AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
Ufficio Affari Generali
Decreto rep. n. 4193/2019 Prot. n. 480568 Anno 2012 Tit. I Cl. 3 Fasc. 2
OGGETTO Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – revisione
IL RETTORE
Premesso che con D.R. rep. n. 1928 del 30 maggio 2019 è stato emanato il Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, successivamente integrato e rettificato con D.R. rep. n. 2166 in data 19 giugno 2016;
Premesso che il Consiglio di Amministrazione, con delibera rep. n. 281 in data 26 novembre 2019, ha approvato una revisione del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, previo parere del Senato Accademico espresso con delibera rep. n. 107 del 12 novembre 2019;
Visto l’art. 9 dello Statuto di Ateneo;
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo
DECRETA
1. di emanare il “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” che fa parte integrante del presente Decreto, nel testo approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione rep. n. 281 in data 26 novembre 2019 e del Senato Accademico rep. n. 107 del 12 novembre 2019;
2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entri in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione;
3. di abrogare, con effetto dall’entrata in vigore del Regolamento di cui al punto 1., il Regolamento emanato con D.R. rep. n. 1928 del 30 maggio 2019 e successivamente integrato e rettificato con
D.R. rep. n. 2166 in data 19 giugno 2019, fatta salva l’applicazione del regime transitorio previsto dal secondo periodo del comma 2 dell’art. 28 del predetto Regolamento;
4. di incaricare l’Ufficio Affari Generali e l’Ufficio Personale Docente dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.
Padova, 04/12/2019
Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgvo 82/2005
La Responsabile del | La Dirigente | Il Direttore Generale |
procedimento amministrativo | ||
dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx | |
dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx | ||
Data | Data | Data |
REGOLAMENTO PER L’ASSUNZIONE DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NATURA DEL RAPPORTO
1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e del Codice etico dell’Università degli Studi di Padova, disciplina i criteri e le procedure per l’assunzione di ricercatori, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le modalità di svolgimento delle funzioni assegnate, i relativi diritti e doveri e il trattamento economico e previdenziale.
2. Il rapporto di lavoro che si instaura fra l’Università ed il ricercatore è di tipo subordinato a tempo determinato ed è regolato dalle previsioni dell’articolo 24 della legge 240/2010 nonché dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
ART. 2 – TIPOLOGIE CONTRATTUALI
1. 1. I ricercatori a tempo determinato possono essere assunti sulla base delle seguenti due tipologie di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato:
a) contratto di cui alla lettera a) dell’articolo 24, comma 3, della Legge 240/2010 di durata triennale prorogabile per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Tale contratto può prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
Il trattamento economico previsto è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime d’impegno;
b) contratto di cui alla lettera b) dell’articolo 24, comma 3, della Legge 240/2010 di durata triennale non rinnovabile, riservato a candidati in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 6 comma 2, del presente regolamento.
Tale contratto può prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno o a tempo definito elevato fino ad un massimo del 30 per cento sulla base di parametri fissati dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
2. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento da parte del ricercatore delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della Legge 240/2010 e dei contratti di cui al presente regolamento, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso articolo 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non
continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.
4. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
ART. 3 – PROGRAMMAZIONE
1. L’Ateneo procede alla stipula di contratti di lavoro subordinato per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato, previa verifica delle risorse finanziarie e, nel caso dei contratti di cui all’articolo 2 comma 1, lettera b), dei punti organico disponibili nell’ambito della programmazione triennale di cui all’articolo 1, comma 105, della Legge 311/2004, e all’articolo 1-ter del Decreto Legge 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge 43/2005, nonché delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4, lettera d), della Legge 240/2010 e del Decreto Legislativo 49/2012.
2. Per i posti di ricercatore di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b), gli oneri derivanti dall’attribuzione dei predetti contratti possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, con i quali si procede alla stipula di apposite convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale di ciascuno dei posti da ricoprire. La convenzione dovrà essere stipulata con il soggetto finanziatore prima dell’emanazione del bando di selezione.
