Giovedì 10 gennaio 2013, alle ore 10,30
ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO STRUTTURA CONTRATTI IMMOBILIARI
AVVISO PER LA LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA’ REGIONALE, SITI IN COMUNE DI CHAMBAVE, LOCALITA’ CHAMPAGNE, DA DESTINARE AD ATTIVITA’ COMMERCIALE E/O ECONOMICA.
Si rende noto che in data :
Giovedì 10 gennaio 2013, alle ore 10,30
in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 2184 in data 23 novembre 2012, presso la Saletta delle Manifestazioni, sita al piano terra del Palazzo regionale, Xxxxxx Xxxxxxxx, 0, Xxxxx, sotto la presidenza del Dirigente della Struttura contratti immobiliari dell’Assessorato bilancio, finanze e patrimonio, si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte per l’aggiudicazione della locazione della seguente unità immobiliare di proprietà regionale:
Ubicazione: Chambave, località Champagne
Dati catastali: foglio 1 mappale 71 subb.4, 5 e 6
Descrizione: unità immobiliari comprendenti due locali commerciali a livello della strada statale n. 26 per una superficie complessiva di circa mq. 139 (mq. 69 e mq. 70) da adibire ad attività commerciale e/o economica, un deposito di circa mq. 17 e una autorimessa di circa mq. 33 al piano interrato sottostante, oltre a due posti auto da ricavare nell’angolo nord est del piazzale (ulteriori posti auto potranno, eventualmente, essere concordati con l’utilizzatore del caseificio regionale in modo da non ostacolare l’accesso e la gestione del caseificio stesso).
Condizioni: tutte contenute nell’allegato schema di contratto di locazione, si segnala tra le condizioni in esso contenute, che spetterà all’aggiudicatario:
− realizzare, a proprie cure e spese, tutti gli interventi necessari a rendere i locali adeguati all’attività prevista al loro interno, nel rispetto della normativa vigente;
− provvedere, a proprie cure e spese, a tutti gli adempimenti preliminari e successivi, anche in nome e per conto della Regione proprietaria, necessari per l’esecuzione degli interventi di cui al punto precedente (permessi di costruire, SCIA, accatastamenti, richieste di agibilità, ecc.);
− allacciare l’impianto elettrico dell’autorimessa sub. 5 ad uno dei contatori dedicati alle unità commerciali di cui al sub. 4 o 6;
− rimborsare alla Cooperativa Champagne a r.l. le quote di spese relative alle unità immobiliari locate: riscaldamento (a contaore), acqua potabile dal pozzo “Rossignol” (a contatore o forfait), pulizia parti comuni, sgombero neve piazzali e accessi, manutenzione area verde a nord ovest e lungo la strada statale, manutenzioni ordinarie in genere delle parti comuni (secondo delle quote da concordare con la Cooperativa e, in caso di disaccordo, su insindacabile indicazione della Regione). Le unità immobiliari oggetto di locazione non avranno diritto, invece, di utilizzare il montacarichi e non dovranno, pertanto partecipare alle relative spese;
Base d’asta: canone mensile di euro 1.150,00;
Aumento minimo: euro 100,00 rispetto alla base d’asta;
Deposito cauzionale per la partecipazione alla gara: (20% della base d’asta) pari a euro 230,00;
Cauzione da versarsi in seguito alla stipula dell’atto di locazione: tre volte l’importo offerto quale canone mensile.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
ART. 1 L'offerta dovrà essere chiusa in una busta, indicante il mittente, sigillata, controfirmata sui lembi e indirizzata a: "REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO - STRUTTURA CONTRATTI IMMOBILIARI - Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000
XXXXX" – recante la dicitura " NON APRIRE – OFFERTA PER LA LOCAZIONE DEI LOCALI SITI A CHAMBAVE LOCALITA’ CHAMPAGNE – GARA DEL 10 GENNAIO 2013".
