UNICREDIT
AVVISO n.20070 | 21 Novembre 2012 | MOT - DomesticMOT |
Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto dell'Avviso
: UNICREDIT
Testo del comunicato
Oggetto : DomesticMOT: inizio negoziazioni obbligazioni "UNICREDIT S.P.A."
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Società emittente: UNICREDIT
Titolo: "Unicredit S.p.A. 2012/2018 "Tasso Fisso BancoPosta 5,65%"" (Codice ISIN IT0004825029)
Rating Emittente: Società Long Data
UNICREDIT di Rating Term Report
Moody’s Baa2 16/07/2012 Standard & Poor’s BBB+ 01/10/2012 Fitch A- 06/02/2012
Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 23/11/2012
Mercato di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
"Unicredit S.p.A. 2012/2018 "Tasso Fisso BancoPosta 5,65%""
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in
circolazione: 547.108
Valore nominale unitario: 1.000 EUR Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione: 547.108.000 EUR
Interessi : le obbligazioni fruttano interessi lordi annui, pagabili posticipatamente in conformità a quanto specificato al
paragrafo 2, "Informazioni sulle Caratteristiche dell'Emissione", delle Condizioni Definitive del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale Godimento: 24/08/2012
Scadenza: 24/08/2018 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 EUR
Codice ISIN: IT0004825029
Codice Instrument Id: 740192
Denominazione: UNICREDIT TF 5,65% BANCOPOSTA AG18 EUR
Importo minimo di
negoziazione: 1.000 EUR
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 23/11/2012 gli strumenti finanziari "Unicredit S.p.A. 2012/2018 "Tasso Fisso BancoPosta 5,65%"" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Condizioni Definitive e Regolamento degli strumenti finanziari;
- Avviso sui risultati dell’offerta.
UNICREDIT S.p.A.
Società per azioni – Sede Sociale in Roma, Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 16 Direzione Generale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx;
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n. 00348170101; iscritta all’Albo delle Banche Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit,
Albo dei Gruppi Bancari: cod. 2008.1
Capitale sociale euro 19.647.48.525,10 interamente versato Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
CONDIZIONI DEFINITIVE
RELATIVE ALL’OFFERTA E ALLA QUOTAZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
«UNICREDIT S.P.A. 2012/2018 “TASSO FISSO BANCOPOSTA 5,65%”» – ISIN: IT0004825029 AI SENSI DEL “PROSPETTO DI XXXX 0000-0000 RELATIVO AL PROGRAMMA DI OFFERTA E/O QUOTAZIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DI UNICREDIT S.P.A. CON POSSIBILITÀ DI SUBORDINAZIONE LOWER TIER II, RIMBORSO ANTICIPATO E/O AMMORTAMENTO, DENOMINATI: OBBLIGAZIONI ZERO COUPON, OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO, OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CRESCENTE, OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO DECRESCENTE, OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON POSSIBILITÀ DI CAP E/O FLOOR, OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO CON POSSIBILITÀ DI CAP E/O FLOOR, OBBLIGAZIONI CON CEDOLE LEGATE ALLA VARIAZIONE DELL’INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO CON POSSIBILITÀ DI CAP E/O FLOOR” (IL PROGRAMMA), DEPOSITATO PRESSO LA CONSOB IN DATA 7 GIUGNO 2012, A SEGUITO DI APPROVAZIONE COMUNICATA CON NOTA N. 12048237 DEL 6 GIUGNO 2012, (IL PROSPETTO DI BASE).
LE CONDIZIONI DEFINITIVE SONO STATE DEPOSITATE PRESSO LA CONSOB IN DATA 27 GIUGNO 2012.
Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relative all'Offerta e alla quotazione delle Obbligazioni di seguito descritte. Esso deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base, inclusivo dei documenti incorporati mediante riferimento, tra cui il Documento di Registrazione depositato presso CONSOB in data 10 maggio 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12038653 del 10 maggio 2012 (il Documento di Registrazione).
Le informazioni complete sull’Emittente e sull’Offerta e sulla quotazione possono essere ottenute solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base (ivi incluso il Documento di Registrazione) e delle presenti Condizioni Definitive.
Il Prospetto di Base e il Documento di Registrazione, i documenti ivi incorporati mediante riferimento, nonché le presenti Condizioni Definitive sono disponibili sul sito web dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e, nella versione vigente durante il Periodo di Offerta, sul sito del Responsabile del Collocamento e/o degli intermediari incaricati del collocamento. L’Emittente, l’offerente e gli intermediari incaricati del collocamento o i soggetti che operano per conto di questi ultimi consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia dei suddetti documenti in forma stampata.
L’adempimento della pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) degli strumenti finanziari emessi nell’ambito del Programma, con provvedimento
n. 6402 del 25 agosto 2009, confermato con provvedimento n. 6726 del 6 luglio 2010 per le Obbligazioni Senior e con provvedimento n. LOL-000593 del 25 gennaio 2011 per le Obbligazioni Subordinate Lower Tier II.
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Patrimonio BancoPosta
L’Emittente ha presentato domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT).
Con provvedimento n. LOL-001276 del 22 giugno 2012 Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’ammissione alla quotazione del Prestito Obbligazionario sul MOT. Con successivo avviso Borsa Italiana determinerà la data di inizio delle negoziazioni ai sensi dell’articolo 2.4.3 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. L’avviso di inizio delle negoziazioni sarà disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
La data di inizio delle negoziazioni è prevista indicativamente entro tre mesi dalla Data di Emissione. L’Emittente comunicherà altresì la data di inizio delle negoziazioni sul proprio sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Gli investitori che intendono investire nelle Obbligazioni dovranno prendere atto dei potenziali rischi correlati alle operazioni che li interessano e dovranno decidere di procedere con l’investimento solo dopo aver considerato attentamente, avvalendosi altresì dell’assistenza dei loro consulenti finanziari, legali, fiscali e di altro genere, l’idoneità dell’investimento nelle Obbligazioni alla luce delle particolari condizioni in cui essi stessi versano (inclusa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la propria situazione finanziaria e gli obiettivi dell’investimento).
Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente al regolamento contenuto nel Prospetto di Base, disponibile sul sito web dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e, ove applicabile, sul sito degli intermediari incaricati del collocamento costituiscono il Regolamento dei Titoli in oggetto.
I riferimenti normativi contenuti nelle presenti Condizioni Definitive devono ritenersi relativi ai riferimenti normativi così come di volta in volta modificati ovvero sostituiti dalla normativa di volta in volta vigente.
I termini di seguito utilizzati e non direttamente definiti hanno lo stesso significato attribuito loro nel Prospetto di Base.
2. INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL’EMISSIONE
Emittente
UniCredit S.p.A. con sede legale in Xxxx, xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 00.
Rating
Moody’s
In data 14 maggio 2012 l’agenzia di rating Moody’s ha ricalibrato i rating delle banche italiane nel contesto di una più generale revisione delle banche dell’Europa Occidentale e delle società operanti nel mercato dei capitali su scala globale. Moody’s ha confermato a “C-” il rating individuale (“Bank Financial Strength Rating” o “BFSR”) di UniCredit S.p.A. – rivedendone, tuttavia, la mappatura da baa1 a baa2. L’agenzia ha inoltre allineato il rating di lungo termine sui depositi e sul debito a quello dell’Italia portandolo ad “A3” da “A2”, con outlook negativo. Di conseguenza ha rivisto il rating di breve termine da “Prime-1” a “Prime-2”.
Il testo completo del comunicato stampa di Moody’s è disponibile sul sito web dell’agenzia di rating xxx.xxxxxx.xxx.
Standard & Poor’s
In data 10 febbraio 2012 l’agenzia di rating Standard & Poor’s (“S&P”) ha allineato i rating di UniCredit
S.p.A. a quelli del debito sovrano (il rating di lungo termine dell’Italia è “BBB+” e quello di breve termine è “A-2”, con outlook negativo) che, secondo i criteri applicati al settore bancario da S&P, costituiscono una sorta di tetto nell’assegnazione del rating. Il rating individuale di UniCredit è stato confermato ad “a-” (cosiddetto “SACP”, Stand-Alone Credit Profile), sebbene il sistema bancario italiano sia stato rivisto al ribasso (il “BICRA” - Banking Industry Country Risk Assessment - è passato da 3 a 4).
Il testo completo del comunicato stampa di Standard & Poor’s è disponibile sul sito web dell’agenzia di
rating xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Fitch Ratings
In data 6 febbraio 2012, l’agenzia di rating Fitch ha confermato il rating di lungo termine di UniCredit S.p.A. ad “A-”, quello di breve a “F2”, il rating individuale ad “a-”, e l’outlook negativo nonostante il rating dell’Italia sia stato recentemente downgradato di due notch (“A-”) con outlook negativo (27 gennaio 2012). Tutti i rating sono stati tolti da Rating Watch negative.
Il testo completo del comunicato stampa di Fitch Ratings è disponibile sul sito web dell’agenzia di rating xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.
Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei rating assegnati all’Emittente.
AGENZIE DI RATING | DEBITO A BREVE TERMINE | DEBITO A LUNGO TERMINE** | OUTLOOK | DATA DI PUBBLICAZIONE |
Fitch Ratings* | F2(1) | A-(2) | negative(3) | 6 febbraio 2012 |
Moody's Investor Service* | P-2(4) | A3(5) | negative (6) | 14 maggio 2012 |
Standard & Poor's* | A-2(7) | BBB+(8) | negative(9) | 10 febbraio 2012 |
* stabilita nel territorio dell’Unione Europea e registrata ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle agenzie di rating.
** debito non subordinato e non garantito.
Fitch Ratings
(1) F2: Buona capacità di riuscire ad assolvere tempestivamente agli impegni finanziari. (Fonte: Fitch)
(2) A: i rating “A” denotano aspettative di rischio di fallimento basse. La capacità di assolvere i propri impegni finanziari è considerata forte. Tuttavia, tale capacità può essere più vulnerabile ad avverse condizioni economiche o di business rispetto ai rating più elevati.
Il segno “+” o “-” può essere aggiunto ad un rating per denotare la posizione specifica nell’ambito delle principali categorie di rating. Tali suffissi non vengono aggiunti alla categoria “AAA” di rating a lungo termine IDR (Issuer Default Rating), o alle categorie di rating a lungo termine IDR inferiori a “B”. (Fonte: Fitch)
(3) Outlook negativo: l’outlook indica la probabile direzione che il rating assegnato può prendere in un periodo di uno-due anni. Esso riflette tendenze finanziarie o di altro tipo che non hanno ancora raggiunto un livello tale da determinare una variazione del rating, ma che possono farlo se dovessero persistere. Gli outlook del rating positivi o negativi non implicano che un cambiamento del rating sia inevitabile e, allo stesso modo, il rating con prospettive stabili può essere alzato o abbassato senza una preventiva revisione dell’outlook, qualora le circostanze giustifichino tale azione.