3. Per i posti di ricercatore di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a) gli oneri derivanti dall’attribuzione dei predetti contratti possono essere a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati, purché attribuiti prima dell’emanazione del bando di selezione.
TITOLO II – PROCEDURE COMPARATIVE AI SENSI DELL’ARTICOLO 24, COMMA 3, LETT. A) E B) DELLA LEGGE 240/2010
ART. 4 – PROCEDURA DI ATTIVAZIONE
1. La richiesta di bandire una procedura pubblica di selezione per l’assunzione di un ricercatore mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta, nella sua composizione riservata ai professori di prima e seconda fascia, ai ricercatori e trasmessa al Rettore.
2. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:
a) la copertura finanziaria e, nel caso dei contratti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), dei punti organico, del contratto di ricercatore nell’ambito delle risorse per la programmazione triennale a ciò destinate dal Consiglio di Amministrazione;
b) la fonte del finanziamento del contratto, qualora gravi su apposita convenzione da stipularsi con soggetti pubblici o privati;
c) il settore concorsuale e un eventuale profilo definito esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
d) la tipologia contrattuale che si intende attivare ai sensi dell’articolo 2 del presente regolamento;
e) l’indicazione dell’attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere;
f) il regime d’impegno richiesto al titolare del contratto;
g) le modalità di esercizio delle attività scientifiche, didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti tenendo conto dell’impegno orario del titolare del contratto;
h) le modalità di attribuzione dei punteggi secondo la griglia prevista al successivo articolo 8;
i) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiore a 12;
j) la lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento, mediante prova orale;
k) la lingua straniera nella quale il candidato potrà eventualmente chiedere di svolgere la discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
l) la sede prevalente di lavoro.
3. Il Rettore, verificata la compatibilità della richiesta del Dipartimento con la programmazione triennale di Ateneo, nonché la copertura finanziaria e, nel caso dei contratti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), in punti organico, autorizza con proprio atto l’avvio della procedura.
ART. 5 – PROCEDURA DI SELEZIONE
1. Alla selezione dei ricercatori si procede mediante procedura pubblica, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005.
2. Il bando di selezione, emanato dal Rettore, deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e per almeno trenta giorni all’Albo ufficiale dell’Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito dell’Ateneo. Il bando sarà trasmesso al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e all’Unione Europea, ai fini della pubblicazione di competenza nei rispettivi siti istituzionali. Dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande. L’Ateneo può inoltre utilizzare altri mezzi di informazione, anche telematici, quali ad esempio siti dedicati alla comunicazione scientifica o network professionali.
3. Il bando deve contenere:
a) la copertura finanziaria o, nel caso dei contratti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
b), in punti organico, del contratto;
b) il settore concorsuale e un eventuale profilo definito esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
c) la tipologia contrattuale che si intende attivare ai sensi dell’articolo 2 del presente regolamento;
d) i requisiti di ammissione, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento;
e) l’indicazione dell’attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere;
f) il regime d’impegno richiesto al titolare del contratto;
g) le modalità di esercizio delle attività scientifiche, didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti tenendo conto dell’impegno orario del titolare del contratto;
h) la lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento, mediante prova orale;
i) le modalità di attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto all’articolo 8 del presente regolamento;
j) la lingua straniera nella quale il candidato potrà eventualmente chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica;
k) l’indicazione che per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana;
l) le modalità e i termini di trasmissione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni e dei documenti che dovranno essere presentati dai candidati; le domande di partecipazione e la documentazione allegata sono, di norma, trasmesse per via telematica;
m) le modalità di svolgimento delle procedure pubbliche di selezione secondo quanto previsto dall’articolo 16 del presente regolamento;
n) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiore a 12, prevedendo che l’inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla selezione;
o) l’indicazione che dalla data di pubblicazione all’Albo ufficiale dell’Ateneo del decreto di nomina della Commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari e che, decorso tale termine, e comunque dopo l’insediamento della Commissione, non saranno ammesse istanze di ricusazione dei commissari;
p) l’indicazione che l’elenco dei candidati ammessi alla discussione, unitamente ai motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare, nonché la sede, la data e l’orario della discussione e della prova orale saranno pubblicati all’Albo ufficiale dell’Ateneo e nel sito del Dipartimento interessato e inseriti nel sito dell’Ateneo, almeno 20 giorni prima della discussione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 16, comma 14;
