CONVENZIONE
M_DG.Tribunale di NAPOLI - Prot. 03/06/2021.0007011.U
Ministero della Giustizia Ministero della Cultura
CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ ART. 54 D.LGS. 28 AGOSTO 2000, n. 274, e ART. 2 DM 26.03.2001
ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 n. 67 e DM n. 88 dell’08.06.2015
In data 3 giugno 2021 tra
il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona della dr.ssa Xxxxxxxxxx
Xxxxx, Presidente del Tribunale di Napoli, giusta delega di cui agli atti in premessa
(di seguito, per brevità, Tribunale o Parte);
e
l’Ufficio Interdistrettuale di
Esecuzione Penale Esterna per la Campania
nella
persona del Direttore Reggente, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx (di seguito, per brevità,
UIEPE o Parte);
ed
il Parco Archeologico di Ercolano, C.F. 95234870632, nella persona del Direttore
pro tempore, dr. Xxxxxxxxx Xxxxxx, nato a Napoli il 12.07.1964, domiciliato per la
carica presso lo stesso Parco, in xxxxx Xxxxxx 000 - 00000 Xxxxxxxx (XX) (di seguito,
per brevità, PAE o Parte);
Premesso
che la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2
maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto
l’istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova,
istituto che consente all’imputato di xxxxx puniti con la sola pena pecuniaria o
con la
pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti
specificamente individuati nell’art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla
prova, la quale consiste anche nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità;
che, a norma dell’art. 464 quater c.p.p. il Giudice, su istanza dell’imputato,
richiede all’UEPE di predisporre con l’imputato il Programma di Trattamento,
disponendo sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo
condotte riparatorie, risarcitorie con l’affidamento del richiedente al servizio
sociale nonché lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il quale consiste
nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, in misura
non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato,
le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende sanitarie o presso enti o
organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale,
sanitaria e di volontariato (art. 168 bis co. 3 c.p.);
che l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a
norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che
l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di
convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di
quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti
le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del
citato Decreto Ministeriale;
che il Ministero della Giustizia con l’atto in premessa citato ha delegato i
Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che il regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n.
67 del 2014, il Decreto Ministeriale 88 adottato in data 8 giugno 2015, e
pubblicato nella G.U. data 2 luglio 2015, conferma all’art. 2 che l’attività non
retribuita a favore della
collettività è svolta secondo quanto stabilito
nelle
convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di
quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell’ambito e a favore delle
strutture esistenti in seno alle Amministrazioni, agli enti, o alle organizzazioni
indicate nell’art. 1 comma 1;
che il suddetto Regolamento all’art. 2 comma 2 prevede altresì che la
prestazione del lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere
svolta anche presso un
Ente convenzionato ai sensi dell’art. 54 del
citato
decreto legislativo;
che l’Ente in premessa rientra fra quelli indicati dai D.M citati presso i quali
potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
il D.Lgs. 30.03.2001,
Premesso altresì
n. 165, art. 53 e ss.mm.ii. “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il D.M. 10.05.2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e
sugli
standard di funzionamento e sviluppo dei musei” (art. 150, comma 6, D.Lgs. n.
112 del 1998);
il D.Lgs. 22.01.2004, n.
42 e ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali e
del
paesaggio”;
il D.P.C.M. 29.08. 2014, n. 171, recante il “Regolamento di organizzazione del
MiBAC, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organizzazione
Indipendente di Valutazione della Performance”, a norma dell'art. 16, comma 4
del D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23.06.2014, n.
89, con particolare riguardo all’Art. 30 (Istituti centrali o dotati di autonomia
speciale) e ss.mm.ii.;
il D.M. 23.12.2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e
ss.mm.ii.;
il D.M. 23.01.2016, n. 44, art. 6 comma 1, lettera b), ai sensi dell’art. 1 comma
327 della legge 28.12.2005, n. 208 “Riorganizzazione del Ministero dei Beni
Culturali e del Turismo”;
il Decreto Interministeriale 28.06.2016, n. 328 “Conferimento dell’autonomia
speciale agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale”, di
cui all’art. 6 del D.M. 23.01.2016;
il Decreto della DG Musei n. 307 del 06.04.2021, registrato alla Corte dei Conti
con n. 1128 in data 16.04.2021, con cui, nell'ambito del MIBACT, viene
conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direttore al
dr. Xxxxxxxxx Xxxxxx;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2.12.2019, n.
169
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;
che, in particolare, il Parco Archeologico di Ercolano, in quanto Istituto del
Ministero della Cultura dotato di autonomia speciale, esercita autonomia
scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell’art.142 del decreto
legge 31 maggio 2014 n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014 nr.106. L’Istituto ha competenza territoriale, oltre che sull’area
archeologica di Ercolano, sulle aree di pertinenza e sugli immobili che ne fanno
parte. Il Parco Archeologico di Ercolano è incluso tra i siti di eccezionale valore
universale ed è riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale per
l’Umanità nell’ambito del sito seriale n. 829 Aree archeologiche di Xxxxxx,
Ercolano e Torre Annunziata;
che il PAE comprende,
all’interno della propria area di competenza, un
articolato patrimonio storico e architettonico da tutelare, conservare e
valorizzare;
premesso
che il Parco Archeologico di Ercolano ha uno specifico e primario interesse nel
consolidare e arricchire di nuovi contenuti il legame tra la città antica e quella
moderna, e individua tra i propri interessi primari la promozione di un rapporto
sempre più stretto con il territorio e la creazione di reti e forme di partenariato
con le Istituzioni e gli Enti, i cui fini istituzionali possono convergere con quelli
del Parco medesimo,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 Recepimento delle premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Art. 2
Finalità della Convenzione
Con la presente Convenzione, il Ministero della Giustizia, che interviene nella
persona della Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx, Presidente del Tribunale di Napoli, giusta
delega di cui in premessa, l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna
per la Campania e il Parco Archeologico di Ercolano, nel perseguire i propri fini
istituzionali che non prevedono attività di natura commerciale, se non quelle
rientranti tra le attività strumentali al raggiungimento dei fini istituzionali stessi,
intendono disciplinare le attività connesse allo svolgimento del lavoro di pubblica
utilità, il quale consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della
collettività, ex ART. 54 D.LGS. 28 AGOSTO 2000, n. 274, e ART. 2 DM 26.03.2001 e
ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 n. 67 e DM n. 88 dell’08.06.2015.
Art. 3
Obbligazioni a carico del Parco Archeologico di Ercolano
Il PAE si impegna a ricevere i soggetti ammessi a lavori di pubblica utilità, da
svolgere presso le proprie sedi in modo non retribuito a favore della collettività.
A tal proposito, il PAE specifica che le sedi presso le quali saranno svolte le attività
sono, complessivamente, gli spazi e le aree di pertinenza del Parco Archeologico di
Ercolano, che verranno specificate in ciascun accordo, a seconda della tipologia di
attività individuate.
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità potranno prestare
le seguenti attività in supporto a quelle svolte dal personale del PAE, rientranti nei
settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015:
a. accoglienza dei visitatori del PAE;
b. supporto ai visitatori con disabilità motoria e sensoriale;
c. cura e la manutenzione delle aree verdi;
d. operazioni di pulizia dell’area archeologica e delle diverse pertinenze del
PAE;
e. supporto al personale amministrativo;
f. supporto ai funzionari tecnici;
g. supporto alle attività di comunicazione;
h. progetti di valorizzazione;
i. progetti di inclusione della comunità locale;
j. altre eventuali attività di utilità pubblica coerenti con le proprie abilità e
capacità.
Il PAE si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle
prestazioni, alla cancelleria del Tribunale e all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.
In ogni caso, il numero di persone ammesse al lavoro di pubblica utilità che il PAE è
disponibile ad accogliere contemporaneamente presso le proprie strutture per
svolgere le suindicate attività, potrà raggiungere un massimo di dieci persone.
Il PAE informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione
Penale Esterna, sulla situazione dei posti di lavoro di pubblica utilità disponibili per
favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità,
e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
A richiesta dell’interessato, del suo difensore o dell’UEPE il PAE si impegna ad
esprimere formalmente la propria disponibilità ad accogliere il soggetto, rilasciando
apposita attestazione all’interessato, al difensore ed all’UEPE competente.
Ai fini della definizione del Programma di Trattamento, il PAE definisce un apposito
“accordo individuale” sottoscritto dal soggetto imputato e dal referente
dell’ente/associazione, nel quale si esplicita:
Il nominativo del responsabile dell’ente o del soggetto da lui incaricato;
la sede di impiego, il settore, le prestazioni di lavoro di pubblica utilità tra
quelle indicate;
l’articolazione dell’orario giornaliero e settimanale;
gli obblighi cui è tenuto il richiedente.
Tale accordo è consegnato all’interessato in tempo utile per l’elaborazione del
programma di trattamento presso l’UEPE.
Art. 4 Modalità di svolgimento
Il lavoro di pubblica utilità è svolto con modalità che non pregiudichino le esigenze
di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con
quanto disposto dal programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla
prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra
quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione
lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali
e della dignità della persona.
L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente in sede di redazione del
programma, acquisita la disponibilità del PAE e del soggetto richiedente a fornire la
propria prestazione, la specificherà come parte del programma e curerà per quanto
possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella
fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione
dell’attività di pubblica utilità.
per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a
quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del
lavoro
di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla
prova.
Art. 5
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
Il PAE individua nella persona della dr. Xxxxxxxx Xxxxx il Referente della presente
convenzione e comunicherà all’Uepe i nominativi di eventuali responsabili, incaricati
di coordinare la prestazione istruzioni.
lavorativa dei richiedenti e di impartire le relative
I nominativi dei responsabili incaricati sono espressamente indicati dall’Ente
nell’atto denominato “Accordo individuale”.
I suddetti avranno lo specifico incarico di coordinare l’attività del singolo ammesso
alla prova affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di custodire il registro ove
verranno annotati i giorni e gli orari delle prestazioni, su cui verranno apposte le
firme dei lavoratori di pubblica utilità, di provvedere alle verifiche di cui alla
presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che
documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’ammesso alla
prova, da trasmettersi all’UEPE competente, attraverso il Referente della presente
convenzione.
Il PAE si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all’UEPE le
eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati.
L’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Campania informerà il
Tribunale di Napoli ed il PAE del nominativo del Funzionario di Servizio Sociale
referente per la presente convenzione.
Art. 6 Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il PAE si impegna ad assicurare
il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare
l’integrità fisica e morale del soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità, curando
altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e
dall’accordo individuale.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei
fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a
quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
Il PAE garantisce la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in
materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicura, altresì, il rispetto
delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche
attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l’integrità fisica e morale dei
soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 9 Aprile 2008, n. 81. nonché dai DPCM e dalle Ordinanze regionali in
vigore.
Inoltre, il PAE si impegna,
finché durerà l’emergenza epidemiologica, a
fare
utilizzare i presidi sanitari di protezione e al rispetto del distanziamento sociale e
delle misure di prevenzione imposte a livello nazionale e regionale nonché locale, al
fine di evitare il rischio di diffusione del contagio da COVID 19.
Il soggetto che svolge il lavoro di pubblica utilità è tenuto a utilizzare i presidi
sanitari di protezione, al rispetto del distanziamento sociale e delle misure di
prevenzione imposte a livello nazionale e regionale nonché locale al fine di evitare il
rischio di diffusione del contagio da COVID 19. Il soggetto impegnato in attività che
richiedono
l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a farne uso
secondo le istruzioni fornite dall’ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a
quanto previsto dalla norma vigente. Di tali impegni viene fatta menzione espressa
nell’accordo individuale sottoscritto dal soggetto richiedente.
Il PAE si impegna altresì a che gli ammessi al lavoro di pubblica utilità possano fruire
del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle
stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi
siano già predisposti.
Art. 7
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto al PAE di corrispondere agli assegnati una retribuzione, in qualsiasi
forma, per l’attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico del PAE per l’attività in parola ed a valere per gli
assegnati, solo l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché
quella relativa alla responsabilità civile verso terzi. In caso di eventuale sinistro,
l’ente
provvederà ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Il PAE, potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti
costi, ove previsti, o avvalersi della gratuità assicurata dall’INAIL con la circolare
8/2017 e successive.
Art. 8
Relazioni sul lavoro svolto
I soggetti indicati all’art. 4 della presente convenzione, dovranno provvedere alle
verifiche di cui alla presente convenzione nonché alla redazione della prevista
relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto
dall’ammesso alla prova, da trasmettersi all’UEPE competente, che assicurerà le
comunicazioni all’Autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art.
141 ter, commi 4 e 5, del D. Lgs. 28 luglio 1898 n. 271.
L’accertamento della regolarità della prestazione è effettuato dall’’UEPE attraverso
il proprio funzionario incaricato.
Il PAE si rende disponibile a fornire al funzionario UEPE le informazioni dallo stesso
richieste, utili a verificare la regolarità dello svolgimento del lavoro di pubblica
utilità consentendo l’accesso e l’eventuale acquisizione di copia del registro delle
presenze.
Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte la propria
attività, l’ente provvede a raccogliere la documentazione giustificativa in conformità
a quanto previsto dall’art.3 comma 6 del Regolamento del Ministro e provvede a
definire le modalità di recupero del tempo non lavorato.
In ogni caso, per gli ammessi alla prova, per la necessaria comunicazione al giudice
ai fini della decisione ai sensi dell’art. 168 quater c.p., il PAE ha l’onere di informare
l’UEPE sulle eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa
dell’ammesso alla prova (ad es. se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel
luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di
prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) nel caso di temporanea impossibilità
dell’ente a ricevere le prestazioni lavorative in date e orari specifici, l’Ente ne darà
notizia anche vie brevi, al funzionario dell’UEPE.
L’orario di lavoro verrà recuperato come sopra, d’intesa tra lavoratore ed il PAE.
Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell’art.3
della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di
impartire
a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE
che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’ammesso
alla prova.
Al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, il PAE,
fornirà le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’Ufficio
di Esecuzione Penale Esterna che assicurerà le comunicazioni all’Autorità giudiziaria
competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del D. Lgs. 28
luglio 1898 n. 271.
Art. 9
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni quattro a decorrere dalla data di
sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata per ulteriori quattro anni, salvo
diversa comunicazione da parte di uno dei contraenti da trasmettere all’altra Parte
almeno tre mesi prima della scadenza.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per
essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del Decreto
Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento
per gli affari di giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento
per la Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale per l’esecuzione penale
esterna e di messa alla prova, nonché agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.
Art. 10 Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente
convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero
della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, e da parte del Parco
Archeologico di Ercolano, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle
persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
È prevista l’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività, di recesso o di
risoluzione della presente convenzione per giustificato motivo da parte di una delle
due Parti, previa tempestiva comunicazione formale all’altra Parte e al Giudice che
ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.
Art. 11 Registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi
dell’art.4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n.131/1986.
La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.16 della
Tabella allegata al D.P.R. n.642/1972.
Art. 12
Uso dei segni distintivi e promozione dell’immagine
Le attività in convenzione prevedono anche la declinazione della nuova identità
visiva del Parco Archeologico di Ercolano. A tal fine seguirà invio della apposita
documentazione che sarà oggetto di specifico accordo.
L’eventuale utilizzo del nome e/o dei segni distintivi del Ministero della Giustizia e
del PAE è consentito previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno.
Le Parti si impegnano, inoltre, a operare costantemente per promuovere e
valorizzare l’immagine delle iniziative comuni e il comune impegno nell’attuazione
delle attività di cui alla presente Convenzione. In particolare, i loghi di entrambe le
Parti, nel rispetto della normativa vigente, potranno essere utilizzati nell’ambito
delle attività congiunte oggetto della presente Convenzione, secondo le modalità
che verranno di volta in volta concordate tra le Parti.
Art. 13 Norme finali
Per quanto non previsto nella presente Convenzione valgono le disposizioni di legge
in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso della sua validità fossero
emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di
collaborazione instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza
delle stesse.
Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate fra le
Parti
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Per il Tribunale di Napoli Il Presidente
dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx
Per l’UIEPE Campania Il Direttore Reggente dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Per il Parco Archeologico di Ercolano Il Direttore
dr. Xxxxxxxxx Xxxxxx