COMUNE DI FANO E
Contratto per l’affidamento della gestione degli impianti di
sollevamento di acque meteoriche
COMUNE DI FANO E
ASET S.p.A.
Tra il Comune di Fano, di seguito denominato “Comune” e ASET S.p.A., di seguito denominata “società”
Premesso che
• con la deliberazione n. 333 del 30 dicembre 1998, il Comune ha approvato la delibera relativa all’affidamento del ciclo integrato delle acque a far data dal 1 gennaio 1999;
• con la deliberazione n. 365 del 9 novembre 2000, il Comune ha approvato la delibera di costituzione unitamente allo Statuto della società per azioni a prevalente capitale pubblico di cui all’art. 113 lett.e) del D.L.vo 267/2000;
• la società è stata costituita, a far data dal 1 gennaio 2001, in attuazione della trasformazione dell’ASET consorzio, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 115 del D.L.vo 267/2000, per la gestione associata dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed industriale;
• in data 17 dicembre 2009 il Comune e la Società, in conformità al disposto della Delibera del Consiglio Comunale n. 329 del 17 dicembre 2008, hanno stipulato un Contratto di servizio quadro afferente la concessione di servizi pubblici locali;
• nel Servizio Idrico Integrato (SII) sono normalmente comprese le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, dette attività sono da considerarsi incluse tra le “attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato” e a seguito della regolazione intervenuta nel settore, in particolare da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), non sono comprese nella determinazione dei corrispettivi del SII;
• ai sensi dell’atto di costituzione e delle norme vigenti è necessario procedere alla integrazione dei rapporti tecnico-finanziari del servizio oggetto del presente affidamento (gestione degli impianti di sollevamento di acque meteoriche), mediante la stipula di apposito Contratto di servizio, fissando gli obiettivi al fine di garantire l’autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell’amministrazione comunale che riconosce come proprie esclusivamente le funzioni di titolare dei servizi, da esercitare in termini di indirizzo e controllo, mentre ritiene estranee al proprio ruolo le attività e funzioni di gestione d'impresa e di organizzazione operativa dei servizi attraverso la combinazione dei fattori produttivi;
• le funzioni e le attività gestionali ed organizzative sono di stretta pertinenza della società quale soggetto giuridico dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale, capacità di svolgere incombenze soggette al naturale rischio di impresa.
In considerazione di quanto sopra il Comune si impegna a:
• contribuire all'equilibrio economico-finanziario di gestione, in modo che sia assicurata in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio unitamente ad un adeguato tasso di remunerazione del capitale investito coerentemente con le prevalenti condizioni di mercato del settore interessato;
• porre in essere, per quanto di sua competenza, tutte le sinergie possibili e compatibili con la società;
• favorire nei limiti della libera concorrenza, l'utilizzo della società per i servizi previsti dall’oggetto sociale del medesimo;
• favorire l'attività gestionale attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative.
La società si impegna:
• ad effettuare la gestione (conduzione e manutenzione ordinaria) degli impianti di sollevamento di acque meteoriche, nell'ambito del territorio del Comune, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza secondo le modalità indicate nel Contratto in essere e nel presente documento di integrazione;
• ad adempiere a tutti gli obblighi che derivano dal punto precedente.
Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:
PARTE I - Struttura -oggetto e durata del Contratto -
Art. 1 - Durata del contratto
Il presente Contratto con decorrenza da 1 gennaio 2020 ha durata fino al 31 dicembre 2050.
