Condizioni generali di deposito merci per le aziende BRIGL SPA e BRIGL DISTRIBUTION SRL
Condizioni generali di deposito merci per le aziende BRIGL SPA e BRIGL DISTRIBUTION SRL
Art. 1 — Campo di applicazione
Le prestazioni di deposito soggiacciono alle seguenti condizioni generali, che includono tutte le attività delle Società del Gruppo BRIGL di seguito “depositario”, comprendenti:
il mantenimento del deposito, l'amministrazione del deposito, la presa in consegna e la riconsegna dal deposito.
Accordi particolari che esulano dalle condizioni vanno presi per iscritto.
Definizioni:
Depositante: chi deposita merci o oggetti in custodia al depositario; Depositario: colui che riceve merci o oggetti in custodia.
Art. 2 — Campo di attività
Conformemente alle Condizioni il depositario si assume la messa in magazzino e la custodia delle merci e provvede a tutte le prestazioni di servizio legate alla ricezione, alla riconsegna delle merce depositata, dietro pagamento del compenso, delle spese e tasse concordate. L'accettazione delle merci nel magazzino di deposito deve essere confermata dal depositario al depositante mediante la stesura di una ricevuta di deposito. La stesura della ricevuta di deposito non è necessaria, qualora il depositante depositi la merce in un proprio locale separato oppure in un Container chiuso.
Il controllo all'arrivo degli oggetti da immagazzinare in deposito si limita alla loro condizione esterna. Il depositario è responsabile del contenuto di casse, ceste, armadi, cassetti ed altri contenitori solo nel caso che alle operazioni di imballo e disimballo, nonché alla piombatura abbia provveduto il proprio personale e che sia disponibile al riguardo un elenco redatto dal depositario .
Al momento del mandato il depositante dovrà fornire tutte le indicazioni necessarie all'ordinaria esecuzione del deposito, in particolare indicazioni sulla merce regolamentata (ad. es. merce non sdoganata, obblighi di deposito, ecc.), nonché indicazioni sulla merce che richiede un trattamento particolare (ad es. emissione di odori, dimensioni estreme, prescrizioni di temperatura o umidità, come pure pressioni particolari sul pavimento).
Non vengono accettati in deposito merci pericolose e infiammabili come indicate nelle convenzioni statali e internazionali
Se ciò nonostante, tali merci vengono immagazzinate in deposito, il depositante è responsabile di ogni danno che ne derivi.
Non vengono inoltre accettati in deposito: contanti, monete, nonché metalli preziosi.
Art. 3 — Verifica delle merci
La dovuta diligenza del depositario si estende solo alla custodia delle merci in depositi adeguati, ma non a misure di prevenzione particolari e alla cura della merce durante il deposito, a meno che non siano stati presi accordi scritti a tale proposito.
Il depositario verifica regolarmente lo stato del magazzino. Qualora dovessero venir riscontrate delle alterazioni evidenti alle merci, le quali potrebbero lasciar presupporre l'imminenza di un danno o un pericolo, il depositario avviserà il depositante. In caso di imminente pericolo, il depositario è autorizzato ad intraprendere ogni misura necessaria alla salvaguardia delle merci.
Art. 4 — Responsabilità del depositario
Il depositario risponde verso il depositante per una esecuzione diligente del mandato.
È esclusa la responsabilità del depositario qualora il danno è stato causato da eventi per i quali né il depositario né i propri ausiliari potevano evitare le conseguenze pregiudizievoli. Il depositario risponde solo dei danni causati se comprovati da colpa grave propria o del proprio personale ausiliario e fintanto nella misura in cui non dimostri di aver applicato la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questo tipo, o che il danno si sarebbe verificato anche nel caso in cui fosse stata applicata tale diligenza.
La responsabilità del depositario è limitata al valore commerciale generalmente d'uso presso il luogo di immagazzinamento della merce al momento della perdita o del danneggiamento e fino al massimo però al valore dichiarato nella ricevuta di deposito.
Il Depositario risponde comunque nei limiti di copertura assicurativa, concordati ed indicati nell'offerta/proposta di “servizi di logistica” ed accettata dal depositante prima dell'inizio della collaborazione.
