CAPITOLATO TECNICO
CAPITOLATO TECNICO
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
RCA LIBRO MATRICOLA
La presente polizza è stipulata tra il Contraente
A.S.L. VC |
Corso M. Abbiate 21 – 13100 VERCELLI |
P.IVA: 0181111020 |
N. CIG 80855452D0 |
e la Compagnia di Assicurazione
Nome……………… |
Via …………………. |
C.F / P. IVA: ………………. |
……………………. |
Durata del contratto
dalle ore 24.00 del | 31.12.2019 |
alle ore 24.00 del | 31.12.2022 |
SEZIONE I - DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si deve intendere per:
ACCESSORIO | Parte secondaria e/o complementare, aggiunta per migliorare la funzionalità del mezzo sotto il profilo della sicurezza o del comfort. |
AMMINISTRAZIONE E/O ENTE | L’Ente pubblico, contraente assicurato. |
ASSICURATO | L’Ente contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l’assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto. |
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza. |
ATTREZZATURA E APPARECCHIATURA PARTICOLARE | Attrezzo, strumento, utensile o macchinario necessario per svolgere un’attività aggiuntiva a quella propria del mezzo. |
CONDUCENTE | La persona fisica alla guida del veicolo. |
CONTRAENTE | L’A.S.L. VC che stipula l’assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti. |
DEGRADO | Deprezzamento dovuto all’età o allo stato di conservazione del mezzo. |
DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA | Il certificato di assicurazione e, se compreso, il contrassegno. |
FRANCHIGIA | L'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'assicurato. |
SOCIETÀ/COMPAGNIA/ASSICURATORI | La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio. |
INDENNIZZO/INDENNITÀ | La somma dovuta dalla società all'assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro. |
INTERMEDIARIO/BROKER | L’intermediario iscritto al R.U.I. ai sensi del D.Lgs. 209/2005, incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell’amministrazione cui è affidata la gestione e l’esecuzione dell’assicurazione |
LEGGE | Il decreto legislativo n. 209 del 9 settembre 2005 relativo all’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni. |
MEZZO/VEICOLO | Veicolo identificato in polizza. |
OPTIONAL | Accessorio fornito dalla casa costruttrice all’atto dell’acquisto, con supplemento al prezzo base. |
POLIZZA | Il documento che prova il contratto di assicurazione. |
PREMIO | Somma dovuta dal contraente alla società, comprensiva del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte. |
PROPRIETARIO | L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. |
REGOLAMENTO | I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni. |
TARIFFA | La tariffa della società, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto. |
SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
1. DURATA DELL’ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA
La presente polizza ha validità dalle ore 24.00 del 31.12.2019 alle ore 24,00 del 31.12.2022 fatto salvo la facoltà da parte della stazione appaltante, entro i sessanta giorni antecedenti la data di scadenza, di esercitare l’opzione di proroga di 180 giorni. Tale proroga verrà concessa obbligatoriamente previo pagamento di un premio addizionale pro rata con previsione di massimale aggregato pari al rateo pro tempore della proroga.
L’assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancoraeseguite.
2. RECESSO ANTICIPATO ANNUALE
È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza ad ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 120 giorni prima di ogni scadenza annuale.
3. PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza. Il contraente pagherà all’intermediario incaricato:
▪ entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
▪ entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
▪ entro 60 giorni dalla data di emissione delle appendici, l’importo conteggiato nelle medesime.
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.
4. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Qualora la società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
5. MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Qualunque modifica del contratto non è valida se non risulta da apposita appendice sottoscritta dalle parti.
6. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile, unicamente in caso di dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
7. VARIAZIONE DEL RISCHIO
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal contraente alla società entro 30 giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente ai sensi dell’art. 1897 codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall’annualità successiva.
8. REVISIONE DEL PREZZO
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’articolo VARIAZIONI DI RISCHIO, la società, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’assicurazione, potrà segnalare al contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’art. VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
Il contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo art. RECESSO.
9. RECESSO
In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la società può recedere dal contratto di assicurazione.
Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla società ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
10. DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1 del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.
11. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la società ed il contraente devono essere fatte, per il tramite dell’intermediario, per iscritto, a mezzo di lettera, e-mail.
12. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali ed il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.
13. CLAUSOLA BROKER
Il contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.Lgs. n. 209/05 e ss.mm.ii.
Il contraente e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della società nella misura del 4,99% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla società.
Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra parte, anche ai fini dell’articolo 1913 codice civile.
14. INTERAZIONE DI CLAUSOLE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Le condizioni di cui al presente capitolato speciale di polizza derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione della polizza emessa dalla società, comprese le condizioni generali di assicurazione, sempre che le prime risultino più favorevoli nei confronti dell’amministrazione. Non potranno, pertanto, essere tenute in considerazione condizioni di polizza che risultino in contrasto con quanto disciplinato dal presente capitolato.
Ciò premesso, si conviene che, in caso di dubbio, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal codice civile.
15. FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l'esecuzione dell’assicurazione è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il contraente, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche o integrazioni.
16. COASSICURAZIONE E DELEGA (NELL'EVENTUALITÀ DI COASSICURAZIONE)
In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato.
In caso di coassicurazione la società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l’intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.
La società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare al contraente/assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.
Con la sottoscrizione della presente polizza le società coassicuratrici danno mandato alla società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla polizza, xxx comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all’incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici.
17. ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA
L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. al contraente/assicurato o per i quali lo stesso, pur non essendo intestatario al P.R.A., abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali del contraente/assicurato.
L’indicazione dei veicoli assicurati è effettuata nel libro matricola riportante per ciascun veicolo:
▪ marca e modello;
▪ numero di targa;
▪ tipo veicolo;
▪ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico;
▪ anno di prima immatricolazione;
▪ valore assicurato;
▪ tariffa applicata e classe di merito;
▪ data di inclusione ed eventuale data di esclusione;
oltre alle necessarie indicazioni per la determinazione degli importi di premio.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in essere, di cui al presente contratto. Per i mezzi appartenenti al settore auto le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito.
Sono ammesse sostituzioni nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione dei veicoli purché:
▪ le esclusioni e le inclusioni siano contestuali;
▪ i veicoli oggetto dell’operazione appartengano allo stesso settore/tipo mezzo.
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione della documentazione assicurativa.
In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli, l’assicurato, per il tramite dell’intermediario, darà comunicazione scritta alla società che si impegna a dare efficacia alla copertura assicurativa o alla esclusione dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale comunicazione, salvo diversa indicazione da parte dell'amministrazione, o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla società del certificato e del contrassegno.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio deve essere effettuata, dalla società, per ogni periodo d’assicurazione, entro 120 giorni dal termine del periodo stesso.
Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dalla contraente per la rata successiva, dovranno essere versate nei termini previsti dall’art. 3.
PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE, decorrenti
dalla data di ricevimento da parte del contraente del relativo documento correttamente emesso dalla società. Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.
SEZIONE III – RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)
18. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La società assicura, in conformità alla normativa vigente, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore descritti nell'elenco di cui all’allegato tabulato auto.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile derivante dal trasporto di persone ex art. 1681 del codice civile.
L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e/o lo stazionamento in aree private e derivanti dall’occasionale impiego di lame spartineve.
L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.
Qualora la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con un numero di telaio, l’assicurazione copre la responsabilità civile per danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
19. BENI ASSICURATI
I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - di proprietà o in uso o locazione all'amministrazione.
Le specifiche tecniche del parco veicoli sono riportati nell’elenco di cui all’allegato tabulato auto.
20. ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. La società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
L’assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio; nel caso trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma, del codice civile, la società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati. Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla società: la società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
21. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO E DELLA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA
In caso di sostituzione del contratto con veicolo appartenente allo stesso settore tariffario, è mantenuta - ferma la scadenza annuale del contratto sostituito - la classe di merito alla quale il veicolo stesso era assegnato. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato (o del locatario nel caso di contratti di leasing).
Qualora si debba procedere alla sostituzione della documentazione assicurativa, la società provvederà in merito con impegno della contraente alla restituzione di quelli sostituiti.
Qualora si debba procedere al rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dalla vigente normativa.
22. ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
In base al nuovo regolamento IVASS n. 9/2015 non è più previsto l’invio cartaceo al contraente dell'attestato di rischio, come indicato ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo n. 209/2005. Pertanto, ai fini dell’aggiudicazione della presente assicurazione, le compagnie assicurative acquisiscono direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso all’apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell’IVASS. Le informazioni relative ai mezzi assicurati per accedere alla banca dati sono quelli rilevabili dall’elenco pubblicato o fornito dal contraente in esecuzione della procedura di gara o affidamento diretto di cui alla presente polizza.
23. MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI R.C.A.
La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla società, tramite l’intermediario, entro 30 giorni dalla data dell’evento o da quando il contraente, per il tramite degli uffici preposti, ne sia venuto a conoscenza e conterrà l’indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l’evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute.
La denuncia del sinistro può essere redatta sul modulo constatazione amichevole di incidente e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro cosi come richiesto nel modulo stesso.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 codice civile).
Per quel che concerne il risarcimento del danno, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni, agli art. 137 e seguenti.
24. GESTIONE DELLE VERTENZE
In caso di sinistro, la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro l’assicurato è assunta direttamente dalla società, la quale agisce in nome e per conto dello stesso assicurato, che è tenuto a prestare la propria collaborazione.
Il legale sarà scelto dalla società in comune accordo con l’assicurato; in caso di disaccordo, è facoltà dell’assicurato nominare un legale di sua fiducia, residente nella località in cui ha sede l’autorità giudiziaria competente, da affiancare al legale della società.
In ogni caso, le spese di difesa restano a carico della società nel limite del quarto del massimale assicurato.
Qualora l’interesse della società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.
25. MASSIMALI DI GARANZIA
I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la società presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose o animali di loro proprietà.
Nel rispetto dell’art. 128 del Codice delle Assicurazioni e ss.mm.ii., per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per i massimali sotto indicati.
Per tutti i veicoli l’assicurazione è prestata per un massimale complessivo di € 7.290.000,00 per sinistro o in alternativa all’eventuale maggiore importo risultante dall’offerta tecnica della società aggiudicataria del servizio, suddivisi in:
• nel caso di danni a persone: € 6.070.000,00 per sinistro o in alternativa all’eventuale maggiore importo risultante dall’offerta tecnica della società aggiudicataria del servizio indipendentemente dal numero delle vittime;
• nel caso di danni a cose: € 1.220.000,00 per sinistro o in alternativa all’eventuale maggiore importo risultante dall’offerta tecnica della società aggiudicataria del servizio indipendentemente dal numero dei danneggiati.
Qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della società.
Si precisa che qualora venissero stabiliti, mediante emanazione di apposite norme, massimali minimi obbligatori superiori a quelli sopra indicati, gli stessi si intenderanno automaticamente adeguati a dette norme.
PRECISAZIONE VEICOLI A MOTORE ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE CATEGORIE M2 E M3
Qualora il contraente/assicurato dovesse includere nel libro matricola veicoli a motore adibiti al trasporto di persone
classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell’art. 47 del Codice della Strada e ss.mm.ii., la società applicherà il massimale minimo previsto dall’art. 128 comma 1, lett. b-bis del Codice delle Assicurazioni e ss.mm.ii.
Si applicherà il massimale complessivo previsto dalla presente polizza per tutti gli altri veicoli qualora fosse superiore al massimale minimo che la normativa prescrive per le summenzionate categorie M2 e M3.
26. PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI
La società inoltre assicura, sulla base delle condizioni integrative di cui alla SEZIONE IV, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle condizioni integrative di cui alla SEZIONE IV.
27. FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUS
La presente assicurazione è stipulata nella forma bonus/malus, valevole per i veicoli indicati nella tabella riepilogativa.
Tale forma tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione come sotto definiti e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base ai regolamenti vigenti e, per quanto dagli stessi non previsto, secondo le tabelle approvate della società ed allegate al contratto stesso.
Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
▪ il primo periodo inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
▪ i periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito in base in base ai Regolamenti vigenti e, per quanto dagli stessi non previsto, secondo le tabelle di regole evolutive della società e allegati al contratto stesso.
Il contraente ha facoltà di evitare la maggiorazione di premio e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla società, all’atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per uno o più sinistri cagionati dall’assicurato nel periodo di osservazione; in tal caso il sinistro o sinistri riportati non saranno riportati nell’attestazione dello stato di rischio.
Tale facoltà è consentita anche nel caso in cui il contraente o la società abbiano formulato regolare disdetta al contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i., il contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi direttamente, o tramite l’ausilio dell’intermediario, alla “Stanza di compensazione” istituita presso la CONSAP. Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. 209/2005, il contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi alla società.
28. TARIFFA FISSA
Qualora l’assicurazione sia prestata con tariffa a premio fisso, lo stesso deve intendersi valevole per i veicoli indicati nella tabella riepilogativa.
Si intendono applicate le disposizioni che risultano nel Regolamento Ivass n. 4/2006 e ss. mm. ii e relativi allegati.
29. ESCLUSIONI E RIVALSA
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; l'assicurazione conserva invece pienamente la propria validità:
▪ se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'assicurato, o se la stessa non è stata rinnovata, a patto che sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza;
▪ se il conducente alla guida dei veicoli, per i quali è richiesta la patente di servizio e utilizzati per le prove, sia iscritto al corso organizzato da soggetti pubblici o privati regolarmente autorizzati, propedeutico al sostenimento dell'esame per l'ottenimento della patente speciale, così come risulta dagli atti della contraente e dalla dichiarazione in tal senso sottoscritta dal Comandante della Polizia Municipale dell'Ente in cui il cui conducente presta servizio. La società rinuncia altresì a rivalersi durante l'esame. Si conviene la piena validità della copertura assicurativa per i soggetti che hanno superato positivamente l'esame abilitativo per il conseguimento della patente di servizio rilasciata ai sensi dell'art. 139 Codice della Strada, ma che non hanno ancora ricevuto il documento.
b) nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l’utilizzo;
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
f) nel caso di danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
g) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144, comma secondo del D.Lgs. 209/2005, la società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
SEZIONE IV - GARANZIE INTEGRATIVE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI
30. RIMORCHI – RISCHIO STATICO
L’assicurazione copre la responsabilità civile per i danni causati dal rimorchio purché sia in circolazione e agganciato al veicolo.
La garanzia vale anche per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
31. RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONI E RIVALSA la società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nel caso in cui il veicolo o il natante assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona:
a) che abbia già superato con esito favorevole sia l’esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida;
b) con patente scaduta il cui xxxxxxx sia stato già richiesto;
c) con patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo.
Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro:
▪ 12 mesi dalla data dell’esame o della richiesta di rinnovo per i casi di cui alle lettere a) e b);
▪ 3 mesi dalla data del sinistro per il caso di cui alla lettera c).
la società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abiliti alla guida del veicolo o del natante assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore.
32. RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI
La società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'assicurato e dei trasportati.
33. RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA PER GUIDA NON ABILITATA E PER DANNI DA
TRASPORTO NON CONFORME
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONI E RIVALSA, la società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti dell’assicurato, nell’eventualità che il veicolo o il natante sia guidato, al momento del sinistro, da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.
Analogamente, la società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa nei confronti dell’ assicurato nel caso di danni subiti da terzi trasportati qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, o in caso di sovraccarico di persone.
Restano confermati i diritti di rivalsa che la società avesse titolo a sostenere nei confronti del conducente.
La garanzia non opera nel caso in cui l’assicurato fosse a conoscenza della situazione da cui ha origine il diritto di rivalsa.
A parziale deroga, si conviene la piena validità della copertura assicurativa per i soggetti che ai sensi del D.M. 11 agosto 2004 n. 246 hanno superato positivamente l'esame abilitativo per il conseguimento della patente di servizio rilasciata ai sensi dell'art. 139 Codice della Strada, ma che non hanno ancora ricevuto il documento.
34. RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA PER DANNI PROVOCATI DA CONDUCENTE IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L’INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONI E RIVALSA, la società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti del conducente e dell’assicurato nel caso in cui il veicolo od il natante sia guidato, al momento del sinistro, da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.
35. OPERAZIONI CARICO E SCARICO
La società assicura la responsabilità del contraente e/o dell’assicurato i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, ancorché eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.
Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
36. VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP
La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.
37. RICORSO TERZI
La società risponde dei danni diretti e materiali cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze gassose o liquide.
Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'assicurato, fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo.
La società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella tabella limiti – scoperti
- franchigie.
38. INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A integrazione della copertura assicurativa responsabilità civile obbligatoria relativa alla circolazione del veicolo e a parziale deroga dell’articolo RICORSO TERZI, la società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora il medesimo si trovi o non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell’ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria, del suolo, da parte delle sostanze indicate.
La presente estensione non vale:
▪ qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia per la responsabilità civile obbligatoria prestata dalla società;
▪ per i danni a cose di terzi che l’assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo;
▪ per danni conseguenti a operazioni di riempimento e svuotamento dei serbatoi del carburante del vicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
▪ se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali nei confronti del contraente dalla Xxxxx;
▪ per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il contraente, se tali danni siano occorsi durante la prestazione di lavoro e/o servizio.
I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia responsabilità civile obbligatoria prestata dalla società.
SEZIONE V – CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
39. GARANZIE PRESTATE
La società indennizza i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie, per le quali siano stati corrisposti i relativi premi, fino alla concorrenza dei capitali o massimali indicati in polizza.
40. BENI ASSICURATI
I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - di proprietà o in uso o locazione all'amministrazione.
Le specifiche tecniche e le garanzie richieste sono riportate nell’elenco di cui all’allegato tabulato auto.
41. ESCLUSIONI C.V.T.
L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b) verificatisi in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
42. MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI C.V.T.
La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla società, tramite l’intermediario, entro 30 giorni dalla data dell’evento o da quando l’amministrazione ne sia venuta a conoscenza e conterrà l’indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l’evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, il contraente e/o l'assicurato devono presentare l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso.
43. LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL VEICOLO – NOMINA DEI PERITI – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
La liquidazione del danno al veicolo ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero – quando una di queste lo richieda – mediante periti nominati rispettivamente dalla società e dal contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l’amministrazione.
I periti devono:
1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.
I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza o dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
I periti decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito: la spesa del terzo perito è a carico della società e del contraente in parti uguali.
Il contraente conferisce alla società la facoltà di liquidare anche la quota delle spese del terzo perito a proprio carico con compensazione prelevandola dall'indennizzo spettantegli.
Verificata l’operatività della garanzia e concordato il danno, la società provvede al pagamento dell’indennizzo entro trenta giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari e, in caso di furto totale senza ritrovamento, a condizione che l’assicurato, a richiesta della società, abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l’estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A.(Pubblico Registro Automobilistico).
La società, sia in caso di furto parziale o totale che di rapina, ha facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere eccezionalmente il certificato di chiusa istruttoria.
44. RIPARAZIONI – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della società, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
La società può concordare con l’assicurato di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.
In tal caso deve darne comunicazione all’assicurato entro il termine di cui sopra.
45. OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del veicolo danneggiato; per le relative spese si applica l’art. 1914 del codice civile.
L’assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.
46. DETERMINAZIONE DELL’ AMMONTARE DEL DANNO
In caso di sinistro totale l’ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro.
Per valore commerciale, si intende il valore riportato dalle quotazioni Eurotax o Quattroruote dell’ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione.
In caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, come valore commerciale si intenderà quello della quotazione di mercato.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., ove l’assicurato la tenga a suo carico, e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
Sono comunque escluse dall’indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni e/o ripristini.
Sono compresi gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli, sempre che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.
In caso di perdita totale del veicolo o di danno parziale avvenuti entro 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione la determinazione dell'ammontare del danno viene effettuata senza tenere conto del degrado d'uso qualora la somma assicurata, compresa l’I.V.A., sia pari al prezzo di acquisto del veicolo risultante dalla relativa fattura.
In caso di perdita totale del veicolo avvenuta oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione, la società indennizzerà, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale, come sopra definito, del veicolo al momento del sinistro.
In caso di danno parziale del veicolo avvenuta oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione, la società indennizzerà, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale, come sopra definito, del veicolo al momento del sinistro, e verrà applicato il degrado d’uso sulle parti usurabili.
Sia in caso di danno totale che parziale la società corrisponderà all'assicurato l'indennizzo con deduzione, sul danno risarcibile, dell'eventuale scoperto indicato in polizza.
47. ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO
La società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso.
48. SCOPERTO E FRANCHIGIA
Non sono previsti deducibili (franchigie e scoperti).
49. GARANZIA INCENDIO
OGGETTO DELLA GARANZIA
La società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo
assicurato, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, nonché a seguito di azione del fulmine (anche senza successivo incendio) e per caduta di aeromobili e/o corpi volanti in genere, loro parti o cose da essi trasportate.
DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
S’intendono compresi in garanzia gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente installati sul veicolo assicurato,
sempre che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.
La società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all’atto dell’acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal contraente con copertura All Risks Elettronica.
Nel caso di “veicolo composito”, composto cioè da “veicolo motrice” e “veicolo rimorchio”, le garanzie prestate si intendono valide solo per il “veicolo motrice”.
Le garanzie prestate si intendono valide unicamente per il “veicolo rimorchio” se il contratto è relativo alla garanzia di cui all’ articolo RIMORCHI – RISCHIO STATICO e identifica il rimorchio stesso.
INCENDIO DA EVENTI SOCIOPOLITICI
La società indennizza i danni da incendio, esplosione e scoppio del veicolo assicurato verificatisi in occasione di tumulti
popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
Si precisa che, ad integrazione di quanto previsto dall’ articolo MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI A.R.D., in caso di sinistro, l’assicurato dovrà fare denuncia alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo inoltrandone copia alla società, tramite l’intermediario, vistata dall’Autorità stessa. Relativamente ai danni avvenuti nei paesi esteri, la denuncia deve essere presentata - oltreché all’Autorità Pubblica dello Stato ove l’evento si è verificato - anche presso l’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo ove ha sede l’amministrazione.
ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONI A.R.D. i danni causati da
semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.
50. GARANZIE FURTO E RAPINA
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo
a seguito di furto totale o parziale (consumato o tentato), di estorsione e di rapina. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti.
DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
S’intendono compresi in garanzia gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente installati sul veicolo assicurato,
sempre che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.
La società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all’atto dell’acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono esclusI gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal contraente con copertura All Risks Elettronica.
Nel caso di “veicolo composito”, composto cioè da “veicolo motrice” e “veicolo rimorchio”, le garanzie prestate si intendono valide solo per il “veicolo motrice”.
Le garanzie prestate si intendono valide unicamente per il “veicolo rimorchio” se il contratto è relativo alla garanzia di cui all’ articolo RIMORCHI – RISCHIO STATICO e identifica il rimorchio stesso.
MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
Si precisa che, ad integrazione di quanto previsto dall’ articolo MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI A.R.D.,
unitamente alla denuncia di xxxxx, dovrà essere inoltrata alla società, per il tramite dell’intermediario, copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, vistata dall’Autorità stessa. Relativamente ai furti avvenuti nei paesi esteri, la denuncia del danno deve essere presentata - oltre che all’Autorità Pubblica dello Stato ove l’evento si è verificato - anche presso l’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo ove ha sede l’amministrazione.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO
In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata
all’Autorità di Pubblica Sicurezza e il contraente deve darne notizia alla società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.
Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.
La società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.
RECUPERO DELLE COSE RUBATE
L’assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informare la società.
Qualora il recupero del veicolo si verifichi prima del pagamento dell’indennizzo, la società risponde soltanto dei danni eventualmente subiti in conseguenza diretta del furto. In caso di recupero dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato si obbliga a rilasciare alla società la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l’indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi.
L’assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto verrà ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l’indennizzo precedentemente pagato.
DANNI DA SCASSO
La società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti da effrazione o scasso subiti dal veicolo nell’esecuzione o
nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all’interno del veicolo suddetto. Il capitale assicurato nonché l’eventuale scoperto/franchigia è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina. Si precisa che, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI A.R.D., unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla società, per il tramite dell’intermediario, copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, vistata dall’Autorità stessa.
APPROPRIAZIONE INDEBITA
La società si obbliga a indennizzare l’assicurato delle perdite a lui derivate dall’appropriazione indebita del veicolo
commessa dai suoi dipendenti a condizione che:
▪ tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell’assicurazione;
▪ la società sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
▪ l’assicurato non addivenga, senza il consenso della società, a transazioni con il dipendente infedele;
▪ il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.
Il capitale assicurato nonché l’eventuale scoperto/franchigia è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina. Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore commerciale del veicolo sottratto, con esclusione dei lucri mancati. Si precisa che, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI A.R.D., unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla società, per il tramite dell’intermediario, copia della querela presentata ai sensi dell’art. 646 del Codice Penale.
51. EVENTI SOCIOPOLITICI - ATTI VANDALICI
La società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di danneggiamenti arrecati da terzi per atti di vandalismo od a seguito di danni prodotti in occasione di atti dolosi, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.
La società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all’atto dell’acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal contraente con copertura All Risks Elettronica
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore indicato per ciascun veicolo. Relativamente ai danni avvenuti nei paesi esteri, la denuncia deve essere presentata - oltreché all’Autorità Pubblica dello Stato ove l’evento si verificato - anche presso l’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo ove ha sede l’amministrazione.
52. EVENTI NATURALI
La società si obbliga, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza in conseguenza di grandine, tempeste, uragani, trombe d’aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, terremoti ed eruzioni vulcaniche.
La società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all’atto dell’acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal contraente con copertura All Risks Elettronica.
53. COLLISIONE
La società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza in conseguenza di collisione con veicoli identificati. L’assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti il veicolo.
La società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all’atto dell’acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal contraente con copertura All Risks Elettronica.
54. KASKO
La società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza in conseguenza di
▪ collisione con altri veicoli, persone e/o animali;
▪ urto contro qualsiasi ostacolo;
▪ ribaltamento;
▪ uscita di strada.
L’assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti il veicolo.
La società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all’atto dell’acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono esclusi gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal contraente con copertura All Risks Elettronica.
SEZIONE VI – GARANZIE ACCESSORIE
55. SPESE PER CONTRASSEGNO, TASSA DI PROPRIETÀ, SPESE DI IMMATRICOLAZIONE
La garanzia opera in tutti i casi in cui l’assicurato perda la disponibilità del veicolo descritto in polizza in conseguenza di furto o rapina totali oppure di distruzione totale a seguito d’incendio o danni accidentali o incidente della circolazione con responsabilità del conducente.
La società si obbliga:
▪ a corrispondere all’assicurato un importo pari a 1/360 del premio netto annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo, per ogni giorno intercorrente tra la data dell’evento e quella relativa alla scadenza indicata sul certificato di assicurazione e, in ogni caso, non oltre la data di comunicazione dell’Autorità circa l’eventuale ritrovamento del veicolo o quella della sospensione della garanzia di R.C.A.;
▪ a corrispondere all’assicurato un importo pari 1/360 di quanto versato per tassa di proprietà (escluse eventuali soprattasse) per ogni giorno intercorrente tra la data dell’evento e la scadenza del periodo di validità in atto;
▪ a rimborsare all’assicurato, fino alla concorrenza dell’importo di € 500,00 le spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l’immatricolazione e per il passaggio di proprietà di altro veicolo similare, escluse quelle relative a variazione di Provincia.
La garanzia non opera qualora l’assicurato non esibisca idoneo certificato comprovante la perdita di possesso del veicolo.
56. CRISTALLI
La società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a rimborsare all’assicurato le spese documentate sostenute per la riparazione o sostituzione dei cristalli (anteriori, posteriori e laterali) installati sul veicolo a seguito di rottura determinata da cause accidentali. La garanzia è prestata fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella limiti – scoperti franchigie.
La garanzia non comprende:
▪ rigature, segnature e simili;
▪ i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli;
▪ i danni derivanti ai cristalli a seguito di operazioni di applicazione o rimozione.
57. SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA
La società rimborsa le spese sostenute relative ai danni all’interno del veicolo ed agli indumenti del conducente determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi per fatto non connesso ad eventi di circolazione.
Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall’autorità competente.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella [LSF].
58. BAGAGLI
La società si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale con responsabilità del conducente, che comporti la perdita totale del veicolo descritto in polizza.
La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell’assicurato e dei trasportati intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale che - per loro naturale destinazione - i viaggiatori recano con sé, esclusi denaro, preziosi e titoli.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella [LSF].
59. RIPRISTINO DOTAZIONI DI SICUREZZA
La società rimborsa le spese sostenute per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza ed i dispositivi antincendio, in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad incidente della circolazione, fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella [LSF].
60. SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLE CHIAVI
La società rimborsa le spese sostenute a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura/chiusura del veicolo o per lo sbloccaggio e il ripristino del sistema antifurto, fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella [LSF]. La garanzia è operativa a condizione che l’assicurato abbia denunciato il fatto alle Autorità.
61. SPESE DI DISSEQUESTRO
La società, in caso di sequestro del veicolo da parte dell’Autorità Giudiziaria a seguito di incidente di circolazione, rimborsa sino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella limiti – scoperti franchigie le spese di dissequestro, comprovate da specifica documentazione
62. SPESE DI PARCHEGGIO
La società rimborsa le spese per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall’Autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, dal giorno del ritrovamento a quella dell’avvenuta comunicazione all’assicurato, fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella limiti – scoperti franchigie.
La società rimborsa altresì le spese sostenute per la custodia del veicolo, sequestrato con provvedimento dell’autorità adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione, nell’attesa di ottenerne lo svincolo, fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella limiti – scoperti franchigie.
SEZIONE VII - ASSISTENZA
63. DEFINIZIONI ASSISTENZA
Nel testo che segue, a integrazione di quanto descritto alla SEZIONE I - DEFINIZIONI, si deve intendere per:
Centrale Operativa: la struttura costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni previste in polizza.
Estensione territoriale: Italia (compresa Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Principato di Monaco, Slovenia, Svizzera, Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C. Auto per lo stesso veicolo.
Guasto: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali e comunque tali da rendere il veicolo non marciante.
Infortunio: sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili e che sia connesso alla circolazione del veicolo.
Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato, nel momento del bisogno, da parte della società, tramite la Centrale Operativa, in caso di sinistro.
64. VALIDITÀ DELLA GARANZIA
Entro i limiti ed alle condizioni tutte del contratto, le prestazioni di assistenza si intendono valide per:
▪ l’assistenza ai veicoli – per il veicolo assicurato in polizza nonché per l’eventuale rimorchio campeggio o roulotte;
▪ l’assistenza alle persone – nei confronti degli assicurati a seguito del verificarsi di eventi connessi alla circolazione del veicolo assicurato.
65. LIMITI DI ESPOSIZIONE
I massimali indicati per ogni singola prestazione debbono intendersi comprensivi di imposte ed altri oneri di legge.
66. AVVISO DI SINISTRO
Per aver diritto alle prestazioni garantite l’assicurato, appena verificatosi il sinistro, ne deve dare comunicazione immediata esclusivamente alla Centrale Operativa ai seguenti numeri:
▪ dall’Italia: [numero di telefono]
▪ dall’estero: [numero di telefono]
fornendo tutti gli elementi che verranno richiesti dall’operatore, in particolare i dati identificativi della persona, l’indirizzo, il recapito telefonico e il tipo di assistenza richiesto.
67. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’assicurato, o per negligenza di questi, la società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.
68. RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE
La società si riserva il diritto di chiedere il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione delle prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
69. ESCLUSIONI ASSISTENZA
Sono esclusi i danni verificatisi a seguito di:
a) partecipazione a gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
b) stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi;
c) terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
d) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e) dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
f) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
Relativamente alle prestazioni di cui all’articolo SOCCORSO STRADALE e all’articolo RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE DALL’ESTERO, i veicoli superiori a m. 2,80 di altezza potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento dell'assistenza e la stessa non essere erogata.
70. SOCCORSO STRADALE
Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, la Centrale Operativa procura direttamente all'assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice, tenendo la società a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di € 500,00 per sinistro e per veicolo. Qualora il veicolo immobilizzato abbia al traino roulotte o rimorchio, la Centrale Operativa provvederà al trasporto degli stessi fino all’officina ove è stato trasportato il veicolo trainante. La società terrà a proprio carico il relativo costo nell’ambito del massimale indicato, mentre le spese di custodia della roulotte o del rimorchio sono a carico dell’assicurato. Le eventuali eccedenze restano a carico dell'assicurato. Sono a carico dell'assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente, il guasto o l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).
La società inoltre terrà a proprio carico fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella limiti – scoperti - franchigie il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità.
71. RECUPERO DEI VEICOLO FUORI STRADA
Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella limiti – scoperti - franchigie. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'assicurato. Sono a carico dell'assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
72. AUTO IN SOSTITUZIONE IN ITALIA (PRESTAZIONE EROGATA SOLO IN ITALIA)
Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata o il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre otto ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, oppure in caso di furto totale o rapina totale, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'assicurato, con spese a carico della società, un'auto di 1200 cc di cilindrata per un massimo di 3 giorni con percorrenza illimitata.
Restano sempre a carico dell'assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'assicurato. La prestazione non è operante per:
▪ immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
▪ operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
▪ immobilizzo di roulotte e rimorchi.
Le prestazioni che seguono sono operanti quando il sinistro si verifica a oltre 20 km dal comune di residenza o dalla sede dell’assicurato.
73. SPESE D'ALBERGO
Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato, e nel caso in cui vi sia una roulotte al traino, questa diventi inabitabile, e ciò comporti una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la società direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella limiti – scoperti – franchigie.
La prestazione non è cumulabile con la prestazione di cui al successivo articolo RIENTRO DEI PASSEGGERI / PROSECUZIONE DEL VIAGGIO.
74. RIENTRO DEI PASSEGGERI / PROSECUZIONE DEL VIAGGIO
Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato per una riparazione che richieda oltre otto ore di manodopera e due giorni di immobilizzo in Italia o cinque giorni all'estero, nonché in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Centrale Operativa mette in condizione gli assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione, nel limite del costo massimo che dovrebbe sostenere per il loro rientro, oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
▪ un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
▪ limitatamente a sinistri verificatisi in Italia, un veicolo ad uso privato senza autista di 1200 cc di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore, per il tempo necessario al rientro e comunque per un massimo di due giorni. Restano sempre a carico dell’assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'assicurato. La società terrà a proprio carico le relative spese.
75. AUTISTA A DISPOSIZIONE
Qualora l'assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per un infortunio o decesso a seguito di incidente stradale e nessuno degli eventuali passeggeri è in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa mette a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'assicurato, secondo l'itinerario più breve. La società terrà a proprio carico le spese dell'autista.
Sono a carico dell'assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.). La prestazione viene fornita a condizione che il veicolo sia in buono stato, funzionante e non presenti anomalie in contrasto con il Codice della Strada.
76. VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO
Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato per una riparazione che richieda oltre otto ore di manodopera e due giorni di immobilizzo in Italia e cinque all'estero, oppure in caso di furto o rapina o sia stato ritrovato nei due mesi successivi al fatto stesso, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo.
77. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
Qualora in conseguenza di sinistro l'assicurato debba sostenere delle spese impreviste in relazione al sinistro e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'assicurato, di fatture fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella limiti – scoperti - franchigie. L'assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.
78. RIMPATRIO SANITARIO
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'assicurato:
▪ aereo sanitario;
▪ aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
▪ treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
▪ autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese dell’Impresa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei. La società, qualora abbia provveduto al rientro dell'assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione:
le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
79. RIENTRO CON UN FAMILIARE
Qualora sia possibile, in caso di rientro sanitario dell'assicurato in base alle condizioni della prestazione di cui all’articolo RIMPATRIO SANITARIO, la Centrale Operativa provvede, previo parere medico della stessa, a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il "rientro sanitario" un familiare dell'assicurato, presente sul posto. La società terrà a proprio carico il relativo costo.
La società, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell'assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
80. VIAGGIO DI UN FAMILIARE
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l'assicurato sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni e nessuna delle persone presenti sul posto possa rimanere, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare dell'assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'assicurato ricoverato. La società terrà a proprio carico il relativo costo.
81. RIENTRO SALMA
Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'assicurato sia deceduto, la Centrale Operativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo l’Impresa a proprio carico le relative spese. La Centrale Operativa provvederà inoltre al rientro degli altri assicurati, qualora non fosse possibile il loro rientro con il mezzo inizialmente previsto.
Qualora le disposizioni locali impongano l’inumazione provvisoria o definitiva sul posto e nessun familiare si trovi già sul posto, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare dell'assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l’assicurato deceduto.
La società terrà a proprio carico le spese per il viaggio nonché quelle per il soggiorno del familiare, queste ultimo fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella limiti – scoperti - franchigie.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.
82. RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l'assicurato in viaggio debba rientrare alla residenza prima della data che aveva programmato, con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto a causa di avvenuto decesso di un familiare in Italia: coniuge, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, come da data risultante su certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, la Centrale Operativa organizzerà, tenendo la società a proprio carico le relative spese, il viaggio in treno, prima classe, o in aereo, classe economica, fino al luogo dove è deceduto in Italia il familiare o al luogo ove il familiare deceduto viene inumato.
83. SPESE DI RIMPATRIO O TRASPORTO DEGLI ALTRI ASSICURATI
Qualora la prestazione di una delle garanzie sopra elencate impedisse agli altri assicurati di rientrare alla propria abitazione in Italia con il veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvederà a organizzarne il rientro tenendo le spese a proprio carico.
84. INVIO DEI PEZZI DI RICAMBIO ALL’ESTERO
Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede a inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
Al rientro dal viaggio l'assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della società.
85. RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE DALL’ESTERO
Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a cinque giorni lavorativi e almeno otto ore di manodopera, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nei due mesi successivi il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato e necessiti di riparazioni con i tempi prima specificati, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso sono a carico della società. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'assicurato.
Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.
L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'assicurato.
86. SPESE DI CUSTODIA ALL’ESTERO
Qualora la Centrale Operativa abbia organizzato il rimpatrio del veicolo, in base alle condizioni di cui al precedente articolo RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE DALL’ESTERO, la società terrà a proprio carico le spese di giacenza del veicolo all’estero dalla data di richiesta del rimpatrio fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella limiti – scoperti - franchigie.
87. ABBANDONO LEGALE DEL VEICOLO ALL’ESTERO
In alternativa alla prestazione di cui all’articolo RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE DALL’ESTERO, la Centrale Operativa provvederà a organizzare la demolizione del veicolo e eventualmente, qualora ciò non fosse possibile in loco, al trasporto dello stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione.
La società terrà a proprio carico le relative spese.
88. ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE ALL’ESTERO
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa, qualora l'assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella limiti – scoperti - franchigie.
89. ANTICIPO SPESE LEGALI ALL’ESTERO
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa, qualora l'assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella limiti – scoperti - franchigie.
90. ANTICIPO DELLE SPESE MEDICHE, CHIRURGICHE, FARMACEUTICHE ED OSPEDALIERE
Qualora l'assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse, la Centrale Operativa anticiperà, per conto dell'assicurato, il pagamento delle fatture fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella limiti – scoperti - franchigie.
91. ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni.
Tutte le prestazioni non possono essere fornite, per ciascun veicolo, più di 3 volte per tipo entro ciascun anno di validità del servizio stesso.
La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni.
Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
L'assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Centrale Operativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.
Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'assicurato e a condizione che l'assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro trenta giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del codice civile, all'assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.
92. ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 ai seguenti numeri:
▪ dall’Italia: [numero di telefono]
▪ dall’estero: [numero di telefono]
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
▪ il tipo di assistenza di cui necessita
▪ nome e cognome
▪ numero di targa del veicolo
▪ indirizzo del luogo in cui si trova
▪ il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.
Per la conclusione dell’assistenza la Centrale Operativa potrà richiedere all'assicurato gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese eventualmente sostenute ed autorizzate dalla Centrale Operativa stessa.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
SEZIONE VII – TUTELA LEGALE
93. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico nel limite di € 15.000,00 per veicolo assicurato ed alle condizioni di seguito indicate l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al Contraente e/o al conducente (se autorizzato dal Contraente) del veicolo indicato in polizza allo scopo di:
- ottenere risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1917 del Codice Civile, 3°comma;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente. Esse sono:
a) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese le spese per la costituzione di parte civile;
b) le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
c) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo indicato in polizza, in caso di sequestro disposto a fini probatori dell'Autorità Giudiziaria (sempreché il provvedimento sia conseguente ad incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia;
e) le spese processuali a carico dell’assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l’assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione.
La garanzia non comprende:
- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale solo in caso di condanna a titolo di dolo;
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.).
L'assicurazione non è operante:
- se il veicolo indicato in polizza non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione;
- se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.
94. DENUNCIA DEL SINISTRO
Unitamente alla denuncia il Contraente e/o l'assicurato è tenuto a fornire alla società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.
In ogni caso deve trasmettere alla società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.
95. GESTIONE DEL SINISTRO
Il contraente e/o l'assicurato, dopo aver fatto alla società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla società.
La società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.
Il contraente e/o l'assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della società pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
Deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto, tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla società.
Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la società tiene indenne il contraente e/o l'assicurato limitatamente ai primi due tentativi sempreché il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito all'oggetto dell'assicurazione.
Relativamente alle spese per il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente, qualora l’assicurato non vi provveda direttamente, la società si riserva la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale l’assicurato stesso dovrà conferire il mandato, l’incarico di presentare alla competente Autorità il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente. Le relative spese saranno a carico della società.
In caso di disaccordo tra il contraente e/o l'assicurato e la società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.
Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale sia l'esito dell'arbitrato. La società avvertirà il contraente e/o l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
TABELLA LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE [LSF]
I valori sono espressi in Euro
GARANZIA | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO/MINIMO DI SCOPERTO | LIMITE DI INDENNIZZO |
Sezione IV – Garanzie integrative della responsabilità civile obbligatoria | |||
Ricorso terzi | - | - | 300.000 per sinistro |
Sezione V – Norme specifiche che regolano l’assicurazione auto rischi diversi | |||
Incendio | - | - | |
Incendio da eventi sociopolitici | - | - | |
Furto e rapina | - | - | |
Eventi sociopolitici – atti vandalici | 10% min | € 250,00 | |
Eventi naturali | 10% min | € 250,00 | |
Collisione | - | - | |
Kasko | - | - | |
Sezione VI – Altre garanzie auto rischi diversi | |||
Spese per contrassegno, tassa di proprietà, spese di immatricolazione | 500 per sinistro | ||
Cristalli | 1.000 per sinistro | ||
Soccorso vittime della strada | 500 per sinistro | ||
Bagagli | 500 per sinistro | ||
Ripristino dotazioni di sicurezza | 500 per sinistro | ||
Smarrimento o sottrazione chiavi | 500 per sinistro | ||
Spese di dissequestro | 500 per sinistro | ||
Spese di parcheggio | 500 per sinistro | ||
Sezione VII – Assistenza | |||
Soccorso stradale | 500 per sinistro e per veicolo | ||
Recupero veicolo fuori strada | 500 per sinistro e per veicolo | ||
Spese d’albergo | 500 per sinistro e per veicolo | ||
Anticipo spese di prima necessità | 500 per sinistro e per veicolo | ||
Rientro salma | 500 per sinistro e per veicolo | ||
Spese di custodia all’estero | 500 per sinistro e per veicolo | ||
Anticipo delle cauzioni penale e civile all’estero | 50.000 per sinistro | ||
Anticipo spese legali all’estero | 1.000 per sinistro | ||
Anticipo spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche od ospedaliere | 2.000 per sinistro | ||
Sezione VIII – Tutela Legale | 15.000,00 |
CONTEGGIO DEL PREMIO
L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per i veicoli riportati nell’elenco di cui all’allegato tabulato autoveicoli per le garanzie e somme specifiche indicate per ciascun mezzo.
PREMIO ANNUO
PREMIO IMPONIBILE | IMPOSTE | PREMIO XXXXX XXXXX | |
Sezione RCA | |||
Sezione CVT | |||
Sezione Assistenza | |||
Sezione Tutela Legale | |||
Contributo S.S.N. | |||
TOTALE |