PIANO INVESTIMENTO ITALIA
Regolamento di gestione semplificato del Fondo
PIANO INVESTIMENTO ITALIA
Fondo comune di Investimento Mobiliare di tipo aperto multicomparto rientrante nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2009/65/CE
istituito e gestito da Fideuram Investimenti - Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
Il Regolamento di gestione semplificato del Fondo Piano Investimento Italia si compone di tre parti:
A) Scheda identificativa
B) Caratteristiche del prodotto
C) Modalità di funzionamento
Il presente regolamento è stato approvato dall’organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all’approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto il presente regolamento non è stato sottoposto all’approvazione specifica della Banca d’Italia in quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale.
Il presente regolamento è efficace dal 1° luglio 2019
Il presente Regolamento si compone di tre parti:
a) Scheda identificativa
b) Caratteristiche del prodotto
c) Modalità di funzionamento
A) SCHEDA IDENTIFICATIVA
Denominazione tipologia e durata del Fondo | OICVM multicomparto denominato “Piano Investimento Italia” (di seguito anche il “Fondo”) rientrante nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2009/65/CE. Il Fondo si suddivide nei seguenti comparti: – Piano Bilanciato Italia 30 – Piano Bilanciato Italia 50 – Piano Azioni Italia Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati, di cui alla Legge 11 dicem- bre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e alla Legge 21 giu- gno 2017, n. 96 (conversione in legge con modifica del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50) destinati ai “piani individuali di risparmio a lungo termi- ne” e ai “piani istituzionali di risparmio a lungo termine” (di seguito “Disciplina PIR”) per i PIR costituiti fino al 31 dicembre 2018. Sono previste tre Classi di quote, definite quote di “Classe A”, quote di “Classe B” e quote di “Classe I”. Le quote di Classe A sono destinate esclu- sivamente ai soggetti indicati al successivo paragrafo 1.4 Parte B, finalizza- te all’investimento nei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). Le quote di Classe B sono destinate alla totalità degli investitori. Le quote di Classe I sono destinate esclusivamente a: a) Enti di previdenza obbligatoria di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; b) forme di previdenza complementare di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. La durata del Fondo e dei singoli comparti è fissata al 2050, salvo proroga. Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote del Fondo con- tenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascun comparto. |
Società di gestione del risparmio | Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A. (di seguito anche “Società di Gestione” o “SGR”), con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx 00, già iscritta al n. 32, dal 23 luglio 2014 è stata iscritta al n. 12 nella Gestori di OICVM e dal 20 gennaio 2016 al n. 144 nella Sezione Gestori di FIA dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia e di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 58/98. Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A. appartiene al “Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo” (di seguito, il “Gruppo”). |
Depositario | State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, con sede legale in Xxxxxx, xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 ed iscritta al n. 5757 dell’Albo delle Banche, tenuto dalla Banca d’Italia. Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati di partecipazione al Fondo sono svolte da State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, per il tramite dell’Ufficio Controlli del Depositario dislocato presso la sede di xxx Xxxxx, 000/00 - Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxx. Le funzioni di consegna e riti- ro dei certificati rappresentativi delle quote di ciascun Fondo sono svolte da State Street Bank International GmbH - Succursale Italia per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Porta Nuova, 7. Presso la sede del Depositario sono messi a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla redazione, l’ultimo rendiconto annuale della gestione del Fondo e l’ultima relazione semestrale. |
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari | Il valore unitario della quota, espresso in Euro, è determinato con cadenza giornaliera, ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiu- sura della Borsa italiana. Il valore unitario delle quote di ciascun comparto è pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Tale valore è altresì reperibile sul sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Sulle medesime fonti è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare. |
Il presente Regolamento si compone di tre parti:
a) Scheda identificativa
b) Caratteristiche del prodotto
c) Modalità di funzionamento
B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1 - OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE
1.1 - Parte relativa a tutti i comparti
1. Il Fondo mira ad un incremento moderato del valore del capitale e attua la sua politica di investimento nel rispetto delle caratteristiche e delle limitazioni previste dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 come modificata dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (conversione in legge con modifiche del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50) e rientra tra gli “investimenti qualificati” definiti dalla “Disciplina PIR” per i PIR costituiti fino al 31/12/2018.
2. Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:
– di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
– di natura azionaria;
– del mercato monetario
– derivati semplici (quali ad esempio futures; opzioni; swap; ecc.);
– OICVM e FIA aperti non riservati (di seguito “OICR aperti”).
3. Il Fondo investe almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari di natura azionaria e/o di natura obbligazionaria - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con sta- bile organizzazione nel territorio italiano. Tali strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 21% del valore complessivo tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell’indice FTSE MIB o indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
4. Il valore complessivo netto del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finan- ziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.
5. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
6. Nella gestione del Fondo, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle con- dizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, con finalità:
– di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;
– diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d’imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.
L’esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito dalla normativa di vigilanza. In ogni caso l’investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d’investimento del Fondo.
7. La SGR attua una gestione di tipo attivo. Gli investimenti sono effettuati, per la parte obbligazionaria sulla base di una analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, nonché sulla base di un’analisi di bilancio
e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: ratios patrimoniali, livelli di inde- bitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio). Per la parte azionaria gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche e industriali per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi e settori, analisi economico/finanziarie per la selezione principalmente di aziende che presentano un profilo di investimento interessante in relazione a parametri di valutazione ritenuti significativi.
8. Ai sensi del presente Regolamento, per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti nell’elenco pre- visto dall’art. 63, comma 2 o nell’apposita sezione prevista dall’art. 67, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell’Assogestioni e pubblicata nel sito internet del- l’associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento di ciascun Fondo e indicati nel presente Regolamento.
9. La valuta di denominazione del Fondo è l’Euro. L’unità di misura minimale per qualsiasi operazione effettuata è il centesimo di Euro. Tale principio di carattere generale non trova applicazione nell’ipotesi di determinazione del valore unitario delle quote, nel qual caso si computano anche i millesimi di Euro. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest’ultima valuta utilizzando il tasso di cambio accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolati e pubblicati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti informativi di Reuters. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quoti- dianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE). Nella selezione di investimenti in valuta estera si tiene conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell’elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.
10. Resta comunque ferma la facoltà per la SGR di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre speci- fiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l’interesse dei Partecipanti.
11. Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, possono effettuarsi, nei limiti e alle condizioni previsti dalle disposizioni vigenti, operazioni di pronti contro termine e prestito titoli.
12. I limiti indicati nel presente Regolamento in relazione alla politica di investimento di ciascun comparto devo- no intendersi come segue:
Principale: almeno il 70%
Prevalente: compreso tra il 50% ed il 70% Significativo: compreso tra il 30% ed il 50% Contenuto: compreso tra il 10% ed il 30% Residuale: fino al 10%
13. Gli strumenti finanziari sono classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considera- zione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell’Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione euro- pea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posi- zioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di “adeguata qualità creditizia” se hanno ricevuto l’assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.
1.2 Parte relativa a ciascun comparto
1.2.1 - Comparto Piano Bilanciato Italia 30
Il comparto investe in titoli azionari, incluse le obbligazioni convertibili e/o cum warrant e quote di Oicr di natura azionaria, per un massimo del 50% del valore complessivo netto del fondo.
Il controvalore degli strumenti finanziari emessi in valuta estera non è superiore al 30% del valore complessivo netto del fondo; in ogni caso il controvalore degli strumenti esposti al rischio cambio non è superiore al 20%.
Nel rispetto dei limiti di quanto previsto nella sezione B paragrafo 1.1 (“Parte relativa a tutti comparti”), il com- parto può investire in:
– depositi e/x xxxxx correnti;
– strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da governi, da enti pubblici o da entità sovranazionali di adeguata qualità creditizia;
– strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da soggetti non governativi; l’investimento in titoli emes- si o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano potrà riguardare anche emissioni prive di rating o con rating infe- riore all’investment grade senza vincoli sul merito di credito; l’investimento in titoli emessi da soggetti diffe- renti da quelli identificati precedentemente, privi di rating o con rating inferiore all’investment grade, non potrà superare il 10% del valore complessivo netto;
– strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altri mercati regolamentati;
– quote o azioni di OICVM e FIA aperti non riservati.
La duration della componente di portafoglio investita in titoli di debito, ivi inclusi eventuali derivati, non può essere superiore a 8 anni.
Il comparto non investe in strumenti finanziari di emittenti dei paesi emergenti.