ART. 2 La busta contenente l'offerta per la locazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Assessorato bilancio, finanze e patrimonio, al 1° piano del Palazzo regionale, entro le ore 12,00 del giorno 09 gennaio 2013, oppure potrà essere
consegnata a mano ai funzionari facenti parte della commissione di gara, dalle ore 9,30 alle ore 10,30 del giorno stabilito per la gara (10 gennaio 2013). Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
ART. 3 Laddove all’ora prevista per l’apertura della gara (ore 10,30) non sia pervenuta alcuna offerta, la stessa sarà dichiarata deserta.
ART. 4 L’offerta, in carta resa legale mediante applicazione di marca da bollo di euro 14,62, dovrà, a pena di esclusione indicare:
a) le generalità complete dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, recapito telefonico, codice fiscale);
b) l’indicazione della tipologia di attività che si intende svolgere all’interno dei locali;
c) l’indicazione del canone mensile offerto, espresso in cifre e lettere; Dovrà contenere inoltre:
d) la ricevuta del versamento del deposito cauzionale di cui all’articolo 5;
e) la dichiarazione di irrevocabilità della proposta;
f) dovrà inoltre essere riportata la seguente dichiarazione: “L’offerente dichiara di aver letto e di accettare integralmente le condizioni previste per la locazione dell’unità immobiliare di cui all’avviso per la locazione di locali di proprietà regionale, siti in comune di Chambave, località Champagne, da destinare ad attività commerciale e/o economica approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2184 del 23 novembre 2012” (vedi schema di offerta di locazione allegata).
g) l’autocertificazione di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati e xxxxxxx che pregiudichino la capacità di contrarre con la Pubblica amministrazione, completa di un documento di identità (come da modello allegato).
ART. 5 La cauzione prevista per la partecipazione alla gara deve essere costituita mediante assegno circolare non trasferibile intestato al “Tesoriere Regione autonoma Valle d’Aosta” la cui ricevuta deve essere allegata, a pena di esclusione, all’offerta.
ART. 6 Si intende che chi presenta una offerta:
a) abbia preso conoscenza della situazione di fatto e di diritto dei locali, come “visti e piaciuti”, accettandola integralmente;
b) conosca e accetti interamente le condizioni contenute nell’avviso di gara;
c) conosca e accetti interamente le condizioni contenute nel contratti di locazione. ART. 7 Sono ammesse solo offerte con almeno un aumento minimo di euro 100,00 rispetto alla base d’asta.
ART. 8 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.
ART. 9 Sono esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano presentato offerte non conformi all’avviso di gara, con particolare riferimento agli artt. 1-4-5-7.
ART. 10 Nel giorno dell’espletamento della gara i funzionari della Struttura contratti immobiliari provvederanno a registrare le buste pervenute a mano dalle ore 9,30 alle ore 10,30, termine ultimo per la presentazione delle offerte. Il Presidente procederà quindi all’apertura di tutte le buste pervenute (a mezzo posta, consegnate a mano e consegnate fra le 9,30 e 10,30 del giorno previsto per la gara). Non appena concluse le operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte si darà atto delle eventuali esclusioni e verrà redatta la graduatoria delle offerte valide presentate sulla base del prezzo offerto.
ART. 11 L'aggiudicazione avverrà a favore di colui che avrà presentato l’offerta valida di importo più elevato; in caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello in lettere sarà considerata valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. Nel caso in cui risultino presentate più offerte valide di medesimo importo, collocate ex aequo al primo posto in graduatoria, si procederà ad una ulteriore gara fra i concorrenti ex aequo. Qualora i concorrenti ex aequo siano tutti presenti, la gara si svolgerà nella medesima adunanza. Nel caso in cui i soggetti interessati non siano presenti o non siano tutti presenti, la gara si svolgerà, alla presenza del Presidente, il giorno e nel luogo che saranno comunicati.
La partecipazione alla gara è riservata esclusivamente ai soggetti ammessi, e si svolgerà con rilanci verbali. Il primo rilancio dovrà prevedere un aumento di almeno euro 100,00 rispetto all’importo dell’offerta collocata ex aequo al primo posto.
Il Presidente provvederà a verbalizzare ciascuna offerta in aumento. Entro il minuto successivo dalla fine della verbalizzazione di ciascuna nuova offerta, potrà essere presentata un’ulteriore offerta in rialzo, e così di seguito.