q) le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere, anche con riferimento all’attività assistenziale nell’ambito e secondo quanto previsto dagli atti che disciplinano i rapporti convenzionali con le strutture sanitarie;
r) la sede prevalente di lavoro;
s) la durata del contratto;
t) le incompatibilità di cui all’articolo 24 del presente regolamento, tenuto conto anche di quanto stabilito dall’articolo 2 del medesimo;
u) l’indicazione della documentazione che il candidato dovrà produrre ai fini dell’assunzione quale ricercatore;
v) l’indicazione che il Dipartimento, con deliberazione motivata, può decidere di non effettuare la chiamata;
w) l’indicazione che i tempi e le modalità di restituzione delle pubblicazioni e della documentazione prodotta dai candidati saranno resi pubblici nel sito dell’Ateneo dopo l’accertamento della regolarità degli atti della procedura di selezione con valore di notifica a tutti gli effetti.
ART. 6 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI
1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
2. Xxxxx restando i requisiti di cui al comma precedente, le selezioni volte alla stipula dei contratti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento sono riservate a candidati che hanno usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi di:
- contratti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a);
- assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 449/1997 e successive modificazioni, o assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge 240/2010, o borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 398/1989 e altre borse post-dottorato in Università, centri di ricerca o enti assistenziali italiani;
- analoghi contratti, assegni o borse in atenei o centri di ricerca o enti assistenziali stranieri;
- contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge 230/2005.
Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale le attività svolte nelle tipologie di cui sopra sono cumulabili.
Alle selezioni volte alla stipula dei contratti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento possono partecipare altresì i candidati in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia o coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione medica.
3. Non sono ammessi a partecipare alle selezioni i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
5. Qualora, in sede di verifica preliminare, risulti che uno o più candidati non siano in possesso dei requisiti richiesti, si procede alla loro esclusione con decreto del Rettore.
6. I candidati non esclusi sono ammessi con riserva alla selezione. Fino alla stipula del contratto di lavoro, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l’esclusione dalla stessa ove risulti la mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti.
7. Alle selezioni volte alla stipula di contratti di cui al presente regolamento non sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
ART. 7 – DEFINIZIONE DEGLI STANDARD QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
1. Il bando individua gli standard di valutazione in relazione all’insieme delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento alle pubblicazioni, al curriculum, come individuato dal successivo articolo 11, alle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, in conformità a quanto previsto dagli articoli da 8 a 11 del presente regolamento. Inoltre, nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, il bando individua anche gli standard di valutazione in relazione a tale attività, quali previste in particolare dall’articolo 12 del presente regolamento.
ART. 8 – MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
1. Gli elementi oggetto di valutazione e i punteggi espressi in centesimi che possono essere attribuiti per le procedure di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento (ricercatori di tipo A) sono determinati rispettivamente:
a) pubblicazioni scientifiche tra 50 e 70;
b) didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti tra 0 e 10;
c) curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo, tra 10 e 30;
d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 20.
2. Gli elementi oggetto di valutazione e i punteggi espressi in centesimi che possono essere attribuiti per le procedure di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento (ricercatori di tipo B) sono determinati rispettivamente:
a) pubblicazioni scientifiche tra 50 e 70;
b) didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti tra 5 e 20;
c) curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo, tra 10 e 30;
d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 20.
ART. 9 – VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA
1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, all’attività didattico integrativa e di servizio agli studenti. Si considerano, inoltre, gli esiti delle opinioni degli studenti ove essi siano presenti per tutti i candidati.
ART. 10 – VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.
2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate ai fini concorsuali è svolta sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico- disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione (ad esempio primo, secondo, ultimo autore/nome, corresponding author).