La responsabilità del depositario è esclusa nei seguenti casi:
a) per oggetti particolarmente fragili consegnati per il deposito non imballati, come porcellana, vetro, marmo, lampade, paralumi, quadri, specchi, oggetti d'arte, apparecchi elettrici e di altro tipo;
b) per le conseguenze di una falsa dichiarazione;
c) per danni provocati da ruggine, topi e tarme (anche nel caso sia stato praticato un trattamento tarmicida), tarli e muffa;
d) per danni provocati da cause di forza maggiore come guerra, terremoti, saccheggio, distruzione, disordini sociali;
e) per danni subiti da merce depositata in container o in locali o spazi separati presi in locazione.
La responsabilità del depositario per lo stato e la sussistenza della merce depositata termina al momento in cui il depositante, o un suo incaricato, accetta la riconsegna senza specifiche riserve.
Art. 5 — Responsabilità del depositante
Il depositante risponde di ogni danno causato con la sua merce al depositario e/o a terzi.
Art. 6 —Assicurazione
Previo accordo scritto del depositante indicante il valore assicurativo ed il rischio da coprire Il depositario è tenuto a concludere un'assicurazione della merce depositata contro i danni provocati da incendio, acqua e furto con scasso, ciò dietro preciso e specifico addebito delle relative competenze al depositante.
Nel caso in cui il depositante non notifichi immediatamente e per iscritto al depositario una modifica del valore di assicurazione già fissato senza impegno dal depositario, fa stato questo valore assicurativo.
I maggiori costi relativi vengono fatturati separatamente.
Se il depositante dispone già di un'assicurazione per la merce depositata e tale assicurazione viene resa nota al momento della stipulazione del contratto di deposito, il depositario rinuncerà alla copertura di un'assicurazione. In una tale eventualità, in caso di un possibile danno, non sussiste alcuna responsabilità del depositario.
Per ogni caso di danno il depositante ha diritto ad un risarcimento del danno solo nella misura in cui la società d'assicurazione adempia a tale risarcimento sulla base delle condizioni assicurative relative. Dall'indennità verranno dedotti gli eventuali crediti che ancora spettano al depositario.
Art. 7 — Compenso e spese di deposito e condizioni di pagamento
I crediti del depositario sono immediatamente esigibili.
Il compenso e le spese di deposito vengono calcolate per ogni mese o sua frazione di calendario. I compensi per lavori particolari, resi necessari dalla merce in deposito o eseguiti per ordine del depositante, vengono calcolati separatamente.
Art. 8 — Cambiamento di domicilio
Il depositante deve comunicare immediatamente e per iscritto al depositario ogni variazione del proprio indirizzo. Fintanto che la modifica non viene notificata, il depositario è autorizzato a spedire la corrispondenza all'ultimo domicilio notificato dal beneficiario del deposito.
Art. 9 — Diritto di ritenzione e vendita a trattativa privata della merce
Il depositario ha diritto di ritenzione sulla merce depositata per tutti i crediti derivanti da ogni relazione commerciale con il depositante.
Qualora le spese di deposito non vengono versate durante 3 mesi, il depositario assegna al depositante, un ultimo termine per provvedere al pagamento con la comminatoria della realizzazione forzata dei beni.
Scaduto infruttuoso il termine assegnato, il depositario è autorizzato a procedere senza ulteriori formalità a realizzare liberamente ed al meglio la merce depositata.
Il ricavo di un'eventuale realizzazione andrà a coprire in primo luogo le spese di deposito. Le spese di deposito non coperte dai ricavi della realizzazione, i costi della vendita e di messa in discarica dei beni, verranno fatturate al depositante. La eventuale eccedenza verrà restituita al depositante.
Art. 10 — Trasferimento della ricevuta di deposito
Qualora la proprietà sulla merce in deposito venga ceduta successivamente ad un terzo è necessario redigere a suo favore una nuova ricevuta di deposito. La cessione è effettiva unicamente dopo la firma di ambedue le parti. Il depositario è autorizzato a richiedere il pagamento completo dei crediti sulla merce prima dell'emissione della nuova ricevuta di deposito.
I costi derivanti dalla cessione sono posti a carico del depositante del deposito.
Art. 11 — Accesso al deposito
Il depositante ha accesso al deposito solo dopo preavviso di almeno 24 ore e se accompagnato da un funzionario del depositario, dietro esibizione della ricevuta di deposito e contestuale assunzione dei relativi costi causati.
