REPERTORIO
REPERTORIO
N.…….……….
COMUNE DI MONTE COMPATRI
(Provincia di Roma)
Contratto appalto servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani, servizi di igiene urbana e manutenzione del verde pubblico
L’anno il giorno .......... del mese di presso la
Residenza Comunale di Monte Compatri.
Avanti di me dott. , Segretario Generale del Comune di Monte Compatri, autorizzato alla rogazione dei contratti nell’interesse dell’Ente, ai sensi del D.Lgs.
n. 267/2000, sono personalmente comparsi, rinunciando all’assistenza dei testimo- ni, con il mio consenso, le seguenti persone dell’identità delle quali io Segretario sono certo:
❖ Il Dott. nato a il / / , nella qualità di
del Comune di Monte Compatri C.F
e P.IVA , domiciliato per la ca- rica nella sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse del Comune, di seguito “Ente appaltante”, autorizzato dal De- creto del Sindaco n° del , ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, com- ma 3°, del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.i.m.
❖ il Dott. nato a il / / , nella sua qualità di Rappresentante legale della Società , che rappresenta, con sede
in Via/Piazza n° CAP iscritta alla
C.C.I.A.A. di al numero dal / / , avente codice fiscale n. che per brevità in seguito sarà indi- cata come “Società appaltatrice”
I predetti comparenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono perso- nalmente certo, rinunciano, espressamente e spontaneamente, con il mio consenso, all’assistenza di testimoni.
PREMESSO CHE:
❖ con determinazione a contrarre del Responsabile Servizio “Tutela Ambientale” n° in data / /2013 si è stabilito di procedere all’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana tramite proce- dura di gara aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 con il criterio ex art. 83 D. Lgs n.163/2006 – offerta economicamente più vantaggiosa - per il periodo di anni, approvandone contestualmente il bando, il disciplina- re di gara, lo schema di contratto, il disciplinare tecnico ed il D.U.V.R.I., per un importo a base d’asta pari a € al netto dell’IVA di cui €
per gli oneri della sicurezza da interferenza;
❖ in data / /2013 è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n° del
/ /2013 il bando di gara a procedura aperta ex artt. 3, comma 37, e 55, comma 5, D.Lgs. n. 163/06, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi di igiene urbana;
❖ sono state espletate tutte le operazioni di valutazione delle offerte pervenute;
❖ l’Ente appaltante ha valutato la congruità della offerta tecnica in relazione all’offerta economica ed ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii e dell’art. 26 comma 6 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii;
❖ l’Ente appaltante ha provveduto con determinazione del Responsabile Servizio “Tutela Ambientale” n° in data / /2013 all’aggiudicazione definitiva a
favore della Società con sede in Via/Piazza
n° CAP dichiarata efficace in data / /2011, per un importo annuo di € (Euro /00) Iva esclusa ai quali aggiungere € (EURO /00) per gli oneri della sicurezza riguardo i rischi da interferenza;
❖ che con nota Prot n° del / / del Comune di Monte Compatri, conformemente accettata dalla Ditta aggiudicataria del servizio, le parti hanno concordato il giorno per la stipula del presente contratto;
❖ che è stato verificato d’ufficio il D.U.R.C. ai sensi del comma 3 lett.c) dell’art.6 del DPR 207/2010;
❖ /che è stata acquisita la certificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n° 252;
❖ Accertata la presentazione del Documento Valutazione Rischi (DVR) entro 35 giorni dalla aggiudicazione definitiva
Tutto ciò premesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto
1. La Società appaltatrice si obbliga a prestare il servizio di raccolta e trasporto ri- fiuti e servizi di igiene urbana di cui al bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E.
n° del / /2013, meglio specificato dai documenti menzio-
nati nel successivo Art. 5 che la Società appaltatrice dichiara di conoscere ed accet- tare senza riserva alcuna con un ribasso percentuale unico e uniforme pari al
% da applicarsi a tutti i canoni posti a base di gara per lo svolgimento dei servizi al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
ARTICOLO 2 – Durata dell’appalto
1. Il contratto di servizi ha la durata di anni a far tempo dalla data ripor- tata nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. Si richiama, inoltre, l’art. 6 del capitolato speciale d’appalto.