ART. 11 – VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
1. La valutazione del curriculum è comprensiva degli elementi di cui ai commi successivi.
2. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Sono considerate inoltre le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale.
3. Fatta salva la valutazione delle pubblicazioni presentate ai fini concorsuali, nella valutazione del curriculum deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa. Ai fini della valutazione di tale continuità, non si considerano i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.
4. Ai fini della valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato di cui al comma precedente, nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono di uno o più indicatori bibliometrici, eventualmente normalizzati per età accademica, quali: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (quale indice di Hirsch o simili).
5. Ai fini della valutazione di eventuali attività istituzionali, organizzative e di servizio, per quanto pertinenti al ruolo, si tiene conto del grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità.
ART. – 12 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI IN AMBITO SANITARIO
1. Ai fini della valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario si tiene conto della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine, oltre che della coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel bando.
ART. 13 – NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
1. La Commissione è nominata dal Rettore secondo le modalità di seguito indicate. Il relativo decreto è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo nonché nel sito del Dipartimento interessato.
2. La Commissione è composta da tre professori di prima o seconda fascia, o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali. Un componente può essere
designato, dopo la scadenza del bando, dal Consiglio di Dipartimento tra docenti interni o esterni all’Università di Padova.
3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, i rimanenti componenti sono sorteggiati tra professori esterni all’Ateneo, secondo le modalità previste dal successivo articolo 14. A tale fine il Consiglio di Dipartimento, nella composizione riservata ai professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori, individua, dopo la scadenza del bando, una rosa di professori pari al triplo dei commissari da sorteggiare, nel rispetto, del principio della parità di genere, ove possibile.
4. I componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale per cui è bandita la procedura o in subordine allo stesso macro-settore concorsuale. I componenti della Commissione provenienti dall’estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di prima o seconda fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.
5. I componenti della Commissione di prima fascia devono essere in possesso della qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all’articolo 16 della Legge 240/2010. Detti requisiti, con adeguata motivazione del Consiglio di Dipartimento, possono essere temperati nei settori di ridotta consistenza numerica. I componenti della Commissione di seconda fascia devono essere in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia.
I componenti della Commissione provenienti dall’estero devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale attestato dal Consiglio di Dipartimento. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell’articolo 6, comma 7, della Legge 240/2010.
ART. 14 – SORTEGGIO DELLA COMMISSIONE
1. Per ogni procedura concorsuale il Consiglio di Dipartimento indica una lista contenente una rosa di professori esterni tripla rispetto ai commissari da sorteggiare, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 3.
2. La lista viene ordinata secondo l’ordine alfabetico, per cognome e nome, e a ciascun nominativo è assegnato un numero cardinale fra 1 e 6 o tra 1 e 9 in caso di mancata designazione ai sensi articolo 13, comma 2.
3. Con cadenza mensile e modalità informatiche una Commissione di tre membri, nominata annualmente dal Rettore, procede al sorteggio della sequenza numerica che sarà applicata a tutte le liste individuate dal Consiglio di Dipartimento e acquisite al protocollo dell’Amministrazione Centrale fino al secondo giorno precedente la data fissata per tale sorteggio. Delle operazioni effettuate viene redatto apposito verbale.
4. Le singole Commissioni vengono quindi formate individuando i docenti da nominare scorrendo la sequenza numerica unica di Ateneo di cui al comma precedente, fino a raggiungere il numero previsto da nominare. Qualora il primo estratto non assicuri la parità di genere in relazione al componente eventualmente designato dal Consiglio di Dipartimento di cui all’art. 13, comma 2, la sequenza viene successivamente seguita in modo da rispettare l’equilibrio di genere, ove vi siano almeno due commissari estraibili dello stesso genere.
5. In caso di dimissioni o rinuncia dei commissari sorteggiati i sostituti saranno individuati scorrendo la lista secondo la sequenza numerica estratta.
6. Per il funzionamento delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico dell’Ateneo. I commissari sono tenuti a rilasciare apposita autocertificazione relativa all’insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse con i candidati.
