Proposta di contratto di cessione del diritto al brevetto
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Rev.2.0 - 23 aprile 2021 |
Proposta di contratto di cessione del diritto al brevetto
Titolo provvisorio: XXXXX
TRA (indicare i dati di ciascun inventore intenzionato a cedere)
Nome e cognome:
Indirizzo di residenza: [xxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, XXX, xxxxxx, xxxxxxxxx, nazione]
E-mail:
Codice Fiscale:
(in seguito indicati alternativamente come “Inventori” o “Cedenti”)
E
Università degli Studi di Pavia (in seguito indicata alternativamente come “Università” o “Cessionaria”), con sede legale in Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00, C.F. 80007270186 e P.IVA 00462870189, nella persona del Rettore e Legale Rappresentante prof. Xxxxxxxxx Xxxxxx o delegato;
(in seguito collettivamente indicati come “Parti”)
PREMESSO CHE:
(A) gli Inventori, nell’ambito di attività di ricerca libera e autonoma (ovvero di attività di ricerca non finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati, né realizzata nell’ambito di specifici progetti o programmi di ricerca finanziati, in tutto o in parte, da soggetti pubblici diversi dall’Università), svolta presso l’Università e utilizzando le risorse messe a disposizione dalla stessa, hanno realizzato il Bene Immateriale1, come definito nelle “Linee guida strategiche e policy operativa in tema di valorizzazione della ricerca e di diritti di proprietà intellettuale all’Università degli Studi di Pavia” (in seguito indicato come “Bene Immateriale”), individuato e descritto come invenzione brevettabile nel “Modulo di notifica di invenzione”;
(B) gli Inventori dichiarano e garantiscono di essere titolari dei diritti di proprietà intellettuale sul Bene Immateriale come indicato nel “Modulo di notifica di invenzione” e di poterne liberamente disporre; OPPURE
(B) gli Inventori dichiarano di essere cotitolari, a seguito di convenzione, con altri organismi di ricerca o IRCCS dei diritti di proprietà intellettuale sul Bene Immateriale come indicato nel “Modulo di notifica di invenzione”
(C) gli Inventori intendono cedere all’Università la quota di diritti di proprietà intellettuale di cui sono titolari per l’attività svolta in qualità di ricercatore/docente universitario sul Bene Immateriale, alle condizioni di seguito specificate;
(D) l’Università si riserva di accettare questa proposta secondo quanto previsto al punto 4.7 delle “Linee guida strategiche e policy operativa in tema di valorizzazione della ricerca e di diritti di proprietà intellettuale all’Università degli Studi di Pavia”;
(E) nel caso di accettazione da parte dell’Università, quest’ultima sottoscriverà la presente proposta che diventerà il documento contrattuale fra le Parti di trasferimento di diritti di proprietà intellettuale;
(F) in caso di non accettazione da parte dell’Università, gli Inventori sono liberi di procedere autonomamente e la presente proposta si considera decaduta.
Pertanto, limitatamente alla parte di diritti di titolarità riconducibile all’attività svolta in qualità di ricercatore/docente universitario,
gli Inventori cedono a titolo definitivo all’Università i propri diritti di proprietà intellettuale sul Bene Immateriale di cui sono titolari, come riconosciuti o attribuiti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale e con la sola eccezione dei diritti morali, rinunciando espressamente a proporre qualunque azione o eccezione volta a contestare, in tutto o in parte, la titolarità da parte della Cessionaria dei diritti sul Bene Immateriale così come ceduti in base al presente contratto;
gli Inventori si impegnano a manlevare sostanzialmente e processualmente l’Università e a mantenerla indenne da ogni e qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, ivi incluse le spese legali, derivanti da o in qualsiasi modo collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi relative alla titolarità dei diritti sul Bene Immateriale e all’utilizzazione da parte dell’Università del Bene Immateriale;
a fronte della cessione di cui al precedente punto 1, l’Università si impegna a riconoscere agli Inventori, secondo le percentuali indicate nel “Modulo di notifica di invenzione”, i proventi derivanti dall’attività di valorizzazione del Bene Immateriale alle condizioni e nella misura di cui all’art. 4.10 delle “Linee guida strategiche e policy operativa in tema di valorizzazione della ricerca e di diritti di proprietà intellettuale all’Università degli Studi di Pavia” al netto delle spese sostenute per la valorizzazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: studio brevettuale, tasse di deposito, ottenimento e mantenimento brevetto). Salvo quanto previsto al presente comma, gli Inventori espressamente dichiarano di non aver null’altro a pretendere dall’Università in relazione all’oggetto del presente contratto, al trasferimento dei diritti con esso realizzato e al futuro sfruttamento o cessione dei diritti di cui al presente contratto, in qualunque forma e modo realizzati dall’Università.