Art. 12 — Disdetta
Se il contratto di deposito è stato concluso per un termine determinato, lo stesso prende fine con lo spirare di tale termine.
Qualora il contratto di deposito è stato concluso per un periodo indeterminato, lo stesso può essere disdetto
dal depositante in qualsiasi momento con un preavviso di 48 ore; il depositario può disdire il contratto di deposito con un termine di 30 giorni.
La disdetta deve essere data in forma scritta. La disdetta data da parte del depositario deve venire inviata all'indirizzo del depositante
Il contratto di deposito può essere sciolto anticipatamente e senza termini di preavviso per motivi gravi. Motivi gravi sono dati in particolare quando la merce depositata presenta o sviluppa qualità pregiudizievoli (odori, perdite, parassiti, riscaldamento, ecc.), che possono danneggiare altri beni, il magazzino stesso, le persone che vi lavorano, o l'ambiente.
Al depositante viene assegnato un congruo termine per il ritiro della merce depositata. Qualora la merce depositata non venisse ritirata nel termine assegnato, il depositario è autorizzato a procedere alla realizzazione delle merci a carico del depositante o di trasferirla in discarica, qualora la merce non avesse valore materiale, riservati i costi ed ogni pretesa di risarcimento danni a carico del depositante.
Art. 13 — Consegna dal deposito
Il depositario deve consegnare la merce alla presentazione della ricevuta di deposito. Senza ricevuta di deposito, il depositario ha il diritto di ulteriormente accertare la legittimazione del richiedente. Un eventuale smarrimento della ricevuta di deposito deve essere segnalato tempestivamente al depositario , ai fini del rilascio di un duplicato e della dichiarazione di nullità della prima ricevuta di deposito.
Prima che possa avvenire l'uscita del deposito anche solo di una parte dei beni depositati, devono essere saldati tutti i crediti pendenti.
Nella misura in cui il trasporto dei beni non avviene per mezzo del depositario , questi ha diritto ad una congrua indennità per le spese per l'uso delle infrastrutture (rampe, lift, ecc.) e per il personale ausiliario.
Art. 14 — Verifica e avviso dei difetti
Al momento del ritiro della merce il depositante deve notificare immediatamente i difetti presenti. Un'accettazione senza riserve della merce comporta per lui la perdita di tutti i diritti al risarcimento.
Pretese relative a beni andati persi o a danni riconoscibili esternamente, devono essere presentate al momento dell'uscita dal deposito, altri reclami, solo se opportunamente e chiaramente segnalati all'atto dell'uscita dal deposito o all'atto della ricezione della merce da parte del depositante, devono essere presentati per iscritto al depositario entro 3 giorni.
Qualora l'uscita dal deposito come pure la messa a magazzino viene effettuata dal depositante di deposito stesso o dal suo incaricato (non il depositario ), il depositario è liberato da ogni responsabilità legata al deposito.
Art. 15 — Vendita della merce depositata
Il depositario può ricevere mandati di vendita dei beni depositati e segnalare agli interessati gli oggetti posti in vendita. Se non viene concordato nient'altro, il depositario è libero nella determinazione del prezzo.
Per tale prestazione il depositario riceve una commissione pari al 10 % sul ricavo lordo, salvo differente accordo. Le spese vengono fatturate e sono da pagarsi dal depositante indipendentemente dalla vendita.
Art.16 — Depositi privati
Il “DEPOSITARIO” può concedere locali di deposito o spazi coperti o scoperti separati, in uso esclusivo. Per ottenere la concessione in uso dei locali di deposito o spazi privati, devesi presentare domanda per iscritto al “DEPOSITARIO”, indicando il genere delle merci che si intendono introdurre ed il periodo per cui è richiesta
la concessione.
Il corrispettivo per la concessione dei locali o spazi suddetti è computato in relazione alla durata della concessione stessa, e deve essere pagato anticipatamente.
Art.17 — Sorveglianza del Concessionario
La sorveglianza delle merci depositate nei locali o spazi di cui all'articolo precedente, anche se situati nel recinto dei Magazzini, è esercitata dal concessionario, restando esclusa qualsiasi responsabilità del “DEPOSITARIO” stesso per eventuali furti, manomissioni o danni in genere, salvo nel caso di sua negligenza o colpa.
Il concessionario è responsabile dei danni arrecati agli immobili ed impianti del “DEPOSITARIO”, alle merci e beni di terzi, in conseguenza di eventuali incendi verificatisi nei locali o spazi in concessione.
Art.18 — Divieto di subconcedere
E vietato al concessionario di subconcedere in tutto o in parte i locali o spazi di deposito privati, e di introdurvi merci di proprietà di terzi o di genere diverso da quello indicato nella domanda di concessione.
Nei locali o spazi di deposito suddetti non pub esercitarsi la vendita al minuto. Sulle merci depositate nei locali o spazi di deposito privati non possono essere emesse fedi di deposito o note di pegno.
Art.19 — Vigilanza nei depositi privati
In presenza del concessionario o di persona di sua fiducia e, in caso di particolare urgenza, anche senza tale presenza, Il “DEPOSITARIO” ha facoltà di procedere in ogni momento alle verifiche del locali e spazi di deposito privati che riterrà opportune.
I locali e spazi suddetti sono altresì soggetti, in conformità alle disposizioni vigenti, alla vigilanza delle autorità doganali, dell'Ufficio delle Imposte di Consumo,
Art.20 — Facchinaggio nei depositi privati
Le operazioni di facchinaggio inerenti all'entrata e all'uscita delle merci nei locali o spazi di deposito privati, nonché quelle di cessione delle merci ivi esistenti, possono essere eseguite soltanto previa richiesta fatta al “DEPOSITARIO” e dietro pagamento anticipato dei compensi stabiliti dalla tariffa. Nell'interno del locali o spazi privati II concessionario può, previa autorizzazione del depositario, servirsi di personale proprio.
Il “DEPOSITARIO” può tuttavia impedire l'accesso o la permanenza nei locali o spazi medesimi alle persone che abbiano violato alcuna delle disposizioni del presente regolamento o la cui presenza sia reputata inopportuna dal depositario..
Art.21 — Manutenzione dei locali
Il concessionario ha l'obbligo di curare la pulizia e la buona conservazione del locali o spazi di deposito privati in uso e di riconsegnarli nella stesse condizioni in cui Ii ha ricevuti. Egli e tenuto al risarcimento del danni verificatesi per colpa sua, del suoi dipendenti o delle persone entrate nei locali o spazi suddetti con sua autorizzazione.
Non potrà essere eseguito nei locali medesimi o negli impianti alcun lavoro, innovazione, modifica senza la preventiva autorizzazione scritta del “DEPOSITARIO” .
Art.25 — Osservanza delle Condizioni Generali
In quanto applicabili, debbono osservarsi anche per i locali o spazi di deposito privati, le summenzionate condizioni generali (disposizioni del presente regolamento) e in particolare quelle che concernono le merci escluse o di accettazione condizionata, l'orario delle operazioni e la responsabilità delle prescrizioni impartite dalle autorità competenti.
Ogni infrazione da parte del concessionario alle disposizioni di questo Regolamento od ai patti particolari che il “DEPOSITARIO” riterrà di inserire nel contratto, importa la risoluzione del rapporto, salvo il risarcimento degli eventuali danni.
Art. 26 — Foro e diritto applicabile
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, resta inteso che troveranno applicazione le disposizioni del codice civile art. 1766 c.c. e seguenti, e la normativa italiana vigente in materia.
Per tutte le divergenze che dovessero sorgere nell'adempimento della presente convenzione, le parti eleggono il foro della sede del depositario.
Art. 27 — Privacy Art. 13 D. Lgs. 196/03 "Protezione dei dati personali"
Il DEPOSITANTE (Mandante e/o il Mittente) autorizza il Depositario (lo Spedizioniere) alla gestione di tutti i dati del deposito (spedizioni), eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di cosi detti “dati sensibili”, al fine di consentire al (lo spedizioniere) depositario il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.
Art. 28 — Codice Etico e X.Xxx. n. 231/2001
Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231, lo Spedizioniere/depositario ha adottato il Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche assunte dalla nostra società nella conduzione dei propri affari e risponde all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali. Tale codice è disponibile sul sito Internet aziendale all'indirizzo xxx.xxxxx.xx
Si chiede di uniformare lo svolgimento dell'attività del Depositante alle disposizioni in esso contenute, pena la risoluzione anticipata ex art. 1456 c.c., fatti salvi in ogni caso i diritti della nostra società ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale ed a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.