ART. 15 – LAVORI DELLA COMMISSIONE
1. Dalla data di pubblicazione del Decreto di nomina della Commissione all’Albo ufficiale dell’Ateneo decorre il termine di trenta giorni di cui all’articolo 9 del Decreto Legge 120/1995, convertito con modificazioni in Legge 236/1995, per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricusazione da parte dei soggetti sottoposti a valutazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Qualora tutti i soggetti interessati dichiarino che non sussistono cause di ricusazione, il termine di cui al primo periodo cessa di decorrere anche anticipatamente e la Commissione può iniziare i lavori.
2. La Commissione deve garantire lo svolgimento dei lavori in modalità collegiale, anche avvalendosi di strumenti di collegamento telematico, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
3. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.
4. I professori componenti la Commissione e appartenenti all’Ateneo non possono fruire di rimborsi spese e compensi. I professori non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo fruiscono di rimborsi spese di missione secondo quanto previsto dal Regolamento missioni dell’Ateneo.
ART. 16 – SELEZIONE
1. La Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente e il Segretario e predetermina, in applicazione del bando e degli articoli 7-12 del presente regolamento i criteri per:
a) la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, tra le quali rientra la tesi di dottorato, ove presentata, del curriculum e dell’attività didattica e dell’eventuale attività assistenziale in ambito sanitario secondo quanto previsto dai precedenti articoli da 8 a 12;
b) l’accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando;
c) l’accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.
2. Dopo aver predeterminato i criteri, la Commissione prende visione delle domande ammesse. Ciascun commissario verifica l’insussistenza di cause di incompatibilità e l’assenza di conflitto di interessi e sottoscrive le specifiche dichiarazioni, rese nelle forme dell’autocertificazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del presente regolamento.
3. I criteri adottati sono pubblicati, per almeno sette giorni, all’Albo ufficiale dell’Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito dell’Ateneo.
4. Trascorsi i sette giorni la Commissione procede alla valutazione preliminare comparativa dei candidati, esprimendo un motivato giudizio analitico sulle pubblicazioni scientifiche, sull’attività didattica, sul curriculum, nonché sull’attività assistenziale per le procedure in ambito sanitario.
5. Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le
norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.
6. A seguito della valutazione preliminare comparativa la Commissione ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. In tale caso si applica quanto previsto dal successivo comma 14.
7. L’elenco dei candidati ammessi alla discussione, unitamente ai motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare comparativa, nonché la sede, la data e l’orario della discussione e della prova orale sono pubblicati all’Albo ufficiale dell’Ateneo e nel sito del Dipartimento interessato e inseriti nel sito dell’Ateneo, almeno venti giorni prima della discussione, salvo quanto previsto dal successivo comma 14.
8. La Commissione procede successivamente, secondo le modalità definite nel bando, alla discussione dei titoli e della produzione scientifica nonché alla prova orale volta all’accertamento delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando e, per i candidati stranieri, all’accertamento della conoscenza della lingua italiana, esprimendo i relativi giudizi.
9. La Commissione, a seguito della discussione, attribuisce ai sensi del precedente articolo 8 un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, all’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, al curriculum, nonché alle attività assistenziali, ove rilevanti, dei candidati ammessi alla stessa, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale.
10. La Commissione, con motivata deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato vincitore, che deve aver conseguito nella valutazione complessiva un punteggio soglia di 70 punti. All’attribuzione dei punteggi non consegue in ogni caso alcuna graduatoria.
11. I giudizi espressi dalla Commissione sono resi pubblici, dopo l’accertamento della regolarità degli atti, mediante pubblicazione all’Albo ufficiale dell’Ateneo, nonché, al sito del Dipartimento interessato e inseriti nel sito dell’Ateneo.
12. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi di cui al comma precedente, oltre a tutti gli allegati.
