ALLEGATO 1 di POLIZZA
ALLEGATO 1 di POLIZZA
Di comune accordo tra le Parti si precisa che, a parziale rettifica di quanto indicato nel testo di polizza, le seguenti condizioni s’intendono modificate come segue:
1. Garanzie: Cosa copriamo
L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale connessa con la sua qualità di Dottore Commercialista, Esperto Contabile, Ragioniere o Perito Commerciale, Consulente del lavoro, in quanto iscritto al relativo Albo, svolta nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. 27 Ottobre 1953 n. 1067 (Dottore Commercialista) o dal D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068 (Ragioniere o Perito Commerciale) e D. Lgs 28/06/2005 n. 139 Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o dalla Legge n. 1081/64 (Consulente del Lavoro) e successive modifiche o integrazioni legislative, nonché ogni altra norma, regolamento e/o legge applicabile.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti, i mandanti, i committenti e/o coloro dei quali ha ricevuto l’incarico a titolo di risarcimenti per danni colposamente cagionati a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell’esercizio della sua attività professionale, così come prevista dalla Tariffa Professionale in vigore al momento dell’insorgenza o manifestazione del sinistro.
Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:
a) le attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, l’aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali; elaborazione 730 per conto terzi svolta direttamente dai singoli professionisti. Per estendere la copertura a quanto previsto dalla circolare n.13 del 06/04/2006 dell’Agenzia delle Entrate deve essere attivata l'apposita garanzia aggiuntiva C di cui alle Condizioni Aggiuntive della presente polizza;
b) le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità attribuibili all’Assicurato stesso;
c) le responsabilità derivanti all’Assicurato nell’espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti, ivi compreso a titolo esemplificativo e non limitativo l’incarico di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonché nell’espletamento dell’incarico di liquidatore non giudiziale in Società commerciali affidatogli dai Soci, commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico;
d) le responsabilità derivanti all’Assicurato da fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti , tirocinanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell’Assicurato, anche se iscritti ad un Albo professionale;
e) l’apposizione dell’asseverazione per studi di settore come da normativa vigente;
f) l’attività dell’Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione di Società limitatamente alla responsabilità civile a lui derivante nella sua qualità di Dottore Commercialista, Ragioniere o Perito Commerciale, e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori;
g) la responsabilità civile derivante all’Assicurato in applicazione del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di Privacy (codice della Privacy) per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy;
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h) la responsabilità derivante all’Assicurato per danni da interruzione, sospensione o mancata o ritardata attivazione di attività di terzi connessa all’attività professionale esercitata.
L’Assicurazione vale inoltre:
1. per la funzione di membro di Commissione Tributaria (Legge 13/4/1988 n. 117);
2. per la funzione di revisore di Enti Locali (art. 57 legge 8/6/1990 n. 142);
3. per gli effetti di mancato pagamento accidentale o ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l’Assicurato abbia ricevuto per iscritto l’incarico di effettuare tale pagamento tranne nel caso in cui non siano stati forniti i relativi fondi da parte del cliente;
4. per l’attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall’art. 1130 del Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni;
5. per l’attività svolta in qualità di conciliatore (d.lgs del 04 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche e/o integrazioni);
6. per l’uso di sistemi di elaborazione elettronica , ivi compreso l’invio telematico delle dichiarazioni fiscali ivi comprese quelle riferite al DPR 322/98 e successive modifiche e/o integrazioni e regolamenti (a titolo esemplificativo: modello unico, circolare del 05.09.2006 dell’Agenzia delle Entrate “Versamenti on-line obbligatori dal 01.10.2006), ivi compreso l’uso della PEC (Posta Elettronica Certificata);
7. per l’attività di Tributarista. La garanzia è estesa alle seguenti attività:
- tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette ed indirette,
- redazione di dichiarazioni e di liquidazioni fiscali,
- domiciliazione ai fini fiscali,
- rappresentanza per i rapporti tributari.
8. per incarichi composizione crisi da Sovraindebitamento;
9. per incarichi come Amministratore di Sostegno;
10. per intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, co. 2-quater, Legge 340/2000, nelle cessioni di quote di società a responsabilità limitata, sottoscritte ai sensi dell’art. 36, comma 1-bis della Legge n. 133/2008
La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità attribuibili all’Assicurato stesso.
2. Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura (sempre operanti)
2.1 Perdita documenti
In relazione a Documenti di Terzi:
(i) di cui un Assicurato è legalmente responsabile e
(ii) che, durante il Periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di Attività professionali,
saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato per sostituire o ripristinare tali Documenti, fermo restando che:
(a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i Documenti sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall’Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l’Assicurato li abbia affidati;
(b) i Documenti smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell’Assicurato o di un suo incaricato;
(c) l’ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all’approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'Assicuratore con il consenso dell’Assicurato; e
(d) l’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell’Assicurato.
La presente Xxxxxxxxxx sarà soggetta ad un sottolimite di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.
