prossimo 28.01.2022, per lo svolgimento, presso le strutture aziendali, di tirocini curriculari, nello specifico per il tirocinio degli studenti iscritti al master Case Management Infermieristico erogato dalla citata Università;
RICHIAMATA la normativa che disciplina la materia:
- Legge 24 giugno 1997, n. 196, “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, che all’art. 18, prevede la possibilità di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico”;
- Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22, “Il mercato del lavoro in Lombardia”, che all’art. 18, commi 1 e 2, attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare i criteri per la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, sentiti la Commissione Consiliare Competente, il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale Attività Produttive e Occupazione;
- Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017, “Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Delibera di Giunta Regionale 17 gennaio 2018, n. X/7763, “Indirizzi regionali in materia di tirocini”;
- Decreto del Dirigente della Struttura Gestione Interventi per l’Occupazione e l’Occupabilità 7 maggio 2018,
n. 6286, “Standard minimi per la stesura e la stipula delle convenzioni, dei progetti formativi individuali e del relativo dossier individuale, per tirocini di cui alla Delibera Giunta Regionale del 17 gennaio 2018, n. X/7763”;
PRESO ATTO del parere favorevole, conservato agli atti, espresso, con nota prot. n. 30151 del 18 novembre 2021, dal Dirigente del Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale – SITRA – xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx;
ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, dott.ssa Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, con- servato agli atti;
DATO ATTO che trattandosi di convenzione per soli tirocini curriculari, non si applicano alla stessa i vincoli numerici (art. 1 comma 3, D.M. 25/03/1998 n. 142), parametrati alle risorse umane presenti nelle XX.XX.XX. di svolgimento del tirocinio;
VISTO il testo della convenzione così come condiviso con l’Università degli Studi di Milano Bicocca, con nota prot. n. 30892 del 26 novembre 2021, conservato agli atti, con validità triennale a decorrere dal 29 gennaio 2022, rinnovabile, per uguale periodo, previa intesa scritta tra le parti;
PRECISATO che, come evidenziato all’art. 6 della convenzione, l’Università degli Studi di Milano Bicocca si impegna a fornire ai tirocinanti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché la copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi;
CONSIDERATO che saranno a carico di questa Azienda i costi relativi alla fornitura dei Dispositivi di Prote- zione Individuali specifici ed, in base alle indicazioni definite dalla deliberazione regionale n. X/7763 del 17 gennaio 2018, la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente dell’Azienda stessa;
VERIFICATO che i suddetti costi sono già ricompresi nei rispettivi provvedimenti aziendali per la fornitura di detti beni e servizi e che, quindi, dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi a carico del bilan- cio aziendale;
RITENUTO di autorizzare la stipula della convenzione in esame, approvandone il testo allegato quale parte integrante del presente provvedimento;
CONSIDERATO che la convenzione oggetto della presente deliberazione costituisce una convenzione “qua- dro”, nell’ambito della quale i Responsabili del Procedimento potranno attivare i singoli tirocini formativi;
DATO ATTO che i Responsabili del Procedimento, individuati, di volta in volta tra il Dirigente SITRA o i Re- sponsabili delle XX.XX.XX. sanitarie e amministrative interessati al singolo tirocinio, hanno la responsabilità di valutare che il tirocinio formativo che intendono attivare e le modalità di svolgimento dello stesso soddisfi- no i requisiti di fattibilità e compatibilità con l’organizzazione aziendale;
RITENUTO necessario incaricare i Responsabili del procedimento, individuati nel Dirigente SITRA e nei Re- sponsabili delle XX.XX.XX. sanitarie e amministrative, di interfacciarsi con il coordinatore dei corsi per su- pervisionare lo svolgimento delle attività, di accertarsi dell’avvenuta formazione dei tirocinanti in materia di privacy e che tutti i tirocinanti siano coperti da apposita polizza assicurativa;
EVIDENZIATO che il presente provvedimento non comporta né oneri di spesa né introiti;
SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.S. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;
ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Xxxxxxxx e Risorse Finanziarie l’attestazione che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti, come riportato nel parere contabile, conser - vato agli atti;
IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Xxxxxx- xxxxxxxx, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;
- d e l i b e r a -
per le motivazioni esposte in premessa:
- di approvare il testo di convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stes - sa, per lo svolgimento, presso le strutture aziendali, di tirocini curriculari a favore degli studenti iscritti ai corsi organizzati dall’Università degli Studi di Milano Bicocca, per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dai medesimi;
- di autorizzare il rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi di Milano Bicocca, con validità trien- nale a decorrere dal 29 gennaio 2022, rinnovabile, per uguale periodo, previa intesa scritta tra le parti;
- di dare altresì atto che:
- la convenzione oggetto della presente deliberazione costituisce una convenzione quadro nell’ambito della quale i Responsabili del Procedimento potranno attivare i singoli tirocini formativi;
- i Responsabili del Procedimento, individuati, di volta in volta tra il Dirigente SITRA o i Responsabili delle XX.XX.XX. sanitarie e amministrative interessati al singolo tirocinio, hanno la responsabilità di valutare che il tirocinio formativo che intendono attivare e le modalità di svolgimento dello stesso soddisfino i requisiti di fattibilità e compatibilità con l’organizzazione aziendale;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale (SITRA), ed ai Diret- tori delle XX.XX.XX. sanitarie e amministrative, quali Responsabili del procedimento, di interfacciarsi con il
coordinatore dei corsi per supervisionare lo svolgimento delle attività, di accertarsi dell’avvenuta formazione dei tirocinanti in materia di privacy e che tutti i tirocinanti siano coperti da apposita polizza assicurativa;
- di dare atto che è onere dell’Università assicurarsi che i tirocinanti, per tutta la durata del tirocinio, siano co - perti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previ- sto dall’art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998, n.142;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti come riportato nel parere con- xxxxxx, conservato agli atti;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all’ese - cuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17, comma 6, della legge re- gionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii;
- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale. IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE
(ai sensi della D.G.R. 17/01/2018, n. 7763 e del D.d.s. 7/05/2018, n. 6286 Regione Lombardia)
Tra l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST Nord Milano – (Soggetto Ospitante), P.IVA e C.F. 09320420962, con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX), rappresentata dal Direttore Generale, dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Firenze (FI) il 12.02.1963;
