ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA L. N. 241/1990, EX ART. 5, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 50/2016 ED EX ART. 10 BIS, COMMA 2, DELLA L.R. N. 9 DEL 4 MAGGIO 2001, PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE, DI AUTORITÀ ESPROPRIANTE E...
ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA L. N. 241/1990, EX ART. 5, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 50/2016 ED EX ART. 10 BIS, COMMA 2, DELLA L.R. N. 9 DEL 4 MAGGIO 2001, PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE, DI AUTORITÀ ESPROPRIANTE E DI SOGGETTO CONCEDENTE PER L’AUTOSTRADA REGIONALE “INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA VIABILISTICO PEDEMONTANO CON IL RACCORDO AUTOSTRADALE DIRETTO BRESCIA - MILANO”
TRA
la Regione Lombardia (a seguire “Regione”) con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, X.X.xx. 80050050154, P. IVA nr. 12874720159, rappresentata da Xxxx Xxxxxxx nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione Infrastrutture Trasporti e Mobilità Sostenibile, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con
D.G.R. n. XI/5484 dell’8 novembre 2021;
E
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (a seguire “CAL S.p.A.” o la “Società”) con sede in Xxxxxx, xxx Xxxx x. 00/00, C.F. e P. IVA nr. 05645680967, rappresentata da Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx nella sua qualità di Amministratore Delegato, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con i poteri a lui conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2021;
di seguito anche denominate, congiuntamente, le “Parti”.
PREMESSO CHE
a) la Regione ha dapprima normato e regolamentato la facoltà di instaurare rapporti di concessione per la progettazione, esecuzione e gestione di autostrade regionali, e successivamente avviato e sviluppato la procedura relativa alla concessione della autostrada regionale “Interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia – Milano” (di seguito, Autostrada Regionale) attraverso gli atti di seguito specificati, che si intendono qui integralmente richiamati:
- Titolo III “Autostrade regionali” della L.R. 4 maggio 2001 n. 9 “Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale” come successivamente modificata e integrata dalla legge regionale 3 aprile 2019,
n. 6;
- Regolamento regionale 8 luglio 2002 n. 4 “Procedure di concessione delle autostrade regionali” (a seguire “Regolamento”);
- d.g.r. 19 luglio 2002 n. VII/9865 “Determinazione delle direttrici autostradali da analizzare per l’avvio delle procedure concessorie ai sensi del Titolo III l. r. 4 maggio 2001 n. 9”; in particolare tale d.g.r. ricomprende tra le direttrici di interesse regionale anche Autostrada Regionale;
- richiesta di assenso preliminare della Società Interconnessione Pedemontana Brebemi S.p.A. (in breve IPB S.p.A.) per l’avvio delle procedure concessorie dell’Autostrada Regionale ai sensi dell’art. 27 comma 1 del Regolamento regionale 8 luglio 2002 n. 4, pervenuta alla Regione Lombardia in data 27 settembre 2002 (protocollo S1.2002.0015255);
- nota della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità del 10 ottobre 2002 (protocolli S1.16040, S1.16041, S1.16042) che attesta – ai sensi della l. r. n. 9/2001 e della d.g.r. n. VII/9865 del 19 luglio 2002 – la congruenza della proposta ricevuta dalla Società IPB S.p.A. per l’avvio delle procedure concessorie dell’Autostrada Regionale rispetto alle indicazioni programmatorie di cui alla citata d.g.r. n. VII/9865/2002;
- progetto preliminare dell’Autostrada Regionale trasmesso con nota della Società IPB S.p.A. del 25 ottobre 2002 (protocollo S1.2002.17044) ai sensi dell’art. 27 del Regolamento regionale n.4/2002;
- d.g.r. 13 dicembre 2002 n. VII/11578 relativa all’attestazione di coerenza con la programmazione regionale della proposta di interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia – Milano presentata da IPB S.p.A.; la medesima d.g.r. ha attestato altresì che la Società IPB S.p.A. è stata individuata come Promotore dell’Autostrada Regionale;
- nota della Direzione Generale Infrastrutture e mobilità del 23 dicembre 2002 (protocollo S1.2002.0020679) con la quale, rispetto a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti e dall’allegato 3 del Regolamento, si esprimono ad IPB
S.p.A. specifiche considerazioni e richieste di integrazione documentale;
- d.g.r. del 26 ottobre 2011 n. IX/2418 di indizione della Conferenza di Servizi per la valutazione e l’approvazione del progetto preliminare dell’Autostrada Regionale, ai sensi della legge 241/90, della l. r. 9/2001 e del Regolamento;
- nota n. S1.2011.0046688 del 07 novembre 2011 della Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia, con la quale è stata convocata per il giorno 15 dicembre 2011 la Conferenza dei Servizi di cui sopra; la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi si è svolta in data 31 gennaio 2012;
- parere favorevole a maggioranza, con prescrizioni, espresso dalla Conferenza di Servizi del 31 gennaio 2012;
- il progetto preliminare ripubblicato parzialmente in data 24 febbraio 2012, in ottemperanza alle prescrizioni della Conferenza di Servizi;