13. La Commissione può operare mediante modalità telematiche che garantiscano la collegialità. In sede di discussione dei titoli e della produzione scientifica nonché di svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel bando, uno o più commissari potranno essere collegati con modalità telematiche che assicurino la riconoscibilità dei commissari stessi, la contemporaneità ed un adeguato svolgimento del colloquio. Il collegamento telematico è ammesso anche per i candidati che non possono raggiungere la sede concorsuale in casi eccezionali e adeguatamente motivati, previa autorizzazione della Commissione che ne dà atto nei verbali. In tale ipotesi deve essere assicurata l’identificazione certa del candidato. Deve essere comunque garantito l’accesso diretto e riservato dei commissari alla documentazione concorsuale.
14. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, qualora il numero dei candidati ammessi alla procedura sia pari o inferiore a sei, la Commissione, al termine della seduta di predeterminazione dei criteri e una volta presa visione delle domande, può convocare, con un preavviso di almeno venti giorni, due sedute da svolgersi in via consecutiva. Nella prima verrà effettuata la valutazione preliminare comparativa dei candidati, i cui esiti saranno immediatamente pubblicati al termine della stessa; nella seconda si procederà alla discussione pubblica di cui al precedente comma 8. Data, sede e orario di svolgimento di tali sedute saranno pubblicati all’Albo
ufficiale dell’Ateneo e nel sito del Dipartimento interessato e inseriti nel sito dell’Ateneo, almeno venti giorni prima del loro svolgimento.
ART. 17 – ACCERTAMENTO REGOLARITA’ DEGLI ATTI
1. I lavori della Commissione devono concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di tre mesi, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dalla Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione indicate all’articolo 14 del presente regolamento, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
2. La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l’ufficio competente. In casi motivati tale termine può essere differito di ulteriori trenta giorni. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità in ordine alle quali sia possibile una regolarizzazione, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone l’annullamento degli atti della procedura.
ART. 18 – PROPOSTA DI CHIAMATA
1. Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, la proposta di chiamata del ricercatore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia aventi diritto al voto.
2. Il Consiglio può, con deliberazione motivata, decidere di non procedere alla proposta di chiamata. In tale caso, non potrà richiedere per un anno dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, l’attivazione di una procedura di selezione per un posto dello stesso profilo, o, qualora non previsto, per lo stesso settore concorsuale fatte salve le procedure finanziate con fondi dell’Unione Europea. In caso di mancata deliberazione entro il predetto termine, il Rettore assegna al Dipartimento un nuovo termine di venti giorni entro cui provvedere, decorso il quale la deliberazione è devoluta al Consiglio di Amministrazione.
3. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
TITOLO III – CHIAMATA DIRETTA
ART.19 – PROCEDURA DI CHIAMATA DIRETTA
1. L’Università può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato senza ricorrere alle procedure pubbliche di selezione previste dal presente regolamento ai sensi dell’articolo 24 della Legge 240/2010 e dell’articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005, previo nulla osta del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con soggetti che risultino vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione Europea (UE) o dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), così come identificati con decreto del Ministro emanato ai sensi dell’articolo 29, comma 7, della Legge 240/2010, nei casi e con le modalità in esso disciplinate.
Nell’ambito del finanziamento dei citati programmi deve essere espressamente prevista la copertura degli oneri derivanti dall’attribuzione dei predetti contratti.
2. Per i soggetti selezionati ai sensi del comma 1, il Consiglio di Dipartimento propone la chiamata del ricercatore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia aventi diritto al voto.
3. Alle delibere del Consiglio di Dipartimento relative alle chiamate dirette deve essere allegato il curriculum vitae del ricercatore e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge. La deliberazione della chiamata del ricercatore deve essere motivata in coerenza con le esigenze didattiche e di ricerca della struttura.
4. Il Consiglio di Dipartimento non può proporre la chiamata diretta di soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
5. La proposta di chiamata diretta del Dipartimento è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione ed è successivamente trasmessa al Ministero per il rilascio del nullaosta alla stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005.
TITOLO IV – RAPPORTO DI LAVORO
ART. 20 – CONTRATTO DI LAVORO
1. L'assunzione del ricercatore a tempo determinato, chiamato dal Dipartimento, avviene mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto di lavoro è redatto in forma scritta ed è sottoscritto dal ricercatore e dal Rettore.