Il comparto utilizza strumenti finanziari derivati (ivi inclusi i contratti “forward FX”) per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale relativa a tutti i compar- ti di cui al paragrafo 1.1.
L’investimento diretto in strumenti finanziari derivati è finalizzato:
– alla copertura dei rischi, fino al 100% del valore complessivo netto del comparto;
– alla buona gestione, fino al 100% del valore complessivo netto del comparto;
– all’investimento, fino al 30% del valore complessivo netto del comparto (leva pari a 1,3).
L’esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.
1.2.2 - Comparto Piano Bilanciato Italia 50
Il comparto investe in titoli azionari, incluse le obbligazioni convertibili e/o cum warrant e quote di Oicr di natura azionaria, per un massimo del 70% del valore complessivo netto del fondo.
Il controvalore degli strumenti finanziari emessi in valuta estera non è superiore al 30% del valore complessivo netto del fondo; in ogni caso il controvalore degli strumenti esposti al rischio cambio non è superiore al 20%.
Nel rispetto dei limiti di quanto previsto nella sezione B paragrafo 1.1 (“Parte relativa a tutti comparti”), il com- parto può investire in:
– depositi e/x xxxxx correnti;
– strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da governi, da enti pubblici o da entità sovranazionali di adeguata qualità creditizia;
– strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da soggetti non governativi; l’investimento in titoli emes- si o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano potrà riguardare anche emissioni prive di rating o con rating infe- riore all’investment grade senza vincoli sul merito di credito; l’investimento in titoli emessi da soggetti diffe- renti da quelli identificati precedentemente, privi di rating o con rating inferiore all’investment grade, non potrà superare il 10% del valore complessivo netto;
– strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altri mercati regolamentati;
– quote o azioni di OICVM e FIA aperti non riservati.
La duration della componente di portafoglio investita in titoli di debito, ivi inclusi eventuali derivati, non può essere superiore a 8 anni.
Il comparto non investe in strumenti finanziari di emittenti dei paesi emergenti.
Il comparto utilizza strumenti finanziari derivati (ivi inclusi i contratti “forward FX”) per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale relativa a tutti i compar- ti di cui al paragrafo 1.1.
L’investimento diretto in strumenti finanziari derivati è finalizzato:
– alla copertura dei rischi, fino al 100% del valore complessivo netto del comparto;
– alla buona gestione, fino al 100% del valore complessivo netto del comparto;
– all’investimento, fino al 30% del valore complessivo netto del comparto (leva pari a 1,3).
L’esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.
1.2.3 - Comparto Piano Azioni Italia
Il comparto investe in titoli azionari, incluse le obbligazioni convertibili e/o cum warrant e quote di Oicr di natura azionaria, tra un minimo del 70% ed un massimo del 100% del valore complessivo netto del fondo.
Il controvalore degli strumenti finanziari emessi in valuta estera non è superiore al 30% del valore complessivo netto del fondo; in ogni caso il controvalore degli strumenti esposti al rischio cambio non è superiore al 20%.
Nel rispetto dei limiti di quanto previsto nella sezione B paragrafo 1.1 (“Parte relativa a tutti comparti”), il com- parto può investire in:
– depositi e/x xxxxx correnti;
– strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da governi, da enti pubblici o da entità sovranazionali di adeguata qualità creditizia;
– strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da soggetti non governativi; l’investimento in titoli emes- si o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano potrà riguardare anche emissioni prive di rating o con rating infe- riore all’investment grade senza vincoli sul merito di credito; l’investimento in titoli emessi da soggetti diffe- renti da quelli identificati precedentemente, privi di rating o con rating inferiore all’investment grade, non è ammesso;
– strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altri mercati regolamentati;
– quote o azioni di OICVM e FIA aperti non riservati.
La duration della componente di portafoglio investita in titoli di debito, ivi inclusi eventuali derivati, non può essere superiore a 8 anni.
Il comparto non investe in strumenti finanziari di emittenti dei paesi emergenti.
Il comparto utilizza strumenti finanziari derivati (ivi inclusi i contratti “forward FX”) per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale relativa a tutti i compar- ti di cui al paragrafo 1.1.
L’investimento diretto in strumenti finanziari derivati è finalizzato:
– alla copertura dei rischi, fino al 100% del valore complessivo netto del comparto;
– alla buona gestione, fino al 100% del valore complessivo netto del comparto;
– all’investimento, fino al 30% del valore complessivo netto del comparto (leva pari a 1,3).