2.5 Cessazione dell’attività / Postuma
2.8 Assicurati Addizionali / Studio Associato
E' facoltà dell'Assicurato e/o degli eredi, in caso di cessazione definitiva dell' attività, richiedere alla Società la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e da questi denunciate alla Società nei successivi cinque anni, sempreché esse si riferiscano ad Atti illeciti compiuti prima della cessazione dell’attività, con le seguenti modalità:
a) per i primi 5 anni previo pagamento di un importo pari al 150% di un’intera annualità di premio;
b) per i successivi 5 anni previo pagamento di un importo pari al 250% di un’intera annualità di premio.
Con riferimento ai punti a) e b) di cui sopra si conviene che:
1. l’attivazione della garanzia dovrà essere effettuata entro 4 mesi dalla cessazione dell’attività
2. la garanzia non sarà operante nei casi previsti dall’art. 9.3 (Disdetta in caso di sinistro), nonché in caso di sospensione o radiazione dall’Albo.
3. il massimale indicato in polizza costituisce il massimo esborso a carico della Società indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nei suddetti periodi di Assicurazione.
Qualora il Contraente sia uno studio associato, la garanzia è valida per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, sia per l’attività svolta come studio associato sia per l’attività esercitata come singoli professionisti a favore dei clienti propri e/o dello studio, a condizione che i relativi introiti vengano dichiarati nel questionario separatamente dagli introiti fatturati dallo studio associato. La garanzia è altresì estesa ai collaboratori abilitati e regolarmente iscritti all’Albo Professionale che operino all’interno dello studio e fatturino anche in proprio attività nei confronti di propri clienti o di clienti dello Studio Assicurato purché questi soggetti vengano identificati nominativamente ed i propri introiti comunicati in sede di regolazione congiuntamente ai ricavi della Contraente. È’ facoltà degli Assicuratori verificare, in caso di sinistro, il rispetto del criterio sopra indicato. In base a quanto sopra si intendono assicurate le persone nominativamente indicate nel questionario, che fa fede per tutti gli associati. Nel caso di variazioni durante il periodo di assicurazione (cessazione o di inserimento di una o più persone assicurate), la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori e purché dichiarato al successivo rinnovo di polizza.
2.10
Elaborazione elettronica dati
Si intende parificata all’attività dell’Assicurato quella svolta dall’azienda di elaborazione elettronica dei dati e di servizi contabili precisata in polizza, esclusivamente per l’attività svolta per conto dei clienti propri e dell’Assicurato.
La copertura pertanto si intende operante anche nei limiti dell’attività di cui all’art. 1 (Garanzie: Cosa copriamo) e del massimale indicato nel frontespizio di polizza, il quale resta unico a ogni effetto, anche in caso di corresponsabilità tra più Assicurati.
10.2 Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti | 1. Xxxxx restando i limiti, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni di cui alla presente Polizza, a parziale modifica dell’esclusione di cui all’Art. 4.16 del testo di polizza, la copertura si intende estesa a quanto l’Assicurato, nella qualità di Sindaco, effettivo o supplente di Società di capitali non quotate in borsa (comprese peraltro le società di capitali controllate da società quotate in borsa) o Enti sia pubblici che privati, e di Revisore legale dei conti in società di capitali e in Enti pubblici o privati, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di errori professionali commessi nell’adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge. La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell’Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza dell’art. 2403 – bis del Codice Civile. 2. L’Assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relative a posizioni di Xxxxxxx in Aziende che siano in stato di insolvenza dichiarato, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinata dalla legge italiana prima della sottoscrizione del presente contratto. 3. La Società risponde solo per la quota di responsabilità che compete all’Assicurato e agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale. 4. La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale indicato in Polizza e comunque con applicazione di uno scoperto/franchigia come da espressa indicazione nel Frontespizio di polizza. Per la presente estensione di garanzia vale quanto già indicato all’Art. 9.6 - Altre Assicurazioni - di cui al testo di xxxxxxx. 5. Xxxxx restando tutti i termini della presente estensione, la copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d’intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti, si intende prestata fino al limite del Massimale indicato nel Frontespizio di polizza con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.000,00 ed il massimo di € 20.000,00 per richiesta di risarcimento. 6. Dall’estensione restano escluse qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Xxxxxxx, Revisore legale in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza dichiarato, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della data di effetto della presente Polizza, salvo per: - incarichi accettati per la prima volta in società dopo la data in cui le stesse sono state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale; - incarichi accettati per la prima volta in società prima della data in cui le stesse sono |
state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale purché tali incarichi siano stati riconfermati dopo tale procedura.
7. Xxxxxx intendersi automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti.
Xxxxxx intendersi automaticamente compresi gli incarichi cessati durante il Periodo di validità della polizza, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di validità della polizza, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite la Società.
Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività, s’intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo purché non ricoperti presso società sottoposte alle procedure di cui al precedente paragrafo 6.