costituente parte integrante del contratto di comodato
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI
costituente parte integrante del contratto di comodato
Il presente Regolamento, allegato al contratto di comodato e costituente parte integrante dello stesso, stipulato con i comodatari delle particelle ortive situate nelle diverse Aree all'interno del Boscoincittà, disciplina la coltivazione delle particelle individuali, la costruzione, la cura, la manutenzione e l’uso delle parti comuni, le attività sociali che in esse si svolgono e i rapporti con le altre utenze del Parco, oltre alle attività di collaborazione con il CFU per la cura del parco.
Art. A) Destinazione delle aree
Le particelle individuali sono destinate alla coltivazione di fiori, ortaggi, piante legnose – ad esclusione degli orti di ingresso - piccoli frutti, tappeti erbosi.
Le zone comuni sono destinate all’ingresso agli orti, al passaggio, alla collocazione delle attrezzature comuni, alla sosta, al gioco dei bambini, alle coltivazioni di interesse generale e al pic-nic.
Le zone e le attrezzature comuni possono essere destinate alla condivisione con altre utenze del Parco secondo quanto descritto nelle tavole allegate e disciplinato con norme specifiche, inserite ad hoc nel presente regolamento, restando vietato agli assegnatari di consentirne l’uso a titolo oneroso.
Art. B) Soggetti autorizzati all’accesso ed alla coltivazione dell’area ortiva
La coltivazione dell'area ortiva, salvo quanto previsto al secondo capoverso del presente articolo, è consentita solo al titolare del contratto e/o al coniuge cointestatario; nessun terzo può entrare nella particella individuale o frequentare le parti comuni senza la presenza del titolare - che sarà comunque responsabile - ad eccezione degli ascendenti (genitori), discendenti (figli) e del coniuge, salvo diversa regolamentazione dell’area.
Qualora per dimostrati motivi il comodatario non possa provvedere in modo totale o parziale alla coltivazione, per un tempo definito, può chiedere al responsabile del CFU l'autorizzazione a collaborare con un terzo o a farsi totalmente sostituire. L’autorizzazione può essere accordata, dal CFU, per un periodo di sei mesi prorogabile una sola volta per altri sei mesi. Decorso tale termine senza che il titolare possa provvedere anche parzialmente alla coltivazione, il contratto di comodato si estinguerà con conseguente diritto da parte della Direzione del CFU di assegnare la particella ortiva in comodato ad altro assegnatario.
Ai titolari del contratto di comodato è rilasciato dall'Associazione Italia Nostra CFU un tesserino che, mostrato su richiesta del personale del CFU, servirà all'identificazione personale.
Art. C) Orti destinati a progetti speciali
Una quota di orti (fino a un massimo del 10%) può essere destinata a progetti speciali fuori bando. A mero titolo di esempio possono riguardare: progetti di gestione collettiva, progetti di coltivazioni condotte con tecniche particolari, progetti che prevedono la coltivazione con finalità terapeutica, riabilitativa o didattica.
Art. D) Orti di ingresso
Durante la permanenza nell’orto d’ingresso, il comodatario:
1) è tenuto a compostare gli scarti verdi dell’orto e quindi destinare uno spazio della particella al compostaggio.
2) non è autorizzato a realizzare pergole e colture legnose di altezza superiore al metro.
Art. E) Obblighi del comodatario
Il comodatario è obbligato a:
1) contribuire alla costruzione, manutenzione e gestione delle parti comuni, dei tappeti erbosi, degli impianti e dei canali di adduzione, di scolo, di derivazioni dell’acqua, delle pergole, delle recinzioni e dei capanni, delle siepi, delle pompe e di quanto altro necessario per assicurare l’uso dell’area, con materiali messi a disposizione dal comodante e sotto la sua esclusiva direzione, ma con attrezzi del comodatario - ad esclusione degli attrezzi di carpenteria forniti dal CFU - nonché a collaborare alla realizzazione dei programmi di miglioramento, nel rispetto del presente regolamento di gestione;
2) collaborare al mantenimento in buone condizioni di passaggi e dei viottoli comuni, consentendo la libera circolazione pedonale lungo gli stessi;
3) collaborare alla realizzazione e mantenimento di strutture, impianti, piantagioni delle parti comuni in collaborazione con gli altri comodatari e con il personale designato dal CFU ai sensi del successivo art. G;
4) contribuire alla buona riuscita delle iniziative sociali, assicurando il proprio personale contributo affinché ogni attività venga svolta in un clima di collaborazione e solidarietà;
5) coltivare la propria particella secondo quanto previsto nel successivo art. D.
6) collaborare col comodante di concerto con gli altri comodatari, per la buona conduzione del parco, in particolare per la cura delle parti condivise con altre utenze del parco, segnalando tempestivamente alla segreteria del CFU vandalismi e/o anomalie riscontrate nel funzionamento dei servizi, con l’apertura e chiusura dei cancelli di accesso delle singole aree ortive, accogliendo, secondo turni programmati con il CFU, i cittadini, le delegazioni ed i gruppi che visitano l’area degli orti.
7) Rimuovere o ripristinare tempestivamente anomalie e ogni elemento difforme contestato dal CFU. In caso di intervento diretto del CFU il comodatario si impegna a rimborsare le spese di intervento.
Art. E) Obblighi del comodatario sulle particelle individuali
Con particolare riferimento alle particelle individuali il comodatario si impegna a:
1) coltivare l’orto mantenendo le coltivazioni secondo la buona tecnica;
2) utilizzare l’orto esclusivamente per effettuare le coltivazioni consentite;
3) munirsi ed utilizzare attrezzature personali per la coltivazione;
4) Impegnarsi ad essere presente alle assemblee annuali e ai sopralluoghi e, se richiesto, a giustificare l’eventuale assenza.
5) comunicare tempestivamente al CFU le eventuali variazioni del proprio recapito in modo tale da essere sempre reperibile durante tutta la durata del contratto;
6) non concedere ad altri, sotto nessuna forma, l’utilizzo dell’appezzamento di terreno assegnato. Il contratto di comodato non potrà pertanto essere ceduto a terzi;
7) non consegnare a terzi le chiavi di accesso all’area e al ricovero attrezzi, salva espressa autorizzazione del responsabile del CFU o di un suo designato;
8) non lasciare incolto l’orto assegnato;
9) non coltivare piante proibite dalla legge;
10) non modificare, alterare o eliminare le delimitazioni, i perimetri e la fisionomia dell’orto assegnato, non immettere materiali che non siano strettamente necessari per l’attività di coltivazione, non costruire strutture di qualsiasi tipo all’infuori di quelle ammesse dal presente regolamento e che dovranno sempre rimanere ad esclusivo servizio degli orti e comunque non utilizzare materiale di recupero
11) non realizzare pavimentazioni e delimitazioni delle aiuole se non previa autorizzazione del responsabile del CFU;
12) non allevare o mantenere animali di qualsiasi specie; ad eccezione degli animali da compagnia, che potranno permanere nelle aree ortive solo in presenza del titolare dell’orto e previa autorizzazione dell’assemblea degli ortisti;
13) non accendere fuochi o fiamme libere, non bruciare stoppie o rifiuti;
14) non recare molestia al vicinato;
15) non utilizzare, distribuire, disperdere, materiali inquinanti, o comunque nocivi, e prodotti fitosanitari qualificati , ai sensi del D.Lgs 14/3/2003 n°65 e successivi decreti dirigenziali, come nocivi, tossici, molto tossici;
16) non tenere depositi di materiali, compresi attrezzi, bidoni di riserva d’acqua, teli, strutture di protezione per coltivazione, salvo quanto previsto dal successivo art. F;
17) non danneggiare le coltivazioni degli altri ortisti, provocare danni alla vegetazione, alla fauna e ai manufatti del Parco;
18) non deviare le acque, modificare i livelli di presa dell'acqua o attingerla direttamente dai laghetti e dai corsi d'acqua;
19) non vendere o comunque sfruttare commercialmente i prodotti del suolo che dovranno essere esclusivamente destinati al consumo personale e/o famigliare.
20) Non depositare o abbandonare rifiuti nella propria particella e in nessun’altra zona del parco; tutti i rifiuti prodotti vanno smaltiti con i propri rifiuti domestici o consegnati alle riciclerie comunali; gli scarti verdi vanno compostati nella particella.
Art. F) Facoltà del comodatario
Nelle particelle individuali il comodatario ha la facoltà di:
1) realizzare strutture di protezione delle coltivazioni per il periodo invernale, da smantellare entro il trenta aprile successivo, adottando esclusivamente i modelli descritti nella tavola allegata;
2) realizzare pergole con distanze di m. 1,50 dal confine delle particelle limitrofe e sul confine con gli spazi comuni secondo i modelli della tavola allegata; in alternativa le pergole potranno essere realizzate in adiacenza tra due particelle per accordo tra le parti. Tale assetto dovrà essere accettato dai successivi assegnatari e potrà essere rimosso per accordo tra entrambi i confinanti;
3) realizzare pavimentazioni, tendere reti antigrandine secondo i modelli della tavola allegata, realizzare delimitazioni delle aiuole, purché siano preventivamente approvate dal responsabile designato dal CFU di concerto con gli incaricati di area scelti dall’assemblea di cui all’art. I del presente regolamento.
4) le strutture autorizzate e i sostegni anche stagionali per la coltivazione dovranno essere solo di canne naturali o legno vergine non verniciato. I tutori artificiali permessi sono solo modelli commercializzati per l’uso specifico, di colore grigio o verde o marrone.
5) realizzare colture legnose con un'altezza inferiore a m. 1 in qualsiasi punto della parcella con obbligo di distanza di cm 50 dal confine; le specie con altezza superiore, compresi i rampicanti, dovranno essere piantate ad una distanza di almeno m. 2,50 dai confini verso le altre particelle ortive e m.1,50 dal confine con le parti comuni e dovranno avere le chiome ad una distanza di almeno m. 1 dai confini ed un’altezza non superiore a m. 3 al momento della potatura invernale.
Art. G) Gestione dei capanni
Nei capanni degli orti:
1) è consentito depositare esclusivamente attrezzi, sementi, fertilizzanti ed effetti personali.
2) è vietato accumulare materiali estranei alla coltivazione ed al buon uso dell’orto, tenere materiali pericolosi, infiammabili, inquinanti, bidoni di riserva d’acqua, o materiali che in ogni modo possano arrecare disturbo o generare rischi per i frequentatori dell’Area e del Parco.
Art. H) Sorveglianza e controllo
Il responsabile del CFU designa un responsabile degli orti cui sono affidati i compiti di sorveglianza e controllo sugli interventi nelle particelle individuali e nelle parti comuni e di coordinamento degli ortisti fra di loro e con il CFU.
Art. I) Potere di intervento del CFU
Poiché l’attività di coltivazione si configura come collaborazione tra i comodatari e tra questi e l'Associazione Italia Nostra CFU per la realizzazione di orti del tempo libero nell’ambito del verde pubblico comunale, il responsabile del CFU, attraverso il personale dallo stesso incaricato, può
intervenire nelle particelle individuali per adattarle alla realizzazione dell’iniziativa, per rimuovere eventuali strutture incompatibili, od effettuare manutenzioni inderogabili.
Gli interventi saranno effettuati dopo comunicazione formale al comodatario che potrà avvenire anche mediante affissione presso la bacheca avvisi dell’area ortiva .
Il CFU potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute; il mancato rimborso costituirà violazione alle norme del presente regolamento.
Al fine di consentire quanto sopra, copia delle chiavi dei cancelli di accesso alle particelle individuali è depositata presso la cascina San Romano, Xxx Xxxxxx x. 000 Xxxxxx, sede del Boscoincittà.
Art. L) Assemblea degli ortisti
I comodatari si riuniscono in assemblea di Area almeno una volta all’anno, previa convocazione ed indicazione dell’ordine del giorno, affissi nella bacheca degli orti da parte del CFU con un preavviso di almeno 20 giorni.
L’assemblea deve intendersi regolarmente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti su:
1) programmazione ed organizzazione per fasi annuali in merito alla realizzazione di capanni, impianti, piantagioni, tappeti erbosi, delle parti comuni;
2) organizzazione dei lavori di manutenzione e utilizzo delle parti comuni, disciplina dell'uso dell’acqua irrigua;
3) promozione e sostegno di nuove iniziative di realizzazione di orti urbani;
4) definizione delle regole di Area per:
- organizzare l’ utilizzazione e la gestione delle parti comuni e delle attrezzature comuni da parte degli ortisti;
- organizzare attività sociali tra gli ortisti e il confronto con esperienze similari.
Tali regole saranno recepite dal CFU che le potrà confermare avendo cura di verificare la tutela degli interessi di tutti gli ortisti.
5) organizzazione di eventuali iniziative aperte agli utenti del Parco che dovranno essere concordate preventivamente e con congruo anticipo con la Direzione del CFU e sottoposte alle normali approvazioni comunali da assolvere per le attività svolte nel Parco.
L’assemblea è presieduta dal responsabile degli orti designato dal responsabile del CFU. L’assemblea nomina tra i comodatari alcuni incaricati (preferibilmente non meno di 3) con il compito, di concerto con il responsabile del CFU di:
a) adoperarsi per sviluppare un buon rapporto di collaborazione tra i comodatari;
b) gestire l’insieme dell’esperienza degli orti con il responsabile designato dal CFU;
c) distribuire tra i comodatari le comunicazioni, il lavoro per la cura delle parti comuni, dei canali, delle attrezzature, dei manufatti.
Art. M) Istruzioni CFU
I comodatari hanno l’obbligo di rispettare il presente regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di comodato, e si impegnano altresì ad uniformarsi alle istruzioni che la Direzione del CFU ritenga opportuno impartire per un migliore coordinamento del lavoro e riuscita dell'iniziativa.
Art. N) Modifiche Regolamento
I comodatari, da parte loro, possono proporre modifiche al regolamento, suggerite e motivate dall'esperienza sul campo, al fine di meglio attuare le finalità generali del contratto, o di rendere più chiara la formulazione delle norme contenute nel presente regolamento e nel contratto di comodato.
Le modifiche vagliate ed ammesse dal responsabile del CFU vengono discusse e approvate dall'assemblea degli ortisti e rese pubbliche mediante comunicazione scritta ad ogni singolo comodatario e sono immediatamente vincolanti.
Art. O) Violazioni
Eventuali violazioni delle norme contenute nel presente regolamento e, in generale, qualsiasi turbativa prodotta ai danni degli altri ortisti e degli utenti del Parco e/o qualsiasi lesione dei diritti degli altri comodatari comporterà l'immediata risoluzione del contratto di comodato con obbligo di immediata restituzione dell'area ad Italia Nostra CFU, oltre alla denuncia nelle opportune sedi giurisdizionali per l'applicazione delle sanzioni e/o il risarcimento del danno subito.
Art. P) Disciplina speciale
(specifico per orti Maiera) - Agli orti della zona denominata "Maiera", caratterizzata dalla presenza di aree condivise con altre utenze del parco, dalla presenza di un'area dedicata al gioco dei bambini, di un bagno pubblico, di un passaggio di attraversamento del parco aperto ad orari definiti e dalla distinzione in tre sottounità, dotate, ciascuna, di un piccolo frutteto, oltre a quanto previsto negli articoli precedenti del presente regolamento, si applica la seguente disciplina per la coltivazione e manutenzione delle parti comuni e per la particolare condivisione con i bambini:
a) i portici e le pergole che si prolungano nell'area gioco sono a disposizione anche dei gruppi che svolgono attività con il CFU;
b) gli ortisti comodatari si impegnano a segnalare tempestivamente al responsabile degli orti qualsiasi cattivo funzionamento di tale condivisione al fine di sperimentare metodi idonei a rispettare le diverse esigenze dei fruitori;
c) il bagno è a disposizione di tutti gli utenti del Parco. Gli ortisti comodatari si impegnano ad aprire e chiudere la porta di accesso seguendo gli orari di apertura dei cancelli di ingresso e a segnalare tempestivamente al CFU qualsiasi malfunzionamento, vandalismo o stato di degrado
d) il percorso di accesso e di attraversamento viene chiuso durante la notte a cura dei comodatari, secondo orari e turni programmati con il CFU.
e) i frutteti sono destinati alla promozione della conoscenza della produzione frutticola anche a favore della utenza del parco, e sono curati da un gruppo di cittadini. Modalità di cura, ripartizione dei compiti e dei prodotti, sono disciplinati da un contratto apposito.
(specifico per orti Violè1 e Violè2) - Agli orti della zona denominata “Violè1”, caratterizzata dal prolungamento dei portici e delle pergole verso l'esterno dell'area su cui insistono le particelle ortive e dalla presenza di un canale irriguo, e agli orti della zona denominata Violè2 caratterizzata dalla presenza del bagno, oltre a quanto previsto negli articoli precedenti del presente regolamento (artt. A-N), si applica la seguente disciplina per la condivisione delle parti comuni con i frequentatori del Parco, per la gestione del bagno e per la manutenzione del canale:
a) l’area recintata del Violè1 insieme al portico e alle pergole è condivisa con gli utenti del parco; il forno è utilizzabile da tutti gli ortisti del Boscoincittà e dalle altre utenze previa prenotazione secondo regole concordate con il CFU;
b) i comodatari si impegnano a collaborare alla manutenzione di tali strutture, a contribuire al funzionamento delle attrezzature, alla apertura/chiusura dei cancelli e del bagno secondo i turni e gli orari concordati con il CFU, segnalando al CFU qualsiasi malfunzionamento, vandalismo o stato di degrado. I comodatari i cui orti sono prospicienti il corso d'acqua collaborano alla sua manutenzione e si impegnano a non alterarne o modificarne la sagoma oppure ostruirlo.
Milano, lì ……………………………………
Il Comodante II Comodatario
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