L’esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.
1.3 Limiti alle operazioni con parti correlate
Il Fondo può acquistare, fermo restando la validità di quanto previsto nella sezione B paragrafo 1.1 (“Parte relati- va a tutti comparti”), titoli di Società finanziate da Società del Gruppo di appartenenza della SGR.
Nell’ambito della Normativa Interna la Società di Gestione ha adottato limiti più stringenti all’attività di investi- mento, rispetto a quelli previsti dalla normativa di riferimento, in relazione all’acquisto di strumenti finanziari emessi o collocati da Società del Gruppo, ai depositi bancari e all’esposizione in strumenti finanziari derivati OTC, rispettivamente presso una banca o nei confronti di una controparte anch’esse facenti parte del Gruppo.
Il Fondo può investire, fermo restando la validità di quanto previsto nella sezione B paragrafo 1.1 (“Parte relativa a tutti comparti”), in quote di altri Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio gestiti dalla Società di Gestione o da altre società del Gruppo di appartenenza (“OICR collegati”).
1.4 Condizioni di partecipazione alle quote di Classe A e di Classe I ai sensi della Disciplina PIR
1.4.1 Le quote di Classe A di ciascun comparto del Fondo finalizzate all’investimento nei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR), possono essere sottoscritte esclusivamente da persone fisiche residenti nel terri- torio dello Stato italiano per i PIR costituiti fino al 31 dicembre 2018. Non è consentita la cointestazione delle quote di Classe A. Ai sensi della Disciplina PIR la sottoscrizione delle quote dei comparti, anche mediante piani di accumulo, per il partecipante è consentita, in ciascun anno solare, nel limite di euro 30.000 ed entro un limite complessivo non superiore ad euro 150.000, da calcolarsi secondo le previsioni della Disciplina PIR. Gli importi eccedenti le soglie sopra indicate potranno essere destinati alla sottoscrizione delle quote di classe B.
1.4.2 Le quote di Classe I di ciascun comparto del Fondo possono essere sottoscritte esclusivamente dai soggetti indicati nella Parte A) Scheda Identificativa, lett. a) e b), mediante versamento in unica soluzione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di investimento previsti dalla Disciplina PIR per i PIR costituiti fino al 31 dicembre 2018.
Ai sottoscrittori della Classe I non si applicano i limiti di euro 30.000 e il limite complessivo di euro 150.000 pre- visti per la Classe A.
2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE
Il Fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai parteci- panti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.
3. REGIME DELLE SPESE
3.1 Oneri a carico dei partecipanti
Le spese a carico dei partecipanti sono:
a) commissioni di sottoscrizione, come di seguito riportate:
– a fronte di ogni sottoscrizione in unica soluzione (PIC) o di ogni versamento nell’ambito di un piano di accumulo (PAC), la SGR ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione, calcolata in percentuale sull’importo lordo versato esclusivamente in relazione alle quote di classe A e di Classe B in misura pari al 3% (tre virgola zero per cento). La società di Gestione si riserva la facoltà di concedere, in fase di sottoscri- zione delle quote, la riduzione della commissione di sottoscrizione fino al 100% (cento per cento). Per le quote di Classe I non sono previste commissioni di sottoscrizione.
In caso di sottoscrizione di quote di Classe A e Classe B attraverso Piani di accumulo (PAC), le commissioni sono prelevate sul valore complessivo (versamento iniziale più totale dei versamenti programmati) del Piano di accu- mulo secondo la seguente modalità:
– al momento della sottoscrizione nella misura del 30% della commissione totale; tale importo non potrà ecce- dere il 30% del primo versamento;
– la restante parte ripartita in modo lineare sui successivi versamenti;
b) diritto fisso su ogni operazione di investimento pari a Euro 1; per ogni operazione di versamento successivo nell’ambito di un piano di accumulo pari a Euro 0,25; per ogni operazione di rimborso pari a Euro 5;
c) rimborso spese forfettario relativo alle operazioni di emissione, conversione, raggruppamento, frazionamento dei certificati, richieste dal partecipante, pari a Euro 10 oltre a rimborso spese postali;
d) rimborso spese amministrative e postali nella misura indicata in relazione a ciascun comparto nel relativo Prospetto d’offerta per ogni conferma di investimento e in relazione a ciascun versamento, intendendosi con tale termine, nel caso dei piani di accumulo, il pagamento di uno o più importi unitari;
e) eventuali imposte e tasse dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione (PIC e PAC). I diritti fissi di cui alle lettere b) e c) potranno essere aggiornati ogni anno, sulla base della variazione intervenuta nel- l’anno precedente dell’indice generale accertato dall’ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Di tali aggiornamenti la Società di Gestione provvederà a dare adeguata informazione.
