AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO DA TENNIS DELLA VILLA S. MARIA
Città di Potenza
Unità di Direzione
“SERVIZI ALLA PERSONA” UFFICIO SPORT
Tel. 0971/415708- 780 Fax 0971/415111 xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx
CAPITOLATO D’ONERI
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO DA TENNIS DELLA VILLA S. XXXXX
I N D I C E
Parte I
PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE ART. 2 – USO DELL’MPINATO
ART. 3 – CONSEGNA DELL’IMPIANTO ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE ART. 5 – CORRISPETTIVO
ART. 6 – TARIFFE ED ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELL’IMPIANTO ART. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
ART. 8 – REFERENTE
ART. 9 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE ART. 10 – PROVENTI SPETTANTI AL GESTORE
ART. 11 – UTILIZZO IMPIANTO DA PARTE DELL 'AMMINISTAZIONE COMUNALE ART. 12 – FRUIBILITA' DELL’'IMPIANTO ED ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
Parte II
CLAUSOLE CONTRATTUALI
ART. 13 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE ART. 14 – PERSONALE
ART. 15 – INTERRUZIONE DEL SERIVZIO ART. 16 – VIGILANZA E CONTROLLO ART. 17 – RINUNCIA ALLA GESTIONE ART. 18 – REVOCA DELLA GESTIONE
ART. 19 – RIVOCA PER PUBBLICO INTERESSE ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA GESTIONE ART. 21 – ESERCIZIO DELLA PUBBLICITA’
ART. 22 – ALTRI SERVIZI
ART. 23 – CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE
ART. 24 – STIPULA DELLA CONVENZIONE, SPESE IMPOSTE E TASSE ART. 25 – GARANZIA DEFINITIVA
ART. 26 – PENALITA’
ART. 27 – RESTITUZIONE DELL’IMPIANTO ART. 28 – RESPONSABILITA’
ART. 29 – FORO COMPETENTE
ART. 30 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI ART. 31 – TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI
ART. 32 – OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE N. 244/2007
Parte I
PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
L’affidamento riguarda la gestione del campo a tennis di proprietà comunale ubicato nella Villa di S. Xxxxx con i seguenti dati catastali: foglio 30, Particella 3600 sub 1. L’impianto è destinato esclusivamente alla pratica del tennis. La reale consistenza dei beni mobili ed immobili dovrà risultare da apposito verbale di consegna, sottoscritto dalle parti.
ART. 2 – USO DELL’IMPIANTO
1. La gestione ha lo scopo:
- di garantire l'uso dell'impianto alle società sportive, che abbiano il preciso scopo di promuovere la pratica del tennis;
- di promuovere iniziative sportive a favore di scuole, disabili, immigrati, anziani, soggetti a rischio;
- di consentire al Comune una razionalizzazione degli spazi ed una economia di gestione degli impianti, così come richiesto dalle vigenti normative in materia di contabilità;
- di stimolare nei dirigenti, tecnici ed atleti dei sodalizi fruitori la crescita del senso civico, in quanto direttamente responsabili del buon mantenimento e funzionamento delle strutture e degli arredi.
2. La gestione dell'impianto, pertanto, non potrà essere effettuata per altro scopo, pena la risoluzione della concessione, salvo casi formalmente autorizzati dal Comune.
ART. 3 – CONSEGNA DELL’IMPIANTO
1. Il Responsabile del sodalizio prima della sottoscrizione della relativa convenzione e quindi della formale consegna dell'impianto sportivo, in contraddittorio con il Dirigente del Settore Sport del Comune, redigerà un verbale che allegato alla convenzione ne costituirà parte integrante, da cui risulti lo stato di fatto dell'impianto oltre alla consistenza dei materiali e delle attrezzature in dotazione alla struttura sportiva stessa.
2. Al verbale, debitamente sottoscritto dalle parti in duplice copia saranno allegati:
- la planimetria dell'impianto;
- eventuali documenti integrativi finalizzati a stabilire l'effettivo stato di manutenzione dell'impianto.
ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà una durata di tre anni previo accordo tra le parti e fermo restando l’assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali e decorre dalla data di formale consegna dell’impianto.
ART. 5 – CORRISPETTIVO
Per la concessione, a decorrere dalla data di formale consegna dell’impianto, l’affidatario deve corrispondere all’Amministrazione Comunale il canone offerto in sede di gara; detto canone dovrà essere versato anticipatamente in rate trimestrali al Comune di Potenza, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Potenza, detto canone dovrà essere coperto, per tutta la durata del contratto, obbligatoriamente da garanzia bancaria od assicurativa.
Il canone annuale sarà adeguato, a partire dal 1° gennaio successivo alla sottoscrizione del contratto, nella misura del 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In caso di ISTAT negativo, non si procederà all’adeguamento del canone.
Il corrispettivo annuale è calibrato su 8 (otto) mesi di attività effettiva dell’impianto, in considerazione che lo stesso non può essere utilizzato nel periodo invernale per l’impossibilità di fornire di copertura rimovibile il campo da gioco.
ART. 6 – TARIFFE ED ORARI DI APERTUTA E CHIUSURA DELL’IMPIANTO
Le tariffe a carico dell’utenza sono definite di concerto con il concessionario e stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale; gli orari di apertura dell’impianto sono stabiliti dall’Ufficio Sport di concerto con il concessionario.
ART. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Per la fruizione e gestione dell'impianto sono a carico del Sodalizio gestore:
- le spese necessarie alla fornitura di energia elettrica, di acqua potabile, di gas metano, il canone per lo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti solidi, la pulizia spogliatoi e locali esistenti;
- l’apertura, la chiusura e la custodia dell’impianto, il cui ingresso dovrà essere consentito esclusivamente dalla villa S. Xxxxx, con abolizione dell’ingresso da via Angilla Vecchia in quanto pericoloso per l’utenza;
- tutti gli adempimenti ed i compiti previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche, riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
- l’ottemperanza agli obblighi delle disposizioni in materia dell’utilizzo dei defibrillatori previste dal decreto 24.4.2013 (denominato decreto Balduzzi) mediante la dotazione di un defibrillatore;
- la manutenzione ordinaria dell'impianto;
- la potatura degli alberi e la manutenzione delle aree a verde di pertinenza dello stesso impianto, tramite idonea ditta del settore e previa autorizzazione del competente Settore Ambiente del Comune;
- la stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti al concessionario per danni a persone in conseguenza di tutte le attività gestite, con massimale minimo di € 500.000,00 unico per catastrofe e per danni a persone e a cose;
- la stipula di apposita polizza fideiussoria o polizza fideiussoria assicurativa di € 12.000,00 corrispondente alla stima del valore degli impianti tecnologici della struttura sportiva;
- il pagamento del canone;
- la responsabilità del servizio di cassa;
- L'Amministrazione Comunale é estranea ad ogni contratto che il concessionario intraprenderà con terzi (ditte specializzate, etc.).
- Nel caso in cui il concessionario non provvedesse a porre in essere i lavori di ordinaria manutenzione di cui sopra, sarà cura dell'Amministrazione Comunale intervenire direttamente incaricando ditte di fiducia; la spesa relativa verrà posta a carico del concessionario. Per gli impianti o parti di essi di cui alla legge 46/90 art. 1 le opere di manutenzione e riparazione possono essere effettuate solo da imprese aventi i requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 della medesima legge, con rilascio di certificato di conformità e compatibilità dei lavori eseguiti.
- Gli eventuali lavori di cui alla proposta dovranno essere garantiti dal concessionario, maggiorando la cauzione a garanzia di un importo pari al 10% dell'investimento proposto, che sarà svincolato, con riduzione sulla cauzione, solo a termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato da questa Amministrazione comunale con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli Uffici Tecnici competenti del Comune o da diverso soggetto individuato dallo stesso). Tali opere si intendono acquisite in proprietà del Comune di Potenza per accessione, ai sensi dell' art. 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile. Gli interventi previsti nel progetto di miglioramento delle strutture presentate nella procedura di gara realizzati dal concessionario dovranno essere appaltati con le procedure previste dalla legislazione vigente;
- l’acquisizione delle certificazioni previste dal DPR 151/2011 in materia di prevenzioni incendi, ove richiesto dalla normativa;
- acquisizione del certificato di omologazione del campo e successivi rinnovi;
- il rispetto e l’applicazione, nei confronti del personale utilizzato, del trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla legge; per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato il gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per danni che possano derivare al personale stesso e per i danni che detto personale possa causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte di un responsabile di impianto; dovranno inoltre essere comunicati al Comune i nominativi degli istruttori, dei tecnici, degli addetti all'impianto e del sopraindicato responsabile, i quali dovranno partecipare agli eventuali corsi di aggiornamento curati dall'Amministrazione Comunale;
- l'intestazione a proprio nome dei contratti per la fornitura di energia elettrica, gas-metano, telefono, acqua, nonché provvedere al servizio di pulizia e sorveglianza;
- il pagamento di tutte le imposte, tasse ed assicurazioni relativi all'impianto gestito; Il concessionario si impegna e si obbliga a:
- mantenere l'impianto e le sue strutture in perfetto stato di efficienza e conservazione così da poter riconsegnare il tutto al Comune proprietario, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità;
- presentare entro il 30 marzo di ogni anno il rendiconto dettagliato della gestione dell’impianto e delle attività svolte nell’anno precedente;
- comunicare al Comune i nominativi degli istruttori, dei tecnici, degli addetti all’impianto e del responsabile della conduzione dell’impianto medesimo;
- Il concessionario dovrà inoltre esporre apposite tabelle indicanti la proprietà “COMUNE DI POTENZA – IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE” (all’esterno) e le tariffe praticate (all’interno in modo visibile), nonché il calendario delle prenotazioni;
- In occasione di manifestazioni a carattere non sportivo, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale, il concessionario dovrà osservare e far osservare il limite massimo delle persone ammissibili come stabilito dalla Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli.
ART. 8 – REFERENTE
Il concessionario dovrà indicare, contestualmente alla consegna dell’impianto, il nominativo e i numeri telefonici (fisso e cellulare) di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell’Amministrazione Comunale, almeno dalle ore 09,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni per l’intero periodo contrattuale.
Il/i referente/i dovrà/dovranno essere autorizzato/i, sin dall’inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell’Amministrazione Comunale e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.
ART. 9 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
Sono a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria. Essa effettuerà sopralluoghi necessari per verificare lo stato di manutenzione e di gestione degli impianti a mezzo dei tecnici comunali coadiuvati da personale specializzato e potrà anche disporre verifiche straordinarie ogni qualvolta lo riterrà opportuno.
Nel caso in cui si dovessero realizzare opere di straordinaria manutenzione, l'impianto potrà per ragioni di sicurezza essere temporaneamente chiuso.
L'Amministrazione Comunale è proprietaria degli arredi, dei materiali e delle attrezzature quali risulteranno da inventario predisposto al momento della consegna della gestione.
ART. 10 – PROVENTI SPETTANTI AL GESTORE
Per l'uso dell'impianto i fruitori verseranno direttamente al sodalizio gestore le relative tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale.
Al concessionario spettano inoltre i proventi derivanti da:
a) introiti pubblicitari come previsto al successivo articolo 21;
b) corrispettivi tariffari per lezioni impartite da istruttori abilitati;
c) introito dei servizi di supporto come previsto al successivo articolo 22;
ART. 11 – UTILIZZO IMPIANTO DA PARTE DELL’AMMINISTAZIONE COMUNALE
L'Amministrazione Comunale si riserva l'uso dell'impianto per 10 (dieci) giorni l'anno. L'utilizzo di dette giornate, fruibili gratuitamente con la disponibilità dei necessari addetti all'impianto e dei funzionanti servizi, dovrà comunque essere richiesto da parte dell'Ente al gestore, almeno 30 giorni prima della data d'uso. In tal caso il concessionario sarà tenuto a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa, per la realizzazione delle manifestazioni comunali.
ART. 12 – FRUIBILITA' DELL’'IMPIANTO ED ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
Il gestore dovrà consentire, la fruibilità dell'impianto:
a) alle attività sportive finalizzate alla preparazione ed alle gare dei Giochi Sportivi Studenteschi;
b) alle attività svolte dai disabili;
c) per lo svolgimento di gare federali FIT;
d) per stages o collegiali di allenamento riservati ad atleti FIT di interesse nazionale o ad atleti azzurri richiesti dalla Federazione Nazionale o Regionale;
Il gestore consentirà inoltre, il normale svolgimento delle attività sportive, applicando le tariffe stabilite di concerto con l’Amministrazione Comunale;
I fruitori dell'impianto devono provvedere a quanto di seguito specificato:
- la sistemazione, il prelievo e il ritorno in magazzino dei vari attrezzi, da parte di chi ne fa uso siano esse scolaresche o sodalizi sportivi;
- i sodalizi potranno fruire dell’impianto con i propri atleti soltanto se assistiti da propri tecnici o dirigenti responsabili;
- le scolaresche potranno fare uso del campo se assistite da propri docenti;
- le attività ludiche o motorie potranno essere consentite ai ragazzi o gruppi di essi, in età inferiore agli anni 18 soltanto se muniti di apposita certificazione medica;
- i fruitori del campo appartenenti alla categoria amatoriale, siano essi iscritti o non iscritti ad un sodalizio, per fare uso dell'impianto dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento e della certificazione medica attestante l'idoneità all'attività motoria praticata (valida un anno) cosi come previsto dalle normative di legge;
- al campo possono accedere solo atleti muniti dell'adeguato abbigliamento sportivo;
Parte II
CLAUSOLE CONTRATTUALI
ART. 13 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE
Le condizioni e le modalità di esecuzione della concessione oltreché la realizzazione del programma dei lavori e di manutenzione straordinaria e ordinaria, sono quelle indicate nel presente capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara. L’utilizzo dell’intero impianto resta condizionato alla preventiva acquisizione delle certificazioni in materia di agibilità e sicurezza.
ART. 14 – PERSONALE
Inquadramento contrattuale.
Il concessionario, qualora utilizzi risorse umane dipendenti, si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
Doveri del personale.
Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito al servizio è tenuto a un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e a essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Sicurezza
Il concessionario dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché che almeno uno sia munito di attestato del corso BLS – D (Rianimazione cardio-Polmonare di Base con l’uso del Defibrillatore).
Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo determinano la revoca della convenzione.
ART. 15 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di apertura, chiusura, funzionamento e manutenzione dell'impianto, non potrà essere sospeso se non per cause di forza maggiore così come pure il servizio organizzativo e di assistenza alle varie attività.
E' comunque fatto obbligo all’affidatario di comunicare al Comune tempestivamente e comunque non oltre le 48 ore i casi fortuiti di forza maggiore che rendono impossibile l'erogazione del servizio.
L’Amministrazione, al fine di evitare l’interruzione del servizio si riserva di consentire una limitata proroga del servizio nel caso in cui alla scadenza del contratto non sia stato ancora individuato un nuovo gestore.
ART. 16 – VIGILANZA E CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante il periodo di concessione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, a tal fine:
1. potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio;
2. potrà eseguire sopralluoghi e ispezioni in tutti i locali del centro in qualsiasi momento e circostanza;
3. potrà verificare l’idoneità professionale del personale e vigilare sotto il profilo sia contrattuale che contributivo;
4. potrà procedere con la verifica della gestione dell’impianto sportivo e del rispetto della concessione. Prima dell’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al concessionario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni entro 10 giorni dalla contestazione.
Si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione ove fossero rilevate irregolarità nelle fasi sopra indicate nonché ad irrogare le penalità previste nel successivo articolo 26.
ART. 17 – RINUNCIA ALLA GESTIONE
L’affidatario può rinunciare alla gestione per gravi e comprovati motivi, facendone richiesta all'Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; tale revoca ha effetto non prima di 90 giorni dal ricevimento da parte dell'Amministrazione e, in ogni caso, dovrà essere assicurato il completamento dell'attività programmata per l'anno sportivo.
ART. 18 – REVOCA DELLA GESTIONE
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla revoca della concessione in caso di grave inadempimento.
Si potrà procedere alla revoca della convenzione nei seguenti casi:
1. mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza;
2. accertamento per la terza volta del mancato svolgimento del servizio;
3. accertamento che la struttura venga adibita a uso diverso da quello espressamente previsto, in assenza di autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
4. accertamento che la struttura venga adibita per attività illecite accertate dalla magistratura o dalle competenti autorità;
5. inizio dei lavori con un ritardo superiore a 90 giorni solari per cause imputabili al concessionario, in caso di miglioramenti strutturali;
6. sub concessione dell’impianto sportivo o segmenti di esso;
7. siano elevate più di 3 penalità annue.
In ogni caso, è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
ART. 19 – REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, la concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento con apposito provvedimento amministrazione da parte dell’Amministrazione Comunale. In tal caso, si provvederà all’eventuale regolarizzazione delle poste contabili tra le parti.
ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA GESTIONE
L’affidatario non potrà cedere la gestione di quanto forma oggetto della presente convenzione.
ART. 21 – ESERCIZIO DELLA PUBBLICITA'
All’affidatario competono in esclusiva gli introiti derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari all’interno degli impianti, determinando autonomamente i relativi corrispettivi.
L’affidatario dovrà tuttavia presentare al riguardo un progetto da sottoporre all’approvazione dei competenti organi comunali. Il progetto dovrà comprendere tra l’altro l’indicazione dei corrispettivi richiesti.
All’affidatario competono tutte le pratiche, le autorizzazioni e tutti i nulla osta richiesti dalle norme in vigore, gli oneri dell’imposta pubblicitaria, i rimessaggi e manutenzione del materiale pubblicitario.
Qualsiasi contratto pubblicitario e rapporto di sponsorizzazione che interessi la struttura ed i locali in concessione, non dovranno eccedere la durata della concessione medesima.
ART. 22 – ALTRI SERVIZI
Il Concessionario potrà attivare all’interno dell’impianto e previa autorizzazione formale da parte dell’Amministrazione Comunale, corsi di addestramento e servizi di supporto all’esercizio dello sport (quali: sede sociale, rivendita articoli sportivi strettamente correlati con le attività praticate nell’impianto, etc.).
Il Concessionario è tenuto a munirsi in proprio delle autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tali attività che dovranno essere intestate al legale rappresentante della società concessionaria.
Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all’attività dell’impianto sportivo oggetto della concessione.
Sono a carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi.
Con deroga al precedente art. 20 è data facoltà al Concessionario di sub-concedere i servizi attivati; il sub- affidatario e il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi ai servizi medesimi.
ART. 23 – CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE
La sottoscrizione della convenzione e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di concessioni di beni pubblici.
L’aggiudicataria con la firma della convenzione accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con la convenzione; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
ART. 24 – STIPULA DELLA CONVENZIONE - SPESE, IMPOSTE E TASSE
La convenzione è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto in forma di scrittura privata sono a carico del concessionario. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
ART. 25 – GARANZIA DEFINITIVA
Il concessionario all’atto della stipulazione del contratto in forma di scrittura privata sarà tenuto a prestare una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore della concessione, eventualmente maggiorato dell’importo del finanziamento proposto, oltre iva.
La cauzione in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La cauzione è a copertura anche delle penali se elevate.
La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del “Comune di Potenza” e intestate al concorrente; inoltre, dovranno essere presentate corredate di dichiarazione dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.
Nel caso la polizza sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti, e sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo di cui all’art. 161 del D,lgs, 58/1998 e abbiamo i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della concessione dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione della convenzione.
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata da parte dell’aggiudicatario qualora, in fase di esecuzione della convenzione, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze/penalità elevate.
Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione della convenzione.
ART. 26 – PENALITA’
L’inadempimento agli obblighi contrattuali disciplinati dal presente capitolato comporta la sanzione amministrativa di € 500,00 per inadempimento contestato con indicazione dei termini ad adempiere. Nel caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato nella diffida ad adempiere, la penale sarà reiterata sino all’effettivo adeguamento o alla pronuncia di risoluzione.
Nel caso in cui le penali applicate non fossero pagate dal concessionario, verranno detratte dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione comunale.
In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle citate penali.
E’ fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
ART. 27 – RESTITUZIONE DELL’IMPIANTO
1. Xxxxx x 00 (xxxxxx) giorni successivi alla naturale scadenza della concessione, ovvero entro i 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione della revoca o della decadenza disposte per qualsiasi titolo di cui agli artt. 18 e 19 del presente Capitolato, Il concessionario è obbligato a riconsegnare all’Amministrazione Comunale, l’Impianto, comprese le addizioni e le migliorie, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libero da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell’Amministrazione Comunale. Ciò anche per eventuali investimenti effettuati dal concessionario e non interamente ammortizzati.
2. Nel caso di inottemperanza, l’Amministrazione Comunale procederà allo sgombero d’ufficio a spese del concessionario, rivalendosi sulla cauzione versata e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.
3. All’atto della riconsegna dell’Impianto verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dell’Impianto. Ogni danno accertato comporterà per Il concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l’obbligo del risarcimento.
ART. 28 – RESPONSABILITÀ
Sarà a carico del concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall’uso e dalla gestione della struttura avuta in concessione, nonché dello svolgimento delle attività ivi praticate. L’Amministrazione
Comunale dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.
ART. 29 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento della convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Potenza.
ART. 30 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.
ART. 31 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
L’aggiudicataria è tenuta a osservare, nell’espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d’appalto o della legge, il D.L.vo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d’ora in avanti Codice) nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall’Autorità Garante per la privacy.
Ai sensi dell’art. 29 del “Codice”, il Comune di Potenza (d’ora in poi Titolare) designa l’Aggiudicatario quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d’ora in poi Responsabile).
Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all’espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.
Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di agibilità e sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato. In tale ambito, il Titolare si riserva la facoltà di chiedere in visione il DPS del Responsabile o documentazione sostitutiva ai sensi di legge.
Il Responsabile deve adottare tutte le misure (minime e idonee) di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 36 del Codice e dal Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, Allegato B al Codice stesso. Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.
Il Responsabile individua e designa i propri Amministratori di sistema e “Incaricati” del Trattamento, opportunamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.
Il Responsabile garantisce al Titolare – se da questo richiesto – la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all’attività posta in essere.
Il Responsabile al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacea e/o elettroniche) e i supporti informatici removibili eventualmente utilizzati.
ART. 32 – OTTEMPERANZA DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE N. 244/2007
Il concessionario ai sensi dell’art. 2, comma 461 dell’ella Legge 244/2007 è tenuto ad emanare una “Carta della qualità dei servizi” da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinate nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo, quelle per adire le via conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
Inoltre ai sensi dell’art. 2, comma 461, lettera f) le previsioni delle attività di cui alla lettera b), c), d) previste dal predetto comma devono essere finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio predeterminato nel contratto di servizio per l’intera durata del contratto stesso.