A volte, dove la tendenza principale presenta forti elementi di conflitto positivi e negativi, l'outlook del rating può essere descritto come in evoluzione. (Fonte: Fitch)
Moody's Investor Service
(4) P-2: Gli emittenti (o le istituzioni di sostegno) con rating “Prime-2” hanno una notevole capacità di rimborsare obbligazioni finanziarie a breve termine. (Fonte: Moody’s)
(5) A: Il rating “A” denota titoli obbligazionari considerati appartenenti al livello medio-alto della scala di rating e il rischio di credito è basso.
Ad ogni categoria di rating compresa tra Aa e Caa Moody’s aggiunge i numeri 1, 2 e 3. L’aggiunta del numero 1 indica che l’obbligazione si colloca all’estremo superiore di quella categoria; il numero 2 segnala che l’obbligazione si trova nella fascia intermedia, mentre l’aggiunta del numero 3 ne indica il posizionamento sull'estremità inferiore della categoria in questione (A1 rappresenta la qualità migliore, A2 intermedia, A3 la peggiore). (Fonte: Moody’s)
(6) Outlook negativo: l’outlook rappresenta un parere sulla probabile direzione che il rating assegnato a un dato emittente prenderà nel medio periodo. L’outlook negativo significa che un rating potrebbe subire un declassamento (“downgrade”). (Fonte: Moody’s)
Standard & Poor's
(7) A-2: Capacità elevata di corrispondere puntualmente gli interessi e di rimborsare il capitale alla scadenza fissata, ma sensibile ad avverse condizioni economiche. (Fonte: Standard & Poor’s)
(8) BBB: Adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari ma più soggetta a condizioni economiche avverse.
Le categorie di rating da ‘AA’ a ‘CCC’ possono essere modificate con l’aggiunta di un segno “più” (+) o “meno” (-) per indicare la posizione specifica all’interno delle principali categorie di rating (BBB+ rappresenta la qualità migliore, BBB- la peggiore). (Fonte: Standard & Poor’s)
(9) Outlook negativo: l’outlook rappresenta un parere sulla probabile direzione che il rating assegnato a un dato emittente prenderà nel medio periodo. L’outlook negativo significa che un rating potrebbe subire un declassamento (“downgrade”). (Fonte: Standard & Poor’s)
L’Emittente non intende richiedere un rating per l’emissione dei Titoli oggetto delle presenti Condizioni Definitive.
Denominazione, Codice ISIN, Valore Nominale e numero dei Titoli, Xxxxxx, Valore Nominale complessivo
Il prestito obbligazionario «UniCredit S.p.A. 2012/2018 “Tasso Fisso BancoPosta 5,65%”», ISIN: IT0004825029, denominato in Euro, offerto per un valore nominale complessivo fino a 550.000.000 Euro, è costituito da massimo n. 550.000 Obbligazioni del Valore Nominale di 1.000,00 Euro cadauna.
Forma degli strumenti finanziari e regime di circolazione
I Xxxxxx sono titoli al portatore.
Il prestito verrà accentrato presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il Testo Unico) e relativa normativa regolamentare d'attuazione. Non saranno emessi certificati rappresentativi delle Obbligazioni. È tuttavia salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-quinquies e 83-novies, comma 1, lett
b) del Testo Unico.
Il rimborso delle Obbligazioni ed il pagamento degli interessi avverranno a cura dell'Emittente, per il tramite degli intermediari italiani od esteri aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.
Data di Emissione, Data di Godimento e Data di Regolamento
Il prestito ha Data di Emissione 24/08/2012. Il prestito ha Data di Godimento 24/08/2012.
La Data di Godimento coincide con la Data di Regolamento.
Il Responsabile del Collocamento, previa comunicazione all’Emittente si riserva peraltro la facoltà, in caso di proroga del Periodo di Offerta, di indicare ulteriori date di regolamento successive alla Prima Data di Regolamento, dandone comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito web dell’Emittente e del Responsabile del Collocamento xxx.xxxxx.xx e contestualmente trasmesso alla CONSOB.
Durata del Titolo, Data di Rimborso, modalità di rimborso e di ammortamento
Durata del Titolo: 6 anni.
Data di Rimborso: 24 agosto 2018.
Le Obbligazioni sono rimborsabili in un’unica soluzione alla Data di Rimborso, al Prezzo di Rimborso.
Qualora la data prevista per il rimborso del capitale non sia un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il relativo pagamento sarà effettuato il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo senza, che l’investitore abbia diritto a degli interessi aggiuntivi.
Ai fini delle presenti Condizioni Definitive, Giorno Lavorativo indica qualunque giorno in cui il Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) System è operativo.
Prezzo di Emissione, Prezzo di Sottoscrizione e Prezzo di Rimborso
Il Prezzo di Emissione dei Titoli è pari al 100% del Valore Nominale.
Il Prezzo di Sottoscrizione è pari al Prezzo di Emissione dei Titoli nel caso in cui la Data di Regolamento coincida con la Data di Godimento.
Il Prezzo di Rimborso sarà pari al 100% del Valore Nominale.
Interessi, periodicità di corresponsione e date di pagamento delle cedole
Le Obbligazioni danno il diritto a ricevere cedole annuali lorde predeterminate pari al 5,65% annuo .
Le Cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza annuale in occasione delle seguenti Date di Pagamento: 24 agosto 2013, 24 agosto 2014, 24 agosto 2015, 24 agosto 2016, 24 agosto 2017 e 24 agosto
2018.
Qualora una Data di Pagamento non coincida con un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il pagamento degli Interessi verrà effettuato il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx immediatamente successivo senza che l’investitore abbia diritto ad interessi aggiuntivi.
Le Cedole saranno calcolate secondo la convenzione ACT/ACT (ICMA).
Regime fiscale
Si applica la disciplina di cui alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.13 del Prospetto di Base e quanto previsto nel Regolamento dei Titoli.
Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso), maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono soggetti - nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ed integrato - all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 11 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148. I redditi di capitale sono determinati in base all’art. 45 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).
Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 20%.
Tassa sui contratti di borsa: l'art. 37 del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito nella Legge 28 febbraio 2008, n. 31 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008, ha soppresso la tassa sui contratti di borsa prevista dal Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3278, così come integrato e modificato dall'art. 1 del D. lgs. 21 novembre 1997 n. 435.
A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, a partire dal 31 dicembre 2007, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli al di fuori dei mercati regolamentati scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168 (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.
Quotazione e negoziazione dei Titoli
Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) degli strumenti finanziari emessi nell’ambito del Programma, con provvedimento
n. 6402 del 25 agosto 2009, confermato con provvedimento n. 6726 del 6 luglio 2010 per le Obbligazioni Senior e con provvedimento n. LOL-000593 del 25 gennaio 2011 per le Obbligazioni Subordinate Lower Tier II.
L’Emittente ha presentato domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT).
Con provvedimento n. LOL-001276 del 22 giugno 2012 Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’ammissione alla quotazione del Prestito Obbligazionario sul MOT.
Con successivo avviso Borsa Italiana determinerà la data di inizio delle negoziazioni ai sensi dell’articolo
2.4.3 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.
La data di inizio delle negoziazioni è prevista indicativamente entro tre mesi dalla Data di Emissione.
L’avviso di inizio delle negoziazioni sarà disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. L’Emittente comunicherà altresì la data di inizio delle negoziazioni sul proprio sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario
Uno o più soggetti agenti in qualità di Price Maker e designati da Poste Italiane S.p.A. – Società con socio unico – Patrimonio BancoPosta (di seguito “Poste Italiane S.p.A.”) svolge l'attività di Soggetto Intermediario Operante sul mercato MOT
La liquidità dell’Obbligazione è sostenuta da uno o più soggetti agenti in qualità di Price Maker e designati da Poste Italiane S.p.A. tra le controparti che hanno concluso con l’Emittente i contratti swap di copertura delle Obbligazioni (le Controparti Swap).
A partire dal primo giorno di quotazione delle Obbligazioni sul MOT e fino alla Data di Scadenza, i Price Maker selezionati da Poste Italiane S.p.A. come sopra descritto, formuleranno un Prezzo di Acquisto sul mercato secondario per un importo giornaliero compreso tra Euro 100.000 ed Euro 700.000, da fissare ad esito del collocamento. Al ricorrere di particolari condizioni di mercato, Poste Italiane S.p.A. potrà richiedere a ciascun Price Maker, e questi potrà acconsentire di assicurare, per un periodo transitorio, un prezzo di acquisto sul mercato secondario per importi anche maggiori.
I Price Maker selezionati da Poste Italiane S.p.A., a seconda dei casi di seguito specificati, agiscono in qualità di Price Maker a Spread di Emissione o Price Maker a Mercato. In particolare, i Price Maker a Spread di Emissione sono quei Price Maker che si sono impegnati ad acquistare le Obbligazioni fino ad una percentuale pari al 14% dell’Ammontare Collocato al prezzo che riflette, in termini di spread di tasso d’interesse, il merito creditizio dell’Emittente al momento dell’emissione; i Price Maker a Mercato sono quei Price Maker presenti sul MOT che si sono impegnati a formulare relativamente alle Obbligazioni prezzi di acquisto che riflettono tutte le condizioni di mercato incluso il merito creditizio dell’Emittente.
Il Price Maker a Spread di Emissione potrà essere sostituito o affiancato durante la vita delle Obbligazioni da uno o più Price Maker a Mercato ovvero da uno o più Price Maker a Spread di Emissione, sulla base del criterio del miglior prezzo formulato.
Fermo restando il limite quantitativo giornaliero sopra specificato, il Price Maker a Spread di Emissione potrà acquistare le Obbligazioni a spread di emissione fino al 14% dell'Ammontare Collocato nel caso in cui:
(a) il merito creditizio dell'Emittente peggiori rispetto alla Data di Emissione delle Obbligazioni; o
(b) il merito creditizio dell'Emittente non peggiori rispetto alla Data di Emissione delle Obbligazioni ma il prezzo formulato dal Price Maker a Mercato sia inferiore a quello formulato dal Price Maker a Spread di Emissione.
Si rinvia al Paragrafo 1.2 delle presenti Condizioni Definitive per una indicazione dettagliata della metodologia di calcolo della componente obbligazionaria delle Obbligazioni.
Il Price Maker a Mercato acquisterà invece le Obbligazioni sulla base di un prezzo che terrà conto di tutte le variabili di mercato, incluso il merito creditizio dell'Emittente, nel caso in cui:
(a) il merito creditizio dell'Emittente migliori rispetto alla Data di Emissione delle Obbligazioni, purché tale miglioramento si rifletta in un prezzo di mercato migliore rispetto a quello formulato dal Price Maker a Spread di Emissione; o
(b) al raggiungimento da parte del Price Maker a Spread di Emissione, di una quota di Obbligazioni riacquistate pari al 14% dell'Ammontare Collocato, momento in cui il meccanismo di acquisto sul MOT avrà termine.
Ai sensi del contratto di collocamento tra Poste Italiane S.p.A. e l'Emittente, l'Emittente si è impegnato a concludere con ciascun Price Maker a Spread di Emissione un accordo per il riacquisto delle Obbligazioni (l'Accordo di Riacquisto) regolato dalla legge italiana. In particolare, in caso di inadempimento delle Obbligazioni di cui all'Accordo di Riacquisto da parte dell'Emittente o del Price Maker a Spread di Emissione, ovvero, in caso di liquidazione, fallimento, concordato fallimentare o di altre procedure concorsuali nei confronti dell'Emittente o del Price Maker a Spread di Emissione, l'attività di quest'ultimo potrà essere interrotta temporaneamente o definitivamente secondo quanto indicato nel contratto, nonchè secondo quanto disciplinato dalla legge italiana ed ai sensi delle rilevanti norme di diritto italiano.
Poste Italiane S.p.A., si è impegnata ai sensi della Comunicazione CONSOB n. 9053316 dell'8 giugno 2009 ad effettuare, su incarico dell’Emittente, le comunicazioni al mercato per mezzo di avvisi da pubblicarsi
tramite Borsa Italiana S.p.A. Le comunicazioni al mercato verranno effettuate sulla base delle informazioni ricevute dai Price Maker a Spread di Emissione, relative al riacquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario, nei seguenti termini:
(i) il verificarsi di eventi (quali, a titolo esemplificativo, modifiche del merito di credito dell'Emittente) individuati nell'ambito del contratto di collocamento, sulla base dei quali i prezzi di acquisto formulati dai Price Maker a Spread di Emissione nel rispetto di criteri predeterminati, risultino superiori ai prezzi che si sarebbero determinati in modo indipendente sul mercato, in assenza delle predette proposte;
(ii) il venir meno degli eventi indicati al punto (i) che precede, a cui consegue che i prezzi delle proposte di acquisto formulate dal Price Maker a Mercato riflettano tutte le condizioni correnti di mercato;
(iii) l'avvenuto raggiungimento di determinate soglie percentuali (rispettivamente il 25%, 50%, 75% e 100%) dell’Ammontare Collocato per cui è stata concordata l'operatività del Meccanismo di Acquisto sul MOT;
(iv) l’identità dei soggetti che assumono l’impegno di sostenere la liquidità in qualità di Price Maker a Spread di Emissione delle Obbligazioni.
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni della Banca ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla vigente normativa applicabile, mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
3. CONDIZIONI DELL’OFFERTA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO Condizioni alle quali l’offerta è subordinata
L’offerta non è subordinata ad alcuna condizione, salvo il verificarsi di circostanze straordinarie come indicate al Paragrafo “Rischio di ritiro/ annullamento dell'Offerta”.
Periodo di Offerta
Dalle ore 9.00 del 2 luglio 2012 alle ore 15.00 del 4 agosto 2012 compreso.
Solo per i contratti conclusi mediante le tecniche di comunicazione a distanza (adesione on-line), il periodo di sottoscrizione decorre dalle ore 9.00 del 2 luglio 2012 alle ore 17.00 del 20 luglio 2012 compreso.
L’investitore che ha aderito all’offerta mediante sottoscrizione della domanda di adesione on-line può recedere dal contratto, esclusivamente on-line, entro un termine di 14 giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione della domanda di adesione, senza penali e senza doverne indicare il motivo.
Il Responsabile del Collocamento, previa comunicazione all’Emittente si riserva la facoltà di prorogare la chiusura del Periodo di Offerta stabilendo ulteriori Date di Regolamento, dandone comunicazione tramite avviso pubblicato sul sito web dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e del Responsabile del Collocamento xxx.xxxxx.xx e contestualmente trasmesso alla CONSOB.
Il Responsabile del Collocamento, previa comunicazione all’Emittente si riserva inoltre la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell’offerta senza preavviso, dandone comunicazione tramite apposito avviso pubblicato sul sito web dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e del Responsabile del Collocamento xxx.xxxxx.xx e trasmesso contestualmente alla CONSOB.
Il Responsabile del Collocamento previo accordo con l’Emittente si riserva peraltro la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di aumentare l'ammontare totale dell'Offerta e di indicare il valore nominale complessivo con apposito avviso da trasmettersi alla CONSOB non appena tale elemento è determinato, dandone
comunicazione altresì sul sito web dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e del Responsabile del Collocamento xxx.xxxxx.xx.
Il Responsabile del Collocamento previo accordo con l’Emittente si riserva la facoltà di non dare inizio alla singola Offerta ovvero di ritirarla – nel qual caso la stessa dovrà ritenersi annullata – qualora, successivamente alla pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze che siano tali, secondo il ragionevole giudizio del Responsabile del Collocamento d’intesa con l’Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della singola Offerta. Di tale ritiro/annullamento dell’Offerta ne sarà data comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nella Sezione VI, Paragrafo 3.1.3 del Prospetto di Base.
Le domande di adesione sottoscritte direttamente presso gli Uffici Postali, sono revocabili esclusivamente sottoscrivendo il modulo disponibile presso tali uffici, entro i cinque giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Nel caso in cui il quinto giorno di calendario non coincida con un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, la revoca è ammessa entro il primo Giorno Lavorativo successivo. Le adesioni effettuate negli ultimi cinque giorni del Periodo di Offerta sono revocabili fino alla data di chiusura del Periodo di Offerta. In caso di chiusura anticipata, le domande di adesione sono revocabili entro i cinque giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione ma, in ogni caso, non oltre la data di chiusura anticipata. Decorsi i termini applicabili per la revoca, l’adesione all’offerta diviene irrevocabile. Fermo restando quanto precede, le domande di adesione non possono essere sottoposte a condizioni.
Le domande di adesione sottoscritte on-line sono revocabili esclusivamente on-line attraverso la scelta dell’opzione di revoca, entro il termine di 14 giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell’ordine. Decorsi i termini applicabili per la revoca, l’adesione all’offerta diviene irrevocabile. Fermo restando quanto precede, le domande di adesione non possono essere sottoposte a condizioni.
Si precisa inoltre che, in caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, gli investitori avranno la facoltà di revocare le loro adesioni conformemente a quanto descritto sopra, entro il termine indicato nel supplemento, anche qualora le stesse siano diventate definitive ai sensi di quanto sopra specificato.
Nome e indirizzo del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori
Il Responsabile del Collocamento è Poste Italiane S.p.A. – Società con socio unico – Patrimonio BancoPosta con sede in Xxxxx Xxxxxx 000, 00000 Xxxx, Xxxxxx (sito Internet: xxx.xxxxx.xx)
I Collocatori sono: Poste Italiane S.p.A. – Società con socio unico – Patrimonio BancoPosta con sede in Xxxxx Xxxxxx 000, 00000 Xxxx, Xxxxxx (sito Internet: xxx.xxxxx.xx)
Il collocamento avverrà senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’Emittente.
In data 6 giugno 2012, l’Emittente ha stipulato con il Responsabile del collocamento l’accordo di sottoscrizione o collocamento del presente prestito obbligazionario.
Destinatari dell’offerta, descrizione delle procedure di sottoscrizione, ammontare minimo e massimo dell’importo sottoscrivibile
Le Obbligazioni saranno offerte sul mercato italiano e rivolte al pubblico indistinto.
Le domande di adesione all'Offerta dovranno essere presentate di persona presso un Ufficio Postale, mediante la consegna dell'apposito modulo, disponibile esclusivamente presso gli Uffici Postali, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente. È esclusa un’Offerta delle Obbligazioni fuori sede ma è possibile la sottoscrizione on-line o comunque mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Le domande di adesione non potranno essere presentate da soggetti autorizzati all’attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi o tramite soggetti autorizzati all’attività di ricezione
e trasmissione ordini o da società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli d’investimento mediante intestazione fiduciaria.
Non saranno ricevibili, né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell’inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta, quale eventualmente anticipato ad esito dell’eventuale chiusura anticipata disposta dal Responsabile del Collocamento.
Per l’adesione all’Offerta è necessario essere titolari di un conto corrente BancoPosta, ovvero di un libretto postale nominativo, nonché aver sottoscritto il contratto per la prestazione dei servizi di investimento e aperto un deposito titoli presso Poste Italiane S.p.A.. Al momento della ricezione del Modulo di Adesione relativo alle Obbligazioni ed al fine di garantire la disponibilità dei fondi a ciò necessari, Poste Italiane S.p.A. provvede ad apporre, sul relativo conto di regolamento, un vincolo di indisponibilità pari all’importo nominale delle Obbligazioni prenotate, fino alla Data di Regolamento. L’importo su cui è apposto il vincolo di indisponibilità rimane fruttifero fino alla stessa Data di Regolamento. Il vincolo di indisponibilità sopra menzionato verrà rimosso in caso le Obbligazioni prenotate non vengano aggiudicate per qualsiasi motivo, nonché in caso di revoca della sottoscrizione.
Eventuali reclami riguardanti l’operatività di Poste Italiane S.p.A. nell’attività di collocamento delle Obbligazioni devono essere inviati, in forma scritta, unicamente a “Poste Italiane S.p.A. - BancoPosta - Progetti Processi e Procedure - Gestione Reclami, Xxxxx Xxxxxx 000 - 00000 Xxxx” oppure trasmessi, allo stesso destinatario, a mezzo fax al n. 00 0000 0000. Entro i successivi novanta giorni di calendario, in conformità a quanto previsto dalla normativa CONSOB in materia, l’esito del reclamo sarà comunicato al cliente per iscritto.
Il Responsabile del Collocamento si riserva di verificare la regolarità delle domande di adesione all'Offerta, sulla base dei dati identificativi degli intestatari, avuto riguardo alle modalità e condizioni stabilite per l'Offerta stessa, nonché la regolarità delle operazioni di collocamento.
Per ogni prenotazione soddisfatta, Poste Italiane S.p.A. invierà ai sottoscrittori, entro il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo alla Data di Emissione, apposita “nota informativa” attestante l'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione delle stesse. Durante il Periodo di Offerta le sottoscrizioni potranno essere accolte per importi minimi di n.1 Obbligazione (il “Lotto Minimo”).
L’importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all’ammontare totale massimo previsto per l’Offerta.
Commissioni
Le Commissioni di collocamento sono pari al 3,028% del valore nominale dei Titoli .
Poste Italiane S.p.A. percepirà una commissione di collocamento pari a 3,028% del Valore Nominale delle Obbligazioni collocate per un ammontare nominale complessivo pari a 550.000.000 (l’”Importo Iniziale”). Tale commissione di collocamento potrà aumentare fino al massimo del 3,06%, al ricorrere delle condizioni specificate nel paragrafo successivo.
Nell’ipotesi in cui l’ammontare nominale complessivo delle Obbligazioni collocate ed assegnate al termine del Periodo di Offerta risultasse inferiore all’Importo Iniziale, la commissione di collocamento corrisposta dall’Emittente al Collocatore con riferimento alle Obbligazioni collocate potrebbe, in base alle prevalenti condizioni di mercato, aumentare fino ad un massimo del 3,06%, ovvero diminuire fino ad un minimo del 3,00% del Valore Nominale delle Obbligazioni collocate.
Tale commissione è corrisposta dall’Emittente per la prestazione del servizio di collocamento ed è inclusa nel Prezzo di Emissione, quindi interamente a carico del sottoscrittore.
Ammontare dell’emissione
Il prestito obbligazionario è offerto per un importo fino a nominali Euro 550.000.000
Il Responsabile del Collocamento previo accordo con l’Emittente si riserva la facoltà di aumentare il Valore Nominale dell’offerta durante il Periodo di Offerta, dandone comunicazione tramite apposito avviso trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito web dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e del Responsabile del Collocamento xxx.xxxxx.xx.
Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari
Il pagamento delle Obbligazioni sarà effettuato alla Data di Regolamento, mediante addebito sui conti dei sottoscrittori.
I Xxxxxx saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso Monte Titoli S.p.A.
Diffusione dei risultati dell’offerta
Il Responsabile del Collocamento comunicherà entro cinque giorni lavorativi successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati della Singola Offerta con annuncio da pubblicarsi sul sito web dell’Emittente e sul sito web del Responsabile del Collocamento.
Conflitti di interesse
L’Emittente UniCredit S.p.A., capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario, si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori sia in ragione dell’interesse di cui è portatore in relazione all’emissione che agli interessi riconducibili a UniCredit S.p.A. o a società appartenenti al medesimo Gruppo.
L'emittente potrà avvalersi di società del medesimo Gruppo UniCredit per stipulare, anche indirettamente, contratti di copertura del rischio di emissione.
I Xxxxxx potranno essere negoziati sul MOT. Il ruolo di Price Maker nel suddetto mercato sarà svolto da uno o più soggetti designati da Poste Italiane S.p.A..
Qualora il ruolo di Price Maker venga svolto da una società appartenente al medesimo Gruppo UniCredit, potrebbe determinarsi una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.
L’Emittente si avvale di Poste Italiane S.p.A. quale Responsabile del Collocamento.
Il Soggetto Incaricato del Collocamento e il Responsabile del Collocamento, non appartenenti al Gruppo UniCredit, essendo soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente, percepiscono delle commissioni a fronte dell'attività svolta.
Sarà cura del Collocatore evidenziare eventuali conflitti di interesse che possono insorgere con i propri clienti, secondo quanto stabilito dalla propria politica di gestione dei conflitti di interesse e dalle norme applicabili in materia.
Ulteriori informazioni
I Xxxxxx non rientrano tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di tutela dei depositi.
Il ruolo di Agente per il Calcolo è svolto da UniCredit Bank AG, succursale di Milano, un soggetto appartenente al Gruppo UniCredit.
Delibera autorizzativa dell'emissione
In data 28 febbraio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha attribuito all’Amministratore Delegato e al personale direttivo di Group Finance Department i poteri di procedere nel corso dell’anno 2012 ad operazioni di medio/lungo termine, per un importo complessivo pari a circa Euro 31,2 miliardi, tramite l’emissione di prestiti obbligazionari o altri strumenti di debito, ordinari o subordinati, nonché i poteri di determinare le caratteristiche e l’eventuale quotazione di tali emissioni.
Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base (unitamente al Documento di Registrazione), delle Condizioni Definitive.
Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione, nonché le presenti Condizioni Definitive, saranno consultabili presso la sede legale dell’Emittente sita in Roma, Via A. Specchi 16, 00186 e la Direzione Generale sita in Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx 00000, xxxxxx xx quali è possibile chiederne una copia gratuitamente e sul sito Internet dell'Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Tali documenti sono altresì disponibili sul sito Internet del Responsabile del Collocamento xxx.xxxxx.xx nella versione vigente durante il Periodo di Offerta. Una copia cartacea di tali documenti verrà consegnata gratuitamente dal Collocatore ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta, prima della sottoscrizione delle Obbligazioni.
Gli avvisi saranno disponibili sul sito Internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e del Responsabile del Collocamento xxx.xxxxx.xx.
RESPONSABILITÀ
UniCredit S.p.A., in qualità di emittente, e Poste Italiane S.p.A. – Società con socio unico – Patrimonio BancoPosta, in qualità di Responsabile del Collocamento, si assumono la responsabilità circa le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive, per quanto di rispettiva competenza.
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Milano, 27 giugno 2012
APPENDICE I: REGOLAMENTO DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
I Titoli emessi ai sensi del Programma saranno disciplinati dalle disposizioni del presente regolamento dei Titoli eventualmente allegato alle Condizioni Definitive relative a ciascuna Singola Offerta dei Titoli, così come di volta in volta supplementato ed integrato dalle pertinenti Condizioni Definitive e, per quanto ivi non specificamente previsto, dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili (il Regolamento dei Titoli o Regolamento).
Le Condizioni Definitive relative a ciascuna offerta e/o quotazione potranno includere ulteriori termini e condizioni dei Titoli, che, laddove fossero in contrasto con una o più disposizioni del Regolamento di seguito riportato, sostituiranno o modificheranno, a seconda dei casi, tale o tali disposizioni del presente Regolamento ai fini dei, e limitatamente ai, Titoli oggetto di quell'offerta e/o quotazione.
1. Denominazione, Codice ISIN, Valore Nominale, numero e valuta dei Titoli, Valore Nominale complessivo
I Titoli oggetto del presente Regolamento potranno essere obbligazioni zero coupon (le Obbligazioni Zero Coupon), obbligazioni a tasso fisso costante (le Obbligazioni a Tasso Fisso), a tasso fisso crescente (le Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente) a tasso fisso decrescente (le Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente), a tasso variabile (le Obbligazioni a Tasso Variabile) con possibilità di Cap e/o Floor, obbligazioni a tasso misto (le Obbligazioni a Tasso Misto) con possibilità di Cap e/o Floor ed obbligazioni con cedole legate alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo (le Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo) con possibilità di Cap e/o Floor (tutte congiuntamente le Obbligazioni o Titoli) secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive, offerte e/o quotate da UniCredit S.p.A. (UniCredit, l'Emittente o la Banca). Le Obbligazioni Senior potranno essere caratterizzate da un Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento, dalla possibilità di Cap e/o Floor e/o dalla presenza del Margine secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive, offerte e/o quotate da UniCredit S.p.A. Le Obbligazioni Subordinate potranno essere caratterizzate dalla presenza del Margine positivo secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive, offerte e/o quotate da UniCredit S.p.A.
Le Obbligazioni offerte potranno di volta in volta assumere caratteristiche differenti, in particolare per durata, Prezzo di Emissione/Sottoscrizione, numero, importo e periodicità delle Cedole, per Parametro di Riferimento, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.
Le Condizioni Definitive riporteranno altresì la Data di Emissione, la Data di Scadenza, le eventuali Date di Rimborso e tutte le informazioni relative alla determinazione ed al pagamento degli interessi, la Denominazione, il Codice ISIN, il valore nominale (il Valore Nominale) di ciascuna Obbligazione, nonché il Valore Nominale complessivo e le altre informazioni operative di volta in volta necessarie ai sensi del Programma.
Salvo ove diversamente specificato nelle Condizioni Definitive, l'Emittente (e, ove previsto nelle Condizioni Definitive, il Responsabile del Collocamento previo accordo con l’Emittente), si riserva la facoltà di aumentare il Valore Nominale complessivo durante il Periodo di Offerta dandone comunicazione mediante apposito avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive, e contestualmente trasmesso alla CONSOB.
I Titoli saranno denominati in Euro o nella valuta specificata/e nelle Condizioni Definitive, nel rispetto di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari applicabili. I pagamenti relativi agli strumenti finanziari possono essere effettuati in, o collegati a, qualsiasi altra valuta diversa da quelle in cui gli strumenti finanziari sono denominati.
2. Forma degli strumenti finanziari e regime di circolazione
I Titoli sono al portatore e sono immessi nel sistema di gestione e amministrazione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., Xxxxxx xxxxx Xxxxxx, 0 Xxxxxx, o presso altro sistema di gestione accentrata, in regime di dematerializzazione ai sensi del Testo Unico e relativa normativa regolamentare d'attuazione. Non saranno emessi certificati rappresentativi delle Obbligazioni. È tuttavia salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-quinquies e 83-novies, comma 1, lett b) del Testo Unico.
Eventuali sistemi di gestione accentrata alternativi potranno essere indicati nelle Condizioni Definitive.
3. Status dei Titoli e Ranking (“grado di subordinazione”)
Le Obbligazioni Senior costituiranno obbligazioni dell’Emittente non subordinate, non sottoposte a condizione e non assistite da garanzia e avranno il medesimo grado di priorità nell’ordine dei pagamenti (pari passu) rispetto a tutte le altre obbligazioni dell’Emittente non assistite da garanzia (diverse dagli strumenti finanziari subordinati, se esistenti) di volta in volta in circolazione (fatta eccezione per alcune obbligazioni soggette a privilegi di legge). Le Obbligazioni attribuiscono il diritto al rimborso del 100% del valore nominale a scadenza (ovvero con ammortamento o rimborso anticipato). I diritti inerenti ai Xxxxxx saranno parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell’Emittente già contratti o futuri. Il credito dei portatori delle Obbligazioni verso l'Emittente sarà quindi soddisfatto pari passu con gli altri crediti non garantiti e non privilegiati verso l’Emittente.
Le Obbligazioni Subordinate Lower Tier II costituiranno passività subordinate ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel Titolo I, Capitolo 2, della circolare della Banca d’Italia del 27 dicembre 2006 n. 263 così come successivamente modificata e come descritto nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Le Obbligazioni Subordinate attribuiscono il diritto al rimborso d i almeno il 100% del valore nominale a scadenza ovvero con ammortamento o rimborso anticipato previa autorizzazione della Banca d’Italia, nel rispetto della normativa vigente applicabile.
Il rimborso anticipato delle Obbligazioni Subordinate Lower Tier II può avvenire solo su iniziativa dell’Emittente ed è soggetto ad un’autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi della circolare Banca d’Italia del 27 dicembre 2006 n. 263 così come successivamente modificata ed integrata.
Per tutta la durata delle Obbligazioni Subordinate ed in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dalle Obbligazioni Subordinate e i crediti vantati dall'Emittente nei confronti dei titolari delle Obbligazioni Subordinate.
L’investitore non potrà esigere il pagamento anticipato delle rate non ancora maturate e del capitale non ancora scaduto salvo il caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell’Emittente.
Le Obbligazioni Subordinate Lower Tier II attribuiscono il diritto al rimborso di almeno il 100% del valore nominale. Tale rimborso, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell’Emittente, è subordinato alla preventiva soddisfazione di altre categorie di creditori dell’Emittente. In particolare, le Obbligazioni Subordinate di tipo Lower Tier II saranno rimborsate per capitale e interessi residui solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati nel rispetto della normativa vigente applicabile. In ogni caso le Obbligazioni Subordinate di tipo Lower Tier II saranno rimborsate con precedenza rispetto alle azioni dell'Emittente ed agli altri strumenti di capitale computati nel patrimonio di base ("Tier I") dell'Emittente e saranno soddisfatte pari passu con le altre obbligazioni subordinate Upper Tier II e Tier III nel rispetto della normativa vigente e delle caratteristiche di ciascuna tipologia di subordinazione. In caso di liquidazione o assoggettamento ad altra procedura concorsuale dell'Emittente, i portatori delle Obbligazioni Subordinate saranno soddisfatti solo successivamente al soddisfacimento integrale di tutti i creditori senior dell'Emittente.
