SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI A MISURA
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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI A MISURA
(art. 43, comma 1, Regolamento Generale di cui al D.P.R. 207/2010) (in allegato il Capitolato speciale di appalto di cui all'art. 43, comma 2 del Regolamento Generale)
ENTE: PROVINCIA DI FIRENZE
A – Epigrafe
REPERTORIO N.
SR 302 “Brisighellese - Ravennate” - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PONTE SUL LAMONE IN LOC. BIFORCO, COMUNE DI MARRADI
DITTA APPALTATRICE: ……………………………………………….
RIBASSO OFFERTO: ……………… ( percento)
IMPORTO CONTRATTUALE: € =
1 B - LE PARTI
L'anno .......... , il giorno .......... del mese di ......., nella residenza ........., avanti a me, dott. ...........
segretario Provinciale, sono comparsi i signori:
……………………….., nato a ………………………. il …../…./19……, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Firenze, codice fiscale 80016450480, partita IVA .01709770489, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente/P.O. della Direzione, Progettazione, Viabilità e Sicurezza, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "ENTE";
Sig. ………………………., nato a ……………………… il ………………………, residente in
…………………………………., in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa
…………………………….., con sede legale in ……………………………., codice fiscale e partita IVA
………………………….. di seguito nel presente atto denominato semplicemente "APPALTATORE";
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Provinciale sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO
- che con atto del ......... n. .................... in data .........., esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PONTE SUL LAMONE SULLA S.R. 302 “BRISIGHELLESE RAVENNATE” IN LOC. BIFORCO, COMUNE DI MARRADI
- per un importo dei lavori da appaltare di €. …………………..= di cui €. ……………….= oggetto dell'offerta e di €. 10.722,04.= per oneri per la sicurezza predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso;
- che con atto del n. del i lavori sono stati affidati all'impresa
……………………….., con sede in ……………………………., per il prezzo complessivo di
………………………….= come di seguito specificato, in seguito all'offerta del ribasso del
……………… sul prezzo a base di gara.
TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO
1. L' ENTE concede all' APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L' APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.
2. Il presente appalto, ha per oggetto l’esecuzione di LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PONTE SUL LAMONE SULLA S.R. 302 “BRISIGHELLESE RAVENNATE” IN XXX. XXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXXX 0. La categoria prevalente dei lavori è OG3.
ARTICOLO 2. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E MODALITA’ DI ESECUZIONE
La prestazione richiesta dal presente appalto può essere così sintetizzata: realizzazione di nuove barriere di protezione laterali in acciaio e legno, realizzazione di percorso pedonale a sbalzo su un lato del ponte con struttura portante in acciaio, opere stradali accessorie e di finitura.
a) realizzazione del cantiere nel tratto di strada con istituzione di senso unico alternato sulla SR 302 in località Biforco, nel Comune di Marradi;
b) ripristino dei cordoli di fondazione in cemento armato delle nuove barriere di protezione laterali;
c) installazione di nuove barriere di protezioni laterali in acciaio e legno;
d) realizzazione di percorso pedonale a sbalzo con struttura portante in acciaio
d) altri interventi vari identificati con le voci dell’elenco prezzi allegato.
Il presente contratto di appalto, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 163/2006 si intende, pertanto, stipulato a misura ai sensi del quarto comma dell'articolo 53 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
ARTICOLO 3. PRESCRIZIONI TECNICHE PER LE LAVORAZIONI
1. Le opere da eseguirsi saranno identificate negli ordinativi trasmessi dalla Direzione Viabilità all’impresa, che conterranno una descrizione delle opere, schemi grafici in scala adeguata (qualora ritenuti utili a insindacabile giudizio della D.L.), e gli articoli di elenco di riferimento, nonché il termine ultimo per la loro esecuzione. E’ tassativamente vietato da parte dell’impresa interrompere o non eseguire lavori descritti negli ordinativi, per i quali sussiste incertezza nell’identificazione delle categorie di elenco e nell’applicazione dei prezzi.