Scaduto il minuto, in assenza di ulteriori offerte, il Presidente verbalizzerà l’aggiudicazione a favore dell’ultimo offerente e indicherà, quale prezzo di aggiudicazione, l’importo dell’ultima offerta.
In caso di rifiuto a proporre aumenti, rispetto alle offerte collocate ex aequo al primo posto, si provvederà all’aggiudicazione per estrazione a sorte fra tutti i concorrenti ex aequo.
Nel giorno e nel luogo stabiliti per procedere alla gara fra coloro che hanno presentato offerte ex aequo, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un solo concorrente che abbia effettuato il rilancio minimo.
Si provvederà all’aggiudicazione per estrazione a sorte fra tutti i concorrenti ex aequo nel caso di assenza di tutti i concorrenti convocati o in caso di rifiuto a proporre rilanci da parte dei concorrenti presenti.
ART. 12 Ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari sarà restituito il deposito cauzionale di cui all’articolo 5.
ART. 13 L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione o previste dalla vigente normativa "antimafia" ed ha effetto solo dopo il versamento della cauzione (pari a tre mensilità, ai sensi dell’art. 14 dello schema di contratto) e la sottoscrizione del contratto di locazione, da effettuarsi entro massimo 3 mesi dal provvedimento di aggiudicazione. Decorsa inutilmente tale data, l’aggiudicazione sarà automaticamente revocata e il deposito cauzionale incamerato dalla Regione a titolo di risarcimento danni, a meno che l’aggiudicatario dimostri che il ritardo dipenda da causa a lui non imputabile. La restituzione del deposito cauzionale all’aggiudicatario avverrà successivamente alla stipula del contratto.
ART. 14 Per le condizioni previste dalla locazione si rinvia alla bozza di contratto allegata al presente avviso, visionabile altresì presso gli uffici della Struttura contratti immobiliari, Xxx Xx Xxxxxxx 0/X, 00000 Xxxxx (XX) o sul sito internet della Regione xxx.xxxxxxx.xxx.xx.
ART. 15 Gli aspiranti alla gara possono rivolgersi per qualsiasi richiesta di informazione alla Struttura contratti immobiliari dell’Assessorato bilancio, finanze e patrimonio (telefono 0165/273371-273419-). Per poter effettuare il sopralluogo dei locali è necessario contattare l’Ufficio tecnico del patrimonio immobiliare della Struttura espropriazioni e patrimonio ai seguenti numeri di telefono: 0165/273741- 273298.
Aosta, lì 23 novembre 2012
Il Dirigente
della Struttura contratti immobiliari Xxxxxxxx XXXXX
MARCA DA BOLLO di € 14,62
Regione autonoma Valle d’Aosta
Struttura contratti immobiliari Xxx Xx Xxxxxxx, 0
00000 Xxxxx
OFFERTA PER LA LOCAZIONE DEI LOCALI SITI IN COMUNE DI CHAMBAVE, LOCALITA’ CHAMPAGNE
Il sottoscritto (Nome e Cognome)
nato a , il
,
residente in
Comune Prov.( )
domiciliato in (se diverso dalla residenza)
Comune Prov.( )
in qualità di
codice fiscale/partita
iva
recapiti telefonici
OFFRE
quale canone mensile per la locazione dei locali distinti al catasto fabbricati al Foglio 1, mappale n. 71, subb. 4, 5 e 6 l’importo di euro (in lettere
).
L’offerente dichiara:
− che l’attività che intende svolgere all’interno dei locali oggetto della locazione è la
seguente:
− di aver letto e di accettare integralmente le condizioni di cui all’avviso di gara e contenute nello schema di contratto di locazione, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2184 del 23 novembre 2012;
− che la presente offerta è irrevocabile.
Allega:
1. il modello di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 lettera aa) del D.P.R. 445/2000, unitamente alla fotocopia del documento di identità;
2. l’assegno circolare non trasferibile intestato al “Tesoriere Regione Autonoma Valle d’Aosta” dell’importo di euro 230,00.