gli Inventori dichiarano di non aver effettuato pubblicazioni o qualsiasi altra divulgazione del Bene Immateriale ad esclusione di quanto indicato nel “Modulo di notifica di invenzione”. Gli Inventori si impegnano inoltre a mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente relativo al Bene Immateriale nella misura in cui ciò sia necessario per brevettare, registrare o comunque proteggere la proprietà intellettuale del Bene Immateriale;
resta inteso tra le Parti che gli Inventori conserveranno la facoltà di utilizzare il Bene Immateriale nell’ambito della propria attività di studio e ricerca, con l’esclusione di qualunque attività di natura direttamente o indirettamente commerciale o comunque collegata allo sfruttamento commerciale del Bene Immateriale. Resta altresì inteso tra le Parti che gli Inventori e l’Università (tramite il Servizio Ricerca e Terza Missione) collaboreranno al fine di mettere in atto le più opportune azioni volte alla protezione e alla valorizzazione del Bene Immateriale. Gli Inventori si impegnano in particolare a prestare la massima collaborazione all’Università per preparare e perfezionare ogni atto e documento, ed in particolare quelli in materia brevettuale, eventualmente necessari per la piena costituzione ed efficacia dei diritti dell’Università sul Bene Immateriale. Nel caso in cui l’Università, in accordo con gli Inventori, decida di avvalersi di soggetti esterni per le attività di protezione e valorizzazione del Bene Immateriale, i costi sostenuti dall’Università per l’attività di tali soggetti esterni rientreranno tra le spese per la protezione e valorizzazione del Bene Immateriale, ai fini dell’applicazione dell’art.4.10 delle “Linee guida strategiche e policy operativa in tema di valorizzazione della ricerca e di diritti di proprietà intellettuale all’Università degli Studi di Pavia”;
tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto e inviate agli indirizzi indicati nel presente contratto. Ciascun Inventore elegge il proprio domicilio, per ogni fine relativo al presente contratto, all’indirizzo e alla e-mail indicata nell’intestazione;
l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con la sola esclusione dell’applicazione delle norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico, nonché dalle “Linee guida strategiche e policy operativa in tema di valorizzazione della ricerca e di diritti di proprietà intellettuale all’Università degli Studi di Pavia”. Fatti salvi i casi in cui la competenza sia inderogabilmente stabilita dalla legge, tutte le controversie derivanti da, o comunque relative al presente contratto, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del foro di Pavia (Italia), con espressa rinuncia degli Inventori a qualsiasi eccezione rispetto a tale foro;
il presente contratto sarà considerato non accettato dall’Università con espressa comunicazione scritta ovvero quando saranno passati 60 giorni dal suo invio da parte degli Inventori senza che l’Università abbia risposto con comunicazione scritta di accettare la proposta di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale del Bene Immateriale;
il presente contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano. Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti;
il presente contratto sarà registrato in caso d’uso a cura e spese esclusive della Parte che vi abbia interesse.
Il presente Contratto è redatto in n. _____ esemplari originali (n. 1 copia per ogni Ricercatore e n. 2 copie per l’Università) che le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.
Le Parti, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvarlo in ogni sua parte e per intero.
Pavia, ___/___/______
Inventore (firma leggibile) _________________________________________
Inventore (firma leggibile) _________________________________________
Per l’Università (firma leggibile) _________________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. gli Inventori dichiarano di aver letto e compreso e di approvare espressamente le seguenti clausole del presente Contratto: 1. Oggetto del contratto; 2. Garanzie; 7. Legge applicabile e foro competente.
Inventore (firma leggibile) _________________________________________
Inventore (firma leggibile) _________________________________________
1 “Beni Immateriali”: le invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori, le informazioni segrete, le varietà vegetali, i software, le banche dati, le opere del disegno industriale, i progetti di lavori di ingegneria, i marchi e i diritti d’autore come individuati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale.
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