2. La qualità dei materiali da impiegarsi nelle varie categorie di lavoro è quella descritta nel capitolato speciale, oltre quello prescritto dalla vigente normativa nazionale che qui si richiama integralmente.
ARTICOLO 5 – DURATA DELL’APPALTO
1. La durata dell’appalto è di 120 giorni (centoventi) naturali e consecutivi, e i suoi effetti decorrono dalla data del contratto, o dalla consegna se effettuata sotto riserva di legge.
ARTICOLO 6 - RICHIAMO AI PATTI DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DEL PROGETTO.
1. L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto, al Capitolato speciale ed elenco dei prezzi unitari, e di tutti gli elaborati grafici e scritti del progetto esecutivo, atti che, sebbene materialmente non allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione e conservati al protocollo dell'Amministrazione.
Sono parte integrante del contratto:
a) il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati grafici progettuali;
d) l'elenco dei prezzi unitari;
e) piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 della legge 163/2006;
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra, e che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.
ARTICOLO 7. AMMONTARE DEL CONTRATTO
1. La ditta si obbliga ad eseguire quanto forma oggetto del presente contratto per l’ammontare massimo complessivo di …………………..= (…………………………………………) IVA esclusa, senza impegno di ammontare minimo da parte dell’amministrazione. Pertanto la ditta non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del contratto, la consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto l’importo massimo complessivo.
2. nell’importo complessivo massimo di = sono compresi gli oneri per la sicurezza
che ammontano presuntivamente a €. 10.722,04.= (euro diecimilasettecentoventidue/04).
ARTICOLO 8. INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
ARTICOLO 9. PAGAMENTI IN ACCONTO.
1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All'APPALTATORE verranno corrisposti pagamenti a saldo dell importo complessivo l maturare dello stato finale saldo del lavoro in acconto al maturare di stato d’avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a €. 40.000,00.= (euro quarantamila/00).
ARTICOLO 10. PAGAMENTI A SALDO.
1. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori.
2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo/C.R.E..
3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
ARTICOLO 11. TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, AMMONTARE DELLE PENALI.
I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio e fine indicato dal direttore dei lavori per l'esecuzione degli interventi di cui all’art.2 del presente contratto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei singoli interventi richiesti, viene applicata una penale pari all’0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) dell’importo contrattuale per ciascun giorno di ritardo.
Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.
La penale, nella stessa misura di cui al comma 4 e con le modalità previste dal presente schema di contratto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori.
ARTICOLO 12. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO.
Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal ENTE; il silenzio del ENTE protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'APPALTATORE risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ENTE prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L'APPALTATORE deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell’ENTE richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
ARTICOLO 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
1. L'ENTE ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell'APPALTATORE senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e/o negli ordinativi della D.L. quando questi rivestono carattere di urgenza;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
l) . La mancata costituzione del cantiere nelle forme e nei tempi di cui all’art.4, commi 2) e 3);
2. L'APPALTATORE è sempre tenuto al risarcimento dei danni.
ARTICOLO 14. CAUZIONE DEFINITIVA.
L'Impresa deve prestare tutte le garanzie e coperture assicurative disposte dagli artt. 75, 113, e 129 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006, dal titolo VII (Art.100 e ss.) del DPR n.554/99 ed ai sensi del D.M. n.145/00, che di seguito si riportano succintamente:
a) Cauzione provvisoria per partecipare alla gara. L’offerta che l’Appaltatore presenta per l’affidamento dei lavori deve essere corredata di una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa: tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dalla aggiudicazione (art. 30,. c. 1, L. 415/98). La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’attivabilità a semplice richiesta scritta.
b) Cauzione definitiva. L’Appaltatore, a garanzia degli oneri derivanti all’Amministrazione a causa del mancato o inesatto adempimento contrattuale, deve prestare prima della stipula del contratto, una garanzia fidejussoria sull’importo contrattuale nella misura stabilita dalle norme vigenti. La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’attivabilità a semplice richiesta scritta.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria (art. 30, c. 2, L 415/98). La cauzione così come sopra prestata resterà vincolata fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, e sarà incamerata dall’Amministrazione in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore: l’Appaltatore è tenuto al reintegro della parte eventualmente incamerata.