Redatto, letto e sottoscritto. Data
Firma
Io sottoscritto/a,
AUTOCERTIFICAZIONE
Ai sensi dell’art. 46 lettera aa) del D.P.R. 445/2000
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza (comune, via, n. civico)
Provincia c.a.p.
Codice fiscale
valendomi delle disposizioni di cui alla lettera aa) del D.P.R. 445/2000 e di cui all’art. 5 del D.P.R. 252/1998, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nei casi di dichiarazione falsa e mendace,
DICHIARO
⮚ di non avere subito condanne penali implicanti l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 32/ter e 32/quater del codice penale;
⮚ che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto , di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge 575/1965 e dall’allegato 1 del D. lgs. n. 490/1994.
Data Firma
N.B.: l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Dichiaro di essere stato informato dall’ufficio procedente circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi, i diritti di cui all’art. 13 della legge 675/1996 e il nome e la sede del titolare e del responsabile, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 10 della legge 675/1996.
Data Firma
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA CONTRATTO DI LOCAZIONE
L’anno duemiladodici, addì del mese di , in Aosta
TRA
La Regione autonoma Valle d’Aosta, con sede in Aosta, P.zza Deffeyes n. 1, codice fiscale 80002270074, in persona del Presidente della Regione, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, che interviene e agisce, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 2184 del 23 novembre 2012, di seguito denominata anche "locatore"
E
Il Sig. ..................., nato ad .................... il ....................., residente in
........................, Loc. ..................................., codice fiscale
.........................................., di seguito denominato anche “conduttore”;
Si conviene e si stipula quanto segue ART.1 – Consenso e oggetto
La Regione autonoma Valle d’Aosta, cede in locazione a , che come sopra rappresentata accetta, l’immobile sito in Comune di Chambave, località Champagne, censito presso il Catasto Fabbricati del Comune di Chambave al Foglio 1 mappale n. 71 di particella, e coi numeri 4, 5 e 6 di subalterni, comprendente due locali commerciali a livello della strada statale n. 26 per una superficie complessiva di circa mq. 139 (mq. 69 e mq. 70) da adibire ad attività commerciale e/o economica, un deposito di circa mq. 17 e una autorimessa di circa mq. 33 al piano interrato sottostante, oltre a due posti auto da ricavare nell’angolo nord est del piazzale (ulteriori posti auto potranno, eventualmente, essere concordati con l’utilizzatore del caseificio regionale in modo da non ostacolare l’accesso e la gestione del caseificio stesso), il tutto come
meglio risulta dalle planimetrie catastali che, previa sottoscrizione delle parti, si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.
ART.2 - Destinazione
Le unità immobiliari sono destinate a ..........................................................
Il conduttore riconosce che i locali possiedono le caratteristiche che li rendono idonei allo scopo per i quali sono locati ed esonera la Regione da ogni genere di responsabilità connessa all’uso assentito.
Il conduttore dovrà adottare tutti gli accorgimenti utili affinché venga salvaguardata la perfetta agibilità dei locali concessi in uso.
ART. 3 – Impegni del conduttore Spetta al conduttore:
⮚ realizzare, a proprie cure e spese, tutti gli interventi necessari a rendere i locali adeguati all’attività prevista al loro interno, nel rispetto della normativa vigente;
⮚ provvedere, a proprie cure e spese, a tutti gli adempimenti preliminari e successivi, anche in nome e per conto della Regione proprietaria, necessari per l’esecuzione degli interventi di cui al punto precedente (permessi di costruire, SCIA, accatastamenti, richieste di agibilità, ecc.);
⮚ allacciare l’impianto elettrico dell’autorimessa sub. 5 ad uno dei contatori dedicati alle unità commerciali di cui al sub. 4 o 6;
ART. 4 – Divieto di diverso uso e di sublocazione
Al conduttore è fatto divieto di utilizzare i locali per usi diversi da quello sopravisto, di sublocare, anche temporaneamente e/o anche parzialmente, l’uso a terzi a qualsiasi titolo.