Art. 2 - Oggetto
Il presente Contratto ha per oggetto la gestione (conduzione e manutenzione ordinaria) delle stazioni di sollevamento per acque meteoriche, di proprietà del Comune di Fano, ubicate all’interno del territorio comunale. Nel dettaglio gli impianti da gestire sono:
1) | Sottop. Xxxx. Fosso Sejore | sito in Località Fosso Sejore |
2) | Sottop. Ped. Nasse | sito in Località Gimarra |
3) | Arzilla bianche | sito in Via dell’Arzilla |
4) | Sottop. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx | sito in Via Xxxxxxx Xxxxx |
5) | Sottop. Ped. Stazione | sito in Via dello Scalo |
6) | Sott. Xxxx. Brecce | sito in Via delle Brecce |
7) | Sottop. Ped. Xxxxxxx | sito in Via Xxxxxxxx Xxxxxxx |
8) | Sottop. Ped. Ottagonale | sito in Via Xxxxxxxxxxxx |
9) | Sottop. Xxxx. Torrette | sito in Via Largo Bellariva |
10) | Sottop. Ped. Torrette | sito in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
00) | Xxxxxx. Xxx. Xxxxx Xxxxx 0 | sito in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
00) | Xxxxxx. Xxx. Xxxxx Xxxxx | sito in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
00) | Xxxxxx. Xxxx. Xxxxx Xxxxx | sito in Via Ammiraglio Cappellini |
14) | Villaggio dell’Amicizia | sito in Via XXVII Strada – Bellocchi |
Il Comune di Fano potrà richiedere la gestione di ulteriori impianti per i quali dovrà essere definito uno specifico accordo economico tra le parti ad integrazione del presente Contratto.
Le prestazioni (tecnico manutentive ed operative) che la società si impegna ad effettuare, al fine di garantire continuità di funzionamento alle stazioni di sollevamento, consistono in:
1. Fornitura dell’energia elettrica necessaria all’erogazione del servizio.
2. Attività manutentive/operative:
✓ regolazione ed ottimizzazione del funzionamento;
✓ gestione del sistema di telecontrollo per il monitoraggio e conduzione;
✓ passaggio settimanale per la verifica del corretto funzionamento della stazione;
✓ passaggio bimestrale per la pulizia delle vasche di accumulo (estrazione del fango di risulta, trasporto e smaltimento), dei galleggianti, delle sonde di livello, delle valvole di ritegno e saracinesche; controllo dei quadri elettrici e delle morsettiere di contatto elettrico; verifica generale delle apparecchiature e del manufatto; Pulizia area esterna di pertinenza dell’impianto (sfalcio della vegetazione spontanea e potature, controlli su opere edili e civili);
✓ passaggio semestrale per la manutenzione e la verifica del funzionamento dei gruppi elettrogeni e degli impianti semaforici;
✓ passaggio annuale per la verifica della rumorosità, vibrazioni, isolamento ed assorbimento delle elettropompe;
3. Attività di pronto intervento e reperibilità:
✓ gestione del numero verde gratuito;
✓ pronto intervento, entro 90 minuti, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno compresi i festivi per anomalie rilevate dai sensori telecontrollati e/o segnalazioni da parte di cittadini/enti.
Sono ricomprese nel presente contratto le attività di manutenzione straordinaria relative esclusivamente a elettropompe, quadri elettrici e valvolame e tubazioni.
Tutte le altre attività di straordinaria manutenzione e le attività di pulizia dei sottopassi, comprese le opere di raccolta dell’acqua meteorica e quelle per la condotta alle vasche di accumulo, non sono comprese nel presente contratto.
Gli interventi di manutenzione straordinaria esclusi dal presente contratto, potranno essere affidati alla Società previa approvazione dei preventivi da questa formulati. Per tali interventi, le modalità di intervento, i cronoprogramma e i pagamenti saranno disciplinati nei contratti di affidamento.
Art. 3 - Esclusività dei Servizi
Il servizio di cui al presente contratto e successive integrazioni o modifiche è affidato in esclusiva alla società per tutta la durata dei Contratto.
Art. 4 - Delimitazione del Territorio
Il territorio sul quale si esplica l'attività della società, regolata dal presente Contratto, comprende l’area del territorio comunale della città.
Art. 5 - Responsabilità ed obblighi del Comune
Il Comune consapevole degli adempimenti e degli impegni che la società assume nei confronti degli utenti per suo conto, s’impegna a sostenere e favorirne l'attività, attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti la gestione del servizio, compatibilmente con i carichi di lavoro degli uffici interessati.