c) Polizza assicurativa verso i terzi durante i lavori. L’Appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi (ivi compresi i danni verso l’Amministrazione appaltante) nell’esecuzione dei lavori comprendente anche l’incendio, fino all’emissione del certificato di collaudo (art. 30 c. 3 L. 415/98) con massimale minimo di €. 1.000.000,00.
d) Polizza indennitaria decennale verso l’Amministrazione. L’Appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo, una polizza indennitaria decennale a copertura dei danni per rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei danni derivanti da gravi difetti costruttivi (art. 30, c. 4, L. 415/98).
e) Polizza per responsabilità civile decennale verso terzi. L’Appaltatore dovrà stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo, una polizza per responsabilità civile verso terzi, di durata decennale, a copertura dei rischi verso terzi per rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (art. 30, c. 4 L. 415/98).
f) Polizza assicurativa della rata di saldo. Prima del pagamento della rata di saldo l’Appaltatore dovrà stipulare una polizza assicurativa di pari importo valida fino alla data del certificato del collaudo definitivo (art. 28, c. 9, L. 415/98).
ARTICOLO 15. RESPONSABILITA' VERSO TERZI.
1. L'APPALTATORE assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l’ENTE da ogni responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 16. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.
L'APPALTATORE è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
L'APPALTATORE è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, e dall'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’ENTE effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'APPALTATORE per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato, numericamente, alle necessità.
All'atto della stipula del contratto l'Impresa dovrà dichiarare il nome, cognome ed estremi di iscrizione all'Albo Professionale del tecnico al quale intende affidare la Direzione del Cantiere e dovrà presentare dichiarazione del tecnico nominato che, presa cognizione delle opere appaltate e delle norme di cui all’art. 21 “Oneri ed Obblighi Diversi a Carico dell’Impresa” del del presente Schema di Contratto, accetta espressamente l'incarico anche in merito alla responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori dell’Impresa appaltatrice e di quelli di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori.
Nella dichiarazione la firma del tecnico dovrà essere autenticata.
Rimane chiaramente stabilito che il Direttore di Cantiere insieme all'Impresa, sono responsabili della costruzione ed organizzazione del cantiere stesso, nonché dell'incolumità delle persone e delle cose.
Rimane pertanto esonerata, ora per allora la persona del Direttore dei Lavori e del personale addetto alla Direzione dei Lavori da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da incidenti alla persone ed alle cose in conseguenza dei lavori stessi.
L'Impresa risponde altresì, di tutto il personale addetto al cantiere, personale che dovrà essere di gradimento della D.L., la quale ha diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori senza l'obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.
ARTICOLO 17. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.
1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto APPALTATORE non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del
D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data .............. al numero dalla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di , ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.
ARTICOLO 18. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.
1. L'APPALTATORE, ha depositato presso l' ENTE un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494/96.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1. formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'APPALTATORE deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'APPALTATORE, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
ARTICOLO 19. SUBAPPALTO.
Il sub-appalto è autorizzabile esclusivamente per talune parti delle lavorazioni che caratterizzano l’appalto.
Il subappalto è disciplinato dalla normativa vigente.
L’eventuale affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, e delle disposizioni di cui al DPR 34/2000 ed in accordo a quanto indicato nella nota illustrativa emanata dall’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici.
In particolare, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 sopra richiamato, l’impresa è tenuta ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del direttore dei lavori: provvedere, ”entro il termine di venti (20) giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, al deposito del contratto di subappalto presso il soggetto appaltante” all’art. 118 comma 2 punto 2 del D.Lgs. 163/2006 e al momento del deposito presso il soggetto appaltante del
contratto di subappalto, l’appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese ;
se nel bando di gara l’Amministrazione ha indicato che non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti, “è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate”;
“L’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere ai soggetti ed entro il termine fissato dalla normativa vigente, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 cod. civ. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio” (punto 9 del c. 3 dell’art. 18).
Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla direzione dei lavori, anche attraverso l’Ispettorato del lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, il responsabile del procedimento assegna un termine, non superiore a giorni quindici, per la eliminazione dell’inadempienza.
Qualora l’appaltatore non provveda ad eliminare tale inadempienza, l'Amministrazione segnalerà il fatto all’Autorità competente riservandosi, ove lo ritenga e previa formale messa in mora, di dichiarare rescisso il contratto o di procedere all’esecuzione d’ufficio in danno tramite eventuale riappalto, pretendere il risarcimento di tutti i danni e immettersi nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida, senza che l’appaltatore possa fare opposizione di sorta.
Nella eventualità di rescissione o di esecuzione d’ufficio per effetto del persistere dell’inadempienza, l'Amministrazione incamererà l'intera cauzione versata dall'Impresa.
Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, l’appaltatore medesimo prende pertanto atto e presta fin d’ora il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dall’appaltante, a detta immissione in possesso, con l’assunzione a proprio carico dell’onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto o di esecuzione d’ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto.
L’appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.
Il direttore dei lavori ed il coordinatore per l’esecuzione, di cui all’art. 5 del d.lgs. 494/96, provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo.
Non sono comunque da considerare sub-appalti:
i noleggi di macchine e mezzi d’opera funzionanti con personale dell’Appaltatore (dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006);
il trasporto che non preveda l’impiego del conducente in attività di carico e scarico mediante uso di sollevatori, o macchinari simili, dell’Appaltatore;
la fornitura di materiale, semilavorati, manufatti, macchinari, componenti di impianti; Sono da considerare sub-appalti:
- i noleggi a caldo e contratti similari che prevedano l’impiego di personale del Subappaltatore;
- i movimenti di terra, la fornitura in opera del materiale lapideo da cava;
E’ fatto divieto all’Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all’Appaltatore per l’utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo (art. 1 L. 23 ottobre 1960 n. 1369).
Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l’Amministrazione provvederà alla segnalazione all’autorità giudiziaria per l’applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
Se durante l'esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento, l'Amministrazione stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta, l'Impresa dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e all'allontanamento del subappaltatore. L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Impresa di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per la ultimazione delle opere.
ARTICOLO 20. FORNITURA E POSA IN OPERA DI BENI
1. L’impresa aggiudicataria è tenuta a svolgere i lavori nel rispetto delle specifiche tecniche contenute nel Capitolato Generale di Appalto richiamato all’art. 6, nel presente Schema di Contratto alle relative voci, nonché nell’allegato Capitolato Speciale di Appalto, negli altri specifici elaborati tecnici e di progetto.
2. L’approvvigionamento delle relative forniture avverrà presso fornitori, della Unione Europea o di Paesi terzi, che operano con sistema qualità aziendale rispondente alle norme internazionali UNI EN ISO 9001/94 e 9002/94, certificato da organismi accreditati ai sensi delle norme della serie EN 45000.
3. Prima dell’avvio dei lavori, é fatto quindi obbligo all’impresa aggiudicataria di esibire alla D.L.:
4. per ogni fornitore, il certificato di conformità del Sistema Qualità aziendale, di cui al punto precedente, in corso di validità, rilasciato da organismi di certificazione accreditati ai sensi delle norme della serie EN 45012;
5. per i prodotti forniti, il certificato di conformità del prodotto, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme della serie EN 45011 in base alla procedura n.1 di cui all’Allegato III della Direttiva Europea sui prodotti da costruzione n. 89/106/CEE (punto 2 alinea i). In particolare, si specifica che:
6. La presentazione del certificato di conformità del prodotto non è necessaria quando sia prevista l’apposizione del marchio CE, per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che ne consentono l’utilizzo.
ARTICOLO 21 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA
RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA
Oltre a quanto specificato dal Capitolato Generale di Appalto richiamato all'art. 6 ed a quanto prescritto dall’allegato Capitolato Speciale, s'intendono comprese nel prezzo dei lavori e quindi a totale ed esclusivo carico dell'Impresa le spese relative agli oneri ed obblighi di seguito indicati:
1 - Attuare la scrupolosa osservanza delle norme derivanti dalle leggi dai decreti in vigore o che potessero intervenire in corso di appalto relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per invalidità e altre malattie professionali, alla tutela materiale dei lavoratori.
In applicazione delle norme che qui si intendono integralmente riportate di cui ai DPR 547/1995 e DPR 164/1956, DPR 1124/1965, DPR 524/1982, Legge 626/1994 e loro successive modificazioni, l’Impresa dovrà approntare opere per la sicurezza delle persone, affiggere, in luogo visibile ed accessibile a tutti, cartelli di segnalazione e norme di disciplina sulla sicurezza del lavoro ed attuare tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l’incolumità del proprio personale, quello di eventuali subappaltatori e fornitori e loro dipendenti, nonché del personale di direzione, assistenza, sorveglianza e collaudo incaricato dall’Amministrazione e delle persone da questa autorizzate alla visita del cantiere. Il Direttore di Cantiere dell’Impresa è personalmente responsabile del rispetto del piano di sicurezza e delle sopra citate norme antinfortunistiche, nonché dell'applicazione delle norme di cui al Decreto Legislativo 14.8.1996 n.494 e successive modifiche.
In particolare è obbligo dell'Impresa curare ai fini della sicurezza:
Il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; Le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
La manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
La delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e sostanze pericolose;
L’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
L’adozione delle misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato IV del D.Lgs 494/96;
La cura della condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
La cura, lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
La messa a disposizione, dieci giorni prima dell’inizio dei lavori, del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza ai rappresentanti dei lavoratori;
La consultazione dei rappresentanti per la sicurezza sui piani previsti;
La consultazione preventiva dei rappresentanti per la sicurezza sulle modifiche significative da apportarsi ai piani.
E’ altresì obbligo dell’Impresa predisporre un Piano operativo della sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio, del piano di sicurezza e di coordinamento. Il Direttore di Cantiere, regolarmente iscritto al relativo Albo professionale ed in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 494 / 1996, coadiuverà il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e vigilerà insieme ad esso, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze sull’osservanza dei piani di sicurezza, generale e complementare di dettaglio, aderendo tempestivamente anche alle prescrizioni verbali e scritte del coordinatore in particolare per:
* assicurare l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e coordinamento e delle relative procedure di lavoro;
* organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
* verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.
2 - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
A norma dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 l'appaltatore e per suo tramite le imprese subappaltatrici trasmettono all'Xxx.xx, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici e trasmettono poi periodicamente copia dei versamenti di cui trattasi.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento di danni.
3 - L'Impresa è responsabile verso l'Amministrazione, della osservanza delle norme di cui ai comma 1-2 da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.
4 - L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in casi di infortunio ricadrà pertanto, esclusivamente, sull'Impresa.
5 - Esporre in cantiere le prescritte tabelle indicanti l'oggetto dei lavori, l'Impresa esecutrice, il Progettista, il Direttore dei Lavori, i Coordinatori per la Sicurezza, il Direttore di cantiere nonché l'Assistente dei lavori secondo il dettaglio che le verrà fornito dall'Amministrazione.
6 - Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli nelle zone interessate dai lavori.
7 - Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, del numero e dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla D.L..
8 - Tutte le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, le copie, la stampa, ecc..
Il presente appalto è soggetto alle vigenti norme relative all'imposta sul valore aggiunto nonché alla disciplina dell'imposta di registro.
Si precisa che le opere oggetto del presente appalto sono soggette all'aliquota IVA prevista dalle leggi vigenti.
9- La fornitura di attrezzi, strumenti e mano d'opera richiesti per l'esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni in occasione delle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori, oltre a tutta l'assistenza topografica durante l'esecuzione delle opere, nonché la conservazione, fino a collaudo dei capisaldi altimetrici e planimetrici ricevuti in consegna e dei rifacimenti relativi alla contabilità.
10- Tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.
11- Lo svolgimento delle pratiche per conseguire le concessioni relative alle estrazioni dai pubblici corsi d'acqua dei materiali occorrenti, nonché al pagamento dei canoni dovuti per le medesime concessioni.
12- Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni e di presidio, occupazione temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennità, canoni, cauzioni, ecc..
La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi pubblici o privati, che siano interrotti per la esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere.
In difetto rimane ed esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.
In particolare per la realizzazione degli interventi di attraversamento delle opere di bonifica ed idrauliche l’Impresa è obbligata ad attuare a sue cure e spese tutti i provvedimenti atti a salvaguardare l’inalterabilità statico funzionale delle arginature e delle sezioni d’alveo interessate dalle opere e ad attuare i ripristini che saranno richiesti dagli enti ed autorità competenti che nella specie sono il “Genio Civile” di Firenze .
13- E` a carico dell'Impresa l'onere di espletamento delle pratiche, compreso elaborazioni grafiche, relazioni, copie e quant’altro necessario, presso gli Enti proprietari dei servizi sopraddetti per eventuali loro spostamenti, rimozioni o interruzioni. Nessun compenso o indennizzo spetta all’Impresa nel caso che si rendesse necessaria una limitazione del cantiere, una sospensione parziale o totale od un ritardo nell’avanzamento dei lavori per l’esecuzione delle opere appaltate in presenza dei servizi suddetti o per le attese necessarie al loro spostamento.
Sono comunque a carico all'Amministrazione gli oneri relativi agli spostamenti definitivi dei cavi o condotte che si rendessero necessari.
14 - La delimitazione dei cantieri mediante solida recinzione e la loro custodia diurna e notturna mediante persona provvista della qualifica di guardia giurata secondo quanto stabilito dall'art.20 della legge 646/1982.
15 - Conservare, a propria cura e spese, aperte al transito le vie ed i passaggi che venissero interessati dai lavori.
Nell'eventualità di chiusura totale e/o parziale al transito delle strade in cui si svolgono i lavori resta a carico dell'Impresa l'onere della segnaletica necessaria che dovrà essere conforme al C.d.S. (D. LGS. 30/04/1992 n. 285) e relativo regolamento di esecuzione e attuazione (DPR. 16/12/1992 n. 495) ed a quanto prescritto dal D.M. 10/07/2002 – “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
16 - Provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi e licenze necessari.
17 - La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua.
18 - I progetti e i relativi calcoli statici delle opere d'arte che vengano forniti dall'Amministrazione all'Impresa dovranno essere controllati e verificati dall'Impresa medesima per mezzo di un suo ingegnere di fiducia che concordando nei risultati finali e riconoscendo il progetto perfettamente attendibile renda l'Impresa pienamente responsabile sia per il progetto che per l'esecuzione.
Per quanto riguarda le strutture prefabbricate che dovranno corrispondere ai tipi di progetto ed alle prescrizioni dell’allegato Capitolato Speciale ed Elenco Prezzi, sarà cura dell’Impresa fornire alla D.L. per la sua accettazione, tutta la documentazione tecnica richiesta dalla normativa vigente, compresi i calcoli di stabilità firmati dall’ingegnere calcolatore e controfirmati dall’ingegnere di fiducia dell’Impresa. Con particolare riferimento a quanto previsto dall’art.11 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000 in base al quale l’Impresa, durante il corso dei lavori, può proporre al direttore dei lavori proposte migliorative, sarà a totale carico dell'Impresa la redazione dei progetti esecutivi di varie parti dell’opera,
comprese le opere d'arte, che non venissero forniti dall'Amministrazione: tali progetti saranno redatti secondo le caratteristiche prescritte dall'Xxx.xx stessa e col rispetto delle vigenti leggi in materia. Questi progetti, comprensivi dei disegni e calcoli, saranno presentati alla D.L. per la loro accettazione nei tempi dalla stessa fissati.
19 - La presentazione, l'inoltro ed il ritiro al Genio Civile competente di tutti gli elaborati progettuali concernenti strutture soggette alla vigente legge sulle costruzioni antisismiche, assumendo a suo carico le relative spese di bollo sui documenti.
20 - Oltre a quanto descritto al punto precedente per le opere d'arte, l'Impresa è obbligata alla redazione dei disegni esecutivi di cantiere di qualsiasi opera oggetto dell'appalto prima della loro esecuzione secondo le necessità di un corretto svolgimento del lavoro o in base alle richieste e indicazioni della D.L.
21 - Su richiesta della D.L., l'Impresa è tenuta a mettere a disposizione il personale operaio e tecnico ed i mezzi necessari per permettere alla D.L. stessa di procedere alle misurazioni ed alla redazione di tutti gli atti contabili di sua competenza, compresi elaborati grafici di corredo.
22 - Ai fini della perfetta realizzazione delle opere appaltate, della sicurezza delle opere provvisionali, nonché per l’applicazione dei Piani di Sicurezza l'Impresa si obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacità professionale deve essere commisurata alla natura ed importanza dei lavori.
23 - Il Direttore di Cantiere per i lavori in oggetto dovrà essere un Ingegnere Civile o Geometra regolarmente iscritto all’Albo Professionale e possedere adeguata esperienza nella realizzazione del tipo di opere oggetto dell’appalto e nella conduzione del relativo cantiere.
Il Direttore di Cantiere dovrà essere presente in cantiere durante tutto il corso dei lavori sia per garantire la sicurezza del cantiere, dei lavoratori e di terzi, sia per seguire tutte le lavorazioni ed eseguire tutti i saggi e prove che ritiene opportuno o che comunque siano richiesti dalla D.L. per accertare l'idoneità dei terreni interessati dai lavori e dei materiali da impiegare nella costruzione, onde assicurarne la perfetta esecuzione e stabilità delle opere, comprese le opere provvisionali.
Il Direttore di Cantiere, conscio che le dichiarazioni mendaci sono perseguibili per legge, dovrà fornire tutti i dati necessari alla compilazione del Giornale dei Lavori che gli siano richiesti dalla D.L. e che questa ritenga di non doverli assumere direttamente, quali: la presenza giornaliera sul cantiere di mezzi meccanici e risorse umane, i risultati delle prove effettuate, le date e modalità di esecuzione delle opere ed ogni altra utile notizia sullo stato ed avanzamento dei lavori.
Il direttore di cantiere sarà pure responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori per quanto riguarda le competenze attribuite all'Impresa dalle norme vigenti.
24 - La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere di esecuzione ed alla contabilizzazione dei lavori.
25 - L'Impresa non potrà salvo esplicita autorizzazione, scritta dalla D.L., fare o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni, o fotografie delle opere oggetto dell'appalto.
26 - La conservazione e consegna all'Amministrazione degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori, che spetteranno di diritto allo Stato.
27- Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc., entro il termine fissato dalla D.L..
28 - L'Impresa dovrà, a completo suo carico e spesa, provvedere su ordine della D.L, alla sistemazione e trasporto a discarica delle materie di risulta.
29 - Nei lavori di adeguamento di strade esistenti l'Impresa dovrà condurre i lavori in modo tale da consentire, ove l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio non decida altrimenti, il regolare esercizio del normale transito sulle strade.
30 - La manutenzione di tutte le opere fino al collaudo.
31 - E` a carico dell'Impresa, se ed in quanto dovuto, il versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti, di una somma pari al due per mille del costo delle opere, come stabilito dalle norme vigenti.
32 - In applicazione della normativa vigente, l’Impresa dovrà realizzare a sue spese tutti i lavori occorrenti per la protezione contro le scariche atmosferiche delle masse metalliche della struttura in appalto comprese le armature delle strutture in c.a., nonché delle parti metalliche relative ad opere provvisionali.
33 - L'Impresa appaltatrice si assume, a decorrere dalla consegna e fino all'approvazione del certificato di collaudo dei lavori, la responsabilità per tutte le azioni e molestie che venissero promosse da parte di terzi per eventuali incidenti, danni od altro da imputarsi alla mancanza di segnali e di recinzione del cantiere o alla mancante od errata funzionalità della segnaletica.
34 – aggiornamento degli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si sono rese necessarie, da sottoporre all’approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell’opera, come disposto dal comma 3 dell’art. 15 del Regolamento;
35 - Le spese per le operazioni di collaudo ed apprestamento dei carichi di prova, statica e dinamica, solo escluso l'onorario per i collaudatori.
Si dichiara espressamente che tutti gli oneri ed obblighi specificati sia in questo articolo che in tutte le altre parti del presente Schema di Contratto e dell’allegato Capitolato si ritengono compensati col pagamento delle categorie di lavoro a misura contabilizzate secondo i prezzi dell’Elenco Prezzi.
ARTICOLO 22. CONTROVERSIE.
1. È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice DEL FORO DI FIRENZE, ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
ARTICOLO 23. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.
1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. 163/2006, nel Regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (modificato dal nuovo codice appalti) e nel Capitolato generale di appalto approvato con decreto del Ministero dei ll. pp. 19 aprile 200, n. 145.
ARTICOLO 24. SPESE DI CONTRATTO.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'APPALTATORE.
ARTICOLO 25. AUTORIZZAZIONE A RISCUOTERE E QUIETANZARE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del R.D. 18.11.1923 n° 2440 e dell’ art. 3 del Capitolato Generale di Appalto viene stabilito che i pagamenti saranno effettuati mediante emissione dei relativi mandati presso la Tesoreria Provinciale.
Viene inoltre stabilito che è autorizzato a riscuotere e quietanzare, per conto della Società appaltatrice, è il Sig. al quale dovranno essere autorizzati i pagamenti relativi al presente contratto, con esonero dell’Amministrazione Provinciale da ogni responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.
ARTICOLO 26. TRACCIABILITA
“Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., i pagamenti saranno effettuati utilizzando esclusivamente i seguenti c/c bancari/postali comunicati dall’appaltatore, dedicati, anche in via non esclusiva, al presente appalto: IBAN ntestato a presso la banca . Le persone dell’impresa appaltatrice delegate ad operare su di esso sono: Cognome e nome
nato a prov il C.F. .
L’appaltatore si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai suddetti dati entro sette giorni.
L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire la medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto.
L’appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Provincia di Firenze ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo da parte dell’appaltatore e del subappaltatore dei conti correnti dedicati e, comunque, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del
contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della Legge 136/2010 e s.m..”
ART. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
In deroga all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 non si accettano ne cessioni di credito né procure all’incasso.
2. Io Sottoscritto Dott ho compilato e ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura
ai signori convenuti, i quali da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.
L'Appaltatore ……………………………………..
L'Amministrazione ……………………………….
L'Ufficiale rogante ………………………………..
Art. 27 - CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE
1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto, e specialmente il capitolato speciale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di contratto allegato al progetto, al quale il presente contratto si è sostanzialmente conformato.
2. L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine del contratto e del capitolato speciale, come pure dei disegni e di tutti gli altri elaborati allegati al contratto dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:
Art. 2 - tipologia degli interventi e modalità di esecuzione del contratto aperto Art. 3- prescrizioni tecniche per le lavorazioni
Art. 4 - dotazione tecnica dell’Impresa durante l’appalto
Art. 5 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto; Art. 11 - Penali
Art. 13 – risoluzione del contratto;Art. 15. responsabilità verso terzi. Art. 21 Oneri ed obblighi a carico dell’impresa;
ART. 26 - Divieto di cessione del corrispettivo dell’appalto
3. Io Sottoscritto Dott ho compilato e ricevuto l'aggiunta di cui all'articolo che
precede relativo alle clausole particolarmente onerose, di cui ho dato lettura ai signori convenuti, i quali da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.
Dattiloscritto con inchiostro indelebile, ai sensi della legge 14 aprile 1957, n. 251, questo atto consta di .......... pagine ( pagine), e viene sottoscritto alle pagine
L'Appaltatore ……………………………………….
L'Amministrazione …………………………………
L'Ufficiale rogante ………………………………….