SCHEMA DI CONTRATTO
Allegato 1
SCHEMA DI CONTRATTO
C.I.G. 57167077D9
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL TRATTAMENTO AUTOMATICO DELLE MONETE COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA
TRA
la BANCA D’ITALIA,
Istituto di Diritto Pubblico con sede legale in Roma,
Via Nazionale, 91 (C.F. 00997670583 - I.V.A. 00950501007)
(nel testo che segue, per brevità, “Banca”);
E
la ……………………………………………………………………
con sede legale in ………………………………………………,
(C.F. …………………… - partita I.V.A. ……………),
(nel testo che segue, per brevità, “Società”);
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura, e il relativo servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia della durata di 36 mesi, di n. 108 selezionatrici di monete.
Le selezionatrici dovranno avere le caratteristiche tecniche e di utilizzo indicate nel capitolato tecnico di cui all’Allegato A al presente contratto e saranno destinate alle Filiali della Banca nelle quantità e nei luoghi di destinazione indicati nel Piano delle assegnazioni riportato nell’Allegato B al presente contratto.
La fornitura di ciascuna selezionatrice comprende anche:
l’erogazione di corsi d’addestramento, in lingua italiana, all’uso della selezionatrice con particolare riguardo agli aspetti di safety, della durata di 5 ore lavorative per ciascuna selezionatrice fornita, da tenersi presso ciascuna delle Filiali indicate nel citato Allegato B. Le attività di addestramento dovranno essere verbalizzate;
la fornitura e l’installazione, durante il periodo di garanzia della durata di 36 mesi, degli eventuali aggiornamenti software e/o hardware realizzati per mantenere l’idoneità all’iscrizione nell’elenco dei dispositivi di cui al punto 5 del capitolato tecnico (Allegato A).
La Società si obbliga inoltre a:
corredare ciascuna attrezzatura dei manuali d’uso e manutenzione in lingua italiana, che saranno forniti sia in formato cartaceo (in duplice copia) sia in formato digitale (CD o DVD);
corredare le attrezzature della descrizione delle possibili microfermate a cui è soggetta la macchina con le previste azioni di ripristino;
consegnare un elenco recante le parti di ricambio e i materiali d’uso consigliati con le relative specifiche tecniche nonché, ove ricorra il caso, le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate nell’attrezzatura (fluidi, olii, grassi ecc.);
consegnare una dichiarazione, se non presente nei manuali dell’attrezzatura, circa i valori di rumorosità emessi in decibel;
consegnare una dichiarazione, se non presente nei manuali dell’attrezzatura, circa l’assenza all’interno della macchina di amianto e/o altri materiali riconosciuti cancerogeni;
garantire, eventualmente con idonea dichiarazione della Società costruttrice, l’impegno a realizzare gli aggiornamenti software e/o hardware eventualmente necessari per mantenere l’idoneità all’iscrizione nell’elenco dei dispositivi di cui al punto 5 del capitolato tecnico (Allegato A) per un periodo di almeno 10 anni, successivi alla consegna delle selezionatrici;
garantire, eventualmente con idonea dichiarazione della Società costruttrice, la fornitura delle parti di ricambio, dei materiali soggetti a usura nonché dei materiali consumabili, ove utilizzati, per un periodo di almeno 10 anni, successivi alla consegna delle selezionatrici;
fornire le specifiche tecniche dei materiali di consumo.
ART. 2 – DURATA
Il presente contratto ha durata dalla data di stipula fino al termine del periodo di garanzia, assistenza tecnica e eventuali aggiornamenti software e/o hardware delle apparecchiature. Tale termine, unico per tutte le apparecchiature, è fissato alla scadenza del periodo di 36 mesi, decorrenti dalla data di completamento della fornitura dell’ultimo esemplare. Restano fermi gli ulteriori obblighi in capo alla Società previsti al precedente art. 1.
ART. 3 – RECESSO
La Banca ha facoltà di recedere in qualunque tempo dal contratto mediante un preavviso scritto di almeno 20 giorni. In tal caso la Società avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite oltre al riconoscimento del ventesimo dell’importo delle prestazioni non eseguite. Il ventesimo dell’importo delle prestazioni non eseguite sarà calcolato sulla differenza tra il corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 7 e l’ammontare delle prestazioni eseguite.
ART. 4 – MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE
La consegna, la messa in esercizio delle attrezzature e l’erogazione dei corsi di addestramento nelle quantità e nei luoghi di destinazione indicati nel citato Allegato B (che potrà anche avvenire per scaglioni) dovranno essere completate entro la fine del corrente anno 2014.
La fornitura andrà resa franco di imballo, trasporto sino al sito finale d’installazione, assicurazione durante il trasporto sino al sito finale d’installazione, disimballaggio, installazione e addestramento del personale interessato secondo le condizioni del presente contratto. La Società dovrà altresì provvedere al ritiro e allo smaltimento degli imballi e dei relativi residui, in qualità di produttore del rifiuto ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.
Modalità e orari delle consegne dovranno essere concordati con la Segreteria delle Strutture destinatarie e con il Servizio Cassa generale, da contattare almeno con cinque giorni di anticipo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 16:20.
La Banca si riserva la facoltà di eseguire controlli in uscita sugli automezzi impiegati dalla Società, o da eventuali trasportatori terzi, nelle aree di pertinenza della Banca stessa.
Durante il periodo di vigenza contrattuale la Banca si riserva la facoltà di trasferire le apparecchiature tra le proprie Strutture informandone la Società.
ART. 5 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ
La Società s’impegna a:
garantire l’onestà, l’affidabilità e la correttezza di comportamento del personale adibito allo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto. Il personale tecnico impegnato nel servizio di assistenza tecnica dovrà essere di provata capacità ed esperienza, numericamente sufficiente a garantire l’effettuazione degli interventi manutentivi a regola d’arte e nei termini contrattualmente fissati;
non adibire al servizio di assistenza tecnica, né mantenervi, il personale che la Banca, a proprio insindacabile giudizio, non ritenesse di suo gradimento; resta inteso che gli addetti al servizio medesimo dovranno uniformarsi alle prescrizioni della vigente normativa in materia di accessi agli stabili della Banca (essere muniti di tesserino personale di riconoscimento fornito dalla Banca ovvero altra autorizzazione equivalente con i dati anagrafici completi e il nome della Società); il predetto personale si intende autorizzato ad accedere ai locali interessati sotto la diretta sorveglianza degli incaricati della Banca; sarà inoltre a carico della Società, in qualità di produttore del rifiuto ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, il ritiro e lo smaltimento dei materiali di ricambio eventualmente sostituiti nell’esercizio del servizio di assistenza tecnica;
far pervenire preventivamente alla Banca, con specifico elenco, le generalità, la qualifica e gli estremi di un valido documento di riconoscimento riguardante il personale che per la prestazione oggetto del presente contratto dovesse accedere all’interno di aree di Banca; analogamente andranno tempestivamente segnalate alla Banca eventuali variazioni al suddetto elenco. Tali comunicazioni andranno inviate alla Banca d’Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxx, nonché alle Filiali assegnatarie delle attrezzature; al personale eventualmente segnalato, che dovrà accedere ai locali della Banca, andrà consegnata copia dell’Allegato C al presente contratto contenente l’informativa di cui al D. Lgs. n. 196/2003 relativa al trattamento dei dati di pertinenza dei suddetti soggetti effettuato dalla Banca;
eseguire la prestazione con propria organizzazione ovvero, ove del caso, con organizzazione della società subappaltatrice, nel rispetto delle regole e delle norme di buona tecnica;
servirsi esclusivamente di personale e mezzi propri e non consentirne l’uso al personale della Banca o di altre Ditte; nel caso in cui la Società chieda, a titolo di collaborazione, di mettere a sua disposizione personale o mezzi della Banca, dichiara fin d’ora di manlevare la Banca stessa da eventuali responsabilità che dovessero essere fatte valere per eventi pregiudizievoli che dovessero accadere per tali utilizzi. Resta in ogni caso a carico della Società la responsabilità per qualunque pregiudizio e/o danno che il proprio personale possa arrecare alla Banca, al personale di questa o ai terzi quando è presente nei locali della Banca stessa per l’esecuzione della prestazione. La Banca non assume alcuna responsabilità per la custodia, ove consentita, presso i propri locali di beni (attrezzature, materiali di consumo, ecc.) appartenenti alla Società;
provvedere, a propria cura e spese, al pagamento di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge relativi ai dipendenti adibiti all’esecuzione della commessa e alla corresponsione agli stessi di un trattamento normativo e economico in piena conformità alle leggi e ai contratti collettivi nazionali ed integrativi di categoria; la Banca effettuerà i controlli sulla regolarità contributiva e fiscale previsti dal successivo art. 7;
consentire alla Banca l’esecuzione di qualsiasi controllo sullo svolgimento delle attività che potrà effettuarsi con le modalità ritenute più opportune e sugli automezzi impiegati nelle aree di pertinenza della Banca stessa;
comunicare tempestivamente alla Banca ogni modifica degli assetti proprietari, della struttura e degli organi tecnici e amministrativi della Società nonché produrre in tali casi le pertinenti dichiarazioni sostitutive;
assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), adottando ed osservando nell’effettuazione delle prestazioni tutte le misure di prevenzione e protezione previste da leggi e regolamenti nonché le cautele imposte da norme di comune prudenza, sollevando la Banca da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In particolare la Società dovrà:
esaminare la documentazione fornita dalla Banca relativa ai piani di sicurezza e di emergenza;
dare la massima diffusione e conoscenza, tra il personale adibito alla commessa, alle informazioni circa le misure di prevenzione e di emergenza e alle indicazioni in ordine alle modalità di evacuazione degli stabili in caso di emergenza. In proposito dovrà essere consegnata ad ogni lavoratore interessato una copia delle schede che verranno fornite dalla Banca;
non lasciare incustoditi, nell’esecuzione delle prestazioni, macchine, attrezzature, materiali infiammabili, sostanze pericolose, apparecchiature in tensione o che possano provocare possibili deflagrazioni senza preventiva autorizzazione dell’Unità presso cui viene effettuato l’intervento;
assicurare che i materiali e le apparecchiature - così come le loro modalità d’impiego - siano pienamente rispondenti alle norme di legge, alle disposizioni riguardanti l’igiene e la sicurezza del lavoro e alle norme antincendio vigenti in Italia;
assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine si impegna a:
comunicare alla Banca tempestivamente, e comunque non oltre i 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso (cfr. fac-simile di comunicazione di cui all’Allegato D al presente contratto). Nel caso di conti correnti già esistenti, la Società si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 6 – GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA
La Società s’impegna a garantire per trentasei (36) mesi decorrenti dalla data di completamento della fornitura dell’ultimo esemplare ( cfr. art. 2 del presente contratto) che la merce fornita sia esente da difetti di fabbricazione e/o di funzionamento.
Nel periodo di garanzia la Società dovrà assicurare, senza oneri per la Banca (es. manodopera, trasferte, diritti di chiamata/uscita del tecnico, ecc.), direttamente o tramite società subappaltatrice, gli interventi di manutenzione preventiva e correttiva.
Per gli interventi di manutenzione preventiva e correttiva la Società si obbliga a uniformarsi alle prescrizioni della Banca per quanto concerne il giorno e l’ora per lo svolgimento delle prestazioni, che di regola dovranno essere eseguite nel normale orario di lavoro (dalle ore 8,30 alle ore 16,30) tutti i giorni ad esclusione del sabato, della domenica e delle festività infrasettimanali, salvo diverse esigenze manifestate dalle Unità della Banca assegnatarie delle selezionatrici.
In occasione dell’espletamento di qualsiasi intervento sulle apparecchiature, sia preventivo che correttivo, la Società dovrà compilare il rapporto tecnico di cui all’Allegato E al presente contratto, riportandovi anche la dizione “manutenzione preventiva” o “manutenzione correttiva”. Tali rapporti, su cui dovrà essere attestata la piena funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza delle attrezzature, dovranno essere prodotti in tre esemplari, sottoscritti dal tecnico della Società e controfirmati dal responsabile dell’Unità della Banca assegnataria dell’attrezzatura. Un esemplare dei predetti rapporti sarà consegnato alla citata Unità della Banca, mentre gli altri due esemplari dovranno essere trattenuti dalla Società che provvederà ad allegarne uno alla fattura trasmessa alla Banca. La Banca si riserva di verificare, sulla base dei relativi rapporti tecnici, i requisiti prestazionali indicati nell’ambito del capitolato tecnico (Allegato A), per un arco temporale pari a dodici mesi dalla data di consegna dell’apparecchiatura. Ove i valori riscontrati non dovessero rientrare nei limiti stabiliti, la Banca si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione dell’attrezzatura.
La Società dovrà garantire, in qualità di produttore del rifiuto ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, il corretto smaltimento di eventuali parti sostituite nel corso delle manutenzioni, sia preventive che correttive, ove queste non fossero diversamente utilizzabili.
ART. 6.1 – MANUTENZIONE PREVENTIVA
Per manutenzione preventiva1 delle apparecchiature s’intende l’esecuzione delle attività periodiche secondo quanto previsto dal costruttore delle macchine e riportato negli appositi manuali d’uso e manutenzione.
ART. 6.2 - MANUTENZIONE CORRETTIVA
Per manutenzione correttiva2 delle apparecchiature s’intende il recupero della piena funzionalità delle apparecchiature tramite la riparazione o sostituzione delle parti difettose.
Le manutenzioni correttive saranno richieste dalla Banca tramite l’invio di un fax al numero che la Società dovrà indicare. La Società dovrà intervenire entro 2 giorni lavorativi dalla data di invio del fax di richiesta d’intervento e dovrà ripristinare la funzionalità dell’apparecchiatura entro 2 giorni lavorativi dalla data d’invio del predetto fax di richiesta d’intervento, senza alcun onere per la Banca.
Nel caso in cui, per ripristinare l’efficienza delle apparecchiature si renda necessario il trasferimento di una o più apparecchiature al di fuori dei locali della Banca, ogni spesa (di trasporto, imballo, assicurazione ecc.) connessa al citato spostamento e alla successiva riallocazione presso l’Unità interessata sarà a completo carico della Società.
Durante gli interventi le macchine oggetto del presente contratto saranno messe a disposizione esclusiva dei tecnici incaricati del servizio di assistenza tecnica.
ART. 6.3 - SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE
Le operazioni di manutenzione non dovranno alterare in alcun modo le condizioni preesistenti di sicurezza sul lavoro e le dotazioni di sicurezza realizzate dal produttore delle apparecchiature o aggiunte successivamente su richiesta della Banca.
In occasione di ogni intervento manutentivo, preventivo o correttivo, la Società dovrà verificare la funzionalità dei dispositivi di sicurezza eventualmente coinvolti nell’intervento al fine di mantenere la perfetta rispondenza delle attrezzature alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, segnalando immediatamente alla Banca eventuali anomalie o malfunzionamenti. Le attrezzature saranno rese disponibili solo se tali verifiche avranno dato esito positivo, il risultato andrà dichiarato nei rapporti d’intervento. Qualora si verifichi un guasto di un componente di sicurezza, questo dovrà essere ripristinato prima di rimettere in servizio la macchina.
La sostituzione di componenti di sicurezza dovrà essere effettuata con altri componenti dotati di dichiarazione di conformità equivalente nel rispetto del funzionamento globale dell’apparecchiatura e della vigente legislazione. Tale dichiarazione dovrà essere consegnata al Titolare della Divisione Gestione Servizi di Pagamento della Filiale assegnataria delle attrezzature, o al suo sostituto.
Nel caso fossero utilizzati all’interno delle attrezzature prodotti etichettati nelle categorie irritanti, nocivi, tossici, corrosivi o infiammabili, la Società s’impegna a trasmettere alla Banca le relative schede merceologiche e di sicurezza. La Banca si riserva la facoltà di vietare l’impiego di determinati prodotti o di fissare l’adozione di particolari criteri per il loro utilizzo.
ART. 7 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il corrispettivo complessivo relativo alle prestazioni di cui all’art. 1 del presente contratto – comprensivo degli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza pari a euro 2.160,00 – è pari a euro ................ al netto dell’IVA. I costi relativi alla sicurezza da rischio specifico o aziendale connessi con l’esecuzione della commessa sono pari a euro …………….
Il corrispettivo complessivo indicato al comma 1 sarà così suddiviso:
una quota pari al 85% dell’importo complessivo, ripartita in n. 108 rate ciascuna da erogarsi per la fornitura della singola attrezzatura, previa verifica della regolare esecuzione delle attività di: consegna, installazione, fornitura della documentazione accessoria ed erogazione delle attività di addestramento, secondo quanto previsto all’art. 1 del presente contratto;
una quota pari al 5% dell’importo complessivo al termine del primo anno di garanzia e assistenza tecnica e previa relativa verifica di conformità delle prestazioni, da svolgersi entro 30 giorni da ciascun termine citato;
una quota pari al 5% dell’importo complessivo al termine del secondo anno di garanzia e assistenza tecnica e previa relativa verifica di conformità delle prestazioni, da svolgersi entro 30 giorni da ciascun termine citato;
una quota pari al restante 5% dell’importo complessivo al termine dell’ultimo anno di garanzia e assistenza tecnica, previo rilascio del certificato di verifica di conformità (cfr. art. 14 delle presente contratto).
Il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di fatture intestate a Banca d’Italia – Servizio Banconote – Divisione Approvvigionamenti, Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx e inviate allo stesso indirizzo.
La liquidazione del corrispettivo sarà subordinata:
all’esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, recante norme in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
alla regolarità della posizione della Società risultante dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) acquisito dalla Banca.
Le suddette verifiche saranno effettuate anche nei confronti della Società straniera che ha dichiarato, al momento della sottoscrizione del contratto, di avvalersi di una sede stabile o rappresentanza fiscale in Italia e di fatturare in base al codice fiscale, partita IVA rilasciati in Italia nonché di impiegare nell’esecuzione del contratto personale iscritto agli enti previdenziali e assicurativi italiani (INPS e INAIL), anche temporaneamente distaccato alle proprie dipendenze ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 207/2010.
A garanzia dei suddetti obblighi contributivi e ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 su ogni fattura liquidata verrà applicata una ritenuta pari allo 0,50% dell’importo della fattura, al netto dell’IVA. Le ritenute saranno svincolate a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità (cfr. art. 14 del presente contratto) e previa acquisizione del DURC. Nell’ipotesi in cui dal DURC emergano inadempienze a carico della Società, troverà applicazione l’art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.
La liquidazione del corrispettivo sarà inoltre subordinata al previo espletamento delle verifiche di conformità di cui agli artt. 317-318 del D.P.R. n. 207/2010. Quella relativa all’ultima fattura è subordinata altresì al rilascio del certificato di verifica di conformità (cfr art. 14 del presente contratto) di cui all’art. 322 del citato D.P.R.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c dedicato comunicato alla Banca prima del relativo utilizzo ai sensi del precedente art. 5 lett. j):
entro trenta giorni dalla data di ricezione delle fatture, apposta dal centro di protocollo della Banca, qualora sia già accertata la regolare esecuzione di ciascuna fornitura ordinata;
entro trenta giorni dalla data di accertamento della regolare esecuzione di ciascuna fornitura ordinata, qualora la ricezione della fattura sia avvenuta prima di tale data.
I bonifici per l’estero saranno effettuati con riparto delle spese tra ordinante e beneficiario secondo le misure stabilite dalla rispettive banche (clausola SHA).
Gli oneri fiscali sono a carico della Banca.
ART. 8 – CLAUSOLE PENALI
La Banca si riserva la facoltà di applicare penali giornaliere crescenti in funzione dell’ampiezza del ritardo nel completamento delle attività di consegna, messa in esercizio delle attrezzature ed erogazione dell’addestramento, previsto entro la fine dell’anno 2014 (cfr. art. 4 del presente contratto), così determinate:
dal 10° al 30° giorno di ritardo, 0,3 per mille rispetto al valore del contratto;
dal 31° al 60° giorno di ritardo, 0,7 per mille rispetto al valore del contratto;
oltre il 60° giorno di ritardo, 1 per mille rispetto al valore del contratto.
La Banca si riserva di applicare una penale pari a euro 60,00 al giorno in caso di ritardo rispetto ai tempi di ripristino dell’efficienza delle apparecchiature.
La Società è tenuta a notificare alla Banca l’inizio e la cessazione di qualunque fatto e/o avvenimento giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o impedimento nell’esecuzione del contratto.
L’ammontare complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% dell’importo contrattuale.
Il credito derivante dall’applicazione delle penali potrà essere in tutto o in parte compensato dalla Banca con il corrispettivo dovuto alla Società per le prestazioni contrattuali.
Xxxxx ferma la possibilità di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo seguente e, in ogni caso, di chiedere il risarcimento dei danni da inadempimento.
ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E ALTRE CAUSE DI RISOLUZIONE
La Banca si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto, senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per la Società diritti o pretese di sorta all’infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite e fermi restando l’obbligo del risarcimento dei danni subiti dalla Banca e il diritto della Banca di escutere la garanzia di cui al successivo art. 10, qualora:
si verifichino inadempimenti nella esecuzione delle prestazioni che comportino complessivamente l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto;
la Società risulti inadempiente agli obblighi di cui all’art. 5 lett. a), c), f) e i);
si verifichi il caso previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 (DURC negativo per 2 volte consecutive);
intervenga il fallimento o altra procedura concorsuale anche stragiudiziale;
una o più delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalla Società risultino non veritiere;
si verifichino i casi previsti dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 (adozione nei confronti dell’appaltatore di provvedimento definitivo di applicazione di misure di prevenzione ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, frodi o violazione di obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro).
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., costituisce altresì causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento ad esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Per l’inadempimento di qualsiasi altro obbligo nascente dal presente contratto, resta salva la facoltà per la Banca di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 Cod. Civ., salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Dell’esercizio della facoltà di risoluzione nei casi sopra indicati la Banca darà comunicazione con raccomandata A.R. o con strumenti elettronici equivalenti.
ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto o al medesimo correlati ai sensi di legge, la Società costituisce in favore della Banca la cauzione definitiva prevista dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 rilasciata da ………………………………… per un importo di euro …………………………… Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto. Resta fermo in ogni caso il diritto della Banca al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
La garanzia sarà progressivamente svincolata, a misura dell’avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito, con le modalità di cui al comma 3 dell’art. 113 del citato Decreto.
L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato dopo la verifica da parte della Banca del rispetto degli obblighi nascenti dal contratto o a esso correlati ai sensi di legge e a seguito del rilascio alla Società del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 322 del D.P.R. n. 207/2010 al termine del periodo di garanzia e assistenza tecnica.
ART. 11 - RISARCIMENTO DANNI E ASSICURAZIONE
La Società assume ogni responsabilità connessa con la fornitura e il servizio di garanzia e assistenza tecnica delle attrezzature oggetto del presente contratto ed è tenuta all’osservanza di tutte le leggi, le norme e i regolamenti vigenti in materia.
La Società assume a proprio carico l’onere di risarcire ogni eventuale danno che possa derivare, per colpa o dolo propri o del personale impiegato nell’esecuzione del contratto, alla Banca, ai dipendenti di questa, ai terzi nonché alle cose di sua proprietà e pertinenza, con espressa esclusione della Banca da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
A copertura dei cennati rischi la Società assume l’obbligo di stipulare con una primaria Impresa operante nel settore, ove non già posseduta e prima della sottoscrizione del presente contratto, una polizza di assicurazione che dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto stesso e dovrà avere un massimale non inferiore a euro ……………………………………………, pari al 5% dell’importo del contratto con un minimo di 500.000 euro. Ove la Società disponga già di una polizza di assicurazione, dovrà trasmettere specifica appendice di integrazione riferita al presente contratto.
La Società è tenuta a fornire, ad ogni scadenza, copia della quietanza di pagamento dei relativi premi e ad adempiere agli obblighi derivanti dalla polizza di assicurazione.
ART. 12 – SUBAPPALTO
(da inserire nel caso in cui la Società non abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto)
Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto in quanto non dichiarato in sede di offerta.
* * *
(da inserire, con gli opportuni adattamenti, se la Società abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto3)
La Società, ai sensi e nei limiti previsti all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., potrà avvalersi del subappalto per l’esecuzione delle seguenti prestazioni:----------------------. Al riguardo potrà avvalersi della Società ------------------.
L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali della Società, che rimane in ogni caso responsabile nei confronti della Banca per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Banca medesima da ogni pretesa dei subappaltatori nonché da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività subappaltate.
La Società è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Banca o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
Si applicano al subappaltatore le norme in materia del personale di cui all’art. 5 del presente contratto.
La Banca provvederà, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. La Società dovrà comunicare alla Banca la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E LIMITI ALLA CESSIONE DEI CREDITI A TERZI
E’ vietata la cessione del contratto fatto salvo quanto previsto all’art. 116 del D.Lgs n. 163/2006.
La cessione dei crediti della Società nascenti dal presente contratto è consentita e opponibile alla Banca nei limiti e con le forme stabiliti dall’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.
ART. 14 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
La Banca avvierà la verifica di conformità entro venti giorni dalla scadenza del periodo di garanzia delle attrezzature oggetto della fornitura e la concluderà non oltre sessanta giorni dalla scadenza del periodo di garanzia delle attrezzature oggetto della fornitura.
Nel caso in cui tale verifica abbia esito positivo, verrà rilasciato alla Società il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 322 del D.P.R. n. 207/2010.
ART. 15 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è ……………………. Allo stesso competono le verifiche di conformità in corso di esecuzione di cui all’art. 317 del D.P.R. n. 207/2010.
ART. 16 – RISERVATEZZA
La Società fa obbligo ai propri dipendenti di mantenere riservati i dati e le informazioni riguardanti qualunque attività della Banca, di cui venga a conoscenza nell’ambito della fornitura delle attrezzature e del relativo servizio di assistenza tecnica, senza divulgarli in alcun modo e utilizzarli a qualsiasi titolo per fini diversi da quelli strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
La Società tratterà con la massima riservatezza il materiale, le informazioni e la documentazione ricevuta dalla Banca e prenderà tutte le misure necessarie per evitare l’accesso a tale documentazione e informazioni da parte di terzi. A questo fine la Società dovrà contenere al minimo il numero di persone con accesso a tali informazioni/documentazione e dovrà espressamente informare tale personale delle esigenze di riservatezza.
Il suddetto impegno di riservatezza si intende esteso oltre il periodo di validità del presente contratto.
ART. 17 – DUVRI
Per le prestazioni d’installazione e assistenza tecnica durante il periodo di garanzia è accluso al presente contratto il Documento unico di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze, c.d. D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008) di cui all’Allegato F al presente contratto, che indica le misure necessarie ad eliminare i rischi da interferenze. Le contromisure che la Società s’impegna a porre in essere sono esclusivamente quelle indicate nello schema n. 1 “installazione/manutenzione macchinari e attrezzature” e non quelle riferite ad altre attività, accluse solo a titolo di informativa.
Ove nel corso della vigenza contrattuale dovessero essere censiti nuovi rischi da interferenze, si procederà all’aggiornamento del DUVRI che, nella nuova versione, diverrà parte integrante del presente contratto.
Per le prestazioni relative all’installazione e all’assistenza tecnica, gli oneri della sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono compresi nel corrispettivo di cui al precedente art. 7 e sono pari a euro 2.160,00.
ART. 18 - COMUNICAZIONI
Tutta la corrispondenza riconducibile al presente contratto, ivi incluse le fatture, dovrà riportare il Codice Identificativo Gara (CIG) 57167077D9 e il riferimento al numero dell’ordine con il quale viene commissionata la fornitura dell’attrezzatura.
ART. 19 – FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Per ogni controversia inerente al presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
ART. 20 – ALLEGATI
Il presente contratto è corredato dai seguenti documenti:
Allegato A: Capitolato tecnico;
Allegato B: Piano delle assegnazioni;
Allegato C: Informativa per il personale della Società ai fini dell’accesso nei locali della Banca;
Allegato D: Comunicazione riguardante il conto corrente dedicato ex legge n. 136/2010 e s.m.i.;
Allegato E: Fac-simile rapporto di intervento tecnico;
Allegato F: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze – DUVRI.
Data
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
Per accettazione
TIMBRO DELLA SOCIETA’E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE
(O DI PERSONA MUNITA DI SPECIFICI POTERI DI FIRMA)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 del cod. civ., la Società dichiara di approvare specificamente le previsioni di cui ai seguenti articoli:
Art. 1, comma 4 – Oggetto;
Art. 2 – Durata;
Art. 3 – Recesso;
Art. 5, lett. j - Obblighi della Società;
Art. 7 - Corrispettivo, fatturazione e pagamenti;
Art. 8 - Clausole penali;
Art. 9 - Clausola risolutiva espressa e altre cause di risoluzione;
Art. 12 – Subappalto;
Art. 13 - Divieto di cessione del contratto e limiti alla cessione dei crediti a terzi;
Art. 19 - Foro competente e legge applicabile.
Data
Per accettazione
TIMBRO DELLA SOCIETA’E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE
(O DI PERSONA MUNITA DI SPECIFICI POTERI DI FIRMA)
1 Per manutenzione preventiva, in base alla norma UNI 10147, si intendono tutte le attività di pulizia, revisione, sostituzione e riparazione dei materiali prima che nei componenti si manifestino i guasti, eseguite ad intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti, volte a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento delle apparecchiature.
2 Per manutenzione correttiva, in base alla norma UNI 10147, si intendono tutte le attività eseguite a seguito della rilevazione di un’avaria e volte a riportare un’entità nello stato in cui possa eseguire la funzione richiesta attraverso un intervento di riparazione, sostituzione o revisione, effettuato solo a guasto avvenuto.
3 L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
- che la Società, in sede di offerta, abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;
- che il subappalto non superi complessivamente il 30% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006;
- che la Società provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Banca almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;
- che, al momento del deposito del contratto di subappalto, la Società trasmetta la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
- che il subappaltatore sia in possesso dell’idoneità tecnico-professionale relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro (art. 26, comma 1, lettera a, punto 2, del D.Lgs. 81/2008).
La Società che si avvalga del subappalto deve altresì allegare la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con la Società subappaltatrice.
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