Art. 6 - Controllo del Comune
Il Comune, al fine di tutelare gli utenti nei confronti dei quali deve essere garantito il servizio affidato, può svolgere attività di controllo e verifica dell’andamento della gestione in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo ove venga svolto il servizio ovvero qualunque attività connessa.
In occasione dei controlli di cui sopra possono essere effettuate operazioni conoscitive di carattere tecnico compresa l’assunzione di copie documentali in conformità alla legislazione vigente.
Art. 7 - Responsabilità ed obblighi della società
La Società è responsabile dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale relativa all’esecuzione del Contratto; ha, pertanto, l'obbligo di tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di Xxxxx riconducibile al rapporto del Contratto.
La Società, a garanzia della continuità del servizio pubblico, agevola i controlli del personale comunale fornendo l’accesso diretto dei tecnici comunali al sistema informativo di gestione dei dati di funzionamento degli impianti e degli interventi di manutenzione e consumo energetico nonché ai relativi costi.
La Società tendendo al continuo miglioramento delle prestazioni si impegna:
✓ a mantenere un sistema di controllo del livello di servizio erogato anche attraverso l’analisi di opportuni indicatori assunti per la formulazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi attinenti il livello di servizio;
✓ ad implementare e/o integrare sistemi di controllo interno, al fine di migliorare la conoscenza dei processi di servizio dei risultati conseguiti e delle relative condizioni e responsabilità, dei costi complessivi ed unitari;
✓ a fornire ogni anno i dati consuntivi relativi alla gestione del servizio, nonché i dati generali relativi ad esempio ai consumi elettrici, al numero di interventi eseguiti, ecc..
Art. 8 - Sub Affidamento
La società potrà, nell'ambito dei servizi previsti dal suo Statuto, ad essa affidati, appaltare ad imprese terze o pubbliche, in conformità delle norme di legge sugli appalti pubblici di opere, forniture e servizi, lavori, opere, non per ciò esonerandolo dai suoi obblighi, oneri e responsabilità derivanti dalle pattuizioni del presente Contratto; la società rimane infatti unico responsabile, nei confronti del Comune, per l'esatta e puntuale esecuzione dei Servizi affidati.
La società, per quanto applicabile, dovrà porre a carico dei propri appaltatori e fare loro osservare tutti gli obblighi e gli oneri previsti per la società nel presente Contratto. Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la società ed Appaltatori e/o Fornitori, divergenze ed accordi tra di loro non daranno diritto alcuno agli Appaltatori e/o Fornitori, di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune.
PARTE II - Le risorse finanziarie -
Art. 9 – Corrispettivi e fatturazione
Il corrispettivo annuo è fissato in 52.000,00 (cinquantaduemila/00) Euro al netto d’IVA per il primo anno; importo da rivalutare anno per anno in base all’indice ISTAT relativo alla variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati.
La fatturazione degli importi relativi al corrispettivo per l’espletamento del servizio avvengono attraverso quattro rate trimestrali, pari al 25% dell’importo annuale; l’importo annuale calcolato a seguito dell’adeguamento dovuta agli effetti dell’indicizzazione ISTAT è comunicato dalla società al Comune entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno.
Le fatture determinate come sopra descritto sono emesse ed inoltrate al Comune entro i primi 15 giorni del mese successivo alla scadenza di ogni periodo trimestrale, con scadenza 30 giorni dall’emissione.
In caso di accertato malfunzionamento degli impianti, determinatosi per cause imputabili all’operato della società (con l’esclusione quindi di cause di forza maggiore quali ad esempio: eventi metereologici particolarmente intensi, mancanza di energia elettrica, ecc.) sarà applicata una penalità pari al 10% sull’imponibile della corrispondente fattura trimestrale.
In caso di ripetuti accertamenti di malfunzionamento, nel corso dell’anno, sarà applicata una ulteriore decurtazione del 10% sull’imponibile complessivo dell’anno.
PARTE III - Disposizioni transitorie e finali -
Art. 10 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legge in materia, per quanto in vigore.
Il Dirigente LL.PP. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Il Presidente
Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx