ESTRATTO CONDIZIONI
ESTRATTO CONDIZIONI
INFORTUNI CORRENTISTI CRED. COOP. ROMAGNOLO
Il Credito Cooperativo Romagnolo ha stipulato polizza convenzione con la Compagnia di assicurazione Bcc Assicurazioni S.p.A. al fine di tutelare i propri Clienti contro gli infortuni alle condizioni meglio descritte negli articoli che seguono. Nel testo, con la parola Società viene designata la Compagnia di Assicurazione, con la parola Istituto Contraente la Banca, con la parola Assicurato il cliente della Banca stessa assicurato.
Si precisa che per alcuni articoli non si è riportato il testo in quanto sono di competenza esclusiva della Banca.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI IN GENERALE
Definizioni:
Ai termini sotto indicati si attribuisce il significato a fianco riportato:
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione;
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione (cliente della Contraente);
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione; Società: l’impresa assicuratrice;
Premio: la somma dovuta alla Società;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata assicurazione; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Articolo 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell' Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 X.X.
Xxxxxxxx 0 - Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del
giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.). I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Articolo 3 - Modifiche dell' assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 4 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all' agenzia alla quale è assegnata la
polizza oppure alla Società entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 c.c.) L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 c.c.).
Articolo 5 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro , denunciato a termini di polizza, e fino al 90° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto a mezzo raccomandata.
Se è esercitato dalla Società, il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso ovvero, qualora sia comunicato meno di 90 giorni prima di tale data, dalla scadenza annua successiva.
Se esercitato dal Contraente, il recesso ha effetto, invece, dal giorno stesso della spedizione della raccomandata; in tale caso, la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Articolo 6 - Proroga dell'assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Articolo 7 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 8 - Foro competente
Foro competente deve intendersi quello stabilito dalle disposizioni di legge.
Articolo 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA
Articolo l0 - Oggetto dell'Assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:
. delle attività professionali principali e secondarie;
. di ogni altra attività che l'Assicurato svolga senza carattere di professionalità.
E' considerato infortunio, l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente.
Sono compresi in garanzia anche:
a) l'asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) l'annegamento;
d) l'assideramento o il congelamento;
e) i colpi di sole o di calore;
f) la folgorazione;
g) le lesioni determinate da sforzi, con esclusione: degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee, dei tendini e dei fasci carnosi dei muscoli scheletrici;
h) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
i) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
j) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, rapine, aggressioni, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
k) le affezioni conseguenti a morsi di animali, a punture di insetti o aracnidi, escluse, per queste ultime, quelle di cui gli insetti siano portatori necessari;
I) gli infortuni subiti in stato di ubriachezza, esclusi quelli conseguenti alla guida di mezzi di locomozione.
Articolo 11 - Rischi esclusi
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:
1) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizione non di regolarità pura e nelle relative prove;
2) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
3) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto disposto al successivo art. 15;
4) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci alpinismo, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
5) limitatamente alla partecipazione a corse, gare e relativi allenamenti se effettuate da tesserati sotto l’egida delle relative Federazioni Sportive, baseboll, calcio, calcio a cinque ( e simili), ciclismo, equitazione, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, sci e sci nautico;
6) di sport costituenti per l’assicurato attività professionale, salvo che non sia espressamente indicato in polizza;
7) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
8) da delitti dolosi compiuti o tentati dall' Assicurato;
9) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
10) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
11) contaminazioni nucleari, biologiche;
12) da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni.
Articolo 12 - Rischio volo
L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di
trasferimento, effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
· da Società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
. da Aeroclubs.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
Articolo 13 - Servizio militare
La garanzia è prestata durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio
sostitutivo dello stesso, limitatamente agli infortuni non derivanti dallo svolgimento delle attività tipiche di detto servizio.
Articolo 14 – Infortuni cagionati da colpa grave
A parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, sono compresi in garanzia gli infortuni cagionati
da colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e del beneficiario.
Articolo 15 – Infortuni determinati da calamità naturali
Con riferimento all’art. 1912 del Codice Civile, si pattuisce l’estensione dell’assicurazione agli
infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ma con il seguente limite: In caso di evento che colpisca più persone assicurate con la stessa Società l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare il 10% dei premi del Ramo Infortuni raccolti nell’anno precedente l’evento, rilevabile nel relativo bilancio di esercizio.
Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, le somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre fra il detto
limite e il totale degli indennizzi dovuti.
Articolo 16 - Persone non assicurabili
La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: alcoolismo, tossicodipendenza,
sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, costituisce causa di cessazione dell' assicurazione.
Non sono altresì assicurabili le persone di età superiore agli 75 anni, per le persone che raggiungano la predetta età in corso di garanzia la stessa cesserà alla prima scadenza annuale di Polizza.
Articolo 17 - Limiti territoriali
L'assicurazione vale per il mondo intero.
Articolo 18 - Denuncia dell'infortunio e oneri relativi
Fermo quanto previsto dall'art. 7, la denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell' evento e dev'essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dev'essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato, o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.
Articolo 19 - Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al
momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 22 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Articolo 20 - Morte
L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell' Assicurato in parti uguali.
L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno
dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell' Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo
per morte - se superiore - e quello per invalidità permanente.
Articolo 21 – Morte presunta
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli art. 60 e 62 del Codice Civile.
Nel caso in cui, dopo il pagamento dell’indennizzo, risulti che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invaldità permanente eventualmente subita.
Articolo 22 - Invalidità permanente
L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.
L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità
permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità che va accertato facendo riferimento al valori ed ai criteri sotto elencati:
Perdita totale, anatomica o funzionale di:
Destro Sinistro
· un arto superiore 70% 60%
. una mano o un avambraccio 60% 50%
. un pollice 18% 16%
un indice | 14% | 12% |
un medio | 8% | 6% |
un anulare | 8% | 6% |
un mignolo | 12% | 10% |
una falange ungueale del pollice | 9% | 8% |
.
.
.
.
.
. una falange di altro dito della mano 1/3 del dito
. anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole,
ma con immobilità della scapola 25% 20%
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera | 20% | 15% |
anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono supinazione | ||
Libera | 10% | 8% |
paralisi completa del nervo radiale | 35% | 30% |
paralisi completa del nervo ulnare | 20% | 17% |
amputazione di un arto inferiore: |
.
.
.
.
. al di sopra della metà della coscia 70%
· al di sotto della metà delle coscia, ma al di sopra del ginocchio 60%
. al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba 50%
. un piede 40%
ambedue i piedi | 100% |
un alluce | 5% |
un altro dito del piede | 1% |
una falange ungueale dell'alluce | 2,5% |
anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35% |
anchilosi del ginocchio in estensione | 25% |
anchilosi tibio tarsica ad angolo retto con anchilosi sotto astragalica | 15% |
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno | 15% |
un occhio | 25% |
ambedue gli occhi | 100% |
sordità completa di un orecchio | 10% |
sordità completa di ambedue gli orecchi | 40% |
stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% |
stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% |
esiti di frattura scomposta in una costa esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | 1% |
una vertebra cervicale | 12% |
una vertebra dorsale | 5% |
12a dorsale | 10% |
una vertebra lombare | 10% |
.
·
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.
.
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.
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.
.
.
.
.
. esiti di frattura di un metamero sacrale 3%
. esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5%
· postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione
dei movimenti del capo e del collo 2%
. perdita anatomica di un rene 15%
. perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8%
per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per lato sinistro e viceversa.
In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell' Assicurato.
Articolo 23 - Modalità di valutazione del danno
Le divergenze sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di
indennizzabilità previsti dall' art. 19, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell' Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico so'no prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnati va salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
Articolo 24 - Diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell' Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di
cui all'art. 1916 C.c. verso i terzi responsabili dell'infortunio.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
PREMESSA:
nel testo, con la parola Società viene designata la Compagnia di Assicurazione, con la parola Istituto Contraente la Banca, con la parola Assicurato il "Cliente" della Banca stessa.
Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società in base alle condizioni tutte della presente polizza, assicura contro gli infortuni professionali ed extra professionali (art. l0 delle Condizioni Generali) i Clienti (residenti o non in Italia) della Contraente, intestatari dei seguenti rapporti:
- libretti di deposito a risparmio nominativi, liberi e vincolati;
- depositi in conti correnti;
- conti correnti vincolati;
- conti correnti di corrispondenza (creditori e debitori);
- sovvenzioni cambiarie;
- prestiti artigianali;
- prestiti turistici (I.S.E.A.);
- prestiti personali;
- finanziamenti in valuta estera, all’importazione ed all’esportazione;
- prestiti agrari di conduzione e di dotazione;
- prestiti cambiari ai commercianti con contributo della CCIAA;
- depositi cauzionali per contanti c/o titoli provvisori o definitivi;
- crediti in sofferenza;
- mutui ipotecari;
- mutui chirografari;
- ogni altro tipo di conto e finanziamento.
Si identificano nelle operazioni sopra descritte quelle che sono come tali contabilizzate dall'Istituto Contraente.
L'assicurazione sarà operante a favore:
1. I titolari dei rapporti bancari elencati all’art.1 e sottoscritti dal Contraente quando siano:
a) persone fisiche;
b) titolare di ditte individuali a cui siano intestati rapporti nominativi con il Contraente;
c) persone fisiche partecipanti in qualità di Soci a Società di fatto (qualora le generalità dei Soci non risultino depositate presso la competente Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura si farò riferimento esclusivamente alle persone fisiche che siano titolari dei Contratti bancari:
Società semplici;
Società in nome collettivo;
Società in accomandita semplice, per i soli soci accomandatari.
2. Per i contratti bancari intestati a Società di tipo diverso da quelle sopraindicate, deve intendersi assicurato il Legale Rappresentante della Società;
3. In deroga a quanto previsto dall’art. 16 delle Norme che regolano l’assicurazione si prende atto che l’assicurazione è prestata per le suddette persone senza limite d’età.
4. L’assicurazione è stipulata dalla Contraente nel nome proprio e nell’interesse degli assicurati, convenendosi però che le azioni ragioni e diritti sorgenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente.
La Società esonera il Contraente dall’obbligo di dichiarare preventivamente le generalità degli
assicurati. Per la loro identificazione si farà riferimento ai contratti Bancari e/o altri documenti che il Contraente si impegna a tenere e ad esibire a richiesta della Società.
Articolo 2 – Decorrenza e termine delle garanzie per ciascun assicurato
Xxxxx espressa disdetta data dai titolari dei rapporti bancari, la garanzia è operante:
dalle ore 24,00 della data di perfezionamento della convenzione per i contratti bancari in corso;
dalle ore 24,00 del giorno successivo alla stipulazione del contratto bancario e contemporanea adesione all’assicurazione, per quelli che vengono sottoscritti durante la validità della convenzione.
L’assicurazione cessa alle ore 24,00 del giorno di estinzione del contratto bancario o al momento della risoluzione della presente polizza.
Articolo 3 - Prestazioni assicurative
1. L'assicurazione copre i casi di morte e di Invalidità Permanente.
La garanzia relativa al caso di Invalidità Permanente è operante quando l’invalidità stessa risulti in grado pari o superiore al 60% (sessanta per cento) della totale, nel qual caso viene corrisposta l’intera somma assicurata.
2. La garanzia per i casi sopra assicurati, comprende anche in aggiunta al normale indennizzo:
il rimborso delle spese sostenute in Istituti di cura per rette di degenza, accertamenti diagnostici, assistenza medica e paramedica, interventi chirurgici, farmaci e trasporto all’Istituto di cura;
il rimborso delle spese sostenute per cure fisiochinesiterapiche quali: marconiterapia, radarterapia, ultrasuoni, ultravioletti, forni, infrarossi, reentgenterapia, fangoterapoia, rieducazione motoria specifica, magnoterapia, ionoforesi;
un’indennità giornaliera per ricovero in Istituto di cura per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni per evento;
un’indennità giornaliera di convalescenza decorrente dal giorno successivo alla cessazione del ricovero in Istituto di cura e per un periodo pari al ricovero stesso ma
non superiore comunque a 30 (trenta) giorni.
3. La società garantisce a ciascun Assicurato sia in caso di Morte sia in caso di Invalidità Permanente una somma corrispondente al saldo di chiusura del Contratto bancario alla mezzanotte del giorno che precede l’infortunio secondo quanto previsto al successivo art.3 Per saldo di chiusura si intende:
per i depositi a risparmio: capitali più interessi maturati;
per i conti correnti di corrispondenza: capitale più interessi maturati tenendo conto delle operazioni già iniziate anteriormente al giorno dell’infortunio ma non ancora registrate, compresi gli assegni;
per i prestiti ipotecari e chirografari: capitale residuo (dopo l’ultima rata pagata) più
interessi maturati compresi eventuali interessi di mora.
4. Infortuni derivanti da stato di guerra
A parziale modifica di quanto previsto dall’art.11.9) delle norme che regolano l’assicurazione, devono intendersi coperti gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non) o da insurrezioni popolari per il periodo massimo di gg 14 dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto gli Assicurati restino sorpresi all’esterno dallo scoppio degli eventi.
Restano esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalle predette cause che colpissero gli Assicurati nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.
La presente estensione non è operante per il rischio volo.
Articolo 4 - somma assicurata
Premesso che:
le somme assicurate sono stabilite in relazione al saldo giornaliero intendendosi per tale quello che tiene esclusivamente conto delle operazioni contabilizzate;
per la determinazione dei saldi si terrà conto delle operazioni bancarie eventualmente
anteriormente già iniziate al giorno dell’infortunio ma non ancora registrate, compresi gli assegni attivi o passivi e relative spese maturate alla data dell’evento.
L’esposizione della Società non potrà:
superare la somma di €. 77.500,00 (settantasettemilacinquecento) per ogni contratto bancario e di €. 103.300,00 (centotremilatrecento) quando risultano in essere più Contratti bancari intestati alla medesima persona o Società;
essere inferiore a €. 2.585,00 (duemilacinquecentoottantacinque) per ogni Contratto
bancario;
superare il limite catastrofale di €. 2.600.000,00 (duemilioniseicentomila) nel caso di sinistro che colpisca più assicurati contemporaneamente. Qualora le indennità liquidabili a
sensi di polizza eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.
1. Nel caso di cointestazione di Contratto bancario o di designazione di più persone al beneficio dell’assicurazione, la somma assicurata per ciascuno dei Titolari o Soci è pari al quoziente che si ottiene dividendo il saldo giornaliero per il numero dei Cointestatari o Soci.
Tuttavia nel caso che il saldo del Contratto bancario sia debitore, l’indennizzo sarà liquidato in misura eguale all’importo del saldo a credito dell’Istituto Contrente senza applicazione della riduzione proporzionale indicata.
In ogni caso la Società sarà tenuta a risarcire al massimo una somma pari al saldo debitore, fermi restando i limiti di cui al presente articolo, più gli interessi passivi e spese maturate fino al momento della liquidazione qualunque sia il numero dei Cointestatari del Contratto bancario assicurato.
2. Relativamente alle prestazioni mediche previste al precedente art.2.2, la Società garantisce a ciascuno Assicurato:
in caso di spese sostenute durante il ricovero in Istituto di cura:
un massimale di €. 2.585,00 (duemilacinquecentoottantacinque);
in caso di cure fisiochinesiterapiche: un massimo di €. 1.033,00 (milletrentatre);
un’indennità giornaliera di ricovero di €. 26,00 (ventisei);
un’indennità giornaliera di convalescenza di €. 26,00(ventisei).
Articolo 5 – Altre prestazioni
In caso di sinistro che abbia come conseguenza la morte di entrambi i genitori o dell’unico genitore superstite, la Società riconoscerà agli eventuali figli minori di 14 anni un ulteriore indennizzo di €. 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque) ciascuno.
In caso di sinistro occorso ad un dipendente, in servizio o i quiescenza, dell’Istituto Contraente, se il saldo del contratto bancario a suo credito risulterà inferiore a €. 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque) sarà riconosciuto un indennizzo di €. 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque).
In caso di sinistro occorso all’interno della sede, delle filiali, agenzie ed uffici del Contraente, la Società opererà il raddoppio della somma indennizzabile, fermi restando i limiti indicati in €. 77.500,00 (settantasettemilacinquecento) per ogni contratto bancario e €. 103.300,00 (centotremilatrecento) quando risultano in essere più Contratti Bancari intestati alla medesima persona o Società.
Articolo 6 - Persone non assicurabili - cessazione dell'assicurazione
Ad integrazione dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia non è operante anche per il titolari di rapporti affetti da invalidità permanente pari o superiore al 60% valutata con riferimento ad un soggetto di integrità fisica e di salute normale.
Articolo 7 – Criteri di valutazione dell’invalidità permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente, la valutazione del grado della stessa
sarà riferita – in deroga di quanto previsto all’art. 22 delle Norme – alla tabella per l’industria allegata al testo Unico sull’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro 30.6.1965 ns. 1124.
Articolo 8 - Liquidazione dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo dovuto avverrà nei seguenti modi:
1. Relativamente ai casi di Morte e di Invalidità Permanente:
Il contraente farà pervenire alla Società copia dell’estratto conto dei contratti bancari relativi all’Assicurato colpito da infortunio;
In caso di esistenza di un saldo creditore l’indennizzo sarà versato dalla Società all’assicurato od ai suoi aventi diritto;
In caso di esistenza di un saldo debitore l’indennizzo sarà versato al Contraente che lo accrediterà nel contratto bancario, a scarico del debito, così da favorire l’Assicurato o coloro che sarebbero tenuti al pagamento del saldo debitore.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia se l’Assicurato muore per cause indipendenti dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata pagata o comunque offerta in misura determinata, la Società consegna agli aventi diritto l’importo liquidato od offerto.
2. Relativamente alle prestazioni mediche:
In caso di rimborso spese e di cure fisiochinesiterapiche la Società effettua il pagamento di quanto dovuto, a cure terminate, su presentazione, in originale, delle ricevute, notule e/o distinte quietanze. Qualora l’assicurato abbia ottenuto un rimborso da ente pubblico o privato, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto previa dimostrazione, attraverso spese sostenute al netto di quanto a carico di terzi. Se il rimborso delle spese viene effettuato solo parzialmente, la Società – a richiesta dell’Assicurato – restituisce gli originali con l’opposizione della data di pagamento e dell’importo liquidato. Per le spese sostenute all’estero i rimborsi saranno effettuati in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’assicurato, ricavato dalla quotazione dell’ufficio italiano dei cambi.
In caso di indennità di ricovero la Società corrisponde all’assicurato l’indennità pattuita, su
presentazione, in originale, di una dichiarazione rilasciata dall’istituo di Cura attestante la causa e la durata del ricovero.
In caso di indennità di convalescenza la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, su presentazione, in originale, di una dichiarazione rilasciata dall’istituto
di Cura, attestante la causa e la durata del ricovero.
Gli atti di quietanza verranno sottoscritti oltre che dal Contraente anche dai beneficiari dell’indennizzo. La somma assicurata non è dovuta se la Morte o l’Invalidità permanente si manifesta trascorsi due anni dall’infortunio.
Il termine massimo per il pagamento dell'indennizzo dovuto viene fissato in 20 gg. dalla presentazione da parte dell'Istituto Contraente della documentazione necessaria alla definizione del
sinistro stesso, quale:
. denuncia dell'infortunio con indicazione della causa e modalità di accadimento dello stesso;
. certificato di morte;
. estratto conto bancario e/o altre posizioni in essere con l'Istituto Contraente;
. atto notorio per la designazione degli eredi;
ed a esplicita richiesta della Società:
· copia della cartella clinica, in caso di ricovero in Enti Ospedali eri seguito o no da decesso;
. copia del verbale delle Autorità intervenute.
In caso di controversia, fermo quanto previsto dall' art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il termine massimo per il pagamento del sinistro decorrerà dal giorno di risoluzione della controversia stessa.
Articolo 9 - Altre assicurazioni
Resta convenuto che la validità delle garanzie fornite dalla Società a favore degli Assicurati non è
infirmata dalla contemporanea esistenza di altre assicurazioni contro gli infortuni con la sottoscritta Società o con altre.
Articolo 10 - Esonero dall'obbligo di denunciare infermità, difetti fisici o mutilazioni
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le eventuali condizioni anormali di salute e le
minorazioni fisiche delle quali gli Assicurati risultassero affetti al momento della stipulazione della
polizza o che dovessero in seguito sopravvenire. Viene tuttavia confermato che nel caso di infortunio sofferto da persona affetta da difetti fisici, o mutilazioni, o condizioni anormali di salute, l'indennità per l'invalidità permanente verrà liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se avesse colpito una persona fisicamente integra, fermo il disposto dell'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.