DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: COMUNE DI MARANO LAGUNARE – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO – CIG 8490220F2C
ART.1 - PREMESSE
Con la presente, codesto spettabile Operatore economico è invitato a presentare offerta per l’affidamento dei servizi in oggetto, come di seguito meglio specificato.
L’intera procedura di gara di cui alla presente lettera d’invito verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDO online” relativa alla presente procedura. Per RDO online si intende la presente procedura di gara sotto forma di Richiesta di offerta online effettuata sul portale sopra citato.
Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare, all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx.
Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo.
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta.
Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia al profilo del committente alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”.
STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA
Indirizzo: XXXXXX XXXXXXXXXXXX, x. 00 – 00000 XXXXXXXX (XX)
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa XXXXX XXXXXXXXXX
Responsabile dell’Istruttoria: Xxx. XXXXXXXX XXXXXX
Telefono: 0000 000000
Email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx
Pec: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
Profilo committente: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxx.xxx?xxx0000
Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all’url: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per un massimo di 100 (cento) punti, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi degli artt. 77 e 216, co. 12, D.lgs. 50/16 e s.m.i., attribuirà un massimo di 80 punti all’offerta tecnico-organizzativa ed un massimo di 20 punti all’offerta economica, suddivisi nei criteri e sub criteri di valutazione come specificato meglio nel seguito del presente disciplinare di gara.
PUNTEGGIO | |
Offerta tecnico-organizzativa | 80 punti |
Offerta economica | 20 punti |
TOTALE | 100 punti |
LUOGO DI ESECUZIONE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Comune di MARANO LAGUNARE - ISOLA DOSSAT
PENALI
Le penali sono determinate nell’Articolo 23 “Inadempienze, penalità e risoluzione del contratto” del Capitolato Speciale di appalto.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerta e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.
ART. 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI ART. 2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
A. Progetto ai sensi dell’art. 23, c. 15 del D. Lgs. 50/2016;
B. Capitolato speciale d’oneri e relativi allegati:
- All.A): Accordo per la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 Reg. (EU) 679/2016 (GDPR) e Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
- All.B): Regolamento per il mercato ittico comunale e suoi allegati;
- All.C): Schema Funzionamento Mercato Ittico;
C. Disciplinare di gara e relativi allegati:
- All.1): Domanda e forma di partecipazione;
- All.2): DGUE (compilabile attraverso l’apposita funzione disponibile nella piattaforma telematica);
- All.3): Dichiarazioni integrative al DGUE;
- All.4): Dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale;
- All.5): Modello per avvalimento;
- All.6): Offerta economica;
- All.7): Dichiarazione allegata all’offerta economica.
I servizi dovranno essere prestati in conformità alle specifiche tecniche di base e clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) “Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene (approvato con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012)”.
Il contratto relativo alla concessione verrà redatto sulla base delle clausole contenute nel Capitolato Speciale d’oneri e relativi allegati.
ART. 2.2 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA
Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti esclusivamente in lingua italiana al Responsabile del procedimento di gara mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere utilizzando l’apposita area “Messaggi” della RDO online cui il quesito si riferisce, una volta registrati ed abilitati.
Le richieste di chiarimenti devono pervenire entro il termine indicato nella piattaforma. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio della Stazione appaltante, siano ritenute di interesse generale, nonché ulteriori informazioni di interesse generale, saranno rese note mediante il Portale a tutti gli operatori economici invitati. Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.
I quesiti e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, saranno pubblicate tempestivamente nell’apposita area “Messaggi” della RDO online.
Le richieste di chiarimenti devono pervenire entro il termine indicato sul portale eAppalti FVG. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
ART. 2.3 - COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni, sia in invio che in ricezione, inerenti la procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell’articolo 76, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite posta elettronica certificata, mediante l’apposita area “Messaggi” della RDO online.
Con l’accesso alla RDO online, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita area “Messaggi” della RDO online ad esso riservata.
Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all’articolo 29, comma 1, e all’articolo 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che:
- i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale;
- del caricamento nonché dell’esatta collocazione verrà data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC tramite la funzionalità Messaggi della RDO online.
La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC, senza utilizzo dell’area “Messaggi” della RDO online, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
ART.3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Il Comune di Marano Lagunare concede la gestione del Mercato Ittico all’ingrosso di Marano Lagunare, di cui alla legge 25/03/1959, n. 125.
Per Mercato Ittico all’ingrosso si intende l’insieme degli edifici, delle attrezzature, le aree scoperte e gli altri impianti e servizi, siti nell’isola del Dossat, posti a disposizione del Concessionario e degli operatori economici del settore dei prodotti ittici.
L’attività prevalente del Mercato Ittico è rappresentata dalla commercializzazione dei prodotti ittici all’ingrosso.
Il dettaglio delle attività è contenuto nel capitolato speciale d’oneri, descrittivo e prestazionale, per la concessione del servizio di gestione del mercato ittico all’ingrosso di Marano Lagunare al quale si rimanda integralmente per quanto non specificato nel presente disciplinare.
Il valore stimato complessivo della concessione è, al netto dell’I.V.A., pari a € 3.289.000,00 (diconsi euro tremilioniduecentoottantanovemila/00), calcolato tenendo conto della proroga tecnica opzionale di 6 mesi per l’espletamento delle procedure per il nuovo affidamento allo scadere della concessione stessa.
Il valore stimato è stato calcolato ai sensi dell’art. 167 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.
La concessione non può essere suddivisa in lotti funzionali, così come definiti all’art. 3 comma qq) del Codice (D. Lgs. 50/2016), in quanto il servizio oggetto dell’affidamento non presenta aspetti che
possano essere eseguiti indipendentemente l’uno dall’altro, ma la funzionalità ottimale è garantita da una gestione unitaria delle linee tale da permettere il regolare svolgimento del servizio ordinario e la tempestiva risoluzione in maniera integrata di eventuali problematiche straordinarie.
ART.4 - DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI ART. 4.1 - DURATA
La concessione avrà una durata di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di stipula del contratto.
ART. 4.2 - OPZIONI E RINNOVI
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi -o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Il periodo di proroga tecnica è individuato in 6 mesi. Non sono previsti rinnovi del contratto di concessione.
ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
ART. 6 - REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
ART. 7- REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
ART. 7.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione nel DGUE, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
ART. 7.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
b) presentazione di un’idonea dichiarazione di referenze bancarie, in originale, rilasciata da Istituto di credito operante negli Stati membri della UE o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 in data non anteriore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza dell’offerta, contenente indicazione della capacità di credito;
Tale requisito è richiesto in ragione della specificità dei servizi oggetto di gara, al fine di verificare la capacità del concorrente di gestire commesse per importo e tipologia analoghe.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante presentazione della dichiarazione in originale.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
ART. 7.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
c) presentazione di una dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto della Concessione (servizi relativi alla commercializzazione di prodotti ittici o relativi alla lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti ittici), riferito agli ultimi tre esercizi
antecedenti alla data di pubblicazione del bando che non dovrà essere inferiore ad un importo minimo complessivo pari a € 1.000.000,00 al netto di IVA.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice:
− In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la presentazione di originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto e del periodo di esecuzione;
− In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante la presentazione dell’originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto e del periodo di esecuzione.
ART. 7.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso e, in ogni caso, in misura maggioritaria dalla mandataria.
ART. 7.5 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
ART. 8 - AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, per i servizi subappaltabili, nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta
di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
ART. 9 – CESSIONE E SUBAPPALTO
Data la specificità del servizio, fatti salvi i casi di modifiche soggettive del Concessionario (Art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016, ad esempio, cessione d’azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria), è fatto espressamente divieto al Concessionario, senza la prescritta autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale concedente di cedere, in tutto o in parte, l’oggetto del contratto di concessione (Art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto).
È vietato il subappalto di cui all’art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016 tenuto conto delle specifiche esigenze di natura tecnico-organizzativa da garantire nell’esecuzione del servizio.
Nel caso di violazione dei predetti divieti, la cessione e il subappalto si intendono come nulle e di nessun effetto per l’Amministrazione, la quale ha la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione di ogni danno, patrimoniale e non, e all’incameramento della cauzione.
In caso di trasgressione alle norme contrattuali commessa dall’eventuale subappaltatore occulto unico responsabile verso l’Amministrazione s’intenderà il Concessionario.
ART.10 - GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 1 c. 4 del D.L. 76/2020 così come convertito dalla legge 120/2020, stante l’importo, la durata e la complessità della Concessione in oggetto, l’offerta andrà corredata da:
a) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari all’1% del prezzo base dell’appalto, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari a: € 32.890,00 (diconsi trentaduemilaottocentonovanta/00), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei
casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice e di quella di cui all’art. 93, comma 6, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Credito Cooperativo Friuli S.C. - FILIALE DI MARANO LAGUNARE - codice IBAN: IT 58 M 07085 63940 004210028844;
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
La garanzia provvisoria deve essere intestata al Comune di Marano Lagunare, avere come oggetto “COMUNE DI MARANO LAGUNARE - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO – CIG 8490220F2C”.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento, redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31;
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5. prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
− documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
− copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti (scansione del documento).
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
ART. 11 - SOPRALLUOGO
Il sopralluogo presso i luoghi, locali ed aree interessate dal presente servizio non è obbligatorio.
Nel caso in cui l’Operatore Economico non ritenga esaustive le informazioni contenute nei documenti di gara, potrà richiedere di effettuare un sopralluogo, previo appuntamento, che dovrà essere richiesto, a mezzo di posta elettronica o telefono, contattando il seguente Ufficio preferibilmente via e-mail:
Comune di Marano Lagunare
e.mail: xxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx - segreteria@ xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx Telefono: 0000 00000
Successivamente alla richiesta, il Comune comunicherà all’interessato il giorno e l’ora del sopralluogo.
La richiesta di sopralluogo dovrà indicare:
- dati della Ditta;
- recapito telefonico, fax e posta elettronica;
- nominativo della persona delegata a partecipare al sopralluogo.
ART. 12 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Il pagamento del contributo a favore dell’ANAC è sospeso fino al 31/12/2020 ex articolo 65 del “Decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19/05/2020 - Suppl. Ordinario n. 21).
ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La documentazione contenente l’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere inviata, esclusivamente per via telematica sul Portale eAppalti FVG, attraverso l’area “Richiesta di Offerta online” (RDO) con le modalità nel seguito descritte.
L’offerta deve essere inserita nel Portale entro il termine perentorio indicato nel portale stesso.
Per la data e l’ora di arrivo dell’offerta faranno fede la data e l’ora registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.
Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e dell’offerta tecnica ed economica all’interno del Portale, nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento “Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte” reperibile nella sezione “Allegati” posizionata all’interno del box “Dettagli RDO” della “RDO online”.
Si precisa che:
− qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dalla presente Richiesta di Offerta dovrà essere prodotta utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online;
− qualora l’Operatore Economico utilizzi strumenti software in versioni obsolete (sistemi operativi o software applicativi non più supportati dal produttore), per evitare visualizzazioni non corrette da parte della Stazione appaltante, è opportuno che i documenti facsimile in formato pdf relativi alle dichiarazioni che devono essere rese ai fini della partecipazione alla presente procedura vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati ed infine stampati in pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema;
− nessun dato di carattere economico o tecnico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell’area “Risposta Busta Amministrativa”;
− nessun dato di carattere economico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell’area “Risposta Busta Tecnica”.
Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale.
Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell’ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall’operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall’ente certificatore utilizzato dall’operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l’operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito dell’Area Risposta della “Busta Amministrativa” della “RDO online”.
Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta.
Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza o con modalità diverse da quella telematica.
A conferma dell’avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceverà una e-mail all’indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.
L’invio telematico dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare le attività di inserimento nel Portale della documentazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta decorso tale termine.
Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile. Il concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione richiesta con largo anticipo rispetto alla
scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.
Il sistema non accetta la trasmissione di un’offerta o la modifica di un’offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l’offerta sarà pertanto irricevibile.
L’offerta è composta da:
- “Busta amministrativa – Documentazione amministrativa”;
- “Busta tecnica – Offerta tecnica”;
- “Busta economica - Offerta economica”.
Il mancato inserimento nel portale delle buste è causa di esclusione dalla gara.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la dichiarazione di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 82/2005 dal legale rappresentante degli operatori economici concorrenti (ed eventuali ausiliarie), in qualsiasi forma di partecipazione (singola o associata), ognuno per quanto di propria competenza.
Se sottoscritte da altro soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore economico concorrente, le dichiarazioni, nel caso in cui dalla visura camerale del concorrente non risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con procura, devono essere corredate da copia della relativa procura notarile (generale o speciale).
Le dichiarazioni richieste per la presentazione dell’offerta devono preferibilmente essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente sul Portale eAppaltiFVG. In ogni caso, devono riportare fedelmente tutto quanto previsto dai modelli resi disponibili dalla stessa.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Una volta espletate le attività di predisposizione della busta amministrativa, tecnica ed economica digitale, il concorrente dovrà:
1) cliccare su “Invia risposta” per trasmettere la propria offerta economica;
2) cliccare su “OK” per confermare la trasmissione.
ART.14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
− il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
− l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
− la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
− la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
− la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nell’area “RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA” della RDO online dovrà essere inserita la documentazione richiesta per partecipare alla gara, come di seguito specificato.
1 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Domanda e forma di partecipazione redatta utilizzando il modello in Allegato 1 |
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta, con firma digitale, in conformità al D.Lgs. 7/03/2005, n. 82 dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto, come individuato al successivo punto 1bis, in grado di impegnare validamente il concorrente stesso. Si precisa che:
− nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;
− nel caso di Consorzio di cui all'articolo 45, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
− nel caso di aggregazioni di imprese di cui all’art. 45 lettera f) del D.Lgs. 50/2016 aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 0, xx 0-xxxxxx, xxx XX x. 0/0000 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n.33:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
1 bis DOCUMENTAZIONE EVENTUALE | Procura generale o speciale o nomina ad una carica sociale |
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Scansione del documento |
Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:
− in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
− in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell’Organo sociale preposto.
2 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Formulario DGUE elettronico redatto utilizzando il modello in Allegato 2 |
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.
Per la compilazione si rimanda al documento Linee Guida per la compilazione del DGUE presente nella sezione Allegati Amministrativi della RdO.
In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) il DGUE deve essere presentato e sottoscritto:
− nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle parti da II a VI non barrate;
− nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), il DGUE è compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.
Eventuali DGUE o documenti integrativi al DGUE di cui sopra dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online.
Si precisa che il DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:
a) dichiarazione in ordine all’ottemperamento degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali non definitivamente accertati;
b) dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
c) dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto del subappalto; si precisa che in caso affermativo non è necessario indicare l’elenco di eventuali subappaltatori (Parte II, sez. D), in quanto tutte le informazioni integrative relative al subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. saranno fornite mediante compilazione del modello in Allegato A.3bis “Dichiarazione complementare al DGUE”;
d) la dichiarazione in ordine ai motivi di esclusione parte III dovrà riferirsi anche a decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di Procedura penale;
e) indicazione di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a rientrare nella definizione di “gravi illeciti professionali”; ai fini della compilazione del relativo riquadro l’operatore economico dovrà tenere conto delle indicazioni delle Linee Guida n. 6 dell’X.X.XX. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”.
Nella parte III del DGUE è necessario dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art.80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, da individuarsi come segue:
− Impresa individuale: titolare o direttore tecnico;
− Società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;
− Società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;
− Atri tipi di società: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. Se la società ha due soci ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci persone fisiche.
Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380- bis e ss. Codice civile) e monistico (art. 2409 – sexiesdecies cp. 1 Codice civile) il requisito deve essere verificato sui membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); nonché sui membri del Collegio sindacale per le Società di amministrazione tradizionale e sui membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle Società con sistema di amministrazione monistico.
Nelle Società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409 –pcties e ss. Codice civile) il requisito va verificato sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di sorveglianza.
Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).
In caso di affidamento del controllo contabile a una Società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, D.lgs. 50/16 e s.m.i. non deve essere condotta sui membri degli organi Sociali della Società di revisione, trattandosi di Soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.
Il legale rappresentante dell’operatore economico dovrà indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro o la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso i quali ricavare i dati identificativi dei soggetti come sopra individuati, aggiornati alla data di presentazione dell’offerta.
Nella parte IV sez. A del DGUE deve essere riportata la forma giuridica dell’Impresa, l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, indicando per quale attività l’impresa è iscritta, il numero di iscrizione e la data di iscrizione alla C.C.I.A.A., il numero di registro ditte o di repertorio economico amministrativo, la durata od il termine dell’attività.
2-bis DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Dichiarazione complementare al DGUE elettronico redatta utilizzando il modello in Allegato 2-bis |
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.
In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la dichiarazione complementare al DGUE deve essere presentato e sottoscritto:
− nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato una dichiarazione integrativa al DGUE distinta;
− nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), la dichiarazione integrativa al DGUE è compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.
Si precisa che in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE le stesse dovranno essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online.
Si precisa che la dichiarazione complementare al DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:
− nel caso in cui le condanne per i reati dell’art. 80 comma 1 si riferiscano a soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell’operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
In caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale l’operatore economico dovrà indicare gli estremi dell’autorizzazione.
Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all’art. 110 comma 4 o la fattispecie di cui all’art. 110 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà necessario produrre anche la documentazione di cui al punto 7 numero 1, 2 e 3.
3 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Dichiarazione di accettazione delle condizioni generali di partecipazione redatta utilizzando il modello in Allegato 3 |
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.
In caso di raggruppamento la dichiarazione deve essere unica e deve essere sottoscritta digitalmente dai soggetti di seguito indicati:
− nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito, dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’Impresa nominata capogruppo mandataria;
− nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento;
− nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o imprese aderenti al contratto di rete o soggetti che hanno stipulato il contratto di XXXX, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio ordinario/GEIE/rete, nonché dal rappresentante legale o procuratore di ciascuna delle imprese consorziate/ facenti parte del GEIE/rete;
− nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio nonché dal rappresentante legale o procuratore di ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre;
4 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità redatta utilizzando il modello in Allegato 4 |
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’articolo 7.2 b) e di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 7.3 c) del disciplinare.
La dichiarazione è presentata, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti: nel caso di raggruppamenti temporanei/aggregazioni di rete/consorzi ordinari e GEIE, da tutti gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento temporaneo, le aggregazioni di rete, i consorzi o il GEIE.
5 DOCUMENTAZIONE EVENTUALE | Documentazione da produrre nel caso di avvalimento: 1. Formulario DGUE elettronico redatto utilizzando il modello in Allegato 2 2. dichiarazione modello Allegato 2-bis – Dichiarazione complementare al DGUE 3. dichiarazione modello Allegato 5 - Modello per avvalimento (dichiarazioni ex articolo 89 del D.Lgs. 50/2016) 4. contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto |
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | 1), 2 e 3) Documenti sottoscritti digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l’impresa ausiliaria 4) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti. |
Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è consentita l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento. In tal caso gli operatori economici, oltre ad allegare il DGUE elettronico in Allegato 2 e la dichiarazione complementare al DGUE di cui al modello in Allegato 2-bis, dovranno allegare anche la documentazione di cui all’art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di seguito elencata:
− la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria, utilizzando il modello in Allegato 5, con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
− la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria, utilizzando il modello in Allegato 5, con cui la stessa attesta di non partecipare alla gara, né in forma singola , né in forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliario di un altro concorrente;
− il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Si precisa che i contratti di avvalimento, a pena di nullità, devono riportare la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
La Stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti l’originale o la copia autentica della documentazione scansionata.
Si precisa inoltre che eventuali documenti di avvalimento dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione “Allegati generici” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RDO on line.
6 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | PassOE dell’operatore economico sottoscritto secondo le indicazioni fornite da ANAC |
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Scansione del documento |
Il documento denominato PassOE attesta che l’Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPASS, come rilasciato dal sistema istituito con deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 ed aggiornata con Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016.
In caso di mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie il PassOE generato deve essere stampato e firmato da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie. (FAQ PassOE Operatore economico n. 13).
Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento il PassOE deve essere riferito anche all’operatore economico di cui si avvale.
Si ricorda che il sistema non permette di generare il PassOE fino a quando non è avvenuta la conferma dell’Impresa ausiliaria (FAQ PassOE Operatore economico n. 12).
7 DOCUMENTAZIONE EVENTUALE | Documentazione per concorrenti con idoneità plurisoggettiva costituiti e consorzi |
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Scansione del documento |
Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi:
− consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate; per le società cooperative è necessario indicare anche il numero di iscrizione al registro prefettizio delle cooperative od al registro regionale delle Cooperative;
− raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
− consorzio ordinario già costituito: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
− aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 conferito all’Impresa mandataria o all’Organo comune.
La documentazione afferente a questo paragrafo del disciplinare di gara dovrà essere inserita nell’area Allegati Generici dell’RdO.
8 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Garanzia provvisoria (art 93 del D.Lgs 50/2016) |
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti; In alternativa: Scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente. |
La garanzia provvisoria dovrà essere costituita secondo le modalità dell’Art. 10 del presente disciplinare di gara.
Gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice dovranno allegare scansione della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
8-bis DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Dichiarazione d’impegno di un fideiussore |
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti; In alternativa: Scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente. |
La Dichiarazione di impegno, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese (1) e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese.
La Dichiarazione deve riportare l’impegno di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario.
Le documentazioni di cui ai punti 8) e 8-bis) possono essere contenute in un unico documento, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente e possono essere rese mediante la presentazione della sola scheda tecnica allegato B schema tipo 1.1. “Garanzia fideiussoria provvisoria” ai sensi del Decreto Ministeriale 31/2018, compilata e sottoscritta digitalmente da entrambe le parti contraenti, con la specifica indicazione delle clausole richieste.
(1) Per la definizione di piccole e medie imprese si rinvia all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 15.1 - DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI PER OPERATORI ECONOMICI AVENTI SEDE IN PAESI INSERITI NELLE BALCKLIST
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” dovranno:
1. dichiarare di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure
2. dichiarare di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
La documentazione afferente a questo paragrafo del disciplinare di gara dovrà essere inserita nell’area Allegati Generici della busta amministrativa.
ART. 15.2 - DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- scansione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- Scansione dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c) le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, come da modello Allegato 1.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all’Art. 15 del presente disciplinare di gara.
La documentazione afferente a questo paragrafo del disciplinare di gara dovrà essere inserita nell’area Allegati Generici della busta amministrativa.
ART. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
9 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Relazione tecnica dei servizi offerti |
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
La relazione contiene quanto richiesto ed indicato al successivo punto 18.1, le modalità di svolgimento del servizio e le migliorie offerte.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione
dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al punto 15.
Si precisa altresì che l’offerta tecnica dovrà essere redatta in formato A4 con altezza del carattere equivalente a 10 del formato Arial di Ms Xxxx, con un numero di facciate massimo pari a 30.
Si specifica che la Commissione Giudicatrice, nel caso di relazioni che superino il limite di pagine indicato, non esaminerà il numero di pagine eccedenti tale numero.
Ulteriori dichiarazioni per la partecipazione
La dichiarazione dovrà essere resa dal concorrente compilando la sezione “Ulteriori dichiarazioni per la partecipazione” e relative sezioni condizionali indicate dal portale eAppalti all’interno della Busta Amministrativa paragrafo 1.5, e include anche la dichiarazione relativa al diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta.
In caso di diniego all’accesso agli atti contenuti all’interno dell’offerta tecnica, per la presenza di informazioni che costituiscono segreti commerciali, la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti di gara afferenti alla presente procedura, con riferimento alla documentazione di qualifica (Busta Amministrativa), alle dichiarazioni, alla documentazione acquisita in sede di verifica dei requisiti di ordine generale e speciale ed alla Busta Economica, non è prevista l’espressione del diniego da parte degli operatori economici.
Nel caso in cui nella dichiarazione sia stata dichiarata la presenza di segreti tecnici o commerciali, a comprova di quanto dichiarato dovrà essere inserita nell’area allegati generici della busta dell’ “offerta tecnica” l’indicazione delle parti dell’offerta sottratte all’accesso (pagine / sezioni / parti di riferimento) precisando per ciascuna di esse l’esatta motivazione. In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
ART. 17 - CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA
La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’indicazione del rialzo percentuale sul canone concessorio minimo offerto dall’operatore economico, che andrà inserito nella apposita sezione sul portale eAppalti.
Inoltre l’offerta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
10 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Offerta economica redatta utilizzando il modello in Allegato 6 |
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
L’Operatore economico dovrà inserire all’interno del foglio excel nella cella evidenziata in colore GIALLO il rialzo percentuale offerto rispetto al canone di concessione spettante al comune,
calcolato sul valore delle contrattazioni così come specificato nel capitolato speciale d’oneri e all’art.
18.2 del presente disciplinare di gara, oltre a IVA se dovuta. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
11 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Dichiarazione allegata all’offerta economica redatta utilizzando il modello in Allegato 7 |
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
L’operatore Economico dovrà inserire i dati relativi a:
a) i costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
b) i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
c) la tabella esplicativa relativa ai costi della manodopera indicante le qualifiche professionali impiegate nei diversi servizi, il numero di operatori per ciascuna qualifica, il contratto applicato, le ore annue stimate di servizio, il costo orario per singola qualifica professionale, il costo totale annuo della manodopera.
I modelli Allegato 6 – Offerta Economica ed Allegato 7 – Dichiarazioni allegate all’offerta economica, sono reperibile nella sezione ALLEGATI OFFERTA ECONOMICA dell’RdO.
12 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Piano Economico Finanziario (PEF) |
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
L’Offerta Economica dovrà essere corredata da un Piano Economico Finanziario (PEF) redatto sulla base di quello riportato all’art. 7 del Progetto per la Concessione del Servizio di Gestione del Mercato Ittico all’ingrosso di Marano Lagunare, coerente con i punti a), b) e c) relativi all’Allegato 7 di cui sopra.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.
ART. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO | |
Offerta tecnico-organizzativa | 80 punti |
Offerta economica | 20 punti |
TOTALE | 100 punti |
ART. 18.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica dovrà consistere in un elaborato progettuale che dovrà avere la seguente articolazione:
A) Piano di organizzazione e gestione dei servizi di mercato;
B) Piano di gestione della struttura del Mercato Ittico all’Ingrosso;
C) Eventuali proposte migliorative relative alla gestione del servizio in concessione.
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione descritti all’art. 9 del Progetto per la Concessione del Servizio di Gestione del Mercato Ittico all’ingrosso di Marano Lagunare.
ELEMENTO A: Piano di organizzazione e gestione dei servizi di mercato (punteggio massimo 40 punti)
Il concorrente dovrà esporre un piano di organizzazione e gestione dei servizi di mercato, che dovrà riportare in maniera chiara e dettagliata il sistema di organizzazione dei servizi di mercato, le modalità di funzionamento e le eventuali azioni tendenti alla migliore valorizzazione dei fattori produttivi esistenti.
Verranno utilizzati i seguenti subcriteri di valutazione:
a) SUB criterio A1 (max 15 punti): saranno premiate le proposte che illustreranno compiutamente l’entità dell'attività svolta, agli impianti di produzione lavorazione e confezione, alla qualità dei servizi forniti, alla gamma e qualità dei prodotti trattati;
b) SUB criterio A2 (max 13 punti): saranno premiate le proposte che illustreranno compiutamente le modalità di organizzazione dei servizi igienico-sanitari, attinenti sia alle strutture che ai prodotti, di asportazione rifiuti ed imballaggi, tendenti al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza ed igiene del lavoro;
c) SUB criterio A3 (max 12 punti): saranno premiate le proposte che presenteranno il più ampio orario di funzionamento del mercato.
ELEMENTO B: Piano di gestione della struttura del Mercato Ittico all’Ingrosso (punteggio massimo 30 punti)
Il concorrente dovrà esporre un piano di gestione della struttura del Mercato Ittico all’Ingrosso, così come individuata dal Regolamento Comunale per la gestione del Mercato Ittico approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 27 del 3 agosto 2012 s.m.i., che dovrà riportare in maniera chiara e dettagliata il programma delle manutenzioni delle attrezzature esistenti nei locali e degli impianti e le eventuali azioni tendenti alla valorizzazione della struttura in concessione per finalità compatibili con la normativa e con i servizi di mercato.
Verranno utilizzati i seguenti subcriteri di valutazione:
a) SUB criterio B1 (max 20 punti): saranno premiate le proposte che illustreranno compiutamente le attività e i tempi di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania;
b) SUB criterio B2 (max 10 punti): saranno premiate le proposte che illustreranno compiutamente le attività concernenti il funzionamento tecnologico di impianti e attrezzature per garantirne l'efficienza e conservazione.
ELEMENTO C: Eventuali proposte migliorative ed innovative relative alla gestione del servizio in concessione (punteggio massimo 10 punti)
Il concorrente dovrà indicare le eventuali proposte migliorative ed innovative relative alla gestione del servizio in concessione.
Indicativamente potrà essere fatto riferimento azioni tendenti all’implementazione dei servizi mercantili, azioni tendenti alla valorizzazione del prodotto ittico tramite azioni promozionali e di marketing; azioni per il collegamento del Mercato con la città e la cittadinanza tramite eventi, manifestazioni e iniziative di carattere enogastronomico e/o socio-culturale, azioni per lo sviluppo del turismo tramite anche la valorizzazione delle eccellenze territoriali.
A ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio discrezionale nella tabella di cui sopra, ogni componente della Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente discrezionale variabile da 0 (zero) a 1 (uno) sulla base del proprio esclusivo e insindacabile giudizio, in relazione anche ai singoli elementi dell’offerta tecnica innanzi specificati, graduata sulla seguente scala di giudizio:
Grado giudizio | Coefficiente |
Ottimo | 1,000 |
Distinto – più che buono | 0,875 |
Buono | 0,750 |
Discreto – apprezzabile | 0,625 |
Sufficiente | 0,500 |
Parzialmente sufficiente | 0,375 |
Insufficiente-scarso | 0,250 |
Gravemente insufficiente | 0,125 |
Sub Elemento non presente | 0,000 |
Per ciascun elemento a valutazione discrezionale, è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, in modo che a ciascun elemento sia attribuito un unico coefficiente, variabile tra zero e uno, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Il coefficiente finale di cui sopra viene moltiplicato per il peso attribuito all’elemento in modo da determinare l’effettivo punteggio dei singoli elementi di valutazione
Non sarà effettuata nessuna riparametrazione.
Il punteggio finale relativo all’offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione, componenti l'offerta tecnica stessa.
Le offerte che conseguiranno un punteggio relativo alla qualità inferiore a 30/80 saranno escluse dalla gara in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi
Nella valutazione delle offerte la Commissione giudicatrice terrà conto anche dei seguenti criteri di natura generale, oltre ai criteri di valutazione specifici precedentemente indicati:
- Congruenza rispetto al capitolato speciale d’oneri;
- Capacità di sintesi e chiarezza espositiva;
- Sostenibilità tecnico organizzativa delle proposte e delle soluzioni operative.
L’offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto che verrà sottoscritto e sarà pertanto vincolante per il concorrente aggiudicatario nell’esecuzione del contratto. Le migliorie e i servizi aggiuntivi offerti non avranno in alcun caso effetto sull’offerta economica che resta fissa e invariata.
ART. 18.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio dell’offerta economica verrà attribuito sulla base della percentuale del canone di concessione spettante al comune, calcolato sul valore delle contrattazioni così come specificato nel capitolato speciale d’oneri.
Tale percentuale deve essere pari o superiore a:
- Fino ad un valore delle contrattazioni di € 2.500.000,00: canone minimo fisso di € 25.000,00 annui;
- Per un valore delle contrattazioni superiore ad € 2.500.000,00 e fino ad € 5.000.000,00: percentuale minima dell’1,00% oltre al minimo fisso di € 25.000,00 previsto per la fascia di contrattazioni precedente;
- Per un valore delle contrattazioni superiore ad € 5.000.000,00 e fino ad € 8.000.000,00: percentuale minima dello 0,90% oltre al minimo fisso di € 50.000,00 previsto per la fascia di contrattazioni precedente;
- Per un valore delle contrattazioni superiore ad € 8.000.000,00: percentuale minima dello 0,80% oltre al minimo fisso di € 77.000,00 previsto per la fascia di contrattazioni precedente.
La seguente tabella riassume il calcolo del canone concessorio come sopra descritto:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
SCAGLIONE | VALORE MIN CONTRATTAZIONI | VALORE MAX CONTRATTAZIONI | ECCEDENZA SUL VALORE MASSIMO DELLO SCAGLIONE PRECEDENTE | % CALCOLATA SULL’ECCEDENZA | CANONE CONCESSORIO MINIMO | CANONE CONCESSORIO MASSIMO |
1 | € 0,00 | € 2.500.000,00 | € 2.500.000,00 | 1,00% | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
2 | € 2.500.000,00 | € 5.000.000,00 | € 2.500.000,00 | 1,00% | € 25.000,00 | € 50.000,00 |
3 | € 5.000.000,00 | € 8.000.000,00 | € 3.000.000,00 | 0,90% | € 50.000,00 | € 77.000,00 |
4 | € 8.000.000,00 | € 10.000.000,00 (1) | € 2.000.000,00 (1) | 0,80% | € 77.000,00 | € 93.000,00 (1) |
Nota (1): il valore indicato ha scopo puramente esemplificativo, stante che non è previsto un tetto massimo al valore delle contrattazioni.
L’operatore economico dovrà inserire nell’Allegato 6 - Offerta Economica la % di rialzo del canone concessorio, che verrà sommata alla % indicata nella colonna 4 della tabella di cui sopra.
Xxxxxxx accettate solo ed esclusivamente offerte al rialzo, e verranno considerati 2 decimali dopo la virgola.
Il punteggio massimo pari a punti 20,00 sarà attribuito all’offerta migliore; alle altre offerte verrà attribuito un punteggio sulla base di un rapporto di proporzionalità.
Percentuale sul valore delle contrattazioni (ponderazione 20): A = percentuale maggiore offerta
B = percentuale offerta
20 = punteggio assegnato al migliore offerente
X = punteggio da assegnare
A : 20 = B : X
X = 20 x B
A
ART. 19 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA - INVERSIONE PROCEDIMENTALE
L’art. 133 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comma 8, “Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.” risulta applicabile anche alla presente procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, c. 7, L. n. 120/2020, fino al 31/12/2021, stante che la «inversione procedimentale» è applicabile anche nei settori ordinari sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario.
Si procederà pertanto prima all’apertura della busta tecnica, successivamente della busta economica ed infine di quella amministrativa.
ART. 20 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sulla piattaforma, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
ART. 21 - APERTURA DELLE BUSTE “B” E “C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire
anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte all’articolo 18 del presente disciplinare di gara.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all’articolo 24.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 23.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
ART. 22 – APERTURA DELLA BUSTA “A” – VERIFICA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA
Le operazioni di gara verranno svolte in tornate successive, qualora necessario. Le sedute saranno svolte in modalità telematica. Trattandosi di procedura svolta in modalità telematica, la Stazione appaltante comunicherà le date per lo svolgimento delle operazioni di gara, ad eccezione delle sedute riservate per la valutazione dell’offerta tecnica, su espressa richiesta dei singoli partecipanti mediante la funzionalità Messaggi della RDO on line”.
Il controllo della documentazione amministrativa (Busta “A”) sarà svolto dal RUP, dal Seggio di gara o da apposito ufficio a ciò preposto con le modalità di seguito indicate, per tutti i partecipanti alla procedura di gara.
Nella prima seduta il RUP o il Seggio o l’ufficio a ciò preposto, procederà alla ricognizione dei “plichi digitali” pervenuti entro i termini previsti. Si passerà quindi, all'esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati contenuta nella “Busta Amministrativa”, procedendo ad una immediata valutazione circa il possesso dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico- professionali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara.
Qualora il soggetto titolato al controllo della documentazione amministrativa verifichi carenze di qualsiasi elemento formale, lo stesso, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 83 co. 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., potrà invitare il concorrente a regolarizzare, completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione contenuta nella “Busta Amministrativa”, assegnando un termine perentorio non superiore a 5 giorni. Tali richieste saranno effettuate utilizzando la funzionalità Messaggi della RDO on line. In tal caso, il RUP, il seggio di gara o l’ufficio preposto dichiarerà chiusa la seduta aggiornando la stessa ad una nuova data.
A conclusione dell’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economici –finanziari e tecnico– professionali, la Stazione appaltante pubblicherà ai sensi dell’art. 29 co. 1 del D.lgs. 50/2016 e per gli effetti di cui all’art. 120 del codice del processo amministrativo, dandone contestualmente avviso ai concorrenti, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni nell’ambito della procedura di affidamento, e gli esiti della valutazione tecnica ed economica da parte della Commissione Giudicatrice.
ART. 23 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
ART. 24 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
ART. 25 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:
- la comunicazione del nominativo e dei recapiti del Direttore di Mercato di cui all’art. 8 del Capitolato speciale d’Oneri;
- la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui all’art. 18 del Capitolato speciale d’Oneri;
- la trasmissione di copia conforme della polizza specificata all’art. 19 del Capitolato speciale d’Oneri.
ART. 26 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15/06/2015, n. 81.
ART. 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere durante l’esecuzione dell’appalto, le stesse verranno devolute al competente Tribunale di Udine.
ART. 28 - DIRITTO DI ACCESSO DIFFERITO
Il diritto di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016, è differito:
- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.
Xxxxx restando i differimenti di cui sopra e i casi di esclusione di cui al comma 5 del succitato art. 53 l’accesso agli atti del procedimento è disciplinato dagli art. 22 e seguenti della legge 241/1990.
La stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di gara, consentirà l’accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste “documentazione Amministrativa” e “Offerta Economica” così come consentirò l’accesso a tutta la documentazione inclusa nella busta “Offerta Tecnica” in mancanza di una specifica indicazione, accompagnata da una adeguata motivazione, delle eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici e commerciali o in presenza di generiche ed immotivate dichiarazioni di opposizione all’accesso della propria offerta tecnica.
ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.lgs. 101/2018 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Per quanto qui non espresso fa fede quanto esplicitato nell’art. 26 del Capitolato speciale d’Xxxxx.
Il Responsabile Unico del Procedimento di gara Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx
(Sottoscrizione digitale)