3.2 Spese a carico del Fondo
1. Le spese a carico di ciascuna Classe di quote di ciascun comparto del Fondo sono:
a) Il compenso della SGR composto dalla provvigione di gestione dovuta alla SGR, nella misura mensile di 1/12 della percentuale annua del valore dell’attivo netto di ciascuna Classe/comparto del Fondo, è indicata nella seguente tabella:
Comparti | Provvigioni di gestione % |
Piano Bilanciato Italia 30 Classe A Piano Bilanciato Italia 30 Classe B | 1,4 |
Piano Bilanciato Italia 30 Classe I | 0,50 |
Piano Bilanciato Italia 50 Classe A Piano Bilanciato Italia 50 Classe B | 1,6 |
Piano Bilanciato Italia 50 Classe I | 0,55 |
Piano Azioni Italia Classe A Piano Azioni Italia Classe B | 2,0 |
Piano Azioni Italia Classe I | 0,70 |
Il suddetto compenso viene calcolato quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascuna Classe di quote del comparto, diminuito del valore della parte investita in OICR collegati e prelevata dalla disponibilità del com- parto stesso il primo giorno lavorativo del mese successivo;
b) il compenso della SGR è altresì composto dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, nella misura massima dello 0,04% sul valore complessivo netto di ciascun comparto del Fondo;
c) il compenso da riconoscere al Depositario così determinato:
– una commissione annuale massima pari allo 0,11%, applicata al valore del NAV (Net Asset Value, dove per valore del NAV si intende la media mensile del valore complessivo netto giornaliero) del Fondo oltre le impo- ste dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti; la liquidazione dei corrispettivi ha luogo trimestralmente;
– quale corrispettivo per le prestazioni relative al regolamento delle operazioni concernenti gli strumenti finan- ziari esteri, un importo pari a Euro 12 per singola operazione, calcolato mensilmente e prelevato il giorno 15 (o il primo giorno lavorativo successivo) del mese successivo a quello di riferimento.
d) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari ivi compresi gli oneri con- nessi per il regolamento delle operazioni, nonché eventuali oneri addebitati da intermediari abilitati, banche o centri di produzione esterni per il trasferimento titoli e/o regolamento delle operazioni in strumenti finanziari;
e) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici, i costi della stampa dei docu- menti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica alla generalità dei parteci- panti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
f) le spese degli avvisi inerenti alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizio- ni di vigilanza relative al Fondo;
g) le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo;
h) gli interessi passivi connessi all’eventuale accensione di prestiti nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti, nonché le spese connesse, quali quelle di istruttoria effettuate in relazione all’assunzione di debiti;
i) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
j) le spese di pubblicazione dei rendiconti del Fondo/comparti e degli avvisi in caso di liquidazione o fusione degli stessi;
k) il contributo di vigilanza dovuto annualmente alla Consob;
l) le spese di revisione dei conti inerenti la contabilità e la certificazione dei rendiconti (ivi compreso quelli finali di liquidazione) del Fondo.
Il pagamento di tutte le spese previste nel presente comma è disposto dalla Società di Gestione a valere sui conti di ciascuna Classe di quote di ciascun comparto, mantenuti presso il Depositario mediante prelievo dalle disponi- bilità di ogni singola classe di quote con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
I Soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispet- to a quelli indicati nel Regolamento.
Il presente Regolamento si compone di tre parti:
a) Scheda identificativa
b) Caratteristiche del prodotto
c) Modalità di funzionamento
C) MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO I - PARTECIPAZIONE AL FONDO
I.1 Previsioni generali
1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qual- siasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arroton- date per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13:00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. Per le sottoscrizioni realizzate tramite Fideuram S.p.A. (di cui alla successiva Sezione I.2, comma 4), il giorno di riferi- mento è il giorno in cui la SGR ha avuto notizia certa della sottoscrizione e coincide con il giorno di maturazione della valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore ovvero quello di ricezione della richie- sta di sottoscrizione o, nel caso di bonifico bancario, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
8. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno. Per le sottoscrizioni realizzate tramite Fideuram S.p.A. (di cui alla successiva Sezione I.2, comma 4), ove il mezzo di pagamento risulti insoluto, Fideuram S.p.A. è autorizzata a richiedere alla SGR il rimborso delle quote e a rivalersi sul rica- vato salvo il diritto della stessa alla rifusione degli eventuali ulteriori danni.
9. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avve- nuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamen- to, il numero di quote attribuite, la classe di quote e il comparto, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
10. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito alla classe/comparto il giorno di regolamento delle sotto- scrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
11. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento ovvero, per le sottoscrizioni realizzate tramite Fideuram S.p.A. (di cui alla successiva Sezione I.2, comma 4), il giorno in cui Fideuram S.p.A. ha effettuato, sul conto di Fideuram Investimenti SGR S.p.A. – rubrica del compar- to/classe cui è destinata la sottoscrizione – il bonifico degli importi versati dal sottoscrittore.
12. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diver- si da quelli indicati nel regolamento.
13. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non pos- sono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.
A tal fine la SGR può:
– respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
– richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
– procedere al rimborso d’iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.
Il rimborso d’iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.
I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote
1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
• versamento in un’unica soluzione. L’importo minimo della prima sottoscrizione è pari a 2.500 Euro sia per la Classe A sia per la Classe B; per la Classe I l’importo minimo della prima sottoscrizione è pari a 1.000.000 Euro.
• l’importo minimo per i versamenti successivi è pari a 500 Euro, sia per la sottoscrizione di quote di Classe A sia per la sottoscrizione di quote di Classe B; l’importo minimo per i versamenti successivi relativi alla sotto- scrizione di Classe I è pari a 50.000 Euro;
• partecipazione ai piani di accumulo di cui alla successiva sezione 1.3.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
– per il tramite dei soggetti collocatori;
– mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo, predi- sposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l’indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari limitatamente alla Classe di quote B, dell’importo del versamento (al lordo delle commis- sioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi a ciascuna Classe.
4. La sottoscrizione delle quote del Fondo si realizza altresì anche mediante conferimento di mandato a Fideuram
S.p.A. inoltrando alla stessa apposita lettera di mandato (Modulo di sottoscrizione), debitamente compilata e sot- toscritta, ed effettuando il contestuale versamento dell’importo lordo indicato nella medesima lettera di mandato, utilizzando i mezzi di pagamento di seguito indicati:
– addebito su conto corrente presso Fideuram S.p.A. a favore del soggetto incaricato del collocamento;
– assegno bancario, emesso esclusivamente da uno dei mandanti all’ordine del soggetto incaricato del colloca- mento - NON TRASFERIBILE;
– assegno bancario o circolare emesso con clausola NON TRASFERIBILE esclusivamente a favore del man- xxxxx e da questi girato per l’incasso a Fideuram S.p.A.;
– bonifico bancario disposto dal mandante, all’ordine del soggetto incaricato del collocamento;
In virtù del mandato conferitole Fideuram S.p.A. provvede, in nome e per conto del mandante, a sottoscrivere le quote del comparto del Fondo prescelto dal sottoscrittore, detenere le stesse, espletare tutte le necessarie formalità amministrative, anche connesse alle richieste di rimborso inoltrate dal sottoscrittore medesimo.
Il conferimento di tale mandato – il cui contenuto viene integralmente riportato nell’ambito dei documenti di sot- toscrizione – non comporta effetti sulla partecipazione al Fondo, che resta disciplinata in via esclusiva dal presen- te Regolamento, anche nelle ipotesi di revoca e sospensione dell’incarico medesimo, né alcun onere aggiuntivo o maggiorazione di spese, oltre quelle previste, a carico del sottoscrittore, nel presente Regolamento di Gestione.
Il partecipante può revocare in qualsiasi momento il mandato conferito a Fideuram S.p.A..
Fideuram S.p.A., che esercita il collocamento avvalendosi dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 58/98, si impegna affinché i medesimi tra- smettano immediatamente, qualora a ciò incaricati dal sottoscrittore, la lettera di mandato ed il mezzo di paga- mento alla stessa, al fine di provvedere all’esecuzione del mandato a sottoscrivere.
Fideuram S.p.A. provvederà a far pervenire alla SGR apposita domanda di sottoscrizione con l’indicazione nomi- nativa dei mandanti e degli importi dagli stessi conferiti il giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile, per valuta, il mezzo di pagamento utilizzato dal mandante medesimo ovvero, nel caso di bonifico, versamento in c/c postale, a quello di ricezione della contabile dell’avvenuto accredito, se posteriori. Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione diversi mezzi di pagamento, si terrà conto della dispo- nibilità per valuta dell’ultimo di tali mezzi di pagamento. I criteri per la determinazione del giorno di valuta sono indicati nella lettera di mandato.
I dati contenuti nelle richieste di sottoscrizione di quote del Fondo pervenute a Fideuram S.p.A. entro le ore 14,00 di ogni giorno lavorativo, sono, da questa, fatti pervenire alla SGR entro le ore 19,30 dello stesso giorno. Le richieste di sottoscrizione pervenute a Fideuram S.p.A. oltre le ore 14,00 si considerano ricevute il giorno lavora- tivo successivo.
Congiuntamente all’invio della domanda di sottoscrizione, Fideuram S.p.A. provvederà a trasferire in favore di Fideuram Investimenti SGR S.p.A. sul conto rubricato al comparto/classe del Fondo prescelto dal sottoscrittore, acceso presso il Depositario l’importo lordo versato, con la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore.
5. Per le sottoscrizioni diverse da quelle di cui al precedente comma 4, il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
– bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
– addebito su conto corrente detenuto presso il soggetto incaricato del collocamento;
– autorizzazione permanente di addebito (SDD Finanziario) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrit- tore, in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.
6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscri- zione sono esclusivamente quelli indicati ai commi 4. e 5. ad eccezione dell’assegno bancario o circolare. Le quote oggetto dell’operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla Sezione II “Quote e certificati di partecipazione”.
7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.
8. La SGR si impegna a trasmettere al depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quel- lo di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.
I.3 Sottoscrizione delle quote mediante piani di accumulo
1. Limitatamente alle quote di Classe A e B la sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l’investimento nel Fondo.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, con riferimento alla classe A, sono consentiti esclusivamente versamenti perio- dici relativi ai PAC per i Piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) costituiti fino al 31 dicembre 2018.
2. L’adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
– il valore complessivo dell’investimento;
– il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
– l’importo unitario e la cadenza dei versamenti;
– l’importo del primo versamento da corrispondere in sede di sottoscrizione.
3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compre- so tra un minimo di 5 versamenti ed un massimo di 180 versamenti.
4. L’importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale a 125 Euro o multiplo di 1 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell’ambito del Piano - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.
5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della sezione I.2. Per i versamenti unitari successivi previsti nell’ambito dei piani di accumulo sono utilizzabili i mezzi di pagamento indicati nel punto 4 della sezione I.2. È altresì ammessa l’autorizzazione perma- nente di addebito (SDD Finanziario) sul conto corrente indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari suc- cessivi al primo che in caso di mandato sono da effettuare a favore dell’Ente Mandatario.
6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò com- porti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
7. La lettera di conferma dell’avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successiva- mente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
– della durata residua del Piano;
– dell’importo unitario dei versamenti successivi;
– della cadenza dei versamenti.
Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 della sezione
I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
9. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.
II - QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE
1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sotto- scrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente – l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito pres- so il depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo
trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corre- sponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei rela- tivi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.
III - ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI
1. L’organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l’ambito e l’articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l’adeguatezza.
2. Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effet- tuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d’Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.
IV - SPESE A CARICO DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE
1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.
V - VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE
1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, con la periodicità indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi n. 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 10 euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo parteci- pante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l’importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all’emissione e spedizione del mezzo di paga- mento. La misura di tale soglia è comunicata nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai par- tecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un’idonea informativa dell’accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più
dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l’entità dell’errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell’evento nella relazione di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comu- nicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l’informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.
VI - RIMBORSO DELLE QUOTE
VI.1 Previsioni generali
1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx.
0. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
– la denominazione del comparto/classe oggetto di disinvestimento;
– le generalità del richiedente;
– il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
– il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell’importo da rimborsare;
– in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
– gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
Per le sottoscrizioni realizzate tramite Fideuram S.p.A. (di cui alla precedente Sezione I.2, comma 4), in virtù del mandato conferito a Fideuram S.p.A. le domande di rimborso devono essere inoltrate alla stessa - Piazzale X. Xxxxxx n. 31, Roma - unitamente al certificato rappresentativo delle quote, qualora ritirato dal partecipante.
I dati contenuti nelle richieste di rimborso pervenute a Fideuram S.p.A. entro le ore 14,00 di ogni giorno lavorati- vo, sono da questa fatti pervenire alla SGR entro le ore 19,30 dello stesso giorno. Le richieste pervenute a Fideuram S.p.A. dopo le ore 14,00 si considerano ricevute il giorno bancario lavorativo successivo.
Il partecipante può revocare il mandato conferito a Fideuram S.p.A., o sospendere l’incarico in relazione a singoli disinvestimenti in scadenza, con preavviso di 60 giorni e, comunque, chiedere ulteriori rimborsi rispetto a quelli programmati.
Il conferimento di tale mandato – il cui contenuto viene integralmente riportato nell’ambito dei documenti di sot- toscrizione – non comporta effetti sulla partecipazione ai Fondi, che resta disciplinata in via esclusiva dal presen- te Regolamento, anche nelle ipotesi di revoca e sospensione dell’incarico medesimo.
Fideuram S.p.A. si impegna a rendere noti, di volta in volta, alla SGR i mandati ricevuti.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
5. Per le sottoscrizioni diverse da quelle realizzate tramite Fideuram S.p.A. (di cui alla precedente Sezione I.2, comma 4), il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13:00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimbor- so è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controva- lore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
In particolare:
– in caso di somma di richieste contestuali di rimborso proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari (esclusivamente per le Classi B), di importo complessivo superiore al 3% del valore complessi- vo del Fondo e/o a un milione di euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richie- sta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono dieci giorni, la SGR si riserva di determinare l’importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso potrà essere determinato sulla base del valore unitario della quota del primo giorno successivo a quello della richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.
Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presen- te comma verranno eseguiti rispettando l’ordine di ricezione delle stesse.
8. La SGR provvede, tramite il Depositario direttamente ovvero tramite la mandataria Fideuram S.p.A. al paga- mento dell’importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all’andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell’avente diritto.
VI.2 MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE
1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
– bonifico bancario presso un conto corrente intestato al partecipante;
– assegno circolare o bancario non trasferibile all’ordine dell’avente diritto;
Per le sottoscrizioni realizzate tramite Fideuram S.p.A. (di cui alla precedente Sezione I.2, comma 4), il pagamen- to del corrispettivo del rimborso ha luogo con le modalità, a scelta del partecipante, di seguito indicate:
– assegno intestato al partecipante ed inviato al domicilio dallo stesso eletto;
– bonifico bancario presso un conto corrente intestato al partecipante o su un conto corrente intestato a Fideuram S.p.A. in qualità di mandataria.
La corresponsione del controvalore delle quote rimborsate effettuata dalla mandataria Fideuram S.p.A. non com- porta oneri o aggravi aggiuntivi a carico dei partecipanti.
Per le richieste di rimborso pervenute tramite tecniche di comunicazione a distanza il controvalore delle quote rimborsate, viene corrisposto, a scelta del partecipante, con i mezzi di pagamento dianzi indicati, ad eccezione dell’assegno.
VII - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previ- ste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L’efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a cia- scun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulo già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quanto determinino condizioni economiche più favore- voli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesi- me fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell’interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.
VIII - LIQUIDAZIONE DEL FONDO
1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
– in caso di scioglimento della SGR;
– in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventi- vamente l’Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
a) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti pre- viste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l’emissione e il rimborso delle quote;
b) la SGR provvede a liquidare l’attivo del Fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo e portato a conoscenza dell’Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l’indicazione dell’importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle opera- zioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore
della quota, con l’indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzio- nali nel corso della procedura di liquidazione;
g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibi- lità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l’indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sotto-rubriche indicanti le generalità dell’avente diritto ovvero il numero di serie;
h) i diritti incorporati nei certificati non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto riparto nonché dell’ammonta- re delle somme non riscosse.