b) le determinazioni della Conferenza di Servizi non sono state assunte da Regione Lombardia, in considerazione dell’evidenza dell’aumento di costo e della necessità, confermata dal Promotore in data 20 settembre 2012, di un contributo pubblico per garantire la sostenibilità economico-finanziaria dell’opera;
c) in considerazione delle deliberazioni di cui alle citate d.g.r. 19 luglio 2002 n. VII/9865, d.g.r. 13 dicembre 2002 n. VII/11578 e d.g.r. 26 ottobre 2011 n. IX/2418 la IPB si inquadra quale intervento infrastrutturale di pubblico interesse da parte di Regione Lombardia;
d) in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), il quale disciplina nella parte terza i contratti di Concessione e nella parte quarta le relative procedure di affidamento e, precisamente, all’art. 183 disciplina la c.d. “finanza di progetto”;
e) a seguito di specifico quesito formulato da Infrastrutture Lombarde S.p.A. (ILSPA), l’ANAC ha chiarito, con parere n. 0051693 del 14 giugno 2018, che «in relazione all’applicazione del D.Lgs. 50/2016 si rinvia in linea generale al chiaro tenore dell’art. 216 comma 23 dello stesso decreto legislativo ai sensi del quale “I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione […] per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del presente codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell’amministrazione, ai sensi delle norme del presente codice”»;
f) il Promotore, a seguito del rinnovamento della compagine societaria, nell’ambito dell’attività di confronto con il concedente svolta tra il 2020 e 2021, ha consegnato ad ARIA S.p.A. il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, che ha aggiornato il progetto preliminare e i relativi costi, nonché il relativo Piano Economico Finanziario e la ulteriore documentazione correlata che prevede l’autofinanziamento dell’opera, ai fini della successiva approvazione da parte di Regione Lombardia;
g) ARIA S.p.A. con nota protocollo n. IA.2021.0055706 del 3 novembre 2021 ha trasmesso a Regione Lombardia la relazione attestante l’aggiornamento del progetto preliminare – PFTE e della documentazione presentata dal promotore ad ARIA in data 23 luglio 2021 (e successive integrazioni);
h) allo stato, alla luce di quanto precede, la prosecuzione del procedimento di concessione della Autostrada Regionale presuppone anzitutto:
- l’approvazione da parte di Regione Lombardia del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui alla CdS conclusasi in data 31 gennaio 2012, e della ulteriore documentazione di cui all’art. 183, comma 15, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, tra cui in particolare lo schema di convenzione di concessione, oggetto della proposta del promotore, e poi
- lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento
della concessione.
PREMESSO ALTRESÌ CHE
i) le funzioni di soggetto concedente dell’Autostrada Regionale sono state conferite originariamente dalla Regione Lombardia a ILSPA (ora confluita in ARIA S.p.A. a seguito di fusione per incorporazione ai sensi della L.R. 6/2019) mediante Convenzione stipulata in data 16/10/2008, con il compito di avviare l’aggiornamento del progetto, curare la fase approvativa, bandire la gara di concessione, governare la progettazione, realizzazione e gestione;
j) ARIA S.p.A. ha verificato l’aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, svolto l’esame tecnico e verificato altresì il piano economico finanziario anche per quanto concerne i contenuti dell’art. 7 comma 5 della L.R. 9/2001; inoltre ha effettuato l’esame dei parametri economico – finanziari assunti a base della proposta formulata dal Promotore anche ai fini della definizione dell’eventuale contributo regionale;
k) con d.g.r. n. XI/5483 dell’8 novembre 2021 la Regione ha deliberato la risoluzione consensuale della convenzione con ARIA S.p.A. stipulata in data 16 ottobre 2008;
l) la Regione Lombardia ha pertanto l’esigenza di individuare un nuovo soggetto a cui affidare l’esercizio delle funzioni di ente concedente;
m) l’art. 10-bis della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9 consente alla Giunta regionale di «conferire a società operante nel campo delle infrastrutture partecipata, direttamente o indirettamente, dalla Regione le seguenti funzioni
…: a) funzioni relative all’affidamento, mediante esperimento delle procedure
di evidenza pubblica …, e al rilascio della concessione di autostrada regionale;
b) funzioni relative al controllo e alla vigilanza sull’esecuzione della concessione in sede di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché realizzazione e gestione dell’opera …; c) …; d) funzioni relative all’introito dei canoni di concessione; d-bis) poteri di autorità espropriante»;
n) CAL S.p.A. è una Società indirettamente partecipata dalla Regione Lombardia, affidataria ex lege delle funzioni di ente concedente con riferimento all’Autostrada Pedemontana Lombarda, all’Autostrada diretta Brescia- Bergamo-Milano, nonché alla Tangenziale EST Esterna di Milano (art. 1 co. 979 L. 296/2006). Pertanto, CAL rientra pienamente nella previsione sotto il profilo soggettivo, in quanto operante nel campo delle infrastrutture e partecipata indirettamente dalla Regione;
o) l’«interconnessione del sistema viabilistico pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia-Milano» rientra nella previsione normativa sotto il profilo oggettivo.