2. Il contratto deve essere conferito nel rispetto dei principi stabiliti nel Codice Etico di Ateneo e dalla normativa vigente in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della chiamata del ricercatore da parte del Consiglio di Amministrazione, il ricercatore è invitato a stipulare il contratto di lavoro. Il contratto, da stipularsi entro i successivi trenta giorni, deve contenere:
a) la tipologia del contratto ed il regime di impegno;
b) l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché dei compiti assegnati al ricercatore, con relativo monte ore, settore scientifico-disciplinare di riferimento e sede di svolgimento dell’attività;
c) l’obbligo di presentazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull’attività di ricerca e del registro dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti entro trenta giorni, rispettivamente, dalla scadenza annuale del contratto e dalla conclusione dell’attività didattica assegnatagli, pena il recesso per giusta causa dal contratto;
d) l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, della data di inizio e del termine finale del rapporto stesso;
e) l’indicazione della durata del periodo di prova, pari a tre mesi, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso, con effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte; il periodo di prova non può essere rinnovato
o prorogato alla scadenza. La valutazione dell’attività svolta nel periodo di prova spetta al Direttore del Dipartimento;
f) il trattamento economico complessivo;
g) l’eventuale attività assistenziale assegnata ai sensi del successivo comma 4;
h) le cause di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Qualora l’assunzione del ricercatore si verifichi presso una struttura universitaria convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento di attività assistenziale ed egli svolga, nell’ambito dell’attività di ricerca prevista dal contratto, anche la predetta attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l’Ente convenzionato e l’Università; l’eventuale svolgimento di attività di natura assistenziale è consentita comunque solo se indispensabile, sotto il profilo strumentale, alla conduzione della ricerca, a seguito di richiesta del responsabile della struttura universitaria e di autorizzazione da parte del Direttore dell’Unità Operativa interessata. Resta inteso che lo svolgimento di tale attività non comporta oneri a carico dell’Ateneo.
5. Il regime di impegno può essere modificato previa richiesta motivata da parte del ricercatore. Tale modifica è subordinata alla deliberazione positiva da parte del competente Consiglio di Dipartimento circa la compatibilità del regime di impegno richiesto con le esigenze scientifiche, didattiche e, laddove previste, assistenziali della posizione, fatti salvi eventuali vincoli correlati al finanziamento del posto di ricercatore. Per le posizioni di ricercatore a tempo determinato di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), la suddetta delibera dovrà garantire la necessaria copertura finanziaria nel caso di modifica del regime di impegno da tempo definito a tempo pieno. La modifica di regime da tempo pieno a tempo definito vincola in ogni caso il Dipartimento a garantire la sostenibilità dell’offerta didattica connessa alla posizione senza ulteriori aggravi di costi nel periodo di durata del contratto. La modifica del contratto è sottoscritta dal ricercatore e dal Rettore.
6. Per i posti di ricercatore di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a) con oneri a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati, la modifica di regime di impegno è altresì subordinata alla ridefinizione dello strumento convenzionale.
7. La misura del trattamento di missione è quella stabilita per i ricercatori dal Regolamento missioni dell’Ateneo.
8. La scadenza del contratto comporta a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro. In nessun caso il rapporto di lavoro può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
ART. 21 – OGGETTO DELL’ATTIVITA’
1. L’attività di ricerca viene svolta dal ricercatore sotto la direzione del Direttore del Dipartimento e sarà oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento.
2. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti viene svolta dal ricercatore secondo l’articolazione definita annualmente dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto del regolamento di Ateneo sui compiti didattici e di servizio agli studenti.
3. La prestazione lavorativa del ricercatore si articola su un arco di giorni per settimana e di ore in un giorno che, per quanto attiene la ricerca, viene stabilito dal Direttore del Dipartimento in relazione agli aspetti organizzativi e alle esigenze funzionali della ricerca stessa, e che, in riferimento all’attività didattica, viene stabilito dalla Struttura competente in materia didattica.
4. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore, è possibile l’utilizzo del sistema di time sheet.
ART. 22 – PROROGA DEL CONTRATTO
1. Il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) può, con il consenso dell’interessato, proporre la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, secondo le modalità, i criteri e parametri definiti con decreto del Ministro adottato in attuazione dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010.
2. La Commissione, prevista dal predetto decreto del Ministro con il compito di valutare l’attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell’ambito del contratto per cui è proposta la proroga, è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento ed è composta da tre professori di ruolo, anche esterni all’Ateneo.
3. La proroga del contratto è stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, verificata la copertura finanziaria.
ART.23 – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. In materia di congedi, aspettative, malattia e maternità si applicano le disposizioni previste per i ricercatori a tempo indeterminato in quanto compatibili.
2. La competenza disciplinare è regolata dallo Statuto di Ateneo.
3. L’elettorato attivo e passivo dei ricercatori a tempo determinato negli organi accademici è regolato dalle disposizioni statutarie e dai regolamenti di Ateneo.
4. Il trattamento economico viene rivalutato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
5. Non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
6. Ai ricercatori a tempo determinato non si applica quanto disposto dall’articolo 6, comma 4, della Legge 240/2010.
ART.24 – INCOMPATIBILITÀ
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del Decreto Legislativo 165/2001, il contratto del ricercatore a tempo determinato non può essere cumulato con altri contratti di lavoro subordinato o autonomo né con lo svolgimento di ulteriori attività vietate da leggi o da altre fonti normative o che possano essere in conflitto con quelle istituzionali dell’Università, fatto salvo per i ricercatori con regime d’impegno a tempo definito l’esercizio di attività libero-professionale e di lavoro autonomo purché non determini situazioni di conflitto di interesse rispetto all’Ateneo. In ogni caso trovano applicazione le norme del vigente Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni compatibilmente con le norme di legge che disciplinano il rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato.
ART. 25 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE
1. L’eventuale realizzazione di una innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal ricercatore nell’espletamento delle proprie mansioni, viene disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, allo specifico Regolamento di Ateneo e alle eventuali clausole contrattuali di riferimento.
ART. 26 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO
1. La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti.
2. Durante il periodo di prova, di cui al precedente articolo 19, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Università sarà motivato.
3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell’articolo 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto da parte dell’Università la mancata presentazione della relazione tecnico-scientifica annuale e del registro.
5. In caso di recesso, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso pari a trenta giorni. In caso di mancato preavviso l’Ateneo ha il diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
ART. 27 – RESPONSABILITÀ
1. Il ricercatore potrà utilizzare gli spazi, le attrezzature ed i servizi dell’Università che sono a disposizione dei docenti in attività, previo accordo con il Direttore del Dipartimento, ed è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti che gli sono affidati.
2. Il Direttore del Dipartimento avrà cura che siano forniti al ricercatore i documenti, le indicazioni e i materiali necessari relativi alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il ricercatore si impegna ad espletare la propria attività nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e ad osservare le disposizioni ricevute in relazione ai rischi presenti presso la struttura.
TITOLO V – NORME FINALI
ART. 28 – NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione con decreto rettorale.
2. L’entrata in vigore del presente regolamento determina l’abrogazione del regolamento emanato con D.R. n. 1928 prot. 209496 del 30 maggio 2019, come rettificato con D.R. n. 2166 prot. 227453 del 19 giugno 2019 fatta salva l’applicazione del regime transitorio previsto dal secondo periodo del comma 2 dell’art. 28 del predetto Regolamento. Il presente regolamento si applica anche alle procedure bandite con Decreto del Rettore antecedente la data di entrata in vigore di cui al comma 1, per le fasi procedurali non ancora espletate.
3. Le pubblicazioni all’Albo ufficiale dell’Ateneo, effettuate ai sensi del presente regolamento, hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Le spese per le procedure di selezione previste dal presente regolamento sono a carico dell’amministrazione centrale.
5. Con decreto del Rettore potranno essere emanate linee guida applicative del presente regolamento.