ARTICOLO 3 - Organismo di controllo del contratto di servizio
1. I compiti di controllo sulla esecuzione del contratto di servizio e sui risultati conseguiti a fronte degli impegni assunti nei documenti contrattuali, saranno assi- curati da un rapporto bilaterale tra le parti. A tal fine sono designati:
❖ il Dott/Sig. come Direttore dell’esecuzione del con- tratto per l’Ente appaltante;
❖ il Dott/Sig come rappresentante della Società ap- paltatrice.
2. Il direttore dell’esecuzione del contratto provvede per conto dell’Ente appaltante al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente contratto e assicura la regolare esecuzione del contratto da parte della So- cietà appaltatrice, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano ese- guite in conformità dei documenti contrattuali.
ARTICOLO 4 – Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e il certificato di ultimazione delle prestazioni
1. A seguito dell’autorizzazione del responsabile del procedimento il direttore dell’esecuzione del contratto redige in contradditorio con la Società appaltatrice il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, il quale dovrà contenere i seguenti elementi:
a) l’indicazione delle aree interne ed esterne in cui l’esecutore svolge l’attività;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposi- zione della Società appaltatrice dall’Ente appaltante per l’esecuzione dell’attività;
c) una tabella riassuntiva del personale offerto in sede di gara con le seguenti specifiche: il numero di operai, descrizione della qualifica di ognuno, Livel- lo CCNL di ognuno, numero ore di lavoro settimanali di ognuno, nominati- vo.
d) la dichiarazione che lo stato degli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzio- ne dei servizi da espletare.
e) La compagnia petrolifera di carburante DIESEL scelta come distribu- tore di riferimento dalla società appaltatrice ai fini dell’adeguamento contrattuale come descritto nell’art.10 del capitolato speciale d’appalto.
2. Qualora la Società appaltatrice intenda far valere pretese derivanti dalla diffor- mità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuta a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
3. A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle presta- zioni, il direttore dell’esecuzione del contratto effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni firmato congiuntamente con la Società appaltatrice in duplice copia.
ARTICOLO 5 – Obblighi contrattuali e documenti facenti parte integrante del contratto.
1. Le parti si impegnano ad assumere reciprocamente, come determinato, gli impe- gni, gli obblighi e le condizioni statuiti e prescritti dal capitolato speciale di appalto inerente la gestione dei rifiuti urbani (Allegato 1), il capitolato speciale d’appalto inerente la manutenzione del verde pubblico (allegato 2), offerta tecnica (Allegato 3), Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/08 (allegato 4), i cui schemi sono stati approvati con determina- zione dirigenziale n° del / / , e così come integrati con le risultanze dell’offerta in sede di gara da parte della Società appaltatrice, alle condizioni indi-
cate nel verbale di aggiudicazione n° del / / e della Determinazione dirigenziale di affidamento n° del / / .
2. Comunque sono a carico dell’appaltatore tutti gli adempimenti per evitare il ve- rificarsi di danni all’ambiente, alle persone ed alle cose nell’esecuzione del contrat- to di servizi..
3. Sebbene materialmente non allegati, sono parte integrante del presente contratto i documenti di seguito riportati:
a) Bando di gara;
b) Disciplinare di gara;
c) Disciplinare tecnico;
d) Documento Valutazione dei Rischi ai sensi dell’articolo 28 comma 2 del D.Lgs. n. 81/08.
e) Cauzione definitiva e le polizze assicurative di cui all’art.7 del presente contratto
ARTICOLO 6 – Cauzione provvisoria
1. A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto si dà atto che la Socie- tà appaltatrice ha costituito per la fase di gara, ex articolo 75 del D.Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii., il deposito cauzionale mediante n°
in data / / dell’importo di € .
presso
2. Tale garanzia provvisoria si ritiene svincolata al momento della sottoscrizione del presente contratto.
ARTICOLO 7 - Garanzie ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e degli artt.18 e 36 del capitolato speciale d’appalto.
1. Sebbene non materialmente allegati, fanno parte integrante del presente contrat- to:
❖ la cauzione definitiva costituita dalla n° del
/ /
per Euro
rilasciata da
;
❖ polizze assicurative RCT n° del / /
e RCO n°
del / / per €
❖ polizze assicurative RCA – libro matricola n° del / / per Euro
❖ Polizza assicurativa per inquinamento n° del per €
ARTICOLO 8 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finan- ziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. La Società appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente ap- paltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltato- re/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. In particolare la Società appaltatrice:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi all’esecuzione del presente con-
tratto sia attivi verso l’Ente appaltante che passivi nei confronti degli altri operatori della filiera, il conto corrente bancario riportato nell’art. 9 del pre- sente contratto;
b) a comunicare all’Ente appaltante, in caso di variazione del conto corrente dedicato, gli estremi identificativi di detto conto corrente, entro sette giorni dalla sua variazione, e a comunicare, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone abilitate ad operare su tale conto;
c) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alle attività oggetto del pre- sente contratto, sia attivi che passivi, sul conto corrente dedicato di cui all’art. 9;
d) ad utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri stru- menti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, ai fini di realizzare i movimenti finanziari sopra descritti, salvo quanto previ- sto dal successivo punto g.;
e) ad effettuare mediante conto corrente dedicato, per il totale del pagamento dovuto anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione delle attivi- tà di cui al presente contratto, i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti o fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli de- stinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche;
f) ad inserire, nell’ambito dei bonifici relativi alle attività oggetto del presente contratto, il seguente CIG _ ;
g) a reintegrare il conto corrente dedicato mediante bonifico bancario o posta- le ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabili- tà delle operazioni, ove sia necessario il ricorso a somme provenienti dai
conti correnti in questione per il pagamento di spese estranee al presente af- fidamento.
4. L’Ente appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti dalla Società appalta- trice con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle at- tività oggetto del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabili- tà dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 2010.
ARTICOLO 9 – corrispettivo dell’appalto e modalità di pagamento
1. Il corrispettivo annuo dovuto dall’Ente appaltante alla Società appaltatrice
è determinato in € IVA esclusa (Euro
/00) oltre i costi per la sicurezza rischi di interferenza (D.Lgs 81/2008) non soggetti a ribasso di importo € (EURO
/00). Invece i costi relativi alla sicurezza, dovuti ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese e dei lavoratori sono compresi nel canone.
2. La rivalutazione del canone contrattuale sarà effettuata con le modalità descritte nell’art.10 del capitolato speciale d’appalto.
3. Il canone sarà corrisposto con le modalità descritte nell’articolo 9 del capitolato speciale d’appalto.
4. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del direttore dell’esecuzione del contratto, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni pre- viste nei documenti contrattuali tramite le verifiche di conformità in corso d’opera
o definitiva. E’ facoltà dell’appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti nei verbali o nel certificato di verifica di conformità in caso di ter- mine della prestazione.
5. In caso di ritardo dei pagamenti resta fermo quanto previsto dal D.Lgs 9 ottobre 2002 n°231 e ss.mm.ii.
6. Prima del pagamento delle prestazioni effettuate l’Ente appaltante verifica la re- golarità del versamento dei contributi da parte della Società appaltante e degli e- ventuali subappaltatori tramite il D.U.R.C, il quale viene acquisito d’ufficio anche attraverso strumenti informatici.
7. Le fatture emesse a seguito della sottoscrizione del presente contratto, dovranno contenere il riferimento al presente Contratto, il CIG ed essere inte- state a: Comune di Monte Compatri, Xxxxxx xxx Xxxxxxx xx0 – Xxxxx Xxxxxxxx (Xx) C.F. 01219790589 e P.I. 00974011009.
8. La liquidazione di ciascuna delle fatture trasmesse dalla Società appaltatrice do- vrà avvenire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 2010, mediante bonifico bancario (o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a con- sentire la piena tracciabilità delle operazioni). Il conto corrente bancario (o posta- le), dedicato anche al presente affidamento n. , è intestato alla So- cietà appaltatrice presso , Agenzia , in , Via , A.B.I. , C.A.B. , IBAN
.
9. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG (codice identificativo di gara) relativo al presente affidamento: .
10. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 2010, la Società appaltatri-
ce dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente bancario (o posta- le) sono:
nome , cognome , nato a , il c.f ;
nome , cognome , nato a , il x.x .
ARTICOLO 10 – cauzione definitiva
1. La cauzione definitiva, prestata dalla Società appaltatrice del contratto a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, sarà svincolata successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità. Si richiama quanto descritto nell’art. 18 del capitolato speciale d’appalto.
ARTICOLO 11 – Variazioni modalità organizzative
1. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche all’oggetto del con- tratto quali, a titolo esemplificativo: l’organizzazione e l’estensione dei servizi, la durata degli interventi previsti, le modalità del loro svolgimento, nonché una diver- sa presenza del personale addetto.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società appaltatrice, se non disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventi- vamente approvata dall’Ente appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione
del contratto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in ripristino, a carico della Società esecutrice, della situazione originaria preesistente, secondo le dispo- sizioni del Direttore dell’esecuzione del contratto.
3. Le varianti in corso d’opera possono essere autorizzate dal’Ente appaltante nei seguenti casi:
❖ per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
❖ per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del procedi- mento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tec- nologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezio- ne della Società appaltante, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
❖ per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso di esecuzione del contratto;
4. Le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla mi- gliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, sono ammesse a condi- zione che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esi- genze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della sti- pula del contratto. L’importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del servizio alla data di inizio dell’affidamento e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dello stesso. Tali varianti sono approvate dal Responsabile del procedimento ovve- ro dal soggetto competente secondo l’ordinamento del’Ente appaltante.
5. Per le variazioni eccedenti si valuterà in proporzione al costo di ciascun servizio e/o forniture. In tal caso il corrispettivo per i servizi e/o forniture aggiuntivi verrà
concordato tra le parti, in base al valore di mercato degli stessi ai sensi dell’art. 1657 del codice civile.
6. La Società appaltatrice è obbligata ad accettare ed a svolgere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% del prezzo complessivo previsto dal presente contratto, previa sottoscrizione di un atto di sot- tomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
7. Nel caso in cui la variazione superi il 20 % dell’importo del presente contratto l’Ente appaltante procederà alla stipula di un nuovo atto aggiuntivo al presente con- tratto dopo aver acquisito il consenso dell’appaltatore.
8. La Società appaltatrice non è obbligata ad accettare richieste di modifiche che comportino una variazione superiore al 20%; tuttavia, nel caso in cui non si avval- ga del proprio diritto alla risoluzione del contratto entro quindici giorni dalla ri- chiesta, è obbligato ad assoggettarsi alle richieste avanzate dall’Ente appaltante.
ARTICOLO 12 – Contabilità del cantiere e strumenti di controllo
1. Il controllo sull’applicazione del presente contratto si esplica nelle forme riporta- te nell’articolo 17 del capitolato speciale d’appalto.
ARTICOLO 13 – Attività di verifica di conformità
1. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto a seguito della trasmissione da parte del responsabile del procedimen-
to della documentazione di cui all’art.315 del DPR 207/2010.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico, gestionale e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e pre- scrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Pertanto il direttore dell’esecuzione del contratto provvede a raffrontare i dati di fatto risul- tanti dai processi verbali di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui la Società appaltatrice ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indi- cazioni del direttore dell'esecuzione. Sulla base di quanto rilevato, il Direttore dell’esecuzione del contratto indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ov- vero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, col- laudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite alla Società appaltatrice, con assegnazione di un termine per adempiere.
4. La verifica di conformità deve essere avviata entro 20 giorni dall’ultimazione
della prestazione e terminata entro 60 giorni dall’esecuzione delle prestazioni con- trattuali.
5. Il Direttore dell’esecuzione del contratto insieme al Responsabile del procedi- mento dell’Ente appaltante e alla Società appaltatrice, procederà alla verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto al fine di accertare la piena e corret- ta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con cadenza mensile per un accerta- mento progressivo della regolare esecuzione con la redazione di apposito verbale che deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro 15 giorni succes- sivi alla data dei controlli.
6. Al fine della verifica di conformità definitiva il direttore dell’esecuzione del con- tratto, esaminati i documenti acquisiti ed accertata la completezza, fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento e il respon- sabile della Società appaltatrice almeno una settimana prima del controllo stesso
7. Della verifica di conformità è redatto il processo verbale che, oltre ad una sinte- tica descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali e- stremi dell’appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del direttore dell’esecuzione del contratto; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Inoltre nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal Direttore dell’esecuzione del contratto, le singole operazioni e le ve- rifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I processi ver- bali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
8. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore, il quale mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione del contratto dispone che sia provve- duto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto.
9. Qualora ogni singola attività sia stata eseguita secondo le modalità previste dal presente atto il direttore dell’esecuzione del contratto, a seguito della conferma da parte del responsabile del procedimento e della verifica del D.U.R.C., rilascia il certificato di verifica di conformità il quale deve contenere:
❖ gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, il nominativo del re- sponsabile della Società appaltatrice, il nominativo del direttore
dell’esecuzione del contratto, il tempo prescritto per l’esecuzione delle presta- zioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
❖ il verbale del controllo definitivo;
❖ l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare alla Società appaltatrice;
❖ la certificazione di verifica di conformità.
10. Tale certificato deve essere trasmesso per accettazione al responsabile desla so- cietà appaltatrice, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevi- mento dello stesso. All’atto della firma l’esecutore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di conformità.
11. Il direttore dell’esecuzione del contratto riferisce al responsabile del procedi- mento sulle contestazioni fatte dal responsabile della Società appaltatrice al certifi- cato di verifica di conformità ed espone il proprio parere sulle contestazioni e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
ARTICOLO 14 - Approvazione della carta dei servizi
1. La Società appaltatrice, nell’ambito delle indicazioni di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, procederà alla redazio- ne e pubblicazione della carta dei servizi relativa al servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati e servizi di Igiene Urbana. In particolare, ad integrazione dei principi di cui alla citata direttiva, essa dovrà garantire il massimo dell’informazione all’utenza finale circa i parametri più rappresentativi del livello di servizio (frequenza ed orari di intervento per zona e/o strada; posizionamento
delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti ecc.).
ARTICOLO 15 Strutture, mezzi ed attrezzature
1. Per ciò che concerne le strutture per lo svolgimento dei servizi si rimanda a quanto riportato nell’art.29 del capitolato speciale d’appalto;
2. Per ciò che concerne i mezzi e l attrezzature si rimanda a quanto riportato nell’art.37 del capitolato speciale d’appalto e nell’offerta tecnica;
3. In caso di recesso o risoluzione contrattuale la Società appaltatrice cederà al ge- store subentrante i contenitori ed i sacchetti, in quanto beni strumentali non dupli- cabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio da parte del soggetto subentrante.
4. I contenitori sono ammortizzati nel periodo del presente contratto di servizi e ri- marranno di proprietà dell’Ente appaltante alla scadenza. Pertanto, l’Ente appaltan- te in caso di recesso o risoluzione contrattuale provvederà ad imporre al soggetto sub entrante il pagamento alla Società appaltatrice di un importo pari al valore con- tabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
5. Per ciò che concerne i sacchetti ed altro materiale d’uso non ammortizzabile strumentale all’espletamento del servizio si prevede in caso di recesso o risoluzione contrattuale il conteggio del materiale sul cantiere ed il pagamento degli stessi da parte della ditta subentrante alla Società appaltatrice.
ARTICOLO 16 – Sicurezza sul luogo di lavoro
1. Per ciò che concerne la materia di sicurezza e salute sul luogo del lavoro si ri- chiama totalmente il Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), il documento di valutazione dei rischi (DVR) e l’articolo 34 del capitolato speciale d’appalto.
ARTICOLO 17 - Penali.
1. Le penali sono disciplinate dall’art. 25 del capitolato speciale d’appalto. È fatto salvo il maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c.
2. Qualora dalla verifica del documento unico di regolarità contributiva risulti un’inadempienza contributiva a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Ente appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corri- spondente all’adempienza ai fini di disporlo direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.
3. L’onere per il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale ca- rico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assi- curativa.
4. Nel caso di danni causati da forza maggiore, o a quanto riportato dall’art. 1218 del codice civile, l’appaltatore ne fa denuncia al direttore dell’esecuzione dei servi- zi entro 5 giorni lavorativi dall’evento, a pena di decadenza dal diritto di risarci- mento.
ARTICOLO 18- Altri oneri a carico della Società appaltatrice.
1. La Società appaltatrice è soggetta, durante l’esecuzione dei servizi, a tutte le pre- scrizioni in tema di tutela dei lavoratori, dei fornitori e dei subappaltatori (artt. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e 35 comma 28 Legge n. 248/06). Inoltre l’appaltatore nel momento del pagamento da parte dell’Ente appaltante deve provvedere ai propri obblighi di pagamento verso i subappaltatori o fornitori con lo stesso giorno di va- luta.
ARTICOLO 19 - Controlli.
1. I controlli in ordine a tutte le obbligazioni a carico dell’Appaltatore avverranno a cura del Responsabile del Procedimento o di suoi delegati.
ARTICOLO 20 – Sospensione dell’esecuzione del contratto
1. Qualora circostanze particolari, esplicitate nel comma 2 dell’art.308 del DPR 207/2010 e negli articoli 159 e 160 dello stesso decreto in quanto compatibili, im- pediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto ne ordina la sospensio- ne. A seguito il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento del rappre- sentante della Società appaltatrice o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo do-
ve l’attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale è firmato dal Diret- tore dell’esecuzione del contratto e dal responsabile della Società appaltatrice ed è inviato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. Non appena sono venute a cessare le cause di sospensione, il direttore dell’esecuzione del contratto redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contrat- to indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. Il ver- bale è firmato dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dal responsabile della Società appaltatrice ed è inviato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
ARTICOLO 21 – Certificato di ultimazione delle prestazioni
1. A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle presta- zioni, il direttore dell’esecuzione del contratto effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
2. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dal rappresentate della Società appaltatrice che ne riceve una copia.
ARTICOLO 22 – Cessione del credito
1. Ai sensi dell’art. 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Ente appaltante.
ARTICOLO 23 – Cessione del contratto
1. E’ fatto assoluto divieto alla Società appaltatrice di cedere, sotto qualunque for- ma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto, a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fu- sione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti dal ban- do di gara e dal presente capitolato d’appalto per la gestione del servizio.
ARTICOLO 24 – Recesso contrattuale
1. Ai sensi dell’articolo 1373 comma 2 del Codice Civile l’Ente appaltante può re- cedere dal contratto, a partire dal 12° mese dalla data di consegna dei servizi, pre- via comunicazione scritta da inviarsi, con lettera raccomandata con avviso di rice- vimento, almeno 6 mesi prima. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già ese- guite o in corso di svolgimento e l’Ente appaltante deve tenere indenne la Società appaltatrice del mancato guadagno ai sensi dell’art. 1671 del c.c.
2. L’Ente appaltante potrà altresì recedere dal Contratto nei seguenti casi:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
b) qualora il legale rappresentante o il responsabile tecnico della Società appal- tatrice siano condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per de- litti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa
antimafia.
3. Nelle ipotesi di recesso descritte nei punti a) e b) del presente articolo, la Società appaltatrice avrà diritto al pagamento da parte dell’Ente appaltante dei servizi effet- tivamente prestati fino alla data di efficacia del recesso stesso, secondo i corrispet- tivi e le condizioni previste nel presente contratto, rinunciando sin d’ora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa ed indennizzo per mancato guadagno, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. .
ARTICOLO 25 – Risoluzione del contratto
1. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva della So- cietà appaltatrice negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedi- mento, acquista una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell’esecuzione del contratto, propone, ai sensi dell’articolo 135 comma 1 del D.Lgs n°163/2006 e ss.mm.ii, la risoluzione del contratto, previa contestazione de- gli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la pre- sentazione delle controdeduzioni.
2. Si avrà, inoltre, decadenza dall’appalto con risoluzione immediata del contratto per una o più delle seguenti cause:
a) mancata assunzione, da parte della Società appaltatrice, dei servizi oggetto del presente capitolato alla data di Consegna stabilita nel contratto di appalto e/o di mancata presentazione della documentazione necessaria per la forma- lizzazione dell’Appalto;
b) venir meno da parte della Società appaltatrice dei requisiti minimi previsti in
sede di gara;
c) gravi irregolarità o deficienze da parte della Società appaltatrice riscontrate nello svolgimento dei servizi in appalto che abbiano arrecato o possano arre- care danni all’Ente appaltante qualora non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dall’Ente appaltante nelle lettere di contestazione;
d) impedimento dalla Società appaltatrice in qualsiasi modo del potere di con- trollo dell’Ente appaltante;
e) ritardata inosservanza nel tempo delle prescrizioni fornite per iscritto dall’Ente appaltante relativamente alle modalità di esecuzione dei servizi da parte della Società appaltatrice;
f) Sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di forza mag- giore;
g) qualora la Società Appaltatrice risulti insolvente, anche verso i dipendenti o gli Istituti Assicurativi, o colpevole di frode;
h) per cessione totale o parziale del contratto in subappalto da parte della Socie- tà appaltatrice a terzi per servizi differenti rispetto a quanto indicato nel capi- tolato;
i) inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione dei servizi da parte della Società appaltatrice, tali da determinare rischi igienico sanitari e/o ambientali ritenuti gravi o da arrecare danni all’Ente appaltante ed alla popolazione, qualora de- bitamente accertate e contestate non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dal Comune o dall’unione dei Comuni nelle lettere di contestazione;
j) miscelazione dei materiali di raccolta differenziata con il secco indifferenzia- to da parte della Società appaltatrice;
k) gravi o ripetute violazioni del Documento di Valutazione Rischi e del
D.U.V.R.I da parte della Società appaltatrice;
l) grave violazione degli obblighi facenti capo alla Società appaltatrice per quanto previsto dal presente Contratto e dal capitolato speciale d’appalto, che siano tali da incidere sull’affidabilità della Società appaltatrice nella prosecu- zione del servizio;
m) Inquadramento del personale dipendente addetto ai servizi di gestione rifiuti ed igiene urbana con tipologia contrattuale difforme dal CCNL del settore di igiene ambientale;
n) raggiungimento da parte della Società appaltatrice del limite massimo com- plessivo delle penali pari al 10% dell’importo contrattuale netto annuo;
3. Qualora si verifichino i casi sopra citati, la parte adempiente potrà esercitare il diritto di risolvere il contratto previa apposita diffida ad adempiere da comunicare con raccomandata a.r. all’altra parte, indicando puntualmente l’inadempimento e concedendo un termine per l’adempimento pari ad almeno 15 (quindici) giorni so- lari.
4. Salvo il caso fortuito o la forza maggiore, il contratto si risolve qualora la parte inadempiente non cessi entro il termine assegnatole il proprio comportamento ina- dempiente, ovvero non dimostri che l’inadempimento contestato dipenda da cause alla medesima non imputabili.
5. La parte diffidata può presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione dell’atto di contestazione degli addebiti.
6. Alla Società appaltatrice spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al
momento dello scioglimento del contratto e non potrà vantare pretesa alcuna di ri- sarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
7. Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la Società Aggiudicataria dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, l’Ente appaltante po- trà rivalersi sulla cauzione, addebitando all’inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione provvisoria dei servizi ad altra Società, fino alla scadenza naturale dell’Appalto.
8. Sia l’Ente appaltante sia la Società appaltatrice potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all’art. 1672 del codice civile.
9. Inoltre si procede alla risoluzione del contratto qualora nei confronti della Socie- tà appaltatrice sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che di- spone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’Ente appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone all’Ente appaltante, in relazione allo stato dell’esecuzione dei servizi e alle even- tuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, di procedere alla riso- luzione del contratto.
ARTICOLO 26 – il Subappalto.
1. Si richiama integralmente quanto disposto l’articolo 21 del capitolato speciale d’appalto.
2. Se il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore, ai fini il pa- gamento dei corrispettivi alla Società appaltatrice per i servizi svolti, risulti nega- tivo per due volte consecutive, l’Ente appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quin- dici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del D.Lgs n°163/2006 e ss.mm.ii, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
3. L’affidamento dei servizi da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma1 lett. b) e c) del D.Lgs n°163/2006 e ss.mm.ii ai propri consorziati non costituisce subap- palto. Comunque a tali consorziati non devono sussistere nessun dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n°575 e ss.mm.ii.
ARTICOLO 27 – Vicende soggettive della Società appaltatrice.
1. Si rimanda all’art.116 del D.Lgs 163/206 e ss.mm.ii ed all’art. 22 del capitolato speciale d’appalto
ARTICOLO 28 - Spese di contratto.
1. Sono a carico della Società appaltatrice i diritti di rogito, tutte le spese di bollo e registro, della copia di contratto, senza diritto di rivalsa.
ARTICOLO 29 - Modalità di soluzione delle controversie.
1. Per tutti gli effetti del presente atto la Società appaltatrice elegge domicilio lega- le presso questa Residenza comunale.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo è competente il foro di Velletri, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/06. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
ARTICOLO 30 - Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. Le Parti e i loro legali rappresentanti danno atto di a- ver ricevuto apposita informativa e di aver prestato il loro consenso al trattamento dei dati prima della sottoscrizione del Contratto.
ARTICOLO 31 – Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente contratto e dagli atti e contratti richiamati si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti pubblici e al codice civile.
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Del presente contratto io Segretario rogante ho dato lettura alle parti, le quali, a- vendolo riscontrato conforme alla loro espressa volontà, assieme a me lo sottoscri- vono in segno di accettazione e approvazione.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di conoscere e di accettare le seguenti clausole: Articolo 1, Articolo 2, Articolo 3, Ar- ticolo 4, Articolo 5, Articolo 6, Articolo 7, Articolo 8, Articolo 10, Articolo 11, Ar-
ticolo 12, Articolo 13, Articolo 16, Articolo 17, Articolo 18, Articolo 19, Articolo
20, Articolo 21, Articolo 22, Articolo 23, Articolo 24, Articolo 25, Articolo 26, Ar-
ticolo 27, Articolo 28, Articolo 29, Articolo 30, Articolo 31.
Letto, approvato e sottoscritto in triplice copia di cui una per l’ufficio del registro, in Monte Compatri addì / /
PER L’ENTE APPALTANTE PER LA SOCIETA’ APPALTATRICE
( ) ( )
IL SEGRETARIO ROGANTE
( )
Allegati:
Capitolato speciale di appalto – Gestione rifiuti (Allegato 1)
Capitolato speciale d’appalto – Manutenzione verde pubblico (allegato 2) Offerta tecnica (Allegato 3)
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/08, (allegato 4),