p) CAL è un organismo di diritto pubblico istituito per soddisfare esigenze di interesse generale, avente carattere non industriale o commerciale così come meglio richiamato dall’art. 3 comma 1 lett. Del D.Lgs. 50/2016;
q) è interesse della Regione Lombardia trasferire a CAL S.p.A. le funzioni di stazione appaltante e di ente concedente con riferimento all’Autostrada Regionale, atteso che CAL S.p.A., oltre a soddisfare i requisiti individuati dall’art. 10-bis della
L.R. della Lombardia n. 9/2001, è dotata delle competenze e dell’esperienza necessaria per l’esercizio delle funzioni di ente concedente;
r) è interesse di CAL S.p.A., anche in ragione delle finalità statutarie e della partecipazione societaria, cooperare con la Regione Lombardia al fine di garantire l’efficiente gestione dell’Autostrada Regionale, la cui realizzazione e apertura al traffico determinerà positivi effetti sulle autostrade di cui CAL è
concedente, perseguendo le finalità individuate dall’art. 1 della L.R. della Lombardia n. 9/2001;
s) CAL S.p.A. ha la possibilità di utilizzare risorse di altissimo profilo accademico e professionale, con esperienza maturata in progetti anche di alta complessità su tematiche analoghe a quelle oggetto dell’accordo e che sussiste l’interesse di CAL S.p.A. a contribuire alla realizzazione dell’oggetto dell’accordo manifestando la propria disponibilità a darvi attuazione, sulla base delle proprie conoscenze e competenze in materia;
t) CAL SPA ha dichiarato in particolare la propria disponibilità a contribuire alla realizzazione dell’oggetto dell’accordo anche tramite forza lavoro e/o servizi e/o beni strumentali e/o cespiti materiali e/o immateriali e/o materiali di consumo e spese di funzionamento, e non necessariamente tramite denaro;
u) con d.g.r. n. XI/5484 dell’8 novembre 2021 la Regione ha approvato lo schema del presente accordo individuando in CAL S.p.A. il ruolo di stazione appaltante, di autorità espropriante e di soggetto concedente per l’Autostrada Regionale IPB, con il fine di garantire l’ottimizzazione dei costi e dei tempi di realizzazione, nonché la qualità dell’intervento oggetto della concessione;
v) il trasferimento delle funzioni oggetto della presente Convenzione, oltre ad essere espressamente previsto dall’art. 10bis della L.R. della Lombardia n. 9/2001, soddisfa altresì i requisiti previsti dall’art. 5 co. 6 D.Lgs. 50/2016 con riferimento agli accordi tra amministrazioni aggiudicatrici, atteso che la presente Convenzione stipulata tra CAL S.p.A., quale organismo di diritto pubblico, e la Regione Lombardia:
- è volta a realizzare una cooperazione finalizzata al conseguimento di un comune obiettivo, dato dall’efficiente gestione della rete viaria di interesse regionale;
- risponde ad un interesse esclusivamente pubblico, attesa l’indeducibilità delle prestazioni oggetto della presente Convenzione in un contratto di diritto privato, nonché l’assenza di un corrispettivo in favore di CAL S.p.A. per le attività espletate;
- non ha ad oggetto attività economicamente contendibili, non ponendosi dunque alcuna questione di concorrenza sul libero mercato.
w) Regione Lombardia e CAL S.p.A. hanno individuato lo strumento dell’Accordo al fine di perseguire obiettivi comuni di rilevanza pubblica nonché di introdurre le opportune modalità di indirizzo e controllo da parte di Regione Lombardia sviluppando le medesime attività in collaborazione attraverso scambio di know how e competenze, per la progettazione, realizzazione e gestione funzionale ed economica dell’opera e dei lavori ad essa funzionalmente e strutturalmente correlati, nei termini che seguono.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
VALORE DELLE PREMESSE
15.2 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 OGGETTO
2.1 In attuazione degli atti citati in Premessa e con le finalità ivi descritte e nei limiti e con le modalità di seguito definite, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, la Regione conferisce alla Società la funzione di stazione appaltante, di autorità espropriante e di soggetto concedente dell’autostrada regionale “Interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia – Milano”, che si impegna a:
i. affidare esternamente il servizio di verifica e svolgere la validazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica presentato dal Promotore;
ii. svolgere attività di supporto volta alla predisposizione di tutti gli atti necessari per l’approvazione da parte della Regione Lombardia del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui alla Conferenza di Servizi indetta con
d.g.r. del 26 ottobre 2011 n. IX/2418 e conclusasi con seduta pubblica del 31 gennaio 2012, completato ed adeguato all’attuale contesto territoriale e normativo/procedurale, sotto i profili tecnico e di sostenibilità economico- finanziaria, e di tutta la documentazione di cui all’art. 183, comma 15, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, tra cui in particolare lo schema di convenzione di concessione, oggetto della proposta del promotore comprensivo del piano economico finanziario asseverato;
iii. espletare le procedure di gara, la verifica e valutazione delle offerte per l’affidamento della concessione per la progettazione, la costruzione e la gestione dell’autostrada regionale, in qualità di soggetto concedente;
iv. svolgere attività in ordine alle verifiche tecniche dei successivi sviluppi progettuali, predisponendo tutti gli atti necessari per l’approvazione da parte della Regione Lombardia del progetto definitivo;
v. procedere alla sottoscrizione della relativa convenzione di concessione, in qualità di soggetto concedente;
vi. effettuare gli adempimenti previsti nell’arco di durata della concessione per attività di project and construction management finalizzati al controllo e al coordinamento del processo relativo alla fase realizzativa e di gestione dell’opera;
vii. concordare le attività con Regione Lombardia in ordine alle eventuali modifiche convenzionali, comprensive di eventuali aggiornamenti e revisioni del Piano Economico Finanziario, nonché di varianti sostanziali e/o localizzative.
2.2 Resta inteso che l’indizione della gara di affidamento della concessione è subordinata all’accertamento della disponibilità nel bilancio regionale, ai sensi dell’art. 7 comma 5 della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9, della eventuale contribuzione finanziaria regionale.
3.1 La Regione provvede:
Art. 3 ATTIVITÀ DI REGIONE
1. a mettere a disposizione della Società ogni documento o informazione in suo possesso utile per l’esecuzione della presente convenzione;
2. ad adottare tutti gli atti amministrativi che si renderanno opportuni e/o necessari per l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (e localizzazione dell’opera), della ulteriore documentazione di cui all’art. 183, comma 15, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, tra cui in particolare lo schema di convenzione di concessione, oggetto della proposta del promotore, della gara di concessione e del progetto definitivo (e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera), comprese indizione, convocazione e gestione delle relative Conferenze dei Servizi;
3. ad approvare con delibera di Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 10-bis co. 3 della L.R. n. 9/2001, prima dell’esperimento della procedura di gara, lo schema di convenzione tra CAL S.p.A. e il concessionario, volta a regolare i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali;
4. a rilasciare, ai sensi dell’art. 10-bis co. 4 della L.R. n. 9/2001, il parere preventivo sullo schema di convenzione di concessione, secondo quanto previsto al successivo art. 4.2 punto 6 e sulla relativa convenzione, secondo quanto previsto al successivo art. 4.2 punto12;
5. ad approvare il progetto definitivo ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 9/2001;
6. a mettere a disposizione, coerentemente agli stanziamenti del bilancio regionale, le risorse finanziarie occorrenti all’erogazione al concessionario del contributo pubblico eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento;
7. a riconoscere alla Società il rimborso degli oneri economici sostenuti per l’espletamento delle attività di cui ai punti da 1 a 12 dell’art. 4, secondo quanto previsto dalla lettera A. dell’art. 6, comma 6.1;
8. a riconoscere alla Società il rimborso degli oneri economici sostenuti per l’espletamento delle attività di cui all’articolo 4, successive all’apertura all’esercizio dell’autostrada, mediante la riscossione da parte di CAL, del canone di concessione autostradale sui ricavi da pedaggio e da eventuali subconcessioni (di cui all’art. 9 comma 1 della LR 9/01), che dovrà essere corrisposto dal Concessionario affidatario della procedura; resta salvo quanto indicato in merito al successivo art. 6, comma 6.1 lettera C;
9. ad adottare tutti gli atti amministrativi che si renderanno opportuni e/o necessari per l’approvazione di eventuali successive modifiche alla Convenzione, comprensive di eventuali aggiornamenti e revisioni del Piano Economico Finanziario, nonché di varianti sostanziali e/o localizzative e comunque di ogni fattispecie che comporti un aumento del quadro economico dell’opera (es: riserve, accordo bonario, transazioni).
3.2 La Regione resta titolare dei poteri e delle funzioni non conferite a CAL S.p.A. in forza del presente atto.
Art. 4
ATTIVITÀ E OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ
4.1 La Società si impegna a mantenere assoluta riservatezza su tutti i documenti e/o le informazioni relative all’oggetto della presente convenzione e a non divulgare tali informazioni a soggetti terzi senza il preventivo consenso della Regione. La Società si impegna altresì a trattare la documentazione e/o le informazioni che produrrà e di cui verrà in possesso esclusivamente al fine di adempiere alle prestazioni di cui alla presente convenzione.