E’ fatta salva la facoltà del conduttore di cedere/affittare l’azienda. Per poter procedere alla cessione o affitto d’azienda, il conduttore dovrà ottenere la preventiva autorizzazione scritta dalla Regione, che si riserva il diritto di verificare i requisiti di onorabilità e la capacità a contrarre con la Pubblica amministrazione del soggetto subentrante. In assenza di autorizzazione la Regione ha il diritto di revocare la locazione, senza ulteriore motivazione.
ART.5 - Durata
La durata del presente contratto è fissata in anni sei, decorrenti dal giorno della data di sottoscrizione del medesimo ad opera delle parti.
Il contratto si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di anni sei, e così di seguito, salvo disdetta, da parte del locatore, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno 12 mesi prima della scadenza in applicazione dell’art. 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Resta peraltro inteso che, alla prima scadenza contrattuale, il locatore avrà unicamente la facoltà di esercitare il diniego del rinnovo nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni.
ART.6- Recesso
E' facoltà del conduttore recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, con preavviso di almeno 6 mesi da comunicarsi mediante lettera raccomandata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 della legge 27 luglio 1978,
n. 392 e successive modificazioni.
Art.7 - Autorizzazioni
Il conduttore dovrà acquisire, a propria cura e spese, tutte le certificazioni e le autorizzazioni necessarie, previste dalla normativa vigente, per l’utilizzo dei
locali concessi e per l’esercizio delle attività ivi svolte e la Regione non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali limitazioni che dovessero derivare.
Il conduttore dovrà provvedere, a proprie cure e spese, a tutti gli adempimenti preliminari e successivi, anche in nome e per conto della Regione proprietaria, necessari per l’esecuzione degli interventi necessari a rendere i locali adeguati all’attività prevista al loro interno (permessi di costruire, SCIA, accatastamenti, richieste di agibilità, ecc).
ART.8 - Canone
Il canone di locazione è pari ad € ......................(....../00) mensili, per
complessivi € .......................( /00) annui.
Il canone di locazione dovrà essere corrisposto al locatore in rate mensili anticipate, entro i primi 10 giorni di ogni decorrenza mensile. Il pagamento dei canoni dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Regionale di Aosta mediante accredito sul c/c bancario n. 3867729 intestato a Regione Autonoma Valle d’Aosta, UNICREDIT BANCA – Servizio di Tesoreria (IBAN IT 39V0200801204000003867729).
Le parti convengono che il canone di locazione sia aggiornato con le modalità e nella misura prevista dall’art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sostituito dal comma 9 sexies dell’art. 1 della legge 5 aprile 1985, n. 118.
ART.9 – Stato dell’immobile
L’immobile si intende concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, noto al conduttore che, espressamente, esonera la Regione da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che possano occorrere, dopo la stipula del presente contratto, per qualsiasi causa, a persone, animali o cose e da qualsiasi responsabilità per eventuali sottrazioni di beni ad opera di terzi.
Il conduttore si assume la responsabilità e si impegna al risarcimento di eventuali danni derivanti dall’uso dei beni concessi.
Spetterà al conduttore provvedere alla stipula, per tutta la durata del presente contratto, di un’idonea polizza assicurativa per “responsabilità civile verso terzi”.
ART.10 - Spese di gestione e di manutenzione
Sono poste a carico del locatore le spese di manutenzione straordinaria; restano a carico del conduttore le spese di gestione, di manutenzione ordinaria e dell’eventuale messa a norma, anche futura, dei locali e dei relativi impianti oggetto del presente contratto nonché gli oneri accessori previsti dall’art.9 della legge 27 luglio 1978, n.392.
Il conduttore dovrà rimborsare all’utilizzatore del caseificio di proprietà regionale (ora Cooperativa Champagne a r.l.) le quote di spese relative alle unità immobiliari locate: riscaldamento (a contaore), acqua potabile dal pozzo “Rossignol” (a contatore o forfait), pulizia parti comuni, sgombero neve piazzali e accessi, manutenzione area verde a nord ovest e lungo la strada statale, manutenzioni ordinarie in genere delle parti comuni (secondo delle quote da concordare con la Cooperativa e, in caso di disaccordo, su insindacabile indicazione della Regione). Le unità immobiliari oggetto di locazione non hanno diritto, invece, di utilizzare il montacarichi e non dovranno, pertanto, partecipare alle relative spese.
ART.11 - Migliorie
Salvo quanto stabilito all’articolo 3 i cui lavori di adeguamento dovranno essere concordati con la Regione, il conduttore si impegna a non eseguire, senza il consenso scritto del proprietario, modifiche, anche migliorative, o addizioni
all’immobile e agli impianti.
Eventuali migliorie, addizioni e/o trasformazioni che il conduttore vorrà apportare ai locali concessi, seppur autorizzate, dovranno essere eseguite esclusivamente a propria cura e spese.
Gli interventi di cui al precedente comma, sono assoggettati al regime di cui agli artt.1592 e 1593 del Codice Civile.
Il locatore si riserva la facoltà di ottenere la rimozione, alla scadenza del contratto, a cura e spese del conduttore, delle addizioni effettuate.
ART. 12 – Controlli
Il proprietario avrà la facoltà di effettuare, previo accordo con il conduttore i controlli che riterrà opportuni, sui beni locati, per verificarne lo stato di conservazione e la destinazione degli immobili concessi.
ART.13 – Restituzione dell’immobile
Alla scadenza naturale del contratto o in caso di scioglimento anticipato del rapporto contrattuale il conduttore dovrà riconsegnare l’immobile, perfettamente pulito e in ordine, libero da cose e persone, in buono stato di manutenzione, fatta eccezione per il normale stato di deterioramento o il consumo risultante dall’uso in conformità del presente contratto, realizzando tutte le eventuali opere di ripristino che si rendessero necessarie, fatta salva per la Regione la facoltà di richiedere l’eventuale risarcimento dei danni.
ART. 14 - Fideiussione/Deposito Cauzionale
A garanzia della regolare osservanza delle condizioni del presente contratto, la Società si impegna a consegnare alla Regione, alla stipula del presente contratto, una cauzione, per un importo corrispondente a 3 mensilità, pari a euro .da costituirsi mediante deposito cauzionale (non fruttifero) in
contanti o mediante versamento sul conto DEPOSITI CAUZIONALI RAVA intestato alla CASSA REGIONALE DI AOSTA, codice IBAN IT 14 H 02008 01177 000000756373, oppure mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, con validità fino a completo esaurimento del rapporto contrattuale principale.
Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia al termine semestrale di cui all’articolo 1957, comma 1 del codice civile, nonché l’operatività della fideiussione o della polizza entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del concedente, senza eccezioni o ritardi, della somma garantita o la minor somma richiesta dall’ente.
La cauzione non potrà mai essere imputata a titolo di canone, neppure in prossimità della scadenza del contratto. La cauzione sarà svincolata dopo la regolare riconsegna dei locali concessi, nonché dopo aver provveduto all’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente atto, previa verifica dell’effettivo sgombero dei locali e dell’insussistenza di danni alla proprietà regionale.
ART. 15- Verbale di consegna
Le parti convengono che, all'atto della consegna delle chiavi dell'immobile oggetto del presente contratto, verrà redatto apposito verbale. Per la Regione il verbale verrà sottoscritto dalla Struttura espropriazioni e patrimonio.
Il conduttore si impegna a restituire la cosa locata nelle condizioni in cui si trova al momento della consegna e risultanti dal predetto verbale, steso in contraddittorio, salvo il normale deperimento d’uso.
ART.16 - Spese e imposte
Le spese di stipulazione del presente contratto e seguenti sono a carico delle parti contraenti in parti uguali, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli art.8 e 41 della L.392/78.
ART.17 – Foro competente
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente contratto.
In caso di mancato accordo, la competenza sarà deferita al Foro competente di Aosta.
ART.18- Varie
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata se non con atto scritto.
Il locatore e il conduttore, a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto.
ART.19 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme del Codice civile e alle altre leggi in tema di locazione, in particolare alla legge n. 392/1978, nonché gli usi e consuetudini in materia di locazione.
ART. 20 – Elezione di domicilio
A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono il proprio domicilio come in comparizione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Aosta, li
Per la Regione Valle d'Aosta Il Presidente della Regione (Xxxxxxx Xxxxxxxxx)
Il conduttore ( )