Le Obbligazioni Subordinate costituiranno obbligazioni dirette non assistite da garanzia dell’Emittente.
Si riporta di seguito uno schema che rappresenta la suddivisione delle passività presenti e future dell’Emittente, dal grado di subordinazione più basso a quello più alto. Ai debiti ordinari è associato un rischio più basso, al Tier I è associato il rischio più alto. La descrizione dei titoli subordianti e degli strumenti innovativi di capitale previsti nella seguente tabella è contenuta nelle “Nuove Disposizioni di vigilanza
prudenziale per le banche” di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 nel testo in vigore alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base. Con decorrenza dal 31 dicembre 2010 la disciplina degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale sarà modificata in attuazione Direttiva 2009/111/CE del 16 settembre 2009.
Debiti Privilegiati | ||
Debiti Ordinari (tra cui prestiti obbligazionari “non subordinati”) | ||
“Upper Tier II” “Stumenti Ibridi di Patrimonizzazione” | “Lower Tier II” “Passività Subordinate” | “Tier III” “Prestiti subordinati di terzo livello” |
“Tier I” “Stumenti innovativi di capitale” | ||
Azioni |
4. Data di Emissione, Data di Godimento, Date di Regolamento, Data di Rimborso e Durata
La Data di Emissione, la Data di Godimento, la prima data di regolamento (la Prima Data di Regolamento) e le eventuali date di regolmento aggiuntive (ciascuna una Data di Regolamento) saranno indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive.
L'Emittente (e ove previsto nelle Condizioni Definitive, il Responsabile del Collocamento previo accordo ovvero previa comunicazione all’Emittente) si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di indicare ulteriori Date di Regolamento successive alla Prima Data di Regolamento, in caso di proroga del Periodo di Offerta, dandone comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente, e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive, e contestualmente trasmesso alla CONSOB.
Di tali ulteriori Date di Regolamento e dei relativi ratei sarà data comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi, ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, sul sito web dell'Emittente e contestualmente trasmesso alla CONSOB.
5. Durata del Titolo, Data di Rimborso, modalità di rimborso o di Ammortamento
La Data di Scadenza sarà indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive. Le Obbligazioni saranno rimborsabili:
(a) in un’unica soluzione alla Data di Scadenza al prezzo di rimborso indicato nelle Condizioni Definitive (il
Prezzo di Rimborso);
(b) con ammortamento, secondo il piano di ammortamento indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive alle rispettive date di rimborso (ciascuna, una Data di Rimborso).
Qualora la Data di Scadenza o la Data di Rimborso prevista per il rimborso del capitale non sia un Giorno Lavorativo, il relativo pagamento sarà effettuato il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx (come definito nelle Condizioni Definitive) successivo, salvo diversa indicazione nelle Condizioni Definitive.
6. Rimborso Anticipato
Il Rimborso anticipato potrà avvenire su iniziativa dell’Emittente o su richiesta del sottoscrittore.
i) Rimborso ad iniziativa dell’EmittenteIn caso di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx ad iniziativa dell’Emittente, il Prezzo di Rimborso dei Titoli sarà almeno pari al valore nominale. Il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni Subordinate Lower Tier II potrà avvenire solo su iniziativa dell’Emittente previa autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel Titolo I, Capitolo 2, della circolare della Banca d’Italia del 27 dicembre 2006 n. 263 così come successivamente modificata ed integrata nonché ai sensi della normativa vigente.
Le obbligazioni Zero Coupon non saranno caratterizzate dalla clausola del rimorso anticipato.
Il Rimborso Anticipato dell’Obbligazione Senior potrà avvenire solo successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell’ultima tranche ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente. Le Condizioni Definitive di ciascun prestito riporteranno il Prezzo di Rimborso, le date nelle quali il Rimborso Anticipato potrà avvenire (ciascuna una Data di Rimborso Anticipato) e il periodo di preavviso.
Nel caso di Obbligazioni Subordinate, il Rimborso Anticipato potrà avvenire solo ad iniziativa dell’Emittente previa autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel Titolo I, Capitolo 2, della circolare della Banca d’Italia del 27 dicembre 2006 n. 263 così come successivamente modificata ed integrata nonché ai sensi della normativa vigente. Le Condizioni Definitive di ciascun prestito riporteranno i termini e le condizioni per esercitare la facoltà di rimborso anticipato, in particolare le date nelle quali il Rimborso Anticipato potrà avvenire con il relativo prezzo di rimborso ed il periodo di preavviso applicabile. La Banca d’Italia emana il provvedimento entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di procedere al rimborso anticipato, dopo aver valutato le capacità dell’Emittente di rispettare i requisiti patrimoniali.
In caso sia prevista la facoltà di Rimborso Anticipato in favore dell’Emittente, quest'ultimo si riserva il diritto (previa autorizzazione della Banca d’Italia nel caso di obbligazioni Subordinate), di rimborsare integralmente in via anticipata il prestito alla Data di Rimborso Anticipato o a partire dalla Data di Rimborso Anticipato indicata nelle Condizioni Definitive e successivamente, qualora non abbia già esercitato tale facoltà, alle ulteriori Date di Rimborso Anticipato indicate nelle Condizioni Definitive, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx dell’Emittente con un termine di preavviso ed alla percentuale del Valore Nominale indicati nelle Condizioni Definitive e senza deduzione di spese. Il prezzo del rimborso anticipato non sarà inferiore al 100% del valore nominale.
ii) Xxxxxxxx anticipato su richiesta del sottoscrittore
In caso di Rimborso Anticipato delle Obbligazioni Senior ad iniziativa del sottoscrittore, il prezzo di rimborso dei Titoli sarà almeno pari al valore nominale. Le obbligazioni Zero Coupon non saranno caratterizzate dalla clausola del rimorso anticipato.
Il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni Senior su richiesta del sottoscrittore non potrà avvenire prima che siano trascorsi almeno 24 mesi dalla chiusura del periodo di offerta dell’ultima tranche o, comunque, nel rispetto della normativa vigente. Le Condizioni Definitive di ciascun prestito riporteranno i termini e le condizioni per esercitare la facoltà di rimborso anticipato, in particolare le date nelle quali il Rimborso Anticipato potrà avvenire con il relativo prezzo di rimborso ed il periodo di preavviso applicabile.
In caso sia prevista la facoltà di Rimborso Anticipato su richiesta del sottoscrittore, il rimborso potrà avvenire integralmente in via anticipata alla Data di Rimborso Anticipato o a partire dalla Data di Rimborso Anticipato indicata nelle Condizioni Definitive e successivamente, qualora non abbia già esercitato tale facoltà, alle ulteriori Date di Rimborso Anticipato indicate nelle Condizioni Definitive, mediante comunicazione all’Emittente con un termine di preavviso indicati nelle Condizioni Definitive. Il prezzo del rimborso anticipato non sarà inferiore al 100% del valore nominale.
Il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni Subordinate non potranno essere rimborsate anticipatamente su richiesta del sottoscrittore.
Qualora la data prevista per il rimborso anticipato del capitale non fosse un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà posticipato al primo Giorno Lavorativo successivo, salvo diversa indicazione nelle Condizioni Definitive.
7. Prezzo di Emissione e Prezzo di Rimborso
Il prezzo al quale le Obbligazioni saranno offerte (il Prezzo di Emissione), il Prezzo di Sottoscrizione ed il Prezzo di Rimborso saranno indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Il Prezzo di Emissione potrà essere alla pari (100% del Valore Nominale del Titolo), sotto la pari (ad un valore inferiore al 100% del Valore Nominale del Titolo) o sopra la pari (ad un valore superiore al 100% del Valore Nominale del Titolo).
Con riferimento alle Obbligazioni Zero Coupon, il Prezzo di Emissione sarà sempre inferiore al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni.
Il Prezzo di Sottoscrizione è pari al Prezzo di Emissione dei Titoli per le sottoscrizioni con Data di Regolamento coincidente con la Data di Godimento. Per eventuali sottoscrizioni con Date di Regolamento successive alla Data di Godimento, il Prezzo di Sottoscrizione potrà subire variazioni per tener conto della durata residua del prestito e delle mutate condizioni di mercato e, allo stesso, saranno aggiunti gli eventuali interessi maturati.
Il Prezzo di Rimborso sarà almeno pari al 100% del Valore Nominale. Si descrivono di seguito le caratteristiche che avranno i Xxxxxx:
(A) Obbligazioni Zero Coupon
Le Obbligazioni Zero Coupon non prevedono la corresponsione periodica di interessi.
La differenza tra il prezzo al quale saranno rimborsate le Obbligazioni Zero Coupon (di seguito, il Prezzo di Rimborso) ed il prezzo al quale le Obbligazioni Zero Coupon saranno offerte (Prezzo di Emissione) rappresenta l’interesse, calcolato al tasso di interesse fisso nominale annuo lordo implicito in tale differenza indicato nelle Condizioni Definitive.
Il Prezzo di Emissione dei Titoli Zero Coupon sarà sempre inferiore al 100% del valore nominale.
Le Obbligazioni Zero Coupon non saranno caratterizzate dalla clausola del rimborso anticipato. Le Obbligazioni Zero Coupon non saranno caratterizzate dalla clausola di subordinazione.
(B) Obbligazioni a Tasso Fisso
Le Obbligazioni a Tasso Fisso corrisponderanno, a partire dalla Data di Godimento, cedole fisse il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse fisso costante tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo che saranno indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una Cedola a Tasso Fisso).
Le Cedole a Tasso Fisso saranno corrisposte con periodicità annuale, semestrale o trimestrale, alle date specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una Data di Pagamento degli Interessi).
Le Obbligazioni a Tasso Fisso di volta in volta offerte e/o quotate potranno assumere caratteristiche differenti per durata, Prezzo di Emissione/Sottoscrizione, numero, importo e periodicità delle cedole, che saranno indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Il Prezzo di Emissione potrà essere alla pari (100% del Valore Nominale del Titolo), sotto la pari (ad un valore inferiore al 100% del Valore Nominale del Titolo) o sopra la pari (ad un valore superiore al 100% del Valore Nominale del Titolo).
Le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario riporteranno le specifiche modalità di calcolo e di liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso.
(C) Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente
Le Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente corrisponderanno, a partire dalla Data di Godimento, cedole fisse crescenti il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse crescente predeterminato tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una Cedola a Tasso Fisso Crescente).
Le Cedole a Tasso Fisso Crescente saranno corrisposte con periodicità annuale, semestrale o trimestrale, alle date specificate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una Data di Pagamento degli Interessi).Le Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente di volta in volta offerte e/o quotate potranno assumere caratteristiche differenti per durata, Prezzo di Emissione/Sottoscrizione, numero, importo e periodicità delle cedole, che saranno indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Il Prezzo di Emissione potrà essere alla pari (100% del Valore Nominale del Titolo), sotto la pari (ad un valore inferiore al 100% del Valore Nominale del Titolo) o sopra la pari (ad un valore superiore al 100% del Valore Nominale del Titolo).
Le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario riporteranno le specifiche modalità di calcolo e di liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso Crescente.
(D) Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente
Le Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente corrisponderanno, a partire dalla Data di Godimento, cedole fisse decrescenti il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse fisso decrescente predeterminato tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una Cedola a Tasso Fisso Decrescente).
Le Cedole a Tasso Fisso Decrescente saranno corrisposte con periodicità annuale, semestrale o trimestrale, alle date specificate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una Data di Pagamento degli Interessi).Le Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente di volta in volta offerte e/o quotate potranno assumere caratteristiche differenti per durata, Prezzo di Emissione/Sottoscrizione, numero, importo e periodicità delle cedole, che saranno indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Il Prezzo di Emissione potrà essere alla pari (100% del Valore Nominale del Titolo), sotto la pari (ad un valore inferiore al 100% del Valore Nominale del Titolo) o sopra la pari (ad un valore superiore al 100% del Valore Nominale del Titolo).
Le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario riporteranno le specifiche modalità di calcolo e di liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso Decrescente.
Le Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente non saranno caratterizzate dalla clausola di subordinazione.
(E) Obbligazioni a Tasso Variabile
Le Obbligazioni a Tasso Variabile corrisponderanno una o più cedole variabili il cui importo è calcolato applicando una delle formule sotto indicate (Cedole a Tasso Variabile):
• Obbligazioni ordinarie:
VN×(P*S±Margine)
• Obbligazioni strutturate, nel caso in cui sia previsto un Cap (valore massimo):
VN×Min(P*S±Margine;cap)
• Obbligazioni strutturate, nel caso in cui sia previsto un Floor (valore minimo):
VN×Max(P*S±Margine;floor)
• Obbligazioni strutturate, nel caso in cui sia previsto un Cap (valore massimo) e un Floor (valore minimo:
VN×Max[floor;min(P*S±Margine;cap)]
Dove:
VN = Valore Nominale;
P = Fattore di Partecipazione (maggiore, minore o uguale ad 1) al parametro di riferimento;
S = valore del Parametro di Riferimento di seguito definito, espresso in percentuale, determinato secondo le modalità indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive;
Margine = valore, espresso in percentuale, anche differente per ogni Cedola a Tasso Variabile, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive (per le Obbligazioni Subordinate Lower Tier II il Margine, ove previsto, sarà positivo e costante);
Cap = valore massimo, espresso in percentuale, delle Cedole Variabili indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;
Floor = valore minimo, espresso in percentuale, delle Cedole Variabili indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Le Obbligazioni a Tasso Variabile di volta in volta offerte e/o quotate potranno assumere caratteristiche differenti per durata, Prezzo di Emissione/Sottoscrizione, numero, importo e periodicità delle cedole, che saranno indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive Il valore massimo/Cap, il valore minimo/Floor, il Margine e il Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento potranno essere diversi ad ogni Data di Pagamento e variare così come indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Il valore di ciascuna cedola non potrà mai essere inferiore a zero.
Le Cedole a Tasso Variabile potranno essere corrisposte con periodicità annuale, semestrale o trimestrale, alle date specificate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una Data di Pagamento degli Interessi).
Il Prezzo di Emissione dei Titoli potrà essere pari al, al di sopra o al di sotto del, 100% del Valore Nominale.
Le cedole saranno determinate applicando la Convenzione di Calcolo e la Base di Calcolo precisate nelle Condizioni Definitive.
Le Obbligazioni a Tasso Variabile Subordinate Lower Tier II non saranno emesse con un valore massimo (Cap), un valore minimo (Floor), un Margine negativo e un Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento diverso da 100%.
(F) Obbligazioni a Tasso Misto
Le Obbligazioni a Tasso Misto corrisponderanno una o più Cedole a Tasso Variabile e una o più Cedole a Tasso Fisso e/o una o più Cedole a Tasso Fisso Crescente e/o una o più Cedole a Tasso Fisso decrescente (di seguito congiuntamente le Cedole a Xxxxx Xxxxx) secondo le formulate indicate di:
(i) Cedole Variabili
Le Obbligazioni a Tasso Misto corrisponderanno una o più Cedole a Tasso Variabile il cui importo è calcolato applicando una delle formule sotto indicate:
• Obbligazioni ordinarie:
VN×(P*S±Margine)
• Obbligazioni strutturate, nel caso in cui sia previsto un Cap (valore massimo):
VN×Min(P*S±Margine;cap)
• Obbligazioni strutturate, nel caso in cui sia previsto un Floor (valore minimo):
VN×Max(P*S±Margine;floor)
• Obbligazioni strutturate, nel caso in cui sia previsto un Cap (valore massimo) e un Floor
(valore minimo:
VN×Max[floor;min(P*S±Margine;cap)]
Dove:
VN = Valore Nominale;
P = Fattore di Partecipazione (maggiore, minore o uguale ad 1) al parametro di riferimento;
S = valore del Parametro di Riferimento di seguito definito, espresso in percentuale, determinato secondo le modalità indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive;
Margine = margine, espresso in percentuale, anche differente per ogni Cedola a Tasso Variabile, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive(per le obbligazioni subordinate Lower Tier II il margine sarà positivo e costante) (per le Obbligazioni Subordinate Lower Tier II il Margine, ove previsto, sarà positivo e costante);
Cap = valore massimo, espresso in percentuale, delle Cedole a Tasso Variabili indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;
Floor = valore minimo, espresso in percentuale, delle Cedole a Tasso Variabili indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Le Obbligazioni di volta in volta offerte e/o quotate potranno assumere caratteristiche differenti per durata, Prezzo di Emissione/Sottoscrizione, numero, importo, periodicità delle cedole, che saranno indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive. Il valore massimo/Cap, il valore minimo/Floor, il Margine e il Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento potranno essere diversi ad ogni Data di Pagamento delle Cedole a Tasso Variabile e variare così come indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Il valore di ciascuna cedola non potrà mai essere inferiore a zero.
Le Cedole a Tasso Variabile saranno corrisposte alle Date di Pagamento degli Interessi specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una Data di Pagamento degli Interessi).
Le Obbligazioni a Tasso Misto caratterizzate dalla clausola di subordinazione Lower Tier II non saranno emesse con un valore massimo (Cap), un valore minimo (Floor), un Margine negativo e un Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento diverso da 100%.
(ii) Cedole Fisse:
Le Obbligazioni potranno corrispondere una o più Cedole a Tasso Fisso e/o una o più Cedole a Tasso Fisso Crescente e/o una o più Cedole a Tasso Fisso Decrescente il cui importo é calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse fisso (congiuntamente le Cedole Fisse).
Le Cedole Fisse saranno corrisposte con periodicità annuale, semestrale o trimestrale, alle Date di Pagamento degli Interessi specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una Data di Pagamento degli Interessi).
Le cedole saranno determinate applicando la Convenzione di Calcolo e la Base di Calcolo precisate nelle Condizioni Definitive.
Le Obbligazioni a Tasso Misto di volta in volta offerte e/o quotate potranno assumere caratteristiche differenti per durata, Prezzo di Emissione/Sottoscrizione, numero, importo e periodicità delle cedole, che saranno indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Il Prezzo di Emissione dei Titoli potrà essere pari al, al di sopra o al disotto del, 100% del Valore Nominale.
(G) Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo
Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo potranno corrispondere una o più Cedole legate alla variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo e potrebbero corrispondere anche una o più Cedole a Tasso Fisso e/o una o più Cedole a Tasso Fisso Crescente e/o una o più Cedole a Tasso Fisso Decrescente (i cui dettagli saranno specificati nelle Condizioni Definitive) secondo le formulate di seguito indicate:
(i) Cedole legate alla variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo
L’importo delle cedole legate alla variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo è calcolato applicando una delle seguenti formule
• Obbligazioni ordinarie:
VN×(P*S±Margine)
• Obbligazioni strutturate, nel caso in cui sia previsto un Cap (valore massimo):
VN×Min(P*S±Margine;cap)
• Obbligazioni strutturate, nel caso in cui sia previsto un Floor (valore minimo):
VN×Max(P*S±Margine;floor)
• Obbligazioni strutturate, nel caso in cui sia previsto un Cap (valore massimo) e un Floor
(valore minimo):
VN×Max[floor;min(P*S±Margine;cap)]
Dove:
VN = Valore Nominale;
P = Fattore di Partecipazione (maggiore, minore o uguale ad 1) al parametro di riferimento;
⎡ S finale − Siniziale ⎤
S = Max⎢
⎣
Siniziale
;0%⎥
⎦
indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive, dove
S finale
è il
livello dell’Indice dei Prezzi al Consumo indicato nelle Condizioni Definitive rilevato almeno tre
mesi antecedenti la Data di Pagamento della cedola i-esima e
Siniziale
è il livello dell’Indice dei
Prezzi al Consumo indicato nelle Condizioni Definitive rilevato almeno tre mesi antecedenti l'inizio del periodo di godimento della cedola i-esima o altro periodo di rilevazione indicato nelle Condizioni Definitive;
Margine = margine, espresso in percentuale, anche differente per ogni cedola a tasso variabile, indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive (per le Obbligazioni Subordinate Lower Tier II il Margine, ove previsto, sarà positivo e costante);
Cap = valore massimo, espresso in percentuale, delle cedole a tasso variabile indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;
Floor = valore minimo, espresso in percentuale, delle cedole a tasso variabili indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Le Obbligazioni di volta in volta offerte e/o quotate potranno assumere caratteristiche differenti per durata, Prezzo di Emissione/Sottoscrizione, numero, importo e periodicità delle cedole, che saranno indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive. Il valore massimo/Cap, il valore minimo/Floor, il Margine e la partecipazione al Parametro di Riferimento potranno essere diversi ad ogni Data di Pagamento degli Interessi e variare così come indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Il valore di ciascuna cedola non potrà mai essere inferiore a zero.
Le Cedole legate alla variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo saranno corrisposte alle Date di Pagamento degli Interessi specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una Data di Pagamento degli Interessi).
(ii) Cedole Fisse:
Le Obbligazioni potranno corrispondere, una o più Cedole a Tasso Fisso e/o una o più Cedole a Tasso Fisso Crescente e/o una o più Cedole a Tasso Fisso Decrescente il cui importo é calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse fisso.
Le cedole a tasso fisso potranno essere corrisposte con periodicità annuale, semestrale o trimestrale, alle date di pagamento delle gli interessi specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive (ciascuna una Data di Pagamento degli Interessi)
Le Cedole saranno determinate applicando la Convenzione di Calcolo e la Base di Calcolo precisate nelle Condizioni Definitive.
Il Prezzo di Emissione dei Titoli potrà essere pari al, al di sopra o al disotto del, 100% del Valore Nominale.
Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo non saranno caratterizzate dalla clausola di subordinazione.
8. Informazioni relative al Parametro di Riferimento
Con riferimento alla Singola Offerta e/o Quotazione di Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor o a Tasso Misto con possibilità di Cap e/o Floor o Obbligazioni Senior con Cedole legate alla variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Cap e/o Floor, le Condizioni Definitive della singola offerta (la Singola Offerta) descriveranno il parametro di riferimento (di seguito, il Parametro di Riferimento).
Le Obbligazioni Senior a Tasso Variabile o a Tasso Misto possono essere indicizzate ai seguenti parametri:
• tasso interbancario della valuta di denominazione del prestito (quale, a titolo esemplificativo, l’Eonia o l’Euribor per le Obbligazioni in Euro, il pertinente Libor per quelle in Dollari Statunitensi o Sterline Inglesi) o ai tassi di interesse corrisposti su titoli governativi emessi nella valuta di denominazione del prestito (quale il tasso dei BOT), per le durate di volta in volta specificate (generalmente 3 o 6 mesi) nelle Condizioni Definitive.
• “Tasso Euro Swap” (IRS): indica il tasso annuale per le operazioni di swap in Euro da due a trenta anni, espresso in percentuale, pubblicato e reperibile ove indicato nelle Condizioni Definitive;
• “Rendimento d’asta BOT”: indica il rendimento semplice lordo del BOT relativo all’asta effettuata il mese solare, di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive, antecedente l’inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola (il “Mese di Riferimento”). Il rendimento dei BOT emessi in asta è reperibile sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito xxx.xx.xxxxxx.xx oppure xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Il rendimento d’asta del BOT eventualmente scelto come parametro di indicizzazione potrà essere il rendimento d’asta del BOT a tre, sei o dodici mesi, così come indicato nelle Condizioni Definitive;
• “Tasso BCE”: indica il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema fissato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea. A questo tasso avvengono le regolari operazioni di mercato aperto tramite asta attraverso le quali le banche ottengono liquidità con scadenza bisettimanale dalla Banca Centrale Europea. Il tasso BCE è reperibile sul quotidiano finanziario “MF” (alla voce “Tassi BCE” – “Operazioni di mercato aperto” – “Tasso di riferimento principale”), nonché sul sito xxx.xxx.xxx oppure xxx.xxxxxxxxxxxx.xx (nella sezione dedicata alla Banca Centrale/Operazioni
di politica monetaria e di gestione della liquidità/Informazioni operative/Tassi ufficiali delle operazioni dell’Eurosistema).
Le Obbligazioni Senior con cedole legate all’”Indice dei Prezzi al Consumo” potranno essere indicizzate al seguente parametro:
• “Indici dei Prezzi al Consumo”: Indici che misurino l’andamento dei prezzi al consumo relativo al mese solare di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive e/o la dinamica inflativa, rilevati dalle autorità o dagli organismi competenti, notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione (quale, a titolo esemplificativo, Eurostat Eurozone HICP Ex–Tobacco Unrevised Series NSA, FOI Italian Consumer Price Index (ISTAT blue collar workers and employees, Ex Tobacco Index);
Le Obbligazioni a Tasso Variabile o le Obbligazioni a Tasso Misto entrambe caratterizzate dalla clausola di subordinazione Lower Tier II potranno essere indicizzate ai seguenti parametri:
• l’Eonia o l’Euribor, per le durate di volta in volta specificate (generalmente 3 o 6 mesi) nelle Condizioni Definitive.
Il valore del Parametro di Riferimento sarà rilevato dalle pagine dei principali circuiti telematici finanziari quali Reuters, Bloomberg o pubblicati in Italia dalla stampa specializzata alla o alle Date di Determinazione specificate nelle pertinenti Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario riporteranno la descrizione e le fonti informative del Parametro di Riferimento, oltre alle specifiche modalità di calcolo e di liquidazione delle Cedole.
9. Eventi di turbativa
Con riferimento all'offerta e/o quotazione di Obbligazioni a Tasso Variabile, o a Tasso Misto, o con cedole legate alla variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo, le pertinenti Condizioni Definitive conterranno la descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o del regolamento aventi un’incidenza sul Parametro di Riferimento e le regole di adeguamento applicabili, secondo la prassi di mercato, in caso di fatti aventi un’incidenza sul medesimo Parametro di Riferimento.
10. Eventi straordinari e modalità di rettifica
Con riferimento all'offerta e/o quotazione di Obbligazioni a Tasso Variabile, o a Tasso Misto, o con cedole legate alla variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo, la descrizione di eventuali eventi straordinari aventi un’incidenza sul Parametro di Riferimento e le modalità di rettifica (coerenti con la prassi di mercato e volti a neutralizzare gli effetti distorsivi di tali eventi straordinari) o sostituzione del Parametro di Riferimento ad esito di tali eventi straordinari saranno indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive.
11. Agente per il Calcolo
L'Agente per il Calcolo dei Titoli sarà:
(a) UniCredit S.p.A.; ovvero
(b) altro soggetto indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.
12. Termine di prescrizione
Il diritto al pagamento degli interessi si prescrive decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti esigibili. Il diritto al rimborso del capitale si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui i Xxxxxx sono divenute rimborsabili.
13. Regime Fiscale
Con riferimento a ciascun prestito, eventuali modifiche al regime fiscale descritto nel Prospetto di Base, sono rappresentate nelle Condizioni Definitive.
Le informazioni fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale delle Obbligazioni per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione del Prospetto di Base, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi. Resta, inoltre, fermo che potrebbero risultare applicabili, a seconda dei casi e delle circostanze, anche disposizioni fiscali di paesi diversi dall'Italia, incluse le normativa FATCA di diritto statunitense.
Quanto segue non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di obbligazioni.
Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, previsti da norme italiane o straniere, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni, sono a esclusivo carico dell'investitore. Di conseguenza, qualora si rendano necessarie trattenute a tali pagamenti, gli investitori riceveranno un importo inferiore a quello cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo alle Obbligazioni.
Redditi di capitale: gli interessi e gli altri frutti delle Obbligazioni (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso), maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono soggetti - nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 Aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ed integrato - all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 11 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148. I redditi di capitale
sono determinati in base all’art. 45 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).
Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sugli interessi ed altri frutti delle Obbligazioni, qualora l'investitore sia una società o un ente commerciale residente in Italia, in quanto gli interessi stessi concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES).
Non sono soggetti all’applicazione dell’imposta sostitutiva gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni percepiti da investitori non residenti in Italia, purché, fra le altre condizioni, questi siano residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. In particolare, al fine di godere dell’esenzione dall’imposta sostitutiva, gli investitori non residenti devono (i) depositare, direttamente o indirettamente, le Obbligazioni presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residenti, ovvero, una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze – Dipartimento delle entrate (ii) consegnare al soggetto depositario un’autocertificazione redatta in conformità al Decreto Ministeriale 12 dicembre 2001.
Potranno, in ogni caso, essere applicate le eventuali riduzioni o esenzioni d’imposta, previste dalle Convenzioni Internazionali contro le Doppie imposizioni, stipulate fra l’Italia ed il paese di residenza dell’investitore.
Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (art. 67 del T.U.I.R. come successivamente modificato ed integrato), a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 20%, ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 9 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011 n.
148. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del T.U.I.R. come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di
cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Inoltre, soltanto il 62,50% delle minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011 potrà essere compensato con le plusvalenze realizzate nei quattro anni successivi.
Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sulle plusvalenze realizzate da una società o un ente commerciale residente in Italia, in quanto le plusvalenze stesse concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES).
Le plusvalenze realizzate da investitori non residenti in Italia non sono soggette ad imposta sostitutiva qualora il trasferimento delle Obbligazioni sia concluso, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera f), n. 2, del DPR 917/86, in mercati regolamentati. Qualora il trasferimento delle Obbligazioni non sia concluso in un mercato regolamentato, le plusvalenze non sono soggette ad imposta sostitutiva qualora l'investitore (i) sia il beneficiario effettivo dei pagamenti; (ii) sia residente in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane, e (iii) consegni un'autocertificazione redatta in conformità al Decreto Ministeriale 12 dicembre 2001.
Potranno, in ogni caso, essere applicate le eventuali esenzioni d’imposta previste dalle Convenzioni Internazionali contro le Doppie imposizioni, stipulate fra l’Italia ed il Paese di residenza dell’investitore.
Tassa sui contratti di borsa: l'art. 37 del D.L. 31 Dicembre 2007 n. 248, convertito nella Legge 28 Febbraio 2008, n. 31 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 Febbraio 2008, ha soppresso la tassa sui contratti di borsa prevista dal Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3278, così come integrato e modificato dall'art. 1 del D. lgs. 21 Novembre 1997 n. 435.
A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, a partire dal 31 Dicembre 2007, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli al di fuori dei mercati regolamentati scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168 (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.
14. Quotazione e Negoziazione dei Titoli
Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) degli strumenti finanziari emessi nell’ambito del Programma con il provvedimento n. 6402 del 25 agosto 2009, confermato con provvedimento n. 6726 del 6 luglio 2010 per le Obbligazioni Senior, con provvedimento n. LOL-000593 del 25 gennaio 2011 per le Obbligazioni Subordinate Lower Tier
Con riferimento a ciascun prestito obbligazionario, l’Emittente indicherà nelle pertinenti Condizioni Definitive alla voce "Quotazione e Negoziazione dei Titoli" se:
(i) intende richiedere l’ammissione alla quotazione ufficiale sul mercato MOT; la quotazione ufficiale dei Titoli sul mercato MOT, ove applicabile, è subordinata inoltre all’ammissione alla quotazione da parte di Borsa Italiana S.p.A.; e/o
(ii) intende richiedere l’ammissione alla quotazione su un diverso mercato regolamentato anche estero precisato nelle Condizioni Definitive medesime;
(iii) i Xxxxxx potranno essere negoziati in sedi di negoziazione disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente (e.g. sistemi multilaterali di negoziazione o MTF) ovvero in altre strutture di negoziazione (e.g. sistemi bilaterali, strutture di negoziazione ad essi equivalenti);
Ove le pertinenti Condizioni Definitive non prevedano la quotazione/negoziazione di cui ai summenzionati punti sub (i) – (iii), l'Emittente si riserva la facoltà - che non costituisce obbligo per l'Emittente - di chiedere in un secondo momento la quotazione/negoziazione dei Titoli secondo una delle possibilità indicate nei punti precedenti.
L’Emittente si riserva la facoltà di utilizzare il presente Prospetto di Base per chiedere l’ammissione a quotazione di obbligazioni già emesse.
Nelle Condizioni Definitive verrà espressamente indicato se l’Emittente ha previsto l’ammissione alla quotazione ufficiale sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), prevedendo altresì gli ulteriori impegni rispetto a quanto indicato nel successivo paragrafo 15 che l’Emittente, anche per il tramite di intermediari che agiscono quali Soggetti Incaricati del Collocamento ovvero di intermediari terzi, intende assumersi al riguardo
15. Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario
Con riferimento a ciascuna Quotazione/Negoziazione, nelle Condizioni Definitive alla voce "Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario" sarà indicato, ove applicabile, il soggetto o il Market Maker o il Price Maker che svolgerà il ruolo di sostenere la liquidità dei Titoli quotati sul mercato MOT o su altro mercato regolamentato o sistema di negoziazione italiano o estero.
Si precisa che, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, nel periodo che precede la quotazione sul mercato regolamentato italiano/estero o le negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, UniCredit Bank AG succursale di Milano, ovvero altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, si impegna a fornire prezzi in "denaro" dello strumento finanziario secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti (salvo eventuali condizioni migliorative che l'intermediario voglia applicare a vantaggio dell’investitore) con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario e quindi tenuto conto della curva dei tassi swap più prossima alla vita residua del titolo, del merito di credito eventualmente subordinato, dei modelli e dei parametri finanziari utilizzati per la determinazione della componente derivativa, ove presente, indicati nelle Condizioni Definitive e tenuto altresì conto di uno spread denaro- lettera che verrà quantificato nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Ove indicato nelle Condizioni Definitive, nel caso in cui non sia prevista la quotazione/negoziazione, UniCredit Bank AG succursale di Milano, ovvero altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, si impegna a fornire prezzi in "denaro" dello strumento finanziario secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti (salvo eventuali condizioni migliorative che l'intermediario voglia applicare a vantaggio dell’Obbligazionista) con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario e quindi tenuto conto della curva dei tassi swap più prossima alla vita residua del titolo, del merito di credito eventualmente subordinato, dei modelli e dei parametri finanziari utilizzati per la determinazione della componente derivativa, ove presente, indicati nelle Condizioni Definitive.”
Inoltre l'Emittente si riserva la facoltà (senza assunzione di alcun impegno al riguardo) di assumersi l'onere di controparte e/o di sostenere la liquidità del titolo mediante riacquisto anche per il tramite degli intermediari incaricati del collocamento ovvero di intermediari terzi, anche di Gruppo.
Nelle Condizioni Definitive verranno fornite indicazioni circa l’eventuale impegno al riacquisto o il sostegno della liquidità delle Obbligazioni da parte dell’Emittente, degli intermediari incaricati del collocamento o di intermediari terzi - con precisazione dei relativi criteri di determinazione dei prezzi di acquisto e vendita e delle relative condizioni di negoziazione – eventualmente anche con riferimento sia al periodo che precede l’ammissione che al caso di mancata ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sia su mercati regolamentati che su altri mercati.
In assenza di riacquisto delle Obbligazioni da parte dell’Emittente potrebbe risultare difficile o anche impossibile per l'investitore liquidare il proprio investimento prima della Data di Scadenza.
Gli investitori devono considerare che i prezzi di riacquisto proposti in fase di mercato secondario potranno essere inferiori alle somme originariamente investite e che in tali ipotesi si potrebbero subire delle perdite in conto capitale. Al fine di una corretta valutazione del rischio in parola, si rinvia alla Sezione IV, Capitolo 4, Paragrafo 4.3.2 del Prospetto di Base.
- Soggetti Intermediari operanti sul mercato secondario per il sostegno della liquidità
Nel caso in cui l’Emittente eserciti la facoltà indicata nelle Condizioni Definitive di richiedere l’ammissione ufficiale a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), o altro mercato sul quale ciascun Prestito Obbligazionario può essere validamente ammesso alla quotazione/negoziazione, le stesse Condizioni
Definitive potranno prevedere che l’esecuzione degli ordini di vendita provenienti dai clienti degli intermediari incaricati del collocamento e la liquidità del titolo verranno garantiti attraverso cc.dd. “accordi per il sostegno della liquidità, stipulati tra l’Emittente e gli intermediari incaricati del collocamento, ovvero soggetti diversi, ai sensi dei quali tali soggetti si impegnano ad acquistare le Obbligazioni sul mercato secondario ad un prezzo calcolato in base a condizioni prestabilite e per un quantitativo massimo predeterminato. In tali ipotesi, l’Emittente - in conformità a quanto stabilito dalla CONSOB con la Comunicazione DEM/DME/9053316 dell’8 giugno 2009 - provvederà a fornire nelle Condizioni Definitive un’adeguata informativa in relazione a tali accordi ed alle modalità di esecuzione degli stessi.
Tale informativa comprenderà:
(i) l’identità del soggetto o dei soggetti che si sono assunti l’impegno di sostenere la liquidità del titolo in qualità di Price Maker e la data di conclusione dei relativi accordi con l’Emittente.
(ii) l’eventuale possibilità di nominare soggetti ulteriori quali Price Maker nonché eventuali facoltà di sostituzione dei Price Maker già nominati, alle condizioni previste dalla Comunicazione Consob;
(iii) l’entità dell’impegno a formulare prezzi di acquisto (importo nominale e relativa frequenza), l’esistenza di eventuali clausole di estensione di tale impegno, nonché l’importo massimo complessivo rispetto al quale l’impegno è assunto con riferimento all’intera vita del titolo;
(iv) i termini e le condizioni dell’eventuale meccanismo di acquisto, ivi inclusa la metodologia di determinazione del prezzo applicata dai Price Maker.
Fermo restando quanto sopra, in caso di esistenza di accordi per il sostegno della liquidità e contestuale negoziazione dei titoli su un mercato regolamentato, l’Emittente, anche per il tramite di soggetti incaricati ai sensi della Comunicazione Consob n. 9053316 dell’8 giugno 2009, è inoltre obbligato a pubblicare senza indugio, a far data dalla negoziazione dei titoli sul relativo mercato regolamentato, con le modalità indicate alla Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento Consob n.11971/1999 informazioni in merito:
a) al verificarsi di eventi, predeterminati nell’ambito di accordi conclusi tra le parti coinvolte (Emittente, gli intermediari incaricati del collocamento e l’intermediario incaricato dell’attività di sostegno della liquidità), sulla base dei quali i prezzi di acquisto proposti dall’intermediario, formulati nel rispetto di criteri predeterminati, risultino superiori ai prezzi che si sarebbero determinati in modo indipendente sul mercato, in assenza delle predette proposte. Le informazioni attengono, in particolare, al verificarsi di modifiche del merito di credito dell’emittente, sulla base delle quali i prezzi formulati dal Price Maker, secondo le specifiche modalità di pricing che tengono conto del diverso merito di credito all’atto dell’emissione, sono superiori ai prezzi che si sarebbero determinati sul mercato per effetto dell’incorporazione del corrente merito di credito dell’emittente;
b) al venir meno degli eventi indicati al punto a), a cui consegue che i prezzi delle proposte di acquisto formulate dall’intermediario incaricato riflettano tutte le condizioni correnti di mercato;
c) al raggiungimento, per effetto degli acquisti da parte dell’intermediario incaricato, di soglie pari al 25%, 50%, 75%, e 100% dell’ammontare massimo di titoli acquistabili secondo le modalità di pricing predeterminate in accordi conclusi tra le citate parti;
d) all’identità dei soggetti che assumono l’impegno di sostenere la liquidità dei titoli, ove tale notizia non sia già stata indicata nelle Condizioni Definitive.
Le Banche del Gruppo UniCredit possono liberamente acquistare (con finalità di ricollocamento sul mercato) quote di passività subordinate emesse dalla Banca per un ammontare non superiore al 10% del valore di ciascuna emissione. Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque finalizzato all’annullamento degli strumenti è soggetto all’autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi della circolare della Banca d’Italia del 27 dicembre 2006 n. 263 così come successivamente modificata e integrata.
16. Eventuali diritti di prelazione
Non sono previsti eventuali diritti di prelazione in relazione alla natura delle Obbligazioni
17. Diritti connessi con i Titoli
Gli strumenti finanziari incorporano i diritti ed i vantaggi previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria.
18. Limitazioni della trasferibilità e/o della circolazione dei Titoli
Non sono previste limitazioni alla trasferibilità dei Titoli in Italia.
19. Legge applicabile e Foro competente
i Xxxxxx sono creati ed emessi in Italia ed il Regolamento è sottoposto alla, e deve essere interpretato secondo la, legge italiana.
L'autorità giudiziaria competente in via esclusiva per le controversie relative ai Titoli sarà il Tribunale di Milano; l'assoggettamento dell'Emittente alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria di Milano non potrà limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto di ciascun portatore dei Titoli (il Portatore o l’Obbligazionista) di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo Portatore, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato contrattualmente ai sensi della vigente normativa applicabile.
20. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni della Banca ai titolari delle Obbligazioni, anche nel caso di ammissione a quotazione delle obbligazioni, saranno effettuate, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla vigente normativa applicabile o dalle pertinenti Condizioni Definitive, mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
21. Varie
I Xxxxxx non rientrano tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di tutela dei depositi.
22. Modifiche al Regolamento
L'Emittente potrà apportare modifiche al Regolamento senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori e con le modalità che riterrà ragionevolmente opportune, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi degli Obbligazionisti e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo. La comunicazioni relative a tali modifiche saranno effettuate secondo le modalità indicate nell’articolo 20 “Comunicazoni” del presente Regolamento dei Titoli.
23. Accettazione del regolamento del prestito
La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutti i termini e le condizioni di cui al presente Regolamento e al Prospetto di Base, come di volta in volta integrato e modificato dalle Condizioni Definitive.
La documentazione relativa a ciascun prestito obbligazionario sarà a disposizione sul sito web dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e presso la Sede Sociale dell'Emittente, in Roxx, Xxx X. Xxxxxxx, 00 x presso la Direzione Generale in Milano, Piazza Cordusio.
AVVISO INTEGRATIVO AGLI INVESTITORI
relativo all’offerta al pubblico di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario denominato
«UniCredit S.p.A. 2012/2018 “Tasso Fisso BancoPosta 5,65%”» (Codice ISIN: IT0004825029)
emesso nell’ambito del
“PROGRAMMA DI OFFERTA E/O QUOTAZIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DI UNICREDIT S.p.A. CON POSSIBILITÀ
DI SUBORDINAZIONE LOWER TIER II, RIMBORSO ANTICIPATO E/O AMMORTAMENTO, DENOMINATI: OBBLIGAZIONI ZERO COUPON, OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO, OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CRESCENTE, OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO DECRESCENTE, OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON POSSIBILITÀ DI CAP E/O FLOOR, OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO CON POSSIBILITÀ DI CAP E/O FLOOR, OBBLIGAZIONI CON CEDOLE LEGATE ALLA VARIAZIONE DELL’INDICE
DEI PREZZI AL CONSUMO CON POSSIBILITÀ DI CAP E/O FLOOR”
di cui al prospetto di base 2012-2013 depositato presso la CONSOB in data 7 giugno 2012, a seguito di approvazione comunicata
con nota n. 12048237 del 6 giugno 2012, come modificato
dal supplemento depositato presso la Consob in data 3 agosto 2012, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12065452
del 2 agosto 2012
Con riferimento all’avviso sui risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione pubbli- cato in data 17 luglio 2012 ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/99, si comunica, a rettifica dei dati forniti nel predetto avviso, che a seguito dell’esercizio del diritto di revoca ai sensi dell’articolo 16 della diret- tiva 2003/71 e dell’articolo 95-bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 58/1998, il numero totale delle obbligazioni richieste e assegnate risulta pari a 547.108, anziché a 549.823, per un ammontare nominale complessivo del prestito obbli- gazionario suindicato pari a Euro 547.108.000, anziché a Euro 549.823.000. I soggetti richiedenti e assegnatari sono 26.386, anziché 26.486.
8 agosto 2012
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Patrimonio BancoPosta