COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) XXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXX XXXXX
Nella seduta del 28/04/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Espone parte ricorrente di aver stipulato con l’intermediario convenuto un finanziamento contro cessione di quote della retribuzione da rimborsarsi, con decorrenza 01/04/2009, mediante 72 quote di 236,00 € ciascuna; di averlo estinto anticipatamente dopo il pagamento di 53 rate su 72. L’intermediario avrebbe operato un rimborso delle commissioni di gestione per € 32,30.
Il ricorrente afferma di essere stato costretto a firmare un documento rubricato dall’intermediario come “quietanza” (contenente una rinuncia a qualsivoglia domanda e azione inerente e connessa al contratto in parola); diversamente, l’intermediario stesso non avrebbe incassato il bonifico di estinzione; tale circostanza avrebbe impedito il rinnovo della cessione del quinto. Nella circostanza, «il ricorrente non ha potuto esprimere con chiara e piena consapevolezza di abdicare al proprio diritto di richiedere una riduzione delle commissioni non maturate». Inoltre tale dichiarazione non integrerebbe gli estremi di una valida transazione, mancando una rinuncia da parte dell’intermediario. In diverse pronunce i Collegi ABF avrebbero ritenuto non valide simili dichiarazioni. Il contratto presenta opacità con riferimento agli oneri applicati. Non vi è un documento che, alla stipula del contratto, presenti una visione completa e chiara della suddivisione delle commissioni finanziarie, dell’intermediario erogante e dell’agente/mediatore. Dette voci
sono variamente sommate fra di loro nel contratto, nel documento di sintesi e nella simulazione finanziaria, e solo a seguito dei chiarimenti forniti dall’intermediario nel riscontro al reclamo è stata possibile una ricostruzione delle diverse voci commissionali. Sul contratto, inoltre, i costi upfront non sono distinguibili da quelli recurring, indiscutibilmente presenti. L’intermediario ha quantificato i costi recurring in € 1,7 a rata in un momento successivo alla stipula del contratto; avrebbe informato il ricorrente tramite comunicazione periodica relativa all’anno 2010, che egli tuttavia non ricorda di avere ricevuto. Non essendo stato informato della gravità dei motivi che hanno indotto alla variazione contrattuale, il ricorrente non avrebbe potuto fare una corretta valutazione circa la congruità della stessa. Il metodo di calcolo utilizzato dall’intermediario risulta estremamente sfavorevole per il mutuatario, e il rimborso effettuato [qui indicato in € 42,67] risulta essere inferiore a quello che sarebbe stato rimborsato ove l’intermediario avesse utilizzato il metodo di calcolo in funzione dell’incidenza degli interessi nominali, metodo già ritenuto penalizzante dall’ABF. Tale penalizzazione si traduce in una sostanziale violazione del principio di legge che sancisce l’obbligo di rimborso dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Mostrare la fattura [relativa alle commissioni di intermediazione] solo a seguito del reclamo non può compensare la mancata trasparenza contrattuale; nel caso in questione, poi, le commissioni di mediazione sono incorporate nelle commissioni dell’intermediario erogante, e manca una chiara distinzione delle stesse. L’intermediario ha addebitato una penale di estinzione anticipata nonostante il capitale residuo fosse inferiore a € 10.000,00.
L’intermediario ha preliminarmente segnalato alcune asserite imprecisioni nella
ricostruzione della vicenda contrattuale offerta da parte attrice, precisando che l’estinzione anticipata è avvenuta con chiusura al 31/10/2013, dunque con n. 17 quote residue su un totale di 60 [rectius, su 72: cfr. contratto, prodotto anche dalla resistente], utilizzando un conteggio estintivo diverso da quello allegato al ricorso.
Con riferimento alla natura delle commissioni applicate in contratto l’intermediario ha rappresentato che sono totalmente upfront (a) le commissioni a favore della banca mandante, subito corrisposte alla stessa a copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito, e (b) le commissioni in favore della stessa resistente, tra le quali rientrano quelle a favore dell’intermediario del credito, il cui importo è indicato chiaramente nel piano di ammortamento sottoscritto dal cliente (mentre la parte ripetibile del restante importo, rimasto all’intermediario resistente, è stata già restituita al ricorrente).
L’intermediario non ha certamente obbligato il ricorrente a sottoscrivere il modulo quietanza/liberatoria, potendo egli rifiutarsi e/o chiedere specifici chiarimenti. A supporto della valenza transattiva di tale dichiarazione sono state citate pronunce ABF e della giurisprudenza di legittimità [per la cui disamina (offerta da parte resistente) si rinvia al contenuto delle controdeduzioni]. Il documento di sintesi sottoscritto dal ricorrente prevede la facoltà, per l’intermediario, di modificare unilateralmente le condizioni economiche o normative del contratto solo in caso di giustificato motivo; l’aver quantificato l’importo delle commissioni rimborsabile in caso di estinzione anticipata rappresenta senza dubbio il giustificato motivo. La modifica è stata comunicata al ricorrente con la comunicazione periodica relativa all’anno 2010, «consegnata all’indirizzo [indicato dal cliente] e dunque accettata», ricordata con le successive comunicazioni periodiche per gli anni 2011 e 2012, e pubblicata sul sito web dell’intermediario sotto forma di annuncio per i clienti che avessero sottoscritto un contratto della specie in data antecedente al 31/12/2010. L’importo di € 28.90 quale storno di commissioni in sede di conteggio estintivo è stato calcolato sulla base di un’analisi di bilancio che ha stimato gli effettivi costi sostenuti dall’intermediario per la gestione delle rate e per la copertura del rischio “riscosso per non riscosso”, applicando quindi correttamente quanto previsto dai principi contabili IAS; tale
metodo di xxxxxxx sarebbe stato ritenuto corretto dall’ABF. Come noto al ricorrente, l’importo relativo alle commissioni della convenuta indicato in contratto è comprensivo di quanto corrisposto all’intermediario del credito, la cui attività deve considerarsi esclusivamente upfront come anche ricordato in occasione dell’invio della comunicazione periodica relativa all’anno 2012; il ricorrente era ben consapevole che per l’ottenimento del prestito si sarebbe potuto anche rivolgere direttamente all’intermediario mandatario [odierno resistente] presso i suoi uffici o tramite il suo sito web, senza l’intervento dell’intermediario del credito. A tale proposito, precedenti pronunce ABF [per la cui disamina si rinvia alla lettura delle controdeduzioni] avrebbero confermato che in casi simili a quello in esame l’azione di ripetizione dell’indebito deve essere eventualmente rivolta nei confronti dell’intermediario del credito. Le commissioni bancarie devono considerarsi interamente upfront, come anche ricordato in occasione dell’invio della comunicazione periodica alla clientela per l’anno 2012. Con riferimento al premio assicurativo, la società assicuratrice ha già provveduto al rimborso in favore del ricorrente di € 53,63 mediante bonifico bancario, come comunicatogli con lettera allegata alle controdeduzioni. Ulteriori richieste a tale titolo andrebbero rivolte alla compagnia stessa, come comunicato dall’IVASS con la propria guida pratica. La penale di estinzione anticipata è dovuta, in quanto la sua inapplicabilità ove il saldo residuo sia inferiore a € 10.000,00 è stata introdotta dopo la stipula del contratto in ricorso, con norma non avente efficacia retroattiva. La richiesta di refusione delle spese di assistenza tecnica è sproporzionata rispetto al valore della controversia, oltre che non dovuta in quanto il procedimento davanti all’ABF non richiede l’assistenza tecnica.
Il ricorrente chiede il rimborso delle «commissioni bancarie, [intermediario mandatario] e
assicurative non maturate» per un importo complessivamente pari a € 787,81, precisando che tale rimborso è dovuto sia per il quadro normativo citato che per ridurre i tassi ai valori fissati sul contratto; il rimborso della penale di estinzione di € 38,34; gli interessi legali sulle somme dovute, dalla data dell’estinzione a quella del saldo; il ristoro del danno patrimoniale dovuto alle spese per assistenza tecnica, pari a € 200,00.
L’intermediario chiede di respingere il ricorso per avere il ricorrente rinunciato, mediante sottoscrizione di apposito modulo, a qualsivoglia domanda e azione inerente e connessa al contratto in oggetto; dichiarare cessata la materia del contendere relativamente alle commissioni dell’intermediario mandatario, per avere il ricorrente già ottenuto il rimborso della quota non goduta; respingere la richiesta di rimborso delle commissioni bancarie, considerato che le stesse non possono considerarsi ripetibili in caso di estinzione anticipata; respingere la domanda di rimborso di quota parte del premio assicurativo, nonché «pronunciarsi nel merito delle linee guida emanate dall’IVASS e dunque, su chi effettivamente compete il rimborso del premio non goduto a seguito dell’estinzione anticipata del contratto»; respingere la domanda restitutoria «erroneamente formulata» con riferimento alla penale di estinzione anticipata; respingere la domanda di refusione delle spese di assistenza tecnica.
DIRITTO
Il Collegio reputa di dover esaminare in via preliminare l’eccezione sollevata dall’intermediario in merito alla sottoscrizione da parte del ricorrente di una quietanza, che, secondo la ricostruzione presentata dallo stesso intermediario, comporterebbe la rinuncia del ricorrente ad ogni somma ulteriore a quelle ottenute in sede di conteggio estintivo. Secondo il testo della quietanza in atti predisposta dall’intermediario e destinata ad essere sottoscritta prima del pagamento, il ricorrente dichiara “di aver estinto il proprio debito mediante versamento all’intermediario dell’importo indicato nel conteggio estintivo, al netto delle suddette quote ripetibili, nonché di ritenersi pienamente soddisfatto, riconoscendo e
dichiarando espressamente e incondizionatamente di aver già ricevuto tutto quanto dovuto [dall’intermediario] a qualsivoglia titolo, causa e ragione con riferimento al contratto di finanziamento oggetto di estinzione anticipata, non avendo pertanto null’altro a pretendere relativamente al contratto stesso. Per l’effetto, il Cliente rinuncia a qualsivoglia domanda e azione inerente e connessa al contratto di finanziamento oggetto di estinzione anticipata (…) Con riferimento alla chiusura del contratto, si precisa sin d’ora che, una volta ricevuto il bonifico o assegno richiesto mediante conteggio allegato, [l’intermediario] procederà con la registrazione dell’importo ricevuto, perfezionando così l’estinzione anticipata del contratto, la quale si considererà a tutti gli effetto definitiva”.
Il Collegio è consapevole che altro Collegio dell’Arbitro, in casi parzialmente analoghi a quello ora in esame, ha talora attribuito a dichiarazioni simili “un significato (…) di rinuncia ad ottenere ulteriori somme riferibili al medesimo finanziamento”, così precludendo la possibilità del cliente di richiedere il rimborso di importi ulteriori a quelli originariamente riconosciuti (Collegio di Napoli, decisione n. 538/2014). In diverso avviso, il Collegio reputa che l’eccezione sollevata dall’intermediario non meriti accoglimento. La dichiarazione ‘liberatoria’ sottoscritta dal ricorrente si pone, infatti, chiaramente come condizione preventiva e necessaria alla (soltanto) successiva estinzione anticipata del contratto ancora in essere, con la conseguenza che la clausola ha effetto modificativo del contratto, logicamente e giuridicamente anteriore e preliminare alla disposizione abdicativa di un diritto di credito già maturato. La clausola appare incompatibile con due norme imperative Per un verso, l’art. 36, secondo comma, lett. b), d.lgs. 206/2005, secondo cui “sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: a) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”; previsione cui non può che essere data un’applicazione estensiva sulla linea di una completa ed efficace tutela del consumatore.
Per altro verso, l’art. 125-sexies TUB introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, secondo cui “il
consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009, nella quale si osserva che in caso di estinzione anticipata del mutuo “l’intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”).
Giova qui riflettere sulla disciplina generale dell’indebito oggettivo, implicato dall’estinzione anticipata del finanziamento.
Le parti sono certamente libere di determinare il corrispettivo; e nessun giudice ab externo potrebbe sindacare la misura di esso. Esse tuttavia hanno l’onere di stabilire ex ante l’oggetto del contratto, e segnatamente l’esatta corrispondenza tra prestazioni pecuniarie e controprestazioni bancarie. È da considerare che il nesso tra prestazione pecuniaria e controprestazione bancaria assuma qui rilevanza causale, sicché ogni attribuzione pecuniaria (interessi o costi del finanziamento) trova causa nella corrispondente controprestazione bancaria, ossia nel servizio reso dall’intermediario. Non interessa qui vagliare il grado di dettaglio con cui le singole prestazioni bancarie siano descritte; rileva piuttosto la chiara e netta separazione tra prestazioni oggettivamente preliminari e prestazioni oggettivamente successive, posteriori alla conclusione del rapporto e relative allo svolgimento di esso.
La norma imperativa dell’art. 125 sexies, primo comma, secondo periodo, ha riguardo alla estinzione anticipata del rapporto, la quale determina (per logica prima che giuridica
necessità) l’estinzione del sinallagma funzionale tra prestazione pecuniaria e corrispondente controprestazione bancaria (recurring).
Con l’estinzione del rapporto vengono infatti meno i servizi bancari (gestione informatica, incasso rata, e altre prestazioni recurring); simmetricamente, si estinguono i debiti pecuniari corrispettivi, sicché l’eventuale pagamento di prestazioni non rese implicherebbe ineluttabilmente un indebito oggettivo.
Per meglio comprendere il fenomeno, immaginiamo che il contratto di finanziamento preveda, in luogo del pagamento totale anticipato, un pagamento posticipato rispetto alla corrispondente prestazione recurring. Una volta estinto il rapporto anticipatamente, nessun dubbio che la Banca non potrebbe pretendere il pagamento di prestazioni non rese, ossia delle prestazioni successive alla estinzione. Se il cliente pagasse, egli avrebbe per definizione diritto alla ripetizione dell’indebito.
L’autonomia delle parti si ferma alla determinazione dell’oggetto del rapporto, e segnatamente del prestazioni recurring e dei relativi corrispettivi. Una volta stabilito tale sinallagma, l’estinzione anticipata implica l’automatico effetto della restituzione degli importi, corrispondenti ai servizi non resi.
Su questa linea, la misura dell’indebito discende automaticamente dalla corretta determinazione dell’oggetto, recata in contratto. Diremo di più: se anche non ci fosse l’art. 125 sexies, primo comma, il consumatore avrebbe comunque il diritto alla ripetizione delle somme indebite, secondo la disciplina generale dell’art. 2033 c.c.
L’art. 125 sexies non fa che applicare al contratto di finanziamento due principi comuni: a) il principio di causalità delle attribuzioni patrimoniali; b) il principio dell’indebito oggettivo Ne segue che la dichiarazione sottoscritta dal ricorrente di rinuncia “a qualsivoglia domanda e azione inerente e connessa al contratto di finanziamento oggetto di estinzione anticipata” e prodromica all’estinzione anticipata del medesimo contratto deve reputarsi nulla e improduttiva di effetti ai sensi dell’art. 36, secondo comma, lett. b), d.lgs. 206/2005 e per violazione dell’art. 125 sexies TUB, per rinuncia preventiva alle azioni conseguenti all’inadempimento dell’obbligo di restituire le somme, che risultano pagate senza causa a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento.
A ciò si aggiunga che la richiesta rinuncia “a qualsivoglia domanda e azione inerente e connessa al contratto di finanziamento oggetto di estinzione anticipata”, quale condizione preliminare per la successiva estinzione anticipata, non appare conforme ai canoni di buona fede e correttezza cui l’intermediario è comunque tenuto nei rapporti con la propria clientela; così come deve escludersi, del resto, una piena consapevolezza da parte del ricorrente della disposizione del proprio diritto all’equo rimborso inderogabilmente previsto dall’art. 125-sexies TUB.
Nel merito il Collegio, richiamato il proprio costante indirizzo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29.7.2014); considerato che l’intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l’integrale natura up-front, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 1370 c.c.; posto che, alla stregua di tali criteri, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari a € 826,15; considerato che vanno
riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente; posto che non ricorrono le condizioni stabilite dal Collegio di coordinamento per il rimborso delle spese legali;
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 826,15 oltre a interessi dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1