CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI
Fabbricato Sereno
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione
che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
GRUPPO NOBIS
GLOSSARIO
Anno di costruzione
Età del fabbricato assicurato con riferimento al momento della stipulazione del contratto, determinato da almeno uno dei seguenti documenti:
› Dichiarazione del Direttore dei lavori per l’iscrizione dell’immobile al Registro catastale;
› Certificato di agibilità; Certificato di abitabilità.
Arbitrato
È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una
controversia o evitarne l’insorgenza.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione
È il contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale od una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art.1882 del Codice Civile).
Assistenza stragiudiziale
È l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia
ed evitare quindi il ricorso al giudice.
Conduttura interrata
Tubazione collocata nel suolo sotto uno strato di terra, completamente a diretto contatto con il terreno e interamente protetta o non da strutture murarie.
Contaminazione
Inquinamento, avvelenamento, uso mancato o limitato di beni a causa dell’impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.
Contenuto delle unità abitative
Mobilio ed arredo in genere dell’abitazione nonché quanto di uso domestico e personale anche se riposto in
dipendenze non comunicanti con i locali di abitazione, ubicati nel fabbricato assicurato. Arredamento di normale dotazione di uffici e/o studi professionali.
Contraente
Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi che ne derivano.
Contravvenzione
È un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda.
Corpo
Fabbricato posto nell’ambito di un complesso immobiliare, separato dagli altri fabbricati appartenenti allo stesso complesso, da spazio vuoto non inferiore a metri 20.
Cose
Gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.
Danno extracontrattuale
È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un
incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Delitto
È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
› delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
› delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
› delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.
Il delitto è punito con la multa o la reclusione
Dipendenze / Pertinenze Cantine, garage, soffitte. Diritto civile
È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
Diritto penale
È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fi siche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fi siche che a persone giuridiche.
Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Fabbricato
L’intera costruzione edile con le relative opere di fondazione e gli edifici accessori realizzati nell’area di pertinenza. Sono comprese: autorimesse condominiali, garage privati. Sono comprese le opere di fondazione o interrate, gli impianti idrici, igienici e di riscaldamento, gli impianti elettrici, i serramenti, gli infissi nonché le relative pertinenze realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti (garage, cantine, soffitte), le recinzioni anche con cancelli automatici, la centrale termica, gli impianti termici autonomi condotti da singoli condomini od inquilini. Sono inoltre compresi gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione quali impianti fissi di allarme e di condizionamento d’aria, antenne radio tele riceventi e satellitari solo se centralizzate. Sono altresì comprese le attrezzature sportive quali piscine o campi da tennis ad uso esclusivo degli abitanti del fabbricato e dei loro ospiti e le attrezzature per giochi, le tappezzerie, le tinteggiature, le moquette e simili, gli affreschi e le statue che non abbiano valore artistico.
Si intendono esclusi parchi ed alberi.
Fabbricato a sviluppo orizzontale
Ville a schiera e/o case costituite ciascuna da un numero di unità abitative non superiore a quattro e da numero di piani fuori terra non superiore a tre.
Fabbricato a sviluppo verticale
Quanto non rientra nella definizione di sviluppo orizzontale.
Fatto illecito
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Franchigia
L’importo prestabilito che l’Assicurato tiene a suo carico in caso di danno e che, per ciascun sinistro, viene detratto dall’indennizzo.
Implosione
Repentino cedimento di contenitori per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna.
Incendio
Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo/risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infisso
Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto ancorato in modo stabile alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro)
Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Più specificamente, l’insorgenza è:
› nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
› nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l’evento dannoso;
› nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo
comportamento in violazione di norme contrattuali Procedimento penale
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
In viaggio
Qualunque località ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell’Assicurato
Massimale
L'importo massimo complessivo che la Società si impegna a corrispondere per il risarcimento dei danneggiati.
Occlusione
Ostruzione che comporta la riduzione o l’interruzione di un flusso determinata dalla presenza di corpi estranei, escluse
incrostazioni e sedimentazioni.
Onda sonica
Onda acustica determinata da aeromobili od oggetti volanti in genere, nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica, detta anche "bang sonico", che possono provocare danni a beni assicurati.
Parti comuni
Le parti del fabbricato indicate all’art. 1117 C.C.
Piani fuori terra
I piani di un edificio che fuoriescono dal terreno; le mansarde sono equiparate ad un piano mentre interrati e seminterrati non sono considerati piani.
Polizza
Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l'assicurazione.
Premio
Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società a fronte della copertura assicurativa (compresi gli oneri fi scali).
Prestazioni
Le assistenze prestate agli Assicurati. Tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa che agisce in nome e per conto della Società.
Primo rischio assoluto
Forma assicurativa in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile.
Procedimento penale
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Reato
Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Rigurgito
Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario a quello naturale.
Rischio
Probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Ristrutturazione integrale - Manutenzione straordinaria
Le opere e le modifiche necessarie per sostituire integralmente gli impianti idrici, igienico-sanitari e di riscaldamento presenti nel fabbricato.
Sanzione Amministrativa
Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E’ quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell’Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall’Autorità Giudiziaria.
Scoperto
La quota di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in percentuale sull’ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
Gli effetti del gelo e del “colpo di ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro
Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell’assicurazione e che rientra nei termini
delle garanzie assicurate in polizza.
Sinistro o caso assicurativo
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione, che, per la Sezione Assistenza rappresenta il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza da parte dell’Assicurato e per la Tutela Legale è la controversia per la quale è prevista l’assicurazione.
Società
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A
Solaio
Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato e escluse pavimentazioni e soffittature.
Spese di giustizia
Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce
Diritto penale).
Spese di soccombenza
Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile
Spese peritali
Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
Strutture portanti verticali
Elementi (muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni) destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano, il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.
Terrorismo
Atto, inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza o minaccia, commesso da qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
Tetto
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Transazione
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fi ne ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Unico caso assicurativo
Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati
Unità abitativa
Locale adibito a civile abitazione, ufficio e studio professionale.
Valore intero
Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Qualora al momento del sinistro venga
accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato, l’Assicurato sopporta una parte proporzionale dei danni.
Valore in lite
Il valore del contendere
Vertenza contrattuale
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazione Fabbricato Sereno FCS.2018.001 (ed. 2018-12) – Ultimo aggiornamento 01/12/2018
Premessa
Le Condizioni di assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante del modulo di polizza Fabbricato Sereno stipulata dal Contraente su Mod. FCS.2018.001 – Ultimo aggiornamento 01-12-2018.
Resta pertanto inteso che:
• si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente riportate sul modulo di polizza;
• l’Assicurazione è prestata per le somme o massimali indicati sul modulo di polizza, fatti salvi i limiti di
indennizzo, le franchigie e gli scoperti eventualmente previsti.
La presente normativa contrattuale viene integrata a tutti gli effetti dal Glossario presente nel Set Informativo. Le definizioni riportate nel Glossario stesso, hanno valore convenzionale.
SEZIONE I – INCENDIO
ART.1 › QUALI COSE ASSICURA
L’assicurazione è operante nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza ed è prestata nei limiti delle somme assicurate ivi riportate. La Società assicura, a condizione che le singole coperture risultino sottoscritte:
1.1 › Fabbricato a Valore intero;
1.2 › Contenuto a Primo Rischio Assoluto delle singole unità abitative.
ART. 2 › QUALI SONO LE GARANZIE / EVENTI ASSICURATI
2.1 › Per il Fabbricato
La Società indennizza esclusivamente i danni materiali e diretti causati da:
a) incendio;
b) fulmine con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti;
c) implosione, scoppio, esplosione non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate esclusi gli ordigni esplosivi;
e) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
f) urto di veicoli stradali, non appartenenti e/o in uso al Contraente o all’Assicurato, in transito sulla pubblica via;
g) urto di natanti, non appartenenti o in uso al Contraente o all’Assicurato;
h) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura non dolosa di congegni;
i) sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale, verificatosi agli impianti per la produzione di calore, purché detti impianti siano costruiti a regola d’arte e siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, nonché siano in regola con le vigenti norme in tema di sicurezza e manutenzione.
l) atti vandalici e dolosi, purché non avvenuti in relazione agli eventi sociopolitici previsti all’art. 3. La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:
m) i danni provocati dallo sviluppo di fumi, gas, vapori qualora gli stessi colpiscano anche gli enti di pertinenza del
Condominio, purché posti nell’ambito di 100 metri da esso;
n) la perdita del canone di locazione o il mancato godimento del fabbricato locato o abitato dall’Assicurato proprietario, danneggiato a seguito di sinistro indennizzabile in base alla presente Sezione, per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di un anno.
I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo del canone di affitto presumibile ad essi relativo, derivante da ricerche di mercato presso le primarie Società di settore.
In caso di sinistro, l’indennizzo non potrà superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete a ciascuna unità abitativa colpita da sinistro.
La Società indennizza altresì, le spese documentate e sostenute per:
o) riparare o sostituire infissi relativi ai vani di uso comune, comprese le porte di ingresso delle singole unità abitative e delle dipendenze, asportati o danneggiati dai ladri in occasione di furto o tentato furto.
In caso di uno o più sinistri avvenuti nel medesimo anno assicurativo, il massimo indennizzo complessivo non potrà superare Euro 10.000,00 con il limite di Euro 1.500,00 per singolo infisso. Relativamente alle pertinenze (soffitte, cantine, garage) il limite è di Euro 1.000,00 per singolo infisso.
p) riparare gli impianti e apparecchi di misura, di distribuzione e di utilizzazione, di proprietà dell’azienda telefonica o delle aziende erogatrici di acqua potabile, gas o energia elettrica, che si trovano nell’area di pertinenza del fabbricato delimitata da recinzioni. Sono escluse le cabine di trasformazione dell’azienda elettrica e ogni impianto che non sia di
uso esclusivo del fabbricato stesso. In caso di uno o più sinistri avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo, il massimo indennizzo complessivo non potrà superare Euro 1.500,00.
q) rimpiazzare il combustibile (nafta, gasolio, cherosene) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento. In caso di uno o più sinistri avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo, il massimo indennizzo complessivo non potrà superare Euro 2.000,00.
Inoltre la Società indennizza, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:
r) le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire nella più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro; in caso di sinistro l’indennizzo non potrà superare Euro 30.000,00 o la maggior somma indicata sulla Modulo di polizza. Relativamente ai residui “pericolosi”, intendendosi per tali quelli rientranti nel D. Lgs. n° 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. 230/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, l’indennizzo non potrà superare Euro 15.000,00 o il 50% della maggior somma indicata sul Modulo di polizza.
s) i danni arrecati al fabbricato, dall’Assicurato, da terze persone o dall’Autorità, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi prestati con la presente Sezione.
La Società indennizza altresì le spese sostenute per oneri di liquidazione ed altre spese, così come dettagliate esaustivamente nel seguente elenco, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione:
• oneri di urbanizzazione
Le spese necessarie ed effettivamente sostenute per oneri di urbanizzazione da pagare in caso di ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, con il massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
• onorario periti
Le spese di perizia, entro il limite del 2% dell’indennizzo liquidabile, con il massimo di Euro 1.500,00 per sinistro e per annualità assicurativa, sempre che l’ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente Euro 40.000,00.
• spese di riprogettazione
Le spese necessarie ed effettivamente sostenute per parcelle rilasciate da liberi professionisti relativamente a progetti e/o documentazione indispensabili per la ricostruzione del fabbricato danneggiato con il massimo di Euro 2.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
2.2 > Per il Contenuto a Primo rischio assoluto delle singole unità abitative
La Società indennizza i danni materiali e diretti al contenuto delle singole unità abitative ed alle singole dipendenze causati da:
a) incendio;
b) fulmine con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti;
c) implosione, scoppio, esplosione non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate esclusi gli ordigni esplosivi;
e) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
f) urto di veicoli stradali, non appartenenti e/o in uso al Contraente o all’Assicurato, in transito sulla pubblica via;
g) urto di natanti, non appartenenti o in uso al Contraente o all’Assicurato;
h) atti vandalici e dolosi, purché non avvenuti in relazione agli eventi sociopolitici previsti all’art. 3.
Relativamente a quanto riposto nelle dipendenze, il massimo indennizzo non potrà superare il 10% della somma assicurata Contenuto a Primo Rischio assoluto delle singole unità abitative.
i) sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale, verificatosi agli impianti per la produzione di calore, purché detti impianti siano costruiti a regola d’arte e siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, nonché siano in regola con le vigenti norme in tema di sicurezza e manutenzione.
l) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura non dolosa di congegni;
Condizione particolare
Il premio della garanzia “Contenuto a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto delle singole unità abitative” è determinato in base al numero delle unità abitative dichiarate del Contraente sul modulo di polizza al momento della stipulazione della stessa, dove dovrà necessariamente essere riportato il numero totale delle unità abitative presenti nel fabbricato. Qualora all’insorgere di un sinistro il numero totale delle unità abitative dovesse risultare superiore rispetto a quello dichiarato, con la tolleranza del 10% arrotondato all’unità superiore, la somma dovuta dalla Società sarà ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ART. 3› GARANZIE OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE ESPRESSAMENTE SUL MODULO DI POLIZZA
L’assicurazione è operante nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza ed è prestata nei limiti delle somme assicurate ivi riportate. In nessun caso la Società pagherà un importo maggiore del 50% della somma assicurata alla voce Fabbricato.
3.1› Pacchetto “Eventi Sociopolitici”
Eventi sociopolitici
La Società – a deroga dell’Art. 6, punto h) – indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato descritto in polizza causati esclusivamente da terrorismo e sabotaggio o avvenuti in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, compresi gli atti vandalici e dolosi avvenuti in occasione di tali eventi.
Sono compresi i danni arrecati al fabbricato dall’Assicurato, da terze persone o dall’Autorità allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi prestati con la presente Sezione.
La Società non indennizza i danni:
› da furto;
› da imbrattamento;
› verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità od in occasione di serrata;
› avvenuti nel corso di occupazione, militare e non, che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi;
› diretti o indiretti originati da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche, anche nel caso che tali circostanze siano conseguenza diretta o indiretta di atti di terrorismo;
› subiti da lastre in vetro o cristallo.
Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ciascun singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.
Ordigni esplosivi
La Società – a deroga dell’Art. 6, punti c) e h) – indennizza i danni materiali e diretti cagionati al fabbricato descritto in polizza da esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi.
Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ciascun singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.
Non saranno indennizzabili i danni causati dagli ordigni esplosivi conservati e/o manutenuti e/o trasportati e/o in
qualunque modo giacenti all’interno del Fabbricato assicurato e/o all’interno delle sue pertinenze.
3.2 › Pacchetto “Eventi Atmosferici”
Eventi atmosferici
La Società – a deroga dell’Art. 6, punto h) – indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza da:
› grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza oggettivamente riscontrabile;
› bagnamento dovuto a precipitazioni atmosferiche, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi oggettivamente riscontrabili di cui sopra.
La Società non indennizza i danni causati da:
› intasamento, traboccamento, rottura, rigurgito dei sistemi di scarico;
› fuoriuscita – da qualunque fattore generata – dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
› mareggiata, penetrazione di acqua marina;
› formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua;
› gelo;
› sovraccarico neve;
› umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
› franamento, cedimento o smottamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra; La Società non indennizza i danni subiti da:
› alberi, siepi, cespugli, coltivazioni floreali, coltivazioni agricole in genere;
› recinzioni non in muratura, tettoie, insegne, lampioni, antenne, pannelli solari termici ed a cellule fotovoltaiche e simili installazioni esterne, tende esterne, beni all’aperto salvo serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
› vetrate e lucernari in genere a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto od alle pareti;
› lastre di fibrocemento anche ecologico e manufatti di materia plastica per effetto di grandine;
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ciascun singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00.
Grandine
La Società, a parziale deroga di quanto previsto alla garanzia Eventi atmosferici, indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a:
› serramenti compresi tapparelle, persiane e gelosie in materia plastica;
› lastre di fibrocemento anche ecologico.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 e con il limite di Euro 20.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
Sovraccarico neve
La Società, a parziale deroga di quanto previsto alla garanzia Eventi atmosferici, indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato descritto in polizza da crollo totale o parziale, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento al Fabbricato stesso.
Sono compresi altresì i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del tetto che ne pregiudichino la stabilità, restando comunque esclusi quelli subiti dalle strutture in legno.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro,
dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00.
La Società non indennizza i danni causati:
a) ai fabbricati non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;
b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia);
c) ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
d) a tende esterne, serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica, insegne, antenne e consimili installazioni esterne nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
e) da gelo, ancorché conseguente all’evento coperto dalla presente garanzia.
f) da valanghe e slavine;
ART. 4 › CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
4.1 › Destinazione e caratteristiche costruttive del fabbricato
L’assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato sia:
› adibito ad abitazione civile, uffici o garage per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani coperti e nel
residuo terzo non esistano cinematografi, teatri, industrie, discoteche e night;
› costruito totalmente in materiali incombustibili. E’ tuttavia tollerata l’esistenza:
› di materiali combustibili per non oltre il 20% delle strutture portanti verticali, della copertura del tetto, delle pareti esterne;
› di materiali combustibili impiegati per solai, struttura portante del tetto, impermeabilizzazione e rivestimenti aderenti a strutture continue incombustibili.
4.2 › Colpa grave
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente assicurazione, anche se causati con colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e delle persone con le quali e delle quali deve rispondere a norma di legge.
4.3 › Somme assicurate
La somma assicurata Fabbricato deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore
dell’area.
ART. 5 › FORMA DI ASSICURAZIONE
L’assicurazione è prestata:
› per la somma “Fabbricato” a Valore Intero;
› per la somma “Contenuto a Primo Rischio Assoluto delle singole unità abitative”, a primo rischio assoluto.
ART. 6› ESCLUSIONI
La Società non indennizza i danni:
a) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato o delle persone delle quali debbano rispondere a norma di legge.
Se la polizza è stipulata da un condominio, in caso di atto doloso di un singolo condomino, non è indennizzabile la
quota di danno relativa a quest'ultimo;
b) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause accidentali;
c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane;
e) causati dagli apparecchi o dagli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto di materiale o mancata e/o parziale e/o tardiva manutenzione nei termini previste dalla vigente normativa;
f) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia conseguenza diretta o indiretta di tali eventi;
g) per gli atti vandalici e dolosi di cui all’Art.2.1 punto l), da imbrattamento e subiti da lastre in vetro o cristallo;
h) relativi alle garanzie: Eventi sociopolitici, (Ordigni esplosivi), Eventi atmosferici (Grandine, Sovraccarico neve) di cui
all’ articolo 3.1 e 3.2, se non richiamate;
SEZIONE II – RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
ART. 7 › QUALI EVENTI SI ASSICURANO
7.1 RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
La Società si obbliga, nei limiti del massimale previsto sul Modulo di polizza, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, diverso dallo spargimento d’acqua , verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato o alla conduzione delle parti comuni.
Garanzie sempre operanti
L’assicurazione comprende:
a) i rischi derivanti dagli spazi di pertinenza del fabbricato - purché di superficie complessiva non superiore a 10.000 metri quadrati - anche tenuti a giardino o parco e relative strade private, comprese eventuali attrezzature per giochi, impianti fotovoltaici e pannelli solari di pertinenza del fabbricato con esclusione di capannoni pressostatici e simili;
b) la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
c) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività commerciali, artigianali o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente Sezione.
Relativamente al punto c) il pagamento sarà effettuato detraendo dal risarcimento lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00; in nessun caso la Società pagherà, per sinistro e per annualità assicurativa, un importo superiore a Euro 200.000,00.
d) i danni verificatisi durante l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, innovazioni, ampliamento, sopraelevazioni, demolizioni, imputabili all’Assicurato nella sua qualità di committente anche ai sensi del D.Lgs. 09-04- 2008 N. 81. La garanzia opera a condizione che l’Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto e nel rispetto di quanto previsto dal precitato X.Xxx..
e) i danni a idonei contenitori per rifiuti di proprietà di terzi, posti nell’area di pertinenza del fabbricato delimitata da
recinzioni.
La Società inoltre:
Danni a terzi da Incendio
f) nei casi di responsabilità dell’Assicurato in conseguenza di incendio o di altro evento previsto dalla Sezione I, risponde secondo le Condizioni di Assicurazione e nei limiti del massimale di Responsabilità civile, dei danni cagionati a terzi - compresi i condomini/locatari - dall’evento suddetto ferma restando l'esclusione di cui al successivo art. 10.
7.2 RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO - soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL (R.C.O.)
Con il massimo di Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno, e comunque in ogni caso sempre nei limiti del 50% del massimale previsto per la garanzia Responsabilità civile, così come indicato sul Modulo di polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
› ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art.13 del D.lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti ai sensi del D.Lgs.10/09/2003 n°276, addetti alla manutenzione ed alla pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti nonché alla conduzione di questi ultimi;
› ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e X.Xxx. 38/2000, cagionati ai suddetti prestatori di lavoro, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della “Tabella delle menomazioni” ai sensi di legge.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali e ogni evento che colpisca un lavoratore la cui posizione amministrativa e fiscale non sia in regola con gli adempimenti e gli obblighi previsti dalle norme vigenti.
Lavoratori distaccati o con contratto di somministrazione ai sensi del D. Lgs. 10/09/2003 n° 276.
Con il massimo di Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno, e comunque in ogni caso sempre nei limiti del 50% del massimale previsto per la garanzia Responsabilità civile, così come indicato sul Modulo di polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni cagionati ai lavoratori distaccati o somministrati, esclusivamente per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della “Tabella delle menomazioni” ai sensi D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38.
La garanzia è operante a condizione che i prestatori di lavoro per i quali vale la presente siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme del D. Lgs. 10/09/2003 n. 276.
La garanzia vale altresì per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall’impresa fornitrice o distaccante o dall’Inail ai sensi
del Codice Civile.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali e ogni evento che colpisca un lavoratore la cui
posizione amministrativa e fiscale non sia in regola con gli adempimenti e gli obblighi previsti dalle norme vigenti.
ART. 8 › GARANZIE OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE SUL MODULO DI POLIZZA.
8.1 - Responsabilità civile da conduzione delle singole unità abitative
Nei limiti del massimale previsto sul Modulo di polizza, la garanzia è estesa a favore dei conduttori (condomini o locatari) dei locali adibiti esclusivamente ad abitazione, ufficio e/o studio professionale esistenti nel fabbricato assicurato, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose per fatti avvenuti nelle singole unità abitative comprese le relative dipendenze (cantine, soffitte, garage) in relazione ai seguenti rischi:
› relativamente ai conduttori di locali adibiti ad abitazione, per la Responsabilità Civile di tutti i componenti del nucleo
familiare (così come risultante dallo stato di famiglia) per fatti verificatisi nell’ambito della loro vita privata;
› relativamente ai conduttori di uffici e studi professionali, per la Responsabilità Civile derivante dall’uso dei locali
occupati, comunque esclusa la responsabilità derivante dall’esercizio della specifica attività professionale. Sono compresi:
› i danni arrecati all’immobile e sue dipendenze escluso comunque l’appartamento occupato dal conduttore a cui è
imputabile il sinistro.
Il massimale resta ad ogni effetto unico anche se è coinvolta la responsabilità di più di uno degli assicurati.
La garanzia comprende la responsabilità derivante da fatto anche doloso di persone delle quali i conduttori debbano rispondere a norma di legge (figli minori, personale domestico purché in regola con le vigenti norme).
Condizione particolare
Il premio della garanzia “Conduzione delle singole unità abitative” è determinato in base al numero delle unità abitative dichiarate dal Contraente sul modulo di polizza al momento della stipulazione della stessa, dove dovrà necessariamente essere riportato il numero totale delle unità abitative presenti nel fabbricato.
Qualora all’insorgere di un sinistro il numero totale delle unità abitative dovesse risultare superiore rispetto a quello dichiarato, con la tolleranza del 10% arrotondato all’unità superiore, la somma dovuta dalla Società sarà ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ART. 9 › DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE - COSA NON ASSICURA
Non sono considerati terzi:
a) se conviventi: il coniuge/more uxorio, i parenti e gli affini dell’Assicurato;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore ad eccezione delle lesioni da egli stesso subite e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla punto a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, o rientranti nelle figure professionali previste dal D.Lgs. 10-09-2003 n. 276 (lavoratori distaccati o con contratto di somministrazione) subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.
La Società non risarcisce i danni:
d) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione salvo quanto previsto all’Art. 7, punto d);
e) da conduzione delle singole unità abitative salvo quanto previsto all’Art. 8.1.
f) derivanti dall’esercizio, da parte dell’Assicurato (inquilini, condomini o loro familiari) o di terzi, di industrie,
commerci, arti o professioni;
g) Da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; h) da furto;
i) alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
l) comunque determinati direttamente o indirettamente dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell’amianto.
ART. 10 › UNITA’ ABITATIVE IN CONDOMINIO
Se l’assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell’assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.
Se l’assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la
responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per danni di cui
xxxxx rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. In entrambi i casi sono esclusi dall’assicurazione i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato per i quali siano previste le garanzie di cui alla Sezione I incendio.
SEZIONE III – ALTRI DANNI
ACQUA CONDOTTA
La presente garanzia è operativa solo se è stata sottoscritta la Sezione I Incendio e la Sezione II Responsabilità civile. I danni e le spese di cui al seguente Art. 11 sono operanti soltanto se vi è espresso richiamo sulla Modulo di polizza.
ART. 11 › QUALI DANNI SI ASSICURANO
DANNI ALLE COSE ASSICURATE
Con riferimento alla Sezione I Incendio ed a tutte le condizioni previste, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza da fuoriuscita d'acqua a seguito di:
› rottura accidentale di condutture ed impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento, tecnici e
antincendio, compresi quelli interrati, grondaie e pluviali, pertinenti il fabbricato stesso.
Relativamente alle condutture ed impianti interrati l’indennizzo non potrà superare la somma di Euro 5.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa;
› occlusione e rigurgito di condutture ed impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento pertinenti il fabbricato stesso, con il limite di Euro 4.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa. Sono comunque escluse grondaie e pluviali;
› occlusione e rigurgito di grondaie e pluviali pertinenti il fabbricato stesso, conseguenti a neve o grandine con il limite di Euro 1.500,00 per sinistro ed annualità assicurativa.
› rottura causata da gelo di condutture pertinenti il fabbricato stesso.
In caso di uno o più sinistri avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo il massimo indennizzo complessivo non potrà superare Euro 5.000,00. Verrà inoltre applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00.
In caso di sinistro verrà applicata la franchigia indicata sul Modulo di polizza.
Non sono indennizzabili
i danni da spargimento d’acqua causato da condutture:
› installate all’esterno della costruzione o interrate;
› installate in locali sprovvisti di riscaldamento oppure locali con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive
prima del sinistro.
DANNI A TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale previsto sul Modulo di polizza, in qualità di proprietario del fabbricato assicurato o conduttore delle parti comuni, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi di cui all’Art.11.
Relativamente alle condutture ed impianti interrati l’indennizzo non potrà superare la somma di Euro 5.000,00 per
sinistro ed annualità assicurativa.
In caso di sinistro verrà applicata la franchigia indicata sulla Modulo di polizza.
Per i danni derivanti da un’unica causa che abbia interessato i punti “Danni alle cose assicurate” e “Xxxxx a terzi”, detta franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata e il numero dei danneggiati.
La Società indennizza inoltre:
› i danni subiti dalle cose poste in locali interrati o seminterrati.
Il massimo risarcimento non potrà superare la somma di Euro 100.000,00 ad eccezione degli autoveicoli per i quali
sarà operante l’intero massimale. In caso di sinistro verrà applicato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00;
› i danni conseguenti a gelo.
In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00.
› Spese di ricerca e riparazione del guasto
La Società, in caso di danno arrecato da spargimento d’acqua a seguito di occlusione o rottura accidentale, anche conseguente a gelo, delle condutture pertinenti il fabbricato (escluse quelle interrate) e indennizzabile in base ai punti “Danni alle cose assicurate” e/o “Danni a terzi” rimborsa:
› le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture e dei relativi raccordi, che hanno dato
origine allo spargimento d’acqua;
› le spese necessariamente sostenute per la demolizione e il ripristino delle parti del fabbricato.
Il massimo indennizzo in caso di sinistro non potrà superare per annualità assicurativa e per sinistro il 5‰ della
somma assicurata alla Sezione I (Incendio – Fabbricato), con il massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e Euro 20.000,00
per annualità assicurativa. Verrà inoltre applicato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.
La Società rimborsa, in caso di dispersione di gas, relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato
stesso, accertata dall’azienda di distribuzione e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco dell’erogazione:
› le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di
gas;
› le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie, comprese quelle per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.
In caso di sinistro il massimo indennizzo non potrà superare per sinistro ed annualità assicurativa il 5‰ della somma assicurata alla Sezione I (Incendio – Fabbricato) con il massimo di Euro 10.000,00. Verrà inoltre applicato lo scoperto 10% con il minimo di Euro 250,00.
ART. 12 › ESCLUSIONI
Per le garanzie prestate all’Art. 11 “Quali danni si assicurano - Danni alle cose assicurate” si intende operante l’Art. 6 Esclusioni della Sezione I e per le garanzie prestate all’Art. 11 “Quali danni si assicurano - Danni a terzi” si intende operante l’Art. 9. Inoltre non sono indennizzabili/risarcibili i danni:
a) causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito della rete fognaria pubblica;
b) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
ART. 13 › FORMA DI ASSICURAZIONE
Le spese di ricerca e riparazione del guasto sono prestate a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
FENOMENO ELETTRICO
La garanzia di cui al seguente Art. 14 è attivabile solo se è stata sottoscritta la Sezione I Incendio ed è operante soltanto se espressamente richiamata sul Modulo di polizza.
ART.14 › APPARECCHIATURE ED IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI
L’assicurazione è operante esclusivamente per le apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici a servizio del fabbricato, compresi gli impianti termici autonomi condotti dai singoli condomini o inquilini, esistenti nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza ed è prestata nei limiti della somma assicurata riportata sul Modulo di polizza.
ART. 15 › QUALI DANNI SI ASSICURANO
Con riferimento alla Sezione I Incendio ed alle condizioni tutte per la stessa previste, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati ad apparecchiature ed impianti elettrici e elettronici, a servizio del Fabbricato.
Sono esclusi gli impianti di pertinenza esclusiva delle singole unità abitative se installati dal condomino /inquilino successivamente alla data di costruzione del fabbricato (migliorie e opere addizionali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: vasche idromassaggio, impianti di condizionamento dell’aria e impianti di prevenzione e di allarme).
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto 10% con il minimo di Euro 200,00.
Non sono indennizzabili i danni:
› alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze elettriche scoperte ed ai fusibili;
› causati da usura, manomissione o carenza di manutenzione;
› dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente all’atto di stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve
rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
› ai trasformatori elettrici e generatori di corrente;
› agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici.
ART. 16 › FORMA DI ASSICURAZIONE
L’assicurazione è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
ART. 17 › RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E POSSIBILITÀ DI REINTEGRO
In caso di sinistro la somma assicurata riportata sul Modulo di polizza si intende ridotta, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
Il Contraente può richiedere il reintegro della somma assicurata; in tal caso la somma stessa sarà reintegrata nel valore originario, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo. L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’Art. 39 delle Norme comuni a tutte le sezioni.
VETRI E CRISTALLI
La garanzia di cui al seguente Art. 18 è attivabile se è espressamente richiamata sul Modulo di polizza e può essere prestata solo se presente la Sezione I Incendio.
ART. 18 QUALI DANNI SI ASSICURANO
La Società indennizza nei limiti della somma assicurata riportata sul modulo di polizza, i danni materiali e diretti per rottura di lastre – fisse nella loro installazione o scorrevoli su guide – di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro pertinenti gli ingressi, le scale ed altri vani di uso comune del fabbricato descritto in polizza.
In caso di sinistro il massimo indennizzo non potrà superare Euro 2.000,00 per singola lastra.
ART. 19 FORMA DI ASSICURAZIONE
L’ assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.
ART. 20 ESCLUSIONI
La Società non indennizza i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione, scioperi, sommesse, terrorismo;
b) che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano impiego di operai;
c) dovuti a vizio di costruzione o difettosa installazione nonché a rigature, segnature o scheggiature.
ART. 21 ULTERIORI SPECIFICHE
Resta espressamente inteso come la copertura prestata in relazione ai vetri e ai cristalli non potrà in nessun caso operare qualora i danni agli stessi si verifichino nel corso di qualsivoglia manovra di carico, scarico, trasporto e spostamento con qualsiasi mezzo e indipendentemente dalla portata di dette manovre.
NORME SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO RELATIVA ALLE SEZIONI:
I INCENDIO
III ALTRI DANNI (ART. 11 ACQUA CONDOTTA – QUALI DANNI SI ASSICURANO – Danni alle cose assicurate - FENOMENO ELETTRICO, VETRI E CRISTALLI)
Premessa (Indennizzo in forma specifica)
In caso di denuncia di un sinistro occorso ai beni dell’Assicurato / Contraente, la Società al fine di contenere i disagi arrecati dall’evento, potrà assumere direttamente, ove è possibile, l’onere del ripristino delle cose danneggiate avvalendosi di proprie strutture convenzionate.
In tal caso non saranno poste a carico dell’Assicurato / Contraente eventuali scoperti e/o franchigie previsti dalle
garanzie interessate dall’evento denunciato.
ART. 22 › OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato od il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo
quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.;
b) darne avviso all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne
ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto allo indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
L’Assicurato od il Contraente deve altresì:
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo per i danni causati dagli eventi previsti all’Art. 2 e all’Art. 3.1 Eventi sociopolitici e Ordigni esplosivi della Sezione Incendio, precisando, in
particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia
di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare i residui e le tracce del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per tale titolo, diritto all’indennizzo;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Nell’ipotesi di garanzia prestata a primo rischio assoluto l’Assicurato l’obbligo riguarda esclusivamente la dimostrazione della qualità, quantità e valore delle cose assicurate sottratte o danneggiate;
f) tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
Resta espressamente concessa alla Società la facoltà di richiedere ogni eventuale ulteriore documento pertinente alla corretta ricostruzione e qualificazione del fatto storico che ha generato il sinistro.
ART. 23 › PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti
nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. 24 › MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 22;
3) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di
valutazione di cui all’Art. 25;
4) procedere alla stima del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punto 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche nel caso che un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela
dei propri diritti.
ART. 25 › VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
› Fabbricato
L’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o sottratte - avevano al momento del sinistro, è ottenuta mediante il seguente criterio: si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, compresi i maggiori costi per costruzione antisismica, quest’ultima solo se obbligatoria in base alle norme di legge in vigore per la zona;
L’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui purché il fabbricato venga ricostruito, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Per il fabbricato non ricostruito entro il termine prima indicato resta convenuto che in
nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al valore commerciale al momento del sinistro ovvero
applicando alla stima relativa al valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato
di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed ad ogni altra circostanza concomitante.
› Contenuto delle singole unità abitative, vetri e cristalli, fenomeno elettrico.
L’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o sottratte - avevano al momento del sinistro, è ottenuta seguendo il seguente criterio:
Si stima il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove, uguali oppure equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
L’ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo le cose distrutte o sottratte e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all’erario. In quest’ultimo caso non potrà essere indennizzato, per ciascun oggetto, importo superiore al triplo del valore effettivo dell’oggetto stesso al momento del sinistro (tenuto cioè conto del deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante);
› Perdita del canone di affitto o mancato godimento
L’ammontare del danno si determina stabilendo il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
› Le spese di demolizione e di sgombero
La documentazione relativa alle spese dei residui del sinistro devono essere tenute distinte dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.
ART. 26 › ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell’area, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante dalle suddette stime.
ART. 27 › ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
ART. 28 › RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art 1916 C.C. verso i condomini, inquilini, l’amministratore, loro parenti o affini, loro ospiti e collaboratori domestici purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
ART. 29 › LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 C.C. e salvo quanto disciplinato per gli Oneri di liquidazione e per le Spese di demolizione e sgombero, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 30 › PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il caso di esclusione per dolo previsto dall'Art. 6 punto a).
ART. 31 › ANTICIPO DELL’INDENNIZZO
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell’indennizzo complessivo sia di almeno Euro 100.000,00 per la Sezione I Incendio.
La Società sarà obbligata al pagamento dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L’acconto non potrà comunque superare l'importo di Euro 200.000,00 per la Sezione I Incendio qualunque sia
l'ammontare del sinistro.
Per le somme per le quali l'assicurazione è stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità suddetta, l’Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
NORME SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO RELATIVA ALLE SEZIONI:
II› RESPONSABILITÀ CIVILE
III› ALTRI DANNI - ART. 11 ACQUA CONDOTTA – QUALI DANNI SI ASSICURANO – Xxxxx a terzi
ART. 32 › OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato od il Contraente deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.
1915 C.C.
ART. 33 › ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA
Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell’area) eccede la somma assicurata per il fabbricato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra questa e il valore di ricostruzione predetto e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in uguale proporzione.
Resta inoltre convenuto che la regola proporzionale è anche applicabile nel caso di somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare in forza della responsabilità civile derivante dalla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato qualora la superficie di questi ultimi superi il limite di 10.000 metri quadrati.
La Società, in questo caso, risponde del danno nella proporzione esistente fra la superficie effettiva e quella massima dei suddetti 10.000 metri quadrati.
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo 25 risulta che il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 10% la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10 % e quello risultante dalla suddetta stima.
ART. 34 › GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un
importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e
l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
RELATIVE ALLE SEZIONI: I, II, III, IV
ART. 35 › PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di almeno un anno ed è dovuto per intero, anche se sia stato concesso il pagamento rateale. Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalla ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza. Trascorsi ulteriori 15 giorni da tale termine, la Società ha diritto di dichiarare, con lettera Raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto alla riscossione anche giudiziale dei premi scaduti antecedentemente. L'assicurazione sospesa riprende vigore, qualora la Società non abbia dichiarato la risoluzione, dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza o all’Impresa.
ART. 36 › MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 37 › DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E SUO AGGRAVAMENTO - BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
In caso di aggravamento del rischio, il Contraente o l’Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell’art. 1898 C.C.
Resta comunque inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
ART. 38 › DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla
comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 39 › RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo o della prestazione, il contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata AR.
Il recesso ha effetto:
a) dalla data di invio della comunicazione da parte dell’assicurato;
b) trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell’assicurato della comunicazione inviata dall’Impresa. La Società, entro sessanta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 40 › PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta data da una delle Parti, con lettera raccomandata AR spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente. Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l’assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del contratto.
In caso di durata pluriennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
ART. 41 › ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 42 › RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE IV – TUTELA LEGALE – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale pattuito e delle condizioni previste in polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante nell’ambito dell’assicurazione di cui al successivo Art.2.
L’assicurazione, pertanto, è prestata per le spese, le competenze e gli onorari dei professionisti liberamente scelti dall’assicurato:
• per l’intervento di un Legale incaricato della gestione del sinistro;
• per l’intervento di un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e di un Consulente Tecnico di Parte (CTP);
• conseguenti ad una transazione preventivamente autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
• liquidate a favore di controparte in caso di xxxxxxxxxxx, con esclusione di ciò che deriva da vincoli di solidarietà;
• per la redazione di denunce, querele e istanze all’Autorità Giudiziaria;
• per le indagini finalizzate alla ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
• per gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di Compagnie di assicurazione (escluso Nobis S.p.A.), atte a riconoscere il diritto dell’assicurato al risarcimento e/o alla quantificazione dello stesso, per un valore di lite non inferiore a euro 1.000,00;
• per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di
soccombenza di quest’ultima.
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, anche le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 c.p.p.).
La Società non assume a proprio carico il pagamento delle multe o delle ammende e – fatta eccezione per il contributo unificato e l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione – degli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
ART. 2 - AMBITO E GARANZIE
Con riferimento all'Art. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora:
a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione: sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso. La garanzia è operativa esclusivamente in caso di sentenza anticipata di proscioglimento (art. 469 c.p.p.) in fase istruttoria ovvero in caso di sentenza definitiva, passata in giudicato, motivata perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato ovvero, ancora, per non averlo commesso. L’operatività della presente garanzia è esclusa per tutti i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa e/o quando è ammessa l’applicazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva e/o per le sanzioni amministrative e le relative procedure di opposizione. In tali ipotesi, l’Impresa rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. L’Assicurato è sempre tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
c) debba sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti da persone e/o a cose per fatto illecito di terzi;
d) xxxxx sostenere vertenze relative a inadempienze contrattuali, proprie o di controparte relative a:
• controversie individuali di lavoro con dipendenti del Condominio;
• controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi; sono comprese le vertenze derivanti da lavori di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e quelle con Compagnie di assicurazione (escluso Nobis S.p.A.) per le polizze che riguardano il Condominio;
• controversie, incluse quelle relative al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti il Condominio;
e) xxxxx presentare una opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura
pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa
al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a euro 2.000.
A titolo esemplificativo e non esaustivo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in
materia ambientale , norme analoghe e successive integrazioni
Regolamento UE n. 679/2016 (Normativa Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni.
ART. 3 - PERSONE ASSICURATE
Le garanzie operano a favore del Contraente, dell’Amministratore e degli eventuali dipendenti del Condominio per fatti o eventi connessi allo svolgimento dei loro incarichi.
ART. 4 - ESTENSIONE DI GARANZIA “VERTENZE CON CONDOMINI E/O CONDUTTORI E RECUPERO SPESE CONDOMINIALI”
La presente garanzia è operante solamente se richiamata in polizza e se per la stessa è corrisposto il relativo premio.
In estensione a quanto previsto all’Art. 2 “Ambito e garanzie”, la garanzia viene estesa alle vertenze che il Condominio instaura o subisce con condomini e/o conduttori per l’inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle volte al recupero delle spese condominiali di pertinenza di ciascun condomino pro millesimo di proprietà/conduzione, con il limite di tre eventi per anno assicurativo.
ART. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie riguardano i sinistri che insorgono e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
• nelle ipotesi di vertenze contrattuali: Paesi UE, Rep. Italiana, Svizzera, Città del Vaticano e Rep. di X. Xxxxxx;
• nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli Stati d’Europa;
ART. 6 - ESCLUSIONI
La garanzia è esclusa per:
• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
• gli oneri fiscali;
• le spese, le competenze e gli onorari attinenti alle controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l’ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore);
• le spese, le competenze e gli onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale o tributaria;
• le spese, le competenze e gli onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
• le spese, le competenze e gli onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni;
• le spese, le competenze e gli onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta d’immobili,
terreni e beni mobili registrati;
• le spese, le competenze e gli onorari per controversie derivanti da contratti di locazione;
• le spese, le competenze e gli onorari per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello
stesso contratto);
• le tasse di registro;
• fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
• materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto negli articoli che precedono;
• controversie e procedimenti relativi all’utilizzo e/o alla proprietà e/o alla conduzione e/o al possesso di
veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
• controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza;
• vertenze con condomini o conduttori;
• controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
• vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
• controversie nei confronti della Società.
ART. 7 - VALORE IN LITE
Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o
inferiore a € 1.000, la garanzia verrà prestata solo per la fase stragiudiziale, con esclusione della fase giudiziale.
ART. 8 - INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Ai fini dell’operatività della presente polizza, il momento di insorgenza del sinistro deve essere inteso così come appresso:
a. in ambito penale: giorno di commissione del reato;
b. in ambito civile contrattuale: momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme ai patti contrattuali;
c. in ambito civile extracontrattuale: giorno in cui si verifica l’evento dannoso;
La garanzia decorre:
a. in ambito penale: dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della polizza;
b. in ambito civile contrattuale: al termine di un periodo di carenza pari a novanta giorni;
c. in ambito civile extracontrattuale: dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della polizza;
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni e/o procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento o fatto nei quali siano coinvolti uno o più assicurati, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Garanzia postuma: la garanzia è operante per sinistri insorti nel periodo di assicurazione purché sia stato dato
all’Impresa l’avviso di sinistro entro 12 mesi successivi alla risoluzione del contratto.
Nelle vertenze relative a un contratto di lavoro subordinato/parasubordinato, in caso di interruzione del rapporto,
l’insorgenza si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.
La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
La garanzia non spiega i propri effetti per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti e/o contestati da una delle parti firmatarie o la cui rescissione o risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da una delle parti firmatarie.
Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento- fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ART. 9 - DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro:
1. in via preferenziale alla Società attraverso una delle seguenti modalità:
• denuncia telefonica al numero verde 800-894148;
• denuncia scritta: per posta elettronica a: xxxxxx@xxxxx.xx o per posta ordinaria a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa (Direzione Generale) – Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 21 –
20000 Xxxxxx Xxxxxxx
I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
• una sintetica descrizione di quanto accaduto;
• generalità e recapiti della controparte;
• copia della corrispondenza intercorsa;
• copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
• copia dell’Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.
2. subordinatamente, alla Società,
trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro facendo, inoltre, pervenire alla stessa notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può indicare un legale – esercitante la professione in una località facente parte del Circondario del
Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di Euro 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno.
In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, la Società non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del sinistro.
ART. 10 - GESTIONE DEL SINISTRO
L’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio ovvero hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa comunicherà proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina.
L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle
condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del Decreto Ministeriale
n. 585/94 e successive modificazioni.
L'assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.
L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa.
In caso di controversia fra il Contraente ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione potrà essere demandata ad un Arbitro nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
ART. 11 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO - ARBITRATO
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
ART. 12 - RECUPERO DI SOMME
Spettano integralmente all’assicurato i risarcimenti ottenuti e, in genere, le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano all’Impresa, che li ha sostenuti ed anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziale ovvero concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
ART. 13 – SCELTA DI UN LEGALE CONVENZIONATO CON LA SOCIETA’
Qualora l’Assicurato confermi per iscritto la volontà di affidare la gestione della propria vertenza a un Legale convenzionato con la Società, il massimale per evento indicato in polizza s’intende raddoppiato. Resta comunque esclusa ogni responsabilità della Società in ordine alla qualità della prestazione resa dal Legale convenzionato, il quale opera comunque come libero professionista.
Gestione dei rapporti assicurativi via web
Il contraente può richiedere le credenziali per l’accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa xxx.xxxxx.xx la voce “Xxxxxxxx le tue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina.
Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L’accesso all’area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:
a) Le coperture assicurative in essere
b) Le condizioni contrattuali sottoscritte
c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero 039- 9890714.
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELLA SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, La informiamo che Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia") intende trattare dati personali che La riguardano, nell’ambito delle attività a Lei prestata dalla Compagnia.
1. Titolarità e contatti
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in vix Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX). E' possibile contattare i responsabili dei trattamenti e il responsabile della protezione dati (DPO) presso la Direzione Risorse Umane, Vixxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX).
2. Trattamenti e finalità
I dati personali, con riferimento anche a dati di natura particolare (c.d. sensibili) definiti tali ai sensi della normativa vigente, forniti o acquisiti, saranno utilizzati per:
a) finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati personali è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta;
b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell’Interessato o di terzi, dei dati personali necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce;
c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso;
d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35/2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso.
3. Profilazione
Le attività di profilazione, definite tali ai sensi dell'art.4 del reg. UE 2017/679 svolte sono unicamente asservite alla esecuzione dei trattamenti attinenti le pratiche assicurative di cui al punto (a) del paragrafo 2 nonchè rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti di cui al punto (c) e all'esecuzione di attività di contatto per promuovere offerte di prodotti della Compagnia di cui al punto (d) del paragrafo 2.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti. I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
• soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
• soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e autocarrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
• altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
• soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
• società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
• Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.
5. Tipologia dei dati trattati, localizzazione dei dati e dei trattamenti, periodo di conservazione dei dati
In relazione alle finalità descritte, l'utilizzo dei dati personali è limitato ai soli dati necessari alla conclusione e gestione dei trattamenti previsti con la presente informativa.
I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche di elaborazione e conservazione strettamente correlate alle finalità stesse o dettate da leggi e disposizioni delle Autorità e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali contro i rischi di accesso e divulgazione impropri nonché la loro distruzione al cessare della finalità, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione derivanti da indicazioni normative o delle Autorità.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione tramessa, indicazioni delle Autorità.
6. Diritti dell’interessato
L’interessato, in relazione ai predetti trattamenti, può esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in materia di privacy. Per l’esercizio dei diritti sopracitati l'interessato potrà rivolgersi, mediante raccomandata AR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MI), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, nei termini previsti dalla normativa vigente.
Set Informativo Fabbricato Sereno FCS.2018.001 (ed. 2018-12) – Ultimo aggiornamento 01/12/2018
Contratto di assicurazione Xxxx Xxxxx
Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Fabbricato Sereno
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:
⮚ Set informativo
Che tipo di assicurazione è?
La presente polizza presenta una serie di garanzie preposte al rimborso dei danni da Incendio del Fabbricato ed al Contenuto delle singole unità abitative, altri danni ai beni come meglio specificato nel testo di polizza e alla copertura di responsabilità civile, al rimborso delle spese legali attraverso la copertura di tutela legale.
Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.
Che cosa non è assicurato?
🗶 Non sono assicurabili i fabbricati che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
• con ubicazione al di fuori del territorio italiano;
• con una vetustà superiore ai 40 anni senza ristrutturazioni integrali degli impianti.
🗶 Il presente contratto in nessun caso opererà per il caso di eventi catastrofali: alluvione, terremoto, inondazione e allagamento.
🗶 Il presente contratto mai opererà per il caso di furto o di tentato furto.
Che cosa è assicurato?
Coperture:
Incendio:
✓ Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonica, caduta di ascensori o montacarichi, sviluppo di fumi, gas vapori fuoriusciti a seguito di guasti accidentali degli impianti tecnici esistenti, urti di veicoli stradali e natanti, demolire sgomberare trasportare e smaltire i residui del sinistro;
✓ guasti o danni cagionati per impedire o arrestare l’incendio o evento
assicurato.
✓ Le spese di perizia, di riprogettazione e oneri di urbanizzazione e la perdita dei canoni di locazione o il mancato godimento del fabbricato locato o abitato dall’Assicurato proprietario;
Ci sono limiti di copertura?
Tutte le garanzie non comprendono:
! atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
! eruzioni vulcaniche, terremoti (fatto salvo la sottoscrizione dell’apposita estensione “terremoto” alla copertura Incendio), maremoto, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, altri fenomeni naturali;
! sviluppo comunque insorto, controllato o no, d’energia nucleare o di radioattività;
! dolo dell'assicurato, del contraente o dei loro famigliari conviventi;
! danni dovuti a vizio di costruzione o difettosa installazione;
! da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
! danni o infortuni derivanti dall’azione, presenza e uso/manipolazione di amianto,
oggetti che lo contengano e asbesto.
! danni da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali.
! All’interno di ciascuna Sezione sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni
specifiche, meglio dettagliate nel DIP Aggiuntivo.
! Franchigie e scoperti diversi, specificati nelle singole sezioni delle diverse garanzie, meglio dettagliate nelle Condizioni di Assicurazione.
.
✓ Se acquistate le garanzie aggiuntive, si possono ricomprendere i danni causati da eventi atmosferici, sovraccarico di neve, eventi socio- politici.
RC verso Terzi (R.C.T.)
✓ L’Impresa si obbliga – fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza – a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato o alla conduzione delle parti comuni.
✓ L’assicurazione vale inoltre:
o per i rischi derivanti dagli spazi di pertinenza del fabbricato (c.d. parti comuni);
o per la responsabilità civile e atti dolosi compiuti da persone delle quali debba rispondere;
o per danni cagionati a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni di attività;
o per danni verificatisi durante l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, innovazioni, ampliamento, demolizioni, sopraelevazioni;
o per danni a idonei contenitori di rifiuti di proprietà di terzi, posti
nell’area di pertinenza del fabbricato;
o Danni a terzi da incendio: nei casi di responsabilità dell’Assicurato in conseguenza di incendio o di altro evento previsto dalla Sezione I, risponde secondo le Condizioni di Assicurazione e nei limiti del massimale di Responsabilità civile, dei danni cagionati a terzi – compresi i condomini/locatari – dall’evento suddetto ferma restando l'esclusione di cui all’art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.
✓ Se acquistata la garanzia aggiuntiva, si può comprendere la responsabilità civile da conduzione delle singole unità abitative.
RC verso Prestatori di Lavoro (R.C.O)
✓ L’Impresa si obbliga – fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza – a tenere indenne l’assicurato, purché in regola con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare, per capitali, interessi e spese, per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti.
Altri danni:
La presente garanzia è operativa solo se è stata sottoscritta la Sezione I Incendio e la Sezione II Responsabilità civile.
✓ Acqua condotta, comprese le spese per la ricerca e riparazione del guasto e i danni a terzi;
✓ Fenomeno elettrico;
✓ Vetri e cristalli.
Tutela legale
✓ L’Impresa si obbliga, ad assumere a proprio carico – fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza – il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale necessari per la tutela dei diritti dell’assicurato.
Dove vale la copertura?
✓ La copertura prevista per il presente contratto opera nel territorio della Repubblica Italiana.
✓ La sola sezione Tutela Legale vale nei paesi dell’Unione Europea, Repubblica Italiana, Svizzera, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per le vertenze di natura contrattuale mentre vale in tutti gli Stati d’Europa per le vertenze di natura extracontrattuale e penale.
Che obblighi ho?
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell’Indennizzo.
Il Contraente ha altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa.
Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del
caso.
Quando e come devo pagare?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c.
Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa.
Il premio è già comprensivo di imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’assicurazione ha validità annuale e – se stipulata con tacito rinnovo – alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell’altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
Come posso disdire la polizza?
Il Contraente potrà disdire la polizza, ove sita stata stipulata con tacito rinnovo, inviando all’Impresa una comunicazione a mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni (o quanto diversamente esplicitato nella appendice di polizza) dalla scadenza annuale contrattualmente prevista.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
Assicurazione Multirischi del Fabbricato
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Nobis Fabbricato Sereno
Versione del 01 Dicembre 2018 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) al xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 del’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Esercizio 2017
Bilancio approvato il 10/05/2018
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 38.516.840 di cui capitale sociale € 34.013.382, riserva di sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 4.103.076
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 124,67% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 262,98% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto esclusivamente alla giurisdizione italiana.
Che cosa è assicurato? | |
In merito alle Garanzie Incendio, RC verso terzi, RC verso Prestatori di Lavoro, Tutela legale e Altri danni ai beni, per quanto riguarda la loro formulazione base, non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Base Nobis Fabbricato Sereno. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Indicare l’opzione | Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Nobis Fabbricato Sereno. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
INCENDIO | |
Fabbricato | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Contenuto | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Eventi Sociopolitici | La presente opzione indennizza i danni materiali, diretti al Fabbricato assicurato descritto in polizza, causati esclusivamente da terrorismo e sabotaggio o avvenuti in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, compresi gli atti vandalici e dolosi avvenuti in occasione di tali eventi. |
Ordigni Esplosivi | La presente opzione indennizza i danni materiali e diretti cagionati al fabbricato descritto in polizza da esplosione e scoppio causato da ordigni esplosivi. |
Eventi Atmosferici | La presente opzione indennizza i danni materiali e diretti cagionati al fabbricato descritto in polizza da grandine, vento e quanto da esso trasportato, bagnamento dovuto a precipitazioni atmosferiche, sccumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi oggettivamente riscontrabili di cui sopra. |
Grandine | La presente opzione indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a serramenti compresi tapparelle, persiane e gelosie in materia plastica, ed a lastre di fibrocemento anche ecologico. |
Sovraccarico Neve | La presente opzione indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato, da crollo totale o parziale, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni da bagnamento allo stesso.Sono compresi inoltre i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del tetto che ne pregiudichino la stabilità, restando comunque esclusi quelli subiti dalle strutture in legno. |
ALTRI DANNI AI BENI | |
Acqua Condotta | La presente opzione indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato da fuoriuscita d’acqua a seguito di rottura accidentale di condutture ed impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento, tecnici e antincendio, compresi quelli interrati, grondaie e pluviali, pertinenti il fabbricato; da occlusione e rigurgito di condutture ed impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento pertinenti il fabbricato stesso; da occlusione e rigurgito di grondaie e pluviali pertinenti il fabbricato, conseguneti a neveve o grandine; da rottura causata da gelo di condutture pertinenti il fabbricato. Xxxxx a terzi : l’opzione vale anche ai danni subiti dal terzo a seguito degli eventi sopra descritti. Ricerca e riparazione del guasto : l’opzione a seguito di evento indennizzabile risarcisce, le spese sostenute per riparare o sostiuire le parti di condutture e dei relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento d’acqua, le spese necessarie per la demolizione e il ripristino delle parti del fabbricato. |
Fenomeno Elettrico | L’opzione indennizza i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, alle apparecchiature ed impianti elettrici, elettronici e meccanici installati e pronti all’uso e pertinenti all’attività assicurata. |
Vetri e Cristalli | La presente opzione indennizza i danni materiali e diretti per rotture di lastre piane e curve, fisse nella loro installazione o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, pertinenti agli ingressi, le scale ed altri vani di uso comune del Fabbricato assicurato. |
RESPONSABILITA’ CIVILE | |
Responsabilità civile verso terzi | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Responsabilità civile verso prestatori di Lavoro | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Responsabilità civile da conduzione delle singole unità abitative | L’opzione presta la sua copertura a favore dei conduttori dei locali adibiti esclusivamente ad abitazione, ufficio e/o studio professionale esistenti nel fabbricato assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quali civilmente responsabili. |
TUTELA LEGALE | |
Vertenze con condomini e/o conduttori e recupero spese condominiali | La presente opzione indennizza le vertenze che il Condominio instaura o subisce con condomini e/o conduttori per l’inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle volte al recupero delle spese condominiali di pertinenza di ciascun condominio pro millesimo di proprietà/conduzione. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
Ci sono limiti di copertura? | |||
Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base. Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia; per eventuali franchigie, scoperti e limiti si rimanda alle condizioni di polizza. | |||
Incendio Fabbricato e Contenuto | Non sono indennizzabili i danni : • causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato o delle persone delle quali debbano rispondere a norma di legge. • Se la polizza è stipulata da un condominio, in caso di atto doloso di un singolo condomino, non è indennizzabile la quota di danno relativa a quest'ultimo; • causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause accidentali; • verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, • purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; • causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane; • causati dagli apparecchi o dagli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto di materiale o mancata e/o parziale e/o tardiva manutenzione nei termini previste dalla vigente normativa; • verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia conseguenza diretta o indiretta di tali eventi; | ||
Eventi Sociopolitici | Non sono indennizzabili i danni : • da furto; • da imbrattamento; • verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità od in occasione di serrata; • avvenuti nel corso di occupazione, militare e non, che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi; • diretti o indiretti originati da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche, anche nel caso che tali circostanze siano conseguenza diretta o indiretta di atti di terrorismo; • subiti da lastre in vetro o cristallo. | ||
Ordigni Esplosivi | Non sono indennizzabili i danni causati dagli ordigni esplosivi conservati e/o manutenuti e/o trasportati e/o in qualunque modo giacenti all’interno del Fabbricato assicurato e/o all’interno delle sue pertinenze. | ||
Eventi Atmosferici | Non sono indennizzabili i danni causati da : • intasamento, traboccamento, rottura, rigurgito dei sistemi di scarico; • fuoriuscita – da qualunque fattore generata – dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali; • mareggiata, penetrazione di acqua marina; • formazione di xxxxxxxx, accumulo esterno di acqua; • gelo; • sovraccarico neve; • umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; • franamento, cedimento o smottamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra; Non sono indennizzabili i danni subiti da : • alberi, siepi, cespugli, coltivazioni floreali, coltivazioni agricole in genere; • recinzioni non in muratura, tettoie, insegne, lampioni, antenne, pannelli solari termici ed a cellule fotovoltaiche e simili installazioni esterne, tende esterne, beni all’aperto salvo serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; • vetrate e lucernari in genere a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto od alle pareti; • lastre di fibrocemento anche ecologico e manufatti di materia plastica per effetto di grandine; |
Sovraccarico Neve | Non sono indennizzabili i danni causati : • ai fabbricati non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo; • ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia); • ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto; • da tende esterne, serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica, insegne, antenne e consimili installazioni esterne nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve; • da gelo, ancorché conseguente all’evento coperto dalla presente garanzia. • da valanghe e slavine; | ||
Acqua Condotta | Non sono indennizzabili : • i danni da spargimento d’acqua causato da condutture: • installate all’esterno della costruzione o interrate; • installate in locali sprovvisti di riscaldamento oppure locali con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. | ||
Fenomeno Elettrico | Non sono indennizzabili i danni : • alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze elettriche scoperte ed ai fusibili; • causati da usura, manomissione o carenza di manutenzione; • dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente all’atto di stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; • ai trasformatori elettrici e generatori di corrente; • agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici. | ||
Vetri e Cristalli | Non sono indennizzabili i danni : • verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione, scioperi, sommesse, terrorismo; • che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano impiego di operai; • dovuti a vizio di costruzione o difettosa installazione nonché a rigature, segnature o scheggiature. | ||
Rc verso terzi e verso prestatori di lavoro | Non sono considerati terzi : • se conviventi: il coniuge/more uxorio, i parenti e gli affini dell’Assicurato; • quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore ad eccezione delle lesioni da egli stesso subite e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al primo punto; • le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, o rientranti nelle figure professionali previste dal D.Lgs. 10-09-2003 n. 276 (lavoratori distaccati o con contratto di somministrazione) subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi. Non sono indennizzabili : • da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; • da conduzione delle singole unità abitative; • derivanti dall’esercizio, da parte dell’Assicurato (inquilini, condomini o loro familiari) o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni; • Da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; • da furto; • alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; • comunque determinati direttamente o indirettamente dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell’amianto. |
Tutela Legale | Non sono indennizzabili : • danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; • gli oneri fiscali; • le spese, le competenze e gli onorari attinenti alle controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l’ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore); • le spese, le competenze e gli onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale o tributaria; • le spese, le competenze e gli onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato; • le spese, le competenze e gli onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni; • le spese, le competenze e gli onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta d’immobili, terreni e beni mobili registrati; • le spese, le competenze e gli onorari per controversie derivanti da contratti di locazione; • le spese, le competenze e gli onorari per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto); • le tasse di registro; • fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; • materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto negli articoli che precedono; • controversie e procedimenti relativi all’utilizzo e/o alla proprietà e/o alla conduzione e/o al possesso di veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere; • controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza; • vertenze con condomini o conduttori; • controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili; • vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; • controversie nei confronti della Società. | ||
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Per la garanzia “Tutela Legale” il Contraente e/o l’Assicurato devono avvisare telefonicamente la Centrale Operativa chiamando il numero verde 800.894148. Per le altre garanzia acquistate fa fede e riferimento quanto inserito nel Set Informativo. |
Assistenza diretta / in convenzione: si specifica che il contratto non prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. | |
Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il contraente/assicurato effetui dichiarazioni false o reticenti in sede di preventivazione e le confermi con la sottoscrizione del contratto, o ometta di comunicare all’impresa ogni variazione significativa, tali circostanze potrebbero pregiudicare in forma totale o parziale il pagamento del danno (indennizzo) da parte dell’Impresa. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa si obbliga a istruire il sinistro nel più breve tempo possibile, e sempre nel più breve tempo possibile, a provvedere alla liquidazione del danno a seguito della ricezione di tutta la documentazione necessaria e dell’accertamento del diritto all’indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento del premio in piu’ rate, con relativa applicazione di un onere aggiuntivo del 3%. L’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso. |
Rimborso | Non sono previsti rimborsi di premio per il prodotto Nobis Fabbricato Sereno. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il contatto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di almeno un anno ed è dovuto per intero, anche se sia stato concesso il pagamento rateale. Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza. Trascorsi ulteriori 15 giorni da tale termine, l’Impresa ha diritto di dichiarare, con lettera Raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto alla riscossione anche giudiziale dei premi scaduti antecedentemente. L’assicurazione sospesa riprende vigore, qualora l’Impresa non abbia dichiarato la risoluzione, dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all’intermediario al quale è assegnata la polizza o all’impresa. |
Sospensione | Non sono previste sospensioni per il prodotto Nobis Fabbricato Sereno. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto: 1. di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; 2. di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; 3. di utilizzare, a seguito della richiesta dell’Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; 4. nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell’impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center. |
Risoluzione | Ogni variazione al contratto sarà comunicata da parte dell’Impresa al contraente/assicurato, per tramite dell’Intermediario che ha in carico il contratto, entro 45 giorni dal rinnovo annuale del medesimo. L’assicurato, qualora non accettasse le nuove condizioni di premio e/o la somma assicurata proposta per l’annualità successiva, avrà facoltà, previa lettera raccomandata AR all’Impresa spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, di risolvere il contratto. |
ll presente contratto è rivolto a proprietari di Fabbricati civili, aventi le caratteristiche indicate nel DIP Base, per offrire loro una protezione verso gli accadimenti dannosi piu’ frequenti.
A chi è rivolto questo prodotto?
L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al
premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia di garanzie prescelte.
Costi d’intermediazione: in base alle garanzie acquistate e i relativi rami di appartenenza la quota media spettante all’Intermediario per il Ramo 8 (Incendio) è pari al 22,40%, per il Ramo 9 (Altri danni a beni) è pari al 9,67%, per il Ramo 13 (rc generale) è pari al 21,64%, per il Ramo 17 (Tutela legale) è pari al 24,69%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere | |
All’impresa assicuratrice | inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi | - Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, le controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
alternativi di risoluzione delle controversie |