Contratto normale di lavoro nel settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato
Contratto normale di lavoro nel settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato
Premessa
Richiamato il Contratto normale di lavoro per il settore delle attività di pubblici- tà e ricerche di mercato entrato in vigore il 1° giugno 2017 (BU 11/2017 del 17 marzo 2017);
preso atto:
– dei nuovi livelli salariali decisi dalle parti per il Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di commercio nell’economia ticinese per il 2018;
– del rincaro dello 0.8% su base annua (IPC novembre 2017: 100.9 e IPC no- vembre 2016: 100.1);
il contratto normale di lavoro per il settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato è modificato come segue:
Art. 2 Importo del salario minimo
1Salari orari minimi di base:
– personale non qualificato fr. 17.45
– personale qualificato (AFC o titolo equivalente superiore) fr. 19.80
– impiegati di commercio:
- impiegato generico fr. 19.85
- impiegato operativo fr. 21.45
- impiegato responsabile fr. 24.40
2Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
3Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza;
– 3.60% per 9 giorni festivi.
Questa modifica è pubblicata nel Foglio ufficiale ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.
Bellinzona, 22 dicembre 2017 Per la Commissione tripartita in materia
di libera circolazione delle persone: Il Presidente, X. Xxxxx
Domanda intesa a ottenere il conferimento dell’obbligatorietà generale
a livello cantonale alle modifiche all’Appendice 1 e 2 del Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA), concernenti i Salari minimi contrattuali e la Retribuzione apprendisti,
fino al 30 giugno 2019
(Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956)
Le Associazioni contraenti per i lavoratori citati, nella domanda del 14 novem- bre 2017, completata il 1° dicembre 2017, chiedono che sia conferita l’obbliga- torietà generale alle modifiche delle disposizioni dell’Appendice 1 concernente i
Salari minimi contrattuali e all’Appendice 2 relativa alle Retribuzioni apprendi- sti del CCLA.
Le disposizioni di obbligatorietà generale sono evidenziate in grassetto.
Appendice 1
Salari minimi contrattuali a partire dal 1° gennaio 2018 (adeguati all’indice del costo della vita di 102.3 punti)
Maestro meccanico * Accordo individuale
Capo meccanico * Accordo individuale
Ricezionista ** Accordo individuale
Meccanico diagnostico * Accordo individuale
* Maestro meccanico – Capo meccanico – Meccanico diagnostico
Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per que- ste categorie non può essere inferiore allo stipendio minimo del 5° anno do- po tirocinio del diplomato «Meccatronico, meccanico d’automobili e elettri- cista elettronico per autoveicoli».
** Ricezionista
l’accordo individuale (escluse le provvigioni) non può essere inferiore all’«Aiuto meccanico» del 2° anno
Salario mensile
fr.
Meccatronico, meccanico d’automobili e elettricista elettronico per autoveicoli
(con un tirocinio di 4 anni)
1. anno dopo il tirocinio 3494.–
2. anno dopo il tirocinio 4047.–
3. anno dopo il tirocinio 4343.–
4. anno dopo il tirocinio 4383.–
5. anno dopo il tirocinio 4985.–
Meccanico di manutenzione, riparatore d’automobili
(con un tirocinio di 3 anni)
1. anno dopo il tirocinio 3250.–
2. anno dopo il tirocinio 3880.–
3. anno dopo il tirocinio 4092.–
Assistente di manutenzione per automobili
(con un tirocinio di 2 anni)
1. anno dopo il tirocinio
«fino al 00.xx anno di età si applica l’art. 16 stipendio per giovani lavoratori»
2561.–
Aiuto meccanico
1. anno 3610.–
2. anno 3641.–
Serviceman e addetto al lavaggio, grassaggio e riparazione gomme
Salario mensile
fr.
3606.–
Commesso di vendita pezzi di ricambio
1. anno dopo il tirocinio 3332.–
2. anno dopo il tirocinio 3616.–
3. anno dopo il tirocinio 3777.–
4. anno dopo il tirocinio 4108.–
5. anno dopo il tirocinio 4350.–
Magazziniere
1. anno 3080.–
2. anno 3616.–
3. anno 3945.–
Addetto alla vendita di carburanti
1. anno 3683.–
2. anno 3872.–
Appendice 2
Retribuzione apprendisti a partire dal 1° gennaio 2018 (adeguati all’indice del costo della vita di 102.3 punti)
Questi salari sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio.
Salario mensile
fr.
nel 1. anno di tirocinio 529.– (*)
nel 2. anno di tirocinio 658.–
nel 3. anno di tirocinio 857.–
nel 4. anno di tirocinio 1122.– (*)
(*) Per contratti di tirocinio quale meccatronico, stipulati prima dell’anno scola- stico 2014/2015, vale la seguente disposizione: nel 1° anno di tirocinio frequenta per 5 mesi la scuola a tempo pieno e i rimanenti 7 mesi in officina. Lo stipendio mensile da corrispondere è il seguente: fr. 100.– per i primi 5 mesi di scuola e fr. 529.– per i rimanenti mesi in officina (+ 00.xx mensilità sulla media dei 12 mesi). Con l’inizio del 4° anno di tirocinio lo stipendio sarà adeguato tenendo conto della differenza non percepita durante il periodo scolastico del 1° anno e dovrà essere corrisposto in fr. 1350.– al mese per 13 mensilità.
Formazione supplementare
Con l’inizio del nuovo anno scolastico, coloro che hanno ottenuto il diploma di meccanico di manutenzione possono accedere ad un nuovo percorso formativo al fine di ottenere il diploma quale meccatronico.
A dipendenza delle note finali quale diplomato meccanico di manutenzione (va- lutati e riconosciuti dalla Divisione della formazione professionale), per il nuovo percorso formativo (apprendistato) viene introdotta la seguente scala salariale:
Salario mensile
fr.
– nel 2° anno di tirocinio quale meccatronico
se completa la maturità professionale se esonerato dalla cultura generale
– nel 3° anno di tirocinio quale meccatronico se completa la maturità professionale
se esonerato dalla cultura generale
– nel 4° anno di tirocinio quale meccatronico se completa la maturità professionale
se esonerato dalla cultura generale
907.–
1058.–
1189.–
1410.–
1410.–
1712.–
Campo d’applicazione
1. L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio del Cantone Ticino.
2. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai datori di lavoro del ramo delle autorimesse, che comprende:
a) le officine meccaniche di riparazione di autoveicoli;
b) le ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore leggeri e pe- santi;
c) le ditte che si occupano della manutenzione, pulizia e custodia di auto- mezzi;
d) le ditte che si occupano della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli;
e) le officine di elettrauto;
f) le aziende che si occupano di lavori di riparazione di motori di automo- bili, di autocarri, di torpedoni;
g) le officine meccaniche di riparazione di autoveicoli con annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme.
3. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai lavorato- ri e agli apprendisti delle imprese di cui al punto 2.
Le eventuali opposizioni a questa domanda dovranno essere presentate in 4 esemplari e motivate, entro 15 giorni dalla presente pubblicazione, al Diparti- mento delle finanze e dell’economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, 6501 Bellinzona.
Bellinzona, 22 dicembre 2017 Dipartimento delle finanze e
dell’economia
Ufficio per la sorveglianza
del mercato del lavoro Bellinzona