E
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (Soggetto Promotore), P. IVA e C.F. 12621570154, con sede legale in Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 Milano - 20126, rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nata a Lucera (FG) il 9.2.1970;
PREMESSO CHE
- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 art. 18 commi 1 e 2, attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare i criteri per la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento;
- con l’accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 sono state approvate le linee guida in materia di tirocini;
- con delibera di Giunta regionale n. 7763 del 17 gennaio 2018, sono stati approvati gli indirizzi regionali in materia di tirocini;
- ai sensi dell’art. 4.2 della D.G.R. 17 gennaio 2018 n. 7763, l’attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l’attivazione dei tirocini;
- i tirocini curriculari sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Soggetti della Convenzione)
Il soggetto ospitante ASST Nord Milano si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente “tirocinanti”, per lo svolgimento di tirocini curriculari, su proposta del soggetto promotore;
Art. 2
(Oggetto della Convenzione)
1 - Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito dal Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dai piani formativi. Eventuali periodi di sospensione, non concorreranno al computo della durata complessiva del tirocinio.
2 - La durata di ogni tirocinio potrà essere prorogata, nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti, e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.
3 - Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.
Art. 3
(Progetto formativo individuale)
1 - Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2 - Nel progetto formativo vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor aziendale e di quello del soggetto promotore, i riferimenti delle strutture ospitanti, gli estremi delle assicurazioni.
3 - Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all’art. 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.
Art. 4
(Le funzioni di tutoraggio)
1 - Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor del soggetto promotore e da un tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2 - Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora d’intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, nonché delle attestazioni finali.
3 - Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell’attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell’effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4 - La valutazione e certificazione dei risultati dell’attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell’ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.
Art. 5
(Indennità di partecipazione e diritti e obblighi del tirocinante)
Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante:
a) è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto ospitante;
b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/08;
c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al soggetto promotore e ospitante.
e) in merito alla corresponsione al tirocinante dell’indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all’articolo 4.2 degli indirizzi regionali, le parti concordano che non è prevista l’indennità di partecipazione.
Art. 6
(Soggetto Promotore e garanzie assicurative)
Il soggetto promotore assicura il tirocinante presso:
a) l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL) e le malattie professionali;
b) idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto Formativo Individuale.
Il Soggetto Ospitante si impegna a:
Art. 7 (Soggetto Ospitante)
- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e trasmettere al soggetto promotore, per ogni tirocinante, la valutazione finale (quando prevista) sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.
Art. 8
(Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
Come richiamato nell’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, iI tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”. Il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
a) formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08:
▪ formazione generale;
▪ formazione specifica.
b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 81/08, se prevista sulla base delle attività in tirocinio. In particolare il tutor del soggetto ospitante dovrà compilare una scheda sintetica che evidenzi l’eventuale esposizione ad attività a rischio per la salute e sicurezza. La stessa scheda dovrà essere inviata al Servizio di Medicina Preventiva dei Presidi per una valutazione da parte del Medico Competente in ordine all’effettuazione degli accertamenti ex art.41 DLgs 81/08;
c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 81/08 riguardo a:
▪ organizzazione del SPP aziendale compreso l’affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) ai lavoratori interni all’azienda;
▪ rischio intrinseco aziendale.
Art. 9
(Durata della convenzione e recesso)
La presente Convenzione decorre dal 29.01.2022, ha durata triennale e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali proroghe e sospensioni. Alla sua scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata, per uguale periodo, previa intesa scritta tra le parti, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.
Art. 10
(Sospensione e recesso anticipato del tirocinio)
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi per maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione.
Art. 11 (Imposta di bollo)
Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 e s.m.i., a cura e a spese del soggetto ospitante, salvo che lo stesso goda dell’esenzione prevista dalla normativa vigente. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.
Art. 12
(Privacy e dati personali)
1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione medesima.
2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.
3. Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo per i dati di propria competenza*, ad effettuare il trattamento dei rispettivi Dati Personali nell’osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, con l’unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.
4. Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
*Nel caso i rapporti in tema di Data Protection intercorrenti tra le due strutture e le relative modalità operative configurassero:
a) una contitolarità nella gestione dei diversi trattamenti
b) una titolarità e una responsabilità esterna
si prega di informare l’Ufficio Stage e Tirocini all’indirizzo e-mail xxxxx@xxxxxx.xx.
Nel caso a) i rapporti saranno regolati con un addendum alla presente convenzione, nel caso b) i rapporti saranno regolati con una nomina integrativa della presente convenzione.
Art. 13 (Foro competente)
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità della presente convenzione. Qualora non sia possibile giungere ad un accordo bonario, si conviene che il Foro competente sarà quello previsto per legge.
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n. 7763 del 17/01/2018.
Letto, approvato, sottoscritto Sesto San Xxxxxxxx,
Per ASST Nord Milano Il Direttore Generale
(Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Per l’Università degli Studi di Milano – Bicocca
La Rettrice
(Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx)
Documento informatico ai sensi dell’art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n.
179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ex art. 24 del X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82.