4.2 CAL S.p.A. si impegna a svolgere le attività di seguito dettagliate:
1. affidare esternamente il servizio di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e procedere alla validazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica presentato dal Promotore;
2. sulla base delle valutazioni effettuate da ARIA di cui al punto g) delle premesse, supporto nelle attività volte alla predisposizione di tutti gli atti necessari per l’approvazione, da parte della Regione, del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e della ulteriore documentazione di cui all’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, tra cui in particolare lo schema di convenzione di concessione, oggetto della proposta del promotore, di cui alla Conferenza dei Servizi indetta con d.g.r. del 26 ottobre 2011 n. IX/2418 e conclusasi con seduta pubblica del 31 gennaio 2012;
3. predisposizione di tutti gli atti necessari e redazione di tutti i documenti necessari al fine di bandire la gara di concessione, nel rispetto della normativa applicabile;
4. trasmissione alla Regione, congiuntamente agli atti di gara di cui al punto precedente, dello schema di convenzione di concessione, affinché questa possa valutarli al fine dell’approvazione ai sensi della disposizione dell’art.10bis, comma 3 della L.R. 9/2001 secondo quanto previsto nel precedente art. 3.1 punto 3;
5. indizione e svolgimento, a seguito dell’approvazione sub precedente punto 4, della gara di concessione in qualità di stazione appaltante, previa nomina del Responsabile Unico del Procedimento; nomina della Commissione di Gara; proposta di aggiudicazione della concessione;
6. trasmissione alla Regione successivamente alla proposta di aggiudicazione dello schema di convenzione proposto dall’aggiudicatario, affinché la Giunta Regionale possa rilasciare il parere di propria competenza sullo schema di convenzione ai sensi di quanto disposto dall’art.10bis, comma 4 della L.R. 9/2001, secondo quanto previsto nel precedente art. 3.1 punto 4;
7. aggiudicazione della gara di concessione, previo ottenimento del parere di cui al punto precedente, e richiesta di esecuzione della progettazione definitiva;
8. vigilanza sulla redazione del progetto definitivo e del relativo SIA da parte dell’aggiudicatario, garantendo la coerenza tra questi ed il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla gara di concessione, ed attuando adeguata attività di confronto con gli Enti Locali ed i soggetti preposti al rilascio di eventuali autorizzazioni;
9. espletamento delle attività proprie dell’autorità proponente nella procedura regionale e/o nazionale di VIA;
10. predisposizione di tutti gli atti necessari per l’indizione, da parte della Regione, della Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto definitivo, nonché coordinamento per lo svolgimento della medesima e predisposizione dei relativi atti approvativi, al fine dell’approvazione regionale del progetto definitivo, secondo quanto previsto nel precedente art. 3.1 punto 5;
11. trasmissione alla Regione, ad esito dell’approvazione del progetto definitivo, della convenzione e degli atti a questa collegati, affinché la Giunta Regionale possa rilasciare il parere di propria competenza, ai sensi di quanto disposto dall’art.10/bis, comma 4 della L.R. 9/2001, secondo quanto previsto al precedente art. 3.1 punto 4;
12. sottoscrizione della Convenzione di concessione;
13. vigilanza sullo sviluppo del progetto esecutivo garantendo la coerenza tra questo e il progetto definitivo;
14. verifica e validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del X.Xxx.
50 del 2016;
15. approvazione del progetto esecutivo, salvo che lo stesso contenga varianti sostanziali e/o localizzative, che saranno oggetto di previa approvazione da parte di Regione Lombardia;
16. collaborazione con Regione Lombardia per la predisposizione di tutti gli atti amministrativi, che si renderanno opportuni e/o necessari per l’approvazione di eventuali successive modifiche alla Convenzione, comprensive di eventuali aggiornamenti e revisioni del Piano Economico Finanziario, nonché di varianti sostanziali e/o localizzative;
17. nomina del Direttore Lavori, del CSE e della Commissione di Collaudo;
18. espletamento delle attività proprie della autorità espropriante;
19. vigilanza sull’esecuzione delle opere e sulla fase di collaudo
dell’infrastruttura, secondo quanto disciplinato al successivo comma 4.3;
20. emissione del nulla osta finale all’apertura dell’opera al traffico veicolare,
da esprimersi per il tramite di propri funzionari appositamente nominati;
21. eventuale erogazione al concessionario del contributo di cui all’art. 3, comma 1, punto 6 secondo le modalità indicate nella convenzione di concessione;
22. attività relative alla valutazione di ammissibilità degli eventuali maggiori oneri richiesti dal Concessionario, ferma restando la non variazione delle condizioni convenzionali;
23. espletamento delle attività connesse con eventuali contenziosi derivanti
dall’esecuzione delle funzioni attribuite con il presente atto;
24. vigilanza sulla gestione dell’infrastruttura, volta alla garanzia del mantenimento delle previste condizioni di esercizio e, più in generale, di prestazionalità dell’infrastruttura stessa, sul conseguimento dei livelli di servizio previsti in sede di concessione nonché al fine di verificare la sussistenza dei maggiori introiti ex art. 9, comma 2 L.R. 9/2001;
25. nella fase successiva all’apertura al traffico dell’autostrada, rendicontazione annuale a Regione Lombardia di tutte le spese effettivamente sostenute da CAL per le attività comunque correlate alla vigilanza sull’infrastruttura; dette spese sono comprensive anche di quota parte delle spese generali della Società, attribuibili pro quota all’attività derivante dalla presente Convenzione, fino ad un massimo del 15% delle spese effettivamente sostenute;
26. riscossione dal concessionario del canone annuo di concessione e degli eventuali canoni da subconcessione; provvedere al versamento a Regione Lombardia della quota parte dei medesimi canoni, eccedenti rispetto all’ammontare delle spese di cui al precedente punto 25; nel caso di eccedenza negativa, il relativo importo sarà oggetto di conguaglio in occasione della rendicontazione dell’anno successivo;
27. trasmissione alle competenti Autorità, nei termini di legge, di tutte le informazioni tecnico-economiche e di avanzamento della procedura e realizzazione dell’opera richieste dai sistemi informativi regionale e nazionale in materia di OO.PP;
28. trasmissione alla Regione Lombardia, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta formulata, di informazioni e aggiornamenti sull’avanzamento della procedura attuativa dell’opera e, entro quindici giorni lavorativi dalla richiesta formulata, di relazioni approfondite su specifici aspetti.
4.3 Per lo svolgimento di quanto sopra, CAL S.p.A. metterà a disposizione la propria organizzazione in modo da garantire la migliore gestione e sarà pienamente responsabile delle attività di Project and Construction Management (“P&CM”), comprendenti l’espletamento delle seguenti attività:
a. controllo dello sviluppo delle progettazioni, effettuando le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti alla normativa vigente e alle prestazioni delle opere, la congruità dei costi, la coerenza con i documenti preliminari e con le progettazioni approvate, nonché con le disponibilità finanziarie;
b. controllo dello sviluppo del Piano economico finanziario dell’intervento, effettuando le necessarie verifiche circa la correttezza degli input inseriti (costi, traffico, tariffe, input finanziari, ecc.) e valutandone il risultato in termini di bancabilità e finanziabilità;
c. attività di project management relativa alle funzioni proprie di soggetto concedente della concessione autostradale;
d. alta vigilanza in fase di progettazione, realizzazione e gestione
dell’autostrada;
e. ispettore di cantiere in fase di costruzione dell’opera;
f. supporto tecnico alle attività di collaudo tecnico amministrativo;
g. attività di confronto, per quanto di competenza del soggetto concedente, con i diversi Enti Locali, Enti Pubblici e Xxxxxxx, Amministrazioni e Organi Statali per l’ottenimento, da parte di questi, delle approvazioni, autorizzazioni, cessioni, permessi e tutto quanto occorra per l’esecuzione ed agibilità delle opere;
h. di concerto con Regione Lombardia, ogni attività funzionale a fornire tutte le informazioni tecnico-economiche e di avanzamento delle procedure e delle opere richieste dai sistemi informativi regionale e nazionale in materia di OO.PP.;
4.4 CAL S.p.A. dovrà nominare tra i propri dipendenti in servizio una figura idonea a svolgere ruolo e funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”), secondo le previsioni del D.Lgs. n. 50/2016 e della relativa disciplina applicabile;
4.5 Qualora si rendesse necessario per il supporto nello svolgimento delle attività di stazione appaltante, delle attività di soggetto concedente e delle attività di RUP, CAL potrà avvalersi di terzi esterni, per le prestazioni di consulenza tecnica, finanziaria e legale, ivi compresa la difesa in giudizio, a condizione che tali terzi siano in possesso di adeguate capacità professionali e siano individuati nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 50/2016, ove applicabili.
4.6 Qualora nell’esecuzione della presente convenzione la Società dovesse trovarsi, in forza di condizioni in questa sede non prevedibili, a dover mutare gli elementi essenziali del presente accordo, le modifiche dovranno essere preventivamente rimesse all’insindacabile giudizio della Regione, la quale dovrà eventualmente approvarle con specifica deliberazione.
Art. 5
POTERI DI VIGILANZA E CONTROLLO DI REGIONE LOMBARDIA
5.1 Regione Lombardia impartisce periodicamente a CAL S.p.A. direttive in ordine al programma di attività necessarie alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell’Accordo.
5.2 Nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo da parte di Regione Lombardia, CAL S.p.A.:
- definisce gli atti riguardanti il piano economico finanziario dell’opera oggetto dell’Accordo non già identificati in atti approvati da Regione Lombardia che, pur in coerenza con gli stessi, necessitino di essere adeguatamente dettagliati;
- comunica tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi
nell’attuazione delle attività programmate;
- segnala gli interventi per i quali siano venute meno le condizioni di attualità e fattibilità, per l’assunzione di eventuali iniziative correttive, di riprogrammazione o di rimodulazione dell’intervento stesso;
- inoltra a Regione Lombardia il bilancio d’esercizio (rendiconto economico) entro un mese dall’approvazione dello stesso, precisando che Regione Lombardia si riserva la facoltà di chiedere tutti i chiarimenti necessari e di formulare eventuali osservazioni miranti ad accertare la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dal presente accordo;
- consente un collegamento informatico diretto finalizzato all’accesso, attraverso modalità da concordare, alla propria banca dati con riferimento alle informazioni oggetto del presente accordo nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) nonché dal D.Lgs. 196/2003, così come successivamente modificato dal D.Lgs. 51/2018 e dal D.Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii.
5.3 A partire dall’entrata in esercizio – anche parziale – dell’autostrada regionale, la Società dovrà elaborare e inoltrare alla Regione, con cadenza annuale, un rapporto relativo alle attività di controllo e alta vigilanza di carattere tecnico, economico e finanziario al fine di garantire il rispetto dei livelli di servizio dell’infrastruttura. Detto rapporto dovrà contenere una dettagliata descrizione del lavoro svolto e del servizio reso ed essere concepito in modo da consentire alla Regione di verificare che l’attività si stia sviluppando conformemente a quanto sancito nella presente convenzione e in qualsiasi altro atto successivo che si rendesse necessario.
5.4 Xxxxx restando i poteri di sorveglianza delle autorità competenti in base alle norme vigenti, la Regione si riserva la più ampia facoltà di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dalla Società. Detta facoltà verrà esercitata tramite i competenti uffici secondo le direttive della Regione.
Art. 6
CONDIZIONI ECONOMICHE E RIMBORSO DEI COSTI
6.1 Il riconoscimento del rimborso degli oneri economici sostenuti da CAL S.p.A. per l’espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione è regolamentato secondo quanto segue:
A. la corresponsione del rimborso degli oneri alla Società per i costi sostenuti nell’espletamento delle attività fino alla sottoscrizione della Convenzione di Concessione è in carico a Regione Lombardia; la Società, ai sensi delle previsioni dell’art. 9 comma 1-bis della LR 9/01, prevederà all’interno del bando di gara per la Concessione una somma, da definirsi con Regione Lombardia, che il Concessionario dovrà riconoscere a Regione Lombardia stessa a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dalla medesima per le attività attinenti al rilascio della Concessione;
B. la corresponsione del rimborso alla Società dei costi sostenuti per l’espletamento delle attività successive alla sottoscrizione del Contratto di concessione fino all’entrata in esercizio dell’autostrada è in carico al Concessionario aggiudicatario della gara di cui al punto 7 dell’art. 4.2; i relativi importi saranno da ricomprendersi nel Quadro Economico della Concessione;
C. i costi connessi all’espletamento delle attività successive all’apertura all’esercizio sono rimborsati alla Società tramite la riscossione diretta, da parte di CAL del canone autostradale annuo previsto ai sensi dell’art. 9 della
L.R. 9/01, in percentuale da definirsi a seguito di aggiudicazione della gara di Concessione, e comunque di entità non inferiore al 2,4% dei ricavi da pedaggio e di eventuali subconcessioni.
A valle della rendicontazione di cui al precedente art. 4.2 punto 26 la Società riverserà annualmente a Regione Lombardia la quota parte dei suddetti canoni, eccedente rispetto all’ammontare delle spese sostenute da CAL per le attività di vigilanza sull’infrastruttura, di cui al precedente art. 4.2 punto 26.
6.2 Per le attività svolte da CAL attinenti ai precedenti punti A e C, Regione Lombardia si impegna a riconoscere a CAL un importo conteggiato sulla base dei costi effettivamente sostenuti da CAL per le attività espletate. Inoltre, Regione Lombardia si impegna altresì a rimborsare a CAL i corrispettivi spettanti ai terzi eventualmente incaricati per le prestazioni di cui ai precedenti punti 24 e 25 dell’articolo 4 e dell’art. 4.5 e corrisposti da CAL agli affidatari dei relativi servizi.
6.3 La liquidazione dell’importo di cui al precedente punto 6.2, limitatamente alle attività di cui al punto 6.1 punto A, avverrà con cadenza semestrale, a seguito di presentazione da parte della Società di fattura accompagnata da rendicontazione analitica dei costi sostenuti di cui sopra.
6.4 Il riconoscimento dell’importo di cui al punto 6.2, limitatamente alle attività di cui al punto 6.1 punto C, avverrà con cadenza semestrale, a seguito di presentazione da parte della Società di fattura accompagnata da rendicontazione analitica dei costi sostenuti di cui sopra.
6.5 Il rimborso delle spese di cui al punto 6.1 punto A verrà riconosciuto a partire dalla sottoscrizione del presente Accordo, fino alla sottoscrizione della Convenzione di Concessione, e non oltre la scadenza stimata al 2023 e sarà soggetto ad una limitazione annua massima pari a 366.000 euro, inclusa IVA e oneri di legge, per gli anni 2022 e 2023 e pari a 165.000,00 euro inclusa IVA e oneri di legge, per l’anno 2021, per le attività rese fino alla sottoscrizione della Convenzione di Concessione.
Art. 7
COMITATO DI MONITORAGGIO ED INDIRIZZO
7.1 Nell’esercizio in collaborazione delle attività previste dal presente accordo dovrà in ogni caso essere garantito il monitoraggio delle funzioni conferite sulla base degli indirizzi impartiti da Regione Lombardia nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo di cui all’art. 5.
7.2 A tale fine è istituito un Comitato di monitoraggio (di seguito “Comitato”) composto da due membri per Regione Lombardia che verranno individuati tramite provvedimento del Direttore generale pro tempore della Direzione Generale Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile e da un membro per CAL S.p.A. individuato tramite provvedimento del Direttore pro tempore di CAL S.p.A.
7.3 Al Comitato sono demandati, attraverso incontri periodici, i seguenti compiti:
- definisce il cronoprogramma dettagliato delle attività e ne verifica il rispetto;
- il monitoraggio sullo stato di attuazione dell’Accordo e sull’avanzamento dell’iter approvativo e della realizzazione e messa in esercizio dell’opera oggetto dell’Accordo;
- la verifica sull’efficacia delle azioni previste, anche al fine di possibili aggiustamenti in sede di implementazione delle stesse e/o di rimodulazioni delle attività;
- la verifica delle spese sostenute e da sostenersi per l’attuazione dell’Accordo
da parte di CAL S.p.A. in relazione ai ricavi specificatamente avuti o previsti;
- la verifica degli aspetti riguardanti il piano economico finanziario dell’opera oggetto dell’Accordo non già identificati in atti approvati da Regione Lombardia che, pur in coerenza con gli stessi, necessitino di essere adeguatamente dettagliati.
7.4 Dalla istituzione e dal funzionamento del Comitato non deriveranno in ogni caso nuovi oneri per i soggetti sottoscrittori e per i loro componenti non saranno previsti emolumenti.
7.5 Il Comitato si riunisce con periodicità, ordinariamente bimestrale.
7.6 Il Comitato segnala a Regione Lombardia le eventuali criticità che non sia possibile risolvere con interventi di CAL S.p.A. o con indicazioni fornite dallo stesso Comitato.
7.7 A seguito della segnalazione del Comitato, Regione Lombardia potrà adottare, nell’ambito dei propri poteri di controllo e vigilanza, ogni più opportuna misura per porvi rimedio, ivi inclusa la risoluzione dell’accordo al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
- Cause di forza maggiore che rendano impossibile, ovvero eccessivamente onerosa, la realizzazione di una o più attività oggetto del presente accordo.
- Inadempimento grave ed ingiustificato da parte di CAL S.p.A.
Art. 8
VALIDITÀ ED EFFICACIA DELL’ACCORDO
8.1 Il presente Accordo è valido ed efficace dalla data della sua sottoscrizione.
8.2 Le parti potranno recedere dal presente Accordo per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni.
8.3 Nel caso di recesso di Regione Lombardia, questa rimborserà a CAL S.p.A. le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base all’Accordo, fino al momento dell’efficacia del recesso.
8.4 Nel caso di recesso di CAL S.p.A. questo restituirà a Regione eventuali somme percepite per attività non completate secondo quanto previsto dall’art. 6 del presente Accordo.
Art. 9
DURATA DELL’ACCORDO
9.1 Il presente Accordo vincola le parti fino alla scadenza della convenzione di concessione, così come definita a seguito della gara di aggiudicazione.
9.2 Il presente Accordo potrà essere oggetto di proroga consensuale, le cui condizioni dovranno essere definite preventivamente alla scadenza della stessa.
Art. 10
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
10.1 Le spese previste dal presente accordo non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 3 L. 136/2010, anche ai sensi di quanto disposto dalla Delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017.
Art. 11 CONTROVERSIE
11.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente ogni controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Accordo.
11.2 A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all’altra Parte che provvederà su di essa nel termine perentorio di 45 giorni dalla ricevuta notifica.
11.3 Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare, prima della scadenza dei 45 giorni di cui al comma precedente, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.
11.4 Solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
Art. 12 TRATTAMENTO DATI
12.1 Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dal presente Accordo di Collaborazione non comportano il trattamento dei dati personali e che
– nell’eventualità di tale occorrenza – si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. “codice Privacy”) e dal X.Xxx. 10 agosto 2018, n. 101.
Art. 13
RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
14.1 CAL S.p.A. assume a proprio esclusivo carico le responsabilità connesse alle attività ed ai compiti di soggetto concedente dell’opera oggetto della presente convenzione, così come specificate all’art. 4, tenendo indenne la Regione da qualsiasi responsabilità.
Art. 14 DECADENZA
15.1 La Regione potrà dichiarare decaduta la presente convenzione nel caso di messa in liquidazione della Società o di suo fallimento.
15.2 Una volta dichiarata la decadenza, la Regione subentra alla Società nel rapporto concedente-concessionario eventualmente instaurato, ovvero nella procedura quale risultante al momento della decadenza. Tale clausola dovrà essere inserita nella gara di concessione e nella convenzione concessoria relativa all’opera in argomento.
Il presente atto composto da n. 16 pagine viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.
REGIONE LOMBARDIA
Xxxx Xxxxxxx
